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(1)

I REATI ASSOCIATIVI: IL

FENOMENO

NUOVO CODICE ANTIMAFIA:

INDAGINI PATRIMONIALI

(2)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Indice

1. CENNI INTRODUTTIVI

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA

3. L’INDAGINE PATRIMONIALE

4. INDAGINI PATRIMONIALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

(3)

Inquadramento Generale

(4)

QUADRO NORMATIVO

GLI STRUMENTI TECNICO-GIURIDICI

(5)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

NOZIONE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L’ART. 416 BIS C.P.

(6)

AGENDA

AGENDA

Le organizzazioni criminali

tradizionali

Nozione

di

criminalità

organizzata: l’art. 416 bis

c.p. e i reati associativi

Strumenti di contrasto: gli

effetti

processuali

nei

(7)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Nel

corpus iuris

nazionale

non

è possibile rinvenire

una definizione giuridica

del concetto di

criminalità organizzata

Nozione

di

criminalità

organizzata

(8)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Nell’ambito del c.d. “documento Enfopol 35”, il

Consiglio dell’Unione Europea ha convenuto di istituire un meccanismo comune per la raccolta e l’analisi sistematica delle informazioni sulla

criminalità organizzata internazionale,

armonizzando i criteri di valutazione: perché un fatto delittuoso possa essere considerato di

criminalità organizzata è necessaria la

sussistenza di almeno sei delle seguenti caratteristiche, tra le quali, in particolare, quelle che devono essere necessariamente riscontrabili sono quelle relative ai punti 1, 3, 5 e 10:

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(9)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

1. collaborazione fra più di due persone

2. le persone coinvolte hanno compiti specifici

3. esse operano per un periodo di tempo

prolungato o indefinito (questo criterio riguarda stabilità e solidità del gruppo)

4. i soggetti coinvolti sono sottoposti a disciplina e controllo

5. esse sono sospettate di gravi reati

6. usano violenza ed altri mezzi di intimidazione

7. esse operano a livello internazionale

8. ricorrono a strutture commerciali o

pseudocommerciali

9. riciclano denaro sporco

10.esercitano influenza su politica, mezzi di comunicazione, P.A., AA.GG. o nel campo economico

11.perseguono il guadagno ed il potere

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(10)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Con la Gazzetta Ufficiale delle

Comunità Europee C251 del 15

agosto 1997:

Piano d’azione contro la criminalità

organizzata

adottato dal Consiglio

dell’Unione Europea il 28 aprile 1997

Nozione di criminalità

organizzata nella legislazione

europea

Nozione di criminalità

organizzata

nella legislazione

(11)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Al punto 17 del “Piano Azione contro la

criminalità organizzata”, gli Stati membri

richiedevano al Consiglio U.E. di adottare

un’azione comune secondo cui potesse

essere riconosciuto come

reato

, in base

alla normativa di ciascuno Stato membro,

il “

fatto che una persona presente sul

territorio partecipi ad un’organizzazione

criminale

”, a prescindere dal luogo

dell’Unione in cui tale organizzazione è

concentrata o svolge le sue attività

criminali

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(12)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

L’“Azione Comune” nr.98/733/GAI del 21

dicembre 1998 del Consiglio U.E. prevede

che

per

“organizzazione

criminale”

s’intenda l’“

associazione strutturata da più

di 2 persone, stabilita da tempo, che agisca

in modo concertato allo scopo commettere

reati punibili con una pena privativa della

libertà non inferiore a 4 anni o con una pena

più grave, reati che costituiscono un fine in

sé ovvero un mezzo per ottenere profitti

materiali e, se del caso, per influenzare

indebitamente l’operato delle Pubbliche

Autorità

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(13)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Con l’art.2 dell’ “Azione Comune” gli Stati membri s’impegnano a prevedere la punibilità

per la condotta di colui che:

partecipa attivamente all’attività

dell’organizzazione criminale, anche senza prendere parte all’esecuzione materiale dei reati in questione e anche quando gli stessi reati non

siano effettivamente commessi, ovvero

partecipa alle altre attività dell’organizzazione

nella consapevolezza di contribuire alla

realizzazione delle attività criminali

dell’organizzazione;

si accorda con una o più persone per porre in

essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione dei reati di cui al precedente punto.

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(14)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Con la Gazzetta Ufficiale delle

Comunità Europee “C124” del 3

maggio 2000 è stato divulgato il c.d

atto di prevenzione e controllo

della criminalità organizzata

”.

