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Il regime delle armi biologiche: Criticita' e nuove sfide

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Academic year: 2021

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“Sea of stretch’d ground-swells, Sea breathing broad and convulsive breaths, Sea of the brine of life and of unshovell’d yet always-ready graves, Howler and scooper of storms, capricious and dainty sea, I am integral with you, I too am of one phase and of all phases.”

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UNIVERSITÀ DI PISA

ACCADEMIA NAVALE

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA IN

DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI

IL REGIME DELLE ARMI BIOLOGICHE: CRITICITÀ E NUOVE SFIDE

LAUREANDO: GM (CM) Giuseppe RICEVUTO

RELATORE: Prof.ssa Valeria Eboli

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Indice

Introduzione

Capitolo I -

I fondamenti del disarmo delle armi biologiche: dal divieto dell'uso di armi biologiche al principio del disarmo

1.1 Definizione di arma biologica

1.2 Il divieto di utilizzo delle armi biologiche nei conflitti armati 1.3Fattori e circostanze a sostegno del disarmo delle armi biologiche 1.4Scopo e risultati previsti dal disarmo delle armi biologiche

1.5Il ruolo delle Nazioni Unite nel dibattito sul disarmo delle armi biologiche

Capitolo II-

Il regime di disarmo delle armi biologiche 2.1 Rinunce unilaterali alle armi biologiche

2.2 Strumenti multilaterali di disarmo: “Biological Weapons Convention” 2.3Caratteristiche della Convenzione sulle armi biologiche

2.4 La situazione attuale degli strumenti di disarmo

2.5 Le armi biologiche oggi: I risultati pratici degli strumenti di disarmo 2.6 Il ruolo dell’Unione Europea a sostegno della BWC

Capitolo III-

Il regime di disarmo delle armi biologiche nell’attuale ambiente di sicurezza internazionale

3.1 Il mutamento dello scenario di sicurezza internazionale

3.2 Le armi biologiche nel mutato scenario di sicurezza internazionale 3.4 Il bioterrorismo 4 8 8 12 16 17 22 24 24 28 36 43 47 56 56 61 66 50

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Capitolo IV -

Il ruolo degli strumenti di controllo delle armi nell’attuale scenario di sicurezza internazionale

4.1La Risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 4.2 Difficoltà nell’attuazione della Convenzione sulle armi biologiche 4.3 L’Ottava Conferenza di Revisione: successi e limiti

4.4 Rafforzamento della cooperazione e dell'assistenza ai sensi dell'articolo X (BWC)

Conclusioni

Bibliografia

Documenti e Fonti Varie

Sitografia

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Introduzione

Le armi biologiche sono una minaccia per la sicurezza internazionale. Secondo la Convenzione sulle armi biologiche e tossicologiche (BWTC)1,che, per semplificare

chiameremo di seguito Convenzione sulle armi biologiche (Biological Weapons

Convention - BWC), tutte le armi biologiche rientrano in un regime di disarmo rigoroso e

irreversibile che mira all'abolizione totale dell'esistenza e dell'uso di armi biologiche. Purtroppo, esiste un divario tra i requisiti giuridici del regime di disarmo della BWC e la sua attuazione. Questo divario tra gli aspetti teorici e pratici del disarmo implica un approccio pratico e basato sui risultati conseguiti a livello internazionale dalla BWC e che verranno evidenziati durante tutto lo studio. Lo studio analizzerà la fattibilità del disarmo delle armi biologiche ai sensi del diritto internazionale. La questione centrale dell’analisi è se il diritto internazionale possa realizzare l'effettivo disarmo delle armi biologiche. Le armi biologiche (Biological Weapons - BW) sono un metodo abominevole di guerra e sono state ampiamente respinte come mezzo di combattimento. Tali armi sono anche da tempo oggetto di controllo da parte del diritto internazionale; ora ricadono sotto un sofisticato regime giuridico, e all'interno di questo regime, l'eliminazione delle armi biologiche è ricercata attraverso il disarmo. Tuttavia, il controllo delle armi biologiche rimane un argomento piuttosto oscuro nel diritto internazionale e sconosciuto nella conoscenza pubblica internazionale. Lo studio si concentra sul regime giuridico internazionale che controlla le armi biologiche e, più specificamente, sull'aspetto del disarmo. Evidenziata e messa in discussione in questa analisi è l'idoneità dei tradizionali strumenti internazionali di controllo delle armi a raggiungere un disarmo efficace. In una certa misura, uno studio del regime di disarmo delle armi biologiche indica questioni più generali e teoriche in materia di controllo degli armamenti. Ad esempio, dal punto di vista della sicurezza internazionale, esamina il contributo del disarmo delle armi biologiche nell’attuale scenario internazionale per permettere un miglioramento del processo di controllo degli

1Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons, opened for signature 10 April 1972, (entered into force 26 March 1975), disponibile sul sito: https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/;

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armamenti in riferimento alle armi di distruzione di massa, dove sono comprese le armi biologiche. È quindi necessaria una definizione di arma biologica, di controllo degli armamenti, di disarmo e di regime di non-proliferazione. Del regime di non-proliferazione invece, verrà data una definizione per distinguerlo e differenziarlo da quello di disarmo. Una volta determinato il quadro in cui rientra il regime di disarmo delle armi biologiche, si procederà ad un’analisi dello stesso. Le armi biologiche sono definite dalla BWC, che ne fornisce una definizione ampia e tecnica2. Tale definizione è utile per l'attuazione della

Convenzione, in particolare per il loro disarmo. L'argomento “armi biologiche” richiama immediatamente l'attenzione sulla BWC, che è un Trattato sul disarmo e quindi una parte del diritto internazionale sul controllo delle armi. Esistono varie definizioni di controllo degli armamenti e, per estensione, di disarmo. Storicamente, durante la guerra fredda il controllo degli armamenti consisteva nelle regole per limitare la concorrenza nel settore degli armamenti, piuttosto che invertirla. Non implicava necessariamente una riduzione o una limitazione degli armamenti, ma piuttosto un quadro giuridico per il controllo degli stessi3. Ora il concetto di controllo degli armamenti si è esteso a tutte le misure incentrate

sulla riduzione degli armamenti. Alcune definizioni distinguono il controllo degli armamenti dalla non-proliferazione e dal disarmo. Ronzitti afferma che, il disarmo “ha per

oggetto il divieto della produzione di una determinata arma e l’obbligo della distruzione degli stocks esistenti”4

, affermando inoltre che, la non-proliferazione “ha lo scopo di evitare che determinate armi siano possedute da un numero consistente di Stati, aumentando il rischio del loro utilizzo”5

, ciò chiarisce la distinzione tra disarmo e

non-proliferazione. Dal disarmo va distinto il controllo delle armi, il quale mira al raggiungimento di un sostanziale equilibrio degli armamenti attraverso un processo di limitazione delle quantità o qualità di certi sistemi d’arma, senza comportare l’eliminazione di tali armi. Questa definizione suggerisce che il disarmo è un obiettivo che può essere separato dal controllo degli armamenti. Altre definizioni, tuttavia, comprendono il disarmo nel controllo degli armamenti. Da queste definizioni si può dedurre che il controllo degli armamenti ha come effetto la limitazione dello sviluppo delle armi e quindi mantenere il livello degli armamenti, ma non invertire la corsa agli armamenti. Il disarmo, tuttavia, inverte il processo di armamento eliminando il numero degli armamenti

2 Biological Weapons Convention, art. 1;

3Goldblat J., “Arms Control: a Guide to Negotiations and Agreements” (1994), Londra, SAGE Publications; 4 Ronzitti N., Diritto internazionale dei conflitti armati, quinta edizione (2014), Torino, Giappichelli, p. 385; 5Ivi, p. 387.

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disponibili. Questo studio si concentra sul disarmo delle armi biologiche e sulla BWC, cercando di portare l’attenzione sulle necessità di modifica del Trattato o di ampliamento dello stesso per garantire un effettivo sistema di verifica intrusiva, di controllo e di monitoraggio delle stesse.

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Capitolo I

I fondamenti del disarmo delle armi biologiche: dal divieto dell'uso di

armi biologiche al principio del disarmo

SOMMARIO: 1.1 – Definizione di arma biologica; 1.2 – Il divieto di utilizzo delle armi biologiche nei conflitti armati; 1.3 – Fattori e circostanze a sostegno del disarmo delle armi biologiche; 1.4 – Scopo e risultati previsti dal disarmo delle armi biologiche; 1.5 – Il ruolo delle Nazioni Unite nel dibattito sul disarmo delle armi biologiche.

1.1– Definizione di arma biologica

Una prima definizione di arma biologica è stata data nel 1969 dall’ONU, la quale ha affermato che per armi biologiche si intendono tutti quegli organismi viventi, di qualsiasi natura, o sostanze infette prodotte da questi organismi che hanno lo scopo di indebolire o causare la morte di uomini, animali o piante e la cui efficacia dipende dalla loro resistenza alle condizioni ambientali e dalla loro capacità di moltiplicarsi.6Le armi biologiche

vengono suddivise in tre categorie di rischio in base alla classificazione fatta dai Centers

for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi:

6Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,

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Categoria A (ad alta priorità)

Categoria B (a priorità intermedia) Categoria C (a bassa priorità) Vaiolo Antrace Peste Botulismo Tularemia Virus Ebola

Coronavirus (SARS, COVID - 19)

Febbre Q

Brucellosi

Salmonellosi

Colera

Virus della Febbre emorragica di Congo – Crimea

Virus della Febbre Gialla

VirusHanta

Le armi biologiche utilizzano agenti come strumento per infliggere deliberatamente malattie tra la popolazione, attraverso la contaminazione di animali o di prodotti agricoli, determinando la morte di civili o militari (Agenti come: Batteri, Rickettsie, Virus o Tossine). I batteri sono organismi viventi che si possono trasmettere anche utilizzando gli animali come vettori. Le richezie sono microrganismi che vivono e si replicano nelle cellule dell’ospite, ma si possono trattare con semplici antibiotici. I virus, si replicano attraverso l’attacco alla cellula (è il caso del Vaiolo, dell’Ebola e dei Coronavirus). Le tossine invece sono sostanze velenose prodotte da organismi viventi (ad esempio il botulino). L’utilizzo di queste armi dipende da diversi fattori: l’agente usato, la sua preparazione, la durata dell’incubazione, le modalità di utilizzo (aerosol, attraverso abrasioni o tagli nel corpo umano, attraverso la contaminazione del cibo)7. Questo tipo di

arma ha una caratteristica particolare, il suo rilascio non è immediatamente identificabile, poiché gli strumenti e le analisi in grado di farlo impiegano un certo tempo. Per permettere una efficacia effettiva di quest’arma occorre farla esplodere, evitando però che il calore generato dall’esplosione possa uccidere gli agenti. Per fare ciò spesso vengono impiegate delle bombolette le quali, danneggiate attraverso una microesplosione, garantiscono la

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sopravvivenza dell’agente in quanto viene rilasciato, attraverso la distruzione del contenitore, sotto forma di aerosol.

Gli effetti di un possibile attacco non sono immediatamente identificabili, in quanto è presente un periodo di incubazione durante il quale si manifestano sintomi che posso essere confusi con quelli di comuni malattie; solo nel momento in cui più soggetti accusano gli stessi sintomi, o quando si arrivi ad epidemie, si può provare ad accertare il possibile utilizzo di un’arma biologica.8

Le cosiddette “armi biologiche” si possono distinguere in:

- Organismi patogeni: virus, batteri e muffe. Teoricamente è possibile l'impiego di animali geneticamente modificati, ad esempio, l’utilizzo di insetti vettori di malattie infettive dotati di maggiore aggressività verso la specie umana.

- Sostanze prodotte da specifici organismi (es. tossine), con effetto inabilitante su altri organismi, le cosiddette BDBS: Biologically Derived Bioactive Substances.

- Sostanze prodotte dalla sintesi di determinate cellule di specifici organi o da specifici organismi, le cosiddette ADBMS: Artificially Designed Biological-Mimicking

Substances.

Oggi sia le BDBS che le ADBMS vengono assimilate alle armi chimiche, per le quali esiste un regime internazionale ad hoc.

Quindi le "armi biologiche" propriamente dette possiamo individuarle negli agenti (naturali o geneticamente modificati) che, utilizzati per scopo bellico, sono in grado di causare danni biologici in altri organismi.

Gli agenti più utilizzati come armi biologiche sono soprattutto batteri e virus, per due ordini di ragioni:

- Sono invisibili ad occhio nudo;

- esistono specie patogene in natura.

8 http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/59/107.

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Per la produzione di armi biologiche sono necessarie infrastrutture di ricerca di elevata qualità ed una volta scelto l’agente, si passa alla sperimentazione ed alla produzione di munizioni per l'impiego operativo. Per ottenere una quantità utile che possa essere utilizzata per fini bellici sono necessarie, un’ottima capacità di produzione di massa, in strutture che possano garantire una elevata sicurezza biologica, al fine di evitare contaminazioni accidentali degli addetti e delle aree limitrofe alla possibile zona infetta; la disponibilità di strutture idonee per sperimentare l'arma biologica; infrastrutture idonee alla conservazione degli agenti, in condizioni di massima sicurezza.

Inoltre, saranno necessari:

- Vettori adeguati, come altri organismi, bombe, diffusori etc.;

- ottime capacità di addestramento e protezione delle proprie truppe, di intervento in caso di contaminazione accidentale della propria popolazione, predisponendo rapidamente dosi di vaccino o di antibiotici specifici;

- capacità di individuare la presenza di agenti nell'ambiente, attraverso il monitoraggio ambientale manuale o automatico;

- capacità di confermare, nel minor tempo possibile, i dati ottenuti attraverso il monitoraggio in modo da poter lanciare l'allarme.

Una attenta analisi di tutti questi elementi ci permette di affermare che gli studi sulle armi biologiche, ancorché per scopi difensivi, richiedono importanti investimenti, infrastrutture idonee, attrezzature di ultima generazione, personale tecnicamente molto preparato e bene addestrato. Quindi essi possono essere portati avanti soltanto in Paesi tecnologicamente avanzati.

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1.2 - Il divieto di utilizzo delle armi biologiche nei conflitti armati

Sin dai primi studi di medicina e biologia, virus e batteri sono stati oggetto di attenzione in quanto strumento per debellare malattie che per secoli, come piaghe, avevano afflitto la specie umana. Le origini di questi studi erano nobili, ma contestualmente a questo tipo di ricerche ne sono state affiancate altre per trovare modi per infettare deliberatamente l’uomo con virus o microorganismi; così facendo la biologia da strumento di progresso si apprestava a divenire serva della scienza bellica. Sin dal XIV secolo l’uomo ha escogitato stratagemmi, utilizzando armi non convenzionali per la tradizione bellica dell’epoca, vere e proprie armi biologiche. Un esempio è quello del 1347 a Caffa (oggi Feodosia, in Ucraina), dove le truppe tartare scagliarono dentro le mura della città cadaveri appestati9, considerato

come il primo attacco “biologico”. Diversi storici affermano che questo evento possa considerarsi come l’inizio della diffusione della “Peste nera”, considerata come la più devastante epidemia della storia. Trasportata sulle navi di fuggitivi, la peste arrivò in Europa dove sterminò un terzo degli abitanti dell’epoca nel giro di circa 3 anni. Più recentemente, con l’arrivo dei Conquistadores nel Nuovo Mondo si cominciarono a diffondere malattie che difficilmente causavano effetti mortali alla popolazione europea, ma che invece, trasportate in un ambiente in cui non si erano mai manifestate, portarono alla morte di un numero considerevole di indigeni. Se questo tipo di contagio non fu intenzionale, diverso fu il caso del governatore inglese della Nova Scotia, Sir Jeffrey Amherst,10 il quale distribuì alla popolazione pellerossa coperte infettate dal vaiolo (1763).

Nello stesso periodo gli inglesi mandarono fra i Maori prostitute infettate dalla sifilide, causando lo sterminio della popolazione indigena e garantendo agli inglesi “Terre Vergini”.11 Durante la Seconda Guerra mondiale, i Giapponesi dell’Unità 731 comandata

dal professore Shiro Ishii, brillante ma “pazzo” batteriologo, produssero tonnellate di microrganismi quali: peste, colera, leptospirosi, antrace, morva e molti altri, i quali

9 Colello F., Distruzione di massa: la minaccia nucleare e biochimica, in Pisano V. (a cura di) Conflitti non convenzionali nel mondo contemporaneo, supplemento alla Rivista Marittima n. 6 – giugno 2002, Roma, 2002, p. 191;

10 Bacon R. D., “Biological warfare: an historical perspective”, in Seminars in Anesthesia, Perioperative Medicine and Pain, Volume 22 n. 4 - Dicembre 2003, p. 225;

11 Robertson A. G., From Asps to Allegation: Biological Warfare in History, “Military Medicine”, New York, 1997, pp. 24-31;

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vennero utilizzati indiscriminatamente in tutta la Manciuria.12 Durante la Guerra Fredda sia

gli americani che i sovietici hanno compiuto numerosi esperimenti, compresa la manipolazione del DNA batterico al fine di renderli più resistenti agli antibiotici.13 La

prima effettiva limitazione delle armi biologiche dell’epoca moderna è contenuta nella Dichiarazione di Bruxelles del 1874, firmata da 15 Stati europei.14Essa proibisce l’impiego

di armi che potrebbero causare inutili sofferenze, nonché proibisce l’utilizzo di armi, i cui effetti, non possano essere limitati ad obiettivi militari, ma che potrebbero causare morti fra la popolazione civile. La Dichiarazione non venne mai ratificata dagli Stati firmatari.

Durante la Prima Guerra Mondiale, gli studi effettuati in merito alle armi biologiche furono all’origine del rilancio delle iniziative sulla proibizione dell’uso agenti biologici come mezzi di combattimento. Solo nel 1919 con il Trattato di Versailles le potenze vincitrici Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Italia imposero ai Paesi sconfitti un Trattato a senso unico che andava a limitare la loro capacità bellica. Nonostante ciò, con il Trattato di Rapallo del 1922 e nello specifico con un “Protocollo Aggiuntivo Segreto”15, l’Unione

Sovietica permise alla Germania di aggirare la demilitarizzazione imposta dal Trattato di Versailles, consentendole di poter testare le sue armi sul territorio sovietico in cambio di una cooperazione sulla ricerca e produzione di nuovi armamenti. Curioso è il caso che vede la creazione di un “Programma di ricerca e creazione di armamenti biologici Sovietico” proprio in quegli anni.16 L’utilizzo di queste armi e gli effetti prodotti dalle

stesse ha causato un tale orrore che la comunità internazionale ha deciso di vietare l'uso delle armi biologiche nei conflitti armati. Il Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, tossici o altri gas e di mezzi batteriologici (il c.d. Protocollo di Ginevra) è

12Whiting A. S., “Unit 731: Japan’s Secret Biological Warfare in World War II” In “The China Quarterly” (1989), n. 120, pp. 870 - 871;

13 Giacomelli G. e Pascolini A.(a cura di), “L’ABC del Terrore. Le armi di distruzione di massa nel terzo millennio” (2012), V&P VITA E PENSIERO, p. 90;

14Il testo è reperibile sul sito dell’International Committee of the Red Cross(ICRC) all’indirizzo https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/135.

15 Britannica Encyclopedia, Weimar Republic German History 1918–1933;

16Leitenberg M.–Zilinskas R. A., “The Soviet Biological Weapons Program A History” (2012), Cambridge, Harvard University Press, pp. 17- 20;

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stato firmato nel 1925 ed è entrato in vigore nel 1928.17 Il Protocollo vieta l'uso– ma non la

produzione, lo stoccaggio o la distribuzione di tali armi. Anche se la norma ha tenuto per la maggior parte della Seconda Guerra Mondiale, le armi biologiche sono state usate dai militari giapponesi negli attacchi e negli esperimenti condotti contro gli avversari.18 Il

Protocollo di Ginevra del 1925 era, fino all'adozione della BWC, lo strumento principale sul controllo delle armi biologiche. Esso rimane in vigore e vieta l'uso delle armi biologiche nei conflitti armati tra i suoi Stati membri. Il suo campo di applicazione comprende l'uso di gas asfissianti, tossici e di mezzi batteriologici, determinati in base ai loro effetti sull'uomo, sugli animali e sulle piante. Il Protocollo di Ginevra è stata la risposta dell'Europa all'ampia diffusione di studi e sperimentazioni sui microrganismi.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono stati intrapresi una serie di programmi di ricerca sulla guerra biologica, il più grande dei quali è stato condotto dall'Unione Sovietica (già iniziato negli anni ‘20), dagli Stati Uniti e dalla Cina. La minaccia implicita associata al loro possesso rimase fino alle prime discussioni in merito alle stesse. La possibilità di un divieto specifico delle armi biologiche è stata discussa nel 1968 in seno al Comitato delle Diciotto Nazioni per il Disarmo ed è stato oggetto di una relazione delle Nazioni Unite nel 1969.19Il 25 ottobre 1969 il governo degli Stati Uniti decise di rinunciare alle armi

biologiche, di distruggere le scorte e, poco dopo, di rinunciare alla produzione, stoccaggio, e l'uso di tossine per scopi di bellici e ciò ha stimolato molto la discussione di un divieto mondiale delle armi biologiche20.La Conferenza del Comitato per il Disarmo ha prodotto il

testo della Convenzione, che è stato presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 Dicembre 1971.Per gli Stati parte della Convenzione sulle Armi Biologiche del 1972, si applicano divieti completi e specifici in relazione alle armi biologiche. È importante sottolineare che l'Articolo VIII della Convenzione chiarisce che le sue disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi assunti dagli Stati parte del Protocollo di Ginevra del 1925 e che quindi Stati che sono parte di entrambi devono rispettare e ambedue i Trattati.

17 Protocollo di Ginevra del 1925 entrato in vigore nel 1928, R. D. L. 194/ 1928, consultabile sul sito: https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/20558_Ginev ra1925.pdf

18Giacomelli G. e Pascolini A.(a cura di), “L’ABC del Terrore. Le armi di distruzione di massa nel terzo millennio” cit. p. 90;

19United Nations Report, “Chemical and bacteriological (biological) weapons and the effects of their possible use” (1969), reperibile sul sito: https://digitallibrary.un.org/record/577282;

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La Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossicologiche e sulla loro distruzione (BWC) è stata firmata nel 1972 ed è entrata in vigore nel 1975.

La BWC vieta lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio e l'acquisizione di armi biologiche e tossiche e richiede la distruzione o la conversione di tali armi. La Convenzione sancisce inoltre, il principio noto come “Criterio di finalità generale” in base al quale tutte le attività pertinenti sono vietate, a meno che non possano essere giustificate per gli scopi pacifici consentiti dalla Convenzione, comprese le giustificazioni relative ai tipi e alle quantità di materiali utilizzati a fini profilattici, protettivi o ad altri fini pacifici. Gli studi più recenti sulle armi biologiche ed alcuni eventi, evidenziano quanto possa essere pericolosa e subdola la minaccia, a tal proposito non si può che essere d’accordo con la Commissione internazionale sulle armi di distruzione di massa che afferma «No state acknowledges that

it possesses biological weapons or that it has programmes to develop such weapons. Joining a ‘biological-weapon club’ would not enhance the status of any state. This provides quiet testimony to the enduring strength of both the international stigma attached to them and the fact that they are outlawed by treaty»21. Un problema particolare deriva dal

diritto degli Stati contraenti di trattenere agenti biologici e tossine per scopi profilattici, protettivi o pacifici. Però, in assenza di un sistema di verifica intrusiva, questa disposizione, che alcuni hanno definito una scappatoia dal Trattato, rende difficile per la comunità internazionale determinare in modo definitivo se i programmi difensivi dichiarati da un paese hanno o meno uno scopo militare offensivo.

La Russia e gli Stati Uniti –paesi che un tempo possedevano i più grandi programmi di guerra biologica, si pensi al periodo della Guerra Fredda – sono spesso citati come possessori di vari agenti legati alle armi biologiche, insieme ad alcuni altri Stati del Medio Oriente e dell'Asia orientale. Tuttavia, la potenziale minaccia globale rappresentata dalle armi biologiche non si limita agli Stati che un tempo disponevano di programmi per sviluppare tali armi. Un ulteriore problema è costituito dal fatto che gli impianti di ricerca e di produzione di agenti biologici sono più difficili da individuare e facili da nascondere rispetto agli impianti di produzione di materiale fissile per le armi nucleari. Le difficoltà di individuazione aumentano il rischio di una comparsa a sorpresa di una nuova capacità di arma biologica. Le preoccupazioni su possibili armi future sono ancora più grandi delle

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preoccupazioni sulle armi biologiche di oggi. Gli studi avvertono che nuovi agenti di “bioguerra” potrebbero essere sviluppati attraverso l'ingegneria genetica e che si stanno sviluppando dei composti biochimici chiamati bioregolatori22, che controllano le funzioni

umane di base, dal pensiero all'azione.

1.3 - Fattori e circostanze a sostegno del disarmo delle armi biologiche

Nei paragrafi precedenti si è data una definizione di arma biologica in tutte le sue accezioni e si è definito il percorso internazionale che ha portato alla produzione di un Trattato sulle armi biologiche, analizzando diversi eventi storici. Sin da tempi lontanissimi sono state giudicate inaccettabili o perfide determinate pratiche militari, quali ad esempio l’utilizzo di “armi avvelenate”23, ossia armi non convenzionali, che hanno creato un ripulso da parte

dell’ambiente militare in quanto esse andavano contro “i codici d’onore e i codici cavallereschi”. A tale ripulso si aggiunge il pensiero basato su principi umanitari, che pone dei limiti all’impego di armi che possano causare inutili sofferenze, o che possano arrecare danni alla popolazione civile. Una ulteriore circostanza che ha portato al disarmo delle armi biologiche è stata la necessità di un rafforzamento della sicurezza nazionale.

Il concetto di “sicurezza nazionale”, come affermato da Pascolini nel libro “L’ABC del Terrore, le armi di distruzione di massa nel terzo millennio”, è quello di«difesa di uno stato

da minacce o rischi posti da un altro stato all’integrità del proprio territorio, della popolazione, delle risorse naturali, delle istituzioni e ordinamenti politici e della sovranità».24 I recenti cambiamenti nel panorama delle minacce e dei fattori di rischio per

gli stati hanno portato alla modifica di questa definizione tanto da renderla omnicomprensiva di minacce quali, azioni di terrorismo (bioterrorismo) e rischi nei settori sanitari. Altri fattori che hanno portato al disarmo delle armi biologiche sono dati dal pericolo del bioterrorismo trasversale e dalla nascita delle tecnologie dual use. Questi

22DaSilva E. J., “Biological warfare, bioterrorism, biodefence and the biological and toxin weapons convention”, in Electronic Journal of Biotechnology, 15 Settembre 1999, p. 101;

23 Pascolini A., “Forme di controllo delle armi nucleari, chimiche e biologiche” In “L’ABC del Terrore, le armi di distruzione di massa del terzo millennio”, p. 185;

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fattori sono al momento oggetto di attenzione da parte delle varie conferenze internazionali e le sfide riguardanti le armi biologiche si ripercuotono sull’efficacia della Convenzione. Oggi «the nature and the scope of biological warfare has changed drammatically by the

devolution in the life sciences25» i nuovi sviluppi sulla biologia e sugli studi in merito alle

armi biologiche vengono ricompresi all’interno della Convenzione. Negli ultimi anni l’attenzione si è rivolta ai nuovi settori di ricerca e studio, come l’aerobiologia26 e

l’ingegneria genetica27. Questi fattori hanno comportato la necessità di approfondire le

discussioni in merito alle armi biologiche, analizzandole analiticamente e cercando di diminuire, o per lo meno evitare i possibili danni causati dall’utilizzo improprio di agenti patogeni. Ciò ha portato alla trascrizione della Convenzione, come strumento di controllo e disarmo delle armi biologiche, sommato alle disposizioni in merito alla difesa dall’utilizzo delle stesse.

1.4 Scopo e risultati previsti dal disarmo delle armi biologiche

La scopo e i risultati previsti del disarmo devono essere determinati; purtroppo il disarmo non è spesso definito con precisione e la sua portata viene spesso trascurata. Il modo in cui

25Kelle A. ed al., “Controlling biochemical weapons”, Palgrave, New York, 2007, p. 37;

26Mandrioli P., “L’aerobiologia e le sue moderne applicazioni”In “International Journal of Aerobiology” (1985), p. 2 – 4, <<L'aerobiologia è la disciplina scientifica che si occupa del trasporto degli organismi aerodiffusi e dei suoi effetti in ambienti confinati ed aperti. Sotto questo termine sono rappresentati aspetti riguardanti molteplici argomenti come la patologia vegetale, animale e umana, l'entomologia, l’allergologia; la palinologia, la fitogeografia, la fisica dell'atmosfera e la meteorologia. L'aerobiologia, ristretta nella sua definizione originale lo studio degli organismi viventi aerodispersi, comprende oggi particelle e gas generati da attività naturali e umane che hanno effetti biologici sugli stessi microorganismi aerodiffusi>>.

27Enciclopedia Online Treccani, consultabile sul sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/ingegneria-genetica/#:~:text=La%20locuzione%20ingegneria%20genetica%20indica,nel%20genotipo%20di%20un%2 0organismo. <<Per ingegneria genetica si intende l’insieme di tecnologie che permettono la manipolazione in vitro di molecole di DNA, in modo da provocare cambiamenti predeterminati nel genotipo di un organismo. Mediante queste manipolazioni genetiche è possibile produrre nuove combinazioni di geni, determinare specifiche mutazioni, introdurre geni in cellule in cui essi possono esprimere nuove funzioni>>.

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la BWC soddisfa questi requisiti necessari per un effettivo disarmo è esaminato più dettagliatamente con lo studio del regime di disarmo delle armi biologiche nel capitolo seguente. Il campo di applicazione del disarmo delle armi biologiche determina quali sono le intenzioni, le richieste e gli obblighi di disarmo delle armi biologiche e quindi che cosa ci si può aspettare dal regime di disarmo. In pratica, esso corrisponde alla portata dell'obbligo di distruzione previsto. La portata del disarmo delle armi biologiche è quindi una questione cruciale; essa sottolinea la dimensione e la complessità del compito previsto. Il regime di disarmo deve essere sufficientemente ampio da coprire tutti gli aspetti della guerra biologica e di soddisfare gli obiettivi di sicurezza internazionale. Già nel 1959 una proposta di disarmo delle armi biologiche presentata dall'URSS all'Assemblea generale delle Nazioni Unite comprendeva la distruzione delle armi biologiche, ma anche il divieto di ricerca e sviluppo militare e la fornitura di controlli per garantire un effettivo disarmo28.

