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La tratta degli esseri umani tra norme e modelli di accoglienza

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Academic year: 2021

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INDICE

INTRODUZIONE………..2

CAPITOLO PRIMO MIGRAZIONE E TRATTA DI ESSERI UMANI: CAUSE DEL FENOMENO E NUOVE FORME DI SCHIAVITU' 1.1 Definizione e caratteristiche della tratta di essere umani………...5

1.2 Gli illeciti di riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani………….13

1.3 Tratta come violazione dei Diritti dell’uomo………...20

CAPITOLO SECONDO TRATTA DI PERSONE A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE E PROSTITUZIONE 2.1 Diverse modalità di sfruttamento……….27

2.2 Tratta delle donne nigeriane e criminalità organizzata.38 2.3 Politiche in materia di lotta alla prostituzione nel diritto internazionale e dell’Unione europea………...49

CAPITOLO TERZO STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI POSTI IN ESSERE IN AMBITO SOVRANAZIONALE 3.1 Approccio integrato al problema………..59

3.2 Gli impegni del Consiglio d’Europa………....73

CAPITOLO QUARTO STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI POSTI IN ESSERE IN AMBITO INTERNO 4.1 Caratteristiche della tratta in Italia……….101

4.2 Legislazione italiana………...114

4.3 Indicazione degli strumenti adottati………...140

CAPITOLO QUINTO STORIE DI VITA VISSUTA 5.1 Chi è MartA Onlus……….154

5.2 Un modello di accoglienza………171

5.3 Riflessioni finali……….174

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INTRODUZIONE

Di traffico di persone, tratta e sfruttamento sessuale delle donne, dei giovani e dei minori, così come delle altre nuove forme di schiavitù e di servitù, si parla ormai da diversi anni e con sempre maggiore insistenza anche nei paesi dell’Europa vecchia e nuova.

I mezzi di informazione periodicamente pubblicano dati sconvolgenti sul numero di persone trafficate o costrette a gravi forme di assoggettamento e sfruttamento, ma la loro credibilità non è sempre a tutta prova poiché, la diversità nelle formulazione delle stime nei singoli paesi, nelle previsioni normative, nell’impegno da parte dei governi nel monitorare e contrastare questi fenomeni, così come la vicinanza di queste situazioni con talune condotte ascrivibili all’immigrazione clandestina, e altri elementi ancora, rendono difficile offrire una panoramica realistica e oggettiva del fenomeno.

Sempre più numerosi sono in questi ultimi anni i soggetti e le istituzioni internazionali, regionali e nazionali, governative e non, che si occupano a vario titolo di questi temi e che periodicamente producono rapporti su rapporti ove si tenta di delineare in modo più preciso i contorni di questo fenomeno e le rapide trasformazioni che lo connotano.

In effetti, la tematica del trafficking si colloca al centro di una serie di questioni scottanti dal punto di vista politico e culturale: migrazioni, violenza sessuale, discriminazioni complesse, diversità culturali, sicurezza, sex work, criminalità transnazionale, “globalizzazione”, problematiche che indubbiamente possono condurre a trattazioni ispirate a massimalismi ideologici così come ad indulgere ad inaccetta-bili forme di spettacolarizzazione del dolore che poco servono a risolvere il problema di chi realmente vive queste situazioni.

E, non vi è dubbio, che la violenta esposizione dei corpi delle donne, dei giovani e dei bambini, costituisce oggi una grave violazione dei

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loro diritti fondamentali, oltre che una negazione esplicita delle conquiste culturali e sociali che dalla fine degli anni ‘60 nel mondo occidentale le donne hanno ottenuto con la loro militanza nel movimento femminista internazionale e con la partecipazione nella vita politica istituzionale.

Lo scopo di questa Tesi è quello di offrire una panoramica sintetica, ma nel contempo sufficiente per comprendere in un’ottica orientata alla dimensione diritti umani, la complessità delle problematiche umane, sociali e politiche che sono sottese al dramma della tratta di persone specialmente di quella legata allo sfruttamento sessuale, con particolare attenzione al contesto dell’Unione Europea.

Il problema dell’assoggettamento e dello sfruttamento di migliaia di persone, per lo più donne e minori nel mercato del sesso ha cominciato ad essere considerato come un problema di salvaguardia dei diritti umani dei soggetti vittime, coinvolti solo negli ultimi anni. Per parecchio tempo la tratta ha costituito una semplice appendice del problema del governo dell’immigrazione irregolare o un problema di politiche prostituzionali.

Oggi questi profili rimangono, ma l’angolo visuale entro il quale sono inscritti anche nel dibattito politico, sembra essere quello dei diritti fondamentali della persona umana e della necessità di pensare politiche di cooperazione e di intervento che siano in grado di ridimensionare alla base quella componente di popolazione migrante che mossa dal bisogno economico, abbagliata dall’idea di facili guadagni, desiderosa di nuove libertà ma anche rapita, ricattata, trafficata da mercanti di esseri umani senza scrupoli, cerca di trovare una vita migliore lontano dal proprio paese.

Come numerose ricerche e evidenze di polizia hanno dimostrato nel corso di questi anni, è essenziale offrire una possibilità di aiuto e di assistenza a tutti coloro che, anche volontariamente magari nella fase iniziale del progetto migratorio, hanno acconsentito ad entrare anche

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illegalmente nel territorio di un paese terzo rispetto a quello di cittadinanza o di abituale residenza per poi finire nelle reti criminali dello sfruttamento. Dove inizi il processo di traffico, dove questo incontri il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dove la possibile condivisione di un progetto illegale diventi violenza, inganno, abuso di potere o di vulnerabilità, schiavitù e servitù non è sempre facile da determinarsi.

L’angolo visuale adottato è quello della promozione e della tutela dei diritti umani. Attraverso questa chiave di lettura è possibile cogliere in chiave interdisciplinare i tanti profili che concorrono a definire il fenomeno della tratta. Oggi oltre alla comunità internazionale e all’associazionismo di promozione umana, anche l’Unione Europea, sottolinea l’importanza di un approccio integrato nella lotta al traffico. Lo scopo di questa Tesi è anche quello di sensibilizzare su queste tematiche i giovani e nel contempo di offrire una sponda alle migliaia di persone vittime di sfruttamento e di asservimento. Si fa presente che le norme in materia di diritti umani così come gli atti di natura raccomandatoria menzionati nella Tesi sono per lo più riportati nel Codice internazionale.

