I REATI ASSOCIATIVI: IL
FENOMENO
NUOVO CODICE ANTIMAFIA:
INDAGINI PATRIMONIALI
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Indice
1. CENNI INTRODUTTIVI
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA
3. L’INDAGINE PATRIMONIALE
4. INDAGINI PATRIMONIALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE
Inquadramento Generale
QUADRO NORMATIVO
GLI STRUMENTI TECNICO-GIURIDICIRAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
NOZIONE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATAL’ART. 416 BIS C.P.
AGENDA
AGENDA
Le organizzazioni criminali
tradizionali
Nozione
di
criminalità
organizzata: l’art. 416 bis
c.p. e i reati associativi
Strumenti di contrasto: gli
effetti
processuali
nei
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Nel
corpus iuris
nazionale
non
è possibile rinvenire
una definizione giuridica
del concetto di
criminalità organizzata
Nozione
di
criminalità
organizzata
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Nell’ambito del c.d. “documento Enfopol 35”, il
Consiglio dell’Unione Europea ha convenuto di istituire un meccanismo comune per la raccolta e l’analisi sistematica delle informazioni sulla
criminalità organizzata internazionale,
armonizzando i criteri di valutazione: perché un fatto delittuoso possa essere considerato di
criminalità organizzata è necessaria la
sussistenza di almeno sei delle seguenti caratteristiche, tra le quali, in particolare, quelle che devono essere necessariamente riscontrabili sono quelle relative ai punti 1, 3, 5 e 10:
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
1. collaborazione fra più di due persone
2. le persone coinvolte hanno compiti specifici
3. esse operano per un periodo di tempo
prolungato o indefinito (questo criterio riguarda stabilità e solidità del gruppo)
4. i soggetti coinvolti sono sottoposti a disciplina e controllo
5. esse sono sospettate di gravi reati
6. usano violenza ed altri mezzi di intimidazione
7. esse operano a livello internazionale
8. ricorrono a strutture commerciali o
pseudocommerciali
9. riciclano denaro sporco
10.esercitano influenza su politica, mezzi di comunicazione, P.A., AA.GG. o nel campo economico
11.perseguono il guadagno ed il potere
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Con la Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee C251 del 15
agosto 1997:
Piano d’azione contro la criminalità
organizzata
adottato dal Consiglio
dell’Unione Europea il 28 aprile 1997
Nozione di criminalità
organizzata nella legislazione
europea
Nozione di criminalità
organizzata
nella legislazione
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Al punto 17 del “Piano Azione contro la
criminalità organizzata”, gli Stati membri
richiedevano al Consiglio U.E. di adottare
un’azione comune secondo cui potesse
essere riconosciuto come
reato
, in base
alla normativa di ciascuno Stato membro,
il “
fatto che una persona presente sul
territorio partecipi ad un’organizzazione
criminale
”, a prescindere dal luogo
dell’Unione in cui tale organizzazione è
concentrata o svolge le sue attività
criminali
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
L’“Azione Comune” nr.98/733/GAI del 21
dicembre 1998 del Consiglio U.E. prevede
che
per
“organizzazione
criminale”
s’intenda l’“
associazione strutturata da più
di 2 persone, stabilita da tempo, che agisca
in modo concertato allo scopo commettere
reati punibili con una pena privativa della
libertà non inferiore a 4 anni o con una pena
più grave, reati che costituiscono un fine in
sé ovvero un mezzo per ottenere profitti
materiali e, se del caso, per influenzare
indebitamente l’operato delle Pubbliche
Autorità
”
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Con l’art.2 dell’ “Azione Comune” gli Stati membri s’impegnano a prevedere la punibilità
per la condotta di colui che:
partecipa attivamente all’attività
dell’organizzazione criminale, anche senza prendere parte all’esecuzione materiale dei reati in questione e anche quando gli stessi reati non
siano effettivamente commessi, ovvero
partecipa alle altre attività dell’organizzazione
nella consapevolezza di contribuire alla
realizzazione delle attività criminali
dell’organizzazione;
si accorda con una o più persone per porre in
essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione dei reati di cui al precedente punto.
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Con la Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee “C124” del 3
maggio 2000 è stato divulgato il c.d
“
atto di prevenzione e controllo
della criminalità organizzata
”.