Subito dopo, i paesi in via di sviluppo hanno proposto che il disarmo includesse il divieto totale di fabbricazione, manutenzione e l'eliminazione di tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati per la produzione e stoccaggio delle armi biologiche. Quando si parla di disarmo delle armi biologiche bisogna porsi delle domande: per prima cosa bisogna domandarsi “cosa deve essere eliminato e cosa può essere mantenuto?” La prima domanda riguarda la definizione di arma biologica e la sua delimitazione. Per quanto riguarda la seconda domanda, bisogna ammettere che per abolire la minaccia, la Convenzione deve contemplare attività di preparazione a una guerra biologica offensiva; non basta semplicemente distruggere le scorte di agenti patogeni o fermare la ricerca. Inoltre, il divieto di produzione di armi biologiche deve comprendere tutte le attività connesse. L'obbligo di disarmo deve coprire tutti i mezzi di “guerra batteriologica o biologica”29. Il

disarmo delle armi biologiche deve includere gli agenti esistenti ma anche tutti i mezzi per produrli. L'ambito del disarmo delle armi biologiche può estendersi ulteriormente.

La dichiarazione congiunta USA-URSS del 1961 sui principi concordati per i negoziati sul disarmo (‘Mc CloyZorin Statement’) chiede la distruzione dei sistemi di consegna delle

28 SIPRI, “The Problem of Chemical and Biological Warfare: CB Disarmament Negotiations 1920- 1970”, (1971) vol 4, 227 – 228.

29 Definizione di Guerra Batteriologica: “Tipo di guerra in cui si fa uso di microrganismi patogeni per combattere il nemico”, https://dizionario.internazionale.it/parola/guerra-batteriologica;

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armi di distruzione di massa.30 L'Agenzia statunitense per il controllo delle armi e il

disarmo adotta un approccio leggermente più generale nei confronti del disarmo delle armi biologiche. Essa afferma che l'eliminazione delle armi biologiche comporta due attività principali: la distruzione delle armi esistenti e la prevenzione della proliferazione di nuove armi. Questo approccio suggerisce che la distruzione deve includere sforzi di non proliferazione per essere efficace.31Sebbene l'elemento di non proliferazione sia spesso

trascurato, esso non dovrebbe essere ignorato. Il disarmo e la non proliferazione sono complementari e il completamento dell'uno senza l'altro è inutile. Da un lato, il disarmo senza misure di non proliferazione potrebbe consentire la produzione di nuove armi e il rinnovo o la sostituzione delle scorte con altri mezzi di guerra. D'altra parte, come suggerisce la definizione di proliferazione, essa ha solo un effetto di ricaduta. Le sole misure di non proliferazione impedirebbero agli Stati di aumentare la produzione e l'acquisizione di armi biologiche, ma non di invertirla. La minaccia delle scorte di armi biologiche rimarrebbe allora irrisolta, e un altro tipo di proliferazione è ancora possibile attraverso il furto di armi esistenti dalle scorte. La portata del disarmo delle armi biologiche deve essere molto ampia e coprire numerose attività; gli Stati non devono mantenere armi biologiche o i mezzi per produrle affinché il divieto si possa considerare credibile. Pertanto, l'obbligo di disarmo deve estendersi oltre la distruzione delle armi biologiche ed includere attività impreviste connesse alle armi biologiche, come ad esempio la possibile fuga involontaria di un agente patogeno con le rispettive conseguenze, oppure azioni di bioterrorismo. Un campo di applicazione così ampio potrebbe essere interpretato come misura preventiva di non proliferazione, volta a impedire agli Stati di produrre tali armi. Il disarmo delle armi biologiche deve anche soddisfare determinati requisiti per raggiungere i suoi obiettivi. In primo luogo, la cessazione della produzione di tali armi è il corollario necessario dell'impegno al disarmo. Uno dei primi obiettivi perseguiti nei negoziati della BWC è stato l'impegno degli Stati a porre fine o rinunciare alla produzione delle armi biologiche. La diplomatica per il controllo delle armi Alva Myrdal32 è stata

30 Joint Statement by the USA and USSR of Agreed Principles for Disarmament Negotiations, 10 Settembre 1961, art 3 (c), (‘Mc Cloy-Zorin Statement’), reperibile sul sito: http://www.nucleardarkness.org/solutions/mccloyzorinaccordstext/;

31 Arms Control and Disarmament Agency, Annual Report (1997),ACDA report 1997.

32 Alva Reimer Myrdal (Uppsala, 31 gennaio 1902 – 1ºfebbraio 1986) è stata una diplomatica, politica e scrittrice svedese, vincitrice, con Alfonso García Robles, del premio Nobel per la pace nel 1982 per il suo impegno a favore del disarmo;

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particolarmente risoluta su questo primo passo, affermando che l'obiettivo dei negoziati sulle armi biologiche deve essere quello di concordare immediatamente l'impegno di vietare totalmente la produzione di mezzi di guerra biologica, e che tale decisione vincolante debba essere presa con la massima sollecitudine. La produzione di armi biologiche è in diretta opposizione con l'obiettivo del disarmo. La fine della produzione di armi era il principio della Dichiarazione di Mc Cloy-Zorin, ossia, un accordo bilaterale di distruzione. Parte degli Stati ha cessato unilateralmente la produzione di armi biologiche; Stati detentori di armi biologiche hanno rinunciato spontaneamente e unilateralmente alla produzione di tali armi indipendentemente dai negoziati sul divieto di tali armi. La Francia e il Regno unito nei primi anni ’60, gli USA tra il 1970 e il 1973 e il Sud Africa nel 1993.33

Nel corso dei negoziati per la BWC tutti gli Stati sono stati incoraggiati ad abbandonare la produzione delle armi biologiche. Questo obiettivo è stato perseguito anche nel contesto dei negoziati bilaterali USA-URSS sul divieto di tali armi. L'obbligo di non produrre armi biologiche è ora contenuto nel primo articolo della BWC34. La fine della produzione è

evidentemente necessaria per il divieto delle armi biologiche. Tuttavia, l'esperienza del disarmo di tali armi indica che non è stato così, se non altro alla luce della sostituzione o del rinnovo di arsenali con nuovi armi biologiche.

La questione della produzione delle armi biologiche evidenzia il secondo requisito del disarmo; la distruzione di tale arma deve essere irreversibile e non deve poter essere sostituita. L'obiettivo della distruzione è rendere gli agenti inutilizzabili per scopi militari. A tal fine, il processo di distruzione deve essere definitivo e irreversibile per garantire che le capacità e i sottoprodotti di tali armi distrutte non possano essere invertiti e destinati ad usi proibiti. La distruzione delle armi biologiche deve garantire che non si possa riprendere la produzione o il riempimento di agenti e che i suoi componenti non possano essere riassemblati; il che significa che non si possono più produrre armi

33Pascolini A., “Forme di controllo delle armi nucleari, chimiche e biologiche” In “L’ABC del Terrore, le armi di distruzione di massa del terzo millennio”, cit., p. 194;

34 Biological Weapons Convention, <<Articolo I: Ciascuno Stato Parte della presente Convenzione si impegna a non mettere a punto, produrre, accumulare, acquisire o conservare, in alcuna circostanza: 1) agenti microbiologici od altri agenti biologici oppure tossine, qualunque ne sia l’origine, il modo di

produzione, il tipo e la quantità, se non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;

2) armi, equipaggiamenti o vettori destinati all’impiego di detti agenti o tossine, per scopi ostili o in conflitto armato>>;

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biologiche dopo il disarmo. Il disarmo irreversibile implica anche che il processo di distruzione non deve convertire un tipo di arma in un altro. La BWC impone ora la distruzione degli agenti e tale distruzione deve tradursi inoltre nei sottoprodotti che non hanno natura di arma, ma che potrebbero, nelle dovute quantità, essere utilizzati per tale scopo. Negli studi sulla distruzione delle armi biologiche, anche la protezione ambientale e umana è menzionata come requisito obbligatorio. Il disarmo di tali armi deve essere considerato da un’ampia prospettiva e non solo come il processo di distruzione delle armi. Tali requisiti sono stati presi in considerazione nell'elaborazione dei negoziati sulla Convenzione sulle armi biologiche. Tuttavia, la misura in cui è stato dato loro seguito nella Convezione lascia spazio a critiche e sottolinea la grande difficoltà di attuare gli aspetti pratici del disarmo. Da un lato, come sottolineano diversi studi del SIPRI35 sulla

distruzione delle armi biologiche, bisogna distinguere le questioni importanti e da discutere per progredire nella negoziazione del Trattato da quelle che sono spesso questioni molto tecniche e non correlate. Queste ultime sono spesso questioni politiche contestuali che vengono discusse, talvolta a scapito di questioni tecniche sostanziali che vengono successivamente trascurate. Questa negligenza degli aspetti pratici del disarmo può essere criticata, ma non senza sfumature.

