Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Situazioni reali
SUPERFICIE
•NOZIONE:
•CONTENUTO
•MODI di
COSTITUZIONE:
•ESTINZIONE:
Situazione che qualifica un particolare modello di proprietà, ad estensione
orizzontale: la "proprietà superficiaria", proprietà della costruzione o diritto di
edificare separatamente (e indipendentemente) dalla proprietà del suolo (in deroga alla tradizionale estensione verticale della proprietà).
(duplice):
(952 c.c.)
diritto sulla costruzione
costituzione di un diritto di
proprietà su opera (già
esistente).
acquisto a titolo derivativo
imprescrittibilità del diritto
di proprietà sulla costruzione
diritto di edificare
attribuzione ad un soggetto del diritto di edificare sul
suolo altrui;
acquisto della proprietà sulla opera (una volta) realizzata. acquisto a titolo originario
prescrizione, per non uso
ventennale, del diritto di edificare
contratto - testamento; a tempo determinato / indeterminato;
a) scadenza del termine; b) rinunzia del superficiario;
c) consolidazione (riunione, nella medesima persona, delle qualità di proprietario e
superficiario).
ENFITEUSI
•
NOZIONE:
•
CONTENUTO:
•
MODI di
COSTITUZIONE:
attribuzione, al titolare, del godimento concesso al proprietario
(959 c.c.), previo pagamento di un canone e con l'obbligo di
migliorare il fondo oggetto del diritto (960 c.c.). [Istituto in via di
estinzione]
“proprietà in senso sostanziale” =
all'enfiteuta è attribuito il cd. “dominio utile“ (tutti i diritti-poteri di godimento - sul fondo e s u l l e a c c e s s i o n i ) , s a l v a l'operatività del DIVIETO di SUBENFITEUSI; al proprietario il cd. "dominio diretto".
usucapione; contratto (scritto, a pena di nullità);
testamento; a tempo indeterminato / determinato
ENFITEUSI
•
ESTINZIONE:
a)
prescrizione per non uso ventennale;
b) cadenza del termine;
c) rinunzia;
d) consolidazione;
e) espropriazione per pubblico interesse;
f) perimento totale del fondo [in caso di perimento parziale:
riduzione proporzionale del canone o rinunzia al diritto] (963
c.c.);
g) affrancazione (971 c.c.) (per accordo tra le parti o per
pronuncia giurisdizionale): diritto (potestativo) dell'enfiteuta
all'acquisto della proprietà del fondo dietro corresponsione di
una somma pari a quindici volte il canone annuo;
h) devoluzione (972 c.c.) (analogie sostanziali con l'azione di
risoluzione):
possibilità per il concedente di estinguere l'enfiteusi in caso
di inadempimento dell'obbligo di miglioramento del fondo o
di mancato pagamento di due annualità di canone (salvo il
positivo esercizio dell'azione di affrancazione).
DIRITTI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI
Situazioni personali:
“verso il proprietario”
(es.: diritto del conduttore verso
il locatore dell’appartamento);
Situazioni reali:
“sul bene”
situazioni limitate di
godimento: a contenuto minore
rispetto
alla proprietà, corrispondente
ai poteri non più esercitabili
dal proprietario (in ragione
della coesistenza fra diverse
situazioni sullo stesso bene)
usufrutto,
uso e abitazione;
servitù
USUFRUTTO
•
NOZIONE:
•
OGGETTO:
•
LIMITI:
•
MODI di COSTITUZIONE:
diritto reale di godimento su un bene altrui e sui suoi frutti (utilità: 981 c.c.)
con l’obbligo di conservarne la destinazione economica e di restituirlo alla
scadenza.
beni fruttiferi, di regola inconsumabili (se consumabili “quasi-usufrutto”: 995
c.c.)