Si tratta della nuova “strategia di
contrasto” dell’Unione Europea per
l’inizio del nuovo millennio
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Con la Gazzetta Ufficiale C.E. “C114” è
stata divulgata la
raccomandazione
del
Consiglio U.E., per applicazione ed il
miglioramento dei
metodi d’indagine
operativa
nella lotta contro la criminalità
organizzata, connessa con il traffico
organizzato di droga: si tratta di un
modello operativo che si sviluppa
simultaneamente
con
l’indagine
sull’organizzazione del traffico di droga
e con quella sulla sua struttura
economico– patrimoniale
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
La Decisione Quadro nr.2008/841/GAI del
Consiglio U.E. del 24.10.2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata,
sancisce definitivamente la definizione di
“
organizzazione criminale
”, stabilendo i
reati
, relativi alla partecipazione ad
un’organizzazione criminale; le
pene
; le
circostanze particolari
; le
responsabilità
delle persone giuridiche
e le
pene ad esse
applicabili
, la
competenza giurisdizionale
ed il
coordinamento dell’azione penale
La nozione di c.o. nella
legislazione europea
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Dal 12 al 15 dicembre 2000 si è tenuta
a
Palermo
la
“Conferenza
Internazionale
contro
il
crimine
organizzato transnazionale” che si è
conclusa con la firma della relativa
Convenzione
per
“
promuovere
la
cooperazione al fine di prevenire e
combattere in maniera più efficace il
crimine organizzato transnazionale
”
La nozione di c.o. nella
legislazione O.N.U
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Per “crimine organizzato transnazionale” s’intende la cooperazione tra soggetti criminali di diversa nazionalità che pongono in essere o promuovono atti o azioni finalizzate alla gestione di traffici illeciti da uno Stato ad un altro. In particolare, ai sensi art.3 Convenzione Palermo, un reato è di natura transnazionale se è commesso:
in più di uno Stato;
in uno Stato, ma una parte sostanziale sua
preparazione, pianificazione, direzione o
controllo avviene in un altro Stato;
in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro
Stato
La nozione di c.o. nella
legislazione O.N.U
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
la Convenzione di Palermo è
stata ratificata dall’ordinamento
legislativo italiano con la Legge
nr. 146 del 16 marzo 2006
La nozione di c.o. nella
legislazione O.N.U
La nozione di c.o.
nella
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Nell’ambito della legislazione nazionale, nel più ampio
genus del crimine organizzato, sono state distinte
alcune species, in funzione del diverso scopo perseguito dal gruppo criminale:
criminalità comune, che tende a perseguire un vantaggio patrimoniale (art.416 c.p.);
criminalità mafiosa, volta a sfruttare l’intimidazione e l’omertà come mezzi per perseguire i propri interessi (art. 416 bis c.p.);
criminalità eversiva o terrorista, che tende a perseguire il fine antagonista (art. 270 bis c.p.)
Nozione
di
criminalità
organizzata
Nozione
di
criminalità
organizzata
criminalità organizzata transnazionale, finalizzata a gestire il mercato globale dell’illegalità (art.8 Legge 136/2010)
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Nell’ambito
della
nozione
di
criminalità
organizzata,
sono
definiti delitti associativi quei
“
fatti commessi da persone che si
accordano, in modo stabile,
accostando forze e mezzi, anche
in maniera rudimentale, al fine di
commettere delitti
”.
Nozione
di
criminalità
organizzata
Nozione
di
criminalità
organizzata
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
In particolare, il riferimento è all’articolo:
416
bis
c.p.:
associazione di tipo mafioso
630
c.p.:
sequestro di persona a scopo di estorsio
ne
74
d.P.R.
309/90:
associazione finalizzata al traffico di stu
pefacenti
270
bis
c.p.:
associazione con finalità di terrorismo a
nche internazionale
Nozione
di
criminalità
organizzata
Nozione
di
criminalità
organizzata
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
291quater d.P.R. 43/1973: associazione
finalizzata al contrabbando di Tabacchi
Lavorati Esteri
14
Legge
269/1998:
contrasto
pedopornografia on line
7 Legge 203/91: aggravante speciale
2 Legge 228/2003: tratta di persone
4 Legge 228/2003: modifica all’art. 416
del c.p.
