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La valutazione d’incidenza di piani e progetti sulle aree protette di matrice comunitaria appartenenti alla Rete natura 2000 coincidenti con le

2.3. Il ‘nulla osta’ del parco e la valutazione d’incidenza per i siti Rete Natura

2.3.3. La valutazione d’incidenza di piani e progetti sulle aree protette di matrice comunitaria appartenenti alla Rete natura 2000 coincidenti con le

aree protette

Per i siti appartenenti alla Rete Natura 2000, il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 prevede all’art. 5 che, nella pianificazione e programmazione territoriale, si debba tenere conto della valenza naturalistico ambientale delle aree protette di matrice comunitaria e cioè dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZPS).

La Rete Natura 2000 nasce, infatti, come una <<rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione>> prevista dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 12 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La direttiva 92/43 si pone in continuità con un precedente intervento comunitario in tema di conservazione delle risorse naturali ovvero la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Quest’ultimo strumento comunitario, infatti, dava diretta attuazione a quanto previsto nei primi due Programmi d’azione in materia ambientale ed in una Raccomandazione del 20 dicembre 1975 in cui la Commissione invitava tutti gli Stati Membri ad aderire alle Convenzioni internazionali in

La direttiva 79/409 ha come oggetto la tutela di alcune specie di uccelli selvatici ed in particolare si applica agli <<uccelli, alle loro uova, ai nidi ed agli habitat>>. L’obiettivo primario della disciplina giuridica non è, quindi, la protezione di determinati territori in quanto naturalisticamente rilevanti in sé, bensì la tutela di determinate specie animali, tutela che vede come strumento prioritario la protezione degli habitat in cui tali specie hanno il proprio ambiente vitale. La creazione di <<protected areas>> o di <<biotopes>> è, infatti, prevista in quanto considerata una <<misura primaria di conservazione, mantenimento e ristabilimento degli habitat delle specie protette>>.

A tale fine si prevede che prima dell’adozione dei piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e loro varianti, debba essere effettuato un apposito studio per valutare gli effetti che il piano può avere sui siti.

Per i piani di rilevanza nazionale, competente per la valutazione d'incidenza degli atti di pianificazione territoriale è il Ministero dell'Ambiente, mentre per i piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, competenti sono le regioni e le province autonome. In ogni caso, lo studio, che valuta gli effetti di interventi che possano avere una incidenza significativa su un proposto sito di importanza comunitaria o su un sito di importanza comunitaria o su una zona speciale di conservazione, deve essere presentato anche per quegli <<interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito>>, ma che abbiano tali caratteristiche <<singolarmente o congiuntamente ad altri interventi>>.

Per quanto riguarda, invece, i progetti assoggettati a V.I.A. che interessino i siti comunitari, la valutazione di incidenza si somma alla valutazione di impatto ambientale, e ne è ricompressa, ciò al fine di valutare anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie. A tal fine lo studio di impatto ambientale deve contenere anche gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative proprie dei siti comunitari. Spetta all’autorità competente al rilascio o all’approvazione definitiva del piano o del progetto acquisire preventivamente la valutazione d’incidenza.

Qualora la valutazione di incidenza interessi siti ricadenti interamente o parzialmente in un’area naturale protetta nazionale, il d.P.R n. 357/97 prevede che la valutazione sia realizzata con la partecipazione dell’ente di gestione dell’area protetta.

In proposito va, però, sottolineato come la disciplina dei siti comunitari sia <<intesa ad assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario>> (art. 1, comma 2) e che le

procedure <<debbono tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle peculiarità regionali e locali>>(comma 2). Per questo motivo, anche qualora la valutazione di incidenza su un sito comunitario abbia esito negativo, il piano o l’intervento potranno essere realizzati comunque quando prevalgano motivi di interesse pubblico di natura sociale ed economica, dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente (art. 5, comma 9). Nel caso, invece, in cui siano coinvolti habitat o specie qualificati come ‘prioritari’, il piano o il progetto potranno essere realizzati solamente con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o ad altre esigenze di primaria importanza per l’ambiente, previo parere della commissione della Commissione europea (comma 10).

Sembra, tuttavia, di poter affermare che il contemperamento previsto dall’art. 9 del d.P.R. 357/97 e la conseguente degradazione dell’interesse naturalistico sia destinato ad operare soltanto nei siti comunitari esterni rispetto ad un’area protetta. Tale contemperamento appare, infatti, incompatibile quantomeno con il livello di protezione assicurato dai parchi nazionali.

A sostegno di questa considerazione può essere portato il carattere essenzialmente protezionistico della disciplina comunitaria relativa alla conservazione degli habitat delle specie selvatiche: si tratta, infatti, di una disciplina aggiuntiva che ha come finalità imporre un livello di protezione più elevato rispetto all’ordinario per determinare zone del territorio individuate come di interesse sopranazionale.

Alla luce di quanto esposto non sembra, quindi, sensato pretendere di ricavare dalle eccezioni previste dal comma 9 del d.P.R. n. 357, un effetto restrittivo rispetto ai livelli di protezione già stabiliti dal piano per il parco.

a) La Rete Natura 2000 nella legislazione regionale E.-R.: in particolare la valutazione d’incidenza

La legge reg. E.-R. 14 aprile 2004, n. 7 recante ‘Disposizioni in materia ambientale’, al Titolo I, detta ‘Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997’.

In particolare si prevede che, spetti alla regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali, emanare direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni

amministrative conferite; con direttiva della Giunta regionale, inoltre, <<sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) (…) nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento>> (art. 2, comma 2).

Un ruolo di rilievo è riservato alle province e agli enti di gestione delle Aree protette. L’art. 3 dispone, infatti, che le prime adottano le misure di conservazione necessarie per i siti della rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione. Invece, nel caso in cui il sito della rete Natura 2000 ricada all’interno di un’area protetta regionale, le funzioni appena citate sono esercitate dall’ente gestore.

Per quanto riguarda la valutazione di incidenza dei piani, l’art. 5, comma 1, dispone che <<la valutazione di incidenza prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano>>; mentre l’art. 6, comma 1, prevede che quanto la valutazione di incidenza vada operata su progetti e interventi, essa sia <<effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento>>.

Nel caso in cui il sito della rete Natura 2000 ricade in un’area protetta, l’art. 7 dispone che la valutazione di incidenza dei piani <<è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta>>, qualora invece si tratti di progetti o interventi la valutazione <<è effettuata dall’ente gestore dell’area protetta>>.

b) La Rete Natura 2000 nella legislazione regionale della Lombardia

La legge reg. Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 recante ‘Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative’, all’art. 3, aggiunge un Titolo Vbis ‘Conservazione della biodiversità naturale’ (artt. 24bis e ter) alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, recante ‘Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica’.

In particolare, l’art. 24bis istituisce una Carta naturalistica della Lombardia <<in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio>>.

Con l’art. 24ter, invece, si prevede che la regione, con deliberazioni della Giunta regionale <<in collaborazione con il Ministero dell'ambiente>> adotti le misure e le

modalità necessarie per: <<a) la definizione della rete ecologica europea “Natura 2000”; b) la gestione della rete suddetta anche attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree regionali protette e l'attuazione di opere di conservazione e ripristino; c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario; d) la valutazione di incidenza di piani e progetti sulle zone di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione; e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea con la rete ecologica europea “Natura 2000”; f) la definizione di regolamenti per la tutela della specie animali e vegetali di cui all'articolo 13 della direttiva 92/43/CEE>>.

Con riferimento alla legislazione lombarda, dunque, si può parlare di attuazione solo parziale del d.P.R. 357, poiché la legge si limita a rinviare alle deliberazioni della Giunta regionale per la disciplina analitica di tutti gli aspetti attuativi della direttiva habitat.

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