di Chiara Cristofolini
3. Sul tema della trasparenza finanziaria è intervento più recentemente anche il legislatore francese, nell’ambito della riforma sulla rappresentatività sindacale
at-tuata con l. n. 2008-789 del 2008 e successivamente integrata dalla l. n. 2010-1215 del 2010. La volontà di imprimere un forte impulso all’accountability dei sindacati ha portato il legislatore a includere il requisito della trasparenza finanziaria fra i criteri legali di rappresentatività, ossia fra i criteri che hanno informato il passaggio da un sistema incentrato sulla rappresentatività presunta a un sistema interamente fondato su quella dimostrata29.
Fino alla legge del 2008, come noto, cinque sindacati – Confédération générale du travail (CGT), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Force ouvrière (CGT-FO), Confédération de travailleurs chrétiens (CFTC) e Confédéra-tion générale des cadres (CGC) – beneficiavano di una presunzione irrefutabile (irréfragable) di rappresentatività30. Le altre associazioni sindacali, invece, dove-vano dimostrare la propria rappresentatività secondo i criteri previsti dalla l. n. 50-205 del 195031.
La dottrina francese riteneva in maniera pressoché unanime che questo metodo
29 Il provvedimento è ampiamente ispirato alla posizione comune sottoscritta il 9.4.2008 tra le organizzazioni sindacali CGT e CFDT da un lato e le organizzazioni datoriali Mouve-ment des entreprises de France (MEDEF) e Confédération des petites et moyennes entre-prises (CGPME) dall’altro, allo scopo di rivitalizzare il sindacalismo e rafforzare il legame tra le organizzazioni sindacali e la comunità dei lavoratori. Nella letteratura italiana: Alvino, 2009, 365 ss; Id., 2013, 68 ss. (spec. 86 ss.); Magnani, 2017, 136 ss. Con riguardo alla posi-zione comune sur la représentativité, de développement du dialogue social et le financement du syndicalisme cfr. Borenfreund, 2008a, 360; Antonmattéi, 2008, 771 ss.
30 Cfr. Auzero, Baugard, Dockès, 2019, 1272 ss.
31 Vale a dire, il numero degli iscritti e dei contributi, l’indipendenza, l’esperienza e l’anzianità, nonché l’attitudine patriottica durante l’occupazione. Qualora la rappresentativi-tà a livello di categoria (branche) o di impresa fosse stata contestata, i sindacati avrebbero dovuto dar prova della loro rappresentatività davanti al giudice. Cfr. Lyon-Caen, Péllissier, Supiot, 1996, 478 ss.
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di selezione dei sindacati presentasse diversi inconvenienti. La posizione di privi-legio assicurata alle associazioni titolari della presunzione di rappresentatività, in-fatti, ostacolava una reale comunicazione fra la dirigenza e la base rappresentata, escludendo ogni possibilità di riscontro sull’approvazione o disapprovazione dei lavoratori verso la politica sindacale adottata32. Di qui, le sollecitazioni al legislato-re affinché rimodulasse i criteri legali di selezione e legislato-rendesse la rapplegislato-resentatività effettiva la chiave d’accesso alle prerogative sindacali.
La riforma legislativa risponde alle criticità sollevate stabilendo che la prova della rappresentatività debba essere fornita in base a sette criteri (art. L. 2121-2), alcuni incidenti sulla natura e sulla qualità del sindacato, altri diretti a misurarne l’impatto e l’efficacia di azione33. Accanto a requisiti ormai consolidati, perché so-stanzialmente coincidenti con quelli previsti dalla previgente l. n. 50-205 del 1950, o perché precedentemente individuati dalla giurisprudenza34, il legislatore introdu-ce tre nuovi parametri: 1) la trasparenza finanziaria, che mira ad assicurare la veri-dicità e la conoscibilità dell’andamento economico del sindacato; 2) il rispetto dei valori della Repubblica, che sostituisce l’ormai obsoleto riferimento all’attitudine patriottica e che rappresenta la manifestazione di una «etica sindacale»35; 3) il con-senso elettorale (audience électorale), misurato sulla base dei risultati ottenuti alle elezioni per la costituzione del Comité Social et Économique, che costituisce «la spina dorsale» del sistema36.
