• Non ci sono risultati.

Le Business Combinations nei principi contabili nazionali ed internazionali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Le Business Combinations nei principi contabili nazionali ed internazionali"

Copied!
178
0
0

Testo completo

(1)

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di Laurea Magistrale in

Consulenza Professionale alle Aziende

TESI DI LAUREA

Le Business Combinations nei principi contabili

nazionali ed internazionali

RELATORE:

Prof. Marco Allegrini

CONTRORELATORE:

Prof. Roberto Verona

CANDIDATO:

Dott. Luca Bartolozzi

(2)
(3)

INDICE:

Introduzione ……….. 1

1. Le operazioni di aggregazione ………. 4

1.1. Definizione di aggregazioni aziendali ………...….…. 5

1.1.1. Il concetto di controllo ………..…… 5

1.1.2. Il concetto di M&A (Merger & Acquisition) ……… 6

1.1.3. Tipologie e motivazioni di aggregazioni aziendali ………...… 9

1.2. Le fusioni: ………. 11

1.2.1. Disciplina civilistica – cenni ………...… 11

1.2.2. Tipologia particolare - Leveraged Buy-Out (LBO) ………...…. 15

1.2.3. Aspetti contabili ……….………..…... 17

1.3. Le acquisizioni: ……….…… 24

1.3.1. Aspetti procedurali – cenni ………..…... 25

1.3.2. Attività di Due Diligence ………. 29

1.4. Le cessioni: ……….... 31

1.4.1. Disciplina civilistica – cenni ………... 32

1.4.2. Aspetti contabili ……….. 35

1.5. I conferimenti d’azienda: ………... 40

1.5.1. Disciplina civilistica – cenni ………... 42

1.5.2. Aspetti contabili ……….. 45

2. Le Business Combinations – il trattamento contabile ………. 51

2.1. Le valutazioni al fair value – IFRS 13 ………... 51

2.1.1. Le tecniche di valutazione al fair value ………... 56

2.1.2. Gerarchia del fair value ………... 58

2.2. Aspetti generali – L’IFRS 3 ………...… 60

2.2.1. Disciplina ……….... 62

2.2.2. Determinazione del Purchase method ………. 64

2.2.3. Disciplina dell’avviamento ………... 69

2.2.4. Le step acquisitions ………. 73

2.3. Principi Nazionali OIC: ………. 76

(4)

2.3.2. Disciplina dell’avviamento – OIC 24 ……….. 91

2.3.3. Le svalutazioni per perdite durevoli di valore – OIC 9 ………... 95

2.3.4. Le interessenze di minoranza – OIC 17 ………. 102

2.4. Applicazione degli OIC alle aggregazioni di imprese e differenze con l’IFRS 3 ………. 108

2.4.1. I metodi di valutazione del Valore economico nelle fusioni ….……… 108

2.4.2. Il trattamento del differenziale nelle fusioni secondo l’OIC 4……….... 114

2.4.3. Trattamento delle poste critiche delle aggregazioni aziendalisecondo gli OICe le differenze con l’IFRS 3 ……….. 119

2.4.4. La data di efficacia dell’operazione di aggregazione ……… 128

3. Casi pratici di applicazione dell’IFRS 3: ………. 132

A) Il Caso Volkswagen ……… 133

A.1.) L’operazione ……… 134

A.2.) Il calcolo del corrispettivo di acquisizione e dell’avviamento ………… 135

A.3.) Riflessi sul bilancio ………. 139

B) Il Caso FCA Bank ………... 143

B.1.) L’operazione ……… 144

B.2.) Il calcolo del corrispettivo di acquisizione e dell’avviamento ………… 145

B.3.) Riflessi sul bilancio ………. 149

C) Il Caso Cairo Communication ………... 152

C.1.) L’operazione ……….... 153

C.2.) Il calcolo del corrispettivo di acquisizione e dell’avviamento …………. 154

C.3.) Riflessi sul bilancio 2016 ……… 160

C.4.) Riflessi sul bilancio 2017 ………. 164

4. Conclusioni ……… 167

(5)

Indice delle figure:

− Figura 1: Fasi dell’operazione di Leverage By-Out, pag. 16;

− Figura 2: Schema decisionale per utilizzo dei livelli di fair value, pag. 60; − Figura 3: Processo decisionale per la l’impairment dell’avviamento, pag. 70; − Figura 4: Processo decisionale per la creazione di relazioni di copertura, 79; − Figura 5: Albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore, 92; − Figura 6: Caso di differenza positiva e partecipazione non totalitaria, pag. 98; − Figura 7: Caso di differenza negativa e partecipazione non totalitaria, pag. 99; − Figura 8: Determinazione del corrispettivo di acquisizione e del goodwill, pag. 106; − Figura 9: composizione delle attività e passività apportate con la Business

Combina-tions, pag. 107;

− Figura 10: Ricavi dopo la Business Combinations in bilancio consolidato 2012 raf-frontati a quelli dell’anno 2011, pag. 110;

− Figura 11: Utile netto generato dopo la Business Combinations in bilancio consolidato 2012, pag. 111;

− Figura 12: Differenza fra avviamento per l’anno 2016 e l’anno 2015, pag. 115; − Figura 13: Area Investimenti – Rendiconto finanziario FCA Bank 2016, pag. 116; − Figura 14: Patrimonio dell’acquisita pre-Business Combination, pag. 117;

− Figura 15: Capitale di pertinenza di terzi, pag. 117;

− Figura 16: Schema di Stato Patrimoniale anno 2016, pag. 119-120; − Figura 17: Schema di Conto Economico anno 2016, pag. 120;

− Figura 18: Compente liquida del corrispettivo determinato ai sensi dell’IFRS, pag. 125;

− Figura 19: Voci consolidate da Cairo Communication Group con la Business Combi-nation, pag. 126.

Indice delle tabelle:

− Tabella 1: Capitale sociale e Valore economico riparti fra i soci, pag. 18; − Tabella 2: Stato patrimoniale a valori contabili, pag. 38;

− Tabella 3: Stato patrimoniale a valori correnti, pag. 38; − Tabella 4: Stato patrimoniale a valori contabili, pag. 47;

(6)

− Tabella 5: Stato patrimoniale a valori correnti, pag. 47;

− Tabella 6: Capitale sociale e Valore economico delle parti in un conferimento d’azienda, pag. 48;

− Tabella 7: Determinazione della capacita di ammortamento e dell’eventuale svaluta-zione dell’avviamento (capacità di ammortamento > totale ammortamenti), 93; − Tabella 8: Determinazione della capacita di ammortamento e dell’eventuale

svaluta-zione dell’avviamento (capacità di ammortamento < totale ammortamenti), pag. 94; − Tabella 9: Ripartizione della svalutazione pro-quota, pag. 94;

− Tabella 10: Calcolo dell’avviamento generato con la business combination, pag. 109.

Indice dei grafici:

− Grafico 1: Composizione dei ricavi di vendita per l’esercizio 2012 di Volkswagen Group a seguito della Business Combinations con Porsche, pag. 110;

− Grafico 2: Composizione dell’utile netto generato per l’esercizio 2012 di Volkswagen Group a seguito della Business Combinations con Porsche, pag. 111;

− Grafico 3: Composizione elementi patrimoniali apportati da Porsche nella Business Combinations, pag. 112;

− Grafico 4: Allocazione del prezzo pagato per l’acquisizione, pag. 112;

− Grafico 5: Corrispettivo pagato in termini di poste di bilancio apportate al consolidato, pag. 113;

− Grafico 6: Composizione del corrispettivo pagato dal Gruppo Cairo Communication per acquisire il controllo di RCS media Group, pag. 126.

(7)
(8)

- 1 -

INTRODUZIONE

In questo elaborato si intende esaminare la disciplina delle Business Combinations, ov-vero la disciplina di quelle operazioni straordinarie che vanno a creare aggregazioni aziendali.

