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La cessione del quinto

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Academic year: 2021

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Università di Pisa

Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea Magistrale in

Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari

Tesi di Laurea

La cessione del quinto

Relatore Candidata

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Indice

Introduzione p.2

Capitolo 1. Il credito al consumo p.3

1.1 Caso italiano p.5

Capitolo 2. La cessione del quinto p.11

2.1 Controlli di base p.13 2.2 Ulteriori controlli p.15 2.3 Calcolo del quinto p.17 2.4 Preventivazione p.19 2.4.1 Controlli antiriciclaggio ed antifrode p.23 2.5 Stipula del contratto p.30 2.5.1 Recesso dal contratto ed estinzione anticipata p.32 2.5.2 Breve focus su Tan e Taeg p.33 2.6 Presenza di più trattenute in busta paga/pensione p.36 Capitolo 3. Breve confronto tra cessione e prestito e Conclusione p.40

Allegato 2 p.75

Allegato 3 p.77 Bibliogafia e sitologia p.82

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Introduzione

Nella nostra economia il credito al consumo gioca un ruolo fondamentale sia per lo sviluppo del mercato sia per soddisfare le esigenze dei consumatori. In generale, per credito al consumo si intende il complesso di attività creditizia che determina una sorta di anticipazione all’acquisto di beni di consumo o servizi, rispetto a quello che si avrebbe con la semplice accumulazione di risparmio; per mezzo di questo strumento, il consumatore acquista un bene o usufruisce di un servizio, senza avere la disponibilità attuale della

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somma di denaro necessaria per il pagamento, ma si impegna ad estinguere il suo debito in un secondo momento(CARAVALE, F., voce Credito al consumo, in Enc. della banca e della borsa, V, Milano, 1971, p. 695.). Le sue origini risalgono alla seconda rivoluzione industriale, con le prime forme di rateizzazione, e proseguono fino ai giorni nostri. Questo prodotto aumenta il potere di acquisto delle famiglie che possono accedere a tipologie di beni e servizi di elevato valore senza avere, nell’immediato, la liquidità necessaria per acquisirli. Tutto ciò comporta di conseguenza un aumento della circolazione della ricchezza, una diffusione maggiore di beni e quindi un aumento dei volumi di vendita delle imprese. Questa tesi, avvalendomi dell’esperienza maturata presso un istituto che si occupa principalmente di cessione del quinto, si propone di mettere in luce le procedure di tale prodotto e per tanto il lavoro è così strutturato: nel capitolo 1 verrà introdotta brevemente la normativa che regola il credito al consumo e di seguito si soffermerà su quella inerente la cessione del quinto; nel capitolo 2 si entrerà nei processi tecnici della cessione del quinto; nel capitolo 3 si confronterà brevemente il prodotto di prestito con la cessione.

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Capitolo 1. Il credito al consumo

Il credito al consumo nasce con l’avvento della produzione di massa; inizialmente la gestione dei finanziamenti viene assunta dagli stessi commercianti tramite lo strumento della vendita a rate con riserva di proprietà, ovvero il venditore utilizza gli stessi beni venduti come garanzia per il proprio credito. In seguito questo strumento prende sempre più piede grazie all’avvento del mercato dell’automobile in quanto serve un efficace meccanismo di finanziamento che permetta l’accesso a tale bene ad un numero sempre maggiore di persone1. Non basta più la struttura bilaterale del rapporto, perché il venditore da solo non

ha sufficiente capacità economica per sostenere le innumerevoli richieste di finanziamento provenienti dai consumatori interessati all’acquisto; l’operazione di credito al consumo assume pertanto una diversa configurazione: scompare la funzione creditizia del venditore attraverso l’ingresso di un terzo finanziatore ed il rapporto diviene trilaterale. Nascono così le prime società finanziarie, all’inizio inserite in un circuito interno alle stesse imprese produttrici; le banche infatti sono restie ad introdursi nel mercato del credito al consumo, considerato ad alto rischio, e il loro ingresso si ha soltanto negli anni ’30 dopo aver testato che, contrariamente alle previsioni, si tratta di un settore di investimento alquanto proficuo2.

L’intervento del terzo finanziatore risponde a due funzioni fondamentali, cioè fornire al consumatore il denaro necessario per compiere l’acquisto e garantire agli esercizi commerciali l’incremento del loro volume di affari3.

1 PIEPOLI G. il credito al consumo p.183,186 2 PIEPOLI G., op. cit., pp. 21, 22, 23, 24

3 FERRANDO G., Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti, p. 603; CARRIERO G.,

Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, in Trattato di diritto privato, diretto da BESSONE M., p. 6; PIEPOLI, G., op. cit., p. 27.

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Fino alla prima metà degli anni Ottanta i finanziamenti al consumo non sono soggetti ad una specifica disciplina, per tanto il 22 Dicembre 1986 viene emanata la direttiva 87/102/CEE con la quale il legislatore comunitario interviene per armonizzare a livello europeo la regolamentazione di tale materia e quindi per fornire maggiori tutele al consumatore. Questa direttiva getta le basi della disciplina andando a stabilire l’ambito di applicazione della normativa e dei casi di esenzione (art.2), della forma e del contenuto del contratto (art.4), delle informazioni oggetto degli annunci pubblicitari (art.3) e hanno fissato i criteri per il calcolo del costo complessivo del finanziamento (TAEG art 1-bis)4. In seguito, con il ricorso

sempre più maggiore al credito, è parso necessario revisionare tale normativa seguendo delle linee guida che ponevano il focus sulle nuove realtà del mercato; l’introduzione di nuove disposizioni che disciplinassero non solo la responsabilità del consumatore, ma anche l’operatore del credito e che tutelassero maggiormente la parte più debole anche attraverso una migliore informazione5. Da qui l’emanazione il 23 Aprile 2008 della direttiva

2008/48/CE con la quale si passa da un’armonizzazione minima ad una completa che favorisca l’integrazione e le negoziazioni transfrontaliere. In linea di massima questa direttiva garantisce le stesse tutele a tutti i consumatori europei, però vi sono delle deroghe: i legislatori nazionali possono disciplinare in modo autonomo tutto ciò che non viene espressamente regolato dalla direttiva6. In generale questa direttiva disciplina i contratti di

credito al consumo7 e, come sopra citato, tutelano maggiormente i consumatori che,

possono scegliere l’offerta che più si adegua alle proprie necessità, comparando il prezzo con altre offerte e, possono appellarsi allo ius poenitendi.

4 MACARIO F., Il percorso dell’armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale? In DE

CRISTOFARO G., la nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano p.8

5 CARRIERO.G, la nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d’indirizzo, questioni irrisolte, problemi

applicativi. In DE CRISTOFARO G., pp. 38,39

6 MAUGERI.M, e PAGLIANTINI.S, il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti p.3 7 togliendo da questa categoria i contratti stipulati per la fornitura continuativa di servizi o, anche periodica, di beni

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1.1 Caso italiano

In Italia il credito al consumo è stato disciplinato per la prima volta negli anni Novanta con la Legge del 19 Febbraio 1992, n.142 che recepisce le direttiva comunitarie 87/102/CEE e 90/88/CEE. In seguito le normative in materia sono confluite nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia nel Capo II del Titolo VI nel “Credito al consumo”. In seguito il D.Lgs del 13 Agosto 2010 n.141, ha recepito la direttiva 2008/48/CE ed è stato modificato dal D.Lgs del 14 Dicembre 2010,n.218, che ha modificato il Testo Unico bancario ed il Codice del consumo. Infatti il Codice del consumo, relativamente alla parte sul credito al consumo, viene modificato e rimane l’art.43, che rimanda ai Capi II e III del Titolo VI del TUB e agli artt.144 e 145 per le relative sanzioni. Per quanto attiene al TUB, il Capo II del Titolo VI viene rinominato come “Credito ai consumatori” e vengono sostituiti integralmente gli artt. 121-1268. In particolare quanto previsto dal precedente art. 125, comma 1, TUB.

