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Ambiente, Creato, Sviluppo umano integrale: dimensione religiosa collettiva e prospettiva ecologica

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Academic year: 2021

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(1)

Costituzione, religione

e cambiamenti

nel diritto

e nella società

a cura di Pierluigi Consorti

25,00 €

Il 18 e 19 ottobre 2018 si è tenuto a Pisa il convegno annuale promosso dall’Adec (Associazione dei docenti universitari italiani della disciplina giuridica del fenomeno religioso), che ha preso spunto da tre anniver-sari: innanzitutto, 70 anni della Costituzione, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico i principi del pluralismo religioso e della laicità delle istituzioni repubblicane. Poi 50 anni dal movimento del ’68, che in Italia è nato a Pisa e che, nel tempo, è stato anch’esso mo-tore di importanti cambiamenti sociali, che hanno coinvolto anche la Chiesa cattolica, da poco uscita dal Concilio Vaticano II e che nello stesso anno ha promulgato l’Humanae vitae. Infine, 80 anni dalle leggi antiebraiche, che furono sottoscritte dal re proprio a Pisa, e che impe-gnano ad un esercizio della memoria in grado di offrire una visione della società odierna – e di quella futura – libera dai pregiudizi razzisti. Con i contributi di: Giancarlo Anello, Romeo Astorri, Simona Attolli-no, Simone Baldetti, Fabio Basile, Domenico Bilotti, Antonio G. Chiz-zoniti, Pierluigi Consorti, Laura De Gregorio, Ludovica Decimo, Ni-cola Fiorita, Antonio Fuccillo, Anna Gianfreda, Luigi Mariano Guzzo, Adelaide Madera, Antonino Mantineo, Laura Sabrina Martucci, Ro-berto Mazzola, Paolo Moneta, Paolo Morozzo della Rocca, Vincenzo Pacillo, Andrea Pertici, Patrizia Piccolo, Emanuele Rossi, Paolo Stefanì, Daniela Tarantino, Carmela Ventrella, Ilaria Zuanazzi.

Pierluigi Consorti è professore ordinario di Diritto ecclesiastico e cano-nico nell’Università di Pisa, dove insegna anche Diritto interculturale, Diritto comparato delle religioni, Diritto del Terzo settore, e Approccio interculturale alla trasformazione dei conflitti. Per il triennio 2018-2020 è il Presidente dell’Adec (Associazione dei docenti universitari italiani della disciplina giuridica del fenomeno religioso).

ISBN 978-88-3339-215-8

9 788833 392158

Pierluigi Consor

ti

Costituzione, r

(2)

COSTITUZIONE, RELIGIONE

E CAMBIAMENTI

NEL DIRITTO E NELLA SOCIETÀ

a cura di

(3)

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell’Università di Pisa

Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società / a cura di Pierluigi Consorti - Pisa : Pisa university press, 2019.

342.0852 (22)

I. Consorti, Pierluigi 1. Diritto e religione

© Copyright 2019 by IUS/ Pisa University Press srl Società con socio unico Università di Pisa

Capitale Sociale Euro 20.000,00 i.v. – Partita IVA 02047370503 Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 – 56126, Pisa

Tel. + 39 050 2212056 Fax + 39 050 2212945 e-mail: press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-3339-215-8 Impaginazione: Ellissi

Finito di stampare nel mese di giugno 2019 da Tipografia Monteserra – Vicopisano (Pisa) per conto di Pisa University Press

L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare per le eventuali omissioni o richieste di soggetti che possano vantare dimostrati diritti sull’immagine riprodotta in copertina.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi – Centro Licenze e Autorizza-zione per le Riproduzioni Editoriali – Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano – Tel. (+39) 02 89280804 – E-mail: info@ cleareadi.org – Sito web: www.clearedi.org

I contributi pubblicati in questo volume sono frutto delle elaborazioni sviluppate dopo il Convegno nazionale dell’Adec, svoltosi a Pisa il 18 e 19 ottobre 2018, sotto la supervisione del Comitato scientifico composto dai membri del Consiglio direttivo dell’Adec, Professori Antonio G. Chizzoniti, Pierluigi Consorti, Antonio Fuccillo, Antonino Mantineo e Carmela Ventrella.

Membro Coordinamento University Press Italiane

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SOMMARIO

Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società. La scelta del tema e primi spunti di riflessione. Introduzione

Pierluigi Consorti . . . . 1

PARTE PRIMA Saluto iniziale

Paolo Moneta . . . . 11

Dal Convegno di Bari a quello di Pisa

Romeo Astorri . . . .15

La stabilità della Costituzione di fronte ai mutamenti nel diritto e nella società

Andrea Pertici . . . .17

La politica delle fonti di diritto in Italia in materia di libertà religiosa e di coscienza a settant’anni dalla entrata in vigore della Costituzione

Roberto Mazzola . . . .33

Diritto, società e religione. I settant’anni nell’Italia repubblicana

Antonino Mantineo . . . .55

La Chiesa cattolica e le sfide della modernità. L’angolazione giuridico-costituzionale

Carmela Ventrella . . . . 89

PARTE SECONDA

PROIEZIONI INDIVIDUALI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA Introduzione

(5)

costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società

iv

Libertà religiosa e uguaglianza: itinerari, attori e contraddizioni di un percorso non lineare

Nicola Fiorita . . . . 117

Il diritto di libertà religiosa tra ordinamento canonico e ordinamento costituzionale italiano

Ilaria Zuanazzi . . . .129

Sovranismo e libertà religiosa individuale

Vincenzo Pacillo . . . .173

Tra autonomia del foro interno e vincoli del diritto: ipotesi di obiezione di coscienza sine lege

Domenico Bilotti . . . . 191

“Eppur si muove”. La socialità del diritto canonico tra ieri e domani

Daniela Tarantino . . . . 215

Il razzismo in rete a 80 anni dalle leggi razziste di San Rossore. La tutela del sentimento religioso nelle regole delle online communities

Simone Baldetti . . . . 227

La libertà religiosa della donna nell’ordinamento canonico: la clausura 2.0

Patrizia Piccolo . . . .239

La tutela della libertà religiosa individuale nei percorsi di deradicalizzazione

Laura Sabrina Martucci . . . . 251

PROIEZIONI COLLETTIVE DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA Introduzione

Antonio Fuccillo . . . . 263

Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società. Appunti interdisciplinari per una libera religiosità nella sfera del diritto

Giancarlo Anello . . . . 279

Ambiente, Creato, Sviluppo umano integrale: dimensione religiosa collettiva e prospettiva ecologica

(6)

sommario

Autonomia della confessione “islamica” e neogiurisdizionalismo.

