3. il processo di valutazione dei rischi;
4. individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
5. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
6. incidenti e infortuni mancati;
7. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
8 ore per tutti i settori Ateco
Possibilità E-Learning per i contenuti dal punto 1 al punto 5
(*) la formazione del preposto comprende quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai compiti e ruolo di preposizione esercitato in materia si salute e sicurezza sul lavoro.
TOTALE Rischio Basso Rischio Medio Rischio Alto 8 + 4 + 4 = 16 ore 8 + 4 + 8 = 20 ore 8 + 4 + 12 = 24 ore AGGIORNAMENTO
ogni 5 anni - 6 ore per ogni settore Ateco (Possibilità E-learning)
Particolarmente apprezzabile – sia perché coerente con la logica prevenzionistica della normativa antinfortunistica che per motivi di miglioramento del quadro di certezza del “sistema” – appare, invece, la scelta di “modulare” la formazione rispetto al rischio di impresa individuando tre aree di massima, secondo i codici ATECO, corrispondenti ad un rischio rispettivamente “alto”, “medio” e “basso”, con indicazione delle categorie di riferimento in allegato II dell'accordo. In tal modo, rispetto al passato, si è posto a disposizione degli operatori un criterio logico e certo per individuare in modo sufficientemente agevole i percorsi formativi da applicare in azienda19.
In tale ottica, l’obbligo di formazione e di aggiornamento, potenziando il concetto di educazione continua, riguarda entrambe le figure (lavoratore e preposto), permettendo un approccio alla formazione in tema di salute e sicurezza inteso, non «come un obbligo da assolvere una tantum, ma piuttosto come un percorso di formazione e apprendimento
19 Va detto che, casomai, potrebbe sorgere qualche problema nei casi, presumibilmente non infrequenti, nei quali
l’attività dell’impresa possa rientrare non interamente in una delle classificazioni di cui all’allegato quanto piuttosto in più di una delle attività descritte in Allegato II; in tal caso le diverse possibili “classificazioni” potrebbero comportare una individuazione di rischio diverso (“alto” piuttosto che “medio, ad esempio) a seconda dei casi.
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continuo». E' previsto quindi un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
La formazione a distanza
Come è riportato nelle tabelle 1 e 2, è consentito l'impiego di piattaforme e-learning per lo svolgimento di determinati contenuti formativi, qualora ricorrono le condizioni dell'Allegato I dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/201120 che disciplina quindi la formazione in modalità e- learning. L’e-learning rappresenta un nuovo modello di riferimento per pensare, progettare e gestire la formazione a distanza, capace di garantire rapidità, flessibilità, controllo dei costi e soprattutto capillarità di diffusione.
In un processo di e-learning l'attenzione deve essere incentrata sull'utente: non a caso il processo formativo non si esaurisce nella mera diffusione di materiale in rete, ma permette l'utilizzo di una serie di servizi che consentono all'utente di comunicare, interagire e autovalutarsi.
Tutti elementi, questi, che fanno dell'apprendimento online un'esperienza emotiva capace di creare forti motivazioni nei discenti. L'e-learning dunque, è una metodologia che utilizza un insieme integrato di strumenti tecnologici per la formazione a distanza.
La formazione a distanza (FAD) nasce prevalentemente per risolvere un problema spaziotemporale nella didattica: nel passato si è spesso manifestato il problema che un certo numero di studenti, abitanti in zone geografiche con una bassissima concentrazione demografica, a volte sparsi in aree molto ampie, non potesse seguire le lezioni in aula a causa della propria occupazione lavorativa o per l’eccessiva distanza. Considerando la storia della FAD, si possono individuare tre generazioni, ognuna delle quali caratterizzata da precisi elementi:
• FAD di prima generazione: riferibile al XIX secolo, periodo nel quale vengono prodotti ed utilizzati libri e dispense, la cui diffusione viene resa possibile grazie allo sviluppo del servizio postale e del trasporto ferroviario: in questo modo era possibile distribuire materiale didattico su larga scala a costi sostenibili. Sicuramente l’interazione tra i docenti e i discenti risulta, se non addirittura inesistente, estremamente deficitaria: è possibile quindi affermare che didatticamente si tratta di rapporti unidirezionali;
• FAD di seconda generazione: Negli anni ’60 la tecnologia porta alla diffusione della televisione. Successivamente si uniscono le audiocassette e più tardi le videocassette. Agli
20 L’allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il
ricorso all’e-learning che si riferiscono a: sede e strumentazione, programma e materiale didattico, tutor, procedure di valutazione, durata.