Tra i nuovi criteri compare, dunque, anche il requisito della trasparenza finan-ziaria. La sua inclusione trae origine dalle preoccupazioni emerse nel dibattito dot-trinale e politico in ordine alle trasformazioni occorse al sistema di finanziamento dei sindacati37. Diverse indagini condotte sul tema avevano osservato, in
particola-32 In proposito, Auzero, Baugard, Dockès, 2019, 1273 ss.; Borenfreund, 1988, 476;
Peskine, Wolmark, 2018, 543; Favennec-Héry, 2009, 631; Borenfreund, 2008a, 364-365.
33 Parlano di un doppio livello di valutazione Favennec-Héry, 2009, 637 e Lokiec, Porta, 2017, 2270 ss.
34 Si tratta, in particolare, dei criteri relativi: al numero di iscritti e di contributi, all’indipendenza, all’esperienza e all’anzianità, nonché all’influenza. Per un approfondimento, Alvino, 2009, 373 ss.
35 Così Pagnerre, 2009, 1050. In argomento anche Favennec-Héry, 2009, 636; Anton-mattei, 2008, 771 ss. Borenfreund, 2008a, 367 osserva che i valori enunciati dalla posizione comune fanno eco alle pronunce della Cour de cassation.
36 Con questa espressione Borenfreund, 2008a, 360. Sul tema, altresì, Morin, 2011, 64.
Occorre precisare che il Comité Social et Économique è l’organo di rappresentanza di livello aziendale presente nelle imprese con più di 11 dipendenti. Esso è stato istituito dall’ ordon-nance n. 2017-1386 del 2017 e sostituisce i precedenti organi di rappresentanza, tra i quali il comité d’entreprise, i delegati del personale, il comité d’hygiène et sécurité etc. La sua isti-tuzione è divenuta obbligatoria a partire dal 1°.1.2020, terminata la vigenza del regime tran-sitorio.
37 Per lungo tempo l’interesse scientifico sul tema è stato marginale (cfr. Bévort, 1994, 141 ss.), anche per la discrezione delle parti sociali (Pigenet, 1995, 53 ss.). La pubblicazione dei rapporti di cui si darà conto alla nota successiva ha però innescato un intenso dibatto, all’esisto del quale gran parte della dottrina francese si è espressa a favore dell’intervento
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re, che la riduzione del tasso di sindacalizzazione aveva indotto le organizzazioni a cercare nuove modalità di finanziamento38. I sindacati avevano sviluppato una forte dipendenza da canali diversi da quello contributivo e avevano dato vita a un siste-ma generante ingenti risorse, sia pubbliche che private, gestite con modalità talvol-ta poco trasparenti39.
In questo contesto matura nella dottrina il convincimento per cui la varietà di funzioni svolte per difendere gli interessi dei lavoratori giustifica l’esistenza di fon-ti di finanziamento differenziate, ma la previsione di entrate diverse rispetto a quel-le contributive richiede l’adozione di un sistema trasparente e tracciabiquel-le, soprattut-to quando le risorse incanalate sono pubbliche. Erogare finanziamenti pubblici senza riforme strutturali è ritenuta «un’assurdità che perpetuerebbe la sopravviven-za delle organizsopravviven-zazioni minoritarie e delle burocrazie non condivise»40.
Queste istanze sono recepite nella riforma del 2008 che rende la trasparenza fi-nanziaria uno dei nuovi valori della democrazia sociale e uno dei pilastri del siste-ma francese di relazioni industriali41. Tale requisito è annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i criteri legali costitutivi, ossia tra i criteri che considerano le qualità consustanziali ad ogni sindacato. Per questo, il rispetto del vincolo di tra-sparenza finanziaria viene accertato singolarmente e separatamente, a differenza dell’osservanza dei requisiti non costitutivi che sono oggetto di valutazione com-plessiva42. Inoltre, mentre i requisiti di rappresentatività diretti a misurare l’impatto e l’efficacia dell’azione sindacale (es. audience elettorale) devono essere verificati quadriennalmente, il criterio della trasparenza sfugge alla cristallizzazione tempo-rale, potendo essere verificato in qualsiasi momento43.
legislativo. Tra gli altri, Borenfreund, 2008b, 106 e 111; Radé, 2014, 697 ss.; Ray, 2008, 139; Auzero, Baugard, Dockès, 2019, 1251 (spec. nt. 4).
