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Gli “edifici a energia quasi zero”: facciamo il punto della situazione dopo il giro di boa

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Academic year: 2021

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INGEGNERI - numero 2 | aprile-giugno 2015

> EFFICIENZA ENERGETICA

Gli “edifici a energia quasi zero”:

facciamo il punto della situazione dopo il giro di boa

Gli strumenti messi in campo per traguardare la crescita sostenibile del comparto edile

di Sonia Lupica Spagnolo*

Il tema dell’efficienza ener-getica degli edifici continua ad essere al centro di nume-rosi sforzi normativi sia a li-vello comunitario che nazio-nale e locale. Sono molte le misure volte alla riduzio-ne delle emissioni di inqui-nanti che hanno interessa-to il comparinteressa-to edilizio e tut-ti gli attori della filiera del-le costruzioni hanno diretta-mente o indirettadiretta-mente vi-sto le conseguenze dei cam-biamenti introdotti. Con l’emanazione della di-rettiva 2010/31/UE (la nuo-va EPBD - Energy

Performan-ce Building Directive), sono

stati riformulati e ampliati i contenuti della precedente 2002/91/CE (ormai abroga-ta dal 1° gennaio 2012) ed è stato introdotto all’ art. 9, il concetto di “energia quasi zero” per gli edifici di nuova costruzione sia pubblici o di uso pubblico che privati: con tale locuzione si intendono gli edifici ad altissima pre-stazione energetica che mi-nimizzano i consumi legati al riscaldamento, raffresca-mento, ventilazione, illumi-nazione, produzione di ACS, utilizzando energia da fon-ti rinnovabili, elemenfon-ti pas-sivi di riscaldamento e raf-frescamento, sistemi di om-breggiamento e garanten-do un’igaranten-donea qualità dell’a-ria interna e un’adeguata il-luminazione naturale in ac-cordo con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. La direttiva 2010/31/UE è entrata in vigore l’8 luglio 2010, ma gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 9 luglio 2012 per adottarla, definendo, entro il 30 giu-gno 2011, i meccanismi e gli strumenti di finanziamento per incentivare l’utilizzo di sistemi ad energia quasi ze-ro e applicandone i conte-nuti al fine di garantire che entro il 2020 (2018 nel caso di proprietà pubblica) tut-ti gli edifici di nuova costru-zione siano dotati di sistemi ad energia quasi zero. L’o-biettivo è quello di persegui-re “livelli ottimali in funzio-ne dei costi” tra gli investi-menti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo

di vita di un edificio: il livel-lo di prestazione energetica è ottimale quando compor-ta il costo più basso (deter-minato considerando i co-sti di inveco-stimento relativi all’energia, quelli di manu-tenzione e di funzionamen-to degli impianti, i risparmi energetici e gli utili derivanti da essi) durante il ciclo di vi-ta economico stimato. Successivamente, il 25 otto-bre 2012 la direttiva 2012/27/ EU (denominata EED –

Ener-gy Efficiency Directive) ha

sta-bilito un quadro di misure per la promozione degli inter-venti di efficienza all’interno dell’Unione europea, al fine di rispettare l’obiettivo 20-20-20 e garantire progressi-vi sprogressi-viluppi verso l’efficienza energetica degli edifici e de-gli impianti a fonti rinnova-bili anche dopo il 2020. Tali misure sono da applicarsi sia sugli edifici di nuova realiz-zazione, che su quelli esisten-ti da ristrutturare. Per quesesisten-ti ultimi, l’obbligo vige nel caso di ristrutturazioni importanti (indipendentemente quindi dalla superficie utile), ovve-ro quando il costo comples-sivo della ristrutturazione su-pera il 25% del valore dell’e-dificio, ad esclusione del ter-reno sul quale questo insiste, oppure quando la ristruttu-razione riguarda più del 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.

Tra le misure più importanti contenute nella EED, emer-gono le seguenti:

- a partire dal 1° gennaio 2014 per gli edifici pubblici dotati di impianti di clima-tizzazione con aree calpe-stabili superiori ai 500 m2, vi

è l’obbligo di aumentare il grado di isolamento termi-co, procedendo a rinnova-re annualmente il 3% della superficie coperta utile tota-le. A partire da luglio 2015 il rinnovo riguarderà anche gli edifici pubblici con aree cal-pestabili superiori a 250 m2;

- obbligo di audit energetici ogni 4 anni per le grandi im-prese, audit che dovranno ini-ziare entro dicembre 2015 ed essere svolti in modo indipen-dente da esperti accreditati; - obbligo per le imprese energetiche di pubblica uti-lità di raggiungere un ri-sparmio energetico (calco-lato sulla base della media dei consumi dei 3 anni pre-cedenti l’entrata in vigore della direttiva 2012/27/UE) di almeno 1,5% per anno sul totale dell’energia venduta ai consumatori finali (non in-corrono in tale obbligo so-lo le vendite di energia per i trasporti);

- gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la co-stituzione di appositi stru-menti di finanziamento per favorire le misure di efficien-za energetica.

