Perché una struttura venga ricompresa nel circuito AS2 occorre, innanzitutto, che sia altamente sicura dal punto di vista edilizio; da qui l’individuazione di quegli istituti o quelle sezioni di istituto che maggiormente rispondono al predetto criterio, con la previsione di ulteriori rafforzamenti in termini di sicurezza delle parti più vulnerabili dell’Istituto, quali gli spazi aperti e le finestre che mettono il detenuto nella condizione di poter comunicare con l’esterno.
In secondo luogo è previsto l’impiego, quanto più possibile, degli
apparati e dei dispositivi elettronici di sicurezza:
videosorveglianza nelle sezioni, nei passeggi, nei luoghi comuni, nelle scale, nonché sistemi di allarme perfettamente efficienti sono la premessa per garantire la sicurezza.
Quanto alle esigenze di separazione, si prescrive che i detenuti non possano per nessun motivo uscire dalla sezione cui sono assegnati e che, pertanto, tutte le legittime attività di questi detenuti, quali i passeggi, la socialità, le attività scolastiche, lavorative, religiose e sportive, i corsi di formazione professionale
e i colloqui debbano svolgersi all’interno della sezione,
intendendosi per sezione non solo le zone strettamente detentive, ma quelle ad esse connesse.
Nelle sezioni AS2, con riferimento a tutte le attività che riguardano i detenuti ivi ristretti, deve essere esercitata, da parte del personale di polizia penitenziaria addetto, una sorveglianza estremamente attenta e scrupolosa e, in tal senso, viene in rilievo il ruolo del Comandante di Reparto.
Nella predisposizione dei servizi, soprattutto di quelli che implicano un contatto diretto con i detenuti, è prescritto come
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necessario adottare il criterio della rotazione onde evitare che un servizio sia affidato sempre allo stesso operatore: questo accorgimento è fondamentale se si vuole tutelare la sicurezza del personale e, soprattutto, se si vogliono evitare pressioni o intimidazioni da parte di detenuti così pericolosi, nonché un calo di attenzione da parte dell’operatore che potrebbe venire assorbito dalla routine quotidiana.
Il Comandante di Reparto, inoltre, deve impartire le necessarie disposizioni al fine di attuare i controlli previsti dalla legge con la meticolosità necessaria.
Egli deve curare che perquisizioni personali e locali127, battiture
delle grate, controlli sui pacchi e sulle persone ammesse ai colloqui siano costantemente eseguiti e lo siano in modo estremamente accurato, pur sempre nel rispetto della dignità del detenuto.
127 La perquisizione prevista dall’Ordinamento Penitenziario è uno strumento di
controllo dell’ordine e della disciplina degli istituti. Dispone l’art. 34 O. P. che è possibile effettuare sulla persona del detenuto e dell’internato perquisizioni personali, e tali perquisizioni devono essere effettuate in modo da garantire il pieno rispetto della personalità. Le modalità della perquisizione devono sempre rispettare il senso di umanità e il diritto di difesa, in tal senso l’attività dell’Amministrazione Penitenziaria deve sempre risultare documentata e verificabile. La Cassazione (Cassazione, sez. VI, 24 novembre 1981, n. 10622) ha precisato che le perquisizioni locali in Istituto non richiedono alcuna formalità. L’art. 74 del Regolamento di Esecuzione disciplina le modalità di effettuazione delle perquisizioni: la perquisizione deve essere effettuata da personale dello stesso sesso del perquisito e alla presenza di almeno un vice-sovrintendente.
