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Regolamentazione internazionale dei gasdotti transnazionali e la loro influenza sugli equilibri geopolitici dei singoli stati

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INDICE:

Prefazione………5

Introduzione……….7

Capitolo I

Gasdotti transazionali come oggetto di relazioni

internazionali

1.1. Il problema dell’autonomia normativa di diritto del commercio internazionale e della regolamentazione internazionale dei gasdotti transnazionali………14 1.2. La nozione giuridica del termine “gasdotto

transnazionale”……….26 1.3. Il quadro generale della rete dei gasdotti transnazionali e

(2)

Capitolo II

La regolamentazione internazionale dei gasdotti

transnazionali e le loro caratteristiche comuni

2.1. Le norme delle Convenzioni internazionali in materia di

transito………73

2.1.1. La libertà di transito ex articolo V GATT 1994 alla luce dei principi del diritto pubblico internazionale…..90

2.2. Il Trattato sulla Carta dell’Energia del 1994………104

2.2.1. Il processo di modernizzazione della Carta………..125

2.4. Le Convenzioni in materia della tutela dell’ambiente….136 2.5. Gli accordi modello in materia di condotte transfrontaliere………147

2.5.1. Rapporti con altri accordi e trattati………..153

2.5.2. Obblighi dello Stato ospitante……….157

2.5.3. Diritti di transito………..161

2.5.4. Diritti fondiari……….……164

2.5.5. Standard di sicurezza e questioni ambientali……..167

2.5.6. Meccanismi di risoluzione delle controversie……169

2.5.7. Elementi di criticità rilevati dall’esame degli accordi modello………..173

(3)

Capitolo III

Il regime giuridico della costruzione e dello

sfruttamento dei gasdotti sul fondo del mare

3.1. Le fonti del regime giuridico dei gasdotti transnazionali offshore………177 3.2. Il regime giuridico dei gasdotti transnazionali nelle acque

territoriali……….185 3.3. Il regime giuridico dei gasdotti sulle piattaforme

continentali……….….…….186 3.4. Il regime giuridico della costruzione dei gasdotti al di fuori delle piattaforme continentali………..….191

Capitolo IV

Lo sfruttamento delle risorse energetiche nell’Artico

4.1. L’Artide come oggetto delle relazioni

internazionali………197 4.2. Le Convenzioni internazionali aventi ad oggetto il regime

giuridico di estrazione e trasporto di idrocarburi

nell’Artico……….203 4.3. Le linee guida elaborate dal Consiglio Artico per le

(4)

4.4. L’opportunità di utilizzare la Procedura di Valutazione

dell’Impatto Ambientale nel contesto dell’Artico………215

4.5. “Delimitation” e “delineation” della piattaforma continentale dell’Artico………218

Conclusioni………228

Bibliografia………236

Mappe Complementari……….260

(5)

Prefazione:

La scelta dell’argomento della presente indagine incentrata sulla regolamentazione dei gasdotti transnazionali, arriva dopo un periodo lungo, ben due mesi, di riflessioni, rivolte prettamente al dualismo che si era venuto a creare tra due argomenti, opposti tra loro, ma che suscitavano in me profondo interesse in egual misura. Il primo, il “Cyber Crime”, che a parer mio risultava essere un tema che guardava verso il futuro con possibilità di crescita e sviluppo crescenti ed esponenziali; ed il secondo, legato ai Gasdotti, il quale si rappresentava ai miei occhi speranzosi come un tema legato al passato, tutt’oggi di fondamentale importanza, ma indirizzato verso la sua dipartita a favore delle nuove tecnologie dell’ambito.

Speravo con tutta me stessa che fosse un ambito che guardasse solamente al passato, ovvero legato XX secolo, dato che l’umanità tutta si impegna ogni giorno sempre di più a scoprire, costruire e realizzare fonti di energia rinnovabili ed alternative a quelle che ormai, ahimè, hanno corroso il Nostro pianeta.

Mi piace ricordare qui, un episodio relativo ad Elon Musk, il quale da giovanissimo durante una festa disse alla sua fidanzata: “Tu pensi mai alle macchine elettriche? Io sempre.” 1

VANCE, Elon Musk, Tesla, Space X e la sfida per un futuro fantastico, 1

(6)

Siamo decisamente arrivati ad un punto di rottura dove le fonti di energia alternative non si presentano a noi come lontane ad astratte ma come un qualcosa di vicino ed estremamente attuale.

Tuttavia, approfondendo il tema in entrambe le direzioni, ho notato che il sistema delle fonti di energia alternativa così come quello del cyber crimes “guardano” si verso il futuro ma forse troppo lontano, mentre, un tema come la trattazione della regolamentazione dei gasdotti risulta essere più legato al presente e necessita di maggiore attenzione da parte degli studiosi del diritto. Perché il futuro è dietro l’angolo, ma il presente si pone dinnanzi a noi ogni singolo giorno, e non ce niente di più importante che la sua comprensione.

(7)

Introduzione:

L’evoluzione del mondo in cui viviamo è legata in modo proporzionale alla disponibilità, all’innovazione ed all’utilizzo delle risorse energetiche. Mai come in questo momento la dipendenza del nostro sviluppo da tale risorsa si è fatta così evidente e tale aspetto si accentua giorno dopo giorno. La disponibilità ed il costo dell’energia sono diventati, quindi, elementi strategicamente determinanti per lo sviluppo economico di uno Stato o di una regione.

Gli equilibri internazionali ruotano ancora intorno alla disponibilità degli idrocarburi. La fonte energetica in questione sta determinando addirittura la nuova geopolitica del potere. Le nuove architetture e strutture portanti dell’economia mondiale si basano sul possesso delle risorse fossili (petrolio, gas, carbone), che costituiscono ancora le architravi dell’economia ed influenzano tutte le prospettive di sviluppo.

La crescente ripresa del settore al livello globale rende addirittura tale aspetto una variabile chiave dello sviluppo economico dei singoli Stati sovrani. Per ciascuno di essi è diventato importante non soltanto avere un adeguato accesso alle fonti energetiche, ma avere anche la possibilità di trasportarle e predisporre un piano di commercializzazione efficace. 2

ЭНТИН, Трубопроводный транспорт: политика и право, 2

(8)

Infatti, lo sviluppo tecnologico dei trasporti via cavi e condutture, nel corso di XIX - XX ss., unito all’ampio sfruttamento di quest’ultimi, nell’ambito dei trasporti internazionali, hanno fatto sì che maturasse la necessità di elaborazione di un regime giuridico internazionale autonomo.

Ciò sopratutto nel continente europeo dato che non vanta condizioni di autosufficienza energetica, se non in piccola parte (giacimento di Groningen, nei Paesi Bassi, e giacimento di Ekofisk, in Norvegia, scoperti all’inizio degli anni 60). Negli ultimi anni si 3 nota, inoltre, un rallentamento nella produzione energetica primaria, che ha portato ad una dipendenza sempre maggiore dalle importazioni al fine di soddisfare la domanda dei consumatori. La dipendenza dell’Unione Europea dalle importazioni di energia è cresciuta, passando da poco più del 40% del consumo lordo di energia nel 1990 al 54,0 % nel 2015. Dal 2004 le importazioni nette di energia hanno superato la sua produzione: in altri termini, più della metà dei consumi interni lordi di energia è coperta dalle importazioni nette ed il tasso di dipendenza ha oltrepassato il 50,0 %. Nel 4 consumo di energia la Repubblica Italiana dipende per l’81,3% dalle importazioni estere. Siamo il sesto Stato membro dell’Unione Europea per percentuale di importazione dietro Malta, Lussemburgo, Cipro, Irlanda e Lituania.

