Nell’analisi generale dei capitoli di grazia abbiamo più volte fatto menzione della specificità del caso del Giudicato d’Ogliastra. La particolarità va cercata nel particolare rapporto che le popolazioni di questo territorio ebbero con i loro primi signori, i Carròs. Nella ricostruzione storica dei titolari del feudo abbiamo visto come lo sbarco dell’ammiraglio Francesco fosse avvenuto proprio nelle coste ogliastrine, e come successivamente i Carròs abbiano fatto affidamento in diverse occasioni dell’aiuto di questi loro vassalli nelle imprese militari che caratterizzarono i primi due secoli di conquista catalano-aragonese. Diversi ogliastrini coadiuvarono i loro signori nelle imprese militari sia contro gli Alagon d’Arborea, sia contro altri signori feudali, titolari
100Sugli scontri tra sarrabesi e ogliastrini cfr. G. MURGIA, Comunità e baroni...cit., p. 159 e sgg., G.G. ORTU, Villaggio e poteri...cit., p. 100 e G. DONEDDU, Capitoli di grazia...cit., pp. 50 e 60-61.
101Sulla richiesta degli impieghi esclusivamente per i naturales sardi cfr. B. ANATRA. R. PUDDU, G. SERRI,
di feudi adiacenti che i Carròs volevano conquistare con la forza, come il caso dei Guiso di Orosei. Giacomo Carròs chiese inoltre anche l’aiuto finanziario di 3.000 lire per comprare le baronie di Monreale e Marmilla, cui fece seguito il primo gruppo di franchigie. Le capitolazioni avvennero anche nei secoli successivi, anche se, come abbiamo visto, quelle più consistenti furono proprio del Quattrocento. La raccolta, stampata nel 1728, si mostra nella sua continuità, emergendo rispetto a tutti gli altri casi sardi, proprio per questa sua caratteristica peculiare102.
Il primo gruppo di capitoli infatti sono quelli del 1451-52, in concomitanza con le riunioni dello stamento militare, cui fecero seguito quelli concessi da Violante II nel 1481-82. Uno di questi capitoli riguarda la possibilità per i vassalli di mutare di domicilio previo il pagamento del feu di quell’anno e di quello successivo da pagare secondo gli usi del villaggio in cui andranno. Oltre la libertà di movimento all’interno del feudo, questi capitoli regolamentano in modo più puntuale i diritti feudali e la comunanza dei pascoli. Sul primo punto i vassalli ottennero che il signore non potesse accrescere in nessun modo il feu (la cui quota rimase sostanzialmente cristallizzata quasi fino al riscatto dei feudi, comportando, come vedremo nel prossimo capitolo, una quota di entrate notevolmente inferiore rispetto agli altri dipartimenti, nonostante fosse uno di quelli con più ville), né altri diritti che i vassalli pagavano per i possedimenti. Per quanto riguarda gli sconfinamenti di bestiame, i vassalli ottennero che i capi sconfinanti non venissero macellati ma che per essi si pagassero 3 soldi ad ogni occasione, sempre che la mandria non superasse i 10 capi. Per quanto riguarda i pascoli, sotto richiesta dei vassalli si poneva fine alla comunanza fra ville, disponendo che ciascun salto ritornasse alla rispettiva comunità, così come era costume nel passato, «a riprova del fatto che l’estensione degli usi civici non era una prerogativa ancestrale delle comunità rurali ma la risultante delle relazioni contrattuali con il signore feudale e delle spinte interne alle stesse comunità», in quegli stessi anni infatti, sottolinea Anatra, altre comunità del nord Sardegna «lamentavano la fine delle incrociate libertà di legnatico e pascolo di cui godevano sotto la comune signoria dei Doria», venute meno col passaggio sotto distinti
102La raccolta dal titolo completo, Libro de todas las gracias, concessiones, y capitulos concedidos, y
aprobados por los muy illustres Marqueses Condes y condesas de Quirra de feliz memoria. Al Judicado de Ollastre, villas, lugares, y vassallos de aquel, assi de la Llanura, como de la Montaña, ora in “Studi Ogliastrini”, vol. IV, 1997.
signori103.
