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Le operazioni di leasing nel bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali. Il nuovo standard IFRS 16

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(1)

UNIVERSIT

À

DEGLI STUDI DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE

Le operazioni di leasing nel bilancio di esercizio secondo i principi

contabili internazionali.

Il nuovo standard IFRS 16.

Relatore:

Professore Marco Allegrini Candidata: Sara Pagliara

(2)

INDICE

INTRODUZIONE ... 4

CAPITOLO 1 – Aspetti generali del leasing ... 7

1.1 Introduzione e definizione dell’istituto: origine e storia ... 7

1.2 Criteri generali di applicazione e aspetti contabili ... 14

1.3 Atipicità del contratto di leasing ... 21

1.4 Soggetti coinvolti e caratteristiche generali del contratto ... 24

1.5 Utilizzo e convenienza come fonte di finanziamento alternativa alle fonti “tradizionali”: confronto tra locazione finanziaria e indebitamento bancario .. 27

CAPITOLO 2 – International Accounting Standard 17 ... 35

2.1 Il leasing nei principi contabili internazionali dalle origini ... 35

2.2 Modalità di contabilizzazione e di identificazione secondo IAS 17 ... 43

2.2.1 Rilevazioni del locatario ... 43

2.2.2 Rilevazioni del locatore ... 47

(3)

2.2.4 Il leasing operativo secondo IAS 17 ... 54

2.2.5 Effetti sugli indici di bilancio ... 57

CAPITOLO 3: La transazione da IAS 17 a IFRS 16... 63

3.1 Le criticità del principio IAS 17 ... 63

3.2 Le novità di IFRS 16 rispetto a IAS 17 e la disciplina prevista ... 68

3.3 Disposizioni transitorie, approccio ed espedienti pratici ... 80

CAPITOLO 4: Rilevazione Contabile secondo IFRS 16 in un esempio pratico ... 85

4.1 Evoluzione sul bilancio: aspetti generali ... 85

4.2 Impatto del nuovo standard per la società Alfa ... 90

4.2.1 Effetti sulla situazione patrimoniale e relativa contabilizzazione ... 90

4.2.2 Effetti sulla situazione economica e relativa contabilizzazione ... 96

4.2.3 Effetti sul Rendiconto Finanziario ... 99

4.3 La determinazione dei valori di bilancio per l’azienda Alfa nella contabilizzazione di un contratto di leasing secondo IFRS 16 ... 100

(4)

4.5 Impatto sugli indici di bilancio ed altre conseguenze ... 108

CONCLUSIONI ... 113

BIBLIOGRAFIA ... 115

SITOGRAFIA ... 119

(5)

4

INTRODUZIONE

Il leasing, alla luce delle modifiche che lo IASB (International Accounting Standard Board) ha voluto apportare al principio contabile IAS 17 con l’introduzione del nuovo IFRS 16 Leases, è un argomento di grande attualità con significativi effetti sulle aziende.

Tale operazione assume tratti rilevanti sotto il profilo giuridico, finanziario, fiscale e contabile; obiettivo dell’elaborato è focalizzarsi su quest’ultimo profilo, trattando la contabilizzazione attuale prevista dai principi contabili internazionali e le modifiche introdotte dal nuovo principio tramite l’esempio pratico di un contratto di leasing. Nella prima parte si cercherà di analizzare tale istituto in maniera esaudiente per poter comprendere le caratteristiche di tale operazione, a partire da quanto previsto dai principi contabili nazionali OIC fino ad arrivare a quanto previsto dai principi contabili internazionali, evidenziando in tal modo analogie e differenze tra le due differenti modalità di contabilizzazione.

I primi caratterizzati dalla prevalenza della forma sulla sostanza nel rispetto del principio della prudenza e i secondi, al contrario, caratterizzati dal principio cardine della prevalenza della sostanza sulla forma, con riflessi totalmente differenti sulla rilevazione contabile delle operazioni di leasing e sulle metodologie utilizzabili. Nella prima parte dell’elaborato è presente, quindi, un confronto tra leasing operativo e finanziario, ritenuto fondamentale per comprendere i contenuti successivi.

Di origine anglosassone, il leasing ha avuto larga diffusione in Europa e in Italia coinvolgendo non solo imprese ma anche privati e professionisti.

(6)

5 Negli anni, fin dalla sua origine, ha subito numerosi perfezionamenti fino a raggiungere una diffusione e un apprezzamento tali da essere ritenuto, oggi, secondo opinione comune, una forma di finanziamento conveniente, apprezzato da parte di imprese e famiglie.

È un’operazione che ha avuto, fin da subito, un grande successo per i suoi molteplici vantaggi rispetto ad altre forme di finanziamento dando la possibilità di utilizzare un bene per la propria attività a fronte del pagamento di un corrispettivo alla società cedente.

Consiste, quindi, in un accordo formalizzato che intercorre tra locatario e locatore in base al quale a fronte del diritto all’utilizzo di un dato bene per un predeterminato periodo di tempo, si corrispondono dei canoni periodici.

Nell’elaborato è presente dunque un confronto tra la locazione finanziaria e l’indebitamento bancario che evidenzia la convenienza del leasing come fonte di finanziamento alternativa, concorrente, alle tecniche di finanziamento tradizionali. Il 13 gennaio 2016 è stato pubblicato il nuovo principio contabile IFRS 16 Leases, con l’obiettivo di rivedere l’inquadramento contabile del leasing nei principi contabili internazionali, con la finalità di migliorare e assicurare la veridicità e la chiarezza dell’informativa patrimoniale-finanziaria dei bilanci delle società.

La seconda parte dell’elaborato si concentra, quindi, sulla disciplina dello IAS 17, standard attuale e dell’IFRS 16, per comprendere, nel confronto tra i due standard, le criticità della disciplina ancora vigente che hanno portato all’introduzione del nuovo principio e le differenze tra i due.

(7)

6 L’elaborato si conclude con l’analisi di un esempio pratico, nello specifico, con la determinazione dei valori da iscrivere in bilancio ai sensi di IFRS 16 di un contratto di leasing fornitomi dalla società Alfa e contabilizzato da questa ai sensi di IAS 17 secondo il metodo patrimoniale. Questa analisi mi ha permesso di confrontare la contabilizzazione secondo IAS 17 e IFRS 16 e di comprendere gli effetti in bilancio, in particolare sulla situazione patrimoniale, economica, sul rendiconto finanziario e sugli indici di performance aziendali del nuovo standard.

Il nuovo standard, IFRS 16, è stato introdotto per superare l’ormai obsoleta distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario ritenuta incapace di rappresentare efficacemente l’operazione e uniformare il criterio di contabilizzazione a livello globale così da favorire una maggiore comparabilità fra i bilanci di società appartenenti a realtà diverse e una maggiore comprensibilità degli stessi.

(8)

7

CAPITOLO 1 – Aspetti generali del leasing

1.1 Introduzione e definizione dell’istituto: origine e storia

Il leasing è una pratica contrattuale dalle plurime applicazioni, con particolarità, nei singoli casi, nella struttura, natura dei soggetti contraenti e oggetto stesso del contratto.

Il leasing fa la sua prima apparizione negli Stati Uniti d’America negli anni 50. La nascita del leasing, inteso nel senso più “moderno” del termine e la sua contestuale

espansione negli U.S.A., sono state certamente facilitate dalle peculiarità proprie degli ordinamenti giuridici di common law, che facilitano e incoraggiano la ricerca e l’esame di nuove e svariate forme contrattuali1.

Ed è proprio nell’immediato dopoguerra che certi settori industriali, sotto la spinta di un mercato in continua ed inesorabile crescita, hanno creato le basi per una sempre più elevata richiesta di tale tipologia contrattuale.

In questo scenario, il leasing si è affacciato sul mercato come strumento in grado di soddisfare le necessità imprenditoriali più avvertite di quel momento storico: la possibilità di sostenere investimenti in grado di soddisfare la domanda crescente di beni senza imbattersi nei vincoli scaturenti dalle classiche forme di finanziamento2.