Prima della riforma il legislatore ammetteva l’applicazione dell’art. 1525 c.c. alle operazioni di credito al consumo caratterizzate dalla costituzione di un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il credito ottenuto. In caso di inadempimento del consumatore, solamente se questo superava l’ottava parte del prezzo, il finanziatore poteva chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’importo. Questa previsione è stata abrogata, ma gli effetti non sono stati rilevanti, considerata la scarsa applicazione nella realtà9. Entrando nel dettaglio il

D.Lgs 141/2010 innova la forma ed il contenuto dei contratti di credito al consumo, gli obblighi informativi precontrattuali, la disciplina dei contratti di credito collegati, l’obbligo di

8 DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario. I

Contratti, 11, p. 1041.

9 PELLEGRINO S., Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d. lg. 13.8.2010, n. 141). Obbl. e contr.

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valutazione del merito creditizio del consumatore ed il diritto di recesso. Vediamo in dettaglio i principali aspetti:

1) La pubblicità e l’informativa precontrattuale: la prima viene regolamentata dall’art 123, comma 1 del TUB in cui viene posta particolare enfasi sulla trasparenza nelle operazioni di credito al consumo al fine di garantire maggiore tutela al consumatore10. Per tanto

devono essere riportate le seguenti informazioni, accompagnate ad un esempio rappresentativo:

 Il tasso di interesse e le spese comprese nel costo totale del credito;  L’importo totale del credito;

 TAEG;

 La presenza di servizi accessori necessari per l’accesso al credito, se questi non vengono conteggiati nel TAEG perché non determinabili anticipatamente;

 Se determinabile, la durata del contratto;

 Se determinabile anticipatamente, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate;

La seconda invece prevede che il cliente riceva delle informazioni personalizzate sull’offerta di credito a lui dedicata. Da qui l’art.24, comma2, prevede che il consumatore riceva un modulo specifico denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC)” nel quale, come stabilito dalla direttiva (art.5), vengono indicati: l’importo del credito, la durata, la periodicità ed il numero delle rate, i costi (interessi ed altre spese, specificando il TAEG), la tipologia di prodotto acquistato e il suo prezzo in contanti, il costo di eventuali servizi accessori e gli interessi e le penali in caso di ritardo nei pagamenti, inoltre deve essere ribadito il diritto, a favore del consumatore, di recesso e di adempimento anticipato, specificando l’eventuale indennizzo dovuto al finanziatore.

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Per la comunicazione di informazioni aggiuntive dev’essere impiegato un documento distinto. Il momento informativo è stato pensato oltre che per rendere il consumatore effettivamente edotto delle scelte economiche che sta andando a compiere, di modo che la sua decisione possa risultare informata e consapevole, anche perché negli ultimi anni il ricorso al credito al consumo è aumentato notevolmente11. La facilità del ricorso a

questo strumento, ha però comportato la crescita del rischio di sovra indebitamento del consumatore; per contenere un tale rischio, si fa appunto ricorso a tecniche informative. Secondo alcuni però, il ricorso alle tecniche di disclosure sarebbe stato eccessivamente enfatizzato, perché in realtà si tratterebbe di regole fallaci sia dal punto di vista dei consumatori sia da quello delle imprese che concedono credito; dei primi perché l’infittirsi degli obblighi informativi andrebbe a beneficio solo dei consumatori che sono già in grado di autotutelarsi (well-educated middle-class consumers) e non delle fasce sociali più deboli e meno colte, non essendo queste in grado di trarre vantaggio dalle informazioni ricevute; le imprese invece tenderebbero ad abbassare gli standard di tutela dei consumatori e a porre in essere comportamenti sleali e non concorrenziali12. Ciò che

in realtà servirebbe per salvaguardare i consumatori dal rischio di sovra indebitamento, è una vera e propria politica di responsabilizzazione del creditore, in modo da far ricadere sul soggetto “forte”, la scelta se far accedere o no un cliente al credito13. L’unica regola

in tal senso che si rinviene nell’attuale normativa, riguarda la valutazione, da parte di chi concede credito e in particolare, dei soli finanziatori (non anche degli intermediari di credito), del merito creditizio del consumatore, cioè della sua capacità di restituire il capitale anticipato (art. 124-bis), mediante l’acquisizione di informazioni che possono essere fornite dal cliente stesso oppure reperite tramite la consultazione di banche dati

11 DE CRISTOFARO G., op. ult. cit., p. 1051

12 GORGONI M., Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai

consumatori, cit., p. 726

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permanenti ex art. 125. In realtà, a parte questa valutazione del debitore in termini di meritevolezza, le soluzioni adottate prima dal legislatore comunitario, poi a livello nazionale, non sarebbero pienamente soddisfacenti, perché mancano misure concretamente volte a tutelare il consumatore sovra indebitato. Per far fronte all’attuale crisi economica e finanziaria, all’inizio del 2012 è stata varata la legge 27 gennaio 2012, n. 3 contenente “disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento”, con la quale è stato colmato un vuoto normativo e introdotta per la prima volta la possibilità di una composizione della crisi da sovra indebitamento sia del consumatore che delle piccole imprese al di sotto delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1 legge fallimentare. In data 14 dicembre 2012 è stato infine approvato dalle Camere il testo definitivo del c.d. decreto sviluppo bis, recante da un lato modifiche alla procedura concorsuale dei piccoli imprenditori, dall’altro l’individuazione di un procedimento specificamente rivolto al consumatore sovra indebitato. Per l’imprenditore non fallibile è approntato un meccanismo finalizzato alla conclusione concordataria di un accordo con la maggioranza dei creditori, produttivo di effetti anche nei confronti dei non aderenti, successivamente all’omologazione giudiziale. Il consumatore è destinatario di una procedura di composizione dello stato di crisi che si caratterizza per l’assenza di adesione dei creditori rispetto al piano di riparto proposto dal debitore, e basata invece sulla valutazione giudiziale della proposta e della meritevolezza della condotta di indebitamento posta in essere dal soggetto interessato. In entrambi i casi si aggiunge il meccanismo dell’esdebitazione14

2) Ambito di applicazione, forma e contenuto: Viene ridefinito anche l’ambito di applicazione della nozione di credito al consumo con l’art 122 comma 1 del TUB. In specifico le disposizioni non vengono applicate a finanziamenti di importo superiore a 75000 ed

14 NEGRI G., Un aiuto al default del consumatore. Corretto il percorso anche per il piccolo imprenditore al di sotto

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inferiori ai 200 euro. In caso il finanziatore tenti di porre in essere dei contratti di finanziamento in un lasso temporale breve e che denotino l’esistenza di un intento elusivo della disciplina, l’art 144, comma 4 del TUB prevede una sanzione amministrativa. Gli obblighi di forma e contenuto sono invece previsti nell’art. 125-bis il qualetra l’altro prevede che il contratto sia stipulato per iscritto a pena di nullità, e che contenga tutte le informazioni già previste per la fase precontrattuale15. Passando alle

norme di tutela sostanziale, è stabilito a favore del consumatore il diritto di recesso, distinto in ordinario e straordinario. Il primo (art. 125-quater) è esercitabile in tutti i casi in cui il contratto abbia durata indeterminata: il consumatore potrà recedervi in qualsiasi momento, salva apposita pattuizione che stabilisca la necessità di un preavviso; mentre il finanziatore potrà recedere solo se tale facoltà sia prevista nel contratto oppure potrà al limite sospendere l’utilizzo del credito da parte del consumatore solo per giusta causa16. Nulla è detto, invece, sul recesso nei contratti di credito a tempo determinato,

perciò si farà ricorso ai principi generali del codice civile e del codice del consumo17. Il

recesso straordinario si sostanzia nell’attribuzione al consumatore dello ius poenitendi (già previsto nella direttiva 2008/48/CE), che gli offre la possibilità di valutare più attentamente la scelta contrattuale, anche dopo averla compiuta; tuttavia, se il contratto ha già avuto esecuzione, il consumatore ha l’obbligo di rimborsare al finanziatore la

