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3 IL MANCATO SVILUPPO DI UN MERCATO UNICO DEI PPP

3.1 VISIONE EIOPA

La diversa tassazione viene considerata anche dagli esperti EIOPA, come un elemento che impedisce l‟emergere di un mercato unico per i PPP. Attualmente non esiste, e non è in programma, una disciplina comunitaria per la tassazione delle pensioni, in quanto questo aspetto è rinviato alle diverse disposizioni nazionali poiché le tassazioni 55V. http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/monografie-ed-interventi/Solvency/Solvency-II- Origine-struttura-e-sviluppo.pdf 56V. http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_banking/mi0 037_it.htm 57V. http://www.governo.it/backoffice/allegati/35386-3964.pdf 58 V. http://www.consob.it/documenti/bollettino2013/comunicazione_consob_bi_26_07_2013.pdf. 59 V. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:IT:PDF

risultano molto diverse nei diversi paesi UE. Osservando nello specifico i diversi quadri normativi in temi di tassazione possiamo individuare quattro questioni, a livello fiscale, che riguardano i prodotti transfrontalieri:

1) Differenza, fra i diversi stati membri, in tema di tassazione dei contributi versati all‟estero e i benefici ricevuti dai PPP esteri:

a. alcuni stati membri potrebbero aver limitato l‟imposta di deducibilità dei contributi versati ai fornitori stabiliti sul loro territorio, per consentire questa deducibilità ai fornitori nazionali di PPP portando ad un trattamento discriminatorio.

b. Questa discriminazione può avvenire perché non esiste alcuna legge che la vieta.

c. In teoria questi ostacoli fiscali possono essere eliminati non discriminando i fornitori stranieri.

2) Diversa tassazione sui redditi da capitali comporta dei risulta diversi.

a. Il PPP può essere esente da imposta nello stato membro di residenza del PPP o ricevere un credito per imposta.

b. Il trattamento differenziato dei redditi da capitale in uscita versati ai PPP esteri rispetto ai redditi da capitale nazionale di PPP può costruire una discriminazione sulla base della nazionalità che è incomprensibile per la libera circolazione del capitale.

c. Questo problema può essere eliminato impedendo la discriminazione dei fornitori stranieri.

3) Ostacoli nel trasferimento del capitale accumulato:

a. Quando un soggetto vuole passare da un PPP di uno stato membro ad un PPP di un altro stato il capitale accumulato è soggetto ad una ritenuta applicata dallo stato uscente o in alcuni casi può essere impedito.

b. La comunicazione della Commissione Europea ha definito valide le tassazioni applicabili al trasferimento di capitale fra i vari stati membri, mentre i trasferimenti nazionali sono esenti da imposta.

c. La CGUE60 ha confermato la tassazione sugli accumuli di capitale in quei paesi fuori dallo spazio economico Europeo, mentre le tassazioni domestiche sono IVA esenti.

d. Questo consiste una discriminazione che deve essere eliminata per rimuovere l‟ostacolo.

e. L‟EIOPA afferma che, sebbene la trasferibilità potrebbe essere una grande opportunità per incoraggiare lo sviluppo di un mercato unico per i PPP, entrambe le questioni fiscali e tecniche risultano troppo difficili da superare e propone di eliminare la trasferibilità del capitale accumulato a causa degli ostacoli osservati iniziando un lavoro su questo aspetto da inserire nel 2° regime.

4) La differenza nei regimi fiscali dei diversi mercati e le condizioni per la concessione degli sgravi fiscali:

a. Nella maggior parte dei mercati viene utilizzato il sistema EET61 (Contributi esenti, redditi da investimenti e guadagni in conto capitale degli enti pensionistici esenti e i benefici tassati) ma i requisiti di deducibilità variano da stato a stato, e spesso possono essere limitati ad un certo livello di sostituzione o importo fisso. Al fine di offrire PPP qualificati nei diversi paesi, i fornitori di PPP producono e distribuiscono prodotti finanziari non standardizzati ma in misura delle leggi fiscali di ogni singolo paese. Questo impedisce di sfruttare le economie di scale. b. Il trasferimento di capitale tra i diversi sistemi utilizzati (es. TEE62 a

ETT63) può portare ad una doppia imposizione.

c. Poiché l‟imposta applicata è un‟ imposta individuale, il principio di non discriminazione non è applicabile. Qualsiasi cambiamento richiederebbe un‟armonizzazione subordinata al consenso dei diversi stati membri.