Il leasing ha poi conosciuto una successiva fase di espansione, sempre negli Stati Uniti, quando, negli anni ’60 anche le banche ordinarie furono autorizzate a concederli3.

1 www.lavoroefinanza.it Il contratto di leasing, cos’è e come funzione 2http://www.fivesixty.it Il leasing, le origini storiche e lo sviluppo in Italia 3 M. Spinelli, G. Gentile, in Diritto Bancario, 1991, Padova, CEDAM, 465 SS.

(9)

8 Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la prima definizione legislativa risale alla legge 2 maggio n. 183 del 1976 recante interventi per il Mezzogiorno, ove l’art. 17, 2° co., precisa che:“per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni

di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su

scelta o indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al temine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito4 “.

Un ulteriore tentativo di dare una definizione al contratto, nell’ordinamento italiano, arriva in un secondo momento con il decreto legge antiriciclaggio che dispone: “per locazione finanziaria si intende l’operazione nella quale il concedente mette a

disposizione per un tempo determinato e verso un corrispettivo periodico un bene strumentale all’esercizio dell’attività dell’utilizzatore, che il concedente fa costruire o acquista, anche dallo stesso utilizzatore che lo sceglie e ne assume tutti i rischi,

anche di perimento, e che può acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto

con il pagamento di un prezzo prestabilito5”.

Anche i principi contabili internazionali - principi che hanno fatto ufficialmente ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - hanno fornito una definizione del leasing, in particolare nello IAS 17 si afferma:

“Il leasing finanziario è il contratto con cui l’impresa concedente mette a disposizione dell’utilizzatrice un bene a quest’ultima strumentale, per un tempo determinato e verso il pagamento di un canone periodico; a tal fine, il bene oggetto del contratto

4 Il testo di legge in questione viene riportato, tra gli altri, da G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, X

ed., Torino, 1996, 860.

5 Art. 6, 11° co., d.l. antiriciclaggio. La vigente legge antiriciclaggio, a differenza del decreto citato, non

(10)

9 può essere stato acquistato o realizzato dalla concedente su scelta o indicazione dell’utilizzatrice; con il leasing finanziario vengono sostanzialmente trasferiti in capo all’utilizzatrice tutti i rischi ed i vantaggi connessi alla proprietà del bene e la stessa proprietà del bene alla fine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all’utilizzatrice”6.

Dalle definizioni risulta chiara la natura strumentale dei beni oggetto del contratto; il leasing nasce, infatti, per soddisfare uno specifico bisogno economico delle imprese, ovvero quello di poter utilizzare determinati beni nell’attività produttiva senza immobilizzare ingenti capitali necessari, al contrario di quanto invece accade con l’acquisto degli stessi7.

Un’impresa, per avere a disposizione un bene strumentale, ha diverse alternative, spesso, però, costose o poco convenienti e non sempre possibili.

❖ L’impresa può optare per l’affitto del bene, ma raramente le imprese produttrici optano per questa possibilità, preferendo vendere i beni così da poter recuperare rapidamente i capitali investiti nella produzione di questi. ❖ Le imprese possono, allora, acquistare il bene strumentale a rate ma spesso

risulta essere poco conveniente trovandosi, al completamento del pagamento, proprietari di beni privi di valore sul mercato e quindi non più appetibili, a seguito di logorio fisico e/o obsolescenza tecnologica.

❖ Un’altra alternativa è il ricorso all’indebitamento bancario8, ottenere, quindi,

un finanziamento per l’acquisto del bene strumentale che risulta essere, però,

6 International Accounting Standard – IAS n. 17. 7www.assilea.it Il leasing finanziario

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10 spesso costoso e non sempre rispondente allo scopo perseguito che non è la proprietà formale del bene, quanto, piuttosto, la possibilità di utilizzarlo inserendolo nel proprio complesso aziendale per un periodo più o meno lungo. L’accesso al leasing, poi, rispetto alle forme di finanziamento tradizionali, risulta più agevole. In particolare, la fase di istruttoria, fase in cui la società di leasing si accerta della solvibilità dell’utilizzatore per assicurarsi della sua regolarità nel far fronte ai pagamenti periodici, è procedura molto più snella rispetto, ad esempio, alla richiesta di concessione di un mutuo. Se l’utilizzatore diviene insolvente e sottoposto a procedura concorsuale dovrà restituire il bene alla società di leasing, che funge pertanto,

da garanzia.

Il contratto di leasing presenta caratteristiche di flessibilità, date dalla possibilità di concludere contratti che meglio si adattano alle richieste del cliente, anche, in funzione, come si è detto, della sua struttura finanziaria in base ad elementi come la durata dell’operazione, il canone di locazione ma anche l’esercizio di opzione di riscatto finale. È la combinazione di questi aspetti che permette una migliore adattabilità9.

Il leasing è, quindi, una fattispecie contrattuale che è stata creata per andare a soddisfare l’esigenza di entrare in possesso di beni strumentali senza l’immobilizzo di ingenti capitali.

(12)

11 Si tratta di un contratto che intercorre fra un‘impresa finanziaria specializzata (la società di leasing) e i soggetti che necessitano di tali beni strumentali per la propria attività imprenditoriale.

“Un contratto che non è locazione, non è vendita a rate, non è mutuo o finanziamento bancario, ma è una combinazione originale di elementi propri di tali contratti nata

nella pratica degli affari per dare una risposta nuova e più funzionale alle esigenze

di chi utilizza ma anche di chi produce beni strumentali soggetti ad obsolescenza”10.

Questa fattispecie delinea, quindi, una forma alternativa di finanziamento per le imprese rispetto ai tradizionali canali bancari, che così possono trarre beneficio dall’utilizzo delle attrezzature necessarie senza il più oneroso acquisto della loro proprietà.

Il leasing permette la disponibilità immediata di un bene da inserire nel patrimonio aziendale senza ricorrere ad un consistente esborso iniziale come in caso di acquisto, ma tramite il pagamento di canoni periodici, consentendo il raggiungimento di una struttura finanziaria che ha un minor grado di indebitamento11.

Permette alle imprese di ottenere la disponibilità di nuovi beni e nuovi mezzi per far fronte con tempestività alle sfide e alle evoluzioni tecnologiche odierne, evitando, però, pesanti immobilizzi di capitali senza rinunciare alla possibilità di diventarne proprietario al termine del rapporto contrattuale.

Questo istituto dalla sua nascita ha avuto un continuo e sempre maggiore sviluppo in quanto ritenuta la forma contrattuale più compatibile e congeniale a costituire una integrazione delle forme di finanziamento cosiddette tradizionali.

10 G. Campobasso, Diritto commerciale, III vol., Torino, 2003, 145. 11 A. Carretta: Leasing operativo. I Quaderni di Assilea, n. 13/2000, p. 15

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12 Esigenza più avvertita dalle piccole e medie imprese, nucleo centrale del sistema capitalistico italiano, di reperire forme supplementari e integrative di finanziamento per i propri investimenti, nel quadro di una sempre più approfondita valutazione sulla opportunità di correlare, al meglio, la durata dell’indebitamento con l’utilità ripetuta delle risorse per cui il debito stesso è stato contratto.

Un altro elemento importante è rappresentato dal crescente numero di imprenditori che ha la necessità di tenere il passo sia con iniziative nuove che con strutture tecnico-produttive meglio consolidate12.

Il leasing quindi, trattandosi di un contratto strettamente connesso all’entità dell’investimento, con una durata in linea con le necessità dell’impresa, permette di salvaguardare i beni oggetto del leasing dall’obsolescenza, fondamentale per chi opera in settori ad alto contenuto tecnologico.