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inizi degli anni ‘80 iniziano ad apparire i primi personal computer e viene alla luce il Cd- Rom. Negli anni ‘90 con la diffusione tra le famiglie dei PC e dei Cd-Rom si è passati alla formazione erogata tramite l’utilizzo dei Computer Based Training (CBT): in questo caso i corsi vengono progettati in modalità di “autoistruzione”, ovvero l’utente finale non interagisce con il docente ma ha a disposizione un prodotto che da solo fornisce tutte le informazioni per raggiungere l’obiettivo prefissato. Si è insomma agli inizi di una didattica “multimediale" che però rimane un processo di tipo unidirezionale (in un rapporto di uno a molti) che non permette ancora di applicare il concetto di interazione tra l’uomo e la macchina;
• FAD di terza generazione: Con l’avvento delle reti telematiche, ed in particolare della rete internet, si arriva ad una definizione di FAD nella quale è presente il concetto di processo sociale. Si arriva alla comunicazione tra gli attori della formazione nella quale è possibile l’interazione tra i docenti e i discenti oppure tra i discenti stessi: a questo punto il gap tra la tradizionale formazione in aula e quella a distanza viene notevolmente ridotto. Con la creazione di aule virtuali21 è possibile permettere al discente di sentirsi parte di una comunità di apprendimento.
È appunto con l’avvento della FAD di terza generazione che si fa strada il concetto di e- learning, che rappresenta un vero e proprio cambiamento del modello formativo: dalla formazione “statica”, nella quale il discente fruisce passivamente dei contenuti senza possibilità di interazione, si passa alla formazione cosiddetta “dinamica” nella quale, tramite l’utilizzo della rete internet, è possibile comunicare sia con il docente che con gli altri discenti. Le persone quindi, invece di essere fisicamente nello stesso luogo, stanno insieme nelle aule virtuali. In questo modo è possibile concentrare la didattica sul gruppo ed è proprio la collaborazione che facilita l’apprendimento.
Conseguentemente si modifica il ruolo del docente che, oltre ad essere un semplice trasmettitore di conoscenze, assume spesso anche il ruolo di tutor22 e di promotore dei processi di razione nel processo formativo. È soprattutto grazie all’interazione continua che diventa possibile effettuare valutazioni in itinere tramite le quali rimodellare eventualmente l’intervento formativo in base alle esigenze sopraggiunte durante la somministrazione del corso. Grazie all’e-learning, è finalmente possibile abbattere le barriere spazio-temporali, aumentare sia la reattività che le prestazioni del discente.
21 L’aula virtuale è un luogo non fisico dove avviene l'incontro di due o più persone in maniera simultanea. 22 Il tutor, nella tradizionale formazione di aula, è colui che, essendo a conoscenza delle metodologie e delle
tecniche di apprendimento, collabora con il docente nell’accompagnare i partecipanti di un corso di formazione nel processo di apprendimento.
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Ovviamente questo strumento non può essere considerato scevro da problemi, perché il discente potrebbe avere, per esempio, difficoltà ad adattarsi a questo nuovo approccio di fruizione della formazione.
