contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
Sez.1°.TIT. V - aggiornamento del regolamento edilizio;
Art.159-ENTRATA IN VIGORE E VERIFICHE
Il Regolamento definisce le modalità di esecuzione degli interventi disciplinati dalla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dagli ulteriori strumenti pianificatori.
Il Regolamento Edilizio assume efficacia dalla data della sua approvazione.
Il Regolamento Edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale.
Art.160-AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
1-La l.r.n.12/2005 -Art. 29. (Procedura di approvazione del regolamento edilizio)
1. Il regolamento edilizio è adottato e approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ATS; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente”..
2-Si intendono recepite in salvaguardia le eventuali norme che dovessero sopravvenire in
121 sostituzione e/o ad integrazione di quelle vigenti alla data di adozione del presente Regolamento Edilizio.
Art.161-DIFFORMITÀ REGOLAMENTARI
In caso di eventuali difformità o contrasti tra gli elaborati del P.G.T. ed altre norme o regolamenti comunali (di igiene e sanità, di polizia urbana, ecc) prevalgono tutte le norme prescrittive.
In particolare le norme contenute nel Regolamento Locale d’Igiene (R.C.I.) sono da intendersi come prescrittive, non superabili e riferite a parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile andare.
In caso di eventuali difformità tra norme non prescrittive, prevalgono le norme più favorevoli alla fattibilità degli interventi”
Sez.2°.TIT. V - disposizioni transitorie.
Art.162-DEROGA ALLE NORME DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento Edilizio limitatamente ad interventi riguardanti edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico e sempre con l’osservanza delle procedure al riguardo previste dalla legge (art. 40-l.r. n°. 12/2005).
In caso di interventi complessi, realizzati mediante piani e programmi attuativi, ovvero strumenti di programmazione negoziata e permessi convenzionati, le norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato.
ALLEGATI
All.n.1- MECCANISMI PREMIALI
1a-incremento dell’indice di edificabilita’ degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente pag.120
1b-riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente pag.128
2-incremento massimo dell’indice di edificabilità di pgt e per lo sconto sul contributo di costruzione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale di cui alla l.r.n.18/2019 pag.136
All.n.2- RIDUZIONI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALLA L.R.N.18/19
All.n.3-TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI All.n.4-ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NT-PGT All.n.5- SANZIONI
All.n.6- TITOLO III DEL RLI GLOSSARIO
122 All. n.1 MECCANISMI PREMIALI
Premesso che
A-per il recupero del patrimonio edilzio esistente
-la DGR 5 agosto 2020 n. XI/3508 così come consentito dall’art.11 c.5-l.r.n.12/2005 e di cui alla DCC n°2 del 26/02/2021, definisce le finalità/criteri per l’incremento massimo del 20% dell’indice di fabbricabilità previsto dal PGT, per favorire gli interventi di recupero e rigenerazione urbana e territoriale finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente e del contesto urbano in cui si collocano, fermo restando che tale incremento massimo del 20% non è cumulabile con gli ingremeti per incentivo già prefisti dal PGT.
-la DGR 5 agosto 2020 n. XI/3509 defiinisce le finalità/criteri per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall’art.43 comma 2 quinquies-l.r.n.12/2005 per gli interventi che concorrono alla strategia già introdotta dalla l.r.n.31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, attraverso interventi di recupero e di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e del contesto in cui si collocano anche sotto il profilo estetico e percettivo, se ed in quanto tali interventi determinino l’onerosità del titolo abilitativo e ad esclusione degli interventi che per le medesime finalità, usufruiscono di un finanziamento pubblico
B- per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale a consumo di suolo,
-l’art.7C-NTA-DdP- meccanismi premiali recita che gli interventi di nuova edificazione e di rigenerazione urbana e territoriale a consumo di suolo “che dimostreranno in sede di progetto e sulla base della relazione di un Tecnico abilitato, di attuare in modo organico oltre i requisiti minimi di legge, le Azioni elencate a titolo esemplificativo per ciascun programma (di riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia) od altre Azioni simili proposte dall’Operatore, se ed in quanto non obbligatorie, e che comunque dimostreranno di superare i requisiti minimi previsti dalla normativa (L.R. n°37/07) e dal Regolamento Edilizio comunale per l’edilizia sostenibile, potranno usufruire di un incremento volumetrico o di S.l.p. pari al volume corrispondente alla Slp dei muri di separazione tra appartamenti interni allo stesso edificio, per un incremento massimo del 10% del volume per la residenza e del 5% della Slp per il produttivo e per i servizi.”
Premesso ancora che
il Regolamento Edilizio
-conferma nel 20% la percentuale di incremento massimo per incentivo degli indici di edificabilità del PGT di cui alla l.r.n.18/2019 e di cui alla DGR XI/3508, sia per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che per quelli di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente e nel 10% per la residenza e nel 5% per il produttivo e per i servizi, la percentuale di incremento per incentivo, degli indici di edificabilità di PGT di cui alla l.r.n.12/2005 per gli interventi a consumo di suolo, in entrambi i casi per incentivo, nella consapevolezza che il Comune non può garantire da solo la qualità edilizia, urbana ed ambientale degli interventi senza la collaborazione dei privati cittadini che vanno sollecitati a promuovere qualità, con i incentivi di volume e/o di SL previsti dalla l.r..n.12/2005 e dalla l.r.n.18/2019 e di cui all’art.60 del presente RE
-preso atto che l’incremento di volume e/o di SL quale incentivo per interventi di qualità, risulta a volte in contraddizione con l’obiettivo di qualità degli interventi stessi in quanto la maggiore
123 quantità ne sminuisce spesso la qualità, l’art.60 del RE in attuazione della DGR XI/3509 prevede che in alternativa all’incremento di volume e/o di SL, si possa definire un incentivo corrispondente di tipo monetario quale un corrispondente sconto sul contributo di costruzione.
Tutto ciò premesso, relativamente :
1A- ALL’INCREMENTO DELL’INDICE DI EDIFICABILITA’ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO