4. Bolletta e vendita dell’energia elettrica
4.6 Vendita dell’energia elettrica
Vengono di seguito elencate le modalità di vendita di energia elettrica da parte dell’utente che dispone di impianto fotovoltaico e che non destini tutta l’energia prodotto all’immediato autoconsumo.
4.6.1 Ritiro dedicato
Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la
commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1 gennaio 2008. Consiste nella cessione al GSE (Gestore del Sistema Elettrico) dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. I ricavi derivanti dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli
conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete. Il prezzo riconosciuto ai produttori dipende dalla tipologia di impianto e da eventuali ulteriori
incentivi riconosciuti sullo stesso. Se l'impianto è:
• a fonte rinnovabile, non incentivato, di potenza fino a 1 MW; • fotovoltaico, incentivato, di potenza fino a 100 kW;
• idroelettrico, incentivato, di potenza efficiente fino a 500 kW.
il produttore può richiedere l'applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG) che, stabiliti annualmente dall’ARERA, si differenziano per fonte e per scaglione di energia.
In tutti gli altri casi, ovvero se l'impianto è:
• a fonte rinnovabile, incentivato, di potenza fino a 1 MW (esclusi i casi di cui sopra); • a fonte rinnovabile, incentivato e non, di potenza superiore a 1 MW.
il prezzo riconosciuto è il Prezzo Zonale Orario (PO), ovvero il prezzo che si forma sul mercato elettrico che varia in base all'ora nella quale l'energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l'impianto.
Per gli impianti per i quali si applicano i PMG è previsto il riconoscimento di un conguaglio annuale, se positivo, con l'applicazione dei PO; in questo modo i produttori vengono comunque remunerati con il prezzo più vantaggioso.
Il proprietario di un impianto fotovoltaico stipula quindi un contratto con il GSE per la vendita dell’energia elettrica in eccesso che quindi non è utilizzata per caricare la propria batteria se presente e che eccede i valori di consumo elettrico.
I PMG sono reperibili al [13] per i diversi casi: per il caso del fotovoltaico il PMG relativo al 2017 era pari a 39.4 €/MWh e con un coefficiente denominato FOI (Tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016) pari all’1.1% può essere calcolato il nuovo PMG2018 con la seguente formula:
𝑃𝑀𝐺2018= 𝑃𝑀𝐺2017∗ (1 + 𝐹𝑂𝐼2017)
ottenendo un valore che poco si discosta dal precedente ossia 39.794 €/MWh. Questo valore non è la quota fissa di remunerazione infatti nel contratto questo rappresenta il valore minimo che viene assicurato dal GSE.
I prezzi infatti sono dipendenti dalla zona italiana del luogo di produzione: in base infatti alla quantità di energia prodotta in una determinata zona il prezzo di vendita è variabile. Tipicamente maggiore è la produzione (sia dal punto di vista temporale sia zonale) più il prezzo si abbassa.
Ecco che vengono definiti i Prezzi Zonali reperibili dal sito dell’Autorità. Questi sono variabili minuto per minuto in funzione della produzione fotovoltaica.
Per semplicità nelle simulazioni verranno valutati i valori medi mensili della zona a cui il complesso del caso studio appartiene ossia la zona NORD che sono stati ottenuti basandosi sui valori medi mensili dell’anno 2017 eseguendo una media pesata in funzione della produzione media mensile ricavata dal programma PVGIS noto per queste applicazioni. È stata fatta questa scelta per dare una validità ai valori ottenuti maggiore e non forzatamente dipendente dal mese scelto.
In Figura sono visualizzabili i prezzi medi zonali per l’anno 2017.
Tabella 4.3 - Prezzi medi zonali per fasce
4.6.2 Scambio Sul Posto
Il servizio di Scambio sul Posto (SSP) è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella
prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente
autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.
È caratterizzato dal cosiddetto «corrispettivo di scambio sul posto» che non vuole essere valutato in questo ambito. In linea generale l’utente vedeva valorizzare l’energia immessa in rete e poi riassorbita in istanti successivi della giornata (tipicamente immissione nelle fasce pomeridiane e riassorbimento in quelle serali). Il calcolo del corrispettivo infatti si basa su dati annuali di prelievo da rete ed immissione valutando il minimo tra questi valori in linea con quanto anticipato sopra:
Dalla deliberazione 570/2012/R/efr [14] nel caso in cui l’utente dello scambio sia connesso alle reti di bassa o media tensione il corrispettivo di scambio sul posto con remunerazione annuale è calcolato secondo la seguente espressione:
𝐶𝑆 = min(𝑂𝐸; 𝐶𝐸𝑖) + 𝐶𝑈𝑠𝑓∗ 𝐸𝑆
dove:
• OE è la parte energia convenzionale, espressa in €, dell’onere sostenuto dall’utente dello scambio per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e il prezzo unico nazionale (PUN);
• CEi è il controvalore dell’energia elettrica immessa in rete, espresso in €, determinato sulla base dei prezzi zonali orari che si formano sul mercato del giorno prima (MGP) ovvero sulla base dei prezzi unici nazionali orari nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse; • CUSf è il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari alla
somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:
𝐶𝑈𝑠𝑓 = 𝐶𝑈𝑠𝑓𝑟𝑒𝑡𝑖+ 𝐶𝑈𝑆𝑓𝑜𝑔𝑠
• CUSf,m è il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CUSf,mogs):
𝐶𝑈𝑠𝑓,𝑚= 𝐶𝑈𝑆𝑓,𝑚𝑟𝑒𝑡𝑖+ 𝐶𝑈𝑆𝑓,𝑚𝑜𝑔𝑠
• CUSfreti è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini CUSf,mreti definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
• CUSf,mreti è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo;
• CUSfogs è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini CUSf,mogs definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
• CUSf,mogs è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo. Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema non include la componente MCT perché essa è applicata ai consumi di energia elettrica, anziché ai prelievi, e pertanto non può essere restituita;
• ES è la quantità dell’energia elettrica scambiata, espressa in kWh, e pari al minimo, su base annuale solare, tra la quantità di energia elettrica immessa e la quantità di energia elettrica prelevata;
La scelta di non utilizzare questo incentivo è stata fatta principalmente per il fatto che si basa su un calcolo di valori energetici annuali che vista l’analisi mensile che sarà fatta si sarebbe rilevato come un calcolo di poca validità reale.