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Relazione ing. Emiliano Boniotto

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Academic year: 2021

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(1)02/02/2014. CAMPI ELETTROMAGNETICI Aspetti normativi ed obblighi del Datore di Lavoro. I Ing. E ili Emiliano Boniotto B i tt 22 Gennaio 2013. Interazione Campi Elettromagnetici Corpo Umano •Bassa frequenza (< 100 kHz) Campi elettrici: induzione di corrente elettrica, polarizzazione della carica legata e formazione di dipoli elettrici, orientazione di dipoli esistenti. Campi magnetici: induzione di campi elettrici e di corrente elettrica.. •Alta frequenza (> 100 kHz) Campi elettromagnetici: assorbimento di energia.. 1.

(2) 02/02/2014. Grandezze Dosimetriche I due differenti meccanismi di interazione tra campi e tessuti biologici sono caratterizzati da due grandezze fisiche dosimetriche: -Densità di corrente indotta[A/m2] -Specific Absorbtion Rate (SAR) [W/Kg]: energia per unità di tempo e di massa assorbita dal tessuto. Nella pratica le grandezze di base non sono però di tt direttamente t misurabili i bili neii soggetti tti esposti ti Per verificare il rispetto dei limiti di base è necessario considerare i valori delle grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici, direttamente misurabili nell’ambiente. • intensità del campo elettrico e del campo magnetico • alle frequenze significative per gli effetti termici (al di sopra di 10 MHz) può anche essere impiegata la densità di potenza, espressa in W/m2.. 2.

(3) 02/02/2014. I livelli di riferimento si riferiscono invece a grandezze direttamente misurabili : g 1. intensità di campo elettrico E [V/m] 2. induzione magnetica B [T] Tali limiti di esposizione garantisco il rispetto dei limiti di base.. Allo stato dell’arte il riferimento più autorevole è costituito dalla International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), che gode del riconoscimento ufficiale dell’OMS e della IARC (International Agency for Research on Cancer). La definizione dei limiti di base seconda la g guida ICNIRP si basa solo sugli effetti di cui si ha una accertata conoscenza scientifica della loro pericolosità per la salute.. 3.

(4) 02/02/2014. Le linee guida dell'ICNIRP sono assunte quale riferimento tecnico-scientifico dalla direttiva 2004/40/CE che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300 GHz. La direttiva 2004/40/CE è articolata in valori limite di esposizione e valori di azione, i cui valori numerici sono identici rispettivamente, identici, rispettivamente alle restrizioni di base e ai livelli di riferimento raccomandati dall’ICNIRP nelle linee guida del 1998.. A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici – e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE, fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente posticipato dalle direttive 2008/46/CE e 2012/11/CE.. 4.

(5) 02/02/2014. Valori Tipici di Campi Elettrici e Magnetici Campi elettrici Casa e ufficio: 1-20 V/m Elettrodomestici ett odo est c e appa apparecchi ecc e elettronici: ett o c fino o a 300 V/m / Elettrodotti: 1-10 kV/m. Campi magnetici • Casa e ufficio: 0.05 – 0.3 T • Elettrodomestici: 150 T (max!) a 0.10-0.20 m di distanza, • Vagoni di treni e metropolitane: 0.3 – 6 T • Elettrodotti: 1-25 T. 5.

(6) 02/02/2014. Quindi… il datore di lavoro cosa deve fare ?. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE L’individuazione dei rischi legati g all’esposizione p ai campi p elettromagnetici g viene eseguita secondo le seguenti fasi : 1. analisi del quadro generale delle sorgenti di pericolo 2. studio delle procedure lavorative 3. analisi misure di prevenzione e protezione già attuate.. 6.

(7) 02/02/2014. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE • •. Analisi delle sorgenti St di della Studio d ll loro l di disposizione i i spaziale i l. Quando si hanno più sorgenti, è quindi necessario arrivare all’istituzione di metodi operativi e di misure di sicurezza per la prevenzione dei danni connessi al rischio elettromagnetico legato alle diverse sorgenti. Fondamentale è quindi, in questo ambito, analizzare ed affrontare i problemi organizzativi, legati alla gestione degli spazi di lavoro, ed alla mancanza di consapevolezza dell’esposizione da parte degli operatori.. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE. A tal fine devono essere condotte misure:. 1. prossimità del singolo posto operatore 2. anche in tutti quegli ambienti di passaggio e/o in cui le potenziali sorgenti di campi elettromagnetici potessero originare esposizioni ambientali inconsapevoli o indirette.. 7.