“Crisi” della laicità? Le risorse della laicità come pluralismo “confessionale e culturale”

Paolo Stefanì . . . . 311

La nozione di Confessione religiosa nel prisma della giurisprudenza: un’analisi dell’ordinamento giuridico italiano

Adelaide Madera . . . .327

Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela della privacy:

un banco di prova per la produzione normativa confessionale

Anna Gianfreda . . . . 347

La tutela dei luoghi sacri naturali:

valori spirituali e patrimonio bioculturale nell’ordinamento giuridico italiano

Luigi Mariano Guzzo . . . . 367

La funzione nomopoietica dell’art. 20 della Costituzione

Ludovica Decimo . . . .391

Cambiamenti della coscienza sociale e adeguamenti del diritto. L’obiezione di coscienza alle D.A.T. nella legge n. 219/2017

Simona Attollino . . . . 407

PARTE TERZA

Dialogo tra un penalista e i cultori della disciplina giuridica del fenomeno religioso: reati contro il sentimento religioso e reati c.d. culturalmente motivati

Fabio Basile . . . .425

Alcune riflessioni sul rapporto tra diritto privato e fattore religioso

Paolo Morozzo della Rocca . . . .441

Diritto costituzionale e diritto della religione: un comune impegno per rispondere alle sfide del presente

(7)

AMBIENTE, CREATO, SVILUPPO UMANO INTEGRALE: DIMENSIONE RELIGIOSA COLLETTIVA

E PROSPETTIVA ECOLOGICA

Laura De Gregorio

Sommario: 1. Religioso collettivo ed ecologia: premesse per un’indagine. -

2. Ecologia integrale e dottrina sociale della Chiesa. - 3. Ambiente e Costituzio-ne. - 4. Fine di religione e tutela dell’ambiente.

ENVIRONMENT, CREATION, INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT: COLLECTIVE RELIGIOUS DIMENSION

AND ECOLOGICAL PERSPECTIVE

Summary: 1. Religion and Ecology: introduction for a study. - 2. Integral Ecology and So-cial Doctrine of the Church. - 3. Environment and Constitution. - 4. Religion aim and Envi-ronment safeguard.

1. Religioso collettivo ed ecologia: premesse per un’indagine

È noto come in Assemblea costituente il dibattito in materia religiosa si fosse focalizzato, più che sul diritto di libertà in sé (di religione, di fede, di coscienza), sui rapporti tra ordinamenti (Stato-Chiese), concependo la prima in vista dei

secondi, la libertà in funzione delle religioni organizzate1.

La relazione dell’onorevole Cevolotto, non a caso titolata Sui rapporti fra Stato e Chiesa (Libertà religiosa), era stata illustrata insieme a quella dell’onorevole Dos-setti che proponeva due diversi gruppi di disposizioni, le prime dedicate a Lo Stato

1 Per un approfondimento Gianni Long, Alle origini del pluralismo confessionale . Il

dibat-tito sulla libertà religiosa nell’età della Costituente, Bologna, il Mulino, 1990.

Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società, a cura di Pierluigi Consorti, Pisa,

(8)

ambiente, creato, sviluppo umano integrale

come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti, le seconde

sulla Libertà di opinione, di coscienza e di culto2. La loro discussione, coinvolgendo,

com’è stato rilevato, «concezioni ideali della libertà (di stampo marxista, radicale, liberale, cattolico-sociale, cattolico-legittimista) non meno che visioni giuridiche del rapporto Stato-Chiesa (separatismo, confessionismo, residui di

giurisdiziona-lismo anticlericale, emergere del pluri-confessionagiurisdiziona-lismo)»3, portò, tra il dicembre

del 1946 e l’aprile del 1947, all’elaborazione di una normativa (gli artt. 5, 14 e 15, poi divenuti gli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione) che prese in considerazione le

due dimensioni (individuale e collettiva4) legate al diritto di libertà religiosa: l’art.

19 ad esprimerle entrambe; gli artt. 7 e 8 con la novità di una nuova formazione sociale, la confessione religiosa variamente declinata in Chiesa cattolica e Confes-sioni religiose diverse; infine, l’art. 20 a sanzionare il riconoscimento della funzione di enti, associazioni, istituzioni con carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto e la loro parificazione rispetto a quelli svolgenti attività diverse.

Concentrando in questa sede l’attenzione sulla dimensione collettiva del di-ritto di libertà religiosa, non può non rilevarsi come le categorie immaginate dal legislatore costituente abbiano subito, nel corso del tempo, una interessante evoluzione interpretativa.

La nozione di confessione religiosa, che veniva finalmente a sostituire quella di culti (se diversi dal cattolico connotati dall’essere stati prima tollerati poi ammes-si), è passata attraverso l’esame della dottrina e della giurisprudenza che hanno provato a delimitarne i confini e i contenuti sempre sul presupposto, peraltro, che solo essa fosse espressione in forma organizzata e di vertice del fenomeno religioso. È solo alla confessione religiosa infatti che già il legislatore costituente riconosceva la capacità di rapportarsi con lo Stato per stipulare accordi e intese in un regime di uguale libertà.

Diverso destino si deve invece segnalare per quelle associazioni e istituzioni di

cui all’art. 20, per tanto tempo qualificata «norma priva di fascino»5, che, non

2 Si veda Relazione Mario Cevolotto e Relazione Giuseppe Dossetti, in www . parlamento .it.

3 G. Long, Alle origini, cit., p. 11.

4 La riflessione si appuntò, infatti, per un verso sul binomio libertà religiosa-libertà di

co-scienza (uno degli aspetti del nuovo Stato per tutti i partiti e fulcro per quello democristiano, la prima; lo strumento per estendere quella stessa libertà religiosa al di là delle confessioni storica-mente e giuridicastorica-mente costituite, la seconda). Per altro verso, sulla concezione relativa all’or-ganizzazione dello Stato in materia religiosa da attuarsi secondo i principi del diritto comune, secondo quelli dello Stato cristiano, ovvero aspirando a realizzare uno Stato laico che si riconosce incompetente a scegliere una religione tra le tante esistenti e praticate nel suo ambito per assu-merla come propria. Si rinvia a G. Long, Alle origini, cit., in particolare i capitoli 1-8.

5 Raffaele Botta, Sentimento religioso e Costituzione repubblicana . Frammento per un

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laura de gregorio

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a caso, neppure in sede costituente aveva suscitato grandi discussioni6. Pensata

come disposizione a chiusura del sistema, nel corso del tempo ha dimostrato grande vitalità tanto da poter immaginare, nel suo contenuto e nelle categorie da essa proposte, un possibile «paradigma della politica ecclesiastica dell’Italia

repubblicana»7. Da un lato, infatti, rispetto agli artt. 7 e 8, si verrebbe a porre

quale strumento di tutela di nuovi gruppi, movimenti, associazioni con finalità religiose che non vogliono o non possono rientrare negli ambiti di applicazione delle due norme che regolano l’uguale libertà di chiese e confessioni e i loro

rap-porti con lo Stato8. Dall’altro, e interpretato con riferimento agli artt. 2 e 19 nel

quadro della riconosciuta attinenza degli interessi religiosi e di culto alla promo-zione dello sviluppo della persona umana, l’art. 20 realizzerebbe le condizioni per cui il sentimento religioso possa essere tutelato in forma associata anche se trovi espressione in modalità non tradizionali, si esprima, cioè, nella «dimensione più

fluida del movimento»9, attraverso associazioni e enti le cui finalità sono

religio-samente ispirate.