I requisiti del disarmo delle armi biologiche hanno chiaramente una forte connotazione tecnica. Anche se di solito si basano su esperienze precedenti di disarmo, sarebbe stato difficile anticipare tali dettagli tecnici durante i negoziati effettuati nelle Conferenze sul Disarmo. Gli aspetti tecnici del disarmo non potrebbero non far parte dell'agenda diplomatica durante i negoziati sulla BWC alla Conferenze sul Disarmo, purtroppo questo suggerisce che la Conferenza sul Disarmo non è l'organo adatto per negoziare tutti gli

35 L’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (IIRPS, in inglese Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) è un istituto internazionale indipendente, fondato nel 1966 per commemorare i 150 anni di pace ininterrotta in Svezia, che si occupa di peace studies.

Il suo compito è quello di condurre ricerche scientifiche in materia di conflitti e cooperazione, di importanza per la pace e la sicurezza internazionale, allo scopo di contribuire a una comprensione delle condizioni per soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali e per una pace stabile.

Attraverso le sue ricerche il SIPRI rende accessibili informazioni imparziali sullo sviluppo degli armamenti, spese militari, produzione e commercio di armi, controllo degli armamenti e disarmo, oltre che su conflitti, prevenzione dei conflitti, sicurezza regionale e industria della difesa.

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aspetti del disarmo, alla luce delle implicazioni scientifiche e tecniche della distruzione delle armi biologiche. Ciò solleva una questione più generale sulla capacità degli incontri e delle procedure multilaterali per il controllo delle armi di rispondere alle esigenze di un effettivo disarmo. Tuttavia, la BWC rimane il primo esempio in tal senso e il suo negoziato è il primo tentativo di conseguire un disarmo efficace. Da questi requisiti si possono trarre alcune conclusioni sulla natura del disarmo delle armi biologiche. Per prima cosa, il disarmo dovrebbe essere efficace e produrre risultati verificabili. La mancanza di un elaborato sistema di verifica della violazione della BWC suggerisce inoltre che l'efficacia e la verifica delle responsabilità sono elementi chiave e necessari del regime di disarmo. I risultati attesi dal disarmo delle armi biologiche possono essere sintetizzati come la distruzione concreta degli stock, il conseguente vantaggio in termini di sicurezza internazionale e il successo dell'attuazione del regime di disarmo della BWC. Se il disarmo delle armi biologiche non è efficace, la convenzione non ha raggiunto il suo scopo. Inoltre, finché il disarmo non sarà completato, il divieto non potrà essere pienamente applicato e la minaccia relativa alle armi biologiche rimarrà. In altre parole, fino al completamento del disarmo, si può dire che sia il successo della BWC sia il divieto di utilizzo delle armi biologiche sono in sospeso.

1.5 Il ruolo delle Nazioni Unite nel dibattito sul disarmo delle armi biologiche

Il ruolo dell'ONU nel dibattito sulla BWC e sul divieto delle armi biologiche è significativo, eppure, deve essere messo in prospettiva; il suo ruolo nel disarmo delle armi biologiche può essere commentato. Di solito si ritiene che l'ONU abbia la responsabilità primaria in materia di controllo degli armamenti. Le istituzioni delle Nazioni Unite costituiscono un punto di riflessione, discussione, informazione ed il luogo nel quale vengono elaborate proposte per il controllo degli armamenti. L'ONU promuove l'obiettivo del disarmo delle armi biologiche e contribuisce alla sua realizzazione. Raccomanda proposte e convenzioni, incoraggia e sostiene tali sforzi di controllo degli armamenti, come testimoniano i numerosi documenti e gli sforzi del l'ONU a sostegno del disarmo delle

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armi biologiche.36 Altri contributi delle Nazioni Unite includono il mandato del Segretario

generale per indagare sui presunti usi di armi biologiche e le successive relazioni presentate dal gruppo di esperti nominati dall’Assemblea Generale per tale compito.37 In

molte occasioni le Nazioni Unite hanno chiesto la rapida conclusione della BWC e l'ampia adesione alla stessa. In generale si può dire che il contributo delle Nazioni Unite al disarmo delle armi biologiche è positivo. Da un lato, le riunioni delle Nazioni Unite sono rappresentative; contribuiscono al successo del disarmo e lo promuovono. Dall'altro, il loro ruolo nel disarmo delle armi biologiche è limitato. I programmi di disarmo generale intrapresi in seno all'ONU non sono basati sui risultati e danno luogo a dichiarazioni politiche. Mentre le risoluzioni riflettono una delibera su temi che destano preoccupazione e un consenso generale, le dichiarazioni politiche restano indicative e non sono vincolanti. Come dimostrano le implicazioni del disarmo delle armi biologiche, un disarmo efficace richiede negoziati tecnici.

36 High-Level Meeting of the Security Council, Note by the President of the Security Council on behalf of the Members, 3046th meeting of the Security Council (1992), UN Doc S/23500, 31 Gennaio 1992, consultabile sul sito:https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PKO%20S%2023500.pdf;

37UNGA resolution A/RES/35/144C (1980); United Nations, The United Nations and Disarmament (1985), 112. A seguito della relazione del 1982 è stato istituito un gruppo permanente di esperti (UNGA resolution A/RES/37/98 (1982));

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Capitolo II

Il regime di disarmo delle armi biologiche

SOMMARIO: 2.1 – Rinunce unilaterali alle armi biologiche; 2.2 – Strumenti multilaterali di disarmo: “Biological Weapons Convention”; 2.3 – Caratteristiche della Convenzione sulle armi biologiche; 2.4 – La situazione attuale degli strumenti di disarmo; 2.5 – Le armi biologiche oggi: i risultati pratici degli strumenti di disarmo; 2.6 – Il ruolo dell’Unione Europea a sostegno della BWC.

2.1–Rinunce unilaterali alle armi biologiche

In questo Capitolo verranno analizzati gli strumenti del regime di disarmo, partendo dalle “Rinunce Unilaterali” e dagli “Strumenti Multilaterali” per poi concentrarsi sulle caratteristiche della BWC e sulla situazione attuale degli strumenti di disarmo. Infine, verranno analizzati quelli che sono i risultati pratici ottenuti dagli strumenti di disarmo, indicandone le criticità ed i miglioramenti che potrebbero essere apportati.