260 D.Lgs. 152 /2006: traffico illecito di
rifiuti
Nozione
di
criminalità
organizzata
Nozione
di
criminalità
organizzata
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Per qualificare o escludere la configurabilità di un’associazione di tipo mafioso è essenziale che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo “in sè
stesso”, nel senso che è l’associazione e solo
l’associazione, indipendentemente dallo specifico compimento di atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez.I^, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087)
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Per qualificare o escludere la configurabilità di un’associazione di tipo mafioso è essenziale che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo “in sè
stesso”, nel senso che è l’associazione e solo
l’associazione, indipendentemente dallo specifico compimento di atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez.I^, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087)
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
L’art.416bis delinea reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l’associazione semplice è sufficiente la creazione di un’organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l’associazione mafiosa è, altresì, necessario che questa abbia conseguito, nell’ambiente circostante, una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza, al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti, 200903).
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Ulteriori elementi indispensabili per la
configurazione di quello che si è definito
l’“
in sé
” del delitto associazione di tipo
mafioso
sono
la
condizione
di
assoggettamento
e quella di
omertà
cumulate
fra
loro,
entrambe
come
conseguenza della
forza di intimidazione
del vincolo associativo
da cui derivano
causalmente come, ad esempio, da
qualità soggettive di taluni componenti il
sodalizio (
Sez. I, 21 ottobre 1986,
Musacco, 176087
)
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il bene protetto è costituito
dall’ordine pubblico, che risulterebbe
minacciato dalla sola esistenza dell'associazione per delinquere: gli associati, infatti, vengono “...per ciò solo...” puniti, cioè per il solo fatto di
appartenere all’associazione,
indipendentemente dalla commissione o meno dei delitti contemplati dal programma di delinquenza, questo perché il semplice fatto di essere a conoscenza dell’esistenza di una associazione per delinquere genera inevitabilmente “allarme sociale” ovverosia mette in pericolo la tranquillità e la pace pubblica
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Quanto detto, senza dubbio costituisce una vistosa eccezione al principio generale sancito dall’art. 115 c.p. secondo cui “Salvo che la legge disponga altrimenti… non è punibile colui il quale si accorda allo scopo di commettere un reato,
quando l'accordo non sia seguito dalla
commissione del reato medesimo”. Il legislatore
del ‘30 evidentemente ha ritenuto che la minaccia all’ordine pubblico, derivante dall’esistenza stessa dell’associazione criminosa, giustificasse l’anticipazione della soglia di punibilità al livello del pericolo costruendo così una tipica fattispecie di pericolo
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Infine sulla natura plurioggettiva del delitto si rileva che il bene giuridico protetto è costituito non solo dall’ordine pubblico in genere, ma anche dall’ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell’associazione ad
acquisire il controllo dell’economia del luogo, nell’insieme e per settori (Sez. I, 30 settembre 1991, Di Stefano, 188461). Poiché, dunque, il controllo sulle attività economiche è solo uno dei possibili scopi dell’associazione mafiosa, il raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all’art.
416-bis c.p. (Sez. II, 22 novembre 1994, Seminara, 200990).
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
Nozione criminalità organizzata:
art.416 bis
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Art.7 Legge 203/91. Aggravante
speciale
Per i delitti punibili con pena diversa
dall’ergastolo commessi avvalendosi condizioni previste dall’art.416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.Affinché possa applicarsi il presente dispositivo
è necessaria la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’associazione mafiosa
I delitti di criminalità organizzata. I
reati associativi.
I delitti di criminalità organizzata. I
reati associativi.
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Mafie nazionali e mafie straniere Mafie nazionali e mafie straniere
La presenza sul territorio europeo di numerosi sodalizi criminali provenienti da Paesi Terzi
costituisce, ormai, una vera e propria
emergenza per l’ordine e la sicurezza pubblica. I processi di globalizzazione dell’economia e i
flussi migratori hanno comportato un
corrispondente fenomeno di globalizzazione della criminalità organizzata facendo esplodere il fenomeno di delitti commessi da stranieri e di
nuove forme di criminalità: si parla delle Nuove
Mafie per differenziarle dalla Mafia Tradizionale,
ovvero dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso attive in alcune regioni del sud Italia
I delitti di criminalità organizzata. I
reati associativi.
I delitti di criminalità organizzata. I
reati associativi.
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Gli elementi che l’art.416 bis c.p. richiede perché ricorrano i caratteri mafiosi nella criminalità organizzata, sono stati recepiti da numerosi atti internazionali. Il metodo mafioso viene individuato, quindi, mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti:
• forza intimidatrice del vincolo associativo
• condizione di assoggettamento • condizione di omertà
Quando questi elementi sono presenti anche in
organizzazioni criminali straniere, queste
potranno essere indicate come di tipo mafioso, inducendo a parlare di Mafie Straniere
Mafie nazionali e mafie straniere Mafie nazionali e mafie straniere
I delitti di criminalità organizzata. I
reati associativi.
