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RISULTATI E DISCUSSION

8.4. Valutazione del processo di macellazione di dromedari e piccoli ruminanti e successivo sezionamento

8.4.2. Visita ispettiva ante mortem

In Europa tutti gli animali devono essere oggetto di un'ispezione ante-

mortem entro 24 ore dall'arrivo degli animali al macello e prima del loro abbattimento. Il veterinario ufficiale può inoltre richiedere un'ispezione in qualunque momento. Il veterinario ufficiale stabilisce le condizioni di macellazione degli animali nel quadro di un regime specifico di eradicazione delle malattie (Reg. CE 854/2004, CAPO II: COMPITI

ISPETTIVI, lettera B. Ispezione ante-mortem).

Degli animali soggetti a visita, si valuta quindi: l’età, il sesso, lo stato di nutrizione, l’integrità della cute, la presenza di eventuali lesioni legate a metodi di contenimento od al trasporto, od eventuali segni di malattia (Cenci Goga e Fermani, 2010), laddove sussista il sospetto, si procede a verificare un eventuale stato di gravidanza.

In Mauritania, il Décret 65.153/1965 specifica che l’ispezione sanitaria

degli animali di tutte le specie da macello è obbligatoria e deve essere effettuata da un funzionario competente del Service de l’élevage, des pêches maritimes et des industries animales, il giorno prima di quello previsto per la macellazione e che sia lo stesso a stabilire il luogo in cui le stesse visite verranno condotte (Article 4, Section I – Inspection sanitaire et contrôle des animaux, TITRE II INSPECTION DES VIANDES). Quando

non è possibile procedere alla nomina di un medico-veterinario, il Ministre de l’élevage, su proposta del Director du Service de l’élevage, des pêches maritimes et des industries animales, può designare un altro agente che svolga questo servizio: un “assistant de l’élevage” (assistente

dell’allevamento) od un “infirmier vétérinaire” (infermiere veterinario) o

eventualmente, un veterinario non ufficiale, ad esclusione di qualsiasi altra persona (Article 3, TITRE PREMIER- ETABLISSEMENTS INSPECTES, PRODUITS INSPECTES, ORGANISATION DE L’INSPECTION). È consentita,

sempre dal Décret, anche la macellazione ad uso familiare svolta presso

le abitazioni, destinate al consumo domestico (Article 16, Section IV- INSPECTION DES ANIMAUX ABATTUS, TITRE II INSPECTION DES VIANDES); in questo caso non è prevista la visita ante mortem degli

animali, ma le carni non possono essere vendute o costituire oggetto di

scambio.

Nel contesto dei macelli mauritani è consentita la macellazione di alcune specie e, di queste, solo dei soggetti rientranti in specifiche categorie: la macellazione delle femmine di bovini e dromedari non è

consentita, eccezion fatta per i soggetti per i quali sia possibile dimostrare che: capo I, le femmine siano anziane, sterili, non adatte alla riproduzione29, siano ferite o ne si sospetti una malattia contagiosa.

Mentre è consentita, capo II, la macellazione dei soggetti femmine di ovini

e caprini (Article 7, Section I – Inspection sanitaire et contrôle des animaux, TITRE II INSPECTION DES VIANDES). È inoltre vietata la macellazione di soggetti della specie bovina e camelina sotto i due anni (Article 8), così come quella delle specie equine ed asinine (Article 9). Le eccezioni all’abbattimento di questi soggetti sono sempre rimandate agli agenti del servizio veterinario.

29 La tradizione di questa Regione, prevede che le femmine di dromedario con problemi di fertilità

protratti per un periodo non definito, vengano marchiate a fuoco in prossimità della groppa (inserzione dei muscoli semi- tendinoso e semi- membranoso, ai lati dell’attaccatura della coda) o con un taglio trasversale netto a livello del velo pendulo sublinguale, così da consentire al personale dedito alle ispezioni (sprovvisto di qualsivoglia metodo diagnostico, altro dalla palpazione addominale e transrettale) di poter appurare in sede di visita, quali sono i soggetti femmine che possono essere destinati alla macellazione

Durante le visite si accerta quindi, che gli animali presentati rientrino in queste categorie. In questa Regione, sono gli allevatori stessi, i proprietari degli animali che, nel ligio rispetto della normativa vigente e dei precetti dell’Islam, presentano solo animali che siano idonei al consumo umano.

Similmente a quanto previsto dal Reg. CE 854/2004 (SEZIONE III- CAPO II E SEZIONE IV) che prevede la possibilità di effettuare la visita degli animali ante-mortem anche presso l’azienda d’origine, le visite

ante-mortem dei dromedari sono generalmente condotte presso i recinti

del mercato comunale del bestiame. Per quanto riguarda i piccoli ruminanti :

- la visita ante-mortem sugli ovini è generalmente effettuata direttamente nel contesto dei locali di macellazione;

- la visita ante-mortem delle capre si svolge in prossimità dei recinti del mercato comunale o presso le 4 postazioni di macellazione esterne al macello comunale, che non sono autorizzate ai sensi dell’Article 16, Section IV – Inspection des animaux abattus del

Décret 65.153.

A norma del Décret 65.153/1965 non è previsto un documento che accompagni gli animali e che ne attesti l’età30, la provenienza e le

informazioni relative alla catena alimentare. In pratica non è presente pertanto alcun sistema d’identificazione degli animali.

Nella SEZIONE II del Reg. 853/2004, OBIETTIVI DELLE PROCEDURE BASATE SUI PRINCIPI HACCP gli OSA devono garantire che ogni

animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammesso nei locali del macello, sia adeguatamente identificato e che sia accompagnato dalle opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza. Gli operatori

del settore alimentare devono controllare i passaporti di cui sono muniti gli animali. Inoltre, gli animali, o, se del caso, ciascuna partita di animali

da macellare, devono recare un marchio d'identificazione che consenta di

determinarne l'origine (Reg. CE 853/2004, SEZIONE III: INFORMAZIONI

SULLA CATENA ALIMENTARE).

Una volta terminata la visita ed accertata l’idoneità dei soggetti, i dromedari vengono condotti tramite una pista nel deserto verso i locali di macellazione. Qui vengono lasciati riposare nell’area sabbiosa all’interno dei locali di macellazione. Il personale che accompagna gli animali, solitamente gli stessi macellai che condurranno le operazioni nelle ore successive, rimangono a dormire nel macello, a guardia degli animali. In Europa gli animali, una volta arrivati al macello, devono

essere macellati senza indebito ritardo Reg. CE 853/2004 (ALLEGATO

III, CAPITOLO IV: IGIENE DELLA MACELLAZIONE).