Il disarmo delle armi biologiche può essere il risultato di una decisione unilaterale di uno Stato o di un gruppo di Stati, che singolarmente o collettivamente possono vincolarsi a tale obbligo. La maggior parte delle misure unilaterali di disarmo sono volontarie; alcune sono dovute, altre possono essere contenute in un accordo o rimanere al di fuori. Sono caratterizzate dall'assenza di reciprocità, e di solito non sono stricto sensu giuridicamente vincolanti. Un esempio comune è la dichiarazione di non possesso e l'intenzione di non acquisire armi biologiche, o una moratoria sul possesso e sulla produzione di armi.38 Tali

dichiarazioni unilaterali sono un tipo di misura che ha come obiettivo la creazione di

38Heckrotte W.– Steiner A., “Arms Control Moratoria: Case Studies in Three Areas” In B. Ramberg (ed), “Arms Control Without Negotiation: from the Cold War to the New World Order”(1993), Lynne Rienner Publishers, p. 71;

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fiducia, c.d. Confidence Building Measures (CBMs), sul controllo delle armi.39 Le

dichiarazioni unilaterali integrano e sono di solito fatte nel contesto di negoziati multilaterali sul controllo delle armi. Esprimono l'intenzione degli Stati di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale, spesso rinunciando alla possibilità di utilizzare o acquisire determinate armi, in questo caso le armi biologiche, vietandole e vietando i loro componenti sul loro territorio. La maggior parte delle dichiarazioni unilaterali sul disarmo riguarda le armi di distruzione di massa o nucleari; le armi biologiche sono semplicemente menzionate in queste dichiarazioni. Alcuni autori sottolineano che le misure unilaterali possono dipendere dalle azioni reciproche degli altri Stati o dalle condizioni poste dagli stessi, che implicano la trascrizione all’interno dell’agenda di lavoro nazionale di un ordine del giorno al di là della decisione unilaterale.40 Analogamente Myrdal introduce la teoria

secondo cui gli Stati adottano misure unilaterali nella speranza che altri Stati facciano lo stesso.41 Ad esempio, la rinuncia degli Stati Uniti alla produzione di armi biologiche nel

196942 è stato ritenuta stimolante per i negoziati sulla Convenzione sulle armi biologiche

facendo inoltre una notevole pressione sull'URSS di accettare un divieto in merito a tali armi.43Alla fine degli anni '60, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avevano entrambi

acquisito avanzate capacità bellica riferita alle armi biologiche. Il complesso americano di armi biologiche, gestito dalla “U.S. Army Chemical Corps”, consisteva nella ricerca ed in44:

- un laboratorio di sviluppo a Fort Detrick in Maryland;

- un sito di test all'aperto a Dugway Proving Ground in Utah;

- un impianto di produzione all'Arsenale di Pine Bluff in Arkansas che fabbricava agenti di guerra biologica e li caricava in bombolette, bombe e bombole spray.

39“Arms and Disarmament” SIPRI Findings (1986), p. 34.

40Heckrotte W.– Steiner A., “Arms Control Moratoria: Case Studies in Three Areas” in B. Ramberg (ed), “Arms Control Without Negotiation: from the Cold War to the New World Order”(1993), cit., p. 71; 41Goldblat J., “Arms Control Agreements and Humanitarian Laws of War” in Marek Thee (ed) “: Arms and

Disarmament: SIPRI Findings” (1986), Oxford University Press, p. 286;

42 Consultabile sul sito: https://2001-2009.state.gov/documents/organization/90920.pdf 43 Ivi, W. Heckrotte e A. Steiner, cit., p. 75.

44Jonathan B. Tucker - Erin R. Mahan, “President Nixon’s Decision to Renounce the U.S. Offensive Biological Weapons Program” (2009), National Defense University Press Washington D.C., p. 1;

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Subito dopo che il presidente Richard M. Nixon ha preso l'ufficio nel Gennaio del 1969, i membri del Congresso hanno fatto pressione sull'amministrazione per chiarire le politiche sulle armi biologiche in quanto non vi era stata una revisione di questo settore dal 1954.45Nei primi mesi dell'amministrazione Nixon, il Segretario della Difesa Melvin R.

Laird decise di affrontare le diverse controversie che stavano girando intorno al programma di armamenti chimici e biologici dell’esercito statunitense. Il 30 Aprile 1969, Laird chiese al Consiglio Nazionale di Sicurezza di avviare un immediato riesame delle politiche e dei programmi sugli armamenti chimici e biologici, affermando di essere: «increasingly concerned about the structure of our chemical and biological warfare

programs, our national policy relating to such programs, and our public posture vis-à-vis chemical and biological warfare activities».46

Il 19 Settembre 1969, il ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko tenne un discorso importante sulle politiche in merito alle armi biologiche all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui propose un trattato multilaterale che vietasse lo sviluppo, la produzione e l'uso di armi chimiche e biologiche e la distruzione di tutte le scorte esistenti.47 Gromyko sostenne che le armi chimiche e biologiche avrebbero dovuto essere

vietate insieme perché un divieto separato avrebbe potuto ritardare indefinitamente una soluzione al problema della guerra chimica ed avrebbe potuto addirittura esacerbare la corsa agli armamenti tra USA-Unione Sovietica.48 Il primo comitato dell’Assemblea

Generale, che si occupava di questioni di disarmo, previde di discutere le questioni sulle armi chimiche e biologiche agli inizi di novembre dello stesso anno. Nel frattempo, le delegazioni nazionali svilupparono consultazioni informali, aumentando la pressione sul governo americano per sviluppare una posizione negoziale. In definitiva il 14 Febbraio 1970 gli Stati Uniti rinunciarono definitivamente ed unilateralmente ai loro programmi sugli armamenti chimici e biologici. Ci sono molti esempi di rinuncia unilaterale delle armi biologiche da parte di Stati o gruppi di Stati, ad esempio quella della Francia e quella del

45Ibid;

46Memorandum from Melvin Laird to the President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger), Washington, DC, April 30, 1969, in Foreign Relations of the United States, vol. E–2, Documents on Arms Control and Nonproliferation, 1969–1972 (infra FRUS), Documento 139;

47 Tucker J. B., “A Farewell to Germs: The U.S. Renunciation of Biological and Toxin Warfare, 1969-70” International Security Vol. 27, No. 1 (Summer, 2002), p. 121;

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Regno Unito nei primi anni ’60 e quella del Sud Africa nel 1993.49 Nel contesto dei

negoziati per il divieto di tali armi, diverse rinunce unilaterali hanno rafforzato in modo significativo la fiducia, come la rinuncia unilaterale degli Stati Uniti, seguita dall’istaurazione dei dialoghi per la creazione di una Convenzione vincolante. Permangono tuttavia dubbi sul contributo della rinuncia unilaterale alle armi biologiche e, più in generale, delle misure unilaterali di disarmo. La natura di disarmo delle dichiarazioni unilaterali rimane poco chiara; non sono obblighi di disarmo stricto sensu. Non comportano misure di distruzione o di verifica; non vi è alcuna eliminazione delle armi. Tuttavia, esse possono essere considerate uno strumento di disarmo preventivo perché gli Stati rinunciano al diritto di acquisire, possedere ed utilizzare tali armi, rinunciando così al diritto di essere possessori ed escludendo quindi il possesso e l'uso delle armi biologiche. Un'interpretazione così ampia delle misure unilaterali assimilerebbe l'adesione ad un accordo multilaterale di disarmo esistente ad una rinuncia unilaterale. Il contributo delle misure unilaterali al disarmo è solo indiretto, ma il loro potenziale per il successo del disarmo richiede alcune osservazioni. Dall’analisi delle misure adottate, emerge che non tutte le dichiarazioni unilaterali hanno avuto lo stesso impatto. Sono da considerare come un semplice atto di buona volontà quando provengono da uno Stato che non ha mai avuto alcuna intenzione di avere o mai avuto alcuna capacità offensiva biologica. Tuttavia, rappresentano un contributo significativo ai negoziati per il disarmo quando si verificano all'inizio dei negoziati e provengono da Stati militarmente potenti.50La rinuncia alle armi

biologiche da parte di gruppi di Stati o in zone specifiche (misure regionali) ha molte potenzialità e tali iniziative meritano maggiore attenzione. Un'efficace zona franca potrebbe creare delle zone sicure; tali zone potrebbero esistere in parallelo e indipendentemente dalle Convenzioni, ma contribuire ai loro obiettivi. Di conseguenza, gli Stati partecipanti possono non essere tenuti a rispettare il regime di verifica eventualmente previsto dalle Convenzioni, alleggerendo in tal modo il compito di verifica ed essere esentati da taluni obblighi previsti dalle Convenzioni. Si potrebbe prevedere un'alternativa ai tradizionali strumenti di disarmo, prevedendo due fasi, con un'applicazione provvisoria basata sulle iniziative unilaterali dei suoi Stati membri. In altre parole, gli Stati che hanno presentato una Confidence Building Measure (CBM) unilaterale credibile potrebbero essere esentati da alcuni obblighi del trattato. Si dovrebbe dare più credito al fatto che le