La costruzione delle condutture sulla superficie terrestre di due o più Stati sovrani oppure sul fondo del mare (anche sei nei limiti del mare territoriale) sono divenuti oggetto dello studio del diritto

JENSEN, Economia, Politica, Diritto degli idrocarburi, Jensen Associates 3

Weston, Massachusetts, 2009, p. 159.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 4

(9)

internazionale già nel 1958, nel corso della Prima Conferenza sul diritto del mare tenutasi a Ginevra con la partecipazione di 86 Stati. Le cause possono essere rimesse ai vari fattori economici che già in quegli anni palesavano un’esplicita convenienza di trasporto dei vari tipi di idrocarburi via condotte rispetto ad altri mezzi di trasporto. Così la condotta «Tapline», che collegava il Golfo Persico al porto libanese di Sidone, con i suoi 31 pollici di diametro, percorrendo 1.700 km eliminava una rotta marittima, quella dal Golfo Persico al Mediterraneo lunga ben 5.000 km. Già negli anni 50 il rapporto di convenienza era 1 a 3 a scapito delle navi, non prendendo in considerazione i costi di costruzione e di personale, l’usura ed il ritorno a vuoto. Inoltre, le grandi navi cisterna hanno un pescaggio elevato e non possono accedere ad alcune porte. Pertanto, dal momento in cui il percorso terrestre è effettivamente più breve, una condotta con un diametro maggiore di 16 pollici è più redditizio rispetto ad una nave cisterna di 30.000 tonnellate. 5

Nel 1995 è stato sottolineato che il significato del termine “conduttura” non si riferisce soltanto al tubo in sé per sé considerato, attraverso il quale si effettua il trasporto di idrocarburi, ma può essere “esteso anche ad altri usi”. Si precisa, in altre parole, che nella 6 definizione giuridica del termine gasdotto rientra anche qualsiasi

SOUBEYROL, La condition juridique des pipe-lines en droit 5

international, in Annuaire français de droit international, volume 4, 1958,

p. 159 - 164.

NORDQUIST, GRANDY, NANDAN, ROSENNE (Eds.), United Nations 6

Convention on the Law of the Sea 1982, Volume III, Martinus Nijhoff

Publishers. Hague, London, Boston, 1995, p. 82.

“Pipelines” refers primarily to those carrying hydrocarbons (both oil and gas), but is not limited to those uses.

(10)

meccanismo, attrezzatura e struttura ausiliaria relativa a tale infrastruttura di trasporto. 7

Con l’approvazione nel 1982 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Mare”, composta da 320 articoli e 9 allegati, si elabora uno strumento unitario e sistematico che disciplina le varie aree marine specificando la normativa già prevista all’interno della Prima Conferenza sui Diritti del Mare del 1958. Ciò, sopratutto, in relazione allo sfruttamento dei giacimenti ed il successivo transito di idrocarburi dal territorio sovrano di uno Stato ad un altro, compresi spazi relativi al mare territoriale (art.3), alla zona economica esclusiva (art.55), alla zona contigua (art.33) ed infine alla piattaforma continentale (art.76).

Parallelamente si sviluppano Progetti di costruzione dei gasdotti transnazionali, sopratutto quelli che trasportano il gas naturale dalla Russia all’Europa dell’Ovest: «Blue Stream», «South Stream», «Nord Stream». Negli Stati Uniti d’America l'oleodotto «Trans Alaska Pipeline System» (TAPS) che percorre 1.287 km trasporta petrolio da Prudhoe Bay a Valdez. Il gasdotto «Enrico Mattei», lungo 2,400 km, fa transitare il gas naturale dai giacimenti di Algeria, attraverso il territorio della Tunisia ed il fondo del Mar Mediterraneo, per arrivare in Italia ad accedere alla rete di condotte nazionali. 8 Le ex repubbliche sovietiche dell’Europa dell’Est ancora oggi utilizzano i sistemi di gasdotti transnazionali e nazionali costruiti nei

ВЫЛЕГЖАНИН, Международное право: учебник, 2-е изд, 7

Издательство Юрайт, 2010, c. 992 ss.

http://www.transmed-spa.it/sistema_di_trasporto.php?lingua=1 8

(11)

tempi sovietici: in Ucraina vi sono i gasdotti di una lunghezza complessiva di 7.000 km, mentre in Bielorussia di 3.000 km. 9

E’ necessario sottolineare le particolarità dello sfruttamento dei giacimenti di risorse naturali sul territorio dell'Artico. Qui la costruzione dei gasdotti ed oleodotti si svolge sul fondo del Mar Glaciale Artico e può essere effettuata sotto la sovranità dei soli cinque Stati costieri: Regno di Danimarca, Regno di Norvegia, Federazione Russa, Stati Uniti d’America e Canada. Nel 2010 la Federazione Russa ed il Regno di Norvegia hanno stipulato uno storico accordo sulla delimitazione e la cooperazione marittima nel Mare di Barents e nell’Oceano Artico. Tuttavia, per delineare il regime giuridico dei gasdotti sul territorio del continente Artico è necessario far riferimento alla normativa sia nazionale che internazionale. Secondo il professor Vilegjanin, data la specificità del territorio preso in considerazione, risulta difficile l’applicazione dei meccanismi stabiliti all’interno della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare del 1982. Ciò in contrasto con la posizione ufficiale, secondo la quale l’applicabilità della Convenzione in questione si estende, altresì, all’Oceano Artico. 10

Anche se il regime giuridico internazionale dei trasporti via cavi e condutture risulta un problema non esaminato fino in fondo, possiamo delineare già le basi applicabili a tale ambito. Se prendiamo in considerazione il fattore geografico, possiamo distinguere tra le reti di gasdotti nazionali e transnazionali.

АЛИЕВ, ЭФЕНДИЕВ, Международное транспортное право и его 9 инструменты, Баку, 2016, c. 580 - 591. ЛАБИН, ПАНИЧКИН, Правовые перспективы развития 10 сотрудничества арктических государств в области разработки морских нефтегазовых ресурсов Арктики, Московский журнал международного права, 2016, c. 86 - 94.

(12)

Considerato, invece, il fattore giuridico si distingue tra il c.d. “gasdotto giuridicamente unito” - si ha quando gli Stati si accordano circa il regime unitario applicabile su tutta la lunghezza del tubo, ad esempio l’Accordo quadro concluso tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord ed il Governo del Regno di Norvegia concernente la cooperazione transnazionale in materia di idrocarburi del 1998; ed il c.d. “gasdotto giuridicamente connesso 11 o collegato” - si ha quando ogni singolo Stato determina il regime

giuridico del tratto del gasdotto che attraversa il suo territorio nazionale, ad esempio l’Accordo stipulato tra il governo della Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese nell’ambito del gasdotto la «Forza della Siberia».