38 Si tratta, segnatamente, dell’indagine dell’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pubblicata nel 2004, seguita dall’Inspection générale des Finances (IGF) e dal rap-porto Hadas-Lebel sulla rappresentatività e sul finanziamento delle organizzazioni sindacali del 2006. Quest’ultimo rapporto ha suscitato un ampio dibattito, che si è tradotto nell’adozione da parte del Conseil économique et social (CES) di una relazione nella quale è stato proposto di misurare la rappresentatività reale delle organizzazioni sindacali. Per un esame critico dei contenuti del rapporto Hadas-Lebel e della relazione del CES si veda per tutti Higele, 2007, 301-309.
39 Sul punto, Hadas-Lebel, 2006, specc. 56-59; Ray, 2008, 143. Tra le fonti di finan-ziamento dei sindacati francesi, le risorse corrisposte dai datori di lavoro sono risultate di fondamentale importanza. Nel sistema francese, infatti, alcuni accordi collettivi fissano in capo al datore di lavoro l’obbligo di finanziare sia le sezioni aziendali che le federazioni sindacali (su tali accordi si vedano le note critiche di Borenfreund, 2008b, 106 e Nadal, 2014, 703 ss.).
40 Così Ray, 2008, 142.
41 A questo riguardo, cfr. Radé, 2014, 698.
42 Sul tema, Lokiec, Porta, 2017, 2270-2271; Antonmattéi, 2008, 772; Morin, 2011, 68.
43 Nuovamente, Lokiec, Porta, 2017, 2270-2271. La decisione della Cour de Cassation 13.02.2013, n. 12-18.098 ha stabilito che in linea di principio la verifica della rappresentati-vità deve avvenire quadriennalmente, ossia al termine del ciclo elettorale, al fine di garantire una certa stabilità ed evitare una concorrenza incessante fra soggetti sindacali.
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Per di più, la giurisprudenza ha chiarito che l’osservanza del requisito di traspa-renza finanziaria non è propedeutico soltanto al riconoscimento della rappresenta-tività, ma anche all’accesso da parte dei sindacati non rappresentativi alle preroga-tive loro attribuite dalla richiamata riforma del 200844. Il legislatore ha espressa-mente subordinato tali diritti soltanto alla verifica delle condizioni di indipendenza, anzianità e rispetto nei valori repubblicani, nondimeno la Cour de Cassation ha ri-tenuto doversi aggiungere il rispetto delle disposizioni dettate in materia di traspa-renza45.
Nello stesso solco tracciato da questo indirizzo giurisprudenziale sembrano porsi anche gli interventi legislativi più recenti, atteso che la disciplina sulla ge-stione amministrativa e finanziaria è divenuta parte integrante di diversi interventi legislativi in materia sindacale, come ad esempio, della l. n. 2014-288 del 2014 sul-la formazione professionale, l’occupazione e sul-la democrazia sociale, sul-la quale dedica una apposita sezione alla conduzione finanziaria del Comité d’entreprise46. Tale organismo è stato successivamente fuso nel Comité Social et Économique con provvedimento n. 2017-1386 del 2017, ed anche in tal caso il legislatore ha prov-veduto a disciplinare le modalità di rendicontazione e rappresentazione dei dati contabili47. I vincoli e i condizionamenti sono più o meno incisivi a seconda delle dimensioni del comitato ma, in tutti i casi, viene dettato un modello di gestione fi-nanziaria.
Questi cambiamenti suggeriscono che, nell’esperienza francese, il profilo del finanziamento sindacale è oggetto di una crescente attenzione. La regolazione delle modalità di rendicontazione sta acquisendo centralità e l’osservanza del requisito della trasparenza si sta affermando non soltanto come condizione di rappresentati-vità, ma più in generale come requisito necessario per il riconoscimento ex lege di determinate prerogative o funzioni sindacali.
4. Il legislatore francese non si occupa di definire espressamente il concetto di trasparenza finanziaria né di regolare puntualmente il procedimento per accertarne
44 La riforma del 2008 ha riconosciuto ai sindacati non rappresentativi la facoltà di eser-citare alcuni diritti, tra cui figura la possibilità di costituire una sezione sindacale (art. L.
2142-1-1) e di nominare un rappresentante della sezione sindacale (RSS) (art. L. 2142-1).
45 Sul punto si veda la nota di Gwennhaël, 2018, 1063 ss. alle sentenze Cour de cassa-tion, Chambre sociale, 17.10.2018 Sydnicat X c Société Afranett, e Cour de Cassacassa-tion, Chambre sociale, 17.10.2018, Syndicat X c Société Val d’Europe Airports.