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CAPITOLO PRIMO

MIGRAZIONE E TRATTA DI ESSERI UMANI:

CAUSE DEL FENOMENO E NUOVE FORME

DI SCHIAVITU'

1.1 Definizione e caratteristiche della tratta di

esseri umani

La parola “tratta” deriva dal latino “tractare”, che rimanda al

significato di negoziare al fine di una compravendita. Tale pratica avviene quando sussiste un reclutamento, un trasporto, un

trasferimento con l'utilizzo della forza, dell'inganno o coercizione allo

scopo di sfruttamento della persona che ne diventa vittima. Per meglio comprendere cosa si intenda con il termine “tratta”, da non

confondersi con pratiche che, invece, indicano attività criminali differenti e che meglio analizzeremo nei prossimi capitoli, è necessario valutare i diversi elementi caratterizzanti tale pratica, sintetizzati nella descrizione fornita all'art. 3 del Protocollo sulla Tratta degli Esseri Umani (Protocollo di Palermo- dicembre 2000), aggiuntiva alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)1 detta disposizione definisce la “Tratta di

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Art. 3 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

a) «traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;

b) «ingresso illegale» indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza;

c) «documento di viaggio o di identità fraudolento» indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:

i) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato;

ii)o che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o

iii) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;

d) «nave» indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie

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Persone” come: “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una

persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della

prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi”. Pertanto, alla luce della definizione sopra riportata, sono tre gli elementi fondamentali da cui non è possibile prescindere per classificare un'attività come “tratta”:

– azione: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone;

– mezzi: l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra;

– scopo: lo sfruttamento della vittima che può essere sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi. Solo attraverso una chiara definizione del fenomeno è possibile individuare soluzioni efficaci ed elaborare, così, un valido sistema di contrasto ed attuare quindi soluzioni e programmi di protezione e reinserimento per le relative vittime. In tal senso, il documento “Linee guida per il trattamento dell'informazione in tema di tratta di esseri umani” promosso e sottoscritto nel 2007 dal Dipartimento per le Pari Opportunità della

o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri2, dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa, dal Segretariato Sociale RAI, dall'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa e dal progetto europeo Equal “Tratta No!” innova, in modo chiaro e preciso elementi da cui è possibile trarre indicazioni per la definizione di “Tratta”.

– La tratta non è prostituzione ma è sfruttamento sessuale laddove il corpo di una persona viene utilizzato contro la sua volontà; – la tratta non è lavoro irregolare ma è sfruttamento laddove la persona si trova in condizioni di servitù, privata dei documenti e quindi mantenuta in uno stato continuativo di vulnerabilità e ricattabilità;

– la tratta non è accattonaggio ma è sfruttamento di minore laddove vi è la sottrazione di un minore alla famiglia allo scopo di portarlo in un altro Paese e costringerlo a chiedere l'elemosina o a compiere reati come furto, contrabbando, spaccio;

– la tratta non è pedofilia ma sfruttamento sessuale di minori laddove un minore viene sottratto alla famiglia con false promesse, costretto a cedere il proprio corpo a scopi sessuali e a prestare la propria immagine a scopi pornografici. La crescita del fenomeno, negli anni, è stata esponenziale.

Quasi un milione di persone sono vittime, ogni anno nel mondo, di traffico di esseri umani.

I dati forniti dal Dipartimento di Stato americano illustrano la cifra dell'impatto che questa “nuova” forma di schiavitù ha ancora a livello internazionale. Viste le dimensioni del fenomeno è necessario, però, individuare alcune fattispecie di “tratta” che, nel corso del tempo e a seconda dell'appartenenza territoriale, si sono delineate:

2 “Tratta NO! Un altro punto di vista”, progetto europeo,OrdineNazionale dei Giornalisti

,Federazione Nazionale della Stampa ,Segretariato Sociale RAI, Dipartimento Diritti e Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri ,AICCRE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa).

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– tratta per sfruttamento lavorativo e cioè il trasferimento di persone dai loro Paesi d'origine a scopo di lavoro forzato quale “ogni lavoro o servizio estorto ad una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”

– tratta per matrimonio forzato, ove spesso le vittime sono minori e, almeno una delle due non ha dato deliberatamente il proprio consenso all'unione. La fattispecie è integrata ove la vittima sia stata trasferita in un altro Paese rispetto a quello di origine ed obbligata a contrarre matrimonio e sfruttata a fini sessuali o lavorativi;

– tratta per commercio di organi ove si delinei il reclutamento e trasporto di persone allo scopo di espianto di organi o tessuti attraverso l'uso della forza, coercizione, abuso di potere, da non confondere con il commercio illegale di organi che indica una compravendita illegale di organi, prelevati da viventi, solitamente consenzienti, o da cadaveri. – tratta per sfruttamento sessuale, forma più diffusa ed oggetto di analisi della tesi, ove le vittime sono principalmente donne e minori, impiegati, con l'uso della forza, nel mercato della prostituzione. Molto spesso, ad aggiungersi alla definizione di “tratta” va ad aggiungersi la “schiavitù per debito”, diffusa in tutto il mondo, di cui, solitamente, sono vittime quei soggetti che devono ripagare il viaggio o le altre spese che il trafficante anticipa per la “fuga” ed elemento giustificativo per lo “sfruttamento” della vittima che, in tal modo, salderà il suo debito facendogli credere che, a saldo avvenuto, sarà di nuovo libera nelle scelte e nella vita. Fondamentale per analizzare le caratteristiche della tratta, è il riferimento alla fase del “reclutamento” delle vittime

quale primo momento del fenomeno del trafficking. Ovviamente, terreno fertile per il reclutamento delle vittime sono i

Paesi ove le crisi economiche, le guerre, la povertà, gli eventi naturali rendono fragili soggetti già deboli per il contesto sociale in cui vivono ( spesso, orfani, madri single alla ricerca di una vita migliore per se

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stesse ma, soprattutto, per i propri figli, poveri disperati che null'altro hanno da perdere, rifugiati vittime di guerre senza fine ma anche persone istruite in cerca di lavoro o, come più spesso accade, giovani studenti in cerca di nuove esperienze di vita).

Povertà, bassi livelli d'istruzione, conflitti armati, carenza di lavoro nei Paesi d'origine sono spesso la causa a base del traffico di esseri umani. Persone in cerca di migliori condizioni di vita cadono nelle rete di trafficanti senza scrupoli che le ingannano con la promessa di aiutarli a raggiungere le destinazioni desiderate. L'ineguaglianza di genere, molto accentuata soprattutto nei Paesi dell'Africa, Asia e Medio Oriente, determina una maggiore vulnerabilità di donne e ragazze, più facilmente vittime della tratta a causa della loro inferiorizzazione e marginalizzazione nella società in cui vivono. Tradizioni e culture locali, spesso ancestrali, per esempio possono facilitare il fenomeno della tratta.

In alcuni Paesi dell'Africa, inoltre, l'affidamento dei bambini a famiglie benestanti anche di altri Stati, è uso comune quale possibilità per i bambini stessi di avere un futuro migliore ma che, molto spesso, si traduce in sfruttamento dei minori sia per lavori domestici e, condizione ancor più tragica, per sfruttamento sessuale o del corpo dei bambini ad uso pedopornografico.

L'uso di nuove tecnologie come internet, telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione immediata, particolarmente diffusi, ormai, anche nelle zone più remote del mondo, hanno favorito ed incrementato il fenomeno della tratta degli esseri umani, soprattutto negli ultimi decenni, collocando la tratta fra le attività illegali più redditizie per i sempre più numerosi gruppi di criminali che, a seconda dei Paesi, colgono le opportunità create dal disagio come conseguenza di situazioni di conflitto o post-conflitto, miseria, calamità naturali, carestie, etc.

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I metodi per reclutare le vittime variano a seconda dei Paesi e dei contesti di riferimento.