L’idea fondamentale della seguente esposizione consiste nel disegnare un quadro giuridico internazionale di carattere generale avente ad oggetto la regolamentazione dei gasdotti transnazionali. Per raggiungere tale obiettivo procederò:

-

in primo luogo, all’introduzione della nozione del termine “gasdotto transnazionale” e delle sue categorie;

-

in secondo luogo, all’analisi delle Convenzioni internazionali in materia come ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare del 1982, la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 1991, la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, la Convenzione internazionale sulla

Framework Agreement between the Government of the United Kingdom 11

of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the laying, operation and jurisdiction of

inter-connecting submarine pipelines, Stavanger, signed on 25 August 1998, N. 39571, UNTS 2225 p. 171

(13)

responsabilità ed il risarcimento per i danni causati dal trasporto di sostanze pericolose e nocive del 1996, l’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio del 1994 («GATT 1994»), ed infine il Trattato sulla Carta dell’Energia del 1994;

-

in terzo luogo, all’analisi dei modelli di accordi bilaterali stipulati tra i singoli Stati sovrani aventi ad oggetto le varie fasi di costruzione e sfruttamento dei gasdotti transnazionali. In particolare si tratta di un documento denominato “Model

Intergovermental and Host Government Agreements for Cross-Border Pipelines”;

-

ed infine, si guarderà più da vicino le particolarità e le specificità relative allo sfruttamento delle risorse fossili nell’Artico.

(14)

Capitolo I

Gasdotti transnazionali come oggetto di relazioni

internazionali

Sommario: 1.1. Il problema dell’autonomia normativa di diritto del

commercio internazionale e della regolamentazione internazionale dei gasdotti transnazionali 1.2. La nozione giuridica del termine “gasdotto transnazionale” 1.3. Il quadro generale della rete dei gasdotti transnazionali e dei rispettivi accordi.

1.1. Il problema dell’autonomia normativa di diritto del commercio internazionale e della regolamentazione

internazionale dei gasdotti transnazionali

Prima di riflettere più a fondo sulla posizione che assume all’interno del diritto internazionale la regolamentazione dei gasdotti transnazionali è necessario risolvere una serie di problemi preliminari di fondamentale importanza. Si tratta delle questioni di rilevanza prettamente teorica, da tempo fonte di riflessioni in dottrina internazionalistica, ma che trovano un risvolto pratico non indifferente.

(15)

La prima domanda a cui è necessario rispondere ha ad oggetto il conferimento o meno dell’autonomia normativa al settore del diritto del commercio internazionale. In altre parole, la domanda che si pone è: si tratta di un settore autonomo del diritto pubblico internazionale oppure semplicemente di un sottosettore del diritto internazionale dell’economia?

Il diritto del commercio internazionale è definito come una “disciplina di apparizione recente che regola quelle operazioni di commercio le quali, in ragione del loro collegamento a più Stati o del loro ruolo nelle relazioni economiche internazionali, sono considerate come presentanti un carattere internazionale”. 12

Pertanto, l’espressione “relazioni economiche internazionali” va intesa, sia con riferimento ai rapporti tra Stati sovrani, sia con riferimento alle relazioni transnazionali tra persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati diversi, sia infine, nei c.d. mixed

contracts, ai rapporti tra Stati e privati stranieri.

E’ proprio a causa di tale realtà eterogenea, che le operazioni del commercio internazionale hanno sollevato e sollevano una serie di peculiari problemi di coordinamento normativo. “A differenza di quanto avviene per gli scambi commerciali “nazionali”, infatti, -avvertiva M.Giuliano, - ogni operazione commerciale internazionale si svolge in una realtà caratterizzata e dominata dalla coesistenza di una pluralità di Stati sovrani e indipendenti, nonché di altrettante sfere territoriali, socialità giuridiche, distinte e separate le une dagli altri”. 13

CORNU, la definizione, Vocabulaire juridique, Paris, 2000. 12

CARREAU, JULLARD, Droit international économique, 4 ed., Paris, 13

2010, p. 2 s.;

GIULIANO, La cooperazione degli stati e il commercio internazionale, 3

(16)

Quindi soltanto nella considerazione delle peculiarità del contesto del commercio internazionale risulta possibile compiere sistemazione, classificazione, coordinamento ed integrazione delle nozioni fondamentali in modo tale da rispondere alla domanda che abbiamo posto appena sopra: E’ possibile configurare o meno un’autonomia settoriale del diritto del commercio internazionale? Come affermava professor Cassese, si tratta di una delle sfide attuali del diritto internazionale. Le stesse sfide che hanno 14 affrontato nel corso del Novecento altri macro - settori disciplinati da diritto internazionale come ad esempio diritto delle organizzazioni internazionali, diritto diplomatico, diritto consolare che col tempo hanno assunto una propria autonomia scientifica. 15

Il problema simile si è posto in relazione al diritto della navigazione in Italia. La soluzione trovata, pur essendo estrema, consisteva nella redazione di un codice separato di diritto interno. 16 Da quel momento in poi la materia fu considerata alla stregua di un settore disciplinare apposito anche se affine al diritto internazionale e diritto commerciale. Risulta quindi evidente che specialità non 17 implica necessariamente autonomia giuridica. Ciò è confermato dal rapporto della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite del 2006, ove si precisa che nonostante il corpo normativo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sia qualificato alla stregua della lex specialis, esso può essere compreso a fondo soltanto

CASSESE, GAETA, Le sfide attuali del diritto internazionale, Bologna, 14

2008.

MONACO, Manuale di diritto internazionale pubblico, 2 ed., UTET, 15

Milano, 2009, p.15.

Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 16

SCAJOLA, Sistema del diritto della navigazione, Terza Edizione, Roma, 17

(17)

alla stregua degli istituti normativi ricavati dal contesto generale di diritto internazionale. 18

La complessità elevata dell’attività economica disciplinata dal diritto del commercio internazionale si spiega, infatti, alla luce di una continua compenetrazione reciproca tra gli istituti di diritto interno e di diritto internazionale. La prassi commerciale è venuta creando numerosi istituti che prendono le mosse dalla dottrina tradizionale sia essa di provenienza nazionale o sovranazionale. Da qui, la difficoltà di elaborare un modello unitario dei singoli istituti, che noteremo anche in relazione alla regolamentazione internazionale dei gasdotti transnazionali.

Una delle possibili soluzioni può essere individuata prendendo in considerazione sia il diritto pubblico internazionale sia il diritto internazionale privato e processuale.

Al diritto pubblico internazionale si ricorre per comprendere le dinamiche basilari delle relazioni internazionali con riferimento ai caratteri strutturali dell’ordinamento internazionale, agli ambiti normativi in cui esso si articola, con particolare riguardo ai trattati internazionali ed alle consuetudini. Si elabora così una visione d’insieme delle norme che si formano nella vita giuridica internazionale.

Fragmentation of the International Law: Difficulties arising from the 18

diversification and expansion of International Law, UN Doc. 13 April 2006, A/CN.4/L.682:

§170: “Indeed, this was the raison d’être of the WTO system and receives normative force from the lex specialis rules of general law itself. Even as it is clear that the competence of WTO bodies is limited to consideration of claims under the covered agreements (and not, for example, under

environmental or human rights treaties), when elucidating the content of the relevant rights and obligations, WTO bodies must situate those rights and obligations within the overall context of general international law

(18)

Al diritto internazionale privato e processuale si ricorre per comprendere il modo in cui ciascuno Stato - ordinamento regola i rapporti tra i privati, che presentano qualche carattere di estraneità rispetto all’ordinamento statale, disciplinando sia la giurisdizione che la legge applicabile a quei medesimi rapporti. Ciò particolarmente si addice al carattere principale del diritto del commercio internazionale che abbiamo sottolineato prima: interconnessione tra ordinamento nazionale e internazionale che è frutto proprio della globalizzazione economica.