(8) 02/02/2014. ANALISI DEI RISCHI APPLICATA ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE Analisi dei rischi e delle esposizioni mediante l’applicazione della tabella a matrice sottostante:. Classi di rischio 1 = esposizione di tipo generico, ovvero non legata ad un particolare ciclo produttivo o ad un macchinario; 2 = esposizione di tipo specifico, ovvero legata ad un particolare ciclo produttivo o ad un macchinario. La scelta del punteggio viene effettuata dopo l’analisi delle lavorazioni svolte presso gli ambienti di lavoro e dopo l’attenta analisi delle procedure lavorative messe in atto dai singoli dipendenti.. ANALISI DEI RISCHI APPLICATA ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE Analisi dei rischi e delle esposizioni mediante ll’applicazione applicazione della tabella a matrice sottostante:. Esposizione al rischio 1 = esposizione di tipo saltuario, ovvero esposizione di durata e permanenza non p prevedibile a p priori con tempi p p predeterminabili;; 2 = giornaliera, ovvero esposizione che nella giornata lavorativa può superare le 4 ore complessive.. 8.

(9) 02/02/2014. ANALISI DEI RISCHI APPLICATA ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE. Classi di rischio. Punteggio. Esposizione al Rischio (Probabilità). 1). Generico. 1. 1). Specifico. 2. Punteggio. Saltuaria. 1. Giornaliera. 2. ANALISI DEI RISCHI APPLICATA ALLE FONTI DI ESPOSIZIONE Matrice dell’analisi dell’esposizione al rischio: R * P E Esposizione i i all Classi di. rischio. Rischio. (Probabilità). (R). (P) 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 4. La matrice dell’analisi dell’esposizione del rischio, riporta in sintesi il censimento delle situazioni di rischio presenti in azienda analizzando sia la tipologia di esposizione sia la specificità della sorgente (ciclo produttivo/macchinario o esposizione ambientale) che può esporre al rischio l’addetto alle singole lavorazioni specifiche.. 9.

(10) 02/02/2014. MISURE D’INTERVENTO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO Grado di. Rischio. Misure d’intervento organizzative. rischio Tale fonte non dovrebbe esporre i lavoratori al superamento dei limiti massimi e d’azione 1. BASSO. d’esposizione. Si consiglia comunque lo svolgimento della valutazione strumentale ai fini della sicurezza. T l fonte Tale f t potrebbe t bb superare i limiti li iti d’azione. d’ i. 2. MODERATO. Va effettuata la valutazione strumentale nel medio periodo. Tale fonte potrebbe superare i limiti massimi. 4. ALTO. d’esposizione. La valutazione va effettuata come alta priorità d’intervento. VALUTAZIONE DI RISCHIO DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE. Dall’analisi delle singole aree produttive e dei singoli reparti presenti nell’azienda si deve procedere a creare complessivamente la matrice del rischio in via preliminare. Attraverso il censimento degli impianti e/o delle attrezzature si procede alla verifica delle sorgenti non giustificabili dal punto di vista normativo, quindi quelle da verificare strumentalmente. Per tutte quelle sorgenti non giustificabili si deve procedere alla loro completa analisi strumentale e spaziale andando ad indagare le metodologie di lavoro in prossimità delle installazioni oggetto di indagine.. 10.

(11) 02/02/2014. VALUTAZIONE DI RISCHIO DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE Si devono riepilogare le macro classi di sorgenti indagate in via preliminare al fine dell’individuazione delle aree di potenziale rischio, ovvero quelle aree presso le quali si è andata ad eseguire ll’indagine indagine tecnico scientifica mediante campionamento strumentale (si deve allegare il dettaglio delle misure suddivise per aree produttive omogenee): Frequenza Descrizione della fonte d’esposizione. di lavoro. P. R. D. [Hz]. Valutazione di Rischio. Linee elettriche. 50. 1. 2. 2. Quadri distribuzione. 50. 1. 2. 2. Moderato* Moderato*. Postazioni saldatura AC/CC. ∞. 2. 2. 4. Moderato**. Tampografia. ∞. 1. 2. 2. Moderato**. Piegratrice ad induzione. ∞. 2. 2. 4. Moderato**. Puntatrice. ∞. 2. 2. 4. Moderato**. Videoterminali. ∞. 1. 1. 1. Trascurabile. Uffici ed assimilabili. ∞. 1. 1. 1. Basso. VALUTAZIONE DI RISCHIO DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE *: in queste aree l’esposizione riguarda esclusivamente gli addetti per la manutenzione t i elettrica. l tt i A qualsiasi l i i altro lt addetto dd tt l’accesso l’ è vietato, i t t cosìì come è vietata l’esposizione ambientale prolungata senza un’indicazione specifica e motivata della permanenza in prossimità delle installazioni accessibili dall’esterno. **: in queste aree e/o in prossimità degli impianti specifici evidenziati si è proceduto all’analisi del rischio mediante indagine strumentale in quanto è prevista sia una o più postazioni di lavoro specifiche ed inoltre in stretta prossimità era elevata la possibilità di esposizione ambientale, quindi di passaggio non solo per gli addetti alle lavorazioni specifiche indagate. Per tale motivo in via precauzionale si è proceduto all’analisi del rischio residuo e del rischio specifico mediante indagine tecnico scientifica.. 11.