46 L’attenzione rivolta al profilo del finanziamento origina dalla volontà del legislatore di contrastare le derive affaristiche che avevano interessato alcune strutture di rappresentan-za (cfr. ampiamente Vatinet, 2014, 711 ss.). Nonostante la normativa richiamata in testo ab-bia profondamente modificato la disciplina dei controlli in materia di trasparenza finanzia-ria, la Cour des comptes è intervenuta nuovamente sull’argomento sollecitando l’adozione di una regolazione più stringente in relazione alla rendicontazione delle risorse veicolate da organismi paritetici (sul punto, Bissuel, Besse-Desmoulières, 2018).
47 La disciplina di riferimento è contenuta nella sottosezione 9 del Code du travail, artt.
L. 2315-64 – L. 2315-77.
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l’osservanza. È indubbio però che a questo fine assuma centralità la disciplina det-tata in tema di redazione, rappresentazione e pubblicità dei dati di bilancio48. Tale disciplina è stata adottata in molte sue parti con la stessa l. n. 789-2008 del 2008, che all’art. 10 ha modificato il Capitolo V del Code du travail rubricato “Res-sources et Moyens”49.
Diversamente da quella inglese, la normativa francese è parametrata sulla capa-cità finanziaria delle organizzazioni, sicché anche l’incisività dell’intervento varia a seconda della conformazione strutturale del sindacato50. Il legislatore introduce, in particolare, quattro diverse modalità di rappresentazione dei conti: il bilancio individuale, la contabilità consolidata (comptes consolidés) o allegata (méthode d’agrafage), nonché la contabilità combinata (comptes combinés)51.
Ciascun livello associativo, confederale e categoriale, deve redigere la docu-mentazione richiesta a seconda della dimensione economica. Le organizzazioni sindacali di elevata capacità finanziaria devono redigere il bilancio individuale nel rispetto dei regolamenti emanati dall’Autorité des normes comptables (ANC), l’autorità francese di vigilanza contabile (art. D. 2135-2). I sindacati di medie di-mensioni debbono, invece, redigere il bilancio individuale con una nota integrativa in forma semplificata, sempre nel rispetto delle disposizioni dettate dall’autorità di vigilanza (art. D. 2135-3)52. Soltanto le organizzazioni sindacali dotate di risorse particolarmente modeste sono sottratte da simili obblighi, potendosi limitare a te-nere un libro contabile (art. L. 2135-1 seconda parte; art. D. 2135-4).
La redazione del bilancio individuale non è, però, sufficiente qualora l’associazione sindacale sia in posizione di controllo rispetto a soggetti giuridici non sindacali (art. L. 2135-2). In tal caso, le organizzazioni debbono,
alternativa-48 Si veda, in proposito, Magnani, 2017, 141. L’art. L. 2135-6, introdotto dalla l. n.
2008- 789 del 2008, per esempio, è stato successivamente modificato dall’art. 27 l. n. 2019-486 del 2019 e ora prevede che le associazioni datoriali che intendono stabilire la loro rap-presentatività hanno l’obbligo di nominare un commissaire aux comptes, ossia un soggetto esterno competente a verificare la veridicità della documentazione contabile. A questo ri-guardo, occorre ricordare che la l. n. 2014-288 del 2014 ha disciplinato la condizione di rap-presentatività delle associazioni datoriali e che l’art. L. 2151-1 include tra i criteri legali il requisito della trasparenza finanziaria.
49 La prima sezione del Capitolo V è specificamente dedicata alla “Certification et pu-blicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles”.
50 Cfr. gli artt. L. 2135-1 e ss. Cfr. Gwennhaël, 2018, 1063 ss.; Cortot, 2018; Auzero, 2018, 257 ss.
51 La disciplina di riferimento è dettata dal Code du travail, dall’art. L. 233-16 del Code de commerce richiamato dall’art. L. 2135-2 del Code du travail, nonché dai réglements det-tati dal Comité de la Réglemendet-tation comptable (CRC) che prevedono in dettaglio i parame-tri contabili da seguire e i modelli contabili da impiegare, curvando la disciplina sulle speci-fiche caratteristiche delle organizzazioni sindacali. Cfr. tra i più rilevanti, Comité de la Ré-glementation comptable (CRC), Règlement n. 2009-10 du 3 décembre 2009.