Si tratta della nuova “strategia di

contrasto” dell’Unione Europea per

l’inizio del nuovo millennio

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(15)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Con la Gazzetta Ufficiale C.E. “C114” è

stata divulgata la

raccomandazione

del

Consiglio U.E., per applicazione ed il

miglioramento dei

metodi d’indagine

operativa

nella lotta contro la criminalità

organizzata, connessa con il traffico

organizzato di droga: si tratta di un

modello operativo che si sviluppa

simultaneamente

con

l’indagine

sull’organizzazione del traffico di droga

e con quella sulla sua struttura

economico– patrimoniale

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(16)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

La Decisione Quadro nr.2008/841/GAI del

Consiglio U.E. del 24.10.2008, relativa alla

lotta contro la criminalità organizzata,

sancisce definitivamente la definizione di

organizzazione criminale

”, stabilendo i

reati

, relativi alla partecipazione ad

un’organizzazione criminale; le

pene

; le

circostanze particolari

; le

responsabilità

delle persone giuridiche

e le

pene ad esse

applicabili

, la

competenza giurisdizionale

ed il

coordinamento dell’azione penale

La nozione di c.o. nella

legislazione europea

La nozione di c.o.

nella

(17)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Dal 12 al 15 dicembre 2000 si è tenuta

a

Palermo

la

“Conferenza

Internazionale

contro

il

crimine

organizzato transnazionale” che si è

conclusa con la firma della relativa

Convenzione

per

promuovere

la

cooperazione al fine di prevenire e

combattere in maniera più efficace il

crimine organizzato transnazionale

La nozione di c.o. nella

legislazione O.N.U

La nozione di c.o.

nella

(18)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Per “crimine organizzato transnazionale” s’intende la cooperazione tra soggetti criminali di diversa nazionalità che pongono in essere o promuovono atti o azioni finalizzate alla gestione di traffici illeciti da uno Stato ad un altro. In particolare, ai sensi art.3 Convenzione Palermo, un reato è di natura transnazionale se è commesso:

in più di uno Stato;

in uno Stato, ma una parte sostanziale sua

preparazione, pianificazione, direzione o

controllo avviene in un altro Stato;

in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo

criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro

Stato

La nozione di c.o. nella

legislazione O.N.U

La nozione di c.o.

nella

(19)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

la Convenzione di Palermo è

stata ratificata dall’ordinamento

legislativo italiano con la Legge

nr. 146 del 16 marzo 2006

La nozione di c.o. nella

legislazione O.N.U

La nozione di c.o.

nella

(20)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Nell’ambito della legislazione nazionale, nel più ampio

genus del crimine organizzato, sono state distinte

alcune species, in funzione del diverso scopo perseguito dal gruppo criminale:

 criminalità comune, che tende a perseguire un vantaggio patrimoniale (art.416 c.p.);

 criminalità mafiosa, volta a sfruttare l’intimidazione e l’omertà come mezzi per perseguire i propri interessi (art. 416 bis c.p.);

 criminalità eversiva o terrorista, che tende a perseguire il fine antagonista (art. 270 bis c.p.)

Nozione

di

criminalità

organizzata

Nozione

di

criminalità

organizzata

 criminalità organizzata transnazionale, finalizzata a gestire il mercato globale dell’illegalità (art.8 Legge 136/2010)

(21)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Nell’ambito

della

nozione

di

criminalità

organizzata,

sono

definiti delitti associativi quei

fatti commessi da persone che si

accordano, in modo stabile,

accostando forze e mezzi, anche

in maniera rudimentale, al fine di

commettere delitti

”.

Nozione

di

criminalità

organizzata

Nozione

di

criminalità

organizzata

(22)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

In particolare, il riferimento è all’articolo:

416

bis

c.p.:

associazione di tipo mafioso

630

c.p.:

sequestro di persona a scopo di estorsio

ne

74

d.P.R.

309/90:

associazione finalizzata al traffico di stu

pefacenti

270

bis

c.p.:

associazione con finalità di terrorismo a

nche internazionale

Nozione

di

criminalità

organizzata

Nozione

di

criminalità

organizzata

(23)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

291quater d.P.R. 43/1973: associazione

finalizzata al contrabbando di Tabacchi

Lavorati Esteri

14

Legge

269/1998:

contrasto

pedopornografia on line

7 Legge 203/91: aggravante speciale

2 Legge 228/2003: tratta di persone

4 Legge 228/2003: modifica all’art. 416

del c.p.

