1A- ALL’INCREMENTO DELL’INDICE DI EDIFICABILITA’ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE compresi gli interventi di rigenerazione urbana e
G. ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E AGRICOLI -Opere necessarie e funzionali per mantenere in efficienza ed integrare gli impianti produttivi
esistenti (di natura igienica, tecnologica e statica) purché tali interventi non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda (SL) di sia principale, sia accessoria (SA)
-Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l’installazione di apparecchiature all’aperto, di modesta entità, per il miglioramento di impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda (SL) di calpestio
c)-“interventi di restauro e di risanamento conservativo” interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;(lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)
-interventi di restauro
- conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l’eliminazione delle aggiunte utilitarie o superfetazioni, il consolidamento di elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti, così da recuperarne l’uso, anche con eventuale mutata destinazione, purché non ne risultino alterate la forma e la distribuzione;
-valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;
- conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reparti e di spazi di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale o agricola.
- interventi di risanamento conservativo
A titolo esemplificativo le opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici, vengono di seguito elencate:
A.FINITURE ESTERNE
Opere di ripristino, di sostituzione e di integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e di tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio ed alla
salvaguardia degli elementi di pregio; non è comunque ammesso,l’impoverimento dell’eventuale
145 apparato decorativo, se di pregio.
B.FINITURE INTERNE
Opere di ripristino di tutte le finiture; ove ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e di tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo delle parti comuni; non è comunque ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio.
C.ELEMENTI STRUTTURALI
Opere di ripristino, di integrazione e di consolidamento statico degli elementi strutturali; ove ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali degradati, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Nell’esecuzione delle opere devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione dell’impianto tipologico, architettonico e salvaguardando gli elementi di pregio.
Opere di ripristino e di valorizzazione delle facciate, nella loro unitarietà; parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari, di quelli tipologici ed architettonici, a condizione che il progetto sia esteso all’intera facciata dell’edificio.
D.TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
Opere di ripristino e di valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti e affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali, le modificazioni che comportino aggregazioni e/o suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l’originaria consistenza fisica dell’edificio, anche sotto il profilo della distribuzione interna, né le parti comuni.
E.IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Opere di realizzazione e di integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, a condizioni che risultino congruenti con i caratteri costitutivi e con l’assetto distributivo dell’edificio e positivamente inseriti nel contesto ambientale.
F.IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Opere per l’installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno dell’edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, in caso di documentata impossibilità, è consentita la realizzazione all’esterno a condizione che risultino congruenti con i caratteri costitutivi e con l’assetto distributivo dell’edificio, positivamente inseriti nel contesto ambientale e non posizionati sulle facciate esterne visibili da pubblica via.
- interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice
146 dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
-Realizzazione o modifica di aperture esterne (quali porte, finestre, lucernai, abbaini, ecc.) anche in murature portanti.
-gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito.
-Nuova realizzazione di ascensori, scale o piattaforme elevatrici esterne con modifica della sagoma degli edifici, comunque senza creazione di nuova volumetria abitabile.
- Realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta, cancellate, accessi carrabili, ecc..
- In generale, altre opere edilizie che comportino modifiche dell'aspetto esteriore, dei prospetti e delle sagome degli edifici, quali realizzazione di balconi, logge, pensiline, modifica delle coperture esistenti tramite adozione di soluzioni architettoniche o strutturali differenti, ecc..
- Demolizione e ricostruzione di solai a quote diverse da quelle preesistenti, con o senza aumento della superficie utile delle unità immobiliari.
- Realizzazione di soppalchi abitabili con conseguente creazione di nuova superficie utile.
- Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti.
- Opere edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari o edifici tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.
- Nuova realizzazione di piscine pertinenziali nell'area di sedime di unità immobiliari o edifici esclusivamente se adibiti ad uso abitazione.
- Nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori all'interno o nell'area di sedime delle unità immobiliari o degli edifici, senza aumento della superficie utile.
- Demolizione e ricostruzione dell'edificio con la stessa volumetria, seppure anche con modifica della sagoma preesistente.
E’ compreso negli interventi di ristrutturazione edilizia anche il recupero dei sottotetti ai sensi dell’art. 64 comma 2, l.r. n°. 12/2005
- interventi di nuova costruzione, ampliamento e di sopralzo:quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
147 oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f)-“ interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica anche i frazionamenti dei terreni Ai sensi del’art. 18, comma 1 – L. n°. 47/85 così come riproposto dall’art.30 comma 1 del D.P.R.
n°380/2001, che denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (non patrimoniale, non agricolo, …).
2.Gli interventi non definiti o non definiti esaurientemente dalla normativa vigente, relativi a demolizione, a pertinenze, ad aree scoperte, quelli per manufatti provvisori per opere pubbliche, gli interventi urgenti, gli interventi di variazione di destinazione d’uso e di bonifica e smaltimento, in quanto relativi a particolari tipi di intervento, sono definiti dall’art.18 a.2-NTA-PdR.
