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Cessione del credito: ultime sentenze

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Cessione del credito: ultime sentenze

Autore: Redazione | 23/12/2021

Contratto di cessione del credito; divieto di cessione del credito;

notificazione al debitore ceduto.

Quando si configura il contratto di cessione del credito? Cosa comporta la natura consensuale del contratto di cessione del credito? Quando sussiste la

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violazione del divieto di cessione del credito? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Indagine sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione

Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest’ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio.

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, n.28093

Cessione del credito e legittimazione processuale

Nel caso di controversia insorta a seguito di cessione del credito, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva per il fatto che la cessione non sia stata notificata al debitore ceduto. La cessione del credito, infatti, è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l’accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).

Tribunale Cassino sez. I, 04/10/2021, n.1282

Il divieto di cessione dei crediti verso la PA

Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l’adesione di quest’ultima,

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sancito dall’art. 70 r.d. n. 2440 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all’ordinaria disciplina codicistica.

(In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l’adesione della Amministrazione debitrice).

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, n.24758

Il perfezionamento del contratto di cessione di credito

Il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’articolo 1264 del Cc; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.

Cassazione civile sez. II, 20/08/2021, n.23257

Cessione di credito: eccezioni opponibili

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al cessionario

In tema di cessione del credito, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto purché anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto.

Tribunale Modena sez. III, 18/06/2021, n.993

Cessione dei crediti: prova documentale

Ogni qual volta il debitore contesti la titolarità del credito in capo al cessionario, spetta a quest’ultimo fornire la prova documentale che il credito è compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco.

Tribunale Lecco sez. I, 08/06/2021, n.334

Scambio del consenso tra cedente e cessionario

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, ragion per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo. Ne consegue che, per effetto del semplice scambio dei consensi, il credito si trasferisce immediatamente dal cedente al cessionario, per cui quest’ultimo può, anche prima della notifica al debitore, trasferire a sua volta o pretendere direttamente il pagamento del debito ceduto.

Tribunale Roma sez. XVII, 31/05/2021, n.9551

Cessione del credito ed effetto traslativo

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia “pro solvendo” e non già “pro soluto”, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d’insolvenza del debitore ceduto.

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Tribunale Savona sez. I, 25/05/2021, n.444

Effetti e trasferimento della titolarità del diritto ceduto

Il disposto dell’art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all’interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l’accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, n.11436

Cessione del credito da parte di una società privata

Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come organismo di diritto pubblico, del corrispettivo derivante dall’esecuzione di un appalto di servizi, non è richiesto da norme imperative, e dunque a pena di nullità, che la scelta del cessionario avvenga mediante il procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né tra i servizi bancari e finanziari, di cui all’Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, comma 10, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile “ratione temporis”), né tra i servizi esclusi, cui si applicano i principi proconcorrenziali derivanti dai trattati europei, ai sensi dell’art. 27 del medesimo codice. Inoltre la cessione del credito rientra tra i contratti attivi, ai quali i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo successivamente (art.

4 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017) ed applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell’art. 3 r.d. n.

2440 del 1923.

Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, n.5664

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Cessione del credito e compensazione

Qualora le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica, ma presentino caratteri di autonomia, non v’è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina della compensazione e, quindi, al disposto dell’art 1248 c.c.. In applicazione della norma de qua – con riguardo al rapporto di fornitura – il debitore ceduto non può opporre al factor cessionario le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto se successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.

Corte appello Milano sez. I, 26/02/2021, n.657

Legittimazione processuale e cessione del credito

La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest’ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.

Tribunale Mantova sez. II, 16/02/2021, n.174

Cessione del credito nei contratti con la PA

In tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, atteso il tenore dell’art. 106 del Nuovo Codice degli Appalti rubricato “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, l’ente ceduto ha l’onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. In assenza del detto rifiuto la cessione si ha per

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accettata con conseguente legittimazione del creditore ceduto ad agire per la riscossione del credito ceduto.

Tribunale Benevento sez. II, 01/02/2021, n.166

Crediti da appalto vantati nei confronti di enti pubblici non statali

In tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l’art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni.

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22315

Cessione del credito: forme e modalità

Non può tacersi, da un lato, che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attività del rapporto obbligatorio; dall’altro, che non è prescritto, ai fini dell’efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest’ultimo sia citato in giudizio dal cessionario.

Corte appello Trento sez. II, 23/05/2019, n.128

Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato

I lavoratori, nell’esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare; il rifiuto ingiustificato del

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datore di lavoro di effettuare tali versamenti integra inadempimento rilevante sotto il profilo civilistico e costituisce condotta antisindacale poichè limita il diritto dei lavoratori di scegliere lo strumento più utile per partecipare all’attività dei sindacati e priva gli stessi della possibilità di percepire, con regolarità, la fonte primaria di sostentamento per la loro attività, ponendoli in una situazione di debolezza verso il datore di lavoro e le altre organizzazioni sindacali.

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, n.24612

Eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario

A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

Tribunale Bergamo sez. IV, 14/09/2019, n.1948

La legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione

La natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che – ai sensi dell’art. 1260 c.c. -il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l’unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono – ai sensi dell’art. 1264 c.c. – alla notificazione o all’accettazione della cessione al contraente ceduto che non sono soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, purché idonei a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio.

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Corte appello Bari sez. II, 30/05/2019, n.1280

Cessione del credito: la scelta del contraente

La cessione del credito è un contratto a prestazioni corrispettive in quanto, a fronte dell’apporto anticipato di liquidità, il cedente deve pagare al cessionario un prezzo concordato, di regola detraendolo dall’importo del credito anticipato, sicché la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire attraverso la procedura dell’evidenza pubblica la quale assicura il rispetto dei principi imperativi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., nonché la concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), realizzando l’interesse pubblico al miglior vantaggio economico e garantendo, al contempo, ai soggetti abilitati, il diritto di esercitare attività economica senza discriminazione.

(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto causa di nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., la violazione dell’obbligo dell’evidenza pubblica nella scelta del cessionario del credito da parte di società a totale partecipazione pubblica).

Cassazione civile sez. III, 24/04/2019, n.11202

Cessione del credito: la notificazione

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art.

1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

Tribunale Cassino, 08/03/2019

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Divieto di cessione del credito senza l’adesione della PA

Il divieto di cessione del credito senza l’adesione della pubblica amministrazione di cui all’art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione, rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato la deroga al principio generale della cedibilità dei crediti ex art. 1260 c.c.. In presenza di altri tipi di contratto vale la regola generale di cui all’art. 1264 c.c. e, dunque, che non è necessario un assenso da parte della amministrazione ceduta, in ogni caso, peraltro, da escludersi quando il rapporto è cessato.

Tribunale Roma sez. II, 12/12/2018, n.23826

Cessionario del credito: può agire per l’adempimento del credito?

Il cessionario del credito può agire per l’adempimento del detto credito, ma giammai proporre azione di risoluzione del contratto, di nullità o di annullamento.

Tribunale Vercelli, 03/12/2018, n.535

Violazione del divieto di cessione del credito

Sussiste violazione del divieto di cessione di cui all’art. 1261 c.c. nell’ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l’azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la “ratio” della norma – la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati – la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma “diritti sui quali è sorta contestazione”.

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29834

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Cessione di contratto e cessione del credito: differenze

Nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di “parte” di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l’unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto; nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss c.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di “creditore”; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale;

ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l’esperibilità delle azioni, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario; di conseguenza, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all’adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali; la previsione dell’art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli

“altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell’oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l’azione di adempimento dell’obbligazione ceduta.

Tribunale Vercelli, 03/12/2018, n.535

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