260 D.Lgs. 152 /2006: traffico illecito di

rifiuti

Nozione

di

criminalità

organizzata

Nozione

di

criminalità

organizzata

(24)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Per qualificare o escludere la configurabilità di un’associazione di tipo mafioso è essenziale che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo “in sè

stesso”, nel senso che è l’associazione e solo

l’associazione, indipendentemente dallo specifico compimento di atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez.I^, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087)

(25)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Per qualificare o escludere la configurabilità di un’associazione di tipo mafioso è essenziale che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo “in sè

stesso”, nel senso che è l’associazione e solo

l’associazione, indipendentemente dallo specifico compimento di atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez.I^, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087)

(26)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

L’art.416bis delinea reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l’associazione semplice è sufficiente la creazione di un’organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l’associazione mafiosa è, altresì, necessario che questa abbia conseguito, nell’ambiente circostante, una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza, al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti, 200903).

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

(27)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Ulteriori elementi indispensabili per la

configurazione di quello che si è definito

l’“

in sé

” del delitto associazione di tipo

mafioso

sono

la

condizione

di

assoggettamento

e quella di

omertà

cumulate

fra

loro,

entrambe

come

conseguenza della

forza di intimidazione

del vincolo associativo

da cui derivano

causalmente come, ad esempio, da

qualità soggettive di taluni componenti il

sodalizio (

Sez. I, 21 ottobre 1986,

Musacco, 176087

)

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

(28)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il bene protetto è costituito

dall’ordine pubblico, che risulterebbe

minacciato dalla sola esistenza dell'associazione per delinquere: gli associati, infatti, vengono “...per ciò solo...” puniti, cioè per il solo fatto di

appartenere all’associazione,

indipendentemente dalla commissione o meno dei delitti contemplati dal programma di delinquenza, questo perché il semplice fatto di essere a conoscenza dell’esistenza di una associazione per delinquere genera inevitabilmente “allarme sociale” ovverosia mette in pericolo la tranquillità e la pace pubblica

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

(29)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Quanto detto, senza dubbio costituisce una vistosa eccezione al principio generale sancito dall’art. 115 c.p. secondo cui “Salvo che la legge disponga altrimenti… non è punibile colui il quale si accorda allo scopo di commettere un reato,

quando l'accordo non sia seguito dalla

commissione del reato medesimo”. Il legislatore

del ‘30 evidentemente ha ritenuto che la minaccia all’ordine pubblico, derivante dall’esistenza stessa dell’associazione criminosa, giustificasse l’anticipazione della soglia di punibilità al livello del pericolo costruendo così una tipica fattispecie di pericolo

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

(30)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Infine sulla natura plurioggettiva del delitto si rileva che il bene giuridico protetto è costituito non solo dall’ordine pubblico in genere, ma anche dall’ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell’associazione ad

acquisire il controllo dell’economia del luogo, nell’insieme e per settori (Sez. I, 30 settembre 1991, Di Stefano, 188461). Poiché, dunque, il controllo sulle attività economiche è solo uno dei possibili scopi dell’associazione mafiosa, il raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all’art.

416-bis c.p. (Sez. II, 22 novembre 1994, Seminara, 200990).

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

Nozione criminalità organizzata:

art.416 bis

(31)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Art.7 Legge 203/91. Aggravante

speciale

Per i delitti punibili con pena diversa

dall’ergastolo commessi avvalendosi condizioni previste dall’art.416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.Affinché possa applicarsi il presente dispositivo

è necessaria la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’associazione mafiosa

I delitti di criminalità organizzata. I

reati associativi.

I delitti di criminalità organizzata. I

reati associativi.

(32)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Mafie nazionali e mafie straniere Mafie nazionali e mafie straniere

La presenza sul territorio europeo di numerosi sodalizi criminali provenienti da Paesi Terzi

costituisce, ormai, una vera e propria

emergenza per l’ordine e la sicurezza pubblica. I processi di globalizzazione dell’economia e i

flussi migratori hanno comportato un

corrispondente fenomeno di globalizzazione della criminalità organizzata facendo esplodere il fenomeno di delitti commessi da stranieri e di

nuove forme di criminalità: si parla delle Nuove

Mafie per differenziarle dalla Mafia Tradizionale,

ovvero dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso attive in alcune regioni del sud Italia

I delitti di criminalità organizzata. I

reati associativi.

I delitti di criminalità organizzata. I

reati associativi.

(33)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Gli elementi che l’art.416 bis c.p. richiede perché ricorrano i caratteri mafiosi nella criminalità organizzata, sono stati recepiti da numerosi atti internazionali. Il metodo mafioso viene individuato, quindi, mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti:

• forza intimidatrice del vincolo associativo

• condizione di assoggettamento • condizione di omertà

Quando questi elementi sono presenti anche in

organizzazioni criminali straniere, queste

potranno essere indicate come di tipo mafioso, inducendo a parlare di Mafie Straniere

Mafie nazionali e mafie straniere Mafie nazionali e mafie straniere

I delitti di criminalità organizzata. I

reati associativi.