I delitti di criminalità organizzata. I
reati associativi.
“quando coloro che ne fanno parte si
avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne
deriva.. per commettere delitti”
In questo caso l’associazione mafiosa non
è diversa da un’associazione per
delinquere
Nel 416bis si ha soltanto una esaltazione
del METODO mafioso
L’art. 416 bis
c.p.
L’art. 416 bis
c.p.
Proseguendo nella lettura…..
l’associazione non è più orientata a commettere delitti “per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
il controllo di attività economiche… appalti e servizi pubblici”
la norma non prevede che siano commessi delitti, prevede invece la possibilità di punire i promotori, i partecipi ecc. che abbiano orientato la loro attività ad
acquisire il controllo e la gestione, tra l’altro, degli appalti
L’art. 416 bis
c.p.
L’art. 416 bis
c.p.
GESTIONE
a. Diretta: prima dell’ 82, i mafiosi riconducevano a se stessi i beni e quindi avevano la
disponibilità diretta o attraverso le persone a loro molto vicine, dei patrimoni che accumulavano
b. Indiretta: gestione dei patrimoni accumulati attraverso prestanome, interposizione fittizia a terzi estranei CONTROLLO
Il mafioso agisce come soggetto regolatore
Attraverso sistemi di predeterminazione
dell’aggiudicatario della gara si occupano dell’ alterazione delle regole del mercato al fine di poter preselezionare i vincitori
chi sceglie il contraente non gestisce
l’appalto, ma lo controlla
L’art. 416 bis
c.p.
L’art. 416 bis
c.p.
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
STRUMENTI DI CONTRASTO
GLI EFFETTI PROCESSUALI
NEI DELITTI DI C.O
AGENDA
AGENDA
Le organizzazioni criminali
tradizionali
Nozione
di
criminalità
organizzata: l’art. 416 bis
c.p. e i reati associativi
Strumenti di contrasto: gli
effetti
processuali
nei
L’ordinamento italiano riserva ai delitti
tipici di criminalità organizzata un
trattamento
particolare
rispetto
a
quello riservato ai delitti di criminalità
organizzata “ordinaria”
Ragioni:
Elevato tasso di offensività nei confronti
di
-
interessi primari del Paese e della
comunità internazionale
-
diritti fondamentali delle persone
Il c.d. Regime del doppio binario
Con riguardo ai delitti tipici di c.o. il
legislatore ha tracciato due percorsi
normativi :
1. c.d. normativa di rigore
2. c.d. normativa premiale
Il particolare regime giuridico produce i
suoi effetti:
a. sul
piano
penale
(sanzionatorio)
b. sul piano penitenziario
c. sul piano processuale -
investigativo
Il c.d. Regime del doppio binario
Con riguardo ai delitti tipici di c.o. il
legislatore ha tracciato due percorsi
normativi :
1. c.d. normativa di rigore
2. c.d. normativa premiale
Il particolare regime giuridico produce i
suoi effetti:
a. sul
piano
penale
(sanzionatorio)
b. sul piano penitenziario
c. sul piano processuale -
investigativo
Lo speciale trattamento
sanzionatorio può produrre effetti solo se a esso corrisponde uno speculare trattamento penitenziario Lo speciale trattamento sanzionatorio può produrre effetti solo se a esso corrisponde
uno speculare trattamento penitenziario
Il c.d. Regime del doppio binario
1. c.d. NORMATIVA DI RIGORE
a. SUL PIANO PENALE (SANZIONATORIO)
– CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI E
AD EFFETTO SPECIALE (ART. 7 D.L. 152/91)
– PREVISIONE DI SPECIFICHE E
AUTONOME IPOTESI DI REATO ( ART. 289 BIS; ARTT. 630 E 605 C.P.; ARTT. 416 E 416 BIS C.P.; ARTT. 270 E 270 BIS C.P.; ART. 74 D.P.R. 309/90)
b. SUL PIANO PENITENZIARIO
- DIVIETO DI FRUIRE DI BENEFICI
PENITENZIARI
- REGIME DEL 41 BIS L.354/75
Il c.d. Regime del doppio binario – “normativa di rigore”
c. SUL PIANO PROCESSUALE – INVESTIGATIVO
- CREAZIONE DI D.N.A. E D.D.A.