Si spiegheranno quali sono quelle operazioni che possono configurarsi come Business Combinations e ne verrà fatta, da un lato, un’analisi della disciplina civilistica e, dall’al-tro, ed in maniera approfondita, delle dinamiche contabili che sottostanno a tali opera-zioni.

Una volta analizzate i diversi istituti che possono configurarsi come Business Combina-tions si procederà all’analisi di quest’ultimo fenomeno, in base a quanto disposto dai prin-cipi contabili internazionali IAS/IFRS1, i quali regolano tale fattispecie all’IFRS 3 e da cui si evince anche la trattazione di alcune poste contabili, tra cui l’avviamento, la deter-minazione del fair value per attività e passività e gli interessi di minoranza etc.

Si procederà ad estrapolare tali precetti, sia di carattere normativo che di carattere pretta-mente tecnico-contabile, così da porli a confronto con le disposizioni dei principi conta-bili nazionali redatti dall’OIC, Organismo Italiano di Contaconta-bilità, che ad oggi non si è ancora espresso in materia, se non tramite richiami ai principi internazionali suddetti. Tale elaborato nella sua seconda parte analizzerà una serie di poste di bilancio che assu-mono una certa rilevanza in questa disciplina, quali l’avviamento e le poste, sia attive che passive, valutate al fair value; ma anche come sono disciplinati gli interessi di minoranza e come viene determinato il prezzo di acquisizione in una Business combination.

Pertanto, procederemo:

(9)

- 2 -

- da un lato, all’analisi degli elementi derivanti dalla disciplina internazionale;

- dall’altro, all’analisi dei medesimi elementi che vengono in gioco in una Business Combination, con ottica differente, ovvero non analizzando il fenomeno nel suo com-plesso, bensì analizzando gli aspetti contabili critici seguendo i precetti dell’OIC. Infine, porteremo come esempi, alcuni business cases di aggregazione aziendale che co-stituiscono Business Combinations in modo da rendere più concreta la trattazione dell’ar-gomento.

(10)
(11)

- 4 -

CAPITOLO 1

Le operazioni di aggregazione

Le fonti normative e tecnico-contabili di riferimento sono, da un lato, le norme del C.C. contenute nel Libro V, Titolo V, Capo X, Sezione II, mentre dall’altro, sono i Principi Contabili emanati dall’OIC. Andremo quindi ad analizzare sotto l’ottica civilistica: - Le fusioni;

- Le acquisizioni; - Le cessioni aziendali; - I conferimenti d’azienda.

Di fatto con tali operazioni definite, seguendo la terminologia anglosassone, di M&A, ovvero Merger & Acquisition, si uniscono più entità distinte, e spesso indipendenti fra loro, al fine di creare un'unica entità risultante dall’operazione la quale sarà quella che dovrà redigere il bilancio, in vece delle due che hanno partecipato ad essa.

Altre volte tali entità sono collegate da rapporti di tipo partecipativo o collaborativo, quindi parlando di partenariati o joint-venture.

Potrebbe darsi che tali operazioni vengano realizzate quando fra le diverse entità viga già un rapporto di controllo, anche tale da dover comportare la redazione del bilancio conso-lidato.

Prima di analizzare le diverse fattispecie che possono costituire una Business Combina-tion occorre dare qualche definizione utile alla trattazione dell’argomento.

(12)

- 5 -

1.1. Definizione di aggregazioni aziendali

Il concetto di aggregazioni aziendali è definito da IFRS 3 R come “una transazione, o

un'operazione equivalente, nella quale un'entità acquisisce il controllo di uno o più bu-siness”.

Ciò sta a significare che con tali operazioni straordinarie più entità o rami di attività azien-dali si uniscono al fine di creare un’unica entità che sarà quella che redigerà il bilancio. Il fulcro della definizione verte a sua volta intorno ad un’altra fondamentale definizione: quella di controllo, che val la pena approfondire, in quanto è proprio su tale elemento che un'operazione d'acquisizione può essere considerata business combination e rientrare nell'ambito d'applicazione di IFRS 3 R2, oppure esserne esclusa.

1.1.2. Il concetto di controllo

Il concetto di controllo lo possiamo dedurre sia dai principi contabili internazionali sia dal C.C..

Secondo gli IAS/IFRS il concetto di controllo risiede nel disposto del Principio IAS 27, il quale lo definisce come “il potere di governare le politiche economiche e finanziarie

di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività”.

Secondo, invece, le disposizioni del C.C. tale concetto risiede nell’articolo 2359 che ri-porta:

“Sono considerate società controllate:

(13)

- 6 -

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'as-semblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si compu-tano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”

Questo articolo va a definire 3 distinte forme di controllo:

1. Secondo quanto disposto al comma 1 del richiamato articolo, esso va a definire il con-cetto di controllo di diritto, ovvero il concon-cetto secondo cui un ‘entità controlla un’altra solo se la prima possiede la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria in modo da poter indirizzare le decisioni dell’azienda stessa;

2. Il comma 2 richiama invece un concetto di controllo diverso, ovvero il controllo di

fatto interno secondo cui la società controllante non dispone della maggioranza dei

voti, ma è comunque in condizione di esercitare un'influenza dominante nell'assem-blea ordinaria della controllata;

3. Il comma 3 definisce il concetto di controllo di fatto esterno che è il controllo in con-seguenza di particolari vincoli contrattuali, ovvero nel caso di pendenza di contratti si vengono a instaurare rapporti di influenza derivante dalle diverse forze contrattuali

(14)

- 7 -

delle imprese interessate, ovvero l'attività e la potenzialità imprenditoriale di una so-cietà sulle altre.

Infine, per poter completare l’analisi dell’articolo del C.C., si parla del collegamento fra

società, il quale deriva dalla circostanza che una eserciti un'influenza notevole. Ciò è

rav-visabile ogniqualvolta una società sia in condizione di influire, sia pure con incidenza minore, sulle decisioni dell’azienda.

1.1.2. Concetto di M&A

Tale sigla sta per “fusioni e acquisizioni”3: con tale espressione si intendono tutte quelle

operazioni di finanza straordinaria che portano alla fusione di due o più società.

Merger è la fusione vera e propria e con tale operazione le società partecipanti alla fusione

cessano la loro esistenza giuridica per far confluire i loro patrimoni in una nuova società.

L’Acquisition4 è una forma di fusione per incorporazione in cui una società (l’incorpo-rante) mantiene la propria identità giuridica annettendo altre società che cessano di esi-stere; in questo caso quindi non nasce una nuova società.

Parlando di tali operazioni non possiamo non soffermarci sulla definizione di azienda5, che in tale sede è opportuno recuperare dall’IFRS 3 R, il quale stabilisce che si tratta di

"un insieme integrato di beni (input) e processi potenzialmente in grado di produrre dei benefici economici futuri (output) in termini, per esempio, di reddito, dividendi o di mi-nori costi". Si definiscono 3 elementi: 3 M&A – www.ac-finance.it 4 M&A - www.wikipedia.it 5 IFRS 3 R Appendice A.

(15)

- 8 -

- Input: l’insieme di tutti i fattori produttivi, ovvero capitale e lavoro, che uniti in forma di impresa permette di creare determinati output.

- Processi: l’insieme di tutte le attività svolte all’interno dell’impresa al fine di trasfor-mare gli input in output.

- Output: il risultato derivante dall’attività dell’impresa, ovvero derivanti dalla trasfor-mazione mediante i processi degli input impiegati, che generano o hanno la potenzia-lità di generare un rendimento sotto forma di dividendi, risparmio di costi o altri be-nefici economici direttamente ai soci, investitori, membri o ai partecipanti dell'attività economica.

È altresì opportuno rilevare la definizione data dell’articolo 2555 del C.C., il quale enun-cia che “l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio

dell'impresa.”

Anche la normativa civilistica fa un chiaro riferimento al complesso dei beni, ovvero l’insieme dei fattori produttivi, capitale e lavoro, che vengono organizzati dall’imprendi-tore al fine di svolgere l’attività di impresa, richiamata all’articolo 2082 che enuncia la definizione di imprenditore, ovvero "colui che esercita professionalmente un'attività

eco-nomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Da questa definizione si deduce che l’impresa è quell’attività diretta alla creazione di nuova ricchezza attraverso la produzione di nuovi beni o servizi lo scambio di beni già prodotti.