A livello nazionale, l’Italia si è mossa verso il recepimen-to di tali direttive emanan-do diversi provvedimenti che hanno profondamente mo-dificato la previgente nor-mativa in materia. Nel segui-to si riporta una sintesi delle disposizioni più importanti in quest’ottica, con i relativi riferimenti normativi che le hanno introdotte.

Il decreto legge n. 63/2013, unitamente alla sua legge di conversione (l. 90/2013), è intervenuto nel settore della riqualificazione ed ef-ficienza energetica del pa-trimonio immobiliare italia-no allo scopo di chiudere al-cune procedure di infrazio-ne avviate dall’Unioinfrazio-ne eu-ropea nei confronti dell’Ita-lia in ordine al parziale re-cepimento della direttiva 2010/31/UE. Esso, in ottem-peranza a quanto richie-sto dalla direttiva 2010/31/ UE, ha introdotto nel d.lgs. 192/2005 l’art. 4-bis, “Edifici ad energia quasi zero” (co-nosciuti anche come NZEB, acronimo inglese di nearly

zero energy building)

speci-ficando che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupa-ti da pubbliche amministra-zioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edi-fici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.

Dal 1° gennaio 2021 la pre-detta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova co-struzione.

La prima “scadenza” è quin-di per fine 2018. Entro me-tà 2014 era stata pertanto prevista la definizione di un “Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero”. In tale piano, emesso in da-ta 22 ottobre 2013, emerge come l’Italia presenti, rispet-to agli obiettivi al 2016, un risultato del tutto positivo, avendo superato gli obietti-vi 2011 ed avendo raggiun-to al 2012 il 65% del target atteso. In merito agli obiet-tivi intermedi di riduzione dei parametri energetici, si prevede di diminuire le tra-smittanze minime attual-mente previste per gli ele-menti edilizi del 15% rispet-to al valore attuale a partire dal 1° gennaio 2016 e di di-minuirle ulteriormente del 15% a partire dal 1° genna-io 2021. Analogo miglgenna-iora- migliora-mento è atteso per i rendi-menti minimi degli impianti termici e di condizionamen-to estivo. Per gli edifici pub-blici, i requisiti minimi conti-nueranno ad essere del 10% più sfidanti.

La l. 90/2013 introduce del-le significative innovazio-ni, che saranno poi ulterior-mente dettagliate all’inter-no degli aggiornamenti all’inter- nor-mativi in via di definizione. In particolare:

- la classificazione delle pre-stazioni energetiche degli edifici sarà basata su un cri-terio relativo e non assolu-to, utilizzando la metodo-logia dell’edificio di riferi-mento, ovvero un edificio identico in termini di forma e geometria ma con caratte-ristiche sia costruttive (ad es. trasmittanze delle pareti) sia impiantistiche (ad es. rendi-menti dei componenti) pre-determinate.

- i consumi energetici saran-no definiti in maniera più chiara per l’utente, così da poter meglio distinguere la qualità dell’involucro, degli impianti, il consumo totale di energia e la quota di ener-gia rinnovabile utilizzata. Viene ribadita la necessità, pena sanzione amministra-tiva, di fornire copia dell’A-PE in caso di compravendita o locazione dell’immobile (il mancato APE allegato al contratto costituisce la nulli-tà del contratto stesso), spe-cificando l’impossibilità di procedere ad autocertifica-zione per gli edifici di clas-se G. Viene inoltre stabili-to, anche in questo caso

pe-na sanzione amministrativa, che gli annunci commerciali di vendita o locazione di edi-fici devono riportare “l’indi-ce di prestazione energetica dell’involucro edilizio e glo-bale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe ener-getica corrispondente”. Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 102/2014 (“questo sconosciuto!” per molti) al fine di recepire la direttiva EED 2012/27/UE. Le novità del decreto riguarda-no gli impianti termici e gli edifici a consumo quasi zero, per i quali ENEA ha il com-pito di individuare gli inter-venti più efficaci in termi-ni di costi, differenziati in base alla tipologia di edifi-cio e la zona climatica. Vie-ne introdotta l’obbligato-rietà dell’installazione en-tro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di for-nitura del servizio, di conta-tori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di ac-qua calda per ciascuna unità immobiliare. In alternativa, dove non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabi-lizzazione in corrispondenza a ciascun radiatore.

A partire dal 2014 e fino al 2020, per gli edifici di pro-prietà pubblica di superfi-cie coperta utile totale mag-giore a 500 m² (250 m² dal 9 luglio 2015) è prevista la riqualificazione energeti-ca di almeno il 3% della su-perficie coperta utile clima-tizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel pe-riodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

I livelli di efficienza energe-tica continuano quindi a di-ventare, come auspicabile, sempre più ambiziosi nell’ot-tica di una crescita sosteni-bile del comparto edile. So-no però ancora attese im-portanti novità sia sul fron-te delle norme fron-tecniche di supporto che sul fronte dei provvedimenti legislativi, primo fra tutti il tanto atte-so nuovo decreto dei requisi-ti minimi che dovrà necessa-riamente aggiornare quanto previsto dal d.P.R. 59/2009.

*Ingegnere edile,

progettista impianti a uso civile, Dipartimento ABC

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