A completare il quadro, come garanzia generale, quell’inciso dell’art. 19 che riconosce e legittima l’esercizio in forma associata della libertà religiosa.

Queste considerazioni, nell’ottica del giurista che a settant’anni dall’entra-ta in vigore della Costituzione voglia interrogarsi sulla attualità delle proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa, conducono a focalizzare l’attenzione più che sugli artt. 7 e 8, sui contenuti degli artt. 19 e 20. Questi ultimi, infatti, va-lorizzando il profilo dell’attività religiosa esercitata rispetto a quello della forma organizzativa e della natura del soggetto che la esercita, privilegiando, cioè, la ecclesiasticità funzionale (il perché ed il come si agisce) rispetto alla ecclesiasticità strutturale (le regole in base alle quali si agisce)10, consentono di indagare i

pos-sibili nuovi significati del religioso testando, in una prospettiva di lunga durata, la

tenuta del sistema11.

6 Si rinvia al resoconto del dibattito in Assemblea costituente della seduta antimeridiana

di lunedì 14 aprile 1947, in www . parlamento .it.

7 R. Botta, Sentimento religioso, cit., p. 226.

8 Ibid . In senso contrario Francesco Onida, L’articolo 20 della Costituzione, in «Politica del

diritto», 1996, pp. 105-113.

9 R. Botta, Sentimento religioso, cit., p. 229.

10 Antonio Fuccillo, Le nuove frontiere dell’ecclesiasticità degli enti . Struttura e funzione

delle associazioni ecclesiastiche, Napoli, Jovene, 1999, pp. 109-110.

11 Così A. Fuccillo, Le nuove frontiere dell’ecclesiasticità, cit., e più recentemente

Ludo-vica Decimo, Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell’art . 20, Napoli, Edi-toriale Scientifica, 2017 che nella premessa definisce l’art. 20 «un prisma attraverso il quale osservare le dinamiche aggregative con finalità religiose nell’attuale società interculturale e multireligiosa».

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ambiente, creato, sviluppo umano integrale

Proprio questo è l’esperimento che si vuole condurre nelle note che seguono. Procedendo dalla nozione e dal contenuto della locuzione fine di religione, si proverà nello specifico a vagliare se e in che termini possano essere consi-derate religiose attività e finalità dirette alla tutela dell’ambiente; se e in che termini, cioè, tali fini possano essere considerati tra quelli che le associazioni e le istituzioni, o in generale quegli enti che esprimono l’esercizio della libertà re-ligiosa in forma associata, possano svolgere. Per rispondere al quesito proposto si utilizzeranno due strumenti: da un lato la riflessione condotta dalla Chiesa cattolica attraverso la sua dottrina sociale sui temi ecologici; dall’altro lo stesso testo costituzionale, ma in norme altre rispetto a quelle tradizionalmente legate alla dimensione religiosa. Attraverso uno specifico punto di vista, dunque, l’in-dagine prospettata tenterà di verificare cosa la nostra Costituzione possa oggi ancora tutelare sul piano religioso e quali contenuti religiosamente altri essa sia in grado di valorizzare alla luce dei cambiamenti intervenuti nel diritto e nella società.

2. Ecologia integrale e dottrina sociale della Chiesa

La promulgazione dell’enciclica Laudato si’, il 24 maggio 201612, ha

rappre-sentato senza dubbio un momento significativo del pontificato di Francesco e una tappa importante della riflessione sui temi ecologici da parte della Chiesa cattolica.

La partecipazione della Santa Sede alla conferenza di Stoccolma13, nel lontano

1972, aveva evidenziato una sorta di ritardo, rispetto ad altre confessioni cristiane e al dibattito ormai già in corso da tempo tra scienziati e crescenti porzioni dell’o-pinione pubblica mondiale, nell’approccio alle questioni ambientali da parte del

12 Francesco, Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, in

AAS 107 (2015), pp. 847-945.

13 La conferenza di Stoccolma, svoltasi dal 5 al 16 giugno 1972, è stata la prima conferenza

delle Nazioni unite sulla protezione dell’ambiente naturale. Per quella occasione era stata rivolta alla Santa Sede la richiesta di redigere, nella sua veste di stato osservatore permanente presso l’Onu, due diversi documenti: una risposta a un questionario e un rapporto più com-pleto attorno alla possibile forma e ai contenuti della dichiarazione finale della conferenza. Per un primo approfondimento Luigi Piccioni, Chiesa ed ecologia 1970-1972: un dialogo

inter-rotto, in «I Quaderni di AltroNovecento», 2018, n. 10, pp. 1-56. Il testo della Dichiarazione

finale (Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano) può essere consultato in https://

www .un .org. La Dichiarazione consta di un Preambolo, articolato in sette punti, e di 26

Principi. Interessanti, ai fini della riflessione che qui si conduce, i nn. 1 e 2 del Preambolo e i Principi nn. 1 e 2.

(11)

laura de gregorio

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cattolicesimo14. Solo nel 1971, del resto, la lettera Octogesima adveniens di Paolo VI15

accennava per la prima volta ad esse: alla brusca presa di coscienza da parte dell’uo-mo che attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura avrebbe rischiato di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione e, dunque, alla necessità, soprattutto per il cristiano, di dedicarvi la sua attenzione per assumere, insieme agli altri uomini, la responsabilità di un destino diventato ormai

comu-ne. Con le encicliche giovannee degli anni ’9016, la successiva pubblicazione del

Compendio della dottrina sociale della Chiesa17, la promulgazione della Caritas in

veritate di Benedetto XVI18, gli atteggiamenti e le sensibilità vengono piano piano

a mutare19. E così, quando nel 2016 il papa rosso promulga l’enciclica verde, i

tem-pi per (ri)pensare un tema tanto cruciale appaiono finalmente maturi. Protem-pizio e fecondo è il momento: la pubblicazione, l’anno precedente, del documento Terra e cibo del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace20; l’evento di Expo 2015

– Nutrire il pianeta energia per la vita; ancora, le Conférences des Nations Unies sur les changements climatiques, più note come COP21 e COP22, convocate a Parigi e a Marrakech per negoziare e attuare un accordo vincolante sul clima.

È in questo contesto che la riflessione ecologica della Chiesa cattolica riparte. I principi dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium – Il tempo è superiore allo spazio; L’unità prevale sul conflitto; La realtà è più importante dell’idea; Il

tutto è superiore alla parte – dettano il ritmo21. Nell’orizzonte da essi disegnato

14 L. Piccioni, Chiesa ed ecologia, cit.,

15 Paolo VI, Lettera apostolica, Octogesima adveniens, 14 maggio 1971, in AAS, 63 (1971),

pp. 401-441.