Essa deve avere 3 caratteristiche:

- Professionalità, ovvero l'attività di impresa deve essere stabile, non occasionale, non occorre però che si tratti di un'attività ininterrotta in quanto anche un'attività stagio-nale dà luogo ad impresa.

(16)

- 9 -

Allo stesso modo il compimento di un singolo affare può dare luogo ad impresa quando implica un'attività protratta nel tempo;

- Economicità, ovvero l'attività di impresa deve essere svolta con metodo economico, cioè con modalità che garantiscano (almeno) la copertura dei costi con i ricavi; - Infine, l’organizzazione consiste nell'impiego coordinato di fattori produttivi.

1.1.3. Tipologie e motivazioni di aggregazioni aziendali

A seguito di queste osservazioni possiamo dunque distinguere sul piano giuridico fra: - Aggregati intra-aziendali, costituiti da vari insiemi di attività economiche, facenti

capo dal punto di vista giuridico formale ad una sola azienda. Si potrebbe pensare a situazioni di fusione, sia per incorporazione che per unione, di aziende che parteci-pano ad un gruppo, in cui muta la veste giuridico-formale dell’azienda stessa;

- Aggregati inter-aziendali, ossia insiemi di attività economiche svolte da più aziende giuridicamente distinte. Qui il riferimento va a quelle entità distinte che decidono di optare per la fusione, al fine di rafforzare il proprio business ovvero di creare un’in-tegrazione verticale o orizzontale con le imprese fuse.

Le motivazioni6 che possono spingere a attuare una Business Combination sono le più

disparate e tra di esse possiamo rilevare:

- Conseguire benefici in termini di efficienza, ovvero potersi avvalere di tutti gli ele-menti appartenenti ad altre entità distinte al fine di poter rafforzare il core business aziendale, in termini di riduzione di costi e ottimizzazione dei processi.

(17)

- 10 -

Ciò avviene tramite il conseguimento di economie di scala7 o di scopo8, le quali vanno di pari passo con un incremento dimensionale dell’entità stessa.

Infatti, attraverso l’aggregazione di più entità operanti nel medesimo settore di attività e con know-how complementare si può raggiungere risparmi di costo notevoli a parità di input produttivi immessi nell’azienda.

- Eliminare o quantomeno limitare la concorrenza, poiché attraverso tali operazioni si va ad assorbire, o ci si unisce a, potenziali competitors che operano sul mercato. In tali casi un’operazione di aggregazione può essere lo sviluppo di un rapporto già esistente fra le diverse entità, ovvero un accordo di regolazione della concorrenza sia sul tipo di prodotto che sull’area geografica coperta.

- Riduzione o eliminazione dei costi di transazione che affliggono ogni trattativa fra due parti indipendenti. Essi possono presentarsi in due momenti differenti:

o Da un lato possono venirsi a creare nel momento in cui le parti decidono di cercare una controparte per un determinato affare e quindi si sostanziano in costi di ricerca del contraente, costi per assicurarsi che il contraente sia affi-dabile e che permetta di portare avanti la trattativa e costi di definizione e stipulazione del contratto stesso;

o Dall’altro lato, possono venirsi a creare in un momento successivo alla stipu-lazione del contratto, quindi potrebbero derivare da costi per inadempimenti

7 Economie di scala: Il raggiungimento delle economie di scala è, solitamente, il risultato di una

più elevata efficienza nel processo produttivo (innovazione di processo), che consente la produ-zione di una stessa quantità di output con l’utilizzo di una minore quantità di input produttivi.

8 Economie di scopo: sono riferite, solitamente, a risparmi di costo di cui beneficiano aziende che

producono due o più prodotti, queste sono le cosiddette imprese multiprodotto, e derivano dall’utilizzo condiviso di risorse:

- tangibili come le materie prime, il numero di lavoratori, la rete di distribuzione e le politiche di marketing;

- intangibili come il grado di specializzazione e di competenza tecnologica, il know-how dei lavoratori etc.

(18)

- 11 -

contrattuali o penali. Queste rappresentano tutte situazione di Moral Hazard, ovvero situazioni di opportunismo da parte di una delle parti.

Grazie alle operazioni di aggregazione aziendale si evita il sostenimento di questi co-sti in quanto si vanno creare situazioni di cooperazione e coordinamento fra realtà diverse.

- Acquisire maggiore forza contrattuale sul mercato, ciò sta a significare che l’unione di più realtà permette all’entità risultante di dominare il mercato, anche in termini di relazioni con i fornitori, ponendosi con maggior peso su eventuali trattative, esplici-tandosi in condizioni contrattuali più vantaggiose.

1.2. Le fusioni

La prima forma di aggregazione oggetto di analisi sono le fusioni, le quali sono operazioni che vengono disciplinate compiutamente dalla normativa civilistica e dai precetti conta-bili nazionali e che rientrano nel novero delle cosiddette operazioni straordinarie. Di seguito evidenzieremo le loro caratteristiche sotto i profili normativi, procedurali e contabili.

(19)

- 12 -

L’operazione di fusione è un’operazione che viene posta in essere da più società che de-cidono di riunirsi sotto un un’unica realtà aziendale. Tale operazione è regolata dagli ar-ticoli 2501 e seguenti del C.C. .

L’articolo 2501 dà subito una definizione dicendo che “la fusione di più società può

ese-guirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.”

Con tale formula il legislatore ha voluto esprimere le due vie che possono essere seguite al fine di poter creare un’integrazione o concentrazione fra due o più imprese.

La prima a cui fa riferimento è quella della fusione propria, ovvero quella fattispecie in cui due o più imprese, distinte o meno sotto il profilo giuridico o economico, decidono di far confluire in un’azienda di nuova costituzione, una new-co, tutte le attività e passività risultanti dai bilanci delle imprese fuse.

La seconda fattispecie si qualifica come fusione per incorporazione, detta anche fusione impropria, in quanto con tale operazione le imprese che partecipano alla fusione, non si estinguono tutte per creare un’unica azienda ma una di esse rimane in vita assorbendo le attività e le passività delle altre che si estinguono. Pertanto, in tale caso avremo un’azienda “incorporante” e le altre aziende che invece saranno “incorporate”.

La disciplina civilistica prevede diversi passaggi prima di poter ritenere conclusa l’ope-razione in questione, infatti, il punto di partenza è da ritenere quello della redazione del progetto di fusione a cura degli amministratori delle società partecipanti alla fusione, che dovranno indicare tutte le informazioni contenute nell’elenco previsto dall’articolo 2501 ter del C.C., tra cui si ricordano le informazioni anagrafiche delle società partecipanti,

(20)

- 13 -

l’atto costitutivo della società neo costituita o di quella incorporante che includa le modi-ficazione richieste dal caso in esame, le modalità di assegnazione delle partecipazioni della società costituita o incorporante ai soci delle società fuse o incorporate, la data di decorrenza degli effetti della fusione ed il trattamento riservato a determinate categorie di soci.

Tale progetto deve essere depositato a cura degli amministratori o presso l’ufficio del registro delle imprese in cui hanno sede le società partecipanti o, in alternativa, sul sito internet della società, a patto che il deposito avvenga, come dice l’articolo di sopra richia-mato, “con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei

documenti e la certezza della data di pubblicazione”.

Una volta pubblicato o depositato viene fissata la data per la decisione di fusione, che deve essere presa dall’assemblea dei soci delle società partecipanti all’operazione, nel termine non inferiore a trenta giorni che può essere tuttavia eluso qualora i soci vi rinun-ciassero all’unanimità.