60 V. Corte di Giustizia Europea http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm

61 MODELLO che prevede l‟esenzione fiscale dei contributi e dei rendimenti durante la fase di accumulo e la

tassazione solo in fase di erogazione.

62 MODELLO che prevede la tassazione dei contributi e dei rendimenti nella fase di accumulo rendendo la

prestazione esente da imposta.

63 MODELLO prevede l‟esenzione fiscale dei contributi e l‟imposizione fiscale dei contributi durante la fase di

Le implicazioni degli ostacoli fiscali individuati, nel caso della trasferibilità (considerando i diversi regimi fiscali), può provocare una doppia tassazione o una tassazione nulla rispetto al capitale trasferito.

Differenti condizioni per la concessione degli sgravi fiscali porta alla necessità di adattare i prodotti finanziari alle esigenza fiscali dai diversi stati impedendo: di sfruttare le economie di scala, ma cosa più importante, la realizzazione di un mercato unico Europeo dei PPP, la trasferibilità dei risparmi e la mobilità dei dipendenti.

Seppur questi ostacoli richiedano un armonizzazione fiscale a livello comunitario, tale misura può risultare difficile da realizzare perché, all‟interno dei diversi mercati, l‟importanza dei PPP differisce molto. I paesi con un sistema pensionistico pubblico offrono pochi sgravi fiscali ai PPP e questo è poco propenso a cambiare per un interesse comunitario.

La letteratura accademica offre una ulteriore visione del problema, affrontandolo in maniera diversa:

 Individuano la possibilità di concedere sgravi fiscali per i contributi dei lavoratori che aderiscono ad un schema pensionistico estero per un determinato periodo.

 L‟adozione di un regime pensionistico di base in forma di 2° regime per gli sgravi fiscali.

 La creazione di un sistema pensionistico che soddisfi le leggi fiscali nazionali di diversi Stati membri.

 Collegare il livello di sgravi fiscali suddivisi nel secondo e terzo pilastro.

Il COM e OECD64 stanno conducendo una ricerca sugli incentivi sulla tassazione delle pensioni. Secondo le informazioni disponibili, gli obiettivi del lavoro sono:

 Sviluppo previdenza complementare private/finanziate.

 Miglioramento della progettazione di incentivi volti a favorire il risparmio pensionistico.

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 Potenziare gli incentivi fiscali per le persone con basso reddito. La ricerca deve:

 Valutare il ruolo del sistema fiscale e del meccanismo degli incentivi finanziari, per sostenere la sicurezza del reddito pensionistico.

 Devono determinare il costo di bilancio complessivo degli incentivi finanziari e fiscali concessi e rapportarli alla percentuale del PIL.

 Valutare se tali incentivi sono il modo più efficace per il pensionamento.

Molte dei soggetti che forniscono PPP sono imprese di assicurazione e molti dei prodotti venduti si basano su contratti di assicurazione. L‟acquisto e la vendita di assicurazioni nell‟UE è soggetta alle leggi contrattuali nazionali, infatti non esistono regole uniformi che coprono tutti i contratti assicurativi e tutti gli stati membri ma esistono diverse disposizioni legislative (in Italia abbiamo CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE65). Se un assicuratore vuole commercializzare i prodotti nei vari stati Comunitari, deve mettere a punto diversi prodotti per assicurarsi che siano conformi alle diverse disposizioni nazionali questo rende quasi impossibile, per le compagni di assicurazione, offrire lo stesso contratto di assicurazione in più di uno stato membro rappresentando un costo molto rilevante per le compagnie di assicurazione che oltre a non poter sfruttare le economie di scala potrebbero impedire l‟offerta di prodotti su base transfrontaliera impedendo la realizzazione del mercato unico. Questa situazione scoraggia anche i potenziali clienti a stipulare contratti, in quanto non possono conoscere i differenti principi assicurativi dei diversi stati membri. Si osserva che in molti stati membri, molte leggi e pratiche effettuate differiscono in modo significativo fra loro.

La definizione di un contratto assicurativo varia tra i diversi stati membri ed è presente solo un livello minimo di armonizzazione a livello comunitario, la qualità delle informazioni fornite varia da stato a stato e questo comporta una variazione notevole del contratto.