49Wheelis M., Rozsa L., Dando M. (a cura di.), “Deadly cultures: Biological weapons since 1945” (2006), Harvard University Press, Cambridge, MA, p. 20;

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iniziative volontarie possono vincolare i loro autori come gli obblighi di controllo delle armi. Permangono gli interrogativi circa gli effetti e le intenzioni di rinunciare unilateralmente alle armi biologiche e ad altre misure unilaterali. Ci dobbiamo porre diverse domande: Potrebbe la CBM cambiare il corso dei negoziati? Come possono rafforzare eventuali trattati esistenti ed eventualmente la loro assenza li indebolirebbe? Nel caso di un trattato debole, sarebbero sufficienti misure unilaterali per compensare o addirittura sostituire una misura multilaterale?51 Bisogna inevitabilmente affermare che,

sebbene si possa attribuire un certo peso alle misure unilaterali, esse, non possono essere seriamente considerate come un'alternativa alle misure multilaterali. Quindi, bisogna constatare che il valore delle CBMs nel regime di disarmo delle armi biologiche debba essere determinato caso per caso. Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dalle misure unilaterali e la loro rilevanza non solo giuridica, ma anche politica bisogna affermare che sebbene si possa attribuire loro un posto all’interno dell'agenda nazionale in materia di sicurezza internazionale, non sembra che tali misure si possano estendere a determinate materie, come quelle relative alle armi biologiche, poiché esse sono di solito considerate come “arma strategica”52.

2.2– Strumenti multilaterali di disarmo: Biological Weapons Convention

Lo strumento centrale del regime di disarmo delle armi biologiche è rappresentato dalla

Biological Weapons Convention (BWC), una misura multilaterale sul controllo delle armi e

quindi esso è il principale riferimento per l’attuale regime giuridico per il disarmo delle armi biologiche. La Convenzione è uno strumento multilaterale per il disarmo, per il controllo degli armamenti e la non proliferazione. Quando si parla di limitazione relativa a determinati armamenti bisogna distinguere il disarmo dal controllo degli armamenti e dalla non proliferazione; il disarmo rappresenta il vincolo più forte fra i tre elencati. Nel 1981 le Nazioni Unite accolsero una definizione di disarmo contenuta del Rapporto Thorsson il quale considerava il disarmo come: «il processo di riduzione della quantità delle forze

51 SIPRI Yearbook 1968/69: “World Armaments and Disarmament”, pp. 186- 188;

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armate e delle spese militari; la distruzione o smantellamento di armi; sia schierate che immagazzinate e la progressiva eliminazione della capacità di produrre nuove armi; e il rilascio e integrazione nella vita civile del personale militare.»;53 tale definizione, come

indicato dal Pascolini, deve essere considerata come definizione generale relativamente ad un processo di demilitarizzazione.54 Oggi la definizione di disarmo è molto specifica e si

intende l’effettiva eliminazione di una determinata categoria di armi, comportando una perdita del cosiddetto know-how operativo. Il controllo degli armamenti è un processo molto più debole rispetto al disarmo e consiste solamente nell’imposizione di limitazioni alla quantità ed alla qualità di determinati armamenti.55 Le iniziative di non proliferazione

vengono spesso affiancate ad iniziative di controllo degli armamenti o di disarmo; esse hanno come obiettivo il blocco della diffusione di determinati armamenti da parte di Stati che non ne sono possessori.56 La BWC rappresenta il tipo di Convenzione che contiene sia

obblighi di disarmo che di non proliferazione. Il 10 Aprile 1972 fu presentata alla firma la “Convezione sulla proibizione dello sviluppo, la produzione, e lo stoccaggio di armi biologiche e tossine e sulla loro distruzione”, che venne firmata contemporaneamente a Londra, Mosca e Washington. Il regime di disarmo delle armi biologiche aveva due punti di partenza: 1° l'apertura alla firma che segna la conclusione dei negoziati e il 2° rappresentato dall’entrata in vigore della Convenzione, con il deposito del 22º strumento di ratifica il 26 Marzo del 1975 e che oggi conta 183 Stati parte.57 Il regime di disarmo è solo

una piccola parte del testo della Convenzione. Benché siano esaminati solo gli aspetti della Convenzione relativi al disarmo, tutte le attività biologiche sono strettamente correlate e talvolta hanno un'incidenza diretta sul disarmo. Ad esempio, le ex strutture militari possono essere convertite per scopi civili e pacifici; le esportazioni incontrollate di agenti soggetti a restrizioni potrebbero nascondere programmi militari segreti. Le misure di non proliferazione, come il divieto di trasferire armi biologiche, influiscono direttamente sugli obblighi di disarmo. Tra questi obblighi vi sono inoltre, la sicurezza umana e la protezione

53 Pascolini A., “Forme di controllo delle armi nucleari, chimiche e biologiche” In “L’ABC del Terrore, le armi di distruzione di massa del terzo millennio”, cit., p. 192;

54 Ivi, p. 193; 55 Ivi, p. 195; 56 Ivi, p. 197;

57 I testi ufficiali delle BWC si trovano sul sito dell’ONU o su quello della Convenzione. Per approfondire la storia dei negoziati si può consultare il documento BWC/ CONF.I/ 4 (http://www.unog.ch/bwcdocuments/1980-03-1RC/BWC_CONF.I_04.pdf).

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dell'ambiente. Un obbligo generale di sicurezza nei confronti delle persone e di protezione ambientale deve essere rispettato durante tutte le operazioni che coinvolgono le armi biologiche.

Bisogna ricordare che, ad avviso di chi scrive, la BWC non è priva di difetti e imperfezioni. La BWC è stata la prima Convenzione a vietare completamente un'intera categoria di armi. I divieti riguardano tutti gli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti alla Convenzione.58 All'ambito dei divieti della BWC si affiancano, dal 1972, altre

Convenzioni di divieto completo delle armi, come la Convenzione sulle armi chimiche (CWC)59, la Convenzione contro le mine antipersona (APMBC)60 e la Convenzione sulle

munizioni a grappolo (CCM)61.I divieti della BWC riguardano gli agenti microbici o altri

agenti biologici o le tossine in quantità che non giustificano gli scopi. Essi si estendono alle armi, alle attrezzature e ai vettori destinati ad utilizzare tali agenti o tossine per scopi ostili o in conflitti armati (Articolo I della BWC).Le parti si impegnano inoltre a distruggere o deviare verso scopi pacifici (Articolo II) e a non trasferire o assistere altri soggetti nell'acquisizione (Articolo III) di articoli vietati. Il testo stesso della BWC non vieta esplicitamente l'uso di armi biologiche; una spiegazione comune di questo è che l'uso di armi biologiche è stato proibito già nel Protocollo di Ginevra del 1925.62 Bisogna

comprendere che il Protocollo vieta solo l'uso di armi batteriologiche, mentre le armi biologiche, per come vengono intese oggi, comprendono una più ampia varietà di germi ed organismi (vedasi Cap. 1.1).Inoltre, 37 Stati che hanno aderito al Protocollo hanno formulato riserve sul cosiddetto “No First Use” mantenendo il diritto di rivalsa in caso di

58Documento Finale della Seconda Conferenza di Revisione, BWC/CONF.II/13, Part II, Article I;

59Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, aperta alla firma il 13 Gennaio 1993, entrata in vigore il 29 Aprile 1997,

consultabile sul

sito:https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19980132/201306060000/0.515.08.pdf;

60Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, aperta alla firma il 3 Dicembre 1997, entrata in vigore il 1 Marzo 1999,

consultabile sul sito:

https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20031533/199903010000/0.515.092.pdf;

61Convention on Cluster Munitions, aperta alla firma il 3 Dicembre 2008, entrata in vigore il 1 Agosto 2010,

consultabile sul sito:

https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20110831/201301010000/0.515.093.pdf;

62Y. Dinstein, “Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict”,Cambridge University Press, (2005), p. 76;

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