15 DE CRISTOFARO, G., op. ult. cit., p. 1052, il quale specifica inoltre che è prevista la nullità integrale del contratto

“quando manchino, nel testo contrattuale riprodotto nel documento cartaceo o informatico sottoscritto dalle parti le «informazioni essenziali» concernenti il tipo di contratto, l’identità delle parti e l’importo totale del finanziamento (…), mentre la mancanza dell’indicazione del TAEG o della «durata del credito» (rectius del termine di durata del contratto, nel caso di contratti a tempo determinato) non conduce alla nullità del negozio poiché la relativa lacuna viene colmata ex lege attraverso i parametri di cui al comma 7 dell’art. 125-bis. Da rilevare che sia alla descritta nullità (integrale) del contratto per vizio di forma, sia alla nullità (integrale) del contratto per incompletezza del suo contenuto dovuta all’assenza delle «informazioni essenziali» (…), trova applicazione lo speciale regime normativo previsto per le obbligazioni restitutorie gravanti sul consumatore dal comma 9 dell’art. 125-bis t.u. bancario, che accorda al consumatore (che abbia già riscosso il finanziamento) la facoltà di adempiere all’obbligazione restitutoria (…) a rate (…) ed esclude che il consumatore possa essere obbligato a versare al finanziatore una somma di ammontare superiore a quello delle somme «effettivamente utilizzate», con ciò a nostro avviso precludendo al finanziatore la possibilità di pretendere che il consumatore paghi gli interessi sulle somme percepite in esecuzione di un contratto rivelatosi nullo (per vizio di forma o lacunosità del contenuto)

16 DE CRISTOFARO, G., op. ult. loc. cit 17 DE CRISTOFARO, G., op. ult. cit., p. 1053

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somma percepita e gli interessi maturati (art. 125-ter)18. In realtà l’istituto in questione

non risulta totalmente nuovo al nostro ordinamento, perché già conosciuto a seguito del recepimento delle direttive 85/577/CEE e 97/7/CEE, rispettivamente aventi ad oggetto i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e quelli stipulati a distanza. È inoltre stabilita a favore del consumatore la possibilità di adempiere in via anticipata, restituendo ante tempus la somma ricevuta in prestito19. In questo caso il consumatore dovrà

restituire il capitale residuo, maggiorato degli interessi maturati fino a quel momento e di eventuali altre spese. Può essere previsto contrattualmente anche il pagamento di un indennizzo a favore del finanziatore, a copertura delle spese collegate al rimborso anticipato. Tuttavia questo non può superare l’1% del capitale residuo se il rimborso avviene più di un anno prima dalla scadenza del prestito e lo 0,5% se avviene a meno di un anno di distanza dalla scadenza. Inoltre questa penale non può essere superiore all’ammontare degli interessi relativi al periodo residuo. Nelle situazioni elencate dall’art. 125-sexies, comma 3, il finanziatore non può richiedere alcun indennizzo al consumatore che restituisce il credito in anticipo. In particolare “se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, se riguarda un contratto di apertura di credito, se ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto o se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.” Nel caso di estinzione anticipata per il consumatore si riduce il costo totale del finanziamento di un ammontare pari agli interessi non ancora maturati e ai costi relativi ai servizi di cui non ha ancora usufruito al momento del rimborso, come si evince dall’art. 125-sexies.

18 DE CRISTOFARO, G., op. ult. loc. cit 19 DE CRISTOFARO, G., op. ult. cit., p. 1052

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Capitolo 2. La cessione del quinto

La cessione del quinto è un prodotto di finanziamento appartenente alla categoria del credito al consumo. In particolare è un accordo tra due soggetti tramite cui una parte, detta cedente, trasferisce all’altra, detta cessionario, il credito che egli ha verso un proprio debitore, detto ceduto. Per l’efficacia non è richiesto il consenso del debitore ceduto, ma è comunque necessario che il cessionario od il cedente gliele diano notizia. Pertanto la cessione risulta valida tra le parti al momento della stipula del contratto e diviene efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui gli viene notificata. Dunque nella fattispecie della cessione del quinto dello stipendio interviene:

 L’istituto cessionario (istituto finanziario) che eroga il finanziamento;

 Il cliente che deve essere un lavoratore dipendente o un pensionato che cede i diritti, nei limiti di un quinto, sulla sua retribuzione/pensione all’istituto cessionario;

 Il datore di lavoro/ente pensionistico del cliente che in virtù della cessione operata dal proprio amministrato relativamente ai crediti da esso vantati per retribuzioni/pensioni maturande assume la qualifica di debitore ceduto.

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Riporto nella tabella sotto esplicitata, le principali norme che hanno regolamentato tale prodotto:

I.I.I. REGIO

DECRETO 29/7/1914 N. 850

Regolamento sulle pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti

all’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

DPR 5 GENNAIO 1950 N. 180

Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

LEGGE 311/2004 ART.1 COMMA 137

Viene esteso l’istituto della cessione del quinto ai dipendenti delle aziende private

DECRETO MINISTERO ECONOMIA E

FINANZE N.313/2006

Viene esteso l’istituto della cessione del quinto ai pensionati pubblici e privati CIRCOLARE N. 1/2011 e 20/2011 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Istituto della delegazione di pagamento

CODICE CIVILE Art. 1260 e seguenti: relativi alla cedibilità di crediti ed obbligo di pagamento al nuovo creditore da parte del debitore ceduto; Art. 1198: adempimento ad una obbligazione di pagamento mediante cessione di un credito;

Art. 1723: irrevocabilità senza giusta causa, del mandato di pagamento della rata mensile che il mutuatario conferisce al proprio datore di lavoro

D. LGS. 141/2010 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore

finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

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2.1 Controlli di base

Adesso, basandomi sulla mia esperienza diretta, entro nei processi operativi e più pratici dell’istituto della cessione vedendo passo per passo come si procede all’erogazione di tale finanziamento. Per prima cosa bisogna verificare tramite una serie di controlli oggettivi e soggettivi la richiesta di finanziamento e per tanto si procede con:

 l’accertamento dei requisiti di assumibilità del cliente: ovvero sono finanziabili le persone fisiche che abbiano compito il diciottesimo anno di età al momento della sottoscrizione del contratto e che siano residenti nel territorio italiano con fissa dimora. Congiuntamente devono essere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato20 oppure pensionati.

Vengono esclusi i seguenti soggetti:

 che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o siano in amministrazione di sostegno;  che siano in aspettativa, infortunio, malattia, stato di gravidanza, stato depressivo o

comunque sospesi dal rapporto di lavoro;

 che siano soggetti a cassa integrazione o siano posti in mobilità(legge 223/91);  non siano politicamente esposti;

Si ha anche un limite di età massima che il cliente deve avere al momento della scadenza del finanziamento; in particolare:

20 È possibile finanziare anche i lavoratori a tempo determinato se sussistono le seguenti condizioni: vi sia la copertura

assicurativa; la scadenza del finanziamento sia inferiore alla data di scadenza del contratto di lavoro; siano stati compiuti quattro anni di effettivo servizio o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell’art.7 del D.P.R 180/1950 e abbiano un contratto di almeno 3 anni che assicuri ad essi il diritto ad un trattamento di quiescenza.