- CREAZIONE DI SERVIZI CENTRALI DI P.G.
- G.I.P. E G.U.P. IN SEDE DI DISTRETTO
- IMMEDIATA COMUNICAZIONE NOTIZIA
REATO AL P.M.
- TERMINE INDAGINE 1 ANNO (MAX 2 ANNI) E PROROGA “COPERTA”
- DIVIETO DI ACCESSO AL R.G.N.R.
- PERQUISIZIONI
- INTERCETTAZIONI DURATA 40 GG + 20 GG ANCHE SE SOLO NECESSARIE (E NON INDISPENSABILI) CON SUFFICIENTI INDIZI (NON GRAVI) ART. 13 D.L. 152/91
- INTERCETTAZIONI PREVENTIVE
- OPERAZIONI SOTTOCOPERTURA
2. c.d. NORMATIVA PREMIALE
il percorso normativo di favore è destinato ai Collaboratori di giustizia
a. sul piano penale (sanzionatorio)
– CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE
ATTENUANTI
b. sul piano penitenziario
– BENEFICI PENITENZIARI E CONDIZIONI
PIÙ FAVOREVOLI RISPETTO AI CONDANNATI ORDINARI
c. sul piano processuale – investigativo
– REVOCA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN
CARCERE
SPECIALE PROFILO TUTORIO
(MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA) PER TUTELARE I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA DALLE REAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI APPARTENENZA.
Collaboratore di giustizia:
si intende colui che si dissocia dall’organizzazione criminosa cui appartiene per collaborare con l’Autorità Giudiziaria, alla quale fornisce notizie sulla struttura e sui reati riferibili all’organizzazione di appartenenza.Il Collaboratore di Giustizia – nozione
Lo Stato si impegna ad assicurare un “pacchetto” premiale nei confronti di un reo esclusivamente in ragione di :
a. originale produttività dell’aspirante collaboratore – il flusso informativo deve essere caratterizzato da assoluta genuinità, completezza e riscontrabilità (in termini processuali);
b. Concreto pericolo per l’incolumità fisica, propria e dei propri congiunti, direttamente riconducibile alla scelta collaborativa tale da richiedere particolari forme di protezione, alimentazione economica, re immissione nel circuito sociale, espiazione di pene in regimi differenziati.
Una gestione oculata del collaboratore di giustizia rappresenta una risposta concreta ed efficace alla pervasività della criminalità organizzata
Il Collaboratore di Giustizia – gestione
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
LE DISPOSIZIONI DELL’ART.51,
CO.3 BIS C.P.P.
L’art.51 del c.p.p., che titola “Uffici del P.M. –
attribuzioni del Procuratore della Repubblica Distrettuale” sancisce che le funzioni di P.M.
siano esercitate:
nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale;
nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione.
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LE DISPOSIZIONI DELL’ART.51,
CO.3 BIS C.P.P.
Il co.3bis art.51 c.p.p. stabilisce che quando si tratta di procedimenti per delitti, consumati o
tentati, di cui agli artt.416, 6°comma
“associazione finalizzata alla tratta di persone”, 416 bis “associazione di tipo mafioso” e 630 “sequestro di persona a scopo di estorsione” c.p., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti previsti dall’art.74 del D.P.R. 309/90 e dall’art.291 quater del T.U.L.D., le funzioni sono attribuite all’ufficio P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto cui ambito ha sede il giudice competente
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OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA
DEL REATO (ART.347 C.P.P.)
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al P.M., per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione
Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quant’altro valga all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti
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OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA
DEL REATO (ART.347 C.P.P.)
Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione di notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari
Se si tratta di uno dei delitti di criminalità organizzata, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione di notizia del reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta
Con la comunicazione, la p.g. indica giorno e ora in cui ha acquisito notizia
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TERMINI PER LE INDAGINI
(ARTT. 406 E 407 C.P.P.)
Il P.M., prima della scadenza delle indagini, può richiedere al Giudice, per giusta causa, la proroga dei termini. La durata delle indagini è di 6 mesi
La richiesta di proroga contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal P.M. nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato
Ciascuna proroga può essere autorizzata dal Giudice per un tempo non superiore a 6 mesi
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TERMINI PER LE INDAGINI
(ARTT. 406 E 407 C.P.P.)