rispetto della destinazione economica del bene
durata temporanea - non oltre la vita dell’usufruttuario per le persone fisiche
- non oltre i trenta anni per le persone giuridiche
situazione a termine (979 c.c.), (destinata a non comprimere eccessivamente la proprietà): • l’usufrutto può essere ceduto nel rispetto della durata originaria;
• non è trasmissibile per testamento;
• ammesso l’usufrutto congiuntivo (a favore di più persone congiuntamente), con clausola
di accrescimento fino alla morte dell’ultimo sopravvissuto (678 c.c.);
• espressamente escluso, per gli atti mortis causa (698 c.c.) (dubbi di ammissibilità per gli altri casi), l’usufrutto successivo (a favore di più persone successivamente).
USO E ABITAZIONE
•
NOZIONE:
•
CARATTERI:
situazione reale di godimento che attribuisce al suo titolare il
potere
• di servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti (uso:
1021 c.c.)
• di abitare una casa (abitazione: 1022 c.c.)
nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia.
diritti personalissimi (temporanei; incedibili; si
estinguono per morte del titolare)
analoghi all'usufrutto per contenuto e disciplina
(applicabile in quanto compatibile),
[ salvo una ≠ quantitativa, determinata dal limite dei
SERVITÙ
•
NOZIONE:
•
PRESUPPOSTI:
“peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario” (1027 c.c
.).
relazione di servizio: tra situazioni soggettive distinte:
• non già tra persone diverse, →
• né tra fondi
materialmente intesi, →
- contiguità dei fondi = vicinanza tale da consentire un'utilità
diretta;
- appartenenza a due ≠ proprietari;
- peso a carico di un fondo (servente) a fronte di un'utilità
(1028 c.c.) per l'altro fondo (dominante)
anche nel senso di maggiore comodità
o amenità, ovvero di vantaggio futuro
(di qui la configurabilità di una servitù tra due fondi
dei quali uno stesso soggetto è, rispettivamente,
proprietario esclusivo e comproprietario);
(sì che il perimento di un fondo non importa l'estinzione
della servitù, salvo che con esso si estingua la stessa
situazione di vantaggio o di servizio).
TIPI DI SERVITÙ
Criterio Classificazioni modo di
manifestazione
apparenti / non apparenti (1061 c.c.)
contenuto affermative / negative
le prime attribuiscono il potere di svolgere una attività sul fondo servente; le seconde proibiscono - a carico della situazione servente - di compiere atti e comportamenti presupposti, modalità di esercizio modo di costituzione, funzione
le prime caratterizzate da opere - artificiali o naturali -
visibili e permanenti, destinate alla servitù in modo
manifesto ed inequivoco, situazione di fatto che
nelle seconde manca
riflessi
applicativi in
tema di
costituzione
Continue presuppongono una precedente opera(non richiedono attività dell'uomo)
Discontinue
presuppongono il
fatto dell’uomo
rilievo ai fini della decorrenza del termine di
prescrizione
volontarie (1058 ss. c.c.) volontà dei singoli
legittimati i soli titolari di una situazione soggettiva più ampia
coattive (1032 ss. c.c.)
volontà della legge (tipicità)
PRESUPPOSTI: > necessità del f. dominante > accordo - sentenza - atto amministrativo
SERVITÙ
•
MODI di COSTITUZIONE:
•
ESERCIZIO:
•
ESTINZIONE:
• tutti i tipi di servitù à contratto - testamento;
• servitù apparenti
usucapione;
destinazione del padre
di famiglia (1062 c.c.).
(1063 ss. c.c.) regolato dal titolo o, in mancanza, dalla
legge per soddisfare i bisogni del fondo dominante, con il
minor aggravio per il fondo servente (il proprietario di
quest'ultimo non può in alcun modo ostacolare l'esercizio
della servitù).
a) confusione;
b) decorso del termine;
c) rinunzia;
d) abbandono (liberatorio del fondo servente);
e) prescrizione (per non uso ventennale).