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15  i lavoratori dipendenti non possono aver maturato i diritti alla pensione di vecchiaia o di

anzianità21:

Inoltre bisogna fare un ulteriore distinzione tra i lavoratori statali ovvero:

a. i civili, che maturano il diritto alla quiescenza con i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti;

b. i militari, che lo maturano al raggiungimento dei 60 anni di età oppure 57 anni di età se l’anzianità di servizio è pari o superiore ai 35 anni.

 I pensionati posso raggiungere l’età massima di 85 anni.

 Accertamento dei requisiti di assicurabilità sia in merito al datore che al cliente. Pertanto diviene importante verificare la busta paga/ cedolino in merito alle varie trattenute. Questo argomento verrà approfondito successivamente.

Questi sono i criteri base comuni a tutte le tipologie di clienti. Adesso entriamo nel dettaglio dello svolgimento della cessione del quinto partendo dalle fasi preliminari fino alla liquidazione del finanziamento.

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2.2 Ulteriori controlli preliminari

Il primo step prevende l’identificazione del cliente e per tale fine vengono considerati validi i seguenti documenti:

 Carta d’identità;

 Passaporto;

 Patente di guida;

 Tessere di riconoscimento che siano munite di fotografia e di timbro o altro segno equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

E’ necessario inoltre l’acquisizione del codice fiscale/tessera sanitaria. Nel caso i documenti sopra esposti non riportino informazioni in merito alla residenza ed alla firma sarà necessario reperire ulteriore documento di riconoscimento dal quale sia possibile evincerle.22

In seguito si procede all’analisi reddituale del cliente ed a tal fine si verifica:  La busta paga per controllare che:

 Il TFR, se presente, sia uguale a quello riportato sul certificato di stipendio e sull’ultimo CUD;

 Se presente, il TFR accantonato in azienda e quello presso un Fondo di Previdenza Complementare;

 Vi sia presenza di CIGO/CIGS;

22 Per quanto attiene la residenza viene riconosciuto valido la tessera elettorale o il certificato di residenza rilasciato

dal comune. N.B i documenti devono essere in corso di validità per tutta la durata del processo di concessione del finanziamento.

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 Vi sia presenza di malattia od infortuni;

 Via siano altri finanziamenti in corso od eventuali pignoramenti

 Si richiede un Certificato di stipendio o comunque un’attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione che riporti:

 Dati anagrafici del cliente, compresa la data di assicurazione;  Dati anagrafici dell’amministrazione di appartenenza;

 Tipologia di contratto;

 Eventuali provvedimenti disciplinari;

 Retribuzione fissa e continuativa ai fini della quantificazione del quinto cedibile;  La quota di TFR accantonata e la rispettiva destinazione;

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2.3 Calcolo del quinto

Una volta fatti i primi accertamenti, sopra indicati, si procede al calcolo del quinto. Questo, come riportato dall’art. 6 DPR 180/50 deve essere misurato “sullo stipendio o salario fisso e continuativo, per tanto viene escluso qualsiasi tipologia contrattuale non avente queste caratteristiche. In linea generale il quinto cedibile si calcola dividendo lo stipendio mensile netto del cedente, riportato sulla documentazione rilasciata dall’amministrazione, per cinque, fermo restando che in tale attestazione vengano riportate tra le trattenute, le addizionali oltre alle ritenute erariali e previdenziali.

Analizziamo brevemente le categorie principali:

 Statali: il quinto cedibile viene certificato dall’Amministrazione di appartenenza, ma in linea generale, viene così calcolato:

(+) Stipendio base

(+) Assegno funzionale pensionabile (+) Indennità pensionabile o altri tipi di

indennità fisse e continuative

(+) Retribuzione individuale di anzianità (RIA)

(+) Indennità integrativa speciale (IIS) (+) Scatti gerarchici

= Salario lordo

(-) Ritenute assistenziali e previdenziali( ex INPDAP, opera di previdenza, fondo garanzia)

(-) Ritenute fiscali(Irpef)

(-) Ritenute addizionali regionali e comunali

= Salario netto Quinto

cedibile=

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 Pubblici e privati: anche in questo caso il certificato di stipendio riporta il quinto cedibile, se così non fosse bisogna confrontarlo con quello ottenuto dividendo per 5 la retribuzione netta mensile ricavata da busta paga.

 Pensionati INPS-INPDAP: le rispettive quote cedibili, se l’istituto è convenzionato come quello presso cui ho effettuato lo stage23, vengono rilasciate direttamente in

modalità web service dai sistemi applicativi dell’istituto stesso, altrimenti dall’area riservata del sito web inps. Bisogna tener conto di due casi particolari che prevedono quote maggiorate poiché non tengono conto delle addizionali comunali, regionali e dei relativi acconti:

 Le quote cedibili emesse dall’inps indicativamente nel periodo da settembre/ottobre a gennaio/febbraio24: in questi casi se il cedente ha un cedolino

recente ed antecedente a tale data si divide per cinque la pensione netta altrimenti si prende come riferimento il netto ricavo da modello OBIS M25, lo si divide per

cinque e si detrae dalla quota così ottenuta un ulteriore 1%.

 Le quote emesse per i soggetti andati in pensione nell’anno: in questo caso bisogna calcolare il 4% della pensione lorda e tale valore va decurtato dal ricavo netto. Il valore così ottenuto va poi diviso per cinque.

23 Per poter visionare la quota cedibile il cliente deve fornire la seguente documentazione: consenso privacy,

documento di riconoscimento, codice fiscale, cedolino inps e/o cud

24 Questo perché le addizionali vengono trattenute da febbraio a novembre; le addizionali comunali si riferiscono al

saldo della trattenuta dell’anno fiscale precedente; mentre l’acconto è un anticipo sulla trattenuta dell’anno incorso e che deve essere saldato l’anno successivo.

25 All’inizio di ogni anno, l’INPS rilascia al pensionato il modello OBIS/M che riassume le seguenti informazioni delle

pensioni INPS che sono in pagamento: l’aumento che viene calcolato all’inizio di ogni anno(perequazione automatica ovvero rivalutazione dell’importo pensionistico legato all’inflazione. È un meccanismo tramite sui l’importo delle prestazioni è adeguato all’aumento del costo della vita come indicato dall’ISTAT); gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e l’eventuale tredicesima; gli importi mensili netti; le ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali; le detrazioni di imposta applicate; le quote associative; la trattenuta per incumulabilità con l’attività lavorativa; il contributo di solidarietà. (www.inps.it)

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20

2.4 Preventivazione

A questi punti si passa alla fase di preventivazione:

Se le richieste provengono da dipendenti di amministrazioni di diritto privato e parapubbliche, tramite apposito sistema interno della Banca, bisogna valutare l’ammissibilità delle istituzioni stesse. Prima di tutto bisogna verificare che l’amministrazione sia presente nel sistema interno della banca; altrimenti bisogna procedere all’inserimento della stessa. In questa fase l’ufficio preposto visiona le informazioni relative al datore di lavoro, tra cui:

 Visura camerale;

 Elenco soci;

 Capitale sociale;

 Numero di dipendenti;

 Risultati economici degli ultimi bilanci;

 Qualsiasi ulteriore informazione utile.

In base a questi criteri viene deciso se l’amministrazione è assumibile o meno da parte della Banca26 (è possibile anche che risulti in valutazione e pertanto bisogna che venga

ulteriormente visionata la richiesta anche in relazione all’importo richiesto dal cliente).

26 In ogni caso bisogna che i dati siano sempre aggiornati per tanto puntualmente vengono reperiti i nuovi bilanci

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21

Dopo si passa all’interrogazione delle banche dati delle compagnie assicurative, in quanto come già anticipato l’operazione è subordinata al rilascio dell’assicurazione. Di seguito le norme che hanno impattato sull’assicurazione in relazione alla cessione del quinto.