La locazione finanziaria ha avuto successo sul mercato perché sotto un profilo prettamente economico, svolge una peculiare funzione e, per questo, ha conquistato un proprio ruolo ed un proprio mercato: essa infatti non si pone esclusivamente come alternativa ad un’operazione di mutuo, anzi, le operazioni di leasing facendo riferimento a singoli beni e con precise caratteristiche produttive, è andata ad abbracciare un mercato completamente diverso, andando a soddisfare delle particolari necessità economico – finanziarie13.

Questo mercato ha iniziato il suo sviluppo nel 1972, dopo una prima fase dove le società di leasing hanno dovuto far conoscere la tecnica agli operatori economici, ad

12 Per la storia del leasing in Italia di Mancuso Fulvio, 2008.

13www.fivesixty.it Leasing: le origini storiche e lo sviluppo in Italia dell’importante strumento di

(14)

13 affinare e migliorare le procedure operative e quindi dopo una prima fase di crescita lenta e faticosa, col passare degli anni il numero delle società di leasing è aumentato andando a comporre un panorama piuttosto complesso e variegato.

In tale fase si assiste ai primi tentativi di sottoporre all’attenzione dell’autorità legislativa questa prassi negoziale, attraverso varie proposte di legge.

Un terzo periodo è quello che giunge al 1980, anno in cui la locazione finanziaria raggiunge una certa notorietà in virtù del suo salto di qualità e si avvia ad assumere un peso rilevante come veicolo di finanziamento delle strutture industriali di tutto il Paese.

Ciò è confermato dalla giurisprudenza14, la quale, ha sostenuto che il leasing ha

trovato il suo campo di operatività nel settore industriale perché è quello più sensibile alle novità operative e particolarmente bisognoso di trovare nuovi strumenti di finanziamento.

La penetrazione dell’istituto si sta attuando però anche tra i privati i quali, sebbene non sempre consci degli effettivi vantaggi che il leasing può offrire e affascinati dal nuovo strumento e da presunte agevolazioni fiscali, vi ricorrono sempre con maggior frequenza tanto da sostituire, secondo la Suprema Corte15, in molteplici occasioni, il

ricorso ai tradizionali contratti tipici anche con funzione di finanziamento, quali la vendita con riserva di proprietà e la locazione.

14 Tribunale di Vicenza, 5 marzo 1984. 15 Cassazione, 13 dicembre 1989, n. 5569.

(15)

14

1.2 Criteri generali di applicazione e aspetti contabili

L’operazione di leasing si suddivide in due tipologie ben distinte: 1. il leasing operativo;

2. il leasing finanziario.

Nel primo, tipicamente, l’oggetto alla base del contratto è individuabile nel godimento di un bene da parte del locatario con il logico risultato che i canoni periodicamente versati si sostanziano in una semplice controprestazione a fronte dell’utilizzo del bene medesimo. Di conseguenza, al termine del contratto, l’esercizio dell’opzione di riscatto rimane solo una mera eventualità.

Il leasing finanziario, al contrario, si contraddistingue per una maggiore complessità della causa economica alla base del contratto: infatti vi è l’esigenza di fornire copertura finanziaria ad un investimento in beni strumentali.

L’operazione, cioè, si sostanzia nell’acquisizione da parte del locatario di un fattore produttivo strumentale all’espletamento della sua attività operativa, che determina un fabbisogno finanziario durevole nel tempo, coperto mediante la stipulazione di un finanziamento, in cui il versamento dei canoni periodici è equiparabile, in parte, alla corresponsione di somme a titolo di anticipo sul prezzo del cespite16.

Prendendo in considerazione la sostanza economica, dal caso del leasing finanziario emerge come, sin dalla stipulazione del contratto, il locatario assuma tutti i rischi e

16 “La sostanza economica del leasing finanziario è quella di un acquisto con pagamento rateizzato, in cui

ciascuna rata è maggiorata degli interessi per la dilazione di pagamento ottenuta”. F. Giunta – M. Pisani, Il bilancio, Apogeo, pag. 462 del 2008.

(16)

15 benefici connessi con il bene oggetto dell’operazione pur non acquisendone la proprietà formale e contrattuale.

In virtù di quanto appena detto, è chiaro che l’esito più naturale di questa tipologia di leasing sia l'esercizio dell’opzione di riscatto e il conseguente acquisto della proprietà del bene da parte di colui che, fino a pochi momenti prima, ne era utilizzatore.

L’elemento principale che consente di classificare il leasing come finanziario rimanda, dunque, al trasferimento dei rischi e dei benefici in capo all’utilizzatore17.

In linea generale, i rischi sono identificabili in tutte quelle circostanze in cui il cespite può comportare perdite dovute alla capacità produttiva inutilizzata, piuttosto che in quelle collegate al fenomeno di obsolescenza dello stesso.

Diversamente, i benefici possono essere rappresentati sia dall’utilità economica offerta dal bene durante il suo impiego, sia dagli utili connessi con eventuali rivalutazioni.

Alla natura dell’operazione si accompagnano altrettanti due distinti criteri di contabilizzazione; a livello teorico la prassi identifica il metodo patrimoniale e quello cosiddetto finanziario, descritti nei sotto-paragrafi che seguono18.

Metodo patrimoniale:

In base a tale metodo le operazioni di leasing sono contabilizzate alla stregua di un contratto di affitto, in particolare:

17 De Candia - Leasing in Principi contabili OIC e IAS/IFRS a cura di Renesto, Visconti, Buffetti, Milano,

2010.

(17)

16 ❖ alla stipula del contratto di leasing, in considerazione del fatto che non vi è il trasferimento della proprietà del bene, questo non viene rilevato in contabilità. Occorre, però, iscrivere nei conti d’ordine19 accesi agli impegni il valore dei

canoni da corrispondere, comprensivo del valore di riscatto del bene;

❖ al momento del pagamento periodico dei canoni di leasing occorrerà procedere contabilmente alla liquidazione e al regolamento del debito nei confronti della società di leasing, nonché allo storno del canone pagato nei conti d’ordine; ❖ in bilancio l’azienda dovrà indicare il risconto dell’eventuale rata iniziale

(maxi-canone) versata in sede di assestamento in via anticipata o il rateo passivo in caso di pagamento posticipato di questa;

❖ al momento del riscatto del bene, ovvero nel momento del passaggio di proprietà, occorre iscrivere in contabilità il valore del cespite (pari al valore di riscatto) addebitando il conto di riferimento secondo la natura del cespite stesso. Da questo momento in poi il cespite è sottoposto al processo di ammortamento per il periodo residuo di utilizzazione del bene.

Fin quando non vi è, quindi, l’effettivo passaggio di proprietà, il bene locato continua, quindi, a figurare nel bilancio del locatore, che proseguirà a registrare i conseguenti ammortamenti e le eventuali perdite durevoli di valore. Per il locatario l’operazione origina semplicemente la rilevazione periodica del versamento dei canoni, i quali affluiranno nel conto economico, fra i costi per godimento beni di terzi20.

19 I conti d’ordine sono stati abrogati con il D.Lgs 139/2015, si rimanda in NI per il dettaglio.

20 Modolo - Costi per godimento di beni di terzi nel bilancio d’esercizio, in Pratica fiscale e professionale,

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17 A) CONTABILITA’ DEL LOCATARIO

1) Rilevazione dei canoni periodici21:

2) A fine esercizio eventuale rilevazione del risconto (in caso di canoni con pagamento anticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo dei due esercizi):

Ovvero,

4) A fine esercizio rilevazione dell’eventuale rateo (in caso di canoni con pagamento posticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo di due esercizi):

B) CONTABILITA’ DEL LOCATORE22 1) Rilevazione dei canoni periodici:

2) A fine esercizio eventuale rilevazione del risconto (in caso di canoni con pagamento anticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo di due esercizi)

21www.marchegianionline.it - Beni in leasing, la loro esposizione in bilancio. 22www.ipsoa.it - Aspetti contabili e fiscali del leasing.