In ottemperanza alla circolare dipartimentale n. 3542/5992 del 16 febbraio 2001, le perquisizioni dei detenuti islamici vengono effettuate adattando i principi generali alle esigenze e ai valori di cui questi detenuti si fanno portatori: l’alternativa al sistema della perquisizione con denudamento, che rappresenta l’unica modalità adottabile nel caso di contatti del detenuto con l’ambiente esterno al carcere o comunque nel caso in cui sia indispensabile per ragioni di sicurezza, è rappresentata da alcuni accorgimenti. Il detenuto, dotato di una tunica o di un asciugamano per denudarsi, viene perquisito scrupolosamente con il rilevatore strumentale. Perquisiti poi anche i suoi indumenti, sarà, per lo stesso, possibile rivestirsi. Nel caso in cui il rilevatore elettronico dia segnale positivo in merito alla possibile presenza di oggetti non consentiti, sarà allora possibile procedere alla perquisizione con denudamento, redigendo apposito verbale. Qualora vi sia il sospetto di un possibile occultamento di sostanze stupefacenti si procederà a perquisizioni più minuziose, redigendo apposito verbale.
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Allo scopo di garantire uniformità nei criteri di gestione, viene posta la massima cura nelle assegnazioni ad istituti lontani dai luoghi di operatività o di riferimento criminale e tenendo presenti eventuali divieti di incontro, eventuali incompatibilità segnalate dall’Autorità Giudiziaria ed evitando la concentrazione, nello stesso istituto, di personalità particolarmente carismatiche. L’allocazione del detenuto nel circuito AS2 deve avvenire, compatibilmente alle disponibilità, in cella singola.
Quanto alle modalità di trattamento, una buona politica di prevenzione del rischio della radicalizzazione deve partire proprio dalla necessità di riconoscere le differenze culturali e religiose e nel garantirne il normale esplicarsi anche in ambito penitenziario.
Nella maggior parte degli altri Paesi europei è l’Istituzione Penitenziaria che effettua gli screenings di sicurezza e si affida alle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo musulmano per collaborare alla loro formazione128; questo in
Italia, purtroppo, ancora non avviene.
L’esigenza di garantire ai detenuti di fede Islamica la pratica della propria religione ha posto le Direzioni degli Istituti interessati di fronte al problema di procedere ad una programmazione della giornata detentiva e degli orari dei servizi offerti che lasci il giusto spazio alla pratica religiosa.
La prima esigenza è stata quella di individuare almeno cinque momenti della giornata ove il detenuto sia libero di pregare: gli orari che la religione Islamica detta per le preghiere sono
128 In Belgio dal 1 marzo 2007 gli Imàm che vanno nelle carceri sono remunerati dallo
stato. In Francia gli Imàm che vanno nelle carceri sono formati e selezionati dal Consiglio Francese del Culto Musulmano (CFMB), l’organo rappresentativo dei musulmani in questo paese, nonché interlocutore ufficiale delle autorità pubbliche, creato nel 2003. In Spagna è la Commissione Islamica di Spagna che nomina gli Imàm autorizzati a fornire assistenza religiosa nelle prigioni.
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tassativi, essendo legati al sorgere e calare del sole, e sono orari che variano con il variare delle stagioni e degli anni.
La preghiera può essere compiuta ovunque, salvo quella di mezzogiorno del venerdì che dovrebbe essere recitata in moschea ed essere accompagnata da una predica (khutba) effettuata da un predicatore (khatib).
Le Direzioni, sotto la spinta di indicazioni provenienti dal Dipartimento e per rendere effettivo questo diritto, hanno individuato, laddove le condizioni logistiche dell’Istituto lo permettono, delle sale per la preghiera collettiva.
La preghiera richiede, poi, le abluzioni rituali, pertanto è necessario che vengano attrezzate delle aree provviste di acqua; richiede, altresì, una qibla (segnale che indichi la direzione della città di Mecca e del santuario Islamico della Katba, alle quali il devoto musulmano deve rivolgersi quando è impegnato nella preghiera), oltre ai Corani in arabo, dal momento che il Libro Sacro è letto ritualmente solo in tale lingua.
Per quanto riguarda il personale addetto alle sezioni, è richiesta una propensione particolare all’osservazione ed all’ascolto, particolari capacità di equilibrio psicologico, nonché specifiche conoscenze che vanno oltre la propria cultura129, in quanto i
codici comportamentali usati da questi detenuti sono
generalmente sconosciuti ai normali operatori penitenziari.130
129 Vedi cap. V.VII.
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