(12) 02/02/2014. VALUTAZIONE DI RISCHIO DELLE FONTI D’ESPOSIZIONE. La valutazione della tipologia di rischio in classi: Trascurabile, Basso, Moderato, Alto riporta la sintesi dell’analisi di quanto rilevato durante le indagini eseguite presso i diversi reparti produttivi. Tale analisi è stata condotta seguendo le fasi sotto descritte: 1. 2. 3. 4.. Censimento delle sorgenti; Analisi della tipologia di esposizione con particolare riguardo all’ Esposizione al Rischio (R) (per la definizione della tabella precedente); Analisi della sorgente per la definizione della Classe di Rischio (P), così come definito nella tabella precedente; Analisi dei dati misurati presso la postazione operatore (misure eseguite in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sia del campo elettrico che magnetico alle diverse altezze e lungo le tre direzioni spaziali x,y, z.. STRUMENTAZIONE Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati per la valutazione del rischio campi elettromagnetici devono essere utilizzati degli strumenti tarati ed in piena conformità alla normativa vigente: •. • • • • •. Misuratore di campi elettromagnetici conforme alle specifiche tecniche della direttiva europea. Lo strumento deve essere in grado di di misurare le singole componenti sui 3 assi, calcolare la media aritmetica e spaziale (con tempi di media variabili). Con la media spaziale è possibile senza muovere il sensore calcolare la media su tutti i punti misurati. Deve essere possibile rappresentare graficamente l’evoluzione del campo in funzione del tempo. Data della taratura: xx/xx/2013 Treppiede in legno, con snodo, per il supporto del misuratore o dei sensori, estensibile fino a 2 m Sensore isotropico per campo elettrico e campo magnetico, campo elettromagnetico in alta frequenza, altissima frequenza. Gaussmetro per la misura dei campi magnetici statici. 12.

(13) 02/02/2014. RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI E DI BUONA TECNICA Direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) Direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008 che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Norma CEI 211 211-7 7 “Guida Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana” Norma CEI 211-6 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 Hz – 6 GHz, con riferimento all’esposizione umana”. ITER NORMATIVO In Italia la Direttiva 2004/40/CE era stata già recepita attraverso il D.lgs. 257/2007, di modifica del D.lgs.626/94. Successivamente, le disposizioni specifiche sulla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici sono confluite nel Capo IV del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008,pubblicato in G.U. il 30 aprile 2008, e l’entrata in vigore della Direttiva 2008/46/CE che ha posticipato i termini al 30 aprile del2012. L formulazione La f l i utilizzata tili t all’art. ll’ t 306, 306 comma 2, 2 del d l D.lgs. Dl 81/2008 ha 81/2008, h quindi stabilito l’entrata in vigore delle disposizioni specifiche del Capo IV al 30 aprile 2012, in corrispondenza del nuovo termine di recepimento della Direttiva 2004/40/CE.. 13.

(14) 02/02/2014. ITER NORMATIVO Il 26 giugno 2013 è stata approvata la:. DIRETTIVA 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il primo luglio 2016.. Quindi ?? In attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08, ai fini del recepimento della nuova direttiva, resta valido il principio generale di cui all’art.28 del D.lgvo 81/2008, relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi p per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).. 14.

(15) 02/02/2014. Novità • Si pone il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, tempo per i quali non si dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale; • La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l’applicazione di misure preventive: 1. progettazione delle postazioni di lavoro 1 lavoro, 2. scelta delle attrezzature : i valori di certificazione garantiscono il rispetto dei VLE 3. procedimenti e dei metodi di lavoro, 4. riduzione dei rischi alla fonte. Obblighi del DdL • in casi specifici e in circostanze debitamente giustificate, i VLE stabiliti nella direttiva possono essere superati solo in via temporanea • interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo) si possono avere a livelli inferiori al LA • devono essere riportati la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, i i i l inclusa lla di distribuzione ib i nell corpo d dell llavoratore e nello ll spazio del luogo di lavoro; • Nei luoghi di lavoro in cui è probabile che i lavoratori siano esposti a campi elettromagnetici che superino i LA sono indicati con un’apposita segnaletica e l’accesso va ristretto. 15.

