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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA:

I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI - FIRH01000P Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è definita a diversi livelli: per singola materia e in sede di scrutinio finale.

Riguardo alle singole materie essa si basa sui seguenti descrittori:

Voti

Descrittori 1-3

Lo studente ha dimostrato un rifiuto della disciplina, non ha acquisito nessuna o solo una minima conoscenza degli argomenti svolti. Non possiede le competenze minime.

4

Lo studente dimostra di non aver acquisito i contenuti essenziali della disciplina che sintetizza in modo parziale e improprio. Si esprime con scarsa proprietà di linguaggio e con una terminologia specifica non appropriata.

5

Lo studente ha conseguito una conoscenza superficiale dei contenuti che sa sintetizzare in modo impreciso. Commette errori nella comprensione e si esprime con un linguaggio a volte non appropriato.

6

Lo studente ha acquisito la conoscenza degli elementi basilari ed essenziali della disciplina, commette qualche errore che tuttavia corregge, si esprime con

accettabile proprietà di linguaggio e, guidato, sa effettuare collegamenti pertinenti all’interno delle informazioni.

7

Lo studente ha conseguito una discreta conoscenza dei contenuti che da solo riesce a rielaborare. Sa compiere valutazioni autonome anche se non sempre approfondite ed espone con chiarezza usando correttamente la terminologia specifica.

8

Lo studente possiede conoscenze sicure e diffuse, sa padroneggiare i contenuti che organizza in modo autonomo. Sa fornire sicuri collegamenti effettuando analisi approfondite e corrette. Conosce bene la terminologia specifica ed espone in modo chiaro e sicuro.

9 -10

Lo studente ha acquisito delle conoscenze ampie, sicure e criticamente

rielaborate. Sa effettuare analisi approfondite, esprimere valutazioni personali e costruire percorsi di approfondimento autonomi ed interdisciplinari

L’esposizione è chiara ed organica e lo stile espositivo è personale.

Gli studenti hanno diritto di conoscere le valutazioni delle prove sia orali sia scritte ed è dovere dei docenti garantire la trasparenza dei risultati delle prove.

Ogni insegnante, nell’ambito della propria libertà d’insegnamento, si attiva per garantire forme di recupero in itinere delle carenze emerse. Per le insufficienze riportate nel I quadrimestre il Collegio Docenti definisce l'organizzazione di attività/corsi finalizzati al recupero delle lacune entro il secondo quadrimestre.

Le notizie inerenti il numero minimo di prove necessarie per la valutazione quadrimestrale e la tipologia delle prove sono consultabili presso la Segreteria didattica, distinte per gruppo disciplinare.

Criteri di valutazione del comportamento:

VOTO QUALIFICAZIONE del comportamento 10 Eccellente

9 Ottimo 8 Buono

7 Pienamente Suff.

6 Strettamente Suff. (*)

(*) Il Consiglio di Classe che assegni questo voto ne verbalizzerà brevemente le motivazioni.

Il caso dell’insufficienza rappresenta una “patologia” nel comportamento che è opportunamente

precisata dalla norma, ( si veda in particolare l’art. 7 del DPR 22/6/2009) ricordando che i casi di

specie devono sempre e comunque essere affrontati dallo specifico Consiglio di Classe alla luce

del regolamento Interno di Disciplina.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

(conformi alle Delibere del Collegio dei Docenti datate CRITERI INDICATORI ( come

deliberato dai Collegi dei Doc del 19/5/2009 e del 15/12/2009)

LEGALITA’ Rispetto delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento Interno

(persone, ruoli, regole)

CONSEGNE E SCADENZE Puntualità e precisione nell’assolvimento di compiti e lezioni, cura

del materiale scolastico, presenza in occasione di verifiche scritte/orali

REGOLARITA’ DI FREQUENZA Assenze, ritardi, uscite anticipate al di fuori della stretta

necessità

INTERESSE ED IMPEGNO Atteggiamento propositivo e collaborativo con Docenti e compagni

di studio,partecipazione alle lezioni, alla vita di classe e d’Istituto.

Nota Bene: I Criteri Indicatori ricevono significato anche dalla realizzazione del Principio della

Buona Fede ex art. 1375 C.C., che costituisce la chiave di volta del sistema giuridico e della

Civiltà.

VOTO E DESCRITTORI 10 Eccellente

Sempre rispettoso delle norme, che osserva con scrupolo costante, delle consegne e delle

scadenze, partecipa senza esitazione alla vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e

fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento leale

9 Ottimo

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con

regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento leale

8 Buono

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con

regolare frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando un comportamento leale

7 Pienamente Sufficiente

Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze; la regolarità di frequenza alla vita

scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche flessione ed il comportamento nei

confronti di Docenti e compagni di studio risulta talora deficitario 6 Strettamente Sufficiente

Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze; spesso interesse ed impegno,

talora anche a causa di irregolarità di frequenza, presentano flessioni negative, ed il

comportamento nei confronti di Docenti, Personale non-docente e compagni di studio è talora

deficitario, pur configurandosi una complessiva sufficienza globale di condotta 5 (o meno) Insufficiente

Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute, evincibili da gravi e ripetute note di

demerito che possono stare a monte di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento da

scuola per i motivi elencati al Titolo III.. In tale quadro complessivamente negativo sono mancati

concreti segni di ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al miglioramento

.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In fase di scrutinio intermedio o finale, i docenti delle singole discipline di

insegnamento, sulla base delle verifiche effettuate e di altri elementi di giudizio emersi durante il corso del quadrimestre, dopo aver acquisito ulteriori elementi di giudizio da parte degli eventuali docenti compresenti, formulano la proposta di voto per la propria disciplina e per ciascuno studente. Il consiglio di classe può confermare la valutazione del docente o decidere di discostarsi dalla proposta effettuata; in ogni caso, la valutazione definitiva dello scrutinio intermedio e finale è di competenza del consiglio di classe. Verranno registrate eventuali delibere a maggioranza.