Riscono attivo a Canoni di Leasing

Canoni di Leasing a Ratei passivi

Crediti verso clienti a Diversi: Ricavi da Leasing

IVA a Debito

Diversi: a Debiti verso società di leasing (ovvero Banca) Canoni di Leasing

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18 3) A fine esercizio rilevazione dell’eventuale rateo (in caso di canoni con pagamento posticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo di due esercizi):

4) A fine esercizio rilevazione ammortamento del bene:

Metodo finanziario:

Tale metodologia di contabilizzazione del leasing trova applicazione ogni volta che lo stesso è, per caratteristiche, paragonabile ad un’“operazione di finanziamento”, in virtù della quale l’impresa acquisisce la sostanziale disponibilità del bene, anche se la proprietà formale rimane in capo al locatore: conseguentemente, i rischi e benefici connessi con quest’ultimo ricadono interamente sul locatario23.

Considerando la finalità principale di questo tipo di operazione, ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio24, ne deriva che all’atto della stipula del contratto occorre

rilevare il passaggio del bene dalla contabilità del locatore a quella del locatario: il valore al quale il suddetto passaggio deve avvenire corrisponde, normalmente, alla somma dell’importo dei canoni periodici previsti per la durata del contratto e del valore di riscatto, attualizzati al tasso di interesse opportuno, ovvero al tasso implicito

23www.fiscoetasse.com Leasing: metodo patrimoniale e metodo finanziario.

24 F. Giunta – M. Bonacchi, Il leasing in bilancio “cambia” il valore dell’azienda, in Amministrazione e

Finanza, n. 7/2001.

Ricavi da Leasing a Risconto passivo

Ratei attivi a Ricavi da Leasing

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19 nel finanziamento, oppure, qualora non fosse facilmente determinabile, a quello corrente applicato per i prestiti a medio/lungo termine.

In pratica, il tasso da impiegare eguaglia il valore attuale delle rate (comprensivo dell’importo attualizzato del prezzo di riscatto) al fair value del bene locato.

Al momento del pagamento di ciascun canone è necessario separare la quota capitale relativa alla riduzione del debito finanziario, da quella concernente l’onere finanziario, detta quota interessi.

Allo stesso tempo, l’ammontare complessivo dell’investimento, che si identifica con il costo del cespite, deve essere periodicamente ammortizzato: tuttavia, risulta opportuno precisare che l’importo delle quote di ammortamento non necessariamente deve eguagliare il valore delle quote capitali corrisposte, ciò in quanto la vita utile del bene non è commisurata alla durata del contratto25.

In sostanza, l’applicazione del metodo finanziario, nella contabilità del locatario, comporta:

❖ l’iscrizione del bene fra gli elementi attivi dello stato patrimoniale in contropartita alla rilevazione del debito finanziario verso la società di leasing; ❖ la diminuzione di quest’ultimo all’atto del pagamento delle rate periodiche, limitatamente all’ammontare corrispondente alla quota capitale, e la contestuale rilevazione degli oneri finanziari;

❖ la registrazione delle quote di ammortamento e, se del caso, anche delle perdite durevoli di valore relative al cespite.

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20 Le scritture contabili saranno del tipo:

Rilevazione dei beni in leasing:

Pagamento delle rate periodiche con scorporo degli oneri finanziari:

Rilevazione a fine esercizio dell’ammortamento dei beni in leasing:

Appare evidente come la contabilizzazione del leasing attraverso l’utilizzo del metodo finanziario comporti una serie di effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Risulta opportuno, di conseguenza, spiegare gli effetti che i due diversi sistemi di rappresentazione contabile comportano sugli equilibri aziendali, per tutta la durata del contratto di leasing. Questi effetti verranno ampiamente analizzati nella seconda parte dell’elaborato, alla quale si rimanda.

Una forma residuale è costituita poi dal lease back26: un soggetto proprietario di un bene decide di venderlo alla società di leasing e successivamente di acquisirlo in leasing dalla società stessa. In questo modo l’impresa ottiene dalla vendita la liquidità e sostiene dei minori costi per le spese connesse al bene e relativi ammortamenti.

26 Imbrenda Mariassunta, Carimini Francesca - Edizioni Scientifiche Italiane (2008). Leasing e lease back.

Beni in Leasing a Debiti verso Società di Leasing

Diversi: a Banca Debiti v/società di leasing

Oneri finanziari

IVA ns. Credito

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21

1.3 Atipicità del contratto di leasing

Nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza hanno cercato di dare una soluzione alle problematiche interpretative del leasing scaturenti nell’applicazione pratica. Nell’ordinamento giuridico italiano il contratto di leasing è definito, infatti, come un contratto atipico27. In passato però, non sono certo mancati i tentativi di dare una definizione a tale tipologia contrattuale in base agli interessi che tale contratto persegue, considerati dalla giurisprudenza meritevoli di tutela e, inoltre, alla luce del fatto che trattasi di una fonte alternativa ad altre forme di finanziamento nel poter disporre di beni per l’esercizio dell’attività d’impresa, quindi consci dell’utilità economica del leasing.

Anche se ci sono regolamentazioni in merito agli aspetti della locazione finanziaria, rimane un contratto innominato, atipico, anche se buona parte della giurisprudenza ritiene che alcun contratto possa essere tale in ragione del fatto che l’analisi di un contratto, pur non facendo riferimento ad uno specifico corpo normativo, è sempre riconducibile ad un contratto tipico secondo le caratteristiche della struttura del contratto e le relative clausole28.

La dottrina quindi, sull’argomento, ha preso posizioni diverse: una parte trova affinità con più contratti tipici, come il contratto di locazione, la vendita con riserva di proprietà ed il mutuo e l’altra parte sostiene fermamente la sua atipicità e l’impossibilità di raffronto con altri contratti già regolamentati.

27 Barbagelata – Traballi. Leasing. Sistemi Editoriali, pag. 320, 2008.

28https://www.diritto.it/ Contratti atipici – I nuovi contratti e la loro articolazione in sottofigure

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22 La dottrina che considera il leasing un contratto atipico, si basa sul fatto che tale contratto è un accordo in cui le parti sono l’utilizzatore e la società di leasing, l’oggetto del contratto è costituito dalle obbligazioni a cui i due soggetti si impegnano, quindi per il locatore la cessione del bene e per il locatario la corresponsione dei canoni al ricevimento del bene e la causa del contratto viene identificata nel godimento del bene concesso all’utilizzatore e quanto corrisposto dall’utilizzatore è dovuto per le spese sostenute ed i relativi rischi in capo alla società di leasing.

La dottrina che assimila il contratto di leasing alla locazione si basa sul godimento del bene contro la corresponsione dei pagamenti periodici, abbracciando così solo il leasing operativo e trascurando, invece, quello finanziario nel quale i rischi del bene ceduto e tutte le spese connesse ricadono sotto la responsabilità del locatario, mentre il locatore ne rimane completamente estraneo, al contrario di quanto accade della locazione29.

Il maxi-canone iniziale e il futuro patto di acquisto previsti nel contratto di leasing finanziario non trovano alcuna una spiegazione nella locazione.

Per quanto riguarda la somiglianza con la vendita con riserva di proprietà, il locatore mantiene la proprietà del bene per tutta la durata del contratto, successivamente con il prezzo di riscatto il locatario lo acquista.

Per il locatario l’aspetto rilevante del contratto di leasing è quello di poter acquisire la proprietà del bene attraverso il pagamento dei canoni che in questo caso, non si configurano come corrispettivo per il godimento del bene, ma vanno a costituire

(24)

23 complessivamente il valore di acquisto del bene in forma rateizzata. Il prezzo di riscatto finale sarà allora di importo ridotto.