COMUNIONE
NOZIONE:
FORME:
(1100 c.c.) medesima situazione di godimento nella
titolarità di una pluralità di soggetti
comproprietà: schema originario, esteso alle situazioni di
godimento su cosa altrui e, in quanto compatibile, alle altre
situazioni patrimoniali.
limiti: • godimento commisurato a quello degli altri
contitolari (1102 c.c.)
• attribuzione a ciascuno di un diritto esclusivo sulla
propria quota: partecipazione ai vantaggi (godimento
e disposizione) e agli svantaggi (spese necessarie),
correlati all'esercizio della situazione.
in relazione alla fonte
• volontaria: accordo dei soggetti
• incidentale: evento casuale
• forzosa: legge
forme speciali
comunione legale tra coniugi
(a ≠ della comunione ordinaria non
ammette scioglimento anticipato su
iniziativa di un partecipante).
COMUNIONE
•
AMMINISTRAZIONE:
(1105 ss. c.c.) spetta a tutti i partecipanti
riuniti in assemblea;
deliberazioni: impugnabili entro trenta giorni
a pena di decadenza;
• atti di ordinaria amministrazione: maggioranza del
valore delle quote;
• atti di straordinaria amministrazione: maggioranza dei
2/3 del valore complessivo della cosa comune
• atti di alienazione; costituzione di diritti reali; locazioni
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
•
NOZIONE:
•
ORGANI:
coesistenza di più diritti (esclusivi) di proprietà in un edificio,
accanto alla comunione su talune parti dell'edificio stesso.
(Contitolarità e proprietà esclusiva funzionalizzate alla
coabitazione, in uno stesso edificio, di più persone).
a) uso delle parti comuni (diritto proporzionato al valore della proprietà esclusiva) (1118 c.c.)
esercizio del diritto (esclusivo) di proprietà
necessariamente commisurati all'esercizio del diritto da parte degli altri condòmini; b) indivisibilità, salvo che la divisione non renda più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino (1119).
limiti:
oneri:
partecipazione alle spese determinata in relazione alla destinazione del servizio
(1123 c.c.):
- commisurata al valore della quota se la cosa è destinata a servire tutti in modo identico- proporzionata all'uso se la cosa è destinata a servire ciascuno in misura diversa.
assemblea; amministratore: (obbligatorio in condomini con più di quattro
partecipanti: 1129 c.c.).
deliberazioni: impugnabili entro trenta giorni (a pena di decadenza: 1137 c.c.)
maggioranze variabili secondo l'oggetto della delibera
regolamento: (obbligatorio nei condomini con più di 10 proprietari esclusivi:
1138 c.c.).
MULTIPROPRIETÀ
•
NOZIONE:
•
NATURA:
•
DISCIPLINA
:
esercizio di un diritto su una cosa comune, in via esclusiva, con godimento turnario [comunione] [godimento esclusivo] [periodi predeterminati]
tipicità sociale:
riferimento qualificante nel tempo
immobiliare (ville, appartamenti)
alberghiera (complesso alberghiero)
azionaria (complesso immobiliare di una società)
incerta la qualificazione del rapporto; analogie con la comunione, il
condominio, la proprietà.
Tendenziale riconduzione ad un diritto di proprietà su un (nuovo) bene,
definito nello spazio e nel tempo
artt. 69-81 d.lgs. 6.9.05 n. 206 (codice del consumo).
• qualificazione e disciplina lasciate impregiudicate dal d. leg., che si limita a richiamare una più ampia forma di godimento turnario, senza prendere posizione sulla natura reale del diritto, v. art. 69, lett.a, c.cons.)
• introduzione di tecniche a difesa dell'acquirente non professionale relativamente alle trattative ed alle formalità del contratto:
a) doveri di informazione (art. 70 c.cons.);
b) forma e contenuto specifici del contratto (inserimento clausole: art. 71 c.cons.); c) diritto di recesso (art. 73 c.cons.).