Gli amministratori delle società partecipanti, come stabilito dall’articolo 2501 quater, de-vono altresì redigere una situazione patrimoniale delle medesime, riferita ad una data non anteriore a 120 giorni dal momento in cui il progetto di fusione è stato depositato o pub-blicato. La sua funzione è quella di aggiornare i saldi dei conti dell’ultimo bilancio di esercizio e non viene utilizzata per determinare il rapporto di cambio. Si tratta di conse-guenza di un bilancio infra-annuale, di tipo ordinario, la cui data di riferimento non coin-cide né con la data di deposito del progetto di fusione né con la data di adozione della delibera di fusione.

Essa si compone dello Stato Patrimoniale e del conto economico in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni

(21)

- 14 -

intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato. In tale sede potrebbe richiedersi la redazione di una nota integrativa, se pur con contenuto più limitato a quanto disposto dall’articolo 2427 del C.C. . Si ritiene che essa possa contenere il contenuto minimo previsto dall’OIC 30 in materia di bilanci in-termedi.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio appro-vato se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione del progetto. Anche in tal caso con decisione unanime dei soci si può ri-nunciare alla redazione di tale documento.

L’ultimo documento che deve essere redatto dagli amministratori è la relazione

dell’or-gano amministrativo che deve indicare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed

econo-mico, il progetto di fusione ed in particolare, ove applicabile, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, indicando i criteri di determinazione di detto rapporto e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione.

Deve essere redatto, qualora si preveda il rapporto di concambio delle azioni o delle quote, da parte di un esperto indipendente una relazione sulla congruità del rapporto di concambio, come stabilito dall’articolo 2501 sexies del C.C. .

Essa deve esprimere un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi adottati dall’or-gano amministrativo.

Rientra infine nei doveri dell’esperto la stima del patrimonio di società di persone fuse in società di capitali.

(22)

- 15 -

Una volta redatti tutti i documenti sopraelencati si dovrà provvedere al loro deposito in copia presso le sedi delle società partecipanti alla fusione unitamente agli ultimi tre bi-lanci regolarmente approvati nei trenta giorni antecedenti la decisione di fusione9. Gli ultimi due step da seguire per completare l’operazione sono rispettivamente la

deci-sione di fudeci-sione e la redazione dell’atto di fudeci-sione.

Nel primo, ogni società partecipante alla fusione deve procedere all’approvazione del progetto di bilancio unitamente alla delibera sulla fusione medesima che nelle società di capitali dovrà essere votata seguendo le maggioranze previste per modifiche statutarie o dell’atto costitutivo, come previsto dall’articolo 2502. Tale decisione è soggetta a depo-sito presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla decisione stessa. Nel secondo, l’atto di fusione, che è il documento conclusivo dell’operazione e dal quale scaturiscono gli effetti tipici della fusione, dovrà essere redatto per atto pubblico a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per l’impugnazione da parte dei creditori delle società partecipanti, il quale può essere ovviato con il consenso una-nime richiesto ai creditori anteriormente al deposito del progetto di fusione. Quest’ultimo atto è anch’esso soggetto a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese nei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e nel luogo ove ha sede la società risultante dalla fusione, se diverso.10

1.2.2. Tipologia particolare - Leveraged Buy-Out (LBO)

Un’operazione di LBO è una tecnica di acquisto di una partecipazione (totalitaria o di controllo) di una società, di un’azienda, di un ramo d’azienda o di un gruppo di attività

9Articolo 2501 septies. Deposito degli atti. 10Articolo 2504. Atto di fusione.

(23)

- 16 -

“target”, che ha come caratteristica quella di ricorrere al debito per finanziare la maggior parte del valore di acquisto. Il rimborso del debito così contratto è collegato alla genera-zione di flussi di cassa e/o alla cessione di attività del target.

Figura 1: Fasi dell’opera-zione di Leve-rage By-Out.

Da www.borsaitaliana.it L’operazione di LBO prevede, a cura del soggetto acquirente (LBO sponsor), la costitu-zione di una nuova entità, ovvero una new-co, che s’indebita per realizzare l’acquisicostitu-zione. Se l’acquisto riguarda un’azienda, un suo ramo o un gruppo di attività (asset deal), il debito dovrà essere remunerato e rimborsato dai flussi di cassa dell’azienda e/o dalla suc-cessiva cessione di attività. Se invece si tratta di acquisto di partecipazioni (stock deal), si può procedere o remunerando e rimborsando il debito della new-co, con i dividendi della partecipata e la sua successiva cessione, oppure realizzando la fusione tra la società target e la new-co e, quindi, ponendo i flussi di cassa della società target e le sue attività direttamente al servizio del debito contratto per la sua acquisizione.

Nel LBO con fusione (merger LBO) è necessario, in Italia, perfezionare l’operazione ai sensi dell’articolo 2501 bis c.c., indicando le ragioni che giustificano l’operazione e

(24)

- 17 -

predisponendo un piano economico e finanziario con l’indicazione della fonte delle ri-sorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

1.2.3. Aspetti contabili

La prima osservazione che deve essere messa in evidenza ed analizzata è la valutazione del rapporto di concambio, la quale viene effettuata e riportata all’interno della relazione dell’organo amministrativo.

Potrebbe essere richiesta la redazione di un bilancio specifico atto a determinare il rap-porto di concambio e che ha tutte le caratteristiche di bilancio straordinario. In esso po-tranno essere ricompresi anche quegli elementi non indicati nelle scritture contabili delle società interessate alla fusione, così da esporre il valore effettivo del patrimonio delle società e quindi utilizzando i criteri propri della determinazione del “capitale economico” in ipotesi di cessione di azienda in funzionamento.

Il suo contenuto si compone della sola situazione patrimoniale, senza prevedere né la redazione del conto economico né della nota integrativa, sebbene in prassi vengano pre-disposti conti economici normalizzati relativi agli esercizi passati e conti economici pro-spettici.

Il risultato finale di tale documento è il Patrimonio netto di fusione con cui si andrà a determinare il rapporto di concambio.

Abbiamo già rilevato che il rapporto di concambio (RDC) esprime il numero di parteci-pazioni nella società risultante o incorporante da assegnare ai soci delle società fuse in corrispondenza di un quantitativo minimo delle azioni da annullare ed è calcolato previa valutazione dei complessi aziendali interessati.

(25)

- 18 -

Nella fusione propria il RDC è frutto della considerazione secondo cui, fissato libera-mente, nel rispetto dei limiti civilistici, un certo capitale “nominale” della new-co, la par-tecipazione allo stesso da parte della singola società dovrà essere proporzionale alla quota di “capitale economico” apportata all'aggregato. Il RDC è poi determinato rapportando il numero di azioni che esprime la quota di capitale di spettanza della specifica compagine sociale, così determinata, al numero di azioni in cui è diviso il relativo CS da annullare.

Esempio numerico:

Riportiamo qui di seguito un Esempio numerico: al fine di esplicitare la determinazione del concambio in caso di fusione pura:

a) Società Alfa con 2 soci al 50% del capitale sociale; b) Società Beta con 2 soci al 50% del capitale sociale.

Tabella 1: Capitale sociale e Valore economico riparti fra i soci:

Da elaborazione personale. Supponendo che il valore unitario delle azioni delle rispettive società si pari ad 1 € e fissato liberamente a 600.000,00 € il CS della newco, la quota X a servizio dei soci di Alfa è data dalla proporzione "CS di newco : VE di newco = X : VE di Alfa". Dove:

i. CS è il capitale sociale;

ii. VE è il Valore economico delle aziende coinvolte nell’operazione. Quindi avremo che: 600.000 : 1.500.000 = x : 500.000 x = 200.000

CS

VE

VE socio 1

VE socio 2

Alfa

100.000,00 €

500.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

(26)

- 19 -

In maniera residuale la quota di capitale a servizio dei soci di Beta è ottenuta per

sottra-zione, ovvero: 600.000 – 200.000 = 400.000.

RDC Alfa = 200.000 / 100.000 = 2 / 1, vale a dire che per ogni azione della società fusa Alfa ne vengono offerte 2 della newco, come per quanto riguarda il RDC Beta = 400.000 / 200.000 = 2 / 1.