L'organizzazione sociale dei villaggi, per esempio, spesso è legata al gruppo etnico di appartenenza ove i membri vivono in condizioni di particolare vicinanza, nel contatto diretto con le “potenziali” vittime e dove si creano rapporti di fiducia “incondizionata” nei confronti di alcuni membri del villaggio.

In molti casi, sono tali soggetti che, in cambio di prestazioni economiche da parte dei trafficanti, assumono il ruolo di “reclutatori” e si pongono nei confronti delle vittime quali “portatori” di aiuto per una vita migliore.

In molti casi i trafficanti possono essere parenti della stessa vittima, conoscenti e, in alcuni casi, sono gli stessi familiari a vendere la vittima ai trafficanti, giustificando tale gesto con prospettive di vita migliore per sé e per l'intera famiglia.

Superata la fase del “reclutamento” spetta ai trafficanti occuparsi degli spostamenti delle vittime su lunghe distanze e, pertanto, coordinare il trasporto, trovare il modo di evadere i controlli alle frontiere e assicurare l'entrata delle persone-merce nel mercato.

Come i reportage delle organizzazioni umanitarie documentano, le “vittime” di Trafficking3

sopportano condizioni orribili e disumane di trasporto e subiscono violenze di ogni genere, da quelle fisiche alle intimidazioni psicologiche oltre alle continue minacce nei confronti delle loro famiglie. La privazione della loro identità quale processo di disumanizzazione della vittima sono il risultato di una serie di violenze quali il sequestro dei documenti identificativi, le torture e le condizioni disumane a cui sono sottoposti per essere indotti, così, ad un assoggettamento totale nei confronti dei trafficanti ed al loro controllo

anche dopo il raggiungimento del Paese individuato. Fra gli elementi caratterizzanti il concetto di “tratta di esseri umani”,

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Human trafficking is the trade of humans for the purpose of forced labour, sexual slavery,

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come in precedenza evidenziato, ritroviamo la “coercizione e l'”inganno”. Come le cronache ci dimostrano, le vittime di tali torture e soprusi, sono private totalmente della loro libertà e, anche eventuali tentativi di fuga sono puniti in modo talmente brutale e violento da far desistere le altre vittime, spettatrici inermi, di tali terribili spettacoli. La non conoscenza della lingua dell’ordine (l'impossibilità nel trovare un contatto con le forze dell'ordine, in molti casi corrotte dagli stessi trafficanti), il rischio di punizioni pesantissime nel caso fossero scoperte nel loro tentativo di fuga, le minacce di ripercussioni nei confronti delle loro famiglie sono solo alcune delle ragioni che inducono le vittime a non cercare aiuto.

A seconda delle differenze di genere, poi, il mercato degli esseri umani indirizza le proprie vittime a finalità e “utilizzo” diversi. Se per le donne e le ragazze il traffico più comune è destinato allo sfruttamento sessuale, alla pratica dei matrimoni forzati e all'impiego nella servitù domestica, per gli uomini e i ragazzi lo sbocco più naturale è, certamente, lo sfruttamento lavorativo, il mercato delle adozioni illegali, l'espianto degli organi, la pedofilia, il reclutamento forzato dei bambini nei conflitti armati.

Testimonianze di chi è sopravvissuto a tali soprusi ci raccontano di ferite indelebili, fisiche e psicologiche. Numerose le malattie contratte a causa delle condizioni igieniche, alimentari e quale conseguenza di

abusi sessuali a cui le vittime sono sottoposte. Le ferite e le amputazioni inflitte, spesso, sembrano essere

inverosimili. Danni fisici che, ovviamente, si sommano a devastanti danni psicologici e che, in molti casi, inducono alla morte stessa. Non è dato sapere, infatti, quale sia il numero reale di decessi come conseguenza del traffico di esseri umani.

Spesso, la brutalità dei trattamenti si perpetra anche dopo l'arrivo a destinazione per indurre l'assoggettamento delle vittime ai trafficanti a cura di violenti criminali pagati per stuprare e picchiare le vittime

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ripetutamente e senza pietà. Fenomeno, quello del trafficking, che si è sviluppato grazie, anche, all'assenza di un impegno internazionale, coordinato e tempestivo, capace di affrontare, fin da subito, la minaccia emergente e dilagante di un “mercato” illegale che vede la violazione simultanea di leggi dei diversi Paesi e che, proprio per questo, inevitabilmente, richiede un intervento costante e coordinato a livello transnazionale anche perchè, non bisogna dimenticare che il diritto penale internazionale deve rispondere al principio di nullum crimen sine lege e di determinatezza e tassatività della legge penale. In alcuni casi, invece, il soggetto è a conoscenza delle attività che dovrà compiere ma ingannato, invece, in merito alle condizioni simili alla schiavitù a cui, immediatamente dopo il reclutamento, sarà sottoposto. Al termine di questo primo paragrafo, pertanto, possiamo concludere che, nonostante la tratta di esseri umani, spesso, sia considerata come una nuova forma di schiavitù, in realtà costituisce una fattispecie a sé stante dove l'utilizzo della forza, dell'inganno e la coercizione allo scopo di sfruttamento della persona che ne diventa vittima sono gli elementi che caratterizzano questo tipo di mercato degli esseri umani e, darne una definizione chiara e puntuale, significa poter prevedere nella legislazione, soprattutto a livello internazionale, il reato di tratta e darne una sua precisa enunciazione per assicurare la giusta punizione agli autori di tale reato.

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1.2 Gli illeciti di riduzione in schiavitù e traffico

di esseri umani

Per spiegare il concetto di riduzione in schiavitù possiamo fare riferimento alla Dichiarazione dei Diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 che ha sancito il divieto di schiavitù: “Nessuno sarà tenuto in schiavitù o in servitù. La servitù e il traffico di schiavi sono vietati in ogni sua forma”4.

Nel 1998, la riduzione in schiavitù è stata inserita tra i crimini contro l'umanità: “Per riduzione in schiavitù si intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme di poteri inerenti la proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare di donne e bambini ai fini di sfruttamento sessuale”.

La riduzione o il mantenimento in schiavitù riguardano i delitti contro la libertà personale dell'individuo e meglio chiarito nell'art. 600 del Codice Penale, il quale prevede la reclusione da otto a venti anni per chiunque commetta questo tipo di reato: “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione in schiavitù o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena per il reato di riduzione in schiavitù è aumentata da un terzo alla

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Il contenuto di questo articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo delle Nazioni Unite ,1948, è ribadito dall’articolo 8 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con l’aggiunta di altri commi, in particolare il 3.a) che dispone: “Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”.