16 Si allude in particolare alla Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis nel XX anniversario

della Populorom progressio, 30 dicembre 1987, in AAS, 80 (1988), pp. 513-586 e alla Lettera enci-clica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1 maggio 1991, in AAS, 83 (1991),

pp. 793-867.

17 Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio della Dottrina sociale della

Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004.

18 Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate sullo sviluppo umano integrale nella

carità e nella verità, 29 giugno 2009, in AAS, 101 (2009), pp. 641-709.

19 Per un primo approfondimento Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della

Cei – Servizio Nazionale per il progetto culturale della Cei, Custodire il creato . Teologia, etica

e pastorale, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2013.

20 Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Terra e Cibo, Libreria Editrice Vaticana,

Città del Vaticano, 2015.

21 Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo

attuale, 24 novembre 2013, in AAS 105 (2013), pp. 1019-1137. Per alcune considerazioni si veda

Antonio Spadaro, Il nuovo mondo di Francesco . Come il Vaticano sta cambiando il mondo, Ve-nezia, Marsilio, 2018 e Laudato si’ . Risonanze . La cura della casa comune e l’Università Cattolica

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ambiente, creato, sviluppo umano integrale

si coglie sia la peculiarità di un’enciclica, per la prima volta interamente dedicata all’ambiente-creato-casa comune, sia, soprattutto, la specificità di un approccio,

quello della ecologia integrale22, che, riscoprendo e rileggendo i testi biblici e

ma-gisteriali, consente alla Chiesa cattolica di proporre con un linguaggio nuovo la propria visione riaffermando al contempo la legittimità e la ricchezza del religioso

nel dibattito verde23.

Illuminanti sono in proposito le parole L’ecologia è totale, è umana che

risuo-nano spesso nel messaggio del pontefice argentino24. Esse esprimono la chiave

di lettura della questione ecologica che la Chiesa cattolica ha individuato come peculiare e indicano un percorso che, partendo dall’uomo e dalle sue tre rela-zioni fondamentali – con Dio, con il prossimo, con la terra –, vuole recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: «quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale

con Dio»25.

«Tutto è collegato – ripete spesso papa Bergoglio – tutto è connesso». La novi-tà di questa intuizione avvia una riflessione che va oltre, evidentemente, l’aspetto

ambientale, si rivolge a tutti26 e si snoda in due momenti, entrambi con lo

sguar-do rivolto sull’uomo: uno sulle sue fragilità, l’altro sulle sue potenzialità.

Il primo esprime la consapevolezza da un lato che «nell’unità di corpo ed

ani-ma, di cuore e coscienza, di intelletto e volontà»27 l’uomo è «l’immagine vivente

di Dio»28, dotato della dignità di persona, unico, fra tutte le creature visibili,

capace di conoscere e di amare il proprio creatore, il solo, del resto, che questi abbia voluto per se stesso, per collaborare con lui, per coltivare e custodire la terra, per prendersi cura di tutti gli esseri viventi, ciascuno concepito quale dono

prezioso affidato alla sua responsabilità29. Dall’altro, che proprio quest’uomo vive

l’esperienza del peccato: una ferita al tempo stesso personale e sociale perché

22 Francesco, Lettera enciclica Laudato si’, cit., nn. 137-162.

23 Ibid ., nn. 7-9. Si veda anche la Lettera del Santo Padre Francesco a firma del cardinale

Segretario di Stato Pietro Parolin al Presidente degli Stati Uniti Messicani, Presidente della Piattaforma globale 2017 per la riduzione dei rischi da disastri, 25 maggio 2017, in www . vatican .va.

24 Francesco, Intervento al Workshop «Modern Slavery and Climate change: the commitment

of the cities», 21 luglio 2015, in www .vatican .va.

25 Id., Lettera enciclica Laudato si’, cit., n. 210.

26 Ibid ., n. 3.

27 Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo

Gau-dium et Spes, 7 dicembre 1965, in AAS, 58 (1966), p. 1026.

28 Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio, cit., n. 105.

29 Ibid ., n. 255. Si veda anche il n. 463 sulla contrarietà del magistero ad una concezione

(13)

laura de gregorio

299 «disobbedire a Dio, sottrarsi al suo sguardo d’amore e voler gestire in proprio

l’esistere e l’agire del mondo»30 frantuma l’unità interiore della persona umana e

rompe la relazione con Dio e la comunione armoniosa tra gli uomini e tra questi

e le altre creature31.

Il secondo momento della riflessione guarda, come anticipato, sempre all’uo-mo, ma alle sue capacità: di ascoltare, per riappropriarsi di una storia e coglierne il senso, e di scegliere come (ri)collocarsi nell’universo, se da proprietario e

domi-natore assoluto, ovvero quale amministratore e custode32. L’invito che la Chiesa

rivolge all’uomo attraverso la sua dottrina sociale è quello di ritornare sui suoi passi e di ripensare sé stesso e il suo agire, di rifiutare l’antropocentrismo deviato, la cultura dello scarto e il riduzionismo antropologico, per accogliere, invece, la

strada della conversione33. Si tratta di una proposta che non esprime solamente

una dimensione escatologica, ma considerando l’uomo nella sua concretezza lo spinge alla denuncia, all’impegno di progettazione culturale e sociale e ad una fattiva operosità; sprona tutti coloro che ne hanno sinceramente a cuore la sorte ad offrire il proprio contributo per cambiare le regole e la qualità delle

relazio-ni, delle strutture, dell’approccio alla terra e alle sue creature34 così da fondare

un nuovo ordine economico, sociale, giuridico, politico e culturale. «Rispetto Responsabilità Relazione – scrive papa Francesco nel messaggio ai partecipanti al Congresso internazionale Laudato sì e grandi città – sono tre R che aiutano a interagire congiuntamente dinnanzi agli imperativi più essenziali della nostra

convivenza»35: rispetto, l’atteggiamento fondamentale che l’uomo deve assumere

con il creato; responsabilità, il modo in cui deve collaborare con esso; relazione, infine, per indicare il nuovo porsi dell’uomo verso il prossimo.

30 Ibid ., n. 27. «La proibizione di mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del

male ricorda all’uomo – spiega il Compendio al n. 256 – che egli ha ricevuto tutto come dono e che continua ad essere una creatura e non il Creatore. Il peccato di Adamo ed Eva fu provo-cato proprio da questa tentazione: ‘diventerete come Dio’».

31 Francesco, Lettera enciclica Laudato si’, cit., n. 8; Id., Messaggio per la celebrazione della

Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, 1 settembre 2016, in www .vatican .va.

Negli stessi termini si esprimeva già la Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del

Patriarca ecumenico Bartolomeo I, Gerusalemme, 25 maggio 2014, in www .vatican .va.

32 Si rinvia a Francesco, Messaggio per la giornata mondiale dell’alimentazione, 16

otto-bre 2014; Id., Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 8 gennaio 2018; Id., Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 11 gennaio 2016, in www .

vatican .va.