Possiamo, quindi concludere che nel diritto del commercio internazionale assumono una particolare rilevanza sia le norme di diritto internazionale privato e processuale, sia le norme di diritto pubblico internazionale. Esso può quindi essere considerato alla stregua di una materia speciale in entrambe le direzioni, in virtù dell’unitarietà dell’oggetto: il commercio internazionale. 19

Una visione diversa, colloca il diritto del commercio internazionale all’interno di un ambito più vasto del diritto internazionale dell’economia, inteso come settore autonomo del diritto pubblico internazionale. 20

In particolare, lo Statuto delle Nazioni Unite sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella risoluzione dei

GALGANO, MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, Terza 19

Edizione, CEDAM, Padova, 2011, p. 19

ВЫЛЕГЖАНИН, Международное право: учебник, 2-е изд, 20

(19)

problemi globali di carattere economico. L’espressione di tale 21 principio si può ritrovare già all’interno dello stesso statuto.

Il Capitolo IX del medesimo è dedicato alla “Cooperazione internazionale economica e sociale” e stabilisce all’articolo 55 che le Nazioni Unite, al fine di creare le condizioni di stabilità e benessere, “promuoveranno la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili.” 22

Mentre il Capitolo X istituisce il “Consiglio economico e sociale” che tra le varie funzioni si impegna a “promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.” 23

Quindi, il complesso delle relazioni economiche internazionali costituisce l’oggetto del diritto internazionale dell’economia. All’interno di quest’ultimi troviamo le relazioni commerciali, finanziarie, di investimento e di trasporto. Rispettivamente l’oggetto del diritto internazionale dell’economia consiste nella regolamentazione di transito e commercio internazionale dei beni, dei capitali, delle tecnologie, dei servizi e degli altri benefici

Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, San Francisco, concluso 21

il 26 giugno 1945:

Articolo 1, paragrafo 3: “Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”.

Statuto dell’ONU, articolo 55, paragrafo 1, lettera b. 22

Statuto dell’ONU, articolo 61, paragrafo 1. 23

(20)

economici che coinvolgono gli interessi dei singoli Stati sovrani e delle altre persone fisiche e giuridiche.

Quindi il diritto internazionale dell’economia può essere definito come un insieme di principi e norme, che regolano le relazioni economiche internazionali tra gli Stati sovrani e altri soggetti dell’ordinamento internazionale.

E’ necessario osservare che le fonti del diritto internazionale dell’economia coincidono con quelli generali del diritto internazionale. Ma vi sono anche le fonti specifiche che 24 sottolineano l’autonomia normativa di tale branca del diritto internazionale come le decisioni prese in seno ad alcune organizzazioni economiche internazionali, ad esempio Organizzazione Mondiale del Commercio; e la c.d. lex mercatoria intesa come frutto dell’autoregolamentazione di determinati settori commerciali.

L’elemento caratterizzante è costituito dalla normativa contenuta

all’interno di Trattati internazionali.2526 Gli Stati in quanto soggetti del diritto internazionale procedono alla creazione del quadro generale della regolamentazione internazionale delle relazioni economiche, concludendo ad esempio i c.d. accordi quadro, che garantiscono la stabilità del contesto normativo nell’attività economica: da un lato gli Stati sovrani che hanno aderito a tali trattati devono garantire il rispetto dei principi fondamentali contenuti all'interno di quest’ultimi sul proprio territorio; dall’altro lato anche

Statuto della Corte internazionale di Giustizia, San Francisco, concluso il 24

26 giugno 1945, articolo 38.

ВЫЛЕГЖАНИН под ред. и др., Международное экономическое 25

право: учебное пособие, КноРус, Москва, 2016, c. 271.

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa il 23 Maggio 26

(21)

le persone fisiche e giuridiche che procedono alla conclusione dei contratti transnazionali devono agire nel rispetto del quadro di principi sanciti da quest’ultimi, vigenti sul territorio degli Stati aderenti. Tra gli esempi possiamo prendere in considerazione trattati commerciali internazionali come la “Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci” ; 27 accordi commerciali intergovernativi come «Europipe Agreement» del 1993 . 28

Per concludere, quindi, dal punto di vista strutturale il diritto internazionale dell’economia è rappresentato essenzialmente da tre blocchi normativi che hanno ad oggetto regime del commercio internazionale, regime finanziario internazionale e regime della cooperazione internazionale nell’ambito degli investimenti e delle altre questioni specifiche nella sfera economica.

Possiamo quindi osservare che, secondo questa visione, il diritto del commercio internazionale non può assumere alcuna autonomia normativa, e si qualifica, piuttosto, come oggetto della branca più ampia del diritto internazionale dell’economia. 29

Un’altra questione preliminare da risolvere è relativa all’esistenza o meno di una branca autonoma del diritto internazionale dei trasporti. In altre parole la domanda è: può quest’ultimo assurgere al

Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 27

signed on 11 April 1980, UNTS 1489, p. 3.

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany 28

and the Kingdom of Norway concerning the transport of gas by pipeline from the Norwegian continental shelf and other areas to the Federal Republic of Germany, «Europipe agreement», signed on 20 April 1993, N. 35378, UNTS 2586, p. 2047.

ВЫЛЕГЖАНИН, Международное право: учебник, 2-е изд, Юрайт, 29

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rango di un settore autonomo oppure si tratta pur sempre di uno dei vari oggetti rientranti nel ampio settore del diritto internazionale dell’economia?

Ed infine, nel quadro generale del diritto internazionale dei trasporti è possibile dare una qualificazione autonoma al gruppo di norme aventi ad oggetto la regolamentazione transnazionale dei trasporti via condutture e cavi?

Si tratta di un’altra questione accademica che può essere risolta operando una sistematizzazione di alcuni opinioni degli autorevoli giuristi russi e sovietici che hanno proceduto all’elaborazione di una serie di criteri essenziali che devono essere presenti affinché un determinato settore possa acquisire una propria autonomia normativa:

Feldman fu uno dei primi giuristi della scuola sovietica di diritto internazionale a sostenere l’importanza fondamentale di applicazione del metodo sistematico all’analisi del diritto internazionale. Egli affermava che per il settore del diritto internazionale si intende un insieme di norme giuridiche che regolano in maniera più o meno autonoma le relazioni internazionali di un tipo determinato. In particolare, si tratta di un complesso delle norme che si caratterizza per il proprio oggetto di regolamentazione e suscita interesse nel ambito della Comunità internazionale. 30

Mingazov sottolineava, invece, l’importanza dell’unitarietà e della specificità del metodo applicato alla regolamentazione dei vari settori autonomi delle relazioni internazionali. 31

ФЕЛЬДМАН, Система международного права, Изд. ГКУ, Казань 30 1983, c. 46 - 59. MИНГАЗОВ, К вопросу о понятии отрасли современного 31 международного права, СЕМП, 1976, c. 72.

(23)

Vilegjanin e Kolosov sottolineano, a loro volta, l’importanza della redazione delle Convenzioni in materia di riferimento, che regolano i rapporti tra i vari soggetti di diritto internazionale in sfere determinate. Ciò porta all’elaborazione dei c.d. principi di settore. 32 Berezovski evidenzia la necessità della sussistenza di un nesso tra i vari elementi appena indicati che possa conferire una visione d’insieme e un’unitarietà di fondo ai singoli istituti di riferimento. Applicando tali criteri è possibile sostenere che il diritto internazionale dei trasporti non può essere qualificato come una branca autonoma del diritto internazionale, ma piuttosto come un sottosettore del diritto internazionale dell’economia. 33

Passando infine all’indagine sulla qualificazione delle norme giuridiche che si occupano della regolamentazione internazionale dei gasdotti transnazionali dobbiamo operare una serie di osservazioni. Innanzitutto, il carattere fondamentale dei gasdotti transnazionali consiste nella loro estensione geografica: essi attraversano i confini territoriali dei vari Stati sovrani, avendo inizio sul territorio di uno Stato per terminare sul territorio di uno Stato diverso.