LEGGE FINANZIARIA 311 DEL 30 DICEMBRE 2004

TESTO LEGALE CHE PERMETTE L'ACCESSO ALLA CESSIONE DEL QUINTO AI DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE E, INOLTRE, CONSENTE L'EMISSIONE DI ASSICURAZIONI "RISCHIO VITA" E "RISCHIO PERDITA IMPIEGO" PER LA CESSIONE DEL QUINTO AD ALTRI ENTI PREVIDENZIALI OLTRE L'INPDAP

LEGGE FINANZIARIA 266 DEL 23 DICEMBRE 2005

TESTO LEGALE CON IL QUALE VENGONO PRECISATI I REQUISITI DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEL QUINTO IN MATERIA DI TRASPARENZA PER QUANTO RIGUARDA I SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 209 DEL 7 SETTEMBRE 2005

TESTO UNICO REGOLANTE L’INTERA MATERIA DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

In particolare la copertura assicurativa, a garanzia del finanziamento, compre due particolari rischi relativi ad eventi riguardanti il cliente: il rischio vita ed il rischio impiego. Fermo restando che l’assicurazione copre la sola quota capitale delle rate con scadenza successiva alla data del sinistro pertanto gli insoluti antecedenti restano a rischio della banca.

RISCHIO VITA: In questo caso la garanzia va a copertura del debito residuo del cliente(dipendete o pensionato), determinato dal piano di ammortamento rilasciato al momento della concessione del prestito, restante al momento del suo decesso. Il capitale assicurato va eventualmente diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli

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22

eventuali interessi di mora. Tuttavia vi sono alcune limitazioni che compromettono il pagamento del sinistro nei casi:

 Di dichiarazioni false e reticenti rilasciate sullo stato di salute dal cliente al momento della concessione del finanziamento, per tanto risulta di vitale importanza far prendere coscienza al cliente delle proprie affermazioni durante la sottoscrizione del modulo;

 Di decesso del cliente per partecipazione dello stesso ad atti criminosi o a fatti di guerra o a seguito di esercizi di attività sportive pericolose;

 Suicidio prima che siano decorsi due anni;

RISCHIO IMPIEGO: La garanzia assicurativa (ovviamente non prevista per i pensionati) è a copertura del debito residuo del cliente risultante dal piano di ammortamento del finanziamento alla data della cessazione del rapporto di lavoro tra il cliente ed il datore di lavoro. Ovviamente non vengono coperti gli eventi che comportano una riduzione o sospensione della retribuzione ( ad esempio: aspettative, sospensioni per provvedimenti disciplinari). La garanzia contro il rischio impiego ha due tipologie di coperture:

 Con diritto di rivalsa della compagnia assicurativa nei confronti del cliente per gli importi che la stessa compagnia assicurativa abbia liquidato alla banca al verificarsi del sinistro. In tal caso il costo della polizza è a carico della banca.

 Senza diritto di rivalsa. In questo caso il costo della polizza è a carico del cliente e sarà scomputato dal netto ricavo dell’operazione.

La polizza assicurativa copre tutta la durata del finanziamento e, ovviamente, i criteri assuntivi variano in merito alla: durata del finanziamento, l’amministrazione per cui il cliente è dipendente e la compagnia assicurativa con la quale si intende instaurare il rapporto assicurativo, oltra al fatto che viene influenzata da altri fattori come il sesso del cliente, l’età.

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23

Infatti il premio rischio vita tenderà ad aumentare in base all’età del cliente ed a pari età sarà maggiore per gli uomini, in quanto le donne tendono ad esser più longeve. Mentre il premio rischio impiego sarà più oneroso per un dipendente privato che non per uno statale. Senza contare che in base alla solidità dell’azienda presso cui il dipendente presta servizio l’assicurazione può decidere di coprire un’operazione fino a sei volte il trattamento di fine rapporto maturato da questi al momento della sottoscrizione del contratto.

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24

2.4.1 Controlli antiriciclaggio ed antifroded

Dopo aver verificato: l’assumibilità da parte dell’istituto erogante dell’imprese del cliente; l’assicurabilità della stessa e il quinto applicabile al cliente; almeno nell’istituto presso cui ho svolto il mio stage, si svolge un ulteriore controllo sulla persona e sull’operazione stessa. Vediamo di effettuare un breve excursus sulle normative in ambito nazionale ed europeo volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio. Dagli anni ’80 sono aumentati gli sforzi della comunità internazionale per cercare di limitare questo fenomeno in modo che non proliferino gli effetti negativi di questo sull’economia. Per tanto per potere avere un’azione di prevenzione e di repressione è necessario che si abbiano degli strumenti normativi adeguati e contemporaneamente che vi sia una stretta cooperazione tra forze dell’ordine e magistratura penale27. Nel nostro ordinamento tale reato viene disciplinato dagli art 648-bis

e ter.1. Il testo definitivo dell’art. 648-bis è quello introdotto dalla legge n.328/1993, che ha ampliato le tipologie dei reati presupposti28, che comprendono adesso qualsiasi forma di

illecito penale non colposo suscettibile di produrre proventi economici29. Inoltre è punibile

con tale accusa chiunque ponga in essere la conversione ed il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo e che quindi compie in relazione ad essi altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa30. Con

27 Visco I., Contrasto all’economia criminale: precondizione per la crescita economica, Convegno Banca d’Italia, 2014,

pag.8

28 Liguori U., L’ampiamento dei reati presupposto e delle condotte principali, in Manna A., Riciclaggio e reati connessi

all’intermediazione mobiliare, Utet, Torino, 2000, capp. 3 e 4.

29 Cappa E., Cerqua L., Il riciclaggio del denaro: il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Giuffrè editore, 2012,

pag.54

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25

l’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p. è stato reso punibile il delitto di autoriciclaggio, le cui sanzioni sono entrambe configurabili con reclusione e multa, ma differiscono per grado di gravità del delitto non colposo, configurato come reato presupposto da cui derivano i proventi illeciti: una pena per reati di maggiore gravità, e una pena più blanda per la fattispecie attenuata31. Questa problematica viene a caratterizzarsi anche a livello

transnazionale e pertanto dagli anni ’80 si hanno i primi segnali contro questo fenomeno al fine di tutelare il sistema economico32. Infatti nel documento intitolato Misure contro il

trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale si raccomandava agli stati membri di prestare attenzione ai rispettivi sistemi bancari per non incorrere in operazioni di riciclaggio, introducendo l’obbligo di identificazione della clientela da parte di questi ed incoraggiava la cooperazione tra le autorità competenti e le banche33. In ambito internazionale segue la

Dichiarazione dei principi adottata dal Comitato di Basilea per la regolamentazione bancaria e le pratiche di vigilanza, il cui contenuto fu ispirato dalla crescente consapevolezza sul pericolo di coinvolgimento del sistema creditizio-finanziario in fenomeni di riciclaggio. Senza dubbio le Quaranta raccomandazioni antiriciclaggio contenute nel Rapporto presentato il 7 Febbraio 1990 dal Financial Action Task Force (FATF) o Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), hanno stabilito le linee guida ispiratorie di tutti i successivi documenti in materia. Il GAFI è stato istituito con l’obiettivo di stabilire gli standards comuni per promuovere l’effettivo sviluppo di misure operative, regolative e legali per combattere sia il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, sia il finanziamento del terrorismo34. Gli

standards emanati rappresentano delle raccomandazioni e in quanto tali, spetta agli Stati

31 Dossier del Senato della Repubblica n.142, art.5, maggio 2014, pag.31: “è stato necessario rendere punibile

chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo, che ha commesso o concorso a commettere, in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative”

32 Razzante R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, pag. 28 33 Cerqua L., Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano, pagg. 4-5,

34 The FATF recommendations, 2012, p.7. Vengono introdotte Nove raccomandazioni speciale, incentrate sulla

necessità di contrastare finanziamento al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il fine della modifica è stato quello di fornire alle autorità di vigilanza nazionali un sistema di riferimento più completo ed efficace per agire contro le attività criminali che minacciano il sistema finanziario.