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metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”5. La riduzione di una persona in uno stato di schiavitù, il suo trasferimento indotto mediante inganno o costretto con la violenza o minaccia e infine il commercio della persona sfruttata, sono i tre reati puniti rispettivamente dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale che fanno riferimento, più in generale, al fenomeno della tratta degli esseri umani.”6

Partendo dall'analisi di tale definizione, si può certamente affermare che, la riduzione in schiavitù non riguarda il passato ma, al contrario, è un fenomeno criminale internazionale in continuo aumento e, soprattutto, molto redditizio per l'organizzazione criminale. Secondo alcuni studiosi, infatti, diversi, sono gli elementi che accomunano queste pratiche e che possiamo riassumere in poche righe al fine di meglio rappresentare un concetto tanto complesso e controverso. Sul punto, infatti ,si registra una divergenza di opinioni. Da un lato,vi è chi ha sostenuto che “Tratta e schiavitù, pratiche, entrambe, che prevedono lo spostamento di persone, normalmente attraversando confini nazionali, allo scopo di sfruttamento perpetrando pesanti violazioni dei diritti umani ove gruppi criminali organizzati mirano ad ottenere profitti e, per fare ciò, impongono il controllo sulle persone che vengono, quindi, private della loro autonomia personale e rese vittime di un sistema di sfruttamento che, in molti casi, non vede una fine”7.

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Art 600 Codice penale, (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

6

Ministero della giustizia-Direzione generale di statistica e Analisi Organizzativa.

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Dall’altro lato,invece, si è sostenuta l'esistenza di una netta linea di demarcazione tra il concetto di “tratta” e “schiavitù- lavoro forzato”8

. Fra questi, possiamo citare Santoro, un qualificato studioso che, ad esempio, in “Diritti umani, lavoro, soggetti migranti: procedure e forme del “neoschiavismo”9 introduce a tal fine il concetto di neoschiavismo per identificare quel fenomeno con cui si sottopone solitamente un migrante a condizioni di lavoro disumane, che presenta aspetti diversi rispetto alla schiavitù tradizionale e alla tratta necessitando, pertanto di una normativa più puntuale e dedicata. In linea con il pensiero di Santoro, sono gli autori che, prendendo come riferimento il caso italiano, affermano che l'aver incluso il lavoro forzato nella tratta non sia positivo in quanto alla prima fattispecie non viene prestata l'attenzione che merita, essendo catalogata all'interno del reato di trafficking, venendo, così, a mancare, una serie di misure specifiche in grado di affrontare direttamente il lavoro forzato e le conseguenze che da esso derivano.

In tal senso, interessante è analizzare la prima sentenza che, in Italia, ha riconosciuto il reato di “riduzione in schiavitù” in un procedimento concernente il mondo del lavoro, rappresentando, così, una svolta storica nel mondo della giurisprudenza italiana ma, soprattutto, nella lotta contro la criminalità organizzata.

La sentenza oggetto di analisi -13 luglio 2017- Corte di Assise di Lecce- in merito ad una vicenda relativa ad un gruppo di braccianti africani che trovarono la forza di protestare contro quella che, alla fine, rivelò un'articolata organizzazione criminale transnazionale finalizzata al reclutamento di cittadini extracomunitari, introdotti clandestinamente in Italia o comunque presenti sul territorio in modo

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Riforma.it,IBID.

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Santoro, Diritti umani, lavoro,

soggetti migranti: procedure e forme di neoschiavismo,pag 227 Edito da Casadei.

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irregolare, da destinare allo sfruttamento lavorativo nella raccolta di angurie a Nardò, ha riconosciuto la responsabilità penale per i 13 imputati con precipuo riferimento al reato in parola.

La Corte d'Assise di Lecce, nel 2017, infatti, ritenne sussistente la responsabilità penale dei 13 imputati (in relazione ai reati di associazione per delinquere, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione, violenza privata, nonché per la violazione dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. N 286/199810, decapitando l'intero apparato dell'organizzazione criminale che, secondo gli inquirenti, operava da anni in molte zone del Sud Italia, tra cui Rosarno, già famosa per le rivolte del 2010. A circa due anni dalla decisione, però, la Corte d'Assise d'Appello di Lecce ribalta il provvedimento: assolti 11 dei 13 imputati condannati in primo grado per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù dei lavoratori migranti in quanto, il reato di riduzione in schiavitù, all'epoca dei fatti, sebbene fosse prevista dal Codice Penale (art.600) non era ancora disciplinata dalla legislazione italiana11.Non entrando nel merito delle motivazioni alla base sia della sentenza di primo grado che della sentenza d'appello, in tale contesto interessa evidenziare quanto sia recente, anche per la giurisprudenza italiana, l'approccio alla materia e quanto, ancora, poco chiaro il concetto di tratta e schiavitù-lavoro forzato.

A livello internazionale, il divieto di schiavitù è riconosciuto come diritto consuetudinario, è un obbligo erga omnes ed è parte del diritto cogente. Fra i primi Diritti ad essere riconosciuti dal Diritto Internazionale, troviamo, infatti il Divieto di schiavitù e commercio

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Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

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Legge caporalato risale nella sua prima versione al 2011, poi perfezionata con la legge 199/2016.

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degli schiavi, divenuto, a partire dal diciannovesimo secolo, oggetto di molti accordi e convenzioni.

Una prima definizione di schiavitù è contenuta nella Convenzione sulla schiavitù della Società delle Nazioni del 1926 che all'Art. 1.1 viene descritta come “lo stato o condizione di un individuo sul quale sono esercitati gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi, mentre la tratta degli schiavi (art. 2.2) come “ ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo al fine di ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo al fine di venderlo; ogni atto di cessione a scopo di vendita o di scambio di uno schiavo acquistato al fine di farne oggetto di vendita o scambio e, in generale, ogni atto che costituisca commercio o trasporto di schiavi.”

L'esigenza di giungere alla definizione di un catalogo più esteso di situazioni rientranti in questa nozione si avvertì subito dopo l'adozione del trattato in parola. Nel 1956 le Nazioni Unite tennero a Ginevra una Conferenza internazionale nel corso della quale venne adottata la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e degli istituti e pratiche analoghe alla schiavitù12 che introdusse un elenco dettagliato e preciso di una serie di istituti e pratiche assimilate alla schiavitù che comportano, per chi vi è assoggettato, la riduzione allo stato servile.

Importante ricordare la “Dichiarazione universale dei diritti umani”13 e il “Patto internazionale sui diritti civili e politici”14

che, in modo chiaro ed esplicito, per la prima volta, vietano la schiavitù e il commercio degli schiavi affermando che nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù.

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Adottata il 7 settembre 1965. Entrata in vigore il 30 Aprile 1957 Riferimenti codice Internazionale.

13

Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 217 (III) del 1948.

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Adottato dall'Assemblea Generale il 19 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976.

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La recente giurisprudenza internazionale in merito non è elevata e dimostra che il legame tra il concetto di schiavitù e tratta degli esseri umani rimane ancora confuso e controverso. Un contributo relativamente recente alla qualificazione del fenomeno della tratta rientrante nella fattispecie della schiavitù è dato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Rantsev v. Cyprus and Russia15.

Il caso riguardava un sospetto di tratta di una ragazza russa emigrata regolarmente ma poi costretta a prostituirsi e morta in circostanze poco chiare e la Corte dovette decidere se il sistema di intervento di Cipro e Russia violasse gli obblighi di tali stati in base all'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo16.