La regolamentazione di quest’ultimi, sia allo stadio di costruzione che allo stadio di sfruttamento, si fonda sia sulle norme di diritto internazionale sia sulle norme di diritto interno.

E’ necessario infine distinguere tra i gasdotti che attraversano il fondo del mare ed i gasdotti che si estendono sulla superficie terrestre, di cui i secondi non hanno una propria regolamentazione

ВЫЛЕГЖАНИН, КОЛОСОВ, Международное право. В двух 32

частях, ЮРАЙТ, Москва, 2012, p. 42;

GUASTINI, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011, p.182 ss. БОГАТЫРЕВ, МАЛЕЕВ, Отрасль международного права и термин 33

«международное транспортное право», Московский журнал

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specifica, a differenza dei primi che trovano il loro fondamento all’interno della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare del 1982. 34

Risulta, quindi, difficile conferirne una qualche autonomia normativa. A sostegno di tale tesi, possiamo affermare: dato che il diritto internazionale dei trasporti si qualifica come un sottosettore del diritto internazionale dell’economia, a maggior ragione la regolamentazione dei gasdotti transnazionale non può qualificarsi come tale.

Ma vi è anche una visione diametralmente opposta, in base alla quale una “una conduttura moderna può essere definita come un mezzo specifico di trasporto internazionale, attraverso il quale si effettua il trasporto di idrocarburi a lunga distanza. Se il transito avviene tra i più Stati sovrani, allora esso assume il carattere internazionale, e quindi anche il mezzo, a sua volta, assume il carattere internazionale, con l’applicabilità dei rispettivi istituti di diritto internazionale.” 35

Tuttavia il trasporto che si effettua tra i vari Stati sovrani, si qualifica, in effetti, come “internazionale”; ma ciò non significa che anche il mezzo di trasporto transnazionale sui generis debba essere

ВЫЛЕГЖАНИН, Международно - правовые основы 34 недроиспользования, Учебное пособие, МГИМО МИД России, Норма, 2008, p. 208 ss. АЛИЕВ, ЭФЕНДИЕВ, Международное транспортное право и его 35 инструменты, Баку, 2016, c. 580 - 591: «Современный трубопровод — специальный вид магистральных транспортных средств, с помощью которых транспортируется нефть и нефтепродукты, газы и прочие энергоносители. Если транспортировка осуществляется между государствами (включая и транзитные перевозки), то такие перевозки приобретают международный характер, а транспортное средство может называться международным, со свойственным ему правовыми отношениями».

(25)

qualificato come tale. Il trasposto navale, ad esempio, vede navi battenti una propria bandiera, cosi come anche il gasdotto transnazionale, il quale ha un proprietario proveniente da un determinato Stato sovrano. 36

Per concludere, è opportuno sottolineare che nell’epoca contemporanea il diritto internazionale muterà inevitabilmente i propri connotati. Ciò è dovuto ad un fattore fondamentale, che è la globalizzazione dell’economia mondiale che comporterà anche il mutamento di tutti i rapporti che vi intercorrono all’interno. Col tempo sempre più sottosettori del diritto pubblico internazionale acquisteranno la propria autonomia normativa, tanto da poter essere qualificati come un’autonoma branca di diritto. 37

Quindi, uno degli obiettivi fondamentali che deve porsi la Comunità internazionale contemporanea consta nello sviluppo della regolamentazione di quelli che ad oggi sono ancora qualificati come sottosettori del diritto pubblico internazionale in genere o del diritto internazionale dell’economia, ma un giorno, inevitabilmente, acquisteranno una propria autonomia normativa. 38

1.2. La nozione giuridica del termine “gasdotto transnazionale”

УРШУЛЯ, Международно-Правовой Режим Трансграничных 36 Трубопроводов, Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 2015, с. 22. ТЮРИНА,Публичный Интерес В Международном Торговом Праве, 37 Казань, 2016, c. 9. АЛИЕВ, ЭФЕНДИЕВ, Международное транспортное право и его 38 инструменты, Баку, 2016, c. 580 - 591.

(26)

Gasdotti ed oleodotti transnazionali prevedono la partecipazione attiva e coinvolgono due o più Stati sovrani, richiedendo la stipulazione di accordi internazionali in modo da tracciare la cornice legale applicabile prima dell’inizio effettivo di costruzione.

E’ necessario sottolineare sin da subito una nozione fondamentale. Dal punto di vista giuridico, il termine “conduttura” ha ad oggetto non solo, per così dire il “tubo”, attraverso il quale si effettua il trasporto degli idrocarburi o delle altre merci, ma anche qualsiasi altro meccanismo, attrezzatura e struttura ausiliaria relativa a tale infrastruttura di trasporto. Quando si parla, quindi, del gasdotto e 39 del relativo quadro legale, non si riferisce soltanto alla conduttura in sé per sé considerata, bensì a tutta la infrastruttura circostante, che può avere provenienze, proprietari ed infine amministrazioni diverse. Un’altra classificazione risulta più tecnica che giuridica anche se può avere dei risvolti finanziari ed economici notevoli, riguarda la distinzione tra gasdotti ed oleodotti ed ha ad oggetto lo stato fisico dell’idrocarburo al momento di transito via conduttura. Il gas naturale transita allo stato aeriforme, mentre gli altri idrocarburi si presentano allo stato liquido. Ciò produce un impatto inevitabile sulla progettazione e la successiva costruzione dell’infrastruttura, a causa del c.d. coefficiente di comprimibilità. Si tratta della proprietà generale della materia, per cui un corpo diminuisce di volume se sottoposto a compressione. Per cui la diminuzione di volume, in base ad una determinata unità, risulta proporzionale alla pressione esercitata sul corpo. Quindi, il coefficiente di comprimibilità è una costante caratteristica del corpo data dal rapporto tra variazione del

NORDQUIST, GRANDY, NANDAN, ROSENNE, (EDS.), United 39

Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Volume III, Martinus

(27)

volume e la pressione esercitata, nel caso di specie, all’interno di un gasdotto. Il gas naturale è altamente comprimibile, perciò consente di trasportare un volume maggiore. Aumentare la pressione all'interno 40 di un sistema di gasdotti per aumentare la sua capacità di stoccaggio è comunemente chiamato “packing the line”. Il petrolio, a 41 differenza del gas naturale, è quasi incomprimibile, per cui il volume del trasporto è per lo più invariabile.

In termini di rischi ambientali risulta più pericoloso guasto di un oleodotto rispetto ad un gasdotto, dato che la fuoriuscita del primo non si disperde nell’habitat naturale causando maggiori danni da inquinamento, rispetto al secondo che invece si sparge nell’aria causando danni visivamente impercettibili. 42

Considerando, invece, l’estensione geografica della conduttura è opportuno operare una serie di distinzioni. Se il gasdotto è costruito sulla superficie del territorio di uno solo Stato sovrano, diventa oggetto della regolamentazione esclusiva del diritto nazionale; se invece il gasdotto si espande sul territorio di diversi Stati sovrani, estendendosi anche sul fondo del mare, allora diventa oggetto della regolamentazione del diritto internazionale. In base tale criterio si distingue tra le reti di gasdotti nazionali e transnazionali, di cui i primi sono regolati esclusivamente dal diritto interno dello Stato sovrano, il territorio del quale territorio occupano; mentre i secondi

STEVENS, A History of Transit Pipelines in the Middle East: Lessons 40

for the Future, CEPMLP Seminar Paper, University of Dundee, 1996, p. 15

- 20. ibid. 41

DOW, SIDDIKY, AHMMAD, Cross-border oil and gas pipelines and 42

cross-border waterways: a comparison between the two legal regimes, The

(28)

diventano oggetto di un intreccio composto da norme nazionali, transnazionali e sovranazionali.