(27)

26

adeguarli alproprio ordinamenti giuridici. In ambito europeo si ha La Convenzione relativa al riciclaggio, al depistaggio, al sequestro ed alla confisca dei proventi delittuosi di Strasburgo del 1990 che conteneva una nuova definizione del fenomeno di riciclaggio e ribadiva con fermezza la necessità di perseguire una politica comune identificando gli ambiti in cui agire. Per tanto si prosegue con l’emanazione della prima Direttiva (n.91/308/CE) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Questa direttiva non fornisce regole da seguire, ma fornisce linee guida lasciando libertà agli Stati membri di attuare le strategie che più ritiene idonee per contrastare il fenomeno35. Segue la seconda direttiva antiriciclaggio, la Direttiva

2001/97/CEE, che estende la categoria dei soggetti destinatari della disciplina, includendo i liberi professionisti, revisori contabili ecc al fine di basare incrementare la collaborazione tra gli enti coinvolti. La disposizione principale nella lotta al riciclaggio, risulta essere al giorno d’oggi la Direttiva 2005/60/CE c.d. terza Direttiva antiriciclaggio, recepita in Italia con il decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, abroga la direttiva 91/308/CEE e si sostanzia nell’introduzione di disposizioni specifiche più precise e dettagliate in materia. Essa introduce un approccio basato sul rischio facendo sì che gli Stati adottino provvedimenti operativi basati sulla valutazione dei singoli casi, in funzione del tipo di cliente, prodotto e transazione36 . I sistemi dunque devono prevedere delle sezioni dedicate alla valutazione e

gestione di tale tipologia di rischi, così che si rende necessario stimare delle misure qualitative e quantitative proporzionali alla probabilità di esposizione da parte del cliente a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per giungere ad un’attenta

35 Direttiva 91/208/CEE ad esempio l’art 3 e 7: agli Stati membri di garantire che gli enti creditizi e finanziari

procedessero all’identificazione non solo dei loro clienti, ma anche di segnalare tutte le operazioni con importo pari o superiore a 15.000 euro, mantenendone tutta la documentazione per un periodo di cinque anni. Venne altresì delegato agli intermediari finanziari di collaborare attivamente con le autorità competenti tramite segnalazione di attività sospette. La volontà di armonizzare il sistema finanziario comunitario è stata il motore catalizzatore della Comunità Europea per l’attuazione di regolamenti e direttive emanate in tale ambito.

36 Atrigna T., L’approccio basato sul rischio nella valutazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio, il

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27

valutazione del rischio, si rende obbligatorio provvedere all’adeguata verifica della clientela, attraverso l’acquisizione di informazioni sull’identità del cliente, sulla natura e scopo della transazione. L’elemento innovativo risiede nell’obbligo posto in capo agli Stati membri di istituire una Financial Internal Unit (FIU), ovvero un’unità nazionale centrale che abbia l’incarico di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio o possibile finanziamento al terrorismo. L’UIF nazionale deve avere accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato96. Tali enti sono dotati di autonomia e sono specializzate nell’analisi finanziaria delle informazioni relative a possibili casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo37. Infine il

20 maggio 2015 è stata approvata la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Quarta Direttiva antiriciclaggio che allinea la normativa dell’Unione Europea agli standard internazionali e alle Raccomandazioni del GAFI in particolare:

 Vengono previsti dei sistemi di valutazione che distinguono tra vulnerabilità e minacce e che includono i rischi che potrebbero riflettersi su altri Stati membri;

 Vengono conferiti maggiori poteri e criteri di valutazioni alle FIU, identificandole come autorità centrali nazionali;

 Si introduce un sistema di identificazione elettronica di adeguata verifica della clientela;

 Previsioni di registri pubblici centrali tenuti dagli Stati membri contenenti informazioni sulla titolarità di società, enti e trust;

 Rafforzamento di politiche e procedure nei confronti di Paesi Terzi che hanno carenze in tale materia al fine di tutelarli e sollecitarli ad un pronto adeguamento.

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28

Per tanto risulta di vitale importanza l’effettuare l’adeguata verifica sul cliente ricorrendo anche a database esterni per controllare che il soggetto non sia accusato, ricercato, arrestato o sotto processo per aver commesso atti illeciti e/o delittuosi e/o terroristici. Sempre di vitale importanza è la funzione antifrode che:

PREVEDE: PER EVITARE:

CONTROLLI SU DOCUMENTI DI IDENTITA’ E REDDITUALI ALTERAZIONI/CONTR AFFAZIONE DEI DOCUMENTI CONTROLLI PRESSO

LE AMMINISTRAZIONI FURTI DI IDENTITA’

CONTROLLI TRAMITE DATABASE ESTERNI

CREAZIONI DI AZIENDE PRIVATE AD

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29

Alla fine di questi accertamenti si può provvedere ad effettuare un preventivo che, a seconda della categoria di appartenenza del cliente, deve tenere conto di ulteriori fattori. In questa sede non entrerò ad analizzare le singole casistiche che possono verificarsi, ma mi limiterò ad analizzare le singole macroclassi:

 PRIVATI E PARABUBBLICI: questa senza dubbio presenta un iter più complesso delle altre classi. Oltre a dover tener conto del quinto massimo cedibile e dell’assumibilità, oltre che del cliente stesso, dell’azienda presso cui lavora, gioca un ruolo fondamentale il trattamento di fine rapporto maturato. Infatti il trattamento di fine rapporto funge da garanzia al finanziamento, per tanto, in linea di massima, più il cliente ne ha accantonato, maggiore sarà il montante dell’operazione che si potrà instaurare. Dico in linea di massima perché, in base a valutazioni interne delle singole compagnie assicurative in merito all’impresa presso cui il cliente presta servizio, queste possono decidono di assumersi un rischio che può arrivare ad essere anche sei volte superiore al trf posto a garanzia38. Inoltre gli appartenenti a questa categoria

vengono, senza alcuna eccezione, sottoposti a maggiori controlli in termini di antifrode ed antiriciclaggio oltre a valutare attentamente la propria posizione contributiva, in quanto è tassativamente vietato protrarre l’operazione oltre quiescenza.

 PUBBLICI E STATALI: per quanto riguarda questa categoria il problema del trattamento di fine rapporto accantonato non si pone in quanto le probabilità che un cliente, appartenente a talecategoria, venga licenziato sono veramente limitate. Per tanto le compagnie assicurative tendono ad assicurare il montante massimo che può

38 Risulta fondamentale anche la verifica della destinazione del trattamento di fine rapporto in quanto, a seconda della

compagnia assicurativa, ed al tipo di destinazione prescelta, alcuni fondi pensionistici o piani individuali non risultano escutibili.

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30

scaturire dall’operazione, sempre limitatamente al quinto applicabile. Vengono effettuati anche controlli meno stringenti su tali soggetti, in quanto comunque l’amministrazione presso cui prestano servizio tende ad effettuare maggiori verifiche prima di assumerli. Per quanto riguarda gli estratti contributivi, se ne tiene conto solo al fine di adeguare la quota agli standard delle assicurazioni39, poiché per questi

soggetti vi è la possibilità di protrarre l’operazione oltre quiescenza.

 PENSIONATI: qui, ovviamente, non si tiene conto del problema del trattamento di fine rapporto. Vengono però effettuati i controlli antifrode ed antiriciclaggio anche al fine di verificare la tipologia di pensione a cui il soggetto “appartiene”. Difatti non tutte le tipologie di pensioni sono finanziabili, ad esempio le pensioni di invalidità non sono cessionabili, e dunque tramite questi controlli è possibile verificare se l’operazione è instaurabile o meno. Resta fermo il limite per cui non possono instaurarsi operazioni per cui il cliente a scadenza abbia un’età maggiore agli 85 anni.