Le formule per tale calcolo devono essere sempre ponderate per considerare l'eventuale diverso Valore nominale delle azioni da annullare rispetto a quello delle azioni da asse-gnare.

Oltretutto un aspetto che ricorre frequentemente nella fusione è la produzione in capo ai singoli soci della società fusa di un numero frazionario di azioni, il quale viene risolto spesso a mezzo di processi di arrotondamento e con conguagli in denaro offerti a o dovuti da i soci.

Possono essere utilizzati diversi criteri di contabilizzazione, infatti ciò può avvenire se-condo il criterio “a valori storici o pooling of interests” o il criterio “a valori correnti o

purchase method”, che andremo a chiarirne il significato e le modalità di determinazione

nel secondo capitolo.

In un contesto di assoluta neutralità fiscale, quale è quello in vigore, la scelta dovrebbe essere dettata solo dalla sostanza della specifica operazione, ed in particolare, dalla pos-sibilità o meno che possa essere identificato un soggetto acquirente degli altri. In ipotesi di acquisizione, quale può essere considerata tipicamente la fusione per incorporazione di società non controllata, i valori oggetto di trasferimento dovrebbero essere trattati alla stregua di beni rilevati dal mercato e quindi essere gestiti a bilancio secondo criteri cor-renti e non di funzionamento.

(27)

- 20 -

Diversamente, trattandosi di un’operazione che non realizza un trasferimento di controllo quanto una mera comunanza di intenti, si dovrebbe pervenire ad una situazione di piena continuità di valori contabili.

Ad ogni modo, il legislatore è intervenuto sul punto, disponendo l’applicazione genera-lizzata del criterio intermedio “storico con rivalutazione a mezzo dei soli disavanzi”. In tale ottica si vanno a determinare delle differenze sia da annullamento che da

concam-bio. Andiamo ad analizzarle nel dettaglio:

- Le differenze di annullamento nascono unicamente nelle fusioni per incorporazione di società partecipate, e la misura del loro valore dipende in negativo o in positivo dalla differenza tra il costo di iscrizione della partecipazione a bilancio e la corrispon-dente frazione di Patrimonio netto acquisita. Pertanto, si deduce che le stesse sono strettamente attinenti alla sola sfera economico-patrimoniale della società incorpo-rante.

Da un lato, troviamo il disavanzo da annullamento che si origina quando il costo di iscrizione della partecipazione nella società incorporata da parte dell’incorporante ri-sulta superiore al valore del Patrimonio netto della società incorporata, il quale deve essere, in ordine, contabilizzato come:

i. iscrizione nell’attivo di Stato Patrimoniale, con ripartizione dell’ammontare tra i beni immobilizzati e con l’evidenziazione dell’avviamento;

ii. riduzione del Patrimonio netto;

iii. infine, rilevazione di una componente negativa del conto economico.

Dall’altro, troviamo l’avanzo da annullamento, derivante dal fatto che il valore della partecipazione nell’incorporata iscritto dall’incorporante è inferiore al valore del Pa-trimonio netto della società incorporata, può essere contabilizzato come:

(28)

- 21 -

ii. rettifica di beni iscritti in bilancio, ovvero tramite riduzione di attività o incre-mento di passività;

iii. in ultima ipotesi, rilevazione di una componente positiva di conto economico. - Le differenze da concambio prescindono dal tipo di fusione attuata, giacché trattasi nella fattispecie della differenza positiva o negativa eventualmente riscontrata tra l'au-mento di capitale operato sulla base del concambio e il determinato Patrimonio netto della società fusa assunto come parametro. Esse coinvolgono quindi i rapporti esi-stenti tra la società risultante ed i suoi nuovi soci.

Da un lato, nell’ipotesi di disavanzo da concambio, ovvero la fattispecie in cui il ca-pitale sociale della società a servizio dei soci della società fusa è maggiore del Patri-monio netto acquisito con la fusione, questa differenza potrà, in ordine, essere:

i. iscritta nell’attivo di Stato Patrimoniale evidenziando la parte che andrà ad incremento del valore dei beni immobilizzati e la parte che andrà a costituire avviamento;

ii. iscritta a riduzione del Patrimonio netto della società risultante o incorporante; iii. infine, qualora non vi siano i presupposti per effettuare le precedenti iscrizioni,

iscritta come componente negativa di reddito a conto economico.

Dall’altro, nell’ipotesi di avanzo da concambio, vale a dire quando il capitale sociale a servizio dei soci della società fusa o incorporata è inferiore al valore del Patrimonio netto di fusione, esso potrà essere contabilizzato, in ordine, con:

i. iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile ad una riserva sovrapprezzo; ii. rettifica del valore dei beni iscritti in bilancio, quindi o come riduzione di

attività o come incremento del valore delle passività;

(29)

- 22 -

Sia le differenze di concambio che le differenze di annullamento necessitano per la loro corretta determinazione di un parametro di riferimento, quale è appunto il Patrimonio netto della società fusa acquisito. Solo una volta che quest'ultimo è stato individuato, in-fatti, è possibile effettuare un confronto tra lo stesso e, in un caso, la misura del capitale emesso a concambio, mentre nell'altro, il costo di iscrizione della partecipazione.

A tale fine, hanno estrema importanza due variabili sottese ad ogni operazione di fusione, ovverosia:

- l'eventuale retrodatazione contabile degli elementi reddituali manifestatisi nel corso dell'esercizio di attuazione della fusione, la quale se viene utilizzata dovranno pren-dersi a riferimento i valori di patrimonio riferibili all’ultimo bilancio regolarmente approvato dell’anno chiuso antecedente al periodo in cui ha effetto reale la fusione, ovviamente in assenza di operazioni che ne abbiano modificato l’ammontare, come la distribuzione di utili o di riserve o versamenti in conto capitale, mentre le succes-sive variazioni conseguenti alla mera gestione reddituale dei complessi fusi saranno imputate al bilancio della società risultante o incorporante.

Qualora non venga utilizzata tale opzione si dovranno prendere a riferimento il patri-monio così come determinato dal bilancio di chiusura delle società fuse o incorporate; - il criterio di contabilizzazione adottato dalla società risultante al fine di inserire i beni fusi nel proprio sistema di valori, come riportato in precedenza e di trattazione nel prossimo capitolo.

Per completare la trattazione degli aspetti contabili di un’operazione di fusione occorre evidenziare che i valori, di cui sopra, i quali potrebbero venirsi a creare nelle diverse fattispecie esaminate, andranno a comporre, unitamente agli altri valori di bilancio che le società fuse e/o incorporate faranno confluire nella società risultante, ovvero una new-co, o nell’incorporante, il bilancio d’apertura.

(30)

- 23 -

Esso consiste in una situazione patrimoniale con valenza esclusivamente interna ed ha lo scopo di rilevare le attività e le passività delle società partecipanti all’operazione alla data di efficacia reale della fusione, dopo le operazioni di consolidamento illustrate poc’anzi. Inoltre, rispetto al bilancio di chiusura completo, cioè redatto senza retrodatazione conta-bile, il bilancio di apertura non include il conto economico e la nota integrativa, ai sensi dell’OIC 4.

Nelle fusioni proprie il bilancio di apertura costituisce l’inventario iniziale11 della società che scaturisce dalla fusione.

Devono essere attribuiti alle attività e alle passività i valori risultanti dalle scritture con-tabili alla data di efficacia della fusione tenuto anche conto delle rettifiche di consolida-mento e dell’eventuale attribuzione del valore del disavanzo da concambio.

Infine, nel primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione conterrà, per ogni singola voce dell’attivo e del passivo, i singoli conti delle società partecipanti, i quali verranno aggregati in unica voce di identico contenuto e saranno applicati i principi di redazione e di valutazione previsti dalla disciplina del C.C. . L’aggregazione avverrà anche per quanto riguarda le voci di conto economico qualora sia stata prevista la retrodatazione degli ef-fetti contabili. I dati comparativi, nel caso di fusione per incorporazione saranno eviden-ziati, nel bilancio dell’incorporante, i dati dell’esercizio precedentemente chiuso rispetto a quando ha effetto la fusione stessa, mentre, nel caso di fusione propria nulla verrà espo-sto in bilancio tenendo debito conto che la società risultante dalla fusione è una nuova società.