I delitti di criminalità organizzata. I

reati associativi.

(34)

“quando coloro che ne fanno parte si

avvalgano della forza di intimidazione del

vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà che ne

deriva.. per commettere delitti”

In questo caso l’associazione mafiosa non

è diversa da un’associazione per

delinquere

Nel 416bis si ha soltanto una esaltazione

del METODO mafioso

L’art. 416 bis

c.p.

L’art. 416 bis

c.p.

(35)

Proseguendo nella lettura…..

l’associazione non è più orientata a commettere delitti “per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o

il controllo di attività economiche… appalti e servizi pubblici”

la norma non prevede che siano commessi delitti, prevede invece la possibilità di punire i promotori, i partecipi ecc. che abbiano orientato la loro attività ad

acquisire il controllo e la gestione, tra l’altro, degli appalti

L’art. 416 bis

c.p.

L’art. 416 bis

c.p.

(36)

GESTIONE

a. Diretta: prima dell’ 82, i mafiosi riconducevano a se stessi i beni e quindi avevano la

disponibilità diretta o attraverso le persone a loro molto vicine, dei patrimoni che accumulavano

b. Indiretta: gestione dei patrimoni accumulati attraverso prestanome, interposizione fittizia a terzi estranei CONTROLLO

Il mafioso agisce come soggetto regolatore

Attraverso sistemi di predeterminazione

dell’aggiudicatario della gara si occupano dell’ alterazione delle regole del mercato al fine di poter preselezionare i vincitori

chi sceglie il contraente non gestisce

l’appalto, ma lo controlla

L’art. 416 bis

c.p.

L’art. 416 bis

c.p.

(37)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

STRUMENTI DI CONTRASTO

GLI EFFETTI PROCESSUALI

NEI DELITTI DI C.O

(38)

AGENDA

AGENDA

Le organizzazioni criminali

tradizionali

Nozione

di

criminalità

organizzata: l’art. 416 bis

c.p. e i reati associativi

Strumenti di contrasto: gli

effetti

processuali

nei

(39)

L’ordinamento italiano riserva ai delitti

tipici di criminalità organizzata un

trattamento

particolare

rispetto

a

quello riservato ai delitti di criminalità

organizzata “ordinaria”

Ragioni:

Elevato tasso di offensività nei confronti

di

-

interessi primari del Paese e della

comunità internazionale

-

diritti fondamentali delle persone

Il c.d. Regime del doppio binario

(40)

Con riguardo ai delitti tipici di c.o. il

legislatore ha tracciato due percorsi

normativi :

1. c.d. normativa di rigore

2. c.d. normativa premiale

Il particolare regime giuridico produce i

suoi effetti:

a. sul

piano

penale

(sanzionatorio)

b. sul piano penitenziario

c. sul piano processuale -

investigativo

Il c.d. Regime del doppio binario

(41)

Con riguardo ai delitti tipici di c.o. il

legislatore ha tracciato due percorsi

normativi :

1. c.d. normativa di rigore

2. c.d. normativa premiale

Il particolare regime giuridico produce i

suoi effetti:

a. sul

piano

penale

(sanzionatorio)

b. sul piano penitenziario

c. sul piano processuale -

investigativo

Lo speciale trattamento

sanzionatorio può produrre effetti solo se a esso corrisponde uno speculare trattamento penitenziario Lo speciale trattamento sanzionatorio può produrre effetti solo se a esso corrisponde

uno speculare trattamento penitenziario

Il c.d. Regime del doppio binario

(42)

1. c.d. NORMATIVA DI RIGORE

a. SUL PIANO PENALE (SANZIONATORIO)

– CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI E

AD EFFETTO SPECIALE (ART. 7 D.L. 152/91)

– PREVISIONE DI SPECIFICHE E

AUTONOME IPOTESI DI REATO ( ART. 289 BIS; ARTT. 630 E 605 C.P.; ARTT. 416 E 416 BIS C.P.; ARTT. 270 E 270 BIS C.P.; ART. 74 D.P.R. 309/90)

b. SUL PIANO PENITENZIARIO

- DIVIETO DI FRUIRE DI BENEFICI

PENITENZIARI

- REGIME DEL 41 BIS L.354/75

Il c.d. Regime del doppio binario – “normativa di rigore”

(43)

c. SUL PIANO PROCESSUALE – INVESTIGATIVO

- CREAZIONE DI D.N.A. E D.D.A.

- CREAZIONE DI SERVIZI CENTRALI DI P.G.

- G.I.P. E G.U.P. IN SEDE DI DISTRETTO

- IMMEDIATA COMUNICAZIONE NOTIZIA

REATO AL P.M.