Sono compresi tra questi interventi quelli volti alla installazione o realizzazione di:
-distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla riqualificazione del quadro urbano;
-cartellonistica murale o a struttura autoportante;
-insegne commerciali, targhe professionali e simili;
-impianti pubblicitari e tecnici da ubicare su area di pubblica circolazione, attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
-tende sporgenti su spazio pubblico.
Gli interventi di cui al presente articolo non debbono, comunque, alterare o turbare il quadro urbano e/o i lineamenti e l’aspetto delle costruzioni entro o sulle quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione.
La costruzione e l’ampliamento di cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino di cappelle, tombe, monumenti, loculi ed ossari sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dal piano regolatore cimiteriale, per detti interventi provvede il competente Settore Comunale.
Gli interventi di variazione della destinazione d’uso sono in particolare definiti dall’art.10-NTA-PdR.
- interventi di rigenerazione urbana e territoriale
Per interventi di rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo ai sensi della l.r.n.18/19, si intendono l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 12/2005, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate
148 all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.
All.n.4- ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NTA-PGT
Il presente Regolamento Edilizio adempie alle prescrizioni di cui ai seguenti articoli delle NTA a-del DdP del PGT
Art.7- PEREQUAZIONE,COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA
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MECCANISMI PREMIALI
a - Gli interventi che dimostreranno in sede di progetto e sulla base della relazione di un Tecnico abilitato, di attuare in modo organico oltre i requisiti minimi di legge, le Azioni elencate a titolo esemplificativo per ciascun programma od altre Azioni simili proposte dall’Operatore, se ed in quanto non obbligatorie, e che comunque dimostreranno di superare i requisiti minimi previsti dalla normativa (L.R. n°37/07) e dal Regolamento Edilizio Comunale per l’edilizia sostenibile, potranno usufruire di un incremento volumetrico o di S.l.p. pari al volume corrispondente alla Slp dei muri di separazione tra appartamenti interni allo stesso edificio, per un incremento massimo del 10% del volume per la residenza e del 5% della Slp per il produttivo e per i servizi.
b - In alternativa all’incremento volumetrico, gli interventi di cui sopra potranno usufruire di agevolazioni finanziarie (sconto sugli oneri di urbanizzazione e/o sul contributo di costruzione) se ed in quanto deliberate dall’Amministrazione Comunale e/o definite dal Regolamento Edilizio Comunale.
c - A garanzia di una corretta attuazione delle azioni dichiarate in sede progettuale,verrà presentata un’apposita fidejussione, pari ai benefici volumetrici e/o finanziari. Tale fidejussione verrà svincolata sulla base di una Relazione conclusiva e positiva sull’attuazione delle Azioni previste.
In caso contrario verrà incamerata la fidejussione.
Gli incrementi volumetrici verranno valutati in riferimento a quanto disposto dall’art. 8 delle presenti norme..
Art. 8 - INDICI DI FABBRICABILITA’
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La perequazione è generata:
- per compensazione
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- per incentivazione - ..
- in attuazione dei criteri di invarianza idraulica di cui al Regolamento Regionale n°7/2017 ed al Regolamento Edilizio.
Art. 13 – NORME PER IL PIANO DELLE REGOLE E REGOLAMENTO EDILIZIO
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Il Regolamento edilizio
1) Il Regolamento edilizio dovrà
- precisare i criteri di sostenibilità e gli obiettivi di qualità di cui all’art. 34 oltre i livelli minimi di cui alla normativa vigente ed in particolare di cui alla L. 10/1991, D. Lgs 192/2005 e s.m.i.,
149 L.R. 26/2003, L.R. 39/2004, L.R. 24/2006, D.G.R. n°. 8/3951, DGR 8/5018 e s.m.i.;
- prevedere misure tecniche di sicurezza in grado di mitigare e ricondurre a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al radon;
- promuovere il censimento e lo smaltimento delle strutture contenenti amianto esistenti sul territorio comunale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.)
- disciplinare l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque ad uso domestico ed il risparmio idrico in attuazione della normativa vigente;
- incentivare il risparmio energetico negli edifici e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in attuazione della normativa vigente;
- garantire i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore in attuazione della normativa vigente.
b-del PdR del PGT
Art. 1a - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia nonché modifica della destinazione d’ambito, sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle norme del Documento di Piano e del Piano del Servizi e delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali oltre che alle disposizioni del Regolamento Comunale di Igiene vigente.
Art. 1c – VARIANTI P.G.T.
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D - Non costituirà Variante del P.G.T. di cui al punto A, l’eventuale eliminazione di articoli delle presenti Norme da trasferire in uno dei Piani di Settore di cui al successivo art. 2 o nel Regolamento edilizio
Art. 3 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL P.G.T.
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