Gli ogliastrini nel 1467 provarono a strappare al feudatario la trasformazione in uso esclusivo dei pascoli sostenendo il godimento in tempi passati. La trasformazione dal semplice uso in possesso era perseguita col fine esplicito di appropriarsi dei luoghi dei salti. Il signore però rimarcò il proprio dominio sui salti e, quindi, il proprio diritto allo
sbarbaggio. Concedeva però ai vassalli la facoltà d’esigere il deghino sulle terre usate
dai forestieri (su quelle pascolative per i soli porci)104. In vista dell’altra rata del
donativo per l’acquisto delle baronie del medio Campidano, nel 1483 i vassalli strappavano al feudatario un altro ricco pacchetto di capitoli, volto ad ottenere una partecipazione nel governo del giudicato. Si tratta dell’esempio fatto precedentemente, sull’esclusività degli incarichi di Capitano, Luogotenente e Scrivano, scelti dal feudatario su una terna composta da naturales ogliastrini presentata dalle comunità, che dovevano giurare il rispetto dei privilegi del Giudicato. L’Ogliastra tentò di estendere la sua giurisdizione anche al territorio della baronia di Orosei, qualora il feudatario fosse riuscito a strapparla ai Guiso, oltre che verso il Sarrabus, territorio verso il quale gli ogliastrini nutrivano un forte appetito di pascoli105.
Altri privilegi concernevano incrementi di salari e prerogative riguardanti le sentenze della curia baronale. Ma soprattutto si aggiunse una sorta di privilegio di foro: nel caso gli ogliastrini fossero stati giudicati per reati da loro commessi in altri territori appartenenti al feudatario, il capitano poteva inviare 10 probiviri da incorporare al tribunale baronale. Gli ogliastrini per contropartita offrivano un servizio armato di 15 cavalli e si obbligavano al recapito a Cagliari dei dispacci e delle rendite. Privilegio quest’ultimo che assomigliava molto a quello delle città regie106.
Mezzo secolo dopo si riattivò il meccanismo delle pattuizioni tra vassalli e feudatario: nel 1544-45 e nel 1579-80 (come nel 1481 durante le sedute parlamentari), entrambe a titolo oneroso. In quest’occasione gli ogliastrini rafforzarono l’autogoverno locale e vennero meno al loro ruolo di braccio armato del feudatario (anche perché si concluse la politica aggressiva propria dei Carròs, poco congeniale all’assolutismo degli
103B. A
NATRA, Dall’unificazione aragonese...cit., p. 601.
104B. ANATRA, Il Libro di tutte le grazie, cit., p. 9. 105Ivi, p. 10.
Austria107). Venne abolito il servizio di 15 cavalli in luogo di un servizio di guardia di 5
elementi da espletare nel castello di S. Michele (da metà Cinquecento convertito con il pagamento di 100 lire annue). In queste contrattazioni si avverte la somiglianza con le contrattazioni parlamentari, infatti il pacchetto del 1579-80 prevedeva l’offerta di un primo donativo di 3110 ducati in due rate ai quali si aggiunsero altri 2.000 ducati nel 1580 come costo per la visita che il signore prometteva di compiere entro l’anno. Anche se per gli ogliastrini il contributo era volontario, il signore si riservò la facoltà di aumentare tali pagamenti qualora la visita avesse ecceduto i 5 giorni. Questa precisazione «si collocava nel quadro di una politica manifestamente intesa a bloccare il livello delle rendite feudali». A riprova di ciò il feu dal 1545 divenne una voce fissa (cioè secondo il metodo chiuso), che il giudicato ripartiva tra i villaggi108.
L’elezione dei capitani generali e dei luogotenenti naturales fu causa di frizione e rivalità tra i villaggi, cui, a partire dal 1545, si tentò di rimediare facendo ruotare le cariche tra villaggi grandi, medi e piccoli. Nonostante questo provvedimento le tensioni persistevano, così nel 1579, per porre fine definitivamente ai disordini causati dalla scelta delle due cariche più quella di scrivano, si decise che le nomine andavano fatte in una pubblica assemblea di delegati. Se questa non perveniva ad un risultato condiviso si decideva a maggioranza, scegliendo sempre tra persone mes principales, legittimamente sposati e senza alcun tipo di infamia a loro carico. Questi funzionari non potevano commerciare né in proprio né delegando altri, e due mesi prima della scadenza del mandato dovevano purgar taula di fronte al podatario generale del feudo, che doveva recarsi appositamente in Ogliastra per rispettare il privilegio di essere giudicati in
loco109. La tendenza alla naturalizzazione prenderà piede per tutte le cariche elettive,
come maggiori di villaggio e di pascolo, che venivano scelti dal capitano e dal luogotenente sulla base di terne proposte dalle comunità, sempre con l’obbligo che le persone fossero dei printzipalis di prim’ordine e dalla condotta morale ineccepibile. In
107Sulla politica degli Austria cfr. R
ICARDO GARCÍA CARCEL (coord.), Historia de España, siglos XVI y XVII. La España de los Austrias, Cátedra, Madrid 2003, in particolare Introdución e El reinado de Felipe II.
