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Accettazione di un pagamento parziale: quale operazione giuridica stiamo realizzando?

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TOMMASO DALLA MASSARA Giugno 2013

ACCETTAZIONE DI UN PAGAMENTO PARZIALE: QUALE OPERAZIONE GIURIDICA STIAMO REALIZZANDO?

Le difficoltà collegate alla crisi economica impongono agli interpreti uno sforzo in ordine alla qualificazione giuridica del pagamento parziale che sia accettato dal creditore in quanto liberatorio rispetto all’intero.

Per esempio, Tizio-creditore accetta, a estinzione del debito di 100, l’offerta di Caio-debitore per soli 80.

L’operazione si compone di due aspetti: l’uno parzialmente solutorio e l’altro parzialmente estintivo-remissorio. La presenza di questo secondo momento postula già in sé la necessità che intervenga il consenso del creditore: resta comunque il problema della qualificazione dell’atto di accettazione nel suo insieme.

Premesso che l’operazione ermeneutica non può che essere condotta sui singoli casi di specie, i quali richiedono sempre di essere analizzati ciascuno con le proprie specificità, credo che il linea generale si possano esprimere le seguenti considerazioni.

1) Anzitutto, non è invocabile la novazione: a tenore dell’art. 1230 cod. civ., si dovrebbe infatti veder realizzata la sostituzione dell’obbligazione originaria con la nuova, incompatibile con la prima, in ragione della modifica realizzatasi con la previsione di una prestazione quantitativamente inferiore a quella stabilita nel titolo. A ciò osta, però, la consolidata opinione secondo cui una variazione dell’entità del debito (per esemplificare, una riduzione del prezzo, nel caso di una compravendita) non costituisce elemento sufficiente a integrare il richiesto aliquid novi; attraverso la diminuzione del quantum dovuto si configura una modificazione accessoria, ai sensi dell’art. 1231 cod. civ., non in grado di importare novazione. E ciò è sufficiente osservare, senza dire poi del fatto che in tal caso sarebbe necessario immaginare una sostituzione dell’obbligazione originaria con una nuova commisurata al quantum rimanente dopo l’adempimento parziale (e così, se il debitore paga 80 rispetto a un credito di 100, la novazione imporrebbe la sostituzione dell’obbligazione di 20 all’originaria di 100): sicché verrebbe celato dietro il momento novativo – in sostanza in esso ‘assorbito’ – il momento estintivo-remissiorio che, come si è visto, l’operazione nel suo complesso comporta.

2) Neppure si potrà, almeno di regola, ricondurre l’operazione in esame al modello della transazione: quand’anche si voglia pensare alla transazione cd. meramente conservativa e non a quella novativa, nell’adempimento parziale estintivo si faticherebbe a riscontrare la sussistenza degli elementi di struttura tipici di tale contratto, e così in specie la res dubia e le reciproche concessioni, ex art. 1965 cod. civ.

3) Non persuasiva mi pare anche l’idea di riportare l’operazione entro la cornice della remissione di cui all’art. 1236 cod. civ., ancorché voglia configurarsi quest’ultima come condizionata all’effettivo pagamento parziale da parte del debitore: e ciò non tanto perché siano assenti profili che rimandano alla remissione (anzi, si è poc’anzi detto il contrario), quanto piuttosto perché in tal caso resterebbe privo di veste giuridica l’aspetto solutorio. Né si potrebbe parlare propriamente di solutio, giacché l’aspetto solutorio sarebbe integrato da un adempimento non completo e quindi, in realtà, da un non-adempimento (argomentando ex 1218 cod. civ.).

4) L’operazione di adempimento parziale ed estinzione di cui di discute è invece ricostruibile in termini di datio in

solutum: nella cornice dell’art. 1197 cod. civ., che per opinione prevalente descrive una fattispecie caratterizzata da

‘realità’ (almeno nel senso per cui per il suo perfezionamento, coincidente con l’effetto liberatorio che ne scaturisce, è necessaria l’esecuzione della diversa prestazione), possono ben trovare collocazione tanto l’effetto solutorio quanto quello estintivo-remissorio, i quali si producono a seguito dell’accettazione satisfattiva da parte del creditore di un adempimento parziale. In altri termini, nella misura in cui la prestazione del minus possa ritenersi un aliud rispetto a quanto previsto originariamente in obbligazione – e ciò mi sembra potersi affermare, giacché la diversità ‘quantitativa’ rientra nella nozione assai ampia che si tende a fornire dell’oggetto della prestazione in luogo dell’adempimento – la sua accettazione da parte del creditore che la riceva a saldo del debito assume i profili di una datio in solutum.

Così, pare a me che il necessario accordo tra creditore e debitore trovi veste più consona proprio nell’art. 1197 cod. civ., il quale consente di inglobare i due momenti, quello parzialmente solutorio e quello estintivo-remissorio entro un’unica operazione giuridica.

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TOMMASO DALLA MASSARA Giugno 2013

Ciò consente di guardare all’accordo nella sua unità causale, trattando dei suoi effetti ed eventualmente delle sue patologie nella comprensione di un unico negozio.

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