Si tratta di una somiglianza ma non una completa assimilazione del contratto a questa fattispecie in quanto, nel leasing, non c’è l’automatico trasferimento della proprietà al locatario al termine del leasing, in quanto il locatore può optare o meno per il riscatto. Per quanto riguarda, invece, l’assimilazione al mutuo, contratto in cui un contraente si impegna a consegnare una determinata quantità di danaro o cose fungibili all’altra parte che si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, si enfatizza il ruolo svolto dalle società di intermediazione finanziaria nel rendere disponibile il bene attraverso la forma del finanziamento30.

La proprietà del bene, in capo alla società di leasing, si configura come la garanzia per il rientro della somma impiegata per l’acquisto presso il produttore. Si tratta di un’ipotesi largamente minoritaria in dottrina e giurisprudenza.

Infine, una parte della dottrina fa riferimento alla teoria del contratto misto sostenendo che, nel contratto di leasing siano presenti aspetti legati ai contratti tipici di locazione, mutuo e vendita31. La contemporanea presenza di queste caratteristiche fa sì che la

disciplina da applicare sia quella prevalente sulla base degli accordi intercorsi tra le parti.

30 Clarizia - I contratti per il finanziamento di impresa: mutuo di scopo, leasing e factoring, Giappichelli. 31www.justowin.it - Leasing, rent to buy e collegamento negoziale: tutele per il consumatore.

(25)

24

1.4 Soggetti coinvolti e caratteristiche generali del contratto

Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) coinvolge tre soggetti: produttore, società di leasing (locatore) e utilizzatore (locatario)32.

a) Il produttore o fornitore del bene nella maggior parte dei casi è una società manifatturiera che produce beni strumentali o un’impresa edile;

b) la società di leasing, detta anche locatore o concedente, è una società di investimento che spesso appartiene ad un gruppo bancario ed è soggetta a specifiche regolamentazioni che le impongono il rispetto di determinati requisiti come forma di tutela per il mercato da operatori finanziari sottocapitalizzati;

c) l’utilizzatore del bene, detto locatario o conduttore, è il soggetto che ha necessità di utilizzare il bene oggetto del contratto di leasing per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale, ma non dispone di liquidità per procedere all’acquisto diretto o preferisce non immobilizzare tale disponibilità che possiede per investirla diversamente.

La stipula del contratto di leasing finanziario si articola in una serie di fasi.

In primis, il locatario entra in contatto con il fornitore del bene di cui necessita e ne definisce caratteristiche e prezzo d’acquisto. Può capitare che il bene venga realizzato appositamente in base alle necessità del locatario, con caratteristiche tecniche specifiche. Dopo la trattativa iniziale, l’utilizzatore si rivolge alla società di leasing,

(26)

25 chiedendo che essa acquisti il bene e successivamente lo conceda in godimento contro il pagamento di canoni periodici, comprensivi di una quota a titolo di interesse. La società di leasing, dopo aver valutato la convenienza dell’operazione, la solvibilità del locatario, dopo aver fatto, in generale, tutte le valutazioni del caso, se decide di procedere, acquista il bene dal produttore e stipula il contratto di locazione con l’utilizzatore. Il contratto deve specificare le caratteristiche del bene in questione, le condizioni economiche destinate a regolamentare il rapporto quali:

❖ l’ammontare e le scadenze dei canoni;

❖ l’eventuale prezzo di riscatto al quale, al termine della durata del contratto, se l’utilizzatore lo riterrà opportuno, poter acquistare la proprietà del bene; ❖ gli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento;

❖ le eventuali garanzie accessorie.

Nulla toglie che le parti possano liberamente pattuire ulteriori clausole, includendo, per esempio, delle componenti di servizio come le manutenzioni al bene locato33.

Tabella 1: L'operazione di locazione finanziaria

(27)

26 L’operazione quindi ha i punti salienti indicati in figura sopra, quali:

1. l’acquisto dei beni da locare da parte della società di leasing, che successivamente li concede in locazione all’utilizzatore;

2. il produttore di beni strumentali consegna i beni per conto della società di leasing;

3. l’impresa utilizzatrice deve pagare i relativi canoni periodici, comprensivi di una quota a titolo di corrispettivo per il diritto di utilizzare il bene e di una quota a titolo di interessi e si assume tutti i rischi e benefici. Alla scadenza potrà decidere di acquistare il bene mediante il pagamento di un prezzo di riscatto.

(28)

27

1.5 Utilizzo e convenienza come fonte di finanziamento alternativa alle

fonti “tradizionali”: confronto tra locazione finanziaria e

indebitamento bancario

La locazione finanziaria si ritiene una forma di finanziamento alternativa all’indebitamento bancario ma spesso il leasing viene preferito in quanto presenta alcuni vantaggi peculiari34. In primis, consente di finanziare a medio-lungo termine

un investimento per l’intero importo. Gli istituti di credito, invece, quando erogano un prestito finalizzato all’acquisto di un bene, non finanziano mai una cifra pari all’intero valore del bene, ma di solito l’importo conferito si aggira intorno al 30%. Ne consegue che il soggetto interessato, per poter procedere all’acquisto del bene, deve disporre della somma residua. Un altro importante beneficio riguarda la maggiore elasticità di accesso al finanziamento: il leasing, infatti, non necessita di iscrizioni ipotecarie poiché il concedente è garantito in via preliminare dal fatto che la proprietà del bene viene trasferita solo quando l’utilizzatore termina di pagare tutti i canoni dovuti ed esercita il riscatto. Questo fa sì che anche le imprese prive di proprietà immobiliari, su cui poter iscrivere delle garanzie reali, possano accedere a questa tipologia di contratto35.

Il leasing consente anche di dilazionare l’esborso di liquidità per il pagamento dell’IVA dovuta sull’acquisto del cespite durante tutta la durata del contratto. L’IVA, infatti, viene applicata gradualmente alle scadenze dei canoni quando la società di

34www.assilea.it Cos’è il leasing finanziario.

35 Carlo Pilia – “Il leasing” in Il finanziamento alle imprese: strumenti giuridici e prassi, a cura di Ivan

(29)

28 leasing emette regolare fattura, ciò consente al locatario di evitare la formazione di un notevole credito d’imposta immediato che dovrà essere riassorbito nel tempo, a mano a mano che l’ordinaria attività dell’utilizzatore produce un debito IVA sufficiente. Altri aspetti positivi si rinvengono sotto il profilo fiscale, rimanendo nel contesto italiano, la convenienza sta nella possibilità di dedurre integralmente i canoni di locazione finanziaria su beni strumentali in tempi più brevi rispetto a quelli previsti per la deducibilità degli ammortamenti dei beni di proprietà.

Affinché ciò sia possibile, occorre, però, che i canoni siano stati preliminarmente imputati a conto economico e tale fattispecie non è del tutto scontata, in quanto dipende dal metodo contabile adottato dall’azienda in questione, perché adottando il metodo finanziario, l’imputazione a conto economico del leasing avviene rilevando una quota di ammortamento come se il bene fosse di proprietà e, di conseguenza, il limite di deducibilità risulta essere lo stesso e rilevando tra gli oneri finanziari la quota di interessi opportunamente scomputata dai canoni (e soggetta al limite di deducibilità previsto per gli interessi passivi).

Oggi il leasing è una pratica utilizzata sostanzialmente ovunque e non ci sono dubbi, anche dopo quanto detto, che possa quindi rientrare nel novero di fonte di finanziamento36, come strumento che consente di recuperare mezzi finanziari utili

all’attività d’impresa. I motivi del successo di questo strumento si ritrovano nella sua poliedricità e nella sua duttilità: non solo “strumento di acquisizione dei fattori

(30)

29 produttivi […] ma anche […] mezzo di finanziamento esterno quanto, finanché, vera e propria forma di finanziamento aziendale”37.

Appurato quindi che il leasing è “uno strumento mediante il quale le imprese con

sempre maggior frequenza si sono avvalse per reperire i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività produttiva”38 pare, a questo punto, opportuno elencare i vantaggi e gli aspetti negativi di questa vera a propria forma di finanziamento rispetto al prestito, all’acquisto o al noleggio di beni strumentali.