52 Attualmente, il legislatore ha individuato tre diverse soglie: rientrano nel primo grup-po i sindacati con risorse pari o superiori a 230.000 euro; nel secondo, quelli con risorse su-periori a 2.000 euro e inferiori a 230.000 euro; nel terzo, le organizzazioni sindacali dotate di risorse inferiori a 2.000 euro.
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mente, redigere conti consolidati (comptes consolidés; art L. 2135-2 lett. a), oppure allegare al proprio bilancio (c.d. méthode d’agrafage) la documentazione contabile delle persone giuridiche rientranti nel c.d. perimetro di consolidamento (art. L.
2135-2. lett. b). Per entrambe le procedure lo scopo è rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero sistema sindacale come fosse un’unica realtà, superando così le distinte soggettività giuridiche degli enti che lo compongono.
Più precisamente, entrambe le modalità richiedono all’organizzazione sindacale di fotografare la condizione di tutti i soggetti giuridici controllati esclusivamente o congiuntamente (es. società, associazioni, fondazioni etc.)53. Il legislatore francese prende in considerazione anche gli organismi paritetici, che, non essendo per defi-nizione controllati da una sola organizzazione sindacale, non possono rientrare nell’area di consolidamento. Per assicurare che l’esclusione non impedisca un con-trollo sulla governance di questi organismi è previsto che l’organizzazione sindaca-le debba alsindaca-legare alla propria contabilità l’esindaca-lenco degli organismi paritetici di cui è componente. In questo modo, è possibile quantomeno tenerne tracciato il numero e l’ambito di operatività.
Dal perimetro di consolidamento sono, invece, espressamente escluse le asso-ciazioni sindacali affiliate, così che i conti consolidati non riguardano la confedera-zione nel suo complesso, ma ciascun livello associativo considerato e le società, fondazioni o altri enti da questo controllati.
Nel caso in cui l’organizzazione sindacale opti per la redazione di conti conso-lidati (comptes consolidés), la disciplina generale applicabile è dettata dal règle-ment CRC 99-02 emanato dall’Autorité des Normes Comptables54, al quale si af-fiancano specifiche disposizioni dirette ad adattare la normativa alla realtà sindaca-le. Qualora l’associazione sindacale detenga il controllo esclusivo sui soggetti giu-ridici che compongono l’area di consolidamento, l’aggregazione dei dati avviene mediante il metodo del consolidamento integrale (méthode de l’intégration globa-le), che consente all’organizzazione sindacale di inserire a bilancio tutte le attività e passività dell’entità controllata. Diversamente, qualora il controllo sia esercitato in modo congiunto le attività e le passività saranno incluse a bilancio fino alla per-centuale di controllo.
53 Il controllo è esclusivo quando il sindacato, alternativamente: detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto; nomina, per due esercizi consecutivi, la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza; esercita una influenza dominante, in virtù dalla sottoscrizione di un contratto o della presenza di apposite clausole statutarie. Il controllo è, invece, esercitato in modo congiunto quando è condiviso da un numero limitato di soci o azionisti, con la conseguenza che le decisioni sono frutto di un loro accordo (cfr. art. L. 233-16 Code de commerce richiamato dall’art. L. 2135-2; Rè-glement CRC 09-10).
54 Si tratta del Règlement CRC 99-02, Comptes consolidés des sociétés commerciales et des entreprises publiques. Version consolidée du règlement CRC 99-02 au 1er janvier 2017, il quale prevede che la disciplina si applichi, tra gli altri, «aux organisations syndicales sous réserve des dispositions complémentaires prévues par le règlement CRC n° 2009-10 du dé-cembre 2009».
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Il consolidamento determina una rappresentazione contabile delle scelte di indi-rizzo, pianificazione e controllo di ciascun livello associativo. Come tale, svolge una funzione informativa rilevante verso gli iscritti e non iscritti consentendo loro di conoscere la provenienza delle risorse e le modalità di impiego dei contributi sindacali versati, l’ammontare dei finanziamenti pubblici ottenuti e degli altri fi-nanziamenti privati.
Il secondo metodo di rappresentazione contabile è chiamato, invece, “pinzatura”
(méthode d’agrafage, art. L. 2135-2, lett. b) e non prevede alcuna aggregazione dei dati. Il sindacato procede semplicemente all’allegazione dei bilanci di tutti i soggetti controllati e a fornire specifiche informazioni sulla natura del rapporto di controllo.
In questo caso, però, la documentazione contabile allegata deve essere previamente sottoposta a revisione contabile, salvo che le risorse riconducibili al sistema siano particolarmente limitate, ossia non superino la soglia individuata per decreto.