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Per affrontare questi problemi la Commissione, il 17 Gennaio 2013, ha istituito un gruppo di esperti con lo scopo di analizzare approfonditamente i possibili problemi che ostacolano il commercio transfrontaliero dei prodotti assicurativi. Questo gruppo di esperti si concentrerà soprattutto nelle zone che ostacolano giuridicamente questo commercio.

Un‟alternativa è stata esplorata da un gruppo, fondato nel 1999, con lo scopo di individuale una “ristrutturazione giuridica dei contratti assicurativi ”. Un testo giuridico sulle modifiche dei principi di diritto contrattuale Europeo delle assicurazione è stato pubblicato nel 2009. L‟obiettivo è quello di proporre un quadro giuridico comune a tutti i paesi per cercare di sviluppare e vendere prodotti assicurativi in tutta Europa sulla base di un unico regime europeo di diritto contrattuale assicurativo. La proposta PEICL66 cerca di evitare la necessità di adattare i prodotti assicurativi alle diverse normative presenti e propone di istituire un regime completo di tutti i contratti assicurativi senza il ricorso al diritto nazionale.

Differenze nella leggi e nei regolamenti nazionali significa che gli assicuratori devono adeguare i loro contratti per soddisfare esigenze locali, non solo ai fini pensionistici ma proprio di contratti. Per questo formare un quadro armonizzato è fondamentale per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei prodotti pensionistici ed è una disposizione necessaria per la creazione di un mercato unico dei PPP.

EIOPA riconosce l‟impegno del COM, nel “Libro Bianco67”, per le rimozioni delle leggi che ostacolano la distribuzione di prodotti assicurativi vita con le funzioni di risparmio/investimento con l‟obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera di alcuni prodotti pensionistici privati.

L‟EIOPA ha individuato diversi casi in cui gli OICVM68 servono come veicolo per l‟erogazione delle pensioni personali e sono considerati come un esempio di prodotti transfrontalieri che funzionano correttamente.

66 Principles of European Insurance Contract Law 67 V. http://ec.europa.eu/white-papers/index_it.htm 68

Gli OICVM sono prodotti d‟investimento in forma di organismi di investimento collettivo soggetti a direttiva OICVM. I prodotti sono altamente armonizzati ma manca ancora una armonizzazione a livello contabile.

Meccanismi transfrontalieri:

 Procedure di fusione: regole per le fusioni transfrontaliere di fondi UITS69 domiciliati in diversi stati.

 Procedura di notifica tra gli stati membri: dopo la notifica OICVM può iniziare a commercializzare, nello stato membro ospitante, i propri prodotti.

 Ospiterà l‟autorità dello stato membro.

 Gestione transfrontaliera degli OICVM: regole per la gestione degli OICVM da una società di gestione stabilita in uno stato membro diverso dallo stato del fondo OICVM.

 Struttura MASTER-FEEDER70.

 Le quote OICVM sono definiti dalla direttiva MIFID. Ostacoli fiscali:

 Non ci sono incentivi fiscali specifici connessi ai contributi OICVM se non sono considerati come prodotti pensionistici in base al diritto nazionale. Pertanto il trattamento discriminatori dei contributi per gli OICVM commercializzati nello stato ospitante non si pone.

 La maggior parte degli OICVM commercializzati su base transfrontaliera sono fiscalmente neutre. In alcune legislazioni sono tassate alcune plusvalenze e in alcune anche il pay-out. Questo può portare a doppie imposizioni e rendere cosi la commercializzazione transfrontaliera inefficace.

 I pay-out solitamente sono tassati e al fine di evitare la doppia imposizione, esistono trattamenti fiscali bilaterali tra i diversi stati membri. Si fa riferimento

69 V. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities

http://www.businessonline.it/news/10352/Fondi-di-investimento-Ucits-cosa-sono-Comprendono-hedge-e- derivati-ma-non-sono-cosi-speculatori.html

70 V. Accordi e norme interne di comportamento tra l‟OICVM feeder e l‟OICVM master

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_transactions_ in_securities/mi0056_it.htm

alla DIRETTIVA EUROPEA DEL RISPARMIO71 che ha lo scopo ultimo di permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi corrisposti in uno stato membro, siano corrisposti al beneficiario (persona fisica) residente in un‟altri stato membro.