In tale pronuncia la Corte affermò che la tratta di persone si basa sull'esercizio di poteri legati al diritto di proprietà, usando l'essere umano come un mero bene da comprare, vendere, sfruttare con l'uso di violenza e minacce alle vittime che vivono e lavorano in condizioni miserabili. E' la Corte stessa che, in tale sentenza, descrive la tratta come una forma moderna del “vecchio” commercio di schiavi senza, però, pronunciarsi sulla questione se la tratta possa essere considerata come schiavitù ma limitandosi a confermare che rientra nei casi dell'Art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo17. Considerata la complessità del fenomeno, per meglio

15

Rantsev v. Cyprus and Russia ECHR 25965/04 7 gennaio 2010. 16

Art.4 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. 3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

(c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

17

(19)

19

comprendere il concetto di Tratta e Riduzione in schiavitù, fondamentale è riuscire ad avere una definizione chiara capace di portare a formulare soluzioni coerenti ed efficaci.

Come affermava il Filosofo Benedetto Croce “Definire bene un problema è in gran parte averlo risolto”, motivo per cui, in questo contesto, pare necessario evidenziare le differenze tra la tratta di esseri umani(Trafficking) e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Smuggling)18. Come detto il “Traffico di migranti”, come già puntualizzato precedentemente, indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato in cui una persona non è cittadina o residente permanente (…)”19

Il traffico di migranti, anche se intrapreso in condizioni pericolose o degradanti, coinvolge emigranti che hanno manifestato il loro consenso a migrare irregolarmente.

Le vittime di tratta, riconducibili al reato di “schiavitù”, diversamente, non condividono il progetto migratorio con i trafficanti anche nel caso in cui vi sia un consenso iniziale, derivando da azioni coercitive, ingannevoli o da altri abusi realizzati da trafficanti20.

Il traffico di migranti finisce con l'arrivo a destinazione mentre la tratta di persone implica lo sfruttamento da cui i trafficanti ricavano profitti illeciti. Le vittime di tratta subiscono gravi abusi e traumi ed in genere necessitano di protezione anche dalla revittimizzazione e da altri ulteriori abusi legati alla condizione di migranti irregolari.

Per la complessità delle situazioni che la tratta genera, il diritto internazionale dei diritti umani si configura come uno strumento

18

Smuggling is the illegal transportation of objects, substances, information or people, such as out of a house or buildings, into a prison, or across an international border, in violation of applicable laws,or other regulations.

19

Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di migranti.

20

P.Romani, Condizioni della persona trafficata e mercati di inserimento- Dipartimento per gli affari sociali-Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(20)

20

fondamentale per poter cogliere la molteplicità delle violazioni rinvenibili in questa pratica e comprendere le eventuali inadempienze degli Stati rispetto agli obblighi sottoscritti con la ratifica delle convenzioni internazionali, che meglio approfondiremo nei capitoli successivi.

1.3 Tratta come violazione dei diritti dell’uomo

La nozione dei Diritti Umani si è sviluppata nel corso di un lungo processo che ancora non si è concluso. Affonda le sue radici nella filosofia degli antichi greci e nella religione.

Per Diritti Umani si intendono i diritti di cui ognuno gode unicamente in forza della sua qualità di essere umano, indipendentemente dal colore della pelle e dalla cittadinanza, dalle convinzioni politiche o religiose, dal ceto sociale, dal sesso, dall'età.

Assieme alla tradizione del diritto naturale secolare – i diritti umani si fondano sulla natura dell’essere umano e sulla sua dignità inconfondibile – la concezione dei diritti umani si è sviluppata come entità senza tempo. Secondo la dottrina del diritto naturale, i diritti umani fondamentali hanno validità precostituita allo Stato, non dipendono quindi dalla garanzia di una costituzione nazionale. Tutti gli Stati che elaborano una Costituzione o ne modificano una vigente sono vincolati al rispetto dei diritti umani.

Lo Stato non può negarli né revocarli e il singolo non può rinunciarvi volontariamente o sotto costrizione.

Con la fondazione dell’ONU nel 1945 venne istituita, per la prima volta, un’organizzazione politica mondiale orientata ai diritti fondamentali umani e alla dignità e al valore della persona umana, conformemente allo Statuto del 26 giugno 1945.

Gli Stati non potevano più affermare di essere liberi di trattare i cittadini a loro piacimento, appellandosi alla sovranità e al divieto di

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21

ingerenza negli affari interni. L'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite21 stabilisce che l'ONU ha come obiettivi il mantenimento della pace e sicurezza internazionali, la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutte le persone senza distinzione alcuna per motivi di razza, sesso, lingua e religione.

Come affermato anche dall'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan22, i pilastri a sostegno delle politiche delle Nazioni Unite sono, dunque, lo “sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani. Inoltre, come stabilito dall'art. 55 della Carta, le Nazioni Unite sono tenute a garantire il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle su libertà fondamentali, validi a livello di Pianeta.

Per affrontare il fenomeno della Tratta intesa come violazione dei diritti dell'uomo, è fondamentale affrontare un discorso sui diritti umani poiché la tratta, come ben evidente, è una grave violazione di tali diritti. Lo sfruttamento delle persone al fine di ottenere guadagni e profitti, ha radici molto lontane ma, solo negli ultimi decenni, il problema della tratta è emerso in tutta la sua gravità e dimensione universale, imponendo alla comunità internazionale di approcciare alla tematica in modo integrato evidenziando, in tal modo, come la tratta sia realmente una questione relativa al diritto internazionale dei diritti umani ancor prima di essere un problema legato al tema delle migrazioni o del crimine organizzato internazionale. Solo considerando la tratta come una violazione dei diritti umani è possibile obbligare gli Stati ad attivarsi per contrastare quanto più possibile il fenomeno e proteggere le vittime.

Al fine di meglio comprendere il fenomeno della tratta quale conseguenza della violazione dei diritti umani è necessario individuare

21

Adottata a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite e in vigore dal 24 ottobre 1945.

22

Annan Kofi. - Politico ghanese (Kumasi1938 - Berna 2018). Emerso come candidato di

compromesso dopo che gli Stati Uniti si erano opposti al rinnovo del mandato a B. Boutros Ghali, è stato eletto segretario generale dell'ONU ed è rimasto in carica dal 1997

(22)

22

quali possano essere i principali diritti umani violati nei confronti delle vittime di tratta :

• Diritto alla vita

• Diritto a non essere discriminato a causa di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status

• Diritto alla libertà e sicurezza

• Diritto di accesso alla giustizia ed uguaglianza davanti ad essa e diritto ad un giusto processo

• Diritto a non essere sottoposti a schiavitù, servitù, lavoro forzato o servitù per debito

• Diritto alla sicurezza sociale

• Diritto a non essere venduti, commerciati o promessi in matrimonio • Diritto ad un adeguato standard di vita

• Diritto ad eque condizioni lavorative • Diritto di accesso alle cure

• Diritto alla libertà di movimento

• Diritto a non essere sottoposti a tortura, trattamenti inumani o

degradanti o crudeli, violenza di genere. Il diritto cogente a livello internazionale (Jus Cogens) riconosce il

divieto alla schiavitù, alla discriminazione razziale alla tortura e, come tale, tutti gli Stati sono obbligati al rispetto, indipendentemente dall'avere o meno ratificato convenzioni che li sanciscano. Puntualizzato tale fondamentale concetto, è necessario, al fine di assicurare i diritti umani di una vittima di tratta, procedere ad una corretta identificazione del suo status di persona lesa da un così grave crimine. Il rischio di criminalizzare, infatti, la persona per qualche reato commesso perchè obbligata a causa della condizione di sottomissione , spesso, è molto alto mentre, in realtà, avrebbe diritto a protezione, sostegno e assistenza: criminalizzare una vittima rappresenta, a sua volta ,una grave violazione dei suoi diritti

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23

fondamentali. In base a quanto detto, è chiaro come la protezione dei diritti umani delle vittime di tratta di esseri umani sia un aspetto imprescindibile per poter avviare una vera e propria politica internazionale al fine di contrastare adeguatamente il fenomeno.