A grandi linee possiamo definire il leasing come il contratto attraverso il quale la società di leasing mette a disposizione dell’utilizzatore (locatario), dietro corresponsione di un canone periodico, un bene strumentale con la possibilità, al termine del periodo stabilito, di riscattare il bene stesso ad un prezzo prefissato (opzione di riscatto).

Posto che si tratta quindi di un’operazione “ibrida” tra acquisto, locazione e finanziamento, come già detto al paragrafo 1.3, è con queste figure che lo si deve confrontare per cercare i motivi della sua grande diffusione, ancora, però, sotto le potenzialità.

Una delle particolarità più peculiari del leasing è la possibilità per il locatario di usufruire di servizi di manutenzione e riparazione offerti dal locatore per tutta la durata del contratto. Vi sono delle opinioni in merito che ritengono i servizi accessori solo “un’opportunità di lavoro ulteriore per il fornitore”, mentre la maggior parte degli autoriritengono i servizi accessori un elemento fondamentale per la scelta del

37 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”,

Giappichelli, Torino, 2012.

(31)

30 leasing come forma di finanziamento39, perché se il locatore gode di buona

reputazione e il costo dell’esternalizzazione della manutenzione e riparazione è elevato, la comprensione di questi servizi nel contratto di leasing può far optare per la locazione rispetto all’acquisto. Al di là delle posizioni estreme, si concorda con la dottrina maggioritaria40 che, in un contratto di leasing, i servizi complementari siano elemento decisivo e desiderabile.

Causa di superiorità del leasing è poi, soprattutto a confronto con il mutuo, l’estrema flessibilità che il contratto offre, in termini di rateazione e valore di riscatto, il che consente di “tagliare il servizio sulle diverse esigenze aziendali”41.

A riguardo è da segnalare l’opportunità prevista da alcune forme di leasing di correlare l’entità dei canoni ai redditi correnti, il c.d. effetto pay-as-you-earn42, che modella le

modalità di restituzione del capitale sulla situazione reddituale dell’impresa locataria. In questo modo si può sfruttare l’utilità economica di beni strumentali senza avere le disponibilità necessarie al loro acquisto, accumulando i costi di un bene parallelamente alla sua finalità d’uso e contenendo l’incidenza sulla liquidità dei canoni, che possono essere stagionali, crescenti o decrescenti.

Ulteriore vantaggio della locazione finanziaria è che non si prospetterà una contrazione della liquidità e che la struttura finanziaria43 non subirà alcun

irrigidimento, in quanto si ottiene la disponibilità del bene senza l’esborso monetario dell’acquisto e senza la contrazione di un debito, conseguente alla stipula di un mutuo.

39 Damodoran, Finanza aziendale, Apogeo, Milano, 2006, pag. 76.

40 Bottani, Meoni, Leasing finanziario e leasing operativo: elementi distintivi e principali differenze, in

www.bottanieassociati.it.

41 Traballi, Barbagelata, Leasing, cit., pag. 13. 42 Credit Suisse Economic Research, cit., pag. 20.

43 Ferrari, Leasing, factoring e credito al consumo, cit. pag. 106. Per chi non adotta gli IAS un leasing può

(32)

31 Si sottolinea come il suddetto risparmio, assieme a quello conseguente al vantaggio fiscale che si vedrà tra poco, può essere impiegato per ulteriori attività che non si potrebbero intraprendere se la liquidità fosse invece immobilizzata44, evitando così

una sorta di costo opportunità.

Altro esito positivo sulle disponibilità finanziarie, e quindi elemento da valutare nella scelta tra acquisto e leasing, è dato dal frazionamento dell’IVA in base ai canoni, che evita un importante immobilizzo finanziario45.

Anche tempi di istruttoria più brevi e minori garanzie dovute da parte del locatario sono fattori decisivi, soprattutto in un periodo come quello che si sta vivendo, in cui la stretta creditizia da parte delle banche ha condizionato l’attività operativa di molte imprese.

Questa minore “rigidità” è una delle caratteristiche più importanti del leasing: nonostante nella sostanza il bene oggetto del contratto sia nella disponibilità effettiva del locatario, la proprietà resta formalmente in capo al locatore per tutta la durata del contratto, per cui in caso di inadempimento, quest’ultimo potrò rivalersi (con modalità e conseguenze diverse nel caso di leasing operativo o finanziario) sul bene stesso. Così, il bene locato funge allo stesso tempo sia da oggetto del contratto e sia da garanzia, motivo per cui sono decisamente meno le condizioni richieste al locatario da parte delle società di leasing46 rispetto a quelle dovute agli istituti di credito

44 Credit Suisse Economic Research, cit., pag. 4 e pag.18.

45 Bottani, Meoni, Leasing finanziario e leasing operativo: elementi distintivi e principali differenze, in

www.bottanieassociati.it. Condizione particolarmente rilevante per le imprese costantemente e strutturalmente in credito IVA.

46 Simoncini, Il contratto di leasing finanziario: aspetti contabili, aziendali, tributari, Giappichelli, Torino,

(33)

32 tradizionali anche se solitamente il tasso di interesse effettivo sul leasing è più elevato rispetto a quello applicato ai mutui.

Infine, anche i vantaggi fiscali indirizzano la scelta verso il leasing. Infatti, mentre chi contrae un mutuo può portare in deduzione la sola parte delle rate composta dagli interessi passivi, il locatario ha diritto di dedurre l’intero canone corrisposto al locatore, in base ad alcuni criteri e condizioni disposte dall’art. 67 del TUIR. D’altra parte, con il mutuo si ha una detrazione delle quote di ammortamento del bene ma rimane comunque valida la considerazione sulla convenienza fiscale visto che il periodo di deduzione con il leasing è più breve del periodo di ammortamento del bene. La natura di finanziamento e la flessibilità del leasing sono esaltate da un autore, Fradeani47 ne “Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right

of use approach” che in un confronto col tradizionale finanziamento, parla del primo

come un escamotage: la proprietà del bene viene procurata, (anche se solo sostanzialmente), senza ricorrere alla liquidità aziendale o alla modifica del capitale sociale, ma versando dei canoni che formalmente pagano il godimento e che sono, quindi come le rate di un vero e proprio mutuo, il quale però non esiste e non appesantisce la struttura finanziaria del locatario.

Utilizzando le parole di altri economisti, stavolta d’oltralpe, “companies are not

always able to purchase fixed assets required to start, expand or modernize their own

operations, and also do not have adequate resources that could offer as a security for

bank loans. Leasing is the answer to such problems, as it provides the possibility of

47 Fradeani, Il leasing nel bilancio del locatario: dal metodo tradizionale al “right of use approach”,

(34)

33 leasing recipient to obtain the necessary equipment. Leasing arrangements are an

effective and flexible solution for getting the property of use without shouldering the risk of property”48, il leasing è, in poche parole, la soluzione a quelle aziende non sempre in grado di acquistare i cespiti necessari per avviare, espandere o modernizzare le proprie operazioni, o per quelle aziende che non di risorse adeguate da offrire come garanzia per i prestiti bancari.

Il leasing è la risposta a tali problemi, in quanto permette di ottenere le attrezzature necessarie. Gli accordi di leasing sono una soluzione efficace e flessibile per ottenere la proprietà di utilizzo senza assumere, inoltre, il rischio di proprietà.

Un recente studio, ripercorrendo la storia delle valutazioni fatte dai più blasonati studiosi di economia sulla convenienza del leasing, propone due interessanti conclusioni in merito: le aziende percepiscono il leasing come una forma di finanziamento ma solo come alternativa, come un complemento al tradizionale finanziamento, l’utilizzo di uno aumenta solo se diminuisce quello dell’altro. Questo però non comporta l’indifferenza delle imprese al tipo di finanziamento: la ricerca fornisce forti evidenze che il ricorso al leasing è influenzato dai vincoli e dalle contingenze finanziarie, ed è maggiore per tutte le imprese di media-piccola dimensione, con cash-flows variabili, un patrimonio tangibile non molto elevato e buone prospettive di sviluppo futuro.