L'Allegato I dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina quindi la formazione in modalità e-learning contiene, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, evidenziando come la formazione in parola non consista nella “ semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento” quanto come si tratti di un vero e proprio “strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”. In tal modo, la formazione in rete tende a costituire "comunità" di apprendimento in cui l'interazione fra il gruppo dei discenti non è meno significativa di quella tra docente e studente. Tuttavia l’apertura a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali:
accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite;
accordo ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.
Dunque, tutta la formazione specifica dei lavoratori (4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio) e larga parte della formazione più legata ai rischi di impresa è esclusa dalla facoltà di utilizzare metodologie di formazione e-learning.
I contenuti più innovativi che ha introdotto l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sono di seguito riportati.
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- “i lavoratori di nuova assunzione (lavoratori, preposti e dirigenti) devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Se non risulta possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”;
- “i corsi di formazione per il preposto e per il dirigente (già assunti all’11/1/2012) conformi alle disposizioni dell’accordo devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo” e dunque entro il giorno 11 luglio 2013.
I corsi di formazione dei lavoratori (lavoratori, preposti, dirigenti) vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici territoriali, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.
In caso di riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, la pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, deve tener conto delle eventuali osservazioni.
In mancanza di risposta, trascorsi quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
In merito all’organizzazione didattica, per ciascun corso dovrà essere previsto: - “il soggetto organizzatore, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; - il n° massimo di partecipanti pari a 35 unità;
- il registro di presenza dei partecipanti”.
Inoltre la declinazione dei contenuti dovrà tener presente: - “le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua; - la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro”.
La metodologia didattica dovrà poi essere incentrata su “un approccio interattivo con la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento”. Si dovrà:
- “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni;
- favorire metodologie basate sul problem solving applicate a simulazioni e situazioni di contesto;
- prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche in contesto lavorativo”. Per quanto riguarda i crediti formativi:
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- per il lavoratore il modulo di Formazione Generale, una volta fatta o riconosciuta, costituisce credito formativo permanente, mentre il modulo Formazione Specifica costituisce credito formativo “in occasione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo per il quale è stata fatta formazione”. Non costituisce credito formativo in caso di:
- “nuovo rapporto di lavoro in azienda di diverso settore dal precedente;
- trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuovi prodotti chimici”.
- per la formazione particolare aggiuntiva per il preposto costituisce “credito formativo permanente, salvo i casi in cui si determina una modifica nel suo rapporto di preposizione (stessa azienda/rapporto di preposizione invariato: il credito è permanente; stessa azienda o altra azienda con una diversa organizzazione del rapporto di preposizione: non riconoscimento del credito).
Sottolineando che il Datore di Lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa o riconosciuta ed eventualmente integrarla con riferimento alle risultanze della VDR, si indica che “non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori (generale, specifica), i preposti (aggiuntiva), i dirigenti, per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012 o all’11 gennaio 2013 per quelli pianificati), una formazione nel rispetto delle previsioni normative (626/94; DM 16/1/1997; 81/08) e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, in termini di: contenuti, modalità di svolgimento”.
Citiamo poi la recente la norma contenuta nel decreto legge 69/2013. In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi. All'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dopo il comma 14 è inserito il nuovo comma 14-bis: in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
A riguardo dei docenti, con il Decreto Interministeriale del 18/03/2013, sono stati introdotti i criteri di qualificazione della figura del formatore (docente) per la salute e sicurezza sul lavoro, che sostituiscono il precedente requisito dei docenti, l'esperienza almeno triennale in insegnamento e in attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che era previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
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L’entrata in vigore del decreto sarà il 18 marzo 2014, a distanza di dodici mesi dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, pertanto restano validi fino al 18/03/2014 i precedenti requisiti dei docenti secondo l'Accordo Stato regioni del 21/12/2011 e per i corsi già calendarizzati.
I criteri di qualificazione sono articolati in requisiti minimi per garantire nel
docente/formatore la contemporanea presenza dei tre elementi
fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica, i quali prevedono la combinazione di aspetti teorici e pratici, di requisiti di studio e di esperienza.