39 Ovviamente nel momento in cui il cliente raggiunge i requisiti pensionistici, la rata che si potrà applicare sarà

inferiore poiché inferiore sarà anche la retribuzione. Per cui molte compagnie assicurative pongono dei limiti, il più comune è la riduzione del 20% della quota cedibile.

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2.5 Stipula del contratto

Nel momento che vengono rispettati tutti i requisiti sopra esposti, si può effettuare il preventivo e si può procedere con la stipula del contratto. In questa fase viene prodotta tutta seguente documentazione, che deve essere opportunamente firmata:

 Modulo RIEBCC- Richiesta di informativa precontrattuale di mutuo contro cessione di quote di stipendio/pensione per il tramite del modello IEBCC, opportunamente corredato dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 5 “Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie”

 Modelli per i controlli antifrode/antiriciclaggio;

 Modulo IEBCC-Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, corredato dalle informative “Privacy e Consenso al trattamento dei dati personali”

 Modulo per la richiesta di finanziamento con annessa situazione debitoria;

 Modulo per l’adeguata verifica della clientela;

 Contratto di cessione del quinto dello stipendio con annesso piano di ammortamento;

 Contratto di polizza assicurativa;

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32

A questi punti inizia il processo operativo per poter mettere in esser il finanziamento. Dunque viene inviata una “notifica” da parte dei legali della Banca presso l’amministrazione del cliente. Infatti la Legge 53/1994 prevede che gli atti in materia civile e amministrativa nonché gli atti stragiudiziali, che prima potevano essere notificati solo a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, possano essere notificati “in proprio” dall’avvocato (munito di procura alle liti ex art. 83 cpc e di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), il quale esegue la notifica consegnando l’atto a Poste Italiane al fine del recapito dell’atto stesso presso il destinatario. Tale Legge, sostanzialmente, come affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 69/94, 477/02 e 28/04 (e poi dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato), ha equiparato le notifiche effettuate “in proprio” dagli avvocati a quelle effettuate mediante consegna all’Ufficiale Giudiziario. Questa notifica avviene, appunto, tramite raccomandata o tramite posta certificata e contiene una copia del contratto, i documenti del cliente.

Infine l’erogazione del finanziamento può avvenire solo in presenza del rilascio del Benestare o di un documento equivalente rilasciato dall’Amministrazione. In tale documento deve evincersi:

 L’impegno ad effettuare le trattenute;

 Se possibile, l’effettiva decorrenza di inizio delle trattenute, che deve coincidere con l’inizio del finanziamento;

 Data di rilascio;

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2.5.1 Recesso dal contratto ed estinzione anticipata del credito

L’art.14 della direttiva comunitaria introduce il recesso di pentimento, che può essere ricondotto allo ius poenitendi già disciplinato nel Codice del consumo. Ciò nasce dalla necessità di tutelare la parte più debole, il consumatore, permettendogli di avere dei ripensamenti sull’operazione, prima di venire vincolato, in modo da essere totalmente consapevole della decisione presa. In particolare viene posto un lasso di tempo40 di

quattordici giorni, dal momento della stipula del contratto, entro i quali il consumatore deve inviare tramite lettera raccomandata di andata/ritorno41 la dichiarazione scritta di recesso.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di recesso, il consumatore deve restituire al creditore quanto eventualmente ricevuto e corrispondere i relativi interessi maturati fino a quel momento. Per quanto riguarda l’estinzione anticipata del contratto di credito prima della scadenza del termine, questa può essere effettuata in tutto o in parte in base al piano di ammortamento come previsto dall’art.125-sexies TUB. In questo caso può essere previsto il pagamento di un indennizzo a favore del finanziatore in relazione alle spese collegate al rimborso; questo deve essere inferiore: all’1% del capitale residuo, se l’estinzione avviene a più di un anno dalla scadenza naturale del contratto e allo 0.5% se avviene a meno di un anno di distanza. Per di più questa penale non può superare l’ammontare degli interessi relativi al periodo residuo. Ovviamente in caso di estinzione anticipata dal costo totale del finanziamento verrà decurtata la parte di interessi non ancora maturati ed i costi relativi ai servizi di cui, il cliente, non ha ancora usufruito al momento del rimborso.

40 Definito dall’ art. 125-ter, comma 1, TUB

41 Questa serve a tutela del consumatore che può provare l’avvenuta spedizione perché in caso di contenzioso l’onere

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2.5.2 Breve focus sul Tan e Taeg

Quando un consumatore deve decidere se concludere un contratto fattore fondamentale risulta il Tasso Annuo Effettivo Globale (Taeg). Questo viene definito dall’art.121, comma 1, lett. M) del TUB come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito. Di seguito viene specificato che nel costo totale del credito vengono considerati “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Ne segue che in tali costi possono rientrare anche le spese di incasso rata, quelle relative all’invio cartaceo di informazioni, dei servizi accessori e dei premi assicurativi ( se questi sono necessari alla conclusione del contratto o per ottenere il credito alle condizioni indicate). Come già sopra riportato deve essere inserito nell’informativa pubblicitaria, al pari delle altre voci, ed essere accompagnata ad un esempio rappresentativo ( oltre ovviamente ad essere riportata in fase precontrattuale e contrattuale). Altra voce riportata nelle informative è il Tasso Annuo Nominale (Tan) che è, come dice il nome stesso, un tasso annuo calcolato a partire dal tasso di interesse interbancario, al quale viene applicato uno spread, che rappresenta il margine per l’ente finanziario. Quindi è una frazione del costo totale poiché è per l’appunto il solo costo degli interessi. Elemento di fondamentale importanza è la verifica che il tasso di interesse applicato non sia troppo elevato e che quindi sfoci in usura. Per evitare ciò, trimestralmente, la Banca d’Italia rileva i tassi effettivi globali medi (Tegm) di mercato, in relazione a ciascuna operazione di finanziamento, e questi vengono pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per definire i tassi-soglia in materia di usura, come stabilito dalla Legge n.108 del 7 marzo 1996, nota come “Legge anti-usura”. Per determinare il Tegm i vari intermediari finanziari e banche, devono comunicare alla Banca d’Italia il Tasso effettivo globale (Teg) applicato alle varie operazioni di credito, da qui si la fa media e di

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ottiene, appunto il Tegm. Questo differisce dal Taeg in quanto riguarda i tassi applicati anche alle imprese e non solo ai consumatori; inoltre include gli interessi e tutte le spese relative al finanziamento, comprendendo anche le spese di eventuali polizze assicurative e garanzie collegate al credito, se la stipula avviene al momento della concessione del finanziamento, indipendentemente dal fatto che siano obbligatorie o meno ( non vengono considerati gli oneri fiscali e le imposte che invece rientrano nel calcolo del Taeg). Nel caso in cui il contratto di credito preveda la corresponsione di interessi usurari, l’art. 1815, comma 2, c.c., stabilisce che “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. In linea con quanto enunciato dall’art. 644 Codice penale in relazione all’elemento oggettivo del reato di usura424, il d.l. 29

dicembre 2000, n. 394, ha previsto che la norma civilistica punisca anche la sola pattuizione di interessi usurari.In passato il tasso-soglia era pari al TEGM aumentato del 50%, ora, in seguito all’entrata in vigore del d.l. 14 maggio 2011, n. 70, il limite è pari al TEGM aumentato del 25%, a cui si aggiungono quattro punti percentuali; inoltre la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

42 L’art. 644 c.p. per l’accertamento del reato di usura stabilisce un criterio oggettivo: il superamento del tasso-soglia

calcolato come previsto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70. Tuttavia aggiunge che anche se non viene superato il limite legale, il giudice può rilevare la c.d. usurarietà in concreto, quando gli interessi risultano sproporzionati rispetto alla prestazione fornita e se il soggetto passivo si trova in una situazione di difficoltà economica.