Sulla base di tali dati la definizione che viene proposta è la seguente: una conduttura è transnazionale quando ha il proprio inizio sul territorio di uno Stato sovrano compresa la sua superficie, il fondo di mare territoriale e la piattaforma continentale e transita o termina sul territorio di altri Stati sovrani compresa la superficie, il mare territoriale e la piattaforma continentale, diventando così oggetto di regolamentazione internazionale. 43

Si tratta di un mezzo di trasporto di idrocarburi, sui generis, da uno Stato - mittente verso uno Stato - destinatario, senza che quest’ultimo sia necessariamente un utente finale. In altre parole, gasdotti ed oleodotti sono condutture in grado di collegare il luogo di estrazione con altri luoghi di stoccaggio situati a grandi distanze che consentano il trasporto delle grandi quantità del gas naturale o di altri idrocarburi dal luogo di produzione a quello di immagazzinamento, di consumo o di successiva distribuzione.

Si distingue inoltre tra le condutture costruite sulla superficie terrestre (onshore) e quelle costruite sul fondo del mare (offshore). Attualmente, la fonte principale di regolamentazione di rapporti tra Stati sovrani nella costruzione e lo sfruttamento delle condutture sottomarine si ritrova all’interno della Convenzione sui diritti del mare del 1982, che prevede esplicitamente il diritto di tutti gli Stati di “posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale”. 44 Tra le altri fonti di diritto possiamo menzionare altresì la

УРШУЛЯ, Международно-Правовой Режим Трансграничных 43

Трубопроводов, Диссертация на соискание ученой степени кандидата

юридических наук, Москва, 2015, с. 22.

Convenzione Onu 1982, articolo 79, paragrafo 1.

(29)

Convenzione di Espoo del 1991 , Convenzione internazionale per la 45 prevenzione dell’inquinamento da parte di navi del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 e altre. 46

Alcuni gasdotti che collegano le due infrastrutture costruite sul fondo del mare, come ad esempio le piattaforme petrolifere, sono spesso oggetto di accordi internazionali bilaterali. Gli esempi tipici di quest’ultimi si trovano in riferimento agli accordi che regolano i rapporti fra gli Stati aventi ad oggetto la costruzione o sfruttamento dei gasdotti sul fondo del Mare del Nord, del Mare di Barents o dell’Oceano Artico come ad esempio Trattato concluso tra la Norvegia e la Russia concernente la cooperazione nel Mare del Nord e nell’Oceano Artico del 2010. 47

Per quando riguarda invece la regolamentazione della costruzione e dello sfruttamento dei c.d. gasdotti onshore non si osserva un regime giuridico internazionale assimilabile a quello contenuto all’interno della Convenzione del 1982, ma ogni singola condotta ha una fonte propria contenuta all’interno dei rispettivi accordi quadro, cui contenuto dipende dalle circostanze concrete. Tuttavia non si può negare l’applicabilità a quest’ultimi delle varie Convenzioni internazionali aventi ad oggetto il trasporto, la tutela dell’ambiente o l’ambito degli investimenti finanziari.

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary 45

Context, Espoo, signed on 25 February 1991, N. 34028, UNTS 1989, p. 309.

Protocol relating to the International Convention for the prevention of

46

pollution from ships, London, signed on 17 February 1978, UNTS 1340, p. 61, 1341, p. 3.

Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation 47

concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean, signed on 15 September 2010, N. 49095.

(30)

La dottrina ha proceduto, inoltre, all’elaborazione di due modelli di gasdotti transnazionali prendendo in considerazione il fattore giuridico. In particolare, si tratta della distinzione tra le condotte regolamentate alla luce di “interconnector model” oppure di “unified

project model”. 48

“Interconnector model” ovvero il c.d. “gasdotto giuridicamente connesso o collegato” si ha quando ogni singolo Stato sovrano determina il regime giuridico del tratto del gasdotto che attraversa il suo territorio nazionale. La metafora opportuna che rende chiaro il concetto è quella delle linee ferroviarie che iniziano sul territorio di uno Stato per proseguire sul territorio di altri Stati. Ogni Stato mantiene una distinta e separata sovranità sulla parte della conduttura entro il proprio confine territoriale. Ciò significa che saranno applicate separatamente da ciascun Stato, in relazione alla "sua" parte del gasdotto, le leggi nazionali in materia di tassazione, occupazione, salute, sicurezza etc.

La loro costruzione avviene generalmente, ma non necessariamente, da parte di due entità separate. Le parti possono nominare di comune accordo un operatore chiamato alla gestione ed all’amministrazione di conduttura.

Non si configura, quindi, alcun obbligo giuridicamente rilevante di stipulazione di un accordo bilaterale intergovernativo, se non in termini di opportunità e semplificazione di coordinamento sia alla fase di progettazione, che costruzione, che sfruttamento del gasdotto. 49

SMITH FREEHILLS, International Law Regime of Transboundary 48

Pipelines, Mondaq, 2002.

Ibid. 49

(31)

L’esempio di tale modello si ritrova in relazione all’Accordo stipulato tra il governo della Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese nell’ambito della costruzione del gasdotto «Forza della Siberia» del 2014. 50

“Unified Project model” ovvero il c.d. “gasdotto giuridicamente unito o unificato” - si ha quando gli Stati si accordano circa un unico regime legale applicabile su tutta la estensione territoriale del gasdotto, indipendentemente dai confini nazionali che quest’ultimo attraverserà. Il mezzo idoneo a determinare tale regime giuridico è rappresentato ad accordi intergovernativi aventi ad oggetto uno specifico Progetto oppure uno specifico settore. Si tratta di un “vero” modello giuridico del gasdotto transnazionale, dato che tutti i problemi di coordinamento saranno risolti da un comune accordo intergovernativo. Il modello in questione presenta molteplici vantaggi non solo al momento di costruzione, ma sopratutto al momento di manutenzione e gestione della conduttura. 51

Tale regime legale si applica in relazione all’Accordo quadro stipulato tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 50 Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту, del 13 ottobre 2014. http://base.garant.ru/70815896/.

SMITH FREEHILLS, International Law Regime of Transboundary 51

(32)

del Nord ed il Governo del Regno di Norvegia concernente la cooperazione transfrontaliera in materia di idrocarburi del 1998. 52 La differenza più significativa tra i due modelli ruota intorno alla giurisdizione nazionale sul gasdotto. Nel primo caso vi deve essere un accordo preliminare in merito all'ubicazione del confine comune al fine della delimitazione della sovranità, in virtù del controllo sul proprio segmento del gasdotto. Si tratta quindi di una separazione “fisica” del gasdotto in più settori nazionali, sopra i quali verrebbe esercitata una propria sovranità e controllo. Al contrario, il secondo modello consente agli Stati di prevenire ed evitare le eventuali dispute territoriali sul confine comune, senza pregiudicare le rispettive rivendicazioni territoriali. 53

1.3. Il quadro generale della rete dei gasdotti transnazionali e dei rispettivi accordi:

Quadro generale di accordi finalizzati alla progettazione, costruzione e sfruttamento dei gasdotti transnazionali è caratterizzato da una certa eterogeneità. Attualmente, la prassi dei singoli Stati dimostra che la base legale del funzionamento dell’infrastruttura finalizzata al transito degli idrocarburi via tubi e condutture è costituita da una molteplicità di accordi internazionali di carattere bilaterale e locale. Si tratta, tuttavia, di una materia, per così dire, in evoluzione continua, caratterizzata da una forte dinamicità derivante

Framework Agreement between the Government of the United Kingdom 52

of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the laying, operation and jurisdiction of

inter-connecting submarine pipelines, Stavanger, signed on 25 August 1998, N. 39571, UNTS 2225 p. 171.