Per quest’ultimo documento in menzione l’OIC 4 prevede anche:

(31)

- 24 -

- la redazione di una tabella allegata alla nota integrativa che illustri compiutamente gli importi risultanti dal bilancio di esercizio precedente dell’incorporante, gli importi iscritti per tutte le incorporate nel bilancio di apertura ed infine gli importi dell’incor-porante iscritti nel bilancio di esercizio;

- l’illustrazione del trattamento contabile del disavanzo e/o dell’avanzo da concambio; - gli effetti principali dell’esercizio precedente se vi fosse stata retrodatazione

conta-bile;

- una tabella allegata al rendiconto finanziario che evidenzi le attività e passività acqui-site con la fusione.

1.3. Le acquisizioni

L’acquisizione diretta o indiretta di un’azienda costituisce un’operazione attraverso cui l’impresa cerca di perseguire l’obiettivo della creazione di valore.

In economia, con il termine acquisizione aziendale si fa riferimento a qualsiasi modalità con cui si riesce a conseguire il possesso totale o il controllo di un’azienda.

Pertanto, essa ricomprende:

- gli acquisti e gli apporti di pacchetti azionari (totalitari o di controllo);

(32)

- 25 -

Nell’acquisizione, tra gli adempimenti preliminari, si presuppone in primis un’analisi della posizione dell’impresa stessa all’interno del suo ambiente di riferimento definen-done il ruolo, le potenzialità e le debolezze e, da queste, elaborare le tendenze evolutive che meglio si adattano alle sue caratteristiche.

Un elemento imprescindibile, al fine di effettuare tale operazione, dovrebbe essere la ca-pacità manageriale di cogliere l’esigenza, i tempi e i modi di crescere, e in un secondo momento di riuscire ad avere capacità organizzative coerenti ed idonee a gestire tali pro-cessi espansivi, non solo da un punto di vista finanziario ma anche sotto una prospettiva di attenzione alla cultura aziendale e alla professionalità dei soggetti preposti alle varie funzioni aziendali.

Come già osservato nel primo capitolo, le principali finalità che spingono gli imprenditori ad effettuare tali operazioni sono:

- integrazione di tipo orizzontale; - integrazione di tipo verticale; - diversificazione;

- eliminazione di un concorrente;

- acquisizione di marchi, brevetti, tecnologie e know-how.

1.3.1. Aspetti procedurali – cenni

L’operazione di acquisizione aziendale, per essere impostata correttamente, deve seguire delle fasi successive, come di sotto riportato:

1. Analisi strategica preventiva. Le attività che di solito sono ricomprese all’interno di questa fase di analisi iniziale riguardano:

(33)

- 26 -

- l’impostazione strategica, ovvero l’insieme di analisi effettuate al fine di indivi-duare se sussiste o meno la compatibilità dell’operazione con il contesto in cui si opera e se vi sono possibili scenari di sviluppo per le società potenzialmente coin-volte a seguito dell’operazione medesima;

- la definizione degli obiettivi dell’operazione e del profilo dell’impresa target

ideale, la quale è determinante per identificare il contesto in cui si svolgerà

l’ope-razione e la tipologia di società target ideale compatibile con le scelte gestionali relative alla stessa. In tale contesto l’attività di targeting risulta essere indispensa-bile per la riuscita dell’operazione, e nello specifico si tratta di un’attività volta ad approfondire tutte le caratteristiche dell’azienda, tra cui ricordiamo la dimensione, il settore specifico, l’area geografica di riferimento, e altresì, un’analisi dettagliata del timing dell’operazione, il livello dell’investimento complessivo, il prezzo li-mite individuato nell’offerta di acquisizione, le modalità di finanziamento e le implicazioni sul piano economico-finanziario.

2. Ricerca delle possibili alternative. In tale step verranno individuate le aziende che potranno essere coinvolte nell’operazione di acquisizione, andando a verificare per ognuna di esse la presenza dei requisiti sostanziali richiesti, se vi sono compatibilità organizzativa e fattibilità finanziaria e se vi è una qualche possibilità di contatto. 3. Analisi preliminare della società target prescelta. In tale fase viene predisposta

un’analisi al fine di determinare la corrispondenza delle caratteristiche dell’azienda: - sia esterne, cioè sotto il profilo del mercato e del settore di riferimento e della

propria posizione competitiva con riferimento ad essi;

- sia interne, come l’assetto organizzativo, le politiche di governance e le per-formance economiche e finanziarie passate e, a maggior ragione, future.

(34)

- 27 -

Ciò predisposto al fine di capire quali potrebbero essere i benefici dell’opera-zione in questione se posta in essere con la suddetta azienda target.

Una volta analizzata l’azienda target e valutati tutti i profili richiamati potranno essere avviati i primi contatti, e una volta sondate le intenzioni generali è neces-sario formalizzare l’accordo tra le parti tramite la cosiddetta Confidentiality Agreement vale a dire una Lettera di Confidenzialità con cui le parti si tutelano da eventuali comportamenti opportunistici e dall’uso distorto delle informazioni. In questa fase è opportuno delegare l’effettuazione delle analisi di cui sopra a dei consulenti esterni in maniera da non esporsi in prima persona da parte della società acquirente;

4. Determinazione del valore dell’azienda target. A questo punto, sulla base delle evi-denze rilevate in sede di analisi della target può essere formulato una proposta di ac-quisto con individuazione di un range di prezzo su cui improntare la successiva trat-tativa. Le stime relative al valore si ottengono utilizzando le più consolidate metodo-logie di valutazione tra cui si ricorda il metodo del Discount Cash Flow, il metodo dei Multipli di borsa o quello delle transazioni comparabili e quantificando le sinergie che l’acquirente è in grado di generare a seguito dell’operazione.

5. Negoziazione e accordo di massima. In tale sede, si procede alla verifica l’impatto dei flussi monetari complessivi che gravano sull’acquirente per valutare la convenienza complessiva dell’investimento, le possibili forme di finanziamento e di strutturazione dell’operazione nel suo complesso, gli eventuali interventi di ristrutturazione del pas-sivo, cessioni di attività non strategiche e/o di ricapitalizzazione della target. Una volta concluse le trattative si giunge ad un accordo preliminare dal contenuto variabile a seconda dei casi e obbligatori solo in determinate situazioni. La scelta oscilla tra una sintetica lettera d’intenti, essenzialmente non vincolante, oppure un memorandum of

(35)

- 28 -

understanding, cioè un testo più articolato con cui si definisce fin da subito una serie di obblighi a carico delle parti ed infine una vera e propria bozza del contratto finale che può assumere un valore giuridico di preliminare contratto di compravendita. 6. Strutturazione dell’operazione. Questo step è decisivo per la buona riuscita

dell’ope-razione di acquisizione, poiché occorre identificare quali mezzi verranno utilizzati per acquisire, appunto, la società target. Le consuete modalità di pagamento sono:

- in denaro, che può essere a sua volta immediato oppure dilazionato; - in titoli della società acquirente oppure di altre società partecipate da essa; - attraverso operazioni più complesse come LBO (Leveraged By-Out) di cui

abbiamo fatto cenni nel paragrafo 1.1.2 in tema di fusioni.

In tal sede è altresì conveniente valutare gli eventuali risvolti fiscali dell’opera-zione e quali potrebbero essere i risvolti contabili derivanti dalla contabilizzadell’opera-zione del complesso dei beni della società acquisita.

Ciò detto si sintetizza nella redazione della lettera d’intenti, che indica in modo chiaro e univoco, i criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi e le relative modalità di pagamento, oltre che fissare un termine massimo entro cui le parti si impegnano a completare l’operazione di acquisizione. Tale documento, oltretutto, pone le basi per individuare i criteri previsti per lo svolgimento della Due Dili-gence che devono essere inseriti nello stesso.