Per meglio approfondire il tema della Tratta come violazione dei diritti umani analizziamo singolarmente i diversi status che si possono delineare. Il diritto internazionale dei diritti umani riconosce che certi gruppi di persone, ritenuti vulnerabili, richiedono una maggiore attenzione e protezione, soprattutto a causa del rischio di discriminazione per questioni di razza, sesso, religione, lingua, età, etc. Fra i gruppi maggiormente vulnerabili, sicuramente, possiamo annoverare donne e bambine, principali vittime del fenomeno della tratta di esseri umani, tutelate, nello specifico, in quanto “genere” riconosciuto dalla normativa internazionale che prevede, secondo quanto sancito nella “Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” che all'art. 1, “indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore”23

.

Donne e ragazze vittime di questo grave illecito, spesso, oltre allo sfruttamento a cui sono sottoposte, subiscono altre gravissime conseguenze: dallo stupro alle gravidanze indesiderate, dal matrimonio forzato al rischio di contrarre malattie, spesso mortali, come AIDS e

23

Articolo 1. La CEDAW definisce le discriminazioni contro le donne.

La Convenzione riguarda le discriminazioni contro le donne, piuttosto che le discriminazioni in base al sesso.

Le discriminazioni contro le donne comprendono qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che incida sulla possibilità per le donne di esercitare i propri diritti politici, economici, sociali, culturali, civili o di qualunque altro genere,

indipendentemente dal loro stato matrimoniale ed in condizione di uguaglianza con gli uomini.

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24

HIV. Il diritto internazionale, inoltre, si applica, come abbiamo visto, a tutte le persone senza distinzione e, in particolare ai bambini che, in termini di leggi, politiche e programmi sono trattati separatamente dagli adulti vittime di tratta assicurando loro diritti speciali.

Quando, infatti, si tratta di identificare minori vittime di tale reato, gli Stati sono ulteriormente responsabilizzati al fine di garantire loro sicurezza e protezione immediata e a lungo termine. Il riferimento normativo in tal senso è contenuto nella “Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” che stabilisce che gli interessi dei minori devono essere sempre considerati prioritari. Nello specifico, il “Protocollo opzionale concernente la vendita, prostituzione e la pornografia rappresentante bambini” ribadisce il principio dell'interesse superiore del minore e impone obblighi aggiuntivi specifici per gli Stati in relazione ad atti che sono spesso associati con la tratta dei bambini. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare, pone particolare rilievo alla tutela del minore nei seguenti articoli:

• art. 2 : diritto di protezione contro tutte le forme di discriminazione • art. 3 : il rispetto dell'interesse superiore del fanciullo

• art. 7 c.1, art. 8: diritto alla nazionalità e identità

• art. 11 : divieto di spostamenti e non- ritorni illeciti di fanciulli all'estero

• art. 12 : diritto alla libertà di espressione

• art. 32 : protezione del fanciullo dallo sfruttamento economico e da lavori rischiosi o che mettano a rischio la sua educazione, salute, sviluppo fisico e mentale, spirituale, morale o sociale

• art. 34 : protezione da sfruttamento sessuale e violenza sessuale • art. 35 : protezione dal rapimento, vendita o tratta

• art. 36 : protezione contro ogni altra forma di sfruttamento

• art. 39 : obbligo di promuovere il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale dei fanciulli vittime.

(25)

25

Come evidenziato, il diritto internazionale pone particolare attenzione ai bambini quali soggetti potenzialmente a rischio di “tratta” e, pertanto, soggetti vulnerabili e destinatari di specifiche e particolari norme di protezione fra le quali merita di essere evidenziata la norma relativa alla “presunzione di età”.

Ciò significa che, nel caso ci fosse il dubbio che un soggetto sia o meno minore, ne si dovrà presumere la minore età. Tutela dei diritti umani fondamentali e protezione legata al loro status, sono riconosciuti altresì ai richiedenti asilo e rifugiati.

Relativamente ai rifugiati, il diritto internazionale riconosce un certo grado di protezione legale per le persone costrette a fuggire dai loro Paesi di origine a causa di persecuzioni per motivi di religione, razza, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. (nota Convenzione di Ginevra, 28 luglio 1951).

Per essere considerata rifugiata, la persona deve avere il timore di essere perseguitata per una o più motivazioni indicate nella Convenzione di Ginevra. “Persecuzione” può essere considerata ogni forma di sfruttamento legata all'esperienza di tratta come rapimento, stupro, riduzione in schiavitù, prostituzione forzata, danni fisici che costituiscono una serie di violazioni di diritti umani.

Ancor più se la tratta di donne e ragazze per prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, considerata una forma di violenza di genere, può essere considerata persecuzione in base alla definizione di rifugiato. Una riflessione merita, altresì, la condizione di “non cittadino” e la tutela dei diritti umani. All'interno di tale categoria sono compresi i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, gli apolidi, le vittime di tratta e le loro famiglie. Nonostante il diritto internazionale e i trattati sui diritti umani stabiliscano che i diritti umani internazionali si applicano a qualsiasi individuo all'interno della giurisdizione di uno Stato, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno cittadino di

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detto Stato, generalmente gli Stati tendono a utilizzare un trattamento diverso per i non- cittadini.

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27

CAPITOLO SECONDO

TRATTA

DI

PERSONE

A

SCOPO

DI

SFRUTTAMENTO

SESSUALE

E

PROSTITUZIONE

2.1 Diverse modalità di sfruttamento delle donne

e dei minori

In Europa il mercato delle attività sessuali è senza dubbio quello in cui è assorbita la stragrande maggioranza delle vittime di traffico. All’interno dell’industria del sesso, le ragazze vengono collocate sia nel segmento della prostituzione esterna, esercitata lungo le strade, sia in quelli della prostituzione interna, svolta in case d’appuntamento o bordelli, appartamenti, hotel, motel, night club, centri estetici o di massaggio.

Altre attività in cui sono normalmente fruttate le donne sono quelle legate all’ambito domestico e perciò alle attività di cura alla persona24

e quello derivante da vincoli matrimoniali. Nel primo caso siamo dinanzi a condizioni di tipo servilistico o comunque di lavoro forzato. L’elemento della coercizione è certamente un indicatore utile nella definizione di lavoro forzato. Ai fini della Convenzione n. 29 sul lavoro forzata dell’Organizzazione internazionale del lavoro25

con questo termine si indica

“(...) ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente” (Art. 2.1).