FREEHILLS, International Law Regime of Transboundary Pipelines… 53

(33)

dallo sviluppo continuo non soltanto della cooperazione internazionale tra i singoli Stati sovrani e organizzazioni sovranazionali, ma anche dalle ricerche tecnologiche che consentono semplificare ed accelerare i ritmi di crescita di tale materia.

La Convenzione degli Stati latinoamericani sulla costruzione di gasdotti ed oleodotti del 1941 è considerata uno dei primi atti in materia. E’ stata stipulata tra Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay 54 e Uruguay e contava soltanto tre articoli. Anche se in realtà, nel 1938 è stato stipulato un accordo bilaterale tra Brasile e Bolivia sull’esportazione e l’utilizzo del petrolio boliviano. Secondo alcuni 55 studiosi di diritto, entrambi i Trattati sono stati presi in considerazione al momento della redazione dell’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio nel 1947. 56

I primi gasdotti ed oleodotti “storici” sono stati costruiti tra gli anni trenta e cinquanta nel Medio Oriente. La base legale di quest’ultimi si trova all’interno degli accordi conclusi tra le compagnie private ed i rispettivi governi. Tali accordi non sempre avevano un oggetto esclusivamente incentrato su un determinato

Convention on Construction of Oil Pipelines, 6 February 1941, reprinted 54

in Revista argentino de derecho internacional, 1941.

Agreement between the Governments of Brazil and Bolivia on the 55

Exportation and Use of Bolivian Petroleum, 25 February 1938, UNTS 51, 256.

AZARIA, Treaties on Transit of Energy via Pipelines and 56

(34)

Progetto, ma si riferivano in generale alla regolamentazione dell’estrazione e del trasporto del petrolio. 57

I primi trattati, piuttosto che fornire una cornice legale alle infrastrutture di gasdotti transnazionali, presentavano una dichiarazione di intenti. Solo col passare del tempo divennero più dettagliati e complessi in modo da essere in grado di risolvere vari problemi legali. 58

La tendenza degli ultimi anni è indirizzata verso l’unificazione del regime giuridico dei gasdotti transnazionali. Tuttavia, si tratta di un indirizzo piuttosto recente, perciò ancora oggi la fonte principale si ritrova in una serie di accordi eterogenei tra di loro non solo nei contenuti ma anche nelle forme. 59

Innanzitutto, è necessario prendere in considerazione i c.d. accordi quadro bilaterali e multilaterali, aventi il carattere generale che stabiliscono schematicamente obblighi e diritti delle parti in relazione all’utilizzo dei gasdotti. Come ad esempio Accordo quadro concluso tra il governo degli Stati Uniti d’America ed il governo del

Transit Agreement between Iraq Petroleum Co. Ltd. «IPC» and the

57

Syrian Government, 25 March 1931, and supplementary agreement of 29 November 1955;

Petroleum Agreement concluded between the Government of Saudi Arabia and Pacific Western Oil Corporation, signed on 20 February 1949;

Agreement and Convention signed by Trans-Arabian Pipeline Co.

«TAPLINE» with the Government of Saudi Arabia, signed on 24 October 1949.

VINOGRADOV, METE, Cross-border oil and Gas Pipelines in 58

International Law, German Yearbook of International law, 2013, p. 3.

ВИНОГРАДОВ, Международно – правовой режим трансграничных 59

трубопроводов, Московский Журнал Международного права,

(35)

Canada sui gasatoti transnazionali del 1977 e Accordo quadro tra i 60 governi del Regno Unito di Grande Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Norvegia sulla cooperazione concernente la cooperazione transfrontaliera nel settore petrolifero del 2005. 61

Poi vi sono i c.d. “bespoke pipeline treaty” , ovvero accordi 62 conclusi in relazione alla realizzazione dei concreti Progetti. Come ad esempio: Accordo tra il governo della Repubblica Federale Tedesca ed il governo del Regno di Norvegia sul trasporto del gas naturale dal giacimento di Ekofisk alle altre aree adiacenti a quella tedesca del 1974, il c.d. «Norpipe agreement»; Accordo concluso 63 tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il governo dei Paesi bassi sul trasporto del gas naturale attraverso il gasdotto sottomarino Balgzand - Bacton pipeline, «BBL», del

Agreement between the Government of the United States of America and 60

the Government of Canada Concerning Transit Pipelines, signed on 28 January 1977. United States Treaties and Other International Agreements, Vol. 28, Department of State, Washington D.C., P. 7451-7460

http://www.treaty-accord.gc.ca/text- texte.aspx?id=101884.

Framework Agreement between the Government of the United Kingdom 61

of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway concerning Cross-Boundary Petroleum Co-operation signed on 4 April 2005.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/273282/6792.pdf

AZARIA, Treaties on Transit of Energy via Pipelines and 62

Countermeasures, Oxford, 2015, p. 9.

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany 63

and Government the Kingdom of Norway concerning the transmission of petroleum through a pipeline from the Ekofisk field and adjacent areas to Germany, «The Norpipe Agreement», 16 January 1974».

(36)

2005; Accordo tra il governo della Repubblica Federale Tedesca ed 64 il governo del Regno di Norvegia sul trasporto del gas naturale dalla piattaforma continentale norvegese e altre aree alla Repubblica Federale Tedesca del 1993, il c.d. «Europipe agreement». 65

Se guardiamo più da vicino i gasdotti che si estendono sul territorio dell’Unione Europea, è possibile distinguere tra due tipi generali di reti. La prima rete interna è finalizzata alla distribuzione del gas e del petrolio su tutto il territorio dell’Unione Europea; la seconda rete transnazionale è finalizzata all’introduzione degli idrocarburi sul territorio europeo da parte dei principali Stati importatori come, ad esempio, Norvegia, Russia, Algeria e Libia. Attualmente, esistono quattro vie principali per l'introduzione di idrocarburi in Europa:

-

il corridoio del Sud - Est, attraverso il quale il gas arriverebbe dal Medio Oriente, attraversando il fondo del Mar Nero. Si tratta di uno dei Progetti fondamentali dell’Unione Europea, in materia di sicurezza energetica;

-

il corridoio del Sud - Ovest, attraverso il quale il petrolio raggiunge l’Europa partendo dall’Algeria e Libia, passando per il fondo del mare Mediterraneo;

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great 64

Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of the Netherlands relating to the Transmission of Natural Gas through a Pipeline between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands, signed on 21 March 2005, Treaty Series N. 2, 2005.

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany 65

and the Kingdom of Norway concerning the transport of gas by pipeline from the Norwegian continental shelf and other areas to the Federal Republic of Germany «Europipe agreement», Bonn, 20 April 1993. Treaty Series N. 2047.