33 Conversione del cuore, conversione ecologica, conversione integrale.

34 Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio, cit., nn. 4-6.

35 Francesco, Messaggio ai partecipanti al Congresso internazionale “Laudato si’ e grandi

(14)

ambiente, creato, sviluppo umano integrale

È evidente che in questo paradigma si scorge per il cristiano e per la Chiesa la possibilità di giocare un ruolo ancora significativo: si tratta, infatti, di quella tra-sformazione missionaria, di quel dinamismo in uscita che Dio provoca nei credenti e che si traduce nella comunità di discepoli «che prendono l’iniziativa, che si

coin-volgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano»36. Motivazioni forti,

ovvio, significati profondi con grandi potenzialità e dalle inevitabili conseguenze.

Il Dicastero – non a caso37 – per il servizio dello sviluppo umano integrale,

istituito il 17 agosto 201638, «assume – si legge nello statuto – la sollecitudine

della Santa Sede per quanto riguarda – tra l’altro – la cura del creato» affinché

siano promossi i valori concernenti la giustizia e la pace39. Già Giovanni Paolo

II sottolineava «la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata […] anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita» e auspicava il formarsi di «una coscienza ecologica che non deve essere mortificata ma anzi favorita in modo che si sviluppi e maturi trovando

adeguata espressione in programmi e iniziative concrete»40. Con lo stesso

lin-guaggio Francesco, sempre più frequentemente41, insiste sul legame

inscindi-bile tra valori della pace, della giustizia e rispetto per il creato e per la terra. È in questa prospettiva che si collocano l’istituzione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato42, l’annuncio della prossima celebrazione di un

36 Id., Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., nn. 20-24. Per alcune note Andrea

Riccardi, La sorpresa di Papa Francesco, Milano, Mondadori, 2013 e Gerolamo Fazzini, Stefano Femminis, Francesco . Il Papa delle prime volte, Milano, San Paolo, 2018.

37 Si rinvia a Gerolamo Fazzini, Stefano Femminis, Francesco, cit., e Antonio Spadaro, Il

nuovo mondo, cit. per alcuni commenti. Si veda anche Francesco, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale nel 50° anniversa-rio della Populorum Progressio, 4 aprile 2017, in www .vatican .va.

38 Francesco, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce il Dicastero

per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016, in AAS, 108 (2016), p. 968.

39 Id., Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016,

in AAS, 108 (2016), pp. 969-972, art. 1. L’art. 4 dello Statuto, al § 5, prevede la costituzione di una Commissione per l’ecologia presieduta dal prefetto del Dicastero.

40 Giovanni Paolo II, Messaggio per la celebrazione della XXIII Giornata mondiale della

pace, 1 gennaio 1990, in www .vatican .va.

41 Emblematici al riguardo i messaggi di Francesco al Corpo diplomatico e quelli

pronun-ciati per la Giornata mondiale della pace, in www .vatican .va.

42 Francesco, Lettera per l’istituzione della “Giornata mondiale di preghiera per la cura del

cre-ato”, 1 settembre 2015, in www .vatican .va. Si veda anche Liturgia della parola presieduta dal Santo Padre Francesco per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato . Omelia di P . Raniero Cantalamessa, O .F .M . Cap . Predicatore della casa pontificia, 1 settembre 2015, in www .vatican .va.

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laura de gregorio

301

sinodo per l’Amazzonia43 e, più recentemente, il Documento sulla Fratellanza

umana in cui l’impegno per la salvaguardia del creato e di tutto l’universo diventa il simbolo di una via – la cultura del dialogo, – di una condotta – la

collaborazione comune, – di un metodo – la conoscenza reciproca44.

Questa sensibilizzazione ecologica promossa a livello di chiesa universale ha una importante eco anche a livello di chiesa particolare. Quella italiana, nello specifico, per manifestare la propria attenzione nei confronti del creato e favorire sempre maggiore consapevolezza sui temi ecologici, celebra da tempo sia una Giornata mondiale del ringraziamento per i doni della terra, sia una Giornata nazionale per la salvaguardia del creato45. Il Gruppo di studio custodia del creato, costituito fin dal

1999 dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro insieme al Servizio nazionale per il progetto culturale della Conferenza episcopale italiana, propone momenti di riflessione che vogliono rispondere al bisogno ecclesiale di approfon-dimento teologico e all’esigenza sociale di uno sguardo ricco di contenuti e metodi

sui problemi ambientali46. Ancora, la Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita47

indi-ca, tra i suoi obiettivi, quelli di favorire capacità critiche verso gli attuali sistemi di sviluppo e di consumo con una visione profonda dell’umano; di creare percorsi pa-storali che, valorizzando le risorse a livello culturale ed organizzativo, coinvolgano le diocesi, gli organismi ecclesiali, le associazioni del territorio così da far nascere sinergie comuni; di formare ed aggiornare operatori per nuovi modelli di vita.

Sono iniziative che invitano alla sobrietà, alla temperanza, alla povertà, esprimendo oltre e più che uno stile, un progetto di riforma spirituale

dell’uo-mo e della Chiesa48 che non può non avere effetti dirompenti coinvolgendo le

43 Il 15 ottobre 2017 papa Francesco ha annunciato che la prossima Assemblea speciale del

Sinodo dei Vescovi avrà luogo nell’ottobre del 2019 per riflettere sul tema Amazzonia: nuovi

cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Si consulti il sito www .sinodoamazonico .va.

44 Francesco-Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e

la convivenza comune, 4 febbraio 2019, in www .vatican .va.

45 Per informazioni si rinvia al sito della Chiesa cattolica italiana www .chiesacattolica .it.

46 Per approfondimenti Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei –

Ser-vizio Nazionale per il progetto culturale della Cei, Custodire il creato, cit.

47 La «Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita» nasce nel 2007 da alcuni organismi

dio-cesani che decidono di unire conoscenze ed esperienze per promuovere un movimento del popolo di Dio sui nuovi stili di vita nella Chiesa e nella società. Si consulti per informazioni il sito www .reteinterdiocesana .wordpress .com.

48 Nella consapevolezza che si tratta di una grande opera a cui tutti devono concorrere,

il Santo Padre, nel messaggio per la seconda Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ha voluto introdurre una nuova opera di misericordia spirituale e corporale: la Cura

della casa comune. Si veda Francesco, Messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, 1 settembre 2016, in www .vatican .va.

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ambiente, creato, sviluppo umano integrale

dimensioni economica, sociale, giuridica. Non è un caso, del resto, che nella prospettiva de Il tutto è superiore alla parte questo approccio ecologico stia

di-ventando sempre più spesso al contempo grido della terra e grido dei poveri49.

Esso conduce ad un discernimento degli attuali modelli di sviluppo; richiede di creare «una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità

della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni»50;

obbliga a ripensare molti strumenti giuridici e a creare un nuovo diritto allo scopo di raggiungere «una adeguata amministrazione della casa comune che è

il mondo intero»51.