7. Aggiustamento del prezzo. Terminata la prima fase di scambio di informazioni riser-vate, il venditore consente all’acquirente di avere accesso alle informazioni aziendali e di confrontarle con il pacchetto informativo messo a disposizione in precedenza. È qui che entra in gioco l’attività di Due diligence, ovvero quell’attività svolta al fine di identificare tutte le criticità contabili, fiscali, legali etc. della società target rispetto al pacchetto di informazioni fornite in precedenza e di identificare i valori nascosti e/o

(36)

- 29 -

eventuali deal breakers che potrebbero avere impatti notevoli sui termini dell’opera-zione, tra cui il prezzo o le garanzie, e portare ad una interruzione delle trattative. In altri termini, permette di comprendere:

- in primis, se c’è effettiva corrispondenza tra quello che l’acquirente intendeva comprare e ciò che effettivamente sta comprando;

- in seconda battuta, se il prezzo offerto trova effettivi riscontri con il range di Valore economico storico e presente dell’azienda target;

- infine, se le prospettive di sviluppo che sono state valutate in sede di redazione del Business Plan sono affidabili.

8. Stipula contratto definitivo di acquisizione. Quest’ultima fase chiude l’iter procedu-rale dell’operazione, il quale si sostanzia in un contratto definitivo di acquisizione della società target.

1.3.2. L’attività di Due Diligence

L’espressione inglese Due Diligence indica l’attività di investigazione e di approfondi-mento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa.

Il fine di questa attività è quello di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, andando anche a verificare la veridicità dei documenti pre-disposti, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.

In particolare, con tale terminologia, si indica un complesso di attività organizzate con la finalità della raccolta e della verifica, mirata ed analitica, di informazioni svolte sulla società target, che è l’entità economica oggetto dell’operazione di acquisizione, da parte di soggetti esterni, non vincolati dal governo della medesima. Non si tratta dunque né di

(37)

- 30 -

una revisione, né di una certificazione che prevede il rilascio di un’attestazione secondo principi statuiti, ma di un check-up sullo stato di salute dell’azienda oggetto dell’opera-zione, ad uso:

- dell’Aquisition Due Diligence, nonché il potenziale investitore;

- del Vendor Due Diligence, nonché del venditore che per primo metterà a disposizione dei potenziali acquirenti la valutazione stessa.

Quest’attività può essere svolta in diverse aree tipiche dell’impresa tra cui si ricorda la Due Diligence legale, quella ambientale, fiscale, economico-finanziaria, quella del si-stema informativo aziendale e quella delle risorse umane.

L’attività di due diligence può scandirsi nel corso di fasi diverse della trattativa, potendo avvenire prima, durante o dopo la conclusione dell’affare.

La due diligence precontrattuale è focalizzata sui profili salienti della negoziazione e solitamente è intrapresa dal potenziale acquirente e viene svolta in contraddittorio e con la collaborazione del venditore.

I suoi esiti influiscono in modo diretto e rilevante sulle trattative e quindi sulla scelta di concludere l’affare e a quali condizioni, tra cui necessità o meno di inserire clausole di garanzia.

La due diligence post-stipula e quella pre-closing sono esperite quando già sussiste un vincolo contrattuale che lega le parti, ancorché non definitivo.

In questo caso l’attività di indagine è volta a verificare i dati acquisiti e ad orientare le successive trattative, in maniera tale da giungere ad un accordo basato su dati e informa-zioni veritieri.

(38)

- 31 -

La due diligence post-closing, la quale viene svolta dopo la conclusione del contratto, è volta a consentire all’acquirente una più approfondita conoscenza del bene acquisito e a verificare la rispondenza di dati o fatti a quanto garantito dal venditore.

Nella prassi, al fine di facilitare l’esercizio di tali attività di raccolta ed elaborazione di informazioni, sono diffuse le check-list, cioè l’elenco di informazioni e di dati che il fu-turo acquirente chiede al venditore di poter consultare, cosicché ne possa essere verificata la regolarità e la trasparenza verso quest’ultimo soggetto.

L’omissione della Due Diligence può essere fonte di responsabilità contrattuale in capo al soggetto che era tenuto a svolgerla.

Da quanto emerso possiamo affermare con sicurezza che l’attività di questo genere è di fondamentale importanza quando si vanno a movimentare gli assetti aziendali come in operazioni di M&A in genere. Ciò al fine di garantire l’accuratezza/veridicità dell’infor-mazioni fornite ed evitare spiacevoli inconvenienti che magari, in sede di svolgimento dell’operazione, possano essere celati ad una delle parti e che possano manifestarsi sol-tanto ex-post.

1.4.

Le cessioni

La cessione d’azienda rientra tra le tipiche operazioni di gestione straordinaria e consiste

nel trasferimento del diritto di esercizio di una data azienda ad altro soggetto economico e/o giuridico. Tale diritto, chiaramente, si tratta di uno distinto da quello esercitabile sui beni che la compongono.

(39)

- 32 -

Tale operazione normalmente è generata a seguito di attività di compravendita, succes-sione o donazione e può derivare anche da affitto ai sensi dell’art. 256212 del C.C., dato

che ciò che conta è che vi sia l’idoneità dei beni aziendali trasferiti a consentire la prose-cuzione dell’attività ceduta, o ancora può derivare dall’usufrutto ai sensi dell’articolo 256113 del C.C..

La cessione è un’operazione unitaria, generalmente finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell’impresa sotto la ragione sociale dell’azienda ceduta stessa. L’ope-razione può riguardare l’intera azienda o più aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell’azienda oggetto di cessione. La principale distinzione di questa operazione straordinaria rispetto alle altre, è che questa non prevede corrispettivo in azioni, ma in denaro.

Qui, il soggetto cedente dunque, non avrà più alcun genere di collegamento con l’azienda ceduta, perché non vengono attribuite in cambio azioni o quote come si verificava nelle operazioni di fusione, ma avendo ad oggetto uno scambio di beni con denaro, tipico di una compravendita, con tutta probabilità il soggetto percipiente il denaro sarà colui che cesserà di avere la qualifica di imprenditore, salvo che egli non operi come tale in altre aziende.

1.4.1. Disciplina civilistica – cenni

12Articolo 2562. Affitto dell'azienda. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche

nel caso di affitto dell'azienda.

13 Articolo 2561. Usufrutto dell'azienda. L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta

che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

(40)

- 33 -

Per inquadrare la fattispecie oggetto di esame, occorre dare dei riferimenti normativi a cui appoggiarsi. In tale materia troviamo la disciplina civilistica nell’articolo 2556 rubri-cato come “Imprese soggette a registrazione”. Tale articolo recita:

“Per le imprese soggette a registrazione14 i contratti che hanno per oggetto il

trasferi-mento della proprietà o il goditrasferi-mento dell’azienda devono essere provati per iscritto15

salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto16.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese17 nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.”

Risulta dunque come l’atto di cessione richieda quella che è una data certa e forme di pubblicità proprio tipiche degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

Seguendo la successione degli articoli relativi alle operazioni in questione, troviamo l’ar-ticolo 2557 del C.C. sottolinea come, vige un divieto di concorrenza con riferimento all’oggetto e all’ubicazione. Questo perché, dopo un’operazione di cessione, si potrebbe verificare una situazione di comportamenti opportunistici da parte della controparte ce-dente, e pertanto, l’articolo 2557 C.C. non fa altro che regolare una sorta di limitazione alla possibilità di manifestazione di tali comportamenti lesivi nei confronti della contro-parte. Il periodo normalmente preso in considerazione per il divieto di concorrenza è di cinque anni dalla stipula del contratto, con l’obiettivo di garantire all’acquirente l’avvia-mento sull’azienda ceduta, altrimenti impossibile con la concorrenza del venditore.

14 Articolo 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. 15 Articoli 2581. Trasferimento dei diritti di utilizzazione.

Articolo 2725. Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.