Sebbene gli stessi autori che ne espongono i pregi, sottolineino anche (correttamente) qualche svantaggio49, facendo considerazioni più ampie, che non guardino solo all’aspetto finanziario ma anche economico, fiscale e strategico, si può concludere che

48 Novalija, Mutapcic, Kovac, Accounting treatment and legislation of leasing arrangements, in Economic

review – Journal of economics and business, vol. 9, Nov. 2011.

(35)

34 ricorrere al leasing è non solo conveniente ma anche ideale per l’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’impresa utilizzatrice. Infatti “solo valicando i confini

dell’ottica finanziaria tradizionale si può dare un lungo respiro al valore aziendale, minimizzando i costi del capitale, gestendo i rischi ma nello stesso momento assicurando le risorse necessarie all’impresa, risolvendo i conflitti tra obiettivi di reddito, di liquidità di investimento e di finanziamento50“.

(36)

35

CAPITOLO 2 – International Accounting Standard 17

2.1 Il leasing nei principi contabili internazionali dalle origini

Nell’ambito dei principi contabili internazionali l’operazione di leasing è disciplinata dallo IAS 17. Questo principio è andato a sostituire la precedente versione del 199751.

disciplinato il 18 dicembre 2003, con applicazione dal 1° gennaio 2005.

Questo principio è stato integrato da una serie di documenti per una sua interpretazione. Il più importante tra questi si ritiene IFRIC 4 – Determining whether

an arrangement contains a lease, che va a specificare quando un’operazione si possa

considerare leasing in quanto tale non solo nella forma ma anche nella sostanza. Si è in presenza di un leasing quando si verificano due condizioni:

1. vi è una attività specifica che renda possibile l’attuazione dell’accordo; 2. l’accordo deve obbligatoriamente consegnare il controllo dell'attività stessa. Questo accade quando si è in presenza di una delle tre condizioni previste da IFRIC4:

a) l’acquirente ha il diritto o la capacità di far funzionare il bene al fine di ottenere una quantità non indifferente dell’output totale del bene;

b) l’acquirente ha il diritto o la capacità di controllo all’accesso fisico del bene ottenendo una quantità non indifferente dell’output totale del bene;

51 Il leasing ha avuto una prima trattazione contabile nell’ottobre del 1980 con il document o “Exposure

Draft E. 19, Accounting for Leases” emesso dallo IASC (International Accounting Standard Committee), organismo che aveva l’obiettivo di emanazione dei principi contabili internazionali. Nel 2001 lo IASB (International Accounting Standards Board) ha sostituito lo IASC in questo compito.

Per l’evoluzione del principio che ha portato all’attuale versione, si veda il documento “History of Lease Accounting”, www.ifrs.org

(37)

36 c) Le circostanze oggettive fanno sì che sia difficile che soggetti diversi dall’acquirente possano appropriarsi di una quantità non indifferente dell’output totale del bene durante il periodo di durata dell’accordo. Inoltre, il prezzo del bene non è stato fissato dal contratto e non è equivalente al prezzo di mercato al momento della consegna. 52

L’IFRIC 4 elenca una serie di situazioni che, a titolo di esempio, potrebbero celare al loro interno un’operazione di leasing, come accordi di outsourcing, accordi nell’industria delle telecomunicazioni o contratti “take or pay”.

La verifica della presenza di un’operazione di leasing o meno viene svolta alla data dell’accordo o alla data in cui le parti hanno formalizzato le condizioni contrattuali dello stesso, se avvenuta precedentemente.

Per quanto riguarda il contenuto e gli obiettivi perseguiti dallo IAS 17, il suo principale intento è stato quello di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in nota integrativa per il locatore e il locatario. L’ambito di applicazione di questo principio è individuabile nei contratti in cui si trasferisce un diritto di utilizzo di beni mobili o immobili, per i quali, poi, possono essere previsti anche ulteriori servizi aggiuntivi in relazione all’uso e alla manutenzione.

La disciplina dello IAS 17 prevede delle casistiche escluse dal suo ambito di applicazione, in particolare:

▪ contratti di leasing per l’esplorazione o estrazione di minerali, petrolio, gas e risorse non rigenerative simili. Il trattamento contabile di riferimento è specificato dall’IFRS 6;

52 IFRIC 4.9 e A. Quagli: “L’IFRIC 4 e il leasing “sostanziale”” in Bilancio di esercizio e principi contabili,

(38)

37 ▪ contratti di concessione di licenza per beni come: film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright. La disciplina è quella dello IAS 38 per le immobilizzazioni immateriali;

▪ investimenti immobiliari contabilizzati come leasing operativi concessi al locatario. Il riferimento contabile è lo IAS 40;

▪ attività biologiche attribuite ai locatari attraverso leasing operativi o finanziari, per i quali si rimanda alla disciplina prevista dallo IAS 41.53

In generale lo IAS 17 non si applica in quei casi in cui non è previsto il trasferimento del diritto di usufruire dell’utilità del bene oggetto del contratto.

Il principio contabile in questione, prima di descrivere il trattamento contabile dell’operazione, passa in rassegna una serie di definizioni di alcuni elementi caratteristici di un contratto di leasing. Il leasing viene definito come un contratto attraverso il quale un soggetto (il locatore) trasferisce all’utilizzatore (locatario) il diritto all’utilizzo di un bene per un tempo prestabilito, dietro corresponsione di un canone o di una serie di canoni per tutta la durata del contratto.

Il documento, successivamente, distingue fra due tipi di leasing, classificati come: 1. leasing finanziario (finance lease) – se trasferisce sostanzialmente tutti i

rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene. A differenza della normativa contabile nazionale, qui, la previsione dell’opzione di riscatto risulta del tutto ininfluente;

2. leasing operativo (operating lease).

(39)

38 La determinante per distinguere i due tipi di leasing è il trasferimento di tutti i rischi Lo IAS 17 definisce le situazioni in cui si può procedere all’annullamento del contratto, così da circoscrivere le risoluzioni anticipate:

❖ il verificarsi di remote eventualità;

❖ la presenza dell’autorizzazione del locatore;

❖ la stipulazione del locatario con lo stesso locatore di un nuovo contratto di leasing per lo stesso bene o per un bene equivalente;

❖ il pagamento da parte del locatario di un’ulteriore somma che renda ragionevolmente certa la continuazione del leasing.54

Al termine della scadenza prevista dal contratto per l’esercizio del diritto di opzione sull’acquisto del bene oggetto dell’accordo, il locatario ha anche la possibilità di chiedere la proroga del termine. Se la proroga viene accettata, la durata del leasing va a comprendere tutto il periodo temporale previsto dall’accordo iniziale, con l’aggiunta del periodo per cui è stata successivamente chiesta la proroga.

Tra le casistiche possibili è poi prevista quella per cui i contraenti, per qualsiasi necessità, possano procedere alla modifica di alcune clausole contrattuali: in questo caso, se il cambiamento delle condizioni previste inizialmente è tale da modificare l’entità dei rischi e dei benefici assunti dai soggetti coinvolti, allora il contratto in questione deve essere considerato, a tutti gli effetti, come un nuovo contratto per tutta la durata prevista, senza dover procedere al rinnovo del contratto previsto inizialmente.

(40)

39 Non incide invece sulla riclassificazione del contratto la modifica della stima della vita economica del bene o del valore residuo del bene, poiché non avviene nella sostanza un cambiamento nell’operazione e non ci sono differenze riscontrabili a livello contabile.55

Il principio contabile effettua un’ulteriore distinzione fra due momenti importantissimi:

1. inizio del leasing;

2. inizio della decorrenza del leasing: inception of the lease e commencement of

the lease term.

L’inizio del leasing può coincidere con due diversi momenti della fase istruttoria, ovvero la data della stipula del contratto oppure quella dell’impegno delle parti coinvolte sulle rispettive clausole.