Indubbiamente si tratta di una sfida a tutto campo, ma anche di una oc-casione unica per la Chiesa e i cristiani di farsi nuovamente guida al servizio degli altri.

3. Ambiente e Costituzione

Fino alla riforma del 2001 la Costituzione italiana non prevedeva alcuna specifica norma a tutela dell’ambiente. In sede di Assemblea costituente era stato discusso, nell’ambito delle disposizioni del titolo secondo – Rapporti etico-sociali –, un arti-colo, il 29, che prevedeva semplicemente una competenza dello Stato sulla «tutela del paesaggio» in aggiunta a quella in materia di «monumenti artistici e storici»

a chiunque appartenenti e siti «in ogni parte del territorio nazionale»52. Nel testo

entrato in vigore nel 1948, l’art. 9 confermava, sia pure in una formulazione leg-germente modificata, quanto deliberato in sede costituente. Per il resto la

Costi-49 Si rinvia in proposito a Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., nn.

186-216. Significativo il passaggio con cui si apre il n. 198: «Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica». In questa pro-spettiva si comprende l’istituzione da parte di Francesco della Giornata mondiale dei poveri. Si veda Francesco, Messaggio per la I giornata mondiale dei poveri, 19 novembre 2017, in www .

vatican .va. Per alcune note Diego Fares, I paradossi della vulnerabilità, in «La Civiltà

Cattoli-ca», 2018, II, pp. 533-545.

50 Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 188.

51 Ibid ., n. 206. In proposito Segretariato per la Giustizia Sociale e l’Ecologia della Curia

Generalizia della Compagnia di Gesù, Rapporto speciale . Giustizia nell’economia globale .

Co-struire società sostenibili e inclusive, in «Promotio Iustitiae», 2016, I, pp. 1-38.

52 L’art. 29 viene discusso essenzialmente sotto il profilo della competenza, statale o

regionale, in tema di patrimonio artistico e storico e di tutela del paesaggio. Il dibattito verterà, peraltro, anche sulla stessa utilità della norma e sulla sua collocazione nell’ambito del testo costituzionale. Si rinvia al Dibattito in Assemblea costituente, 30 aprile 1947, in

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laura de gregorio

303 tuzione si limitava ad accennare al territorio e ai confini territoriali, al suolo, alle terre, alle zone agrarie e a quelle montane.

È in questo contesto normativo che a partire dagli anni ’80 la Corte costi-tuzionale elabora alcune linee di lettura che porteranno gradualmente all’affer-mazione di un vero e proprio diritto all’ambiente. Dapprima, in particolare, si procederà attraverso l’interpretazione del paesaggio «come forma del territorio e dell’ambiente» e dunque della sua tutela da intendersi «nel senso lato della tutela

ecologica» e «della conservazione dell’ambiente»53. Quindi, compiendo un vero

e proprio salto di qualità, si riconoscerà l’ambiente quale «valore costituzionale

primario»54 e la sua salvaguardia come «diritto fondamentale della persona ed

interesse fondamentale della collettività»55 in virtù di una interpretazione

evolu-53 Già nel 1968 (Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 1968, n. 56) la Corte

affer-mava che «i beni che formano il patrimonio paesistico della comunità costituiscono essi stessi una categoria a contorni certi» tale per cui «le limitazioni al loro godimento che derivano dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla iscrizione negli elenchi svolgono il limite connesso al regime di quei beni come categoria per la loro inerenza ad un inte-resse della comunità». Per un primo approfondimento Alberto Predieri, voce Paesaggio, in Enciclopedia del Diritto, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 503-531. Per i riferimenti giurisprudenziali si veda Marcello Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale

come “diritto dell’ambiente”, in www .federalismi .it, n. 25, 20 dicembre 2006, in particolare

il paragrafo 2.1.1.

54 Con la sentenza n. 94 del 1985 la Corte affermerà che «il paesaggio, unitamente al

patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa capo alla Repubblica di tutelarlo tra i principi fondamentali dell’ordinamento (art. 9, comma secondo)». Aggiungerà quindi che, in forza del citato disposto costituzionale, «il perseguimento del fine della tutela del paesaggio (e del patrimonio storico ed artistico nazionale) sia imposto alla Repubblica, vale a dire allo Stato-ordinamento e perciò, nell’ambito delle rispettive competenze istituzio-nali, a tutti i soggetti che vi operano». Ancora sottolineerà come «la tutela del paesaggio non può venire realisticamente concepita in termini statici, di assoluta immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve invece attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio e sull’ambiente. Si vuol dire con ciò che, fermo il riparto delle competenze disposto da norme costituzionali e sulla base di esso, la tutela del paesaggio presuppone normalmente la comparazione e il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici rappresentati da una pluralità di soggetti la cui intesa è perciò necessario perseguire di volta in volta se comune a tutti è il fine costituzionalmente imposto, appunto, della tutela del paesaggio». Si veda Corte costi-tuzionale, sentenza 29 marzo 1985, n. 94. Negli stessi termini, tra le altre, Corte costituzio-nale, sentenza 7-15 maggio 1987, n. 167 .

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ambiente, creato, sviluppo umano integrale

tiva degli artt. 9 e 32 della Costituzione56. Da ultimo, la «concezione unitaria»57

dell’ambiente e la sua considerazione come bene di «valore assoluto primario»58

diventeranno propedeutici alle scelte più recenti che esprimono la consapevolezza del carattere complesso del valore costituzionale in questione. L’ambiente verrà infatti considerato, d’ora in poi, quale «centro di imputazione di una serie di va-lori non meramente naturalistici, ma anche culturali educativi e ricreativi in una

corretta e moderna concezione»59.

Questa operazione ermeneutica condotta nel corso degli anni dalla Con-sulta e qui sinteticamente descritta assume un rilievo importante. Essa, infatti, disegnando un percorso per tappe successive, consentirà al legislatore, nel 2001, di inserire nel novellato art. 117, lett. s) una competenza esclusiva dello Stato sulla «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» e una compe-tenza concorrente Stato-Regioni sul governo del territorio, sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e sulla promozione e organizzazione di attività culturali.

Come emerge da queste brevi annotazioni, è chiaro che l’approccio alla que-stione ecologica scelto fin dall’inizio sia dal legislatore che dalla giurisprudenza sia stato quello dei cosiddetti diritti ambientali, quei diritti, cioè, che in aggiunta a quelli civili, politici (prima generazione) e sociali (seconda generazione), verreb-bero a costituire una nuova categoria (terza generazione) individuata dal giurista secolare nel tentativo di rispondere alla crisi ecologica che si manifesta nel corso

56 Nel 1979 (Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 1979, n. 88) la Corte affermava che

«il bene afferente alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell’illecito con conseguente obbligo nella riparazione in caso di violazione del diritto stesso». Diritto, dunque, considerato «come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza». Ciò, sottolineava ancora la Consulta, «deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costi-tuzione al diritto alla salute come tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmen-te non patrimoniale, direttamenessenzialmen-te tuessenzialmen-telaessenzialmen-te».