24

- Working paper Anti-Slavery International 2006, Trafficking in women forced labour and domestic work, in the context of the Middle East and Gulf region, disponibile in line al sito: http://www.antislavery.org.

25

Convenzione sul lavoro forzato, n. 29, Ginevra, 28 Giugno 1930, Riferimenti nel Codice Internazionale.

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28

Si tratta di un fenomeno rinvenibile all’interno di taluni paesi, specie in Gran Bretagna26 dove è stato recentemente monitorato e dove è emersa la stretta connessione tra lavoro forzato e settore informale. Proprio in questi contesti lavorativi si realizzerebbero gravi violazioni dei diritti umani. Sintetizzando è possibile si realizzino queste situazioni:

• assenza di possibilità di negoziare la propria condizione lavorativa a causa dell’isolamento e dell’impossibilità di dare voce ai bisogni e ai propri diritti;

• esclusione o comunque forti limitazioni nell’accesso alle infrastrutture pubbliche e ai benefici sociali;

• vincoli relativi sia alle norme in materia di accesso e soggiorno nel territorio di un paese straniero sia a situazioni debitorie legate al viaggio o all’obbligo di pagare comperare il posto di lavoro da agenzie di diverso tipo deducendone il prezzo progressivamente dalla busta paga27.

Le vittime maschili della tratta tendono invece ad essere impiegate come forza lavoro irregolare in attività ed imprese di varia natura, anche se sono note situazioni di asservimento sessuale in modo particolare nel mondo dei transex di origine sudamericana. Le aree occupazionali più coinvolte sono le costruzioni edili, le imprese agricole e le aziende manifatturiere nonché il settore dei servizi, in modo particolare quello della ristorazione e alberghiero. Le attività collegate allo sfruttamento in ambienti di lavoro investono ovviamente la problematica della tutela dei lavoratori e dell’emersione del lavoro in nero.

Forme di riduzione in schiavitù sono sicuramente presenti nell’accattonaggio, soprattutto in danno di soggetti disabili. Per le modalità di trattamento riservato a queste persone possiamo dire di

26

K. Skrivankova, Forced labour in the United Kingdom-Gangmasters and Labour Abuse Authority, 2014, disponibile on line al sito www.gla.gov.uk

27

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29

trovarci di fronte a situazioni di gravità analoga a quelle rinvenibili nel traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Alcuni esempi di modalità di sfruttamento legate alla tratta sono: prostituzione forzata, matrimonio servile, lavoro collegato al debito, lavoro domestico, accattonaggio, adozioni illegali, lavoro irregolare, turismo sessuale e industria del divertimento, impiego nelle attività criminali.

Le informazioni raccolte dalle numerose organizzazioni, internazionali e locali, governative e non, che si occupano del fenomeno permettono di tracciare un profilo abbastanza completo delle donne coinvolte nei processi di sfruttamento sessuale28.

L’età media dei soggetti è compresa tra 14 e 32 anni29

mentre la maggior parte delle persone identificate, che hanno poi usufruito dell’assistenza offerta dalle organizzazioni che si occupano di riabilitazione e reintegro delle vittime, ha tra i 18 e i 24 anni.

Negli ultimi anni inoltre sarebbe in aumento il numero dei soggetti di minore età anche se questo dato contrasta con altri elementi, ad esempio con l’accesso ai paesi stranieri con regolari permessi di soggiorno o con visti turistici.

Dopo l’Albania, paese di origine prevalente delle vittime dalla II metà degli anni ’90 in poi, la Moldavia, la Romania, la Bulgaria e la stessa Albania hanno costituito tra il 2000 e il 2003 le nazionalità maggiormente implicate nel traffico dall’Europa dell’est30

. Il raggio delle nazionalità coinvolte si è, poi, allargato.

28

International Organization for Migration, Stability Pact for South Eastern Europe, International Catholic Migration Commission, Counter-Trafficking Regional Clearing Point, United Nations Office on Drugs and Crime,Global report on trafficking in persons,2018.

29

. Numerose sono le testimonianze in merito e tutte concordano, con un margine di differenza minimo. Informazioni reperibili in Nikoli-Ristanovic V., Copic S., Milivojevic S., Simeunovic-Patic B., B. Mihic B., (eds.), Trafficking in people in Serbia, op. cit., p. 57.

30

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30

Recentemente nei mercati prostituzionali europei, sta aumentando la presenza di donne orientali, in modo particolare provenienti dalla Cina, dalle Filippine e dallo Sri Lanka, ma anche di donne di origine maghrebina che fino a pochi anni erano destinate a fornire servizi sessuali solo a loro connazionali. Per le donne di origine cinese (come per le nigeriane), l’indebitamento e il coinvolgimento della famiglia nella fase iniziale sono determinanti per la riuscita dello sfruttamento successivo. Nei paesi dell’Europa mediterranea, Italia, Spagna e Grecia, la prostituzione delle donne cinesi costituisce ancora una realtà prevalentemente interna alla comunità. Nei paesi nordeuropei invece, dove le comunità cinesi sono presenti da più tempo, come in Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Norvegia, la prostituzione cinese è presente nelle strade, nei bordelli, nelle case per appuntamento e nei bar.

In linea generale, a prescindere dalla nazionalità di appartenenza risultano essere particolarmente esposte al rischio di divenire vittime di traffico:

• Single; in tutta la regione le donne single costituiscono la maggioranza delle trafficate con il 65% sul totale.

• Divorziate/separate; le donne divorziate o separate costituiscono una allettante preda a causa della loro fragile posizione per quanto riguarda abitare spesso da sole31.

• Vedove; la condizione delle vedove è assimilabile a quella delle donne divorziate o separate. Spesso sono incapaci di trovare un lavoro regolare in poco tempo per auto-sostentarsi, si fidano, quindi, senza porre abbastanza cautela delle persone che promettono loro un posto sicuro e immediato per guadagnare.

• Donne migranti che hanno abbandonato la loro zona d’origine in cerca di lavoro. Molte hanno fatto ricorso a vie illegali per perseguire il

31

Il caso moldavo è quello più significativo con il 15% di donne divorziate sul totale delle vittime.

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31

loro obiettivo rendendosi così molto vulnerabili nei confronti dei trafficanti. Non possono ricorrere alla polizia altrimenti verrebbero subito rimpatriate.

• Donne e ragazze che sono fuggite la sicurezza che riescono a garantire a loro stesse e per il fatto di dai loro Paesi perché coinvolti in conflitti e ora collocate nei campi per rifugiati. Sono obiettivi facili non solo per gli sfruttatori, ma anche direttamente per i militari, fruitori delle prestazioni sessuali.

• Soggetti di sesso femminile costretti a spostarsi lasciando le loro residenze a causa di conflitti interni, di progetti industriali di vastissime proporzioni, di calamità naturali che di fatto hanno reso impossibile la permanenza in quelle aree.

• Portatrici di disabilità psichiche o limitazioni fisiche.

• Ragazze che vivono negli orfanotrofi o in istituti per indigenti, l’interessamento nei confronti delle quali per una eventuale scomparsa sarebbe minimo.