Il principio prevede che, fra le due, sia presa in considerazione quella antecedente. L’inizio della decorrenza del leasing, al contrario, si concretizza nel momento in cui lo stesso trova rilevazione nelle scritture contabili e il locatario ottiene il diritto a godere dell’utilità economica del bene oggetto del contratto.

Per quanto riguarda la classificazione del leasing in finanziario od operativo, occorre sottolineare come questa distinzione abbia importanti riflessi sulle scritture contabili dei soggetti coinvolti nell’operazione. Come già detto, l’elemento di distinzione tra i due metodi di rilevazione contabile è il trasferimento dei rischi e benefici derivanti dall’uso del bene locato. Lo IAS 17 specifica che per rischi si intendono le possibili perdite che derivano dalla capacità inutilizzata, dall’obsolescenza tecnologica o da

(41)

40 variazioni di rendimento causate da condizioni economiche differenti da quelle iniziali.56

Per quanto riguarda i benefici, essi sono identificabili da tutti i frutti attribuibili all’utilizzo redditizio del bene ottenuto in leasing.

In accordo con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, elemento caratterizzante dei principi contabili internazionali, il criterio per stabilire se un contratto di leasing sia finanziario od operativo prescinde dalla forma contrattuale dello stesso.

Lo IAS 17 indica alcuni esempi di casi che, nel caso si verifichino – è sufficiente che si verifichi anche uno solo di questi - l’operazione va classificata come leasing finanziario57:

❖ il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto, il trasferimento della proprietà può essere un evento certo nel caso sia previsto il passaggio automatico della proprietà al termine del contratto, oppure essere un evento ragionevole in base agli accordi contrattuali presi che rendano probabile l’acquisto della proprietà.

❖ Il locatario ha l’opzione di acquisto del bene alla data del riscatto a un prezzo inferiore al fair value e così, fin dall’inizio del leasing è possibile ragionevolmente ritenere che il diritto d’opzione sarà esercitato; si tratta di un’opzione call di cui dispone il locatario;

56 Non avviene invece nell’ambito della normativa nazionale, dove la L. 183 del 1976 parla assunzione da

parte del conduttore di rischi relativi ai beni locati ma non ne fornisce una puntuale definizione.

(42)

41 ❖ La durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene, anche senza il trasferimento effettivo della proprietà; il locatario utilizza il bene per un tempo sufficientemente ampio della sua vita economica tale per cui incombano su di lui tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà. Lo IAS 17 specifica che per vita economica si intende, alternativamente, il periodo in cui il bene può essere utilizzato economicamente da uno o più utilizzatori, o il quantitativo prodotto che uno o più utilizzatori si aspettano dal suo utilizzo.

Tuttavia, il principio non spiega cosa si intenda per “maggior parte della vita economica”, il quale risulta essere una nozione troppo discrezionale. Per ovviare a questo problema è possibile far riferimento al principio contabile statunitense SFAS 1358, che elenca, fra le situazioni essenziali alla qualificazione di un leasing come

finanziario, quella per cui se la durata del contratto è uguale o superiore a ¾ della vita economica del bene, allora tale contratto è qualificabile come leasing finanziario. ❖ Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair

value del bene locato; anche in questo caso alla discrezionalità del criterio si può supplire facendo riferimento a SFAS 13 che prescrive che trattasi di leasing finanziario quando il valore attuale dei canoni è pari o superiore al 90% del fair value del bene.

❖ I beni locati sono di natura particolare per cui solo il locatario può utilizzarli senza apportare modifiche rilevanti. È prescritto, invero, che il locatario sia fruitore unico ed esclusivo del bene locato, in quanto egli stesso ne ha scelto le caratteristiche

(43)

42 qualitative, indi per cui il locatore non potrà concedere lo stesso bene in locazione ad un altro soggetto.

A questo punto, il documento prescrive una serie di indicatori, alla luce dei quali ed anche di altre caratteristiche dell’operazione, il leasing può essere identificato come finanziario, a patto che vi sia comunque il trasferimento di tutti i rischi e benefici59:

❖ qualora ci sia la possibilità da parte del locatario di risolvere il contratto, le perdite del locatore dovute alla risoluzione sono in capo al locatario; come, tuttavia, descritto precedentemente i casi di annullabilità del contratto sono specifici e tassativi, per cui, in caso di mancato rispetto di tali casistiche, sarà il locatario ad assumersi gli oneri derivanti dalla interruzione del contratto;

❖ in caso di variazioni di fair value del valore residuo i relativi utili e perdite gravano sul locatario;

❖ il locatario ha la possibilità di proseguire con il contratto pagando un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato; quando, infatti, viene inserita una clausola volta a prevedere un allungamento del contratto piuttosto che la corresponsione di canoni ridotti, questo rende evidente che il locatore ha già ottenuto una remunerazione sufficiente rispetto all’investimento che ha effettuato inizialmente per procurarsi il bene da concedere al locatario. 60

59 IAS 17.12 60 IAS 17.11

(44)

43

2.2 Modalità di contabilizzazione e di identificazione secondo IAS 17

2.2.1 Rilevazioni del locatario

Per quanto concerne il trattamento contabile dell’operazione ai sensi di IAS 17, occorre sin da subito ricordare come questo differisca a seconda che ci si trovi di fronte ad un leasing operativo o ad uno finanziario61. Il principio prevede che

nel caso di leasing finanziario la contabilizzazione debba esser fatta attraverso il metodo finanziario e quindi, nonostante il bene locato non sia di proprietà dell’utilizzatore, questo dovrà figurare nello stato patrimoniale del medesimo62.

Lo IAS 17 prescrive, per il metodo finanziario:

❖ l’evidenziazione nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale del bene ottenuto in locazione e nel passivo del debito originato dal contratto, che diminuirà ogni qual volta il locatario procederà al rimborso della quota capitale compresa nel canone del leasing;

❖ l’iscrizione degli oneri finanziari nel conto economico, secondo il principio della competenza economica, nonché la rilevazione della quota di ammortamento del bene ottenuto in locazione, che sarà calcolata, in modo costante, sulla vita utile del bene o sulla durata del contratto. I canoni previsti dal contratto di leasing, quindi, non dovranno essere interamente imputati a conto economico, ma dovranno essere divisi fra quota capitale, a riduzione del debito, e quota interessi, calcolata in base al tasso di interesse implicito sul valore del debito residuo.

61 Carretta, Fiordelisi – Il leasing operativo, in Banca e Mercati nr. 14, Bancaria Editrice, Roma. 62 IAS 17.22

(45)

44 Rilevazione iniziale

Da quando inizia a decorrere il leasing, è compito dell’utilizzatore rilevare nell’attivo dello stato patrimoniale il fair value del bene locato, ovvero, se inferiore, il valore attuale dei pagamenti minimi richiesti. Tra le passività deve figurare, invece, il debito verso la società di leasing.

Il principio specifica inoltre che, se si è in presenza di costi diretti iniziali, inerenti alla fase istruttoria, questi costi devono essere rilevati dal locatario ad incremento del valore del bene iscritto fra le immobilizzazioni.

I pagamenti minimi richiesti consistono nei pagamenti richiesti all’utilizzatore durante tutta la vita del contratto, senza considerare i canoni potenziali, ovvero quei canoni che possono essere collegati ad indici e quindi soggetti a fluttuazione, i costi per servizi, identificabili, per esempio, con i premi di assicurazione in capo al locatore, e, infine, i costi sostenuti per imposte o tasse di registro.

Per quanto riguarda il valore attuale, esso è ottenuto scontando al tasso di interesse implicito nel leasing il valore dei pagamenti minimi dovuti e il valore residuo non garantito. Se il tasso di interesse implicito non è determinabile, si utilizza il tasso corrispondente ad un leasing simile oppure il tasso di un prestito con durata e garanzie simili.

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