57 Id., sentenza n. 210/1987, cit.

58 Id., sentenza 16-30 dicembre 1987, n. 617.

59 Id., sentenza 6-15 luglio 1994, n. 302. Per alcuni commenti Ginevra Cerrina Feroni,

Tommaso Edoardo Frosini, Luca Mezzetti, Pier Luigi Petrillo, Ambiente, energia,

alimentazio-ne . Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile – Environment, ealimentazio-nergy, food . Compa-rative legal models for sustainable development, v. I, t. I, Firenze, Fondazione CESIFIN Alberto

Predieri, 2016; Elisa Ruozzi, La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei

diritti umani, Napoli, Jovene, 2011; Attilio Pisanò, Diritti deumanizzati . Animali, ambiente, generazioni future, specie umana, Milano, Giuffrè, 2012.

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laura de gregorio

305 del tempo sempre più come una crisi globale: perché riguarda l’uomo nella sua totalità (l’uomo presente e quello futuro, l’uomo ovunque collocato sul pianeta); è risolvibile solo attraverso la cooperazione tra tutte le discipline, scientifiche ed umanistiche; soprattutto, sembra esigere l’adozione di schemi interpretativi

uni-tari tali da poter essere applicati a tutti gli ambiti da essa coinvolti60.

Le diverse suggestioni provenienti dalla filosofia del diritto, dai cosiddetti

am-bientalismi ed ecologismi61, dall’etica, dall’economia, in altre parole, sollecitando

il legislatore a cogliere la sfida ambientale, lo hanno posto di fronte alla scelta degli strumenti da utilizzare consapevole, peraltro, che in ogni caso il diritto

sarebbe stato profondamente modificato dall’incontro con i problemi ecologici62.

La difficoltà ad utilizzare gli istituti tradizionali (dal diritto di proprietà alla per-sonalità giuridica, dalla responsabilità al contratto), la novità di problemi prima non avvertiti (il nuovo rapporto di potere tra sovranità pubblica e proprietà pri-vata; la scoperta impossibilità di crescita infinita in un pianeta finito con risorse scarse), la necessità di rimettere in discussione percorsi acquisiti (la separazione privato-pubblico, globalocale) hanno interrogato e interrogano le corti e il le-gislatore che, per ora, vedono appunto nel diritto all’ambiente più che nel diritto dell’ambiente la soluzione più adeguata per rispondere alle esigenze concrete. Tra una tutela della natura che si spinga al di là della protezione di interessi umani (l’ambiente soggetto di diritti) e una tutela dell’ambiente mediato dalla protezio-ne di diritti dell’individuo che assume quale oggetto di tutela non la natura, ma l’esigenza umana di natura, è questa seconda alternativa quella che viene assunta come paradigma.

Ovviamente, non c’è chi non avverta come questa scelta di concentrarsi sul diritto all’ambiente esprima una precisa opzione antropocentrica che colloca su un piano comune la visione costituzionale e quella, prima delineata, della Chie-sa cattolica. Un’origine diverChie-sa, ma una prospettiva che pone sempre l’uomo al

60 Si veda in particolare Mariachiara Tallacchini, Diritto per la natura . Ecologia e filosofia

del diritto, Torino, Giappichelli, 1996.

61 Le prime – Deep Ecology –, gli ambientalismi, interpretano la crisi ecologica come

problema da risolvere all’interno di cornici di pensiero che tendono a separare soggetto e oggetto, predicano una prudente politica delle risorse e non si discostano dall’epistemologia del dominio. Le seconde – Shallow Ecology –, gli ecologismi, traducendo l’ecologia in chiave filosofica, affermano un radicale egocentrismo e il principio di non interferenza con la natura. Si rinvia a M. Tallacchini, Diritto per la natura, cit.

62 Per un primo approfondimento Ugo Mattei, Alessandra Quarta, Punto di svolta .

Eco-logia, tecnologia e diritto privato . Dal capitale ai beni comuni, Sansepolcro (AR), Aboca, 2018;

Fritjof Capra, Ugo Mattei, Ecologia del diritto . Scienza, politica, beni comuni, Sansepolcro (AR), Aboca, 2017; Rodrigo Míguez Núñez, La vocazione giuridica di un’enciclica ecologica:

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ambiente, creato, sviluppo umano integrale

centro. Non si tratta evidentemente di una considerazione di scarsa rilevanza. Essa, infatti, pur nei differenti punti di origine (Dio-L’uomo a immagine di Dio; La Costituzione-L’uomo titolare di diritti costituzionali) permette di procedere in una stessa direzione: lavorando sull’uomo, sui suoi doveri, sugli strumenti giuridici ed economici a disposizione dell’uomo affinché il rispetto, la tutela, la custodia dell’ambiente-creato vadano a beneficio di tutti.

La sintonia tra testo costituzionale e dottrina sociale della Chiesa è da questo punto di vista significativa.

L’utilità sociale con cui non deve essere in contrasto l’iniziativa economica privata; i fini sociali che devono indirizzare e coordinare l’attività economica; la funzione sociale della proprietà e i motivi di interesse generale che possono le-gittimarne un esproprio salvo indennizzo (artt. 41-42); ancora, l’utilità generale che può guidare il legislatore nella gestione dei servizi pubblici essenziali e delle fonti di energia e il razionale sfruttamento del suolo al fine di stabilire equi rap-porti sociali (artt. 43-44)63 richiamano, evidentemente, i principi del bene comune,

della solidarietà, della destinazione universale dei beni, principi permanenti della dottrina sociale della Chiesa che trovano il loro fondamento nella dignità della

persona umana64. Analogamente a questa ecologia economica, il testo

costituzio-nale propone una ecologia umana e sociale che ha la sua radice nel lavoro inteso come attività-funzione che deve concorrere al «progresso materiale o spirituale della società» e soprattutto, in tutte le sue forme ed applicazioni, alla tutela del lavoratore. Anche da questo punto di vista il collegamento con la dottrina sociale della Chiesa è immediato: «con il suo lavoro e la sua laboriosità – si legge al n. 266 del Compendio – l’uomo, partecipe dell’arte e della saggezza divina, rende più bello il creato, il cosmo già ordinato dal Padre, suscita quelle energie sociali e

comunitarie che alimentano il bene comune»65.

Queste considerazioni, se da un lato sembrano avvalorare la scelta di cor-ti e legislatore sul diritto all’ambiente, rinviando a quell’art. 2 della Coscor-titu- Costitu-zione che riconosce e garantisce «i diritti inviolabili dell’uomo», dall’altro, e richiamando sempre l’art. 2 che richiede «l’adempimento dei doveri indero-gabili di solidarietà politica, economica e sociale», sembrano indicare proprio

63 Per uno studio sulla elaborazione delle disposizioni citate si rinvia ai resoconti del

di-battito svoltosi in Assemblea costituente, in www .parlamento .it.