In merito all'ammissione/sospensione del giudizio/non ammissione alla classe successiva, si applicano i seguenti criteri:

Per le CLASSI PRIME, a partire dall a.s. 2018/19, Il Collegio, nella seduta del 22 maggio 2019, ha stabilito che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa in materia di riforma dell’istruzione professionale, al termine del primo anno di studi, qualora si registrino agli scrutini di giugno più di tre insufficienze, si riterrà che le carenze riscontrate siano tali da non permettere allo studente di

effettuare il recupero delle stesse, né con una revisione del PFI, né attuando misure di recupero e sostegno all’interno della quota di personalizzazione e che tali carenze non consentono allo/a studente/ssa di proseguire con profitto il percorso nel secondo anno di corso. Pertanto lo studente non sarà ammesso al secondo anno di corso.

Qualora invece si registrino fino a tre insufficienze, le carenze riscontrate

dovranno essere recuperate attraverso uno studio individuale accurato durante il periodo estivo, seguendo le indicazioni individualizzate fornite dai docenti, e la partecipazione alle attività di recupero organizzate dall’Istituto durante il primo periodo del successivo anno scolastico, che sarà da considerarsi parte del PFI e quindi obbligatoria. Al termine di tali attività di recupero, lo/a studente/ssa dovrà sostenere una prova la cui valutazione farà media con i voti del primo

quadrimestre del successivo anno scolastico, concorrendo in tal modo alla valutazione del primo periodo didattico. Il mancato recupero delle carenze potrà concorrere a determinare la non ammissione al terzo anno al termine del

successivo anno scolastico. La suddetta delibera del Collegio Docenti è coerente con quanto previsto dalla nota ministeriale n°11981 del 4/6/2019.

Per le classi SECONDE, TERZE e QUARTE il Consiglio di classe delibera circa

l’ammissione o non ammissione di uno studente all’anno successivo, valutando il quadro di insieme delle proposte di voto formulate dai docenti, secondo criteri di oggettività e di equità nell’ambito di ogni classe e di omogeneità nell’ambito dell’Istituto.

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che nelle proposte di voto hanno riportato una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che nelle proposte di voto abbiano riportato tre insufficienze gravi (classi Seconde), o due insufficienze gravi (Terze e Quarte) cioè inferiori a cinque decimi, o un numero superiore di

insufficienze inferiore ai sei decimi.

Per gli studenti che non abbiano conseguito la sufficienza in una o più discipline vale quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 24 gennaio 2013: è possibile per le classi Seconde sospendere il giudizio con tre insufficienze mentre, per le classi Terze e Quarte, occorre che gli studenti non superino le due insufficienze.

Se, in via eccezionale, il Consiglio ritiene di derogare dai criteri di cui al punto 4, è tenuto a motivarlo nel verbale, evidenziando in base a quali elementi si può ritenere che lo studente possa recuperare le pur gravi o diffuse carenze con lo studio estivo, secondo quanto previsto al punto 5

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai sensi dell' art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigentescolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la

studentessa o lo

studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte

dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di

alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto

dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.

751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le regioni o province autonome.

Abbreviazione per merito:

Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna

disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni

suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attivita' alternative.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per il calcolo dei crediti scolastici e formativi si applicano i criteri previsti dalla vigente normativa:

Art. 15 d.lgs. 62/2017

Si fa infine presente che anche in presenza di eventuali crediti formativi, non si potrà accedere alla fascia più alta della banda di oscillazione se questi ultimi non saranno accompagnati da frequenza e partecipazione costante alle lezioni unitamente ad un comportamento corretto e al saldo di eventuali debiti

formativi. Per il nostro indirizzo è fondamentale, per poter accedere alla fascia di oscillazione più alta nella valutazione dei crediti, aver svolto regolarmente e con esito positivo le attività di stage, tirocinio, alternanza scuola-lavoro e/o

apprendistato.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si attuerà, per ciascun quadrimestre, attraverso almeno una prova multidisciplinare alla quale si applicheranno i criteri generali e una valutazione relativa alle competenze più strettamente connesse alla disciplina di educazione civica. Per questa seconda prova, in particolare, si utilizzeranno i seguenti indicatori:

-Adotta comportamenti coerenti con i doveri previsti per i propri ruoli e compiti -Partecipa attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della collettività

-Assume comportamenti nel rispetto delle diversità

-Mantiene comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, benessere e sicurezza

-Esercita pensiero critico nell’accesso alle informazioni

-Collabora e interagisce positivamente dimostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il raggiungimento del bene comune.