Il decreto si applica solo ai formatori di dirigenti, preposti e lavoratori, così come disciplinati dagli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e quindi non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure” e “non riguardano le attività di addestramento”(ad es. lavori in quota, uso di attrezzature di lavoro, ambienti confinati).
La figura del preposto nei cantieri temporanei o mobili
Così come avviene per molti degli aspetti trattati dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., anche nel caso della figura del Preposto si riscontra, nell’analisi della normativa, una peculiare specificità per quanto attiene i cantieri temporanei o mobili.
Analizziamo i vari passaggi della norma per cercare di approfondire in maniera dettagliata alcuni degli aspetti di questa figura, riportando due dei passaggi (lettera a e lettera c) dell'articolo 19 in quanto essi sono necessari per capire il ragionamento che a breve andrò a intraprendere:
«In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa».
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Vediamo ora alcuni aspetti che riguardano la specificità del titolo IV – Capo I, che ricordo si riferisce alle Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e degli allegati citati nel Capo I medesimo.
Nel suo titolo l’art. 96 indica: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, in realtà leggendo l’articolo nella sua estensione non si trovano riferimenti a dirigenti ed a preposti, ma esclusivamente al datore di lavoro e ciò all’apparenza potrebbe sembrare strano. Leggendo poi l’art. 97: Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria vediamo che questo articolo, pur non citando nei commi da 1 a 3 né il dirigente né il preposto, al comma 3bis precisa:"Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione". Ne consegue che la figura del dirigente e ancor meglio del preposto, pur se non citata, è comunque presente per integrare l’azione del datore di lavoro.
Se approfondiamo poi gli altri aspetti troviamo i seguenti passaggi:
ALLEGATO XVII: Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. A questo punto si capisce che essendo l’articolo 97 diretto agli obblighi del datore di lavoro, essi si estendono anche ai soggetti che, nominati dal datore di lavoro, lo coadiuvino nella propria attività, ovvero i dirigenti ed i preposti.
Se il punto precedente risulta chiaro per l’impresa affidataria, per le imprese esecutrici come ci si deve comportare?
La nomina di un soggetto che sovrintenda e vigili sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti, nonché richieda l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dia istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa risulta essere obbligatoria?
Fondamentalmente la risposta dovrebbe essere no, in quanto tali compiti possono essere svolti direttamente dal Datore di Lavoro – su questo punto concordo con quanto scritto dall’Ing. Porreca come risposta ad un quesito su PUNTOSICURO di data 3 novembre 2010 – ma nella specificità di molte imprese esecutrici che affrontano l’attività in più cantieri sparsi sul territorio e dove generalmente il datore di lavoro non è quasi mai presente in cantiere, ma vi
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entra sporadicamente, qual è il soggetto che deve sovrintendere, vigilare ed eventualmente agire?
A questo proposito è importante vedere anche quanto previsto nei contenuti minimi del P.O.S. (allegato XV) dove è indicato che nei dati identificativi dell'impresa esecutrice, vanno ricompresi i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, ma chi è il capocantiere se non un preposto ed infatti al punto successivo troviamo l’indicazione relativa alle specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice.
Ecco allora che una presunta facoltà di nomina, diventa – di fatto – obbligatoria qualora il datore di lavoro non sia presente all’interno dell’ambiente di lavoro.
A riprova di quanto sopra si rimanda all’art. 299 "Esercizio di fatto di poteri direttivi".
Ma l’esperienza di cantiere ci conferma che quasi nella totalità dei casi all’interno di una squadra di lavoro vi è sempre un soggetto che, anche in assenza di una nomina precisa, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, e pertanto – in assenza del datore di lavoro - pur in maniera inconsapevole esso è il Preposto.
Riportiamo di seguito alcuni esempi:
Squadra composta da 3-4 lavoratori che eseguono intonaci: uno dei lavoratori dà