- TERMINE INDAGINE 1 ANNO (MAX 2 ANNI) E PROROGA “COPERTA”

- DIVIETO DI ACCESSO AL R.G.N.R.

- PERQUISIZIONI

- INTERCETTAZIONI DURATA 40 GG + 20 GG ANCHE SE SOLO NECESSARIE (E NON INDISPENSABILI) CON SUFFICIENTI INDIZI (NON GRAVI) ART. 13 D.L. 152/91

- INTERCETTAZIONI PREVENTIVE

- OPERAZIONI SOTTOCOPERTURA

(44)

2. c.d. NORMATIVA PREMIALE

il percorso normativo di favore è destinato ai Collaboratori di giustizia

a. sul piano penale (sanzionatorio)

CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE

ATTENUANTI

b. sul piano penitenziario

BENEFICI PENITENZIARI E CONDIZIONI

PIÙ FAVOREVOLI RISPETTO AI CONDANNATI ORDINARI

c. sul piano processuale – investigativo

REVOCA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN

CARCERE

SPECIALE PROFILO TUTORIO

(MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA) PER TUTELARE I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA DALLE REAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI APPARTENENZA.

(45)

Collaboratore di giustizia:

si intende colui che si dissocia dall’organizzazione criminosa cui appartiene per collaborare con l’Autorità Giudiziaria, alla quale fornisce notizie sulla struttura e sui reati riferibili all’organizzazione di appartenenza.

Il Collaboratore di Giustizia – nozione

(46)

Lo Stato si impegna ad assicurare un “pacchetto” premiale nei confronti di un reo esclusivamente in ragione di :

a. originale produttività dell’aspirante collaboratore – il flusso informativo deve essere caratterizzato da assoluta genuinità, completezza e riscontrabilità (in termini processuali);

b. Concreto pericolo per l’incolumità fisica, propria e dei propri congiunti, direttamente riconducibile alla scelta collaborativa tale da richiedere particolari forme di protezione, alimentazione economica, re immissione nel circuito sociale, espiazione di pene in regimi differenziati.

Una gestione oculata del collaboratore di giustizia rappresenta una risposta concreta ed efficace alla pervasività della criminalità organizzata

Il Collaboratore di Giustizia – gestione

(47)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

LE DISPOSIZIONI DELL’ART.51,

CO.3 BIS C.P.P.

L’art.51 del c.p.p., che titola “Uffici del P.M. –

attribuzioni del Procuratore della Repubblica Distrettuale” sancisce che le funzioni di P.M.

siano esercitate:

nelle indagini preliminari e nei procedimenti di

primo grado dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale;

nei giudizi di impugnazione dai magistrati della

Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione.

(48)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

LE DISPOSIZIONI DELL’ART.51,

CO.3 BIS C.P.P.

Il co.3bis art.51 c.p.p. stabilisce che quando si tratta di procedimenti per delitti, consumati o

tentati, di cui agli artt.416, 6°comma

“associazione finalizzata alla tratta di persone”, 416 bis “associazione di tipo mafioso” e 630 “sequestro di persona a scopo di estorsione” c.p., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti previsti dall’art.74 del D.P.R. 309/90 e dall’art.291 quater del T.U.L.D., le funzioni sono attribuite all’ufficio P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto cui ambito ha sede il giudice competente

(49)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA

DEL REATO (ART.347 C.P.P.)

Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al P.M., per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione

Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quant’altro valga all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

(50)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA

DEL REATO (ART.347 C.P.P.)

Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione di notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari

Se si tratta di uno dei delitti di criminalità organizzata, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione di notizia del reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta

Con la comunicazione, la p.g. indica giorno e ora in cui ha acquisito notizia

(51)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

TERMINI PER LE INDAGINI

(ARTT. 406 E 407 C.P.P.)

Il P.M., prima della scadenza delle indagini, può richiedere al Giudice, per giusta causa, la proroga dei termini. La durata delle indagini è di 6 mesi

La richiesta di proroga contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal P.M. nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato

Ciascuna proroga può essere autorizzata dal Giudice per un tempo non superiore a 6 mesi

(52)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

TERMINI PER LE INDAGINI

(ARTT. 406 E 407 C.P.P.)

La durata massima delle indagini è di

due anni se si procede per i reati di

strage, di tipo mafioso, nei confronti di

associazioni

contrabbandiere

,

di

associazioni che trafficano in armi o

stupefacenti

, per

omicidio

,

estorsione

,

per

sequestri di persona a scopo di

estorsione

, per

delitti di terrorismo e di

eversione

dell’ordinamento

costituzionale

(53)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

REGISTRO DELLE NOTIZIE DI

REATO

(ART.335 C.P.P.)