108B. A
NATRA, Dall’unificazione aragonese...cit., pp. 602-603 e ID., Il Libro di tutte le grazie, cit., pp. 11-
12. 109B. A
questo modo si coinvolgevano i gruppi sociali preminenti nella gestione del potere locale, che col tempo collaboreranno in modo sempre più stretto con la massima autorità politica del Giudicato, il capitano. La vicinanza al centro del potere da parte di una élite ristretta sarà «connettivo sociale così strettamente intrecciato, da dare luogo al compattamento e all’omologazione di un corpo dirigente abbastanza omogeneo»110.
I capitoli di grazia stipulati nel corso del Seicento, ovvero quelli del 1621 e quelli del 1669, questi ultimi concessi dietro il pagamento di un donativo di 15.000 lire, non proposero alcunché di innovativo, praticando solo degli aggiustamenti di capitoli fissati un secolo prima. Le cariche elettive dovevano essere riservate ai naturali e non anche ai naturalizzati forestieri. A causa dell’assenteismo del feudatario i capitoli del 1669 furono siglati a Valenza nel 1671, sancendo anche sotto questo punto di vista la recisione del cordone ombelicale che legava i signori di Quirra con l’Ogliastra e che era stato uno dei fattori principali della conquista e del ruolo dei Carròs nella guerra contro gli Arborea e contro altri feudatari iberici, per la stabilizzazione del patrimonio feudale di Quirra.
A non avere mai una regolamentazione che appianasse la situazione, furono le tensioni con i vassalli del Sarrabus, per lo sfruttamento dei salti promiscui di Alussera, Quirra e Castiadas. Mentre i sarrabesi praticavano l’agricoltura in viddatzoni discontinue, i pastori ogliastrini invadevano i campi posti a coltura, causando ingenti danni. Il bandolo della matassa va cercato proprio nei capitoli di grazia concessi nel 1480 da Violante Carròs che assegnava quei territori sia ai sarrabesi sia agli ogliastrini, che potevano usufruire del salto per il pascolo e per il ghiandifero. La presa fondiaria degli ogliastrini diventò più ferma con i diritti di semina e di legnatico, che causarono la protesta dei sarrabesi. Questi, per ritorsione, posero a coltura strisce di terreno in modo discontinuo, rendendo di fatto impossibile il pascolo del bestiame rude senza l’invasione dei campi. Da qui il coacervo di liti e rappresaglie incrociate fra le due popolazioni, che si trascinarono nei tribunali sardi fino alla decisione della Reale Udienza del 1780 di dividere equamente il territorio tra le due comunità. L’effettiva ripartizione avvenne però solamente nel 1865, nell’ambito delle definizioni territoriali operate dal catasto. In realtà la pacificazione avvenne, ma solo per quanto riguarda la parte economica, mentre non è mai stata digerita totalmente, sia dagli uni che dagli altri, l’assegnazione della
110I
giurisdizione. Ciò è facilmente comprensibile, se pensiamo che dopo quattrocento anni si è sedimentata la convinzione reciproca che l’uso e il possesso di quei territori fosse legittimo per entrambe le parti, proprio sulla base dei capitoli di grazia. Se nel periodo feudale ogni decisione è rimessa alla volontà del signore, quando le terre passeranno allo Stato, le comunità continueranno a scontrarsi per rivendicare ognuna il proprio diritto su quei terreni. La questione si risolve solo quando con atto discrezionale e con modalità eque, si divideranno, anche giurisdizionalmente, i territori fra le due comunità111.
111Su questi punti cfr. G. DONEDDU, Capitoli di grazia e controllo del territorio, cit., p. 63, B. ANATRA,