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2.6 Presenza di più trattenute in busta paga/pensione

Come già sopra esposto, per poter istruire la pratica di cessione del quinto è necessario valutare attentamente le voci presenti in busta paga poiché, la somma complessiva delle trattenute per finanziamenti ed altro (trattenute sindacali, alimenti, pignoramenti, assicurazioni ecc), ad eccezione delle trattenute previdenziali e fiscali di legge, non deve mai superare il 50% della retribuzione/pensione mensile netta. Detto ciò diventa obbligatorio menzionare la Delegazione di pagamento, che è disciplinata dal Capo VI (della delegazione, dell’estromissione e dell’accollo) del Libro IV del Codice Civile (art da 1268 a 1276). Questa è l’invito che una persona detta delegante, debitore verso un soggetto e creditore verso un altro, fa al proprio debitore detto delegato di adempiere direttamente nei confronti del proprio creditore, detto delegatario, estinguendo così il rapporto obbligatorio esistente tra delegante e delegatario. Di conseguenza l’amministrazione presso cui presta servizio il dipendente non è obbligata a concedere questa seconda trattenuta in busta paga, ma dipende dalla volontà o meno di questa di effettuarla. Di norma le istituzioni statali prevedono la seconda trattenuta in busta paga, mentre pubblici e privati variano in base all’azienda di appartenenza; solo i pensionati vengono totalmente esclusi da questa possibilità. Quindi un primo ostacolo alla valutazione delle fattibilità della delega viene posta dall’ammissibilità della stessa da parte delle imprese. Secondo elemento ostativo è dato dal fatto che:

1. Indipendentemente dalla tipologia di lavoratore, come già sopra citato, la somma delle trattenute non deve superare il 50% della retribuzione.

2. In caso di presenza di recuperi obbligatori non è possibile effettuare la seconda trattenuta a meno che non venga estinto il pignoramento stesso.

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Ulteriore elemento ostativo è dato dall’assicurazione stessa in quanto non tutte le compagnie si assumono il rischio di assicurare tale operazione poiché nel caso dovesse presentarsi il sinistro viene prima liquidata la cessione ed in seguito se avanza tfr anche la delega. Per tanto viene posto un ulteriore tetto per i dipendenti del settore privato, che ovviamente hanno più probabilità di perdere il posto di lavoro, ovvero possono istituire tali operazioni per la parte di trf che eccede dopo l’apertura della cessione. Mi spiego meglio tramite un banale esempio numerico:

Supponiamo che il dipendente abbia accantonato 50.000 euro di tfr ed abbia una retribuzione netta mensile di 1.500 euro e che quindi il suo quinto cedibile sia di 300 euro. L’assicurazione stabilisce che coprirà un’operazione di cessione massima di 2 volte il trf. Per tanto il dipendente ha un ipotetico montante assicurato di 100.000 euro43. Decide di

istaurare un’operazione di cessione decennale da 300 euro e quindi arriverà ad un montante dell’operazione pari a: 300 x 120=36.000 euro. Nel caso decidesse di effettuare una seconda trattenuta potrebbe effettuarla per un montante lordo massimo dato dalla differenza tra il montante assicurato e quello della cessione ovvero: 100.000 - 36.000 = 64.000 euro. Dunque in questo caso potrebbe risfruttare il suo quinto massimo, poiché la somma delle due trattenute è inferiore al 50% dello stipendio ( 300+300= 600 a fronte del 50% dello stipendio 1.500/2= 750 ) e per un ulteriore periodo di dieci anni. Quindi in caso di sinistro abbiamo lo scenario in cui la cessione viene totalmente coperta dal trf del dipendente ( 50.000 – 36.000 ); mentre la delega viene per 14.000 euro coperta dal tfr e per 22.000 dall’assicurazione.

Questo esempio mi permette di evidenziare la possibilità per il cliente di svincolare parte del proprio tfr: come specificato innumerevoli volte il trattamento di fine rapporto funge da garanzia al finanziamento per tanto nel momento in cui si istaura l’operazione questo viene

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“congelato” in parte od in toto a seconda del montante dell’operazione e della capienza del fondo. Quindi nel nostro esempio se il dipendente istaurasse solo l’operazione di cessione potrebbe richiedere lo svincolo del proprio trattamento di fine rapporto, nei casi previsti dalla legge, per un importo pari a 14.000 euro.

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Capitolo 3. Breve confronto tra cessione e prestito e conclusione

All’interno del credito al consumo si possono distinguere due principali tipologie di contratti di credito:

1. Quelli “non finalizzati”, a cui appartengono la cessione del quinto e il prestito personale, ricomprendono quelle forme di finanziamento concesse ad un consumatore senza un vincolo di destinazione

2. Quelli “finalizzati” che rappresentano una modalità tecnica di erogazione del credito al consumo in cui il finanziamento ha ad oggetto l’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio (autovetture, elettrodomestici, mobili, viaggi, etc.). Solitamente gli stessi esercizi commerciali si convenzionano con una o più società finanziarie, per mezzo delle quali offrono ai propri clienti la possibilità di acquistare il bene rateizzandone il pagamento. La somma finanziata viene quindi versata, su mandato del consumatore, direttamente al venditore (c.d.

“convenzionato”) entro pochi giorni dell'acquisto del bene. Di norma il credito finalizzato è rappresentato da finanziamenti rateali a tasso fisso, con un piano di rimborso a rate costanti.

Per tanto analizziamo le differenze che si hanno tra un prestito “tradizionale” e la cessione del quinto dello stipendio:

1. il prestito è un rapporto tra due parti ovvero tra il consumatore e l’istituto di credito, mentre la cessione come già visto prevede anche l’inclusione della ditta per il quale il cliente lavora o l’ente pensionistico.

2. In generale il prestito deve specificare il motivo per cui il consumatore ne fa richiesta, mentre la cessione non prevede tale vincolo;

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3. Nei prestiti si valuta lo storico del cliente e quindi si tiene conto di tutti i prestiti che il cliente ha sostenuto e come sono stati onorati, mentre nella cessione si tiene conto solo dell’acquisibilità dell’azienda;

4. In generale nei prestiti i tassi di interesse sono maggiori in quanto il rischio sostenuto dall’istituto di credito è maggiore rispetto alla cessione;

5. Entrambe le tipologie di credito al consumo prevendono che vi sia una polizza assicurativa a tutela del finanziamento, ma mentre nella cessione questa è obbligatoria, nel prestito è facoltativa.

6. La durata del finanziamento ed i limiti anagrafici sono diversi in quanto in generale i prestiti si limitano ad un massimo di 84 mesi ed il cliente a fine finanziamento deve avere massimo 75 anni. Mentre la cessione arriva ad un massimo di 120 mesi ed a 85 anni a scadenza del contratto.

7. Inoltre per determinati importi ed a seconda della tipologia di cliente nei prestiti è necessario un garante, mentre la cessione non prevede tale possibilità

PRESTITO CESSIONE

STRUTTURA Rapporto tra due parti Rapporto trilaterale DURATA E LIMITI ANAGRAFICI In genere massimo 84 mesi ed

a scadenza contrattuale 75 anni

Durata massima di 120 mesi ed a scadenza contrattuale 85 anni FINALITA’ Necessario specificarla in fase

di richiesta del finanziamento

Non è necessario motivare la richiesta

REQUISITI Si tiene conto dello storico del cliente

Si tiene conto dell’assumibilità dell’azienda ed in genere nel tfr maturato

POLIZZA ASSICURATIVA Facoltativa obbligatoria TASSI DI INTERESSE In genere più alti in quanto il

rischio è maggiore

Di norma più contenuti rispetto al prestito

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