Il P.M. iscrive in apposito registro ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché, contestualmente o dal momento in cui emerge, il nome della persona a cui il reato stesso è attribuito

Se nel corso delle indagini, cambia la qualificazione giuridica del fatto o questo risulta diversamente circostanziato, il P.M. provvede all’aggiornamento del registro con particolare riguardo allo specifico fatto

(54)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

REGISTRO DELLE NOTIZIE DI

REATO

(ART.335 C.P.P.)

I registri notizie di reato presso la Procura della Repubblica sono:

registro notizie di reato a carico di persone ignote (Mod.44);

registro notizie di reato a carico di persone note (Mod.21);

registro notizie anonime di reato (Mod.46);

registro atti che non costituiscono notizia di reato (Mod.45);

registro intercettazioni conversazioni o comunicazioni telefoniche (Mod37)

registro atti da assumere su richiesta A.G. altre circoscrizioni (Mod.39);

(55)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

(ART.335 C.P.P.)

Ad esclusione casi (art.407 c.p.p.) in cui si procede per reati strage, mafia, associazioni contrabbandiere,

associazioni che trafficano armi o droghe, omicidio, estorsione, sequestri persona a scopo estorsione, delitti terrorismo ecc., le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta, mediante il rilascio di apposita certificazione che contiene, ai sensi art.110 disp.att.c.p.p., la formula. “risultano le seguenti

iscrizioni suscettibili di comunicazione

Se sussistono specifiche esigenze attinenti attività indagine, il P.M. può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile

(56)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

ESIGENZE CAUTELARI

(ART.274 C.P.P.)

Le misure cautelari sono disposte, quando:

sussistono

specifiche

ed

inderogabili

esigenze, relative ai fatti per cui si procede

in relazione a situazioni di concreto ed

attuale pericolo per l’acquisizione o la

genuinità della prova;

l’imputato si è dato alla fuga o ne sussiste

il concreto e attuale pericolo;

per specifiche modalità e circostanze del

fatto

e

personalità

indagato,

sussiste

concreto e attuale pericolo che commetta

gravi delitti

(57)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

CAUTELARI PERSONALI (ART.275, CO.3

CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE

C.P.P.)

La custodia cautelare in carcere può essere

disposta soltanto quando ogni altra misura

risulti inadeguata.

Quando sussistono gravi

indizi di colpevolezza in ordine a reati di tipo

mafioso, o commessi avvalendosi delle

condizioni previste per i reati di tipo mafioso

(art.7 Legge 203/91), ovvero di reati

commessi fine di agevolare l’attività delle

associazioni mafiose, è applicata la custodia

cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti

elementi dai quali risulti che non sussistono

esigenze cautelari.

(58)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Intercettazioni di

conversazioni e di

comunicazioni

Le intercettazioni sono ammesse quando si procede per i reati indicati al co.1 art.266 c.p.p.. Per detti reati è consentita anche l’esecuzione di intercettazioni tra presenti. L’intercettazione ambientale all’interno di abitazioni è consentita

solo se vi è fondato motivo di ritenere che al loro

interno si svolga l’attività criminosa oggetto d’indagine

La durata delle intercettazione è pari a gg. 15 (con proroghe di altrettanta durata) e perché vengano concesse è necessaria la sussistenza dei

gravi indizi dei reati previsti dal co.1 art.266

c.p.p. e assoluta indispensabilità dello

svolgimento delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini

(59)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Intercettazioni di

conversazioni e di

comunicazioni

Quando si procede per reati di

criminalità organizzata, affinché le

intercettazioni vengano concesse è

necessaria la sussistenza di

sufficienti

indizi di reato.

La loro durata è di 40

giorni (con proroghe di giorni 20). Le

intercettazioni ambientali all’interno

di abitazioni sono consentite anche se

in tali luoghi non venga svolta

l’attività criminosa oggetto d’indagine

(60)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Intercettazioni di

comunicazioni tra presenti

ai sensi del comma 3 bis dell’art. 295

c.p.p., al fine di agevolare le ricerche

di un latitante anche in relazione ai

delitti commessi per finalità di

terrorismo o di eversione

“… il giudice

o il pubblico ministero può disporre

l'intercettazione di comunicazioni tra

presenti quando si tratta di agevolare

le ricerche di un latitante in relazione

a uno dei delitti previsti dall'articolo

51, comma 3-bis nonché dell'articolo

407, comma 2, lettera a), n. 4)

(61)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Art. 9, commi 6 (atti di competenza degli Uff.li di PG) e 7 (provvedimenti del PM) della Legge 146/ 2006

Art. 9, commi 6 (atti di competenza degli Uff.li di PG) e 7 (provvedimenti del PM) della Legge 146/ 2006

il ricorso al “ritardo di atti” o al

ritardo di provvedimenti

cautelari, fermi di indiziato di

delitto, esecuzione di pene

detentive o di sequestro, quando

necessario per acquisire rilevanti

elementi probatori ovvero per

l’individuazione o la cattura dei

responsabili dei delitti commessi

con finalità ………

(62)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Contrasti tra PP.MM. in

materia di criminalità

organizzata (art.54 ter cp.p.)