64 Il riferimento è a Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio, cit.,

nn. 255-322.

65 Si veda anche Francesco, Lettera al cardinale Peter K .A . Turkson in occasione della

Con-ferenza internazionale ‘Dalla Populorom progressio alla Laudato si’’, 23 novembre 2017; Id., Udienza generale, Catechesi sui Comandamenti, 12: Non rubare, 7 novembre 2018, in www . vatican .va.

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laura de gregorio

307 in quest’ultima, la solidarietà, una possibile chiave di lettura della questione ambientale poiché essa, più di altre, appare come dimensione orientata per eccellenza al bene comune.

4. Fine di religione e tutela dell’ambiente

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti hanno messo in luce come, tan-to sul versante ecclesiale quantan-to su quello statuale, la consapevolezza della que-stione ecologico-ambientale sia cresciuta nel tempo. Una nuova sensibilità, diver-si approcci, una più profonda comprendiver-sione del fenomeno, una vidiver-sione globale di cause ed effetti caratterizzano il pensiero ecologico laico e religioso, la dimensio-ne giuridica pubblica e privata, quella universale e particolare della Chiesa.

Questo dato permette di proseguire l’indagine, proposta all’inizio di queste note, circa il significato e la portata da riconoscersi alla locuzione fine di religione. Si tratta, a questo punto, in altre parole, sia di verificare se la tutela dell’ambiente-creato possa qualificarsi come attività religiosa (profilo oggettivo), sia di capire quali realtà, quali proiezioni collettive del religioso possano occuparsi di ecologia (profilo soggettivo).

Rispondere al primo quesito non dovrebbe essere, in chiusura di questa rifles-sione, particolarmente problematico. La domanda se sia possibile leggere l’attività di tutela del creato come di religione sembra legittimare una risposta positiva. Nell’ammettere un religioso collettivo ecologicamente declinato confluiscono, del resto, sia la dimensione propriamente ecclesiale, sia quella costituzionale. È la visione dell’ecologia integrale che consente di individuare nella finalità di tutela dell’ambiente una finalità religiosa. Questa lettura trova un fondamento nella dimensione sociale della nostra Costituzione.

Quanto al secondo interrogativo, se l’attenzione si sposta dalla struttura all’at-tività, dall’organizzazione all’agire religiosamente orientato e si focalizza dunque non sul come, ma sul perché dell’azione, ne consegue che potrebbe apparire non

oltremisura determinante la forma collettiva di quest’ultima66. Piuttosto, alla luce

delle considerazioni fin qui svolte, sembra diventare rilevante una sorta di ecolo-gia della gestione dell’attività intesa quale rispetto dell’etica e dell’ordine morale

che sono necessari e intrinseci all’attività economica67. Il recente documento della

Congregazione per la dottrina della fede e del Dicastero per il servizio dello

svi-66 In questi termini A. Fuccillo, Le nuove frontiere dell’ecclesiasticità, cit.

67 Il riferimento è a Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio, cit.,

n. 331. Si veda anche Segretariato per la Giustizia Sociale e l’Ecologia della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, Rapporto speciale, cit.

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ambiente, creato, sviluppo umano integrale

luppo umano integrale Oeconomicae et pecuniariae quaestiones68 pare esprimere

proprio questa idea. Non a caso esso si propone di «offrire concreti e specifici orientamenti etici a tutti gli agenti economici e finanziari» e di «formulare alcune puntualizzazioni in vista di un discernimento che tenga aperte le vie verso ciò che rende l’uomo davvero uomo e gli impedisca di mettere a repentaglio la sua di-gnità ed il bene comune». Nella stessa direzione insiste da tempo papa Francesco quando parla dell’etica del fare impresa invitando ad operare perché cresca

«un’e-conomia di tutti e per tutti», di inclusione e non di esclusione69. È interessante

da questo punto di vista quella valorizzazione sia del ruolo dell’imprenditore, sia delle associazioni e dei corpi intermedi che nello spirito della solidarietà sono

costruttori del bene comune artefice di un nuovo umanesimo70.

Questi riferimenti assumono un valore significativo e permettono di ritor-nare a quegli artt. 19 e 20 della Costituzione che nel considerare l’esercizio in forma associata della libertà religiosa, le istituzioni o gli altri enti con fine di religione sembrano diventare un tassello determinante per tutte quelle attività della società civile che servono il bene comune mediante la produzione di beni e servizi utili in una logica di efficienza e di soddisfacimento degli interessi di tutti; che creano opportunità di incontro, di collaborazione, di valorizzazione delle capacità delle persone coinvolte nell’attività e del loro lavoro; che assecondano la

68 Congregazione per la Dottrina della fede – Dicastero per il Servizio dello Sviluppo

Umano Integrale, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un

discerni-mento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario, 6 gennaio 2018, in www .vatican .va. Per un primo commento Gian Paolo Salvini, Discernimento etico e questioni economico-finanziarie, in «La Civiltà Cattolica», 2000, II, pp. 583-593.

69 Francesco, Discorso agli imprenditori riuniti in Confindustria, 27 febbraio 2016, in www .

vatican .va.

70 Id., Discorso ai partecipanti all’Incontro promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia

e della Pace nel 50° anniversario della Pacem in Terris, 3 ottobre 2013; Id., Discorso al personale della Banca di credito cooperativo di Roma, 12 settembre 2015; Id., Discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale in occasione del terzo anniversario dell’enciclica Laudato si’, 6

luglio 2018; Id., Discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale delle associazioni di

imprenditori cattolici (UNIAPAC), 17 novembre 2016, in www .vatican .va. È da sottolineare

in quest’ottica quanto già Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae affermava a proposito della missione di servizio di una università cattolica: «Le sue attività di ricerca – così il n. 32 – quindi includeranno lo studio dei gravi problemi contemporanei quali la dignità della vita umana, la promozione della giustizia per tutti, la qualità della vita personale e familiare, la protezione della natura, la ricerca della pace e della stabilità politica, la condivisione più equa delle risorse del mondo e un nuovo ordinamento economico e poli-tico che serva meglio la comunità umana a livello nazionale e internazionale». Il riferimento è a Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae sulle università cattoliche, 15 agosto 1990, AAS, 82 (1990), p. 1493.

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laura de gregorio

309 domanda di qualità delle merci da produrre e da consumare, qualità dei servizi

di cui usufruire, qualità dell’ambiente e della vita in generale71. In queste azioni si

concretizza, infatti, quel fine di religione ecologicamente declinato nel senso che in queste note si è tentato di illustrare quale espressione dell’ecologia integrale che già il Compendio descriveva come ecologia sociale, che papa Francesco nella sua Laudato si’ definisce come ecologia totale e che la nostra Costituzione settant’anni fa, in un armonioso coordinarsi di norme, traduceva come progresso materiale o spirituale della società che deve tendere, in ogni tempo, alla promozione della dignità ed integrale vocazione della persona umana.

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