Questa modalità di rappresentazione dei dati è quella prescelta dalla maggio-ranza delle associazioni sindacali francesi55. Essa consente agli iscritti e ai terzi in-teressati di conoscere quali e quanti soggetti controlla l’organizzazione sindacale, l’origine delle risorse e le modalità di impiego dei fondi sindacali. Si tratta, tutta-via, di informazioni rappresentate in modo disorganico, più difficili da sfruttare si-stematicamente rispetto ai conti consolidati.
Infine, la quarta modalità di rappresentazione dei dati è costituita dalla “conta-bilità combinata” (comptes combinés, art. L. 2135-3 Code du travail), risultante dall’integrazione della documentazione contabile delle associazioni sindacali con-federate di diverso livello. La confederazione nazionale agisce, in questo caso, co-me unità aggregante, redigendo un bilancio cumulativo che combina i dati e le in-formazioni di tutte le associazioni sindacali affiliate, categoriali e confederali. Per-tanto, nel caso di comptes combiné, come nel caso del consolidamento, si è di fron-te ad un gruppo di soggetti che, pur giuridicamenfron-te autonomi, vengono trattati a fini contabili come un’entità economica unitaria e l’entità aggregante è incaricata di redigere una contabilità unica che fornisce una rappresentazione contabile com-plessiva dell’intero gruppo56.
L’adozione dello strumento rimane però a carattere volontario e nella maggio-ranza dei casi i sindacati francesi hanno preferito mantenere documentazioni sepa-rate per ciascun livello, dipartimentale, regionale e locale. I dati sono dunque di-sponibili, ma se si volesse operare una aggregazione dei dati permarrebbe il rischio di considerare più volte le stesse informazioni.
55 Il méthode d’agrafage è adottato per esempio dalla Confédération Générale du Tra-vail (CGT) e dalla Confédération française des traTra-vailleurs chrétiens (CFTC).
56 La giurisprudenza si è dimostrata fino a questo momento elastica nel valutare l’osservanza degli obblighi in discorso, ritenendo che la ratio legislativa risieda nella volon-tà di assicurare che le informazioni siano rappresentate in modo veritiero e corretto e che i dati contabili siano verificabili dagli interessati. Di talché, il sindacato che mette a disposi-zione la propria documentadisposi-zione contabile, indicando origine delle risorse e spese sostenute, con modalità diverse rispetto a quelle legislativamente previste, soddisfa comunque il requi-sito della trasparenza (cfr. Cass. soc., 29.2.2012, n. 11-13748, DS 2012, 528, nt. Pécaut-Rivolier; Gwennhaël, 2018, 1063 ss.).
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Nel contemperamento delle diverse esigenze, queste complicazioni sono state considerate conseguenze sostanzialmente inevitabili vista la natura delle relazioni associative. I sindacati, infatti, costituiscono pur sempre organizzazioni non-profit, con la conseguenza che manca un capitale controllabile. Inoltre, il rapporto fra il livello associativo superiore e quello inferiore è più di affiliazione e dipendenza politico-sociale che economico-patrimoniale. Le dinamiche proprie delle società di capitali pertanto non sono pienamente sovrapponibili e trasponibili.
Questa parte della disciplina, che considera il sindacato nella sua qualità di or-ganizzazione multilivello, è probabilmente l’aspetto più innovativo e peculiare del-la normativa francese. Non avendo reso obbligatorio il bidel-lancio consolidato o quel-lo combinato l’assetto regolativo sconta inevitabilmente alcuni problemi di effetti-vità. Tuttavia, occorre considerare che si tratta pur sempre di un primo intervento in materia, rivolto a soggetti giuridici non certo abituati a formalizzare in modo dettagliato le proprie attività. Inoltre, il complesso normativo restituisce una
Questa parte della disciplina, che considera il sindacato nella sua qualità di or-ganizzazione multilivello, è probabilmente l’aspetto più innovativo e peculiare del-la normativa francese. Non avendo reso obbligatorio il bidel-lancio consolidato o quel-lo combinato l’assetto regolativo sconta inevitabilmente alcuni problemi di effetti-vità. Tuttavia, occorre considerare che si tratta pur sempre di un primo intervento in materia, rivolto a soggetti giuridici non certo abituati a formalizzare in modo dettagliato le proprie attività. Inoltre, il complesso normativo restituisce una