Quando il contrasto tra PP.MM. riguarda

taluno

dei

reati

di

criminalità

organizzata, se la decisione spetta al

Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione, questi provvede sentito il

Procuratore Nazionale Antimafia; se

spetta al Procuratore Generale presso la

Corte di Appello, questi informa il

Procuratore Nazionale Antimafia dei

provvedimenti adottati.

(63)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Colloqui a fini investigativi

(art.18 bis Ordinamento

Penitenziario)

Il personale della D.I.A., quello delle FF.PP.

appartenente ai servizi centrali e

interprovinciali, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del co.2 della normativa, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

Al personale di polizia indicato co.1,

l’autorizzazione è rilasciata: quando si tratta di internati, di condannati o

di imputati, dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato

quando si tratta di persone sottoposte ad

(64)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Colloqui a fini investigativi

(art.18 bis Ordinamento

Penitenziario)

Le autorizzazioni colloqui sono annotate apposito

registro riservato tenuto presso autorità

competente al rilascio. Casi urgenza, attestati con provvedimento Ministero Interno, autorizzazione non è richiesta e colloquio è data immediata comunicazione Autorità ivi indicata, che provvede annotazione registro

La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita , senza necessità di autorizzazione, altresì P.N.A. fini esercizio

funzioni impulso e coordinamento per

prevenzione antimafia; medesimo P.N.A. sono comunicati i provvedimenti cui co.2 e 4, concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per reati di criminalità organizzata

(65)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Operazioni sotto copertura

(art. 9, co.1 e 2, Legge

146/2006)

Gli ufficiali p.g. CC, P. di S. e G. di F., appartenenti a strutture specializzare o alla D.I.A., che nei limiti delle proprie competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e comunque al solo fine di acquisire elementi di

prova in ordine a reato di criminalità

organizzata, danno rifugio o prestano assistenza

agli associati, acquistano, ricevono,

sostituiscono o occultano denaro, armi,

documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne

(66)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Operazioni sotto copertura

(art. 9, co.1 e 2, Legge

146/2006)

Allo stesso modo gli ufficiali di p.g. appartenenti

ad organismi investigativi specializzati al contrasto al terrorismo che, nel corso di specifiche operazioni di polizia e comunque al solo fine di acquisire elementi prova, in ordine ai delitti di terrorismo, compiono le suddette

attività illecite, non sono punibili

Gli agenti sotto copertura possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone al più presto il P.M.

(67)

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Perquisizioni di edifici

La possibilità di poter perquisire

edifici o blocchi di edifici, ai sensi

dell’art. 25 bis della Legge 306/1992

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

(68)

Nell’arco di 30 anni, la criminalità organizzata ha fatto perdere all’Italia vari punti di PIL, in larga parte ascrivibili a mancati investimenti ..

… Tra i fattori inibenti della crescita vi è anche la infiltrazione mafiosa nelle strutture produttive.

(Draghi in occasione conferenza Università Statale di Milano. 11.3.2011)

Nel 2003 gli introiti annui della (sola) organizzazione mafiosa siciliana avrebbero raggiunto la somma ingente di 13 miliardi di euro; quelli della ndrangheta

ammonterebbero a 43 miliardi di euro (Eurispes 2003 e 2007)

Nel 2013, i ricavi totali delle attività illegali in Italia ammonterebbero a 25,7

miliardi di euro, dei quali 10,6 miliari di euro verrebbero accaparrati dalle mafie.