• Madri che cercano lavoro per poter sostenere e far fronte alle esigenze dei propri figli32.

• Donne di etnie minori e spesso oggetto di discriminazioni di diversa natura.

• Ragazze, in particolar modo minorenni, che vivono in istituti di assistenza statali.

Nella maggior parte dei casi coloro che sono coinvolte nel mercato sessuale non hanno un livello di istruzione elevato rispetto alla media della popolazione di appartenenza. Differenze si notano confrontando il livello d’educazione ricevuta dalle donne di diversa nazionalità; ad esempio le giovani provenienti dal Kosovo e dall’Albania sono in

32

IBID.Il numero di madri che sono costrette a far parte del traffico è stato stimato attorno il 15% del totale. I dati riguardano la Moldavia, ma non sono molto differenti quelli relativi agli altri stati.

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32

possesso delle qualifiche più basse33 mentre le ragazze moldave spesso hanno frequentato anche le scuole superiori, o almeno i primi anni, prima di diventare vittime della criminalità. L’importanza della frequenza scolastica è ovviamente fondamentale per apprendere i pericoli rappresentati dal trafficking.

Per quanto concerne il periodo di tempo durante il quale le donne/ragazze sono sfruttate, questo non è quantificabile. Tuttavia è possibile distinguere una prostituzione a ciclo breve della durata di tre/quattro mesi dalla quale le vittime riescono ad uscire perché trovano la forza di ribellarsi ad una situazione di grave assoggettamento o perché sufficiente a guadagnare la quantità di soldi necessaria in quel momento. Una prostituzione di medio periodo di uno/due anni che può interrompersi per le stesse ragioni di quella breve, e una di lungo periodo dove la violenza generalmente si attenua e subentrano situazioni di compromesso con gli sfruttatori oltre che un maggior grado di accondiscendenza.

Una riflessione a parte va fatta per i minori vittime di traffico che vengono sfruttati oggi in molte attività quali l’accattonaggio, la prostituzione e la pornografia minorile, la commissione di furti e altre attività illecite come il borseggio e il piccolo commercio sviluppato nelle strade, nelle stazioni ferroviarie, nelle metropolitane e nei grossi centri commerciali. Altre attività in aumento consistono nello spaccio di sostanze stupefacenti e in talune circostanze anche nello sfruttamento in agricoltura e nella pastorizia. Il problema dei minori è emerso in questi anni nel contesto europeo sempre in concomitanza con il difficile riassetto economico e istituzionale di molti paesi dell’Europa orientale.

Vicende di bambini rapiti oppure venduti dalle loro famiglie povere, o ancora sottratti dagli orfanotrofi dei paesi dell’Est sono oramai

33Ben l’85% delle ragazze albanesi e kosovare non hanno nemmeno terminato il ciclo di studi

elementare; il 15% delle albanesi non ha mai frequentato la scuola così come il 5% delle kosovare

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documentate non solo sul piano giornalistico ma anche da evidenze investigative e da risultanza giudiziarie condotte in numerosi paesi di destinazione.

Dopo essere stati trafficati in Occidente e adeguatamente istruiti rispetto al lavoro a cui sono destinati utilizzando la violenza e maltrattamenti di una crudeltà inaudita, essi sono costretti a cedere i proventi della loro attività agli sfruttatori che pretendono il pagamento del debito contratto per il viaggio o che ne rivendicano la piena proprietà in quanto ridotti in schiavitù.

Nella categoria di minori assoggettati a condizioni di sfruttamento pesante vanno oggi annoverati anche gli stranieri non accompagnati. Si tratta di un fenomeno recente assai complesso da esaminare, soprattutto per le molteplici situazioni che lo caratterizzano. Sono dimensioni ove il rischio per i minori di essere ulteriormente vittimizzati e di subire violenze derivanti da politiche erronee o non chiare in materia di immigrazione è reale. Per questo motivo in un’ottica di tutela dei diritti della persona e in modo particolare in considerazione del principio del miglior interesse del fanciullo contenuto nella Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia34, i minori coinvolti sono innanzitutto vittime, anche se le attività per cui vengono sfruttati li hanno portati a commettere reati.

Stando alle indicazioni contenute in un Rapporto del 2004 di Save the Children condotto con l’European Network Against Child Trafficking35 che sviluppa un’analisi svolta in sei paesi raggruppabili in tre aree geografiche di riferimento: Europa del Sud-Est (Bulgaria e Romania), Europa del Sud-Ovest (Italia e Spagna), Europa del Nord-Ovest (Danimarca e Regno Unito) identificabili rispettivamente come

34

Riferimenti nel testo e nel Codice internazionale. 35

Save the Children, European Network Against Child Trafficking, A Report on Child Traffcking. Bulgaria, Denmark, Italy,Romania, Spain, United Kingdom, marzo 2004. Pubblicazione realizzata per il Progetto Enact, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma - Stop II. Il progetto ha realizzato anche un sito web: www.enact.it. http://www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/enact/enact.pdf.

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34

di origine, transito e destinazione, e solo di destinazione, i dati sulla situazione dei minori vittime di tratta risulterebbero alquanto frammentari e disorganici. In alcuni paesi, si ha la percezione dell’esistenza del fenomeno, ma non sarebbe facile collegarlo a evidenze oggettive.

Per quanto concerne i singoli paesi monitorati, l’Italia risulta essere interessata dal fenomeno principalmente come paese di transito di minori trafficati dall’Est Europa e dall’Africa del nord verso l’Europa centrale e settentrionale. Le conoscenze acquisite si fondano principalmente sul numero di minori che hanno usufruito dei programmi di protezione sociale.

In Italia la tratta dei minori è strettamente legata allo sfruttamento sessuale. Tuttavia, nell’arco dell’ultimo decennio, altre forme di sfruttamento e abuso, quali quello del lavoro minorile, la mendicità, le adozioni internazionali illegali e, in pochi casi, il traffico di organi, sarebbero chiaramente emerse. Non ci sono tuttavia dati ufficiali su questi tipi di fenomeni. Relativamente allo sfruttamento sessuale, in Italia varia dalla pedofilia e all’impiego di bambini in film pornografici, alla prostituzione. Quasi sempre la giovane età delle prostitute è un valore aggiunto, richiesto esplicitamente dal mercato. Sulla base di dati forniti da associazioni e lavoratori del sociale, nel periodo dal 2001 alla primavera del 2002, nella prostituzione in Italia l’incidenza di minori varia tra il 4,2% ed il 6,2%, cioè tra le 542 e le 663 vittime sul totale, di cui la maggior parte trafficate da paesi dell’est europeo, in particolare Albania, Moldavia e Romania, e dalla Nigeria. Oggi si parla di cifre molto più alte anche se i dati richiederebbero di essere esaminati per area in maniera dettagliata.

Relativamente alla Bulgaria, le statistiche nazionali parlano di 2.128 minori vittime di abusi solo nel 2002. Questa cifra è più elevata del 50% rispetto all’anno precedente. Le vittime hanno un’età compresa tra gli 8 ed i 13 anni. Sempre secondo le statistiche nazionali, 42

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