La durata massima delle indagini è di
due anni se si procede per i reati di
strage, di tipo mafioso, nei confronti di
associazioni
contrabbandiere
,
di
associazioni che trafficano in armi o
stupefacenti
, per
omicidio
,
estorsione
,
per
sequestri di persona a scopo di
estorsione
, per
delitti di terrorismo e di
eversione
dell’ordinamento
costituzionale
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI
REATO
(ART.335 C.P.P.)
Il P.M. iscrive in apposito registro ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché, contestualmente o dal momento in cui emerge, il nome della persona a cui il reato stesso è attribuito
Se nel corso delle indagini, cambia la qualificazione giuridica del fatto o questo risulta diversamente circostanziato, il P.M. provvede all’aggiornamento del registro con particolare riguardo allo specifico fatto
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI
REATO
(ART.335 C.P.P.)
I registri notizie di reato presso la Procura della Repubblica sono:
registro notizie di reato a carico di persone ignote (Mod.44);
registro notizie di reato a carico di persone note (Mod.21);
registro notizie anonime di reato (Mod.46);
registro atti che non costituiscono notizia di reato (Mod.45);
registro intercettazioni conversazioni o comunicazioni telefoniche (Mod37)
registro atti da assumere su richiesta A.G. altre circoscrizioni (Mod.39);
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO
(ART.335 C.P.P.)
Ad esclusione casi (art.407 c.p.p.) in cui si procede per reati strage, mafia, associazioni contrabbandiere,
associazioni che trafficano armi o droghe, omicidio, estorsione, sequestri persona a scopo estorsione, delitti terrorismo ecc., le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta, mediante il rilascio di apposita certificazione che contiene, ai sensi art.110 disp.att.c.p.p., la formula. “risultano le seguenti
iscrizioni suscettibili di comunicazione
Se sussistono specifiche esigenze attinenti attività indagine, il P.M. può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
ESIGENZE CAUTELARI
(ART.274 C.P.P.)
Le misure cautelari sono disposte, quando:
sussistono
specifiche
ed
inderogabili
esigenze, relative ai fatti per cui si procede
in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l’acquisizione o la
genuinità della prova;
l’imputato si è dato alla fuga o ne sussiste
il concreto e attuale pericolo;
per specifiche modalità e circostanze del
fatto
e
personalità
indagato,
sussiste
concreto e attuale pericolo che commetta
gravi delitti
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
CAUTELARI PERSONALI (ART.275, CO.3
CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE
C.P.P.)
La custodia cautelare in carcere può essere
disposta soltanto quando ogni altra misura
risulti inadeguata.
Quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine a reati di tipo
mafioso, o commessi avvalendosi delle
condizioni previste per i reati di tipo mafioso
(art.7 Legge 203/91), ovvero di reati
commessi fine di agevolare l’attività delle
associazioni mafiose, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Intercettazioni di
conversazioni e di
comunicazioni
Le intercettazioni sono ammesse quando si procede per i reati indicati al co.1 art.266 c.p.p.. Per detti reati è consentita anche l’esecuzione di intercettazioni tra presenti. L’intercettazione ambientale all’interno di abitazioni è consentita
solo se vi è fondato motivo di ritenere che al loro
interno si svolga l’attività criminosa oggetto d’indagine
La durata delle intercettazione è pari a gg. 15 (con proroghe di altrettanta durata) e perché vengano concesse è necessaria la sussistenza dei
gravi indizi dei reati previsti dal co.1 art.266
c.p.p. e assoluta indispensabilità dello
svolgimento delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Intercettazioni di
conversazioni e di
comunicazioni
Quando si procede per reati di
criminalità organizzata, affinché le
intercettazioni vengano concesse è
necessaria la sussistenza di
sufficienti
indizi di reato.
La loro durata è di 40
giorni (con proroghe di giorni 20). Le
intercettazioni ambientali all’interno
di abitazioni sono consentite anche se
in tali luoghi non venga svolta
l’attività criminosa oggetto d’indagine
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Intercettazioni di
comunicazioni tra presenti
ai sensi del comma 3 bis dell’art. 295
c.p.p., al fine di agevolare le ricerche
di un latitante anche in relazione ai
delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione
“… il giudice
o il pubblico ministero può disporre
l'intercettazione di comunicazioni tra
presenti quando si tratta di agevolare
le ricerche di un latitante in relazione
a uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis nonché dell'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4)
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Art. 9, commi 6 (atti di competenza degli Uff.li di PG) e 7 (provvedimenti del PM) della Legge 146/ 2006
Art. 9, commi 6 (atti di competenza degli Uff.li di PG) e 7 (provvedimenti del PM) della Legge 146/ 2006
il ricorso al “ritardo di atti” o al
ritardo di provvedimenti
cautelari, fermi di indiziato di
delitto, esecuzione di pene
detentive o di sequestro, quando
necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per
l’individuazione o la cattura dei
responsabili dei delitti commessi
con finalità ………
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Contrasti tra PP.MM. in
materia di criminalità
organizzata (art.54 ter cp.p.)