(Università Cattolica di Milano, Centro di Ricerca Transcrime, 2013)

(69)

EFFETTI NEGATIVI SULLA ECONOMIA:

- scoraggiano la formazione di una imprenditorialità nuova, moderna e socialmente responsabile;

- indirizzano le risorse al di fuori dei circuiti di mercato e comunque verso attività improduttive, direttamente o indirettamente dipendenti dalle risorse e dalle regolazioni pubbliche;

- aumentano i costi di transazione delle attività economiche, in particolare quelli per la garanzia di applicazione e il rispetto dei contratti;

- limitano la piena e libera fruizione dei diritti di proprietà;

(70)

EFFETTI NEGATIVI SULLA ECONOMIA:

- ostacolano l’estensione della fiducia da ambiti interpersonali ad ambiti impersonali, e quindi l’affermazione della fiducia sistemica o istituzionale;

- scoraggiano l’ingresso di investitori <<esterni>>, di nuovo capitale umano e introducono gravi distorsioni nei processi di selezione relativi all’ingresso di nuove imprese;

- incoraggiano l’uscita di investitori <<interni>> e di capitale umano di formazione interna;

- indirizzano flussi di spesa pubblica verso attività assistite o poco produttive, deprimendo ulteriormente la scarsa dotazione di beni e servizi collettivi che

caratterizzano i contesti arretrati;

- in definitiva, scoraggiano uno sviluppo autonomo e alimentano forme di

adattamento regressivo delle economie locali ai vincoli posti dalla globalizzazione e dalla necessità di controllare più strettamente la finanza pubblica.

(71)
(72)
(73)
(74)

FATTORI DI CRITICITÀ

(75)

Il quadro normativo di riferimento

(76)
(77)
(78)

Libro I - Le misure di prevenzione

Titolo I Le misure di prevenzione personali (artt. 1 - 15)

Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali (artt. 16 - 34 ter)

Titolo III L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 35 - 51 bis)

Titolo IV La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (artt. 52 - 65)

Titolo V Effetti, sanzioni e disposizioni finali (artt. 66 - 81)

Libro II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Capo I Disposizioni di carattere generale (artt. 82- 83)

Capo II Documentazione antimafia (artt. 84 - 86)

Capo III Comunicazioni antimafia (artt. 87 - 89 bis)

Capo IV Informazioni antimafia (artt. 90 - 95)

Capo V Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (artt. 96-99 bis)

Capo V Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 100 - 101)

(79)

Libro III - Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Titolo I Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata (artt. 102 - 114)

Titolo II L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (artt. 110 - 114)

Libro IV - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di

coordinamento (artt. 115 - 120)

(80)

MISURE CAUTELARI REALI: IL REATO

PRESUPPOSTO

(81)
(82)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Esigenze Preventive

Pericolosità sociale del proposto (generica o qualificata)

Titolarità o disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica di denaro, beni e/o altre utilità

Sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica del proponendo

Esigenze Repressive

Condanna per specifiche fattispecie criminose

Titolarità o disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica di denaro, beni e/o altre utilità

Sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica del proponendo

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMINIALI

(art. 16 e ss. Codice Antimafia)

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMINIALI

(art. 16 e ss. Codice Antimafia)

MISURE CAUTELARI REALI / DI SICUREZZA PATRIMONIALI

(art. 321 C.P.P. - art. 240-bis C.P.)

MISURE CAUTELARI REALI / DI SICUREZZA PATRIMONIALI

(83)

MISURE PERSONALI

MISURE PERSONALI

Avviso Orale

Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza

(con o senza divieto od obbligo di soggiorno)

MISURE

PATRIMONIALI

MISURE

PATRIMONIALI

Sequestro Confisca Cauzione

L’amministrazione giudiziaria dei beni personali

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività

economiche Controllo giudiziario

RIEPILOGANDO…LE MISURE DI

(84)
(85)
(86)
(87)

SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE

PATRIMONIALI

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis cpp, ovvero del delitto di cui all’art. 12 quinquies l. 356/92, o del delitto di cui all’art. 418 c.p. (assistenza agli associati)

c) ai soggetti di cui all’art. 1 dello stesso D.lgs 159/11 (Persone dedite a traffici delittuosi, che vivono abitualmente con il provento di attività delittuose, dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza, o la tranquillità pubblica

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 quater c.p.p. e a coloro che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II c.p. o dagli artt.. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270 sexies c.p

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della l 645/52 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un’attività analoga a quella precedente

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 della legge 645/52, in particolare con l’esaltazione e la pratica della violenza

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA POSSONO ESSERE ADOTTATI, IN PRIMO LUOGO, NEI CONFRONTI DI TUTTI I DESTINATARI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI INDICATI NELL’ART. 4 D.LGS. N. 159/11, IN PARTICOLARE

(88)

SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE

PATRIMONIALI

g) fuori dei casi indicati nelle lett. d), e) ed f) siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, nr. 895 e negli artt. 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, nr. 497 e successive

modificazioni, quando debba ritenersi per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie con la finalità indicata nella lett. d)

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o atri beni , conoscendo lo scopo cui sono destinati

i) alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della legge nr. 401/89, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive

i bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis o del delitto di cui all’art. 416 cp, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 314, I comma, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321,,322, e 322 bis c.p

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