(37)

-

il corridoio del Nord - Est, attraverso il quale il gas arriva dalla Russia, passando per Bielorussia, Polonia, Ucraina e Slovacchia, ma anche sul fondo del Mare Baltico per raggiungere Germania;

-

il corridoio del Nord - Ovest, attraverso il quale il gas arriva dalla

Norvegia. Vi sono una serie di gasdotti che connettono i vari pozzi dislocati sulla piattaforma continentale del Mare del Nord, come «Langeled» e «Cats», con Inghilterra, che in questo caso non risulta il consumatore finale bensì il mediatore per la successiva distribuzione su tutto il territorio europeo. I gasdotti e gli oleodotti come «Europipe I/II», «Norpipe», «Zeepipe», connettono i pozzi petroliferi alle stazioni di stoccaggio che si trovano a Zeebrugge in Belgio ed Emden in Germania, per la successiva distribuzione su tutto il territorio europeo.

Tuttavia, il Regolamento 2013/347/UE del Parlamento europeo e del Consiglio contiene le linee guida in materia di infrastrutture energetiche transeuropee, individuando quattro corridoi gas prioritari: 66

1. Interconnessione Sud - Nord in Europa Occidentale («NSI West

Gas»);

2. Interconnessione Nord in Europa Centro-Orientale e Sud-Orientale («NSI East Gas»);

3. Corridoio Sud nella regione del Mar Caspio («SGC»);

4. Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico («BEMIP Gas»).

Regolamento n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 66

17 aprile 2013 , sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, GU L 115 del 25 aprile 2013, p. 39 – 75.

(38)

Si tratta di nuovi corridoi che riceveranno il proprio sviluppo nei prossimi anni, contribuendo all’obiettivo di diversificazione delle fonti energetiche, attualmente perseguito dall’Unione Europea. Guardiamo più da vicino i singoli gasdotti europei, ma non solo: Il gasdotto «Balgzand - Bacton» (BBL), lungo 235 km, connette 67 l’Olanda con il Regno Unito, ovvero la centrale di compressione di Grasweg con il terminale di Bacton.

Esso incrementa la sicurezza energetica inglese rafforzando, al contempo, la posizione primaria di Olanda sul mercato energetico europeo. La costruzione del gasdotto, iniziatasi il 14 luglio del 68 2006, è terminata il 1 dicembre del 2006.

La sua fonte legale è costituita dall’accordo intergovernativo concluso tra i governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e il Regno di Olanda nel 2005. E’ composto 69 da venti articoli che regolano principalmente:

1) Le relazioni tra le parti che non sono oggetto della regolamentazione da parte degli Stati nazionali, come la giurisdizione (articolo 2), la direzione dei flussi del gas (articolo 3), la risoluzione delle controversie (articolo 18), il regime della tassazione connesso con lo sfruttamento del gasdotto (articolo 13);

2) Le relazioni tra le parti nell’ambito di sicurezza (articolo 10) e di tutela dell’ambiente, come l’esecuzione di monitoraggi e di ispezioni (articoli 7, 9). Mappa complementare: A. 67 https://www.bblcompany.com 68 Ibid. Nota 64 69

(39)

3) Le relazioni aventi ad oggetto l’istituzione di varie figure di supervisione della costruzione e dell’amministrazione del gasdotto come, ad esempio, operatore (articoli 4, 5) ed ispettore (articolo 9).

Si tratta di un gasdotto che può essere qualificato come giuridicamente connesso o collegato (interconnector model), con tutte le conseguenze che ne derivano. All’interno del paragrafo 2 dell’articolo 2 si afferma che i governi dei rispettivi Stati si accordano circa l’esercizio della giurisdizione propria sul segmento del gasdotto che si estende sul territorio della rispettiva piattaforma continentale.

Si pongono inoltre i limiti circa l’interpretazione di questo accordo in senso modificativo della giurisdizione dei rispettivi Stati. In particolare, si afferma che niente in questo accordo possa essere interpretato in modo pregiudizievole delle norme del diritto internazionale che hanno stabilito i limiti della piattaforma continentale e di qualsiasi altra zona marittima appartenente ai singoli Stati (paragrafo 3); niente in questo accordo può essere

(40)

interpretato in modo tale da restringere o pregiudicare la legge applicabile dei rispettivi Stati o la loro giurisdizione (paragrafo 4). 70 Per quanto riguarda, invece la direzione dei flussi del gas, l’articolo 4 sancisce la libertà nella loro determinazione, affermando esplicitamente l'applicabilità dell’accordo per ogni uso possibile del gasdotto e per ogni sua parte. 71

Il 14 dicembre dell’anno 2017, l’amministratore delegato della «BBL Company» Luuk Feenstra ha dichiarato che dall’autunno del 2019, sarà possibile il transito del gas in entrambi le direzioni. Ciò significa che il corso del gas naturale sarà bilaterale e consentirà il transito sia dall’Olanda verso il Regno Unito che viceversa. Si tratta di una novità che contribuirà all’avvicinamento di due mercati ed all’utilizzo efficiente dell’infrastruttura. 72

Articolo 2: 70

Paragrafo 2: The two Governments agree that any part of the Pipeline located on the Continental Shelf appertaining to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be under the jurisdiction of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and any part of the Pipeline located on the Continental Shelf appertaining to the Kingdom of the Netherlands shall be under the jurisdiction of the Kingdom of the Netherlands.

Paragrafo 3: Nothing in this Agreement shall be interpreted as affecting the jurisdiction which each State has under international law over the

Continental Shelf which appertains to it, or in any other maritime zones established by either State in conformity with international law.

Paragrafo 4: Nothing in this Agreement shall be interpreted as prejudicing or restricting the application of the law of either State, or the exercise of jurisdiction by their Courts, in conformity with international law.

Articolo 3: The two Governments recognise that, subject to Article 4 of 71

this Agreement, the Pipeline or any part thereof may be used for the transmission of Natural Gas in either direction, and the provisions of this Agreement apply equally to such use of the Pipeline.

https://www.bblcompany.com/news/gas-transportation-in-both-72

(41)

In relazione alla tutela dell’ambiente si afferma che ciascun governo si impegna a garantire con ogni sforzo, nel rispetto della legge, che la costruzione e lo sfruttamento del gasdotto non inquini o danneggi le acque marine, le coste ed in genere l’ecosistema (articolo 7). Nel rispetto della logica dell’interconnector model, i rispettivi 73 governi sono tenuti a nominare le autorità competenti ad effettuare le ispezioni aventi ad oggetto soltanto il segmento della condotta appartenente alla propria giurisdizione. 74

Risulta fondamentale anche la figura dell’operatore avente il compito della supervisione generica nella costruzione e nello sfruttamento del gasdotto. Quest’ultimo, a differenza dell’ispettore, è una figura unica nominata, previa consultazione di entrambi i governi. Anche la sua eventuale sostituzione richiede l’assenso di entrambi le parti ed una previa consultazione. 75

«Langeled» è un gasdotto transnazionale lungo circa 1.666 km, 76 finalizzato al collegamento del giacimento di gas naturale Ormen

Articolo 7: 73

Paragrafo 1: Each Government undertakes to make every endeavour, in accordance with its law, to ensure as far as it is practicable that the

Construction and Use of the Pipeline shall not cause pollution or damage to the marine, coastal or land environment or to sensitive habitats or

ecosystems. Articolo 9 74

Paragrafo 1: Each Government affirms that it has sole responsibility for all inspections of that part of the Pipeline under its jurisdiction and of the operations carried out within its jurisdiction in relation to such part, and that it is responsible for its own Inspectors.

Articolo 5: Any Operator or change of Operator of the Pipeline or any 75

part thereof shall require, in accordance with and subject to their respective law, Authorisation by both Governments after prior consultation between them.

Mappa complementare: B. 76

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