Quando il contrasto tra PP.MM. riguarda
taluno
dei
reati
di
criminalità
organizzata, se la decisione spetta al
Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, questi provvede sentito il
Procuratore Nazionale Antimafia; se
spetta al Procuratore Generale presso la
Corte di Appello, questi informa il
Procuratore Nazionale Antimafia dei
provvedimenti adottati.
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Colloqui a fini investigativi
(art.18 bis Ordinamento
Penitenziario)
Il personale della D.I.A., quello delle FF.PP.
appartenente ai servizi centrali e
interprovinciali, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del co.2 della normativa, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.
Al personale di polizia indicato co.1,
l’autorizzazione è rilasciata: quando si tratta di internati, di condannati o
di imputati, dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato
quando si tratta di persone sottoposte ad
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Colloqui a fini investigativi
(art.18 bis Ordinamento
Penitenziario)
Le autorizzazioni colloqui sono annotate apposito
registro riservato tenuto presso autorità
competente al rilascio. Casi urgenza, attestati con provvedimento Ministero Interno, autorizzazione non è richiesta e colloquio è data immediata comunicazione Autorità ivi indicata, che provvede annotazione registro
La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita , senza necessità di autorizzazione, altresì P.N.A. fini esercizio
funzioni impulso e coordinamento per
prevenzione antimafia; medesimo P.N.A. sono comunicati i provvedimenti cui co.2 e 4, concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per reati di criminalità organizzata
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Operazioni sotto copertura
(art. 9, co.1 e 2, Legge
146/2006)
Gli ufficiali p.g. CC, P. di S. e G. di F., appartenenti a strutture specializzare o alla D.I.A., che nei limiti delle proprie competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e comunque al solo fine di acquisire elementi di
prova in ordine a reato di criminalità
organizzata, danno rifugio o prestano assistenza
agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono o occultano denaro, armi,
documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Operazioni sotto copertura
(art. 9, co.1 e 2, Legge
146/2006)
Allo stesso modo gli ufficiali di p.g. appartenenti
ad organismi investigativi specializzati al contrasto al terrorismo che, nel corso di specifiche operazioni di polizia e comunque al solo fine di acquisire elementi prova, in ordine ai delitti di terrorismo, compiono le suddette
attività illecite, non sono punibili
Gli agenti sotto copertura possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone al più presto il P.M.
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Perquisizioni di edifici
La possibilità di poter perquisire
edifici o blocchi di edifici, ai sensi
dell’art. 25 bis della Legge 306/1992
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo.2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.
3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
Nell’arco di 30 anni, la criminalità organizzata ha fatto perdere all’Italia vari punti di PIL, in larga parte ascrivibili a mancati investimenti ..
… Tra i fattori inibenti della crescita vi è anche la infiltrazione mafiosa nelle strutture produttive.
(Draghi in occasione conferenza Università Statale di Milano. 11.3.2011)
Nel 2003 gli introiti annui della (sola) organizzazione mafiosa siciliana avrebbero raggiunto la somma ingente di 13 miliardi di euro; quelli della ndrangheta
ammonterebbero a 43 miliardi di euro (Eurispes 2003 e 2007)
Nel 2013, i ricavi totali delle attività illegali in Italia ammonterebbero a 25,7
miliardi di euro, dei quali 10,6 miliari di euro verrebbero accaparrati dalle mafie.