16 Articolo 1350. Atti che devono farsi per iscritto.

(41)

- 34 -

L’art. 2558 del C.C., invece, tratta della successione nei contratti e indica come si parli di universalità della successione e come questa venga esclusa nei casi particolari dei con-tratti che hanno chiaramente natura personale, ovvero nei casi in cui le caratteristiche personali e fiduciarie fra le parti valgono di più, come nelle realtà medio – piccole. Tale articolo regola inoltre le modalità con cui assicurare la tutela del terzo acquirente, spe-cialmente quando si parla di recesso che può essere esercitato per giusta causa ed entro i tre mesi successivi dalla notizia di cessione.

Per quanto concerne i crediti pregressi, l’art. 2559 C.C. dice che l’acquirente subentra a partire dall’iscrizione della cessione nel registro delle imprese. Inoltre, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.

L’articolo 2560 C.C. sottolinea invece che l’alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se i creditori non acconsentono ed affinché vengano trasferiti occorre che sia previsto nel contratto il loro accollo, e che ci sia l’assenso del creditore ceduto. Il cessionario è tenuto al pagamento dei debiti, purché siano ovviamente debiti inerenti all’azienda, sorti prima dell’acquisto dell’azienda ed evidenziati nelle scritture contabili. L’ultimo articolo inerente a tale operazione, fra i principali che riguardano le cessioni aziendali, è il 2112 C.C., che tratta dei debiti di lavoro dipendente.

Infatti, quando in un’azienda trasferita o in un ramo di essa sia incluso il personale dipen-dente, le parti, in ottemperanza agli adempimenti comunitari circa il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, devono rispettare quanto previsto sia dal suddetto articolo del C.C., sia dall’art. 4718, L. 29/12/1990, n. 428, così come suc-cessivamente modificato dal D.Lgs. 18/2001 per l’osservanza e la garanzia dell’informa-zione e la consultadell’informa-zione sindacale circa il programma di trasferimento. Tuttavia, la

(42)

- 35 -

giurisprudenza prevalente è del parere che non sia obbligatorio il consenso del lavoratore ceduto sebbene allo stesso sia data facoltà di risolvere il rapporto con il nuovo datore di lavoro.

Tra l’altro, con tale articolo si esplicitano le varie caratteristiche riguardanti i rapporti di lavoro nel momento in cui si ha la cessione, per cui:

- il dipendente, innanzitutto, conserva i propri diritti derivanti dall’anzianità conseguita prima del trasferimento;

- non è più prevista la possibilità di rescindere dal contratto di lavoro; - il contratto di lavoro dunque prosegue con l’acquirente;

- il trasferimento non costituisce motivo per il licenziamento;

- l’acquirente è obbligato in solido con l’alienante per tutti i crediti che il lavoratore aveva maturato prima della cessione, a prescindere dal fatto che il cessionario ne abbia avuto o meno conoscenza diretta o possibilità di desumerli dalle scritture dei libri aziendali. Nella responsabilità solidale sono compresi anche i crediti non risultanti dalle scritture contabili dell’azienda ceduta, quali ad esempio quelli inerenti presta-zioni rese in nero con il sistema del “fuoribusta”.

Per concludere, i debiti relativi ai contributi obbligatori omessi costituiscono debiti ine-renti all’esercizio dell’azienda e rimangono soggetti alla disciplina dettata dall’articolo 256019 del C.C., senza che si attui l’automatica estensione di responsabilità al cessionario ai sensi dell’articolo in esame, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza del 16/06/2001, n. 8179.

(43)

- 36 -

1.4.2. Aspetti contabili

Passando adesso agli aspetti contabili dell’operazione di cessione occorre, in primis, esa-minare la documentazione che deve essere redatta, da un lato, da parte del cedente l’azienda, dall’altro, dalla parte acquirente la stessa.

Dal lato del cedente, egli è obbligato a:

- effettuare la registrazione di tutte le scritture di assestamento relative all’azienda nel suo complesso o al ramo d’azienda che intende cedere nel rispetto del principio di competenza nell’imputazione dei proventi e degli oneri relativi alla frazione di eser-cizio intercorrente tra la chiusura dell’esereser-cizio precedente e la data di cessione; - redigere una situazione patrimoniale di cessione a valori di funzionamento, al fine di

evidenziare in maniera dettagliata la consistenza del patrimonio, avente per oggetto le attività e passività cedute anche qualora si operi una cessione di ramo d’azienda che non comporta un trasferimento dell’universalità dei beni;

- redigere con il cessionario, una situazione patrimoniale extra-contabile a valori cor-renti, sulla base della quale attribuire a ogni singola attività o passività oggetto di trasferimento il cosiddetto «valore di cessione», definendosi così il prezzo di vendita; - effettuare lo storno dallo Stato Patrimoniale di tutte le attività e le passività oggetto del trasferimento, iscrivendo il credito verso il cessionario e rilevando a saldo della medesima scrittura la plus/minusvalenza da realizzo;

- stralciare quelle poste che, a seguito della cessione dell’azienda, cessano di avere ri-levanza, iscrivendo in tal caso a conto economico una rettifica di valore;

- infine, liquidare gli elementi residui del patrimonio d’impresa, qualora si operi anche la cessazione dell’attività, rilevando la cessione a terzi dei beni eventualmente non ceduti con l’azienda, ovvero il loro eventuale autoconsumo, il pagamento, l’incasso

(44)

- 37 -

dei debiti e dei crediti non ceduti, nonché, infine, il risultato economico della porzione di esercizio e la relativa chiusura dei conti, prima economici e poi patrimoniali. Dal lato del cessionario, egli ha il dovere di:

- accogliere nella propria contabilità le attività e le passività oggetto di cessione. Tut-tavia, mentre il cedente procede a stralciare le suddette al valore contabile, il cessio-nario le iscriverà al valore corrente sulla base dei prezzi pattuiti e risultanti dall’atto di cessione, poiché l’acquisizione dei beni avviene a saldi chiusi, sulla base dei prezzi pattuiti, senza rilevare alcun fondo rettificativo;

- effettuare la riconciliazione tra risultato economico e reddito imponibile, per la quale la stessa Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n.320/E del 1997, ha fornito interessanti chiarimenti che, pur essendo riferiti al regime dei conferimenti, assumono in gran parte rilevanza anche con riferimento alla cessione d’azienda. Di fatto, così come per i conferimenti eseguiti ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.358/97, adesso Art. 175 del TUIR, in sede di cessione d’azienda:

• non si trasferiscono le poste rettificative delle attività, ovvero i fondi am-mortamento, svalutazione etc.;

• i processi di ammortamento ricominciano, applicando i coefficienti ai va-lori netti di iscrizione dei beni, poiché non si determina infatti nessuna successione nei valori fiscali dei beni conferiti.

Esempio numerico:

Con riguardo a quelli che sono i trattamenti contabili riservati alle operazioni di cessione aziendale, poniamo l’esempio in cui una società Alfa decide di cedere la propria azienda alla società Beta. La situazione patrimoniale della società oggetto di cessione risulta es-sere la seguente:

Riferimenti

Documenti correlati

Il Sistema Operativo è costituito dall’insieme dei programmi necessari per far funzionare tutto l’hardware del calcolatore e per nascondere agli applicativi dell’utente (e

Gli attuali principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).. 25-1997) Il trattamento contabile delle imposte sul reddito.. Cambiamenti

Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti | Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella bozza del nuovo OIC 11.. L’attuale declinazione pratica

In Figura 6, relativa al T2, al secondo split per gli studenti che provengono da una scuola diversa dal Liceo Scientifico, la variabile esplicativa che emerge è il genere:

To analyze the reliability of LPP in synthetic and experi- mental series we used the nonparametric Spearman correlation analysis to compare the values of the LPP features calculated

Bere vino, tuttavia, non faceva solo bene alla salute dei monaci ma anche al loro umore; per questo erano permesse integrazioni e deroghe ai limiti imposti dalla regola quando

3,4 Moreover, the dermoscopic differentiation between facial LM and other nonmelanocytic diagnostic entities, such as pigmented actinic keratosis (pAK), solar lentigo,