 Ci possono essere ancora incentivi per un investitore di acquistare OICVM in alcuni stati membri, a causa del regime fiscale specifico. Ci può essere anche un incentivo fiscale per una società che gestisce OICVM a stabilire il quartier generale in un certo mercato alla luce delle politiche fiscali di quest‟ultimo. Questi sono gli stessi problemi che sono stati rilevati per i PPP.

 Non ci sono molti ostacoli fiscali alla commercializzazione transfrontaliera degli OICVM nell‟UE. Tuttavia i diversi regimi fiscali presenti nei diversi paesi ostacolano le singole misure, di efficienza, previste dalla direttiva UICITS IV72. Ostacoli diritto contrattuale:

 Gli OICVM sono organismi di investimento collettivo e non ci sono singoli contratti tra gli investitori e la OICVM o la società gestoria. Un OICVM è governato da un unico accordo che è rappresentato dal regolamento del fondo, ogni investitore del fondo sottoscrive questo regolamento.

 Gli investitori che vogliono investire in un OICVM faranno la loro scelta in base al KIID73. L‟OICVM distribuirà lo stesso prospetto informativo in ogni stato membro dove effettuerà la commercializzazione o il prodotto è stato venduto.

 Il regolamento del fondo o altri atti costitutivi sono regolamentati dalle disposizioni nazionali dello stato membro dove l‟OICVM è domiciliato.

 In conclusione gli ostacoli di diritto contrattuale esistenti nei PPP non sono quindi rilevanti per gli OICVM.

I piani pensionistici personali, pur essendo singoli prodotti, di solito riflettono l‟esistenza del sistema nazionale di previdenza sociale. Le più recenti riforme sulle disposizioni pensionistiche gestite privatamente sono parte del processo di riforma

71 V. Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003.

72 V. http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/ucits-directive/directive_2009_65_ec_en.pdf 73

gestionale dei sistemi previdenziali. In alcuni stati membri, le pensioni private forniscono un importante contributo alla sfida demografica per la sostenibilità del sistema pensionistico e per garantire la futura adeguatezza delle pensioni.

La legislazione nazionale riconosce e definisce il PPP come prodotto finanziario ai fini pensionistici e lo distingue dagli altri prodotti di investimento a lungo termine simili. Le legislazioni nazionali individuano le principali caratteristiche dei piani pensionistici individuali.

L‟analisi delle principali forme di pagamento, suggeriscono uno scostamento considerevole a seconda dai diversi piani pensionistici. Le possibili forme di quiescenza consentite sono:

 RENDITE: un flusso di pagamento per il tempo che vive il pensionato.  SOMME FORFETTARIE: un unico pagamento.

 RITIRI PROGRAMMATI: una serie di pagamenti fissi o variabili con cui il beneficiario ritira parte del capitale accumulato.

L‟assenza di una standardizzazione dei prodotti può essere incluso nell‟elenco degli ostacoli che hanno impedito le economie di scala. In conseguenza delle differenti impostazioni nazionali e di diritto sociale, i fornitori non son in grado (o non vogliono) offrire prodotti che sono adatti ad un ampio mercato Europeo. I potenziali soci hanno molti prodotti disponibili a livello nazionale, ma spesso molto costosi e con caratteristiche diverse che rende difficile il confronto. Queste asimmetrie informative deprimono la domanda potenziale.

Altri ostacoli che potrebbero impedire ai prestatori di offrire in modo transfrontaliero i PPP sono:

 Non conoscere il cliente che vive lontano.

 Non comprendere il vero rischio proposto per la copertura.  La lingua, cultura, la forma e la prevalenza di frode.

Questi aspetti posso scoraggiare l‟acquisto di PPP da provider che non si trovano nel loro mercato di riferimento.

Quando un partecipante vuole passare da PPP a un altro o decide di cambiare fornitore di PPP, un trasferimento di capitale accumulato da un PPP di uno Stato Membro ad un altro può essere un processo molto complesso, non solo dal punto di vista fiscale ma anche in termini di processo amministrativo da seguire.

L‟EIOPA rivela che la direttiva SOLVENCY II migliorerà in modo significativo gli attuali ostacoli per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di PPP di assicurazione sulla vita.

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