(Università Cattolica di Milano, Centro di Ricerca Transcrime, 2013)
EFFETTI NEGATIVI SULLA ECONOMIA:
- scoraggiano la formazione di una imprenditorialità nuova, moderna e socialmente responsabile;
- indirizzano le risorse al di fuori dei circuiti di mercato e comunque verso attività improduttive, direttamente o indirettamente dipendenti dalle risorse e dalle regolazioni pubbliche;
- aumentano i costi di transazione delle attività economiche, in particolare quelli per la garanzia di applicazione e il rispetto dei contratti;
- limitano la piena e libera fruizione dei diritti di proprietà;
EFFETTI NEGATIVI SULLA ECONOMIA:
- ostacolano l’estensione della fiducia da ambiti interpersonali ad ambiti impersonali, e quindi l’affermazione della fiducia sistemica o istituzionale;
- scoraggiano l’ingresso di investitori <<esterni>>, di nuovo capitale umano e introducono gravi distorsioni nei processi di selezione relativi all’ingresso di nuove imprese;
- incoraggiano l’uscita di investitori <<interni>> e di capitale umano di formazione interna;
- indirizzano flussi di spesa pubblica verso attività assistite o poco produttive, deprimendo ulteriormente la scarsa dotazione di beni e servizi collettivi che
caratterizzano i contesti arretrati;
- in definitiva, scoraggiano uno sviluppo autonomo e alimentano forme di
adattamento regressivo delle economie locali ai vincoli posti dalla globalizzazione e dalla necessità di controllare più strettamente la finanza pubblica.
FATTORI DI CRITICITÀ
Il quadro normativo di riferimento
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo I Le misure di prevenzione personali (artt. 1 - 15)
Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali (artt. 16 - 34 ter)
Titolo III L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 35 - 51 bis)
Titolo IV La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (artt. 52 - 65)
Titolo V Effetti, sanzioni e disposizioni finali (artt. 66 - 81)
Libro II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Capo I Disposizioni di carattere generale (artt. 82- 83)
Capo II Documentazione antimafia (artt. 84 - 86)
Capo III Comunicazioni antimafia (artt. 87 - 89 bis)
Capo IV Informazioni antimafia (artt. 90 - 95)
Capo V Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (artt. 96-99 bis)
Capo V Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 100 - 101)
Libro III - Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Titolo I Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata (artt. 102 - 114)
Titolo II L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (artt. 110 - 114)
Libro IV - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di
coordinamento (artt. 115 - 120)
MISURE CAUTELARI REALI: IL REATO
PRESUPPOSTO
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Esigenze Preventive
Pericolosità sociale del proposto (generica o qualificata)
Titolarità o disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica di denaro, beni e/o altre utilità
Sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica del proponendo
Esigenze Repressive
Condanna per specifiche fattispecie criminose
Titolarità o disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica di denaro, beni e/o altre utilità
Sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica del proponendo
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMINIALI
(art. 16 e ss. Codice Antimafia)
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMINIALI
(art. 16 e ss. Codice Antimafia)
MISURE CAUTELARI REALI / DI SICUREZZA PATRIMONIALI
(art. 321 C.P.P. - art. 240-bis C.P.)
MISURE CAUTELARI REALI / DI SICUREZZA PATRIMONIALI
MISURE PERSONALI
MISURE PERSONALI
Avviso Orale
Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza
(con o senza divieto od obbligo di soggiorno)
MISURE
PATRIMONIALI
MISURE
PATRIMONIALI
Sequestro Confisca CauzioneL’amministrazione giudiziaria dei beni personali
L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività
economiche Controllo giudiziario
RIEPILOGANDO…LE MISURE DI
SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE
PATRIMONIALI
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis cpp, ovvero del delitto di cui all’art. 12 quinquies l. 356/92, o del delitto di cui all’art. 418 c.p. (assistenza agli associati)
c) ai soggetti di cui all’art. 1 dello stesso D.lgs 159/11 (Persone dedite a traffici delittuosi, che vivono abitualmente con il provento di attività delittuose, dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza, o la tranquillità pubblica
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 quater c.p.p. e a coloro che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II c.p. o dagli artt.. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270 sexies c.p
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della l 645/52 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un’attività analoga a quella precedente
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 della legge 645/52, in particolare con l’esaltazione e la pratica della violenza
IL SEQUESTRO E LA CONFISCA POSSONO ESSERE ADOTTATI, IN PRIMO LUOGO, NEI CONFRONTI DI TUTTI I DESTINATARI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI INDICATI NELL’ART. 4 D.LGS. N. 159/11, IN PARTICOLARE
SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE
PATRIMONIALI
g) fuori dei casi indicati nelle lett. d), e) ed f) siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, nr. 895 e negli artt. 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, nr. 497 e successive
modificazioni, quando debba ritenersi per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie con la finalità indicata nella lett. d)
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o atri beni , conoscendo lo scopo cui sono destinati
i) alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della legge nr. 401/89, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive
i bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis o del delitto di cui all’art. 416 cp, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 314, I comma, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321,,322, e 322 bis c.p