(16) 02/02/2014. Obblighi del DdL Garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Con particolare riferimento: a) alle misure adottate in applicazione della direttiva 2013; b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle misure p preventive adottate;; c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati; e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;. Obblighi del DdL g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; i) ai lavoratori esposti a rischi particolari. 02/02/2014. 32. 16.

(17) 02/02/2014. Valori limite per esposizioni a campi magnetici statici. Caratteristiche dell’esposizione. Induzione magnetica. Professionale Esposizione della testa e del tronco. 2T. Esposizione delle estremità. 8T. Esposizione per soggetti con dispositivi medici elettronici o con impianti contenti materiale ferromagnetico. 0.5 mT. Pubblico in generale 400 mT. Esposizione di qualunque parte del corpo Esposizione per soggetti con dispositivi medici elettronici o con impianti contenti materiale ferromagnetico. 0.5 mT. TABELLA Valori limite di esposizione (art. 188, comma1). Densità di corrente per Intervallo di frequenza q. corpo e tronco. SAR mediato sul corpo. SAR localizzato (corpo e. intero. tronco). (W/kg). (W/kg). J (mA/m²). SAR localizzato ((arti)). Densità di p potenza. (W/kg). (rms). Fino a 1 Hz. 40. /. /. 1 – 4 Hz. 40/f. /. /. /. /. 4 – 1000 Hz. 10. /. /. /. 1000 Hz – 100 kHz. f/100. /. /. /. 100 kHz – 10 MHz. f/100. 0.4. 10. /. 10 MHz – 10 GHz. /. 0.4. 10. /. 10 – 300 GHz. /. /. /. /. /. 50. 17.

(18) 02/02/2014. TABELLA Valori di azione. Intensità campo. Intensità campo. elettrico. magnetico. Intervallo di frequenza. E (V/m). Induzione magnetica B (µT). H (A/m). Densità di potenza di. Corrente indotta. Corrente di contatto. onda d piana i Seq (W/m²) (W/ ²). attraverso gli arti. Ic (mA). IL (mA). Fino a 1 Hz. /. 1.63 * 10^5. 2*10^5. /. 1.0. /. 1 – 8 Hz. 20000. 1.63*10^5/f2. 2*10^5/f2. /. 1.0. /. 8 – 25 Hz. 20000. 2*10^4/f. 2.5*10^4/f2. /. 1.0. /. 0.025 – 0.82 kHz. 500/f. 20/f. 25/f. /. 1.0. /. 0.82 – 2.5 kHz. 610. 24.4. 30.7. /. 1.0. /. 2.5 – 65 kHz. 610. 24.4. 30.7. /. 0.4f. /. 65 – 100 kHz. 610. 1600/f. 2000/f. /. 0.4f. /. 0.1 – 1 MHz. 610. 1.6/f. 2/f. /. 40. /. 1 – 10 MHz. 610/f. 1.6/f. 2/f. /. 40. /. 10 – 110 MHz. 61. 0.16. 0.2. 10. 40. 100. 110 – 400 MHz. 61. 0.16. 0.2. 10. /. /. 400 – 2000 MHz. 3f^1/2. 0.008f^1/2. 0.1f^1/2. f/40. /. /. 2 – 300 GHz. 137. 0.36. 0.45. 50. /. /. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. A seguito della valutazione dei rischi qualora si evidenzi un superamento dei valori di azione, a meno che il DVR non dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che si possono escludere rischi per la sicurezza, il datore di lavoro deve elaborare un programma di azione che comprende misure i t tecniche i h e organizzative i ti all fine fi di prevenire i esposizioni i i i superiori i i aii valori limite.. 18.

(19) 02/02/2014. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Tali azioni devono considerare anche: •. Altre metodologie di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;. •. La possibilità di scegliere attrezzature in grado di emettere campi elettromagnetici di intensità inferiore in relazione alla specifica mansione e della specifica lavorazione;. •. Delle misure tecniche volte a ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici includendo, se necessario, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza, ivi comprese schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute;. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. • La messa in atto di adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; • La corretta progettazione degli ambienti di lavoro, dei luoghi e delle postazioni; • La disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; • La limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione.. 19.

(20) 02/02/2014. Quali orientamenti ?. la Commissione che ha dato il via scientifico alla direttiva europea metterà a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi p prima del 1 luglio g 2016. E per il momento ?. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 luglio 2016.. 20.

(21) 02/02/2014. Grazie per l’attenzione Ing. Emiliano Boniotto. 21.

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