• Non ci sono risultati.

26-43 Persone fisiche - Incapacità

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "26-43 Persone fisiche - Incapacità"

Copied!
19
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Diritto Privato

Parte seconda - Persone fisiche e persone giuridiche

(2)

SOGGETTI GIURIDICI

Le situazioni soggettive devono essere giuridicamente

imputate (titolarità) ad un soggetto.

Si definisce, pertanto, soggetto giuridico qualunque

centro di imputazione giuridica.

Soggetti di diritto sono sia le persone fisiche che gli

enti collettivi (sia che abbiano sia che non abbiano

(3)

PERSONA FISICA

Capacità

giuridica

Personalità

Principio generale dell’intero ordinamento giuridico.

Astratta idoneità di un soggetto ad essere titolare di

situazioni giuridiche soggettive (ad es. di diritti e di doveri). Si distingue:

capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica

estesa a tutti gli uomini;

capacità giuridica speciale: richiesta per la titolarità di alcune

situazioni soggettive complesse (ad es. il minore di anni 15 non

è ritenuto idoneo ad assumere obblighi e diritti derivanti da un rapporto di lavoro).

La capacità è generalmente identificata con la soggettività.

esprime, invece, l’aspetto dinamico ed è concreta attuazione dei valori dei quali il soggetto, giuridicamente capace, è portatore.

Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità

e nei rapporti con gli altri

(4)

PERSONA FISICA

Acquisto

della capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 c.c.). La legge riconosce, però, la capacità di succedere e ricevere donazioni anche al nascituro, concepito e non (v. artt. 462, 784 c.c.). Si parla di “anticipazione della capacità giuridica”, di acquisto condizionato (all’evento della nascita: si richiede che l’individuo nasca vivo) e con efficacia retroattiva.

Perdita della capacità giuridica

Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità giuridica.

(5)

RESIDENZA, DOMICILIO E DIMORA

Domicilio Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce (elemento materiale) il centro principale dei propri affari.

Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e riconoscibilità del domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione.

Residenza Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale, familiare e sociale.

Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di vita.

Dimora Riferimenti

normativi

Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.

(6)

SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE

PRESUNTA

Scomparsa

Allontanamento

della

persona

dall’ultimo

suo

domicilio o residenza con mancanza di notizie.

Riferimento normativo  art. 48 ss. c.c.

Principali conseguenze  nomina del curatore

dello scomparso, effettuata dal tribunale su istanza

degli interessati o dei presunti successori legittimi o

del

p.m.,

finalizzata

alla

conservazione

del

patrimonio.

(7)

SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE

PRESUNTA

Assenza

Incertezza sull’esistenza dello scomparso protratta da oltre due anni dal giorno dell’ultima notizia.

Riferimento normativo  art. 49 ss. c.c.

Principali conseguenze  sentenza del Tribunale, su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte, dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso temporaneo dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di morte dell’assente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi. Possibilità per i possessori temporanei di compimento degli atti di ordinaria amministrazione sui beni dell’assente. Inesigibilità temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari). In caso di ritorno dell’assente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore (art.56 c.c.)

(8)

SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE

PRESUNTA

Dichiarazione di morte presunta

Scomparsa di un soggetto dall’ultimo suo domicilio o residenza per un periodo di almeno 10 anni.

Riferimento normativo  art. 58 ss. c.c.

Principali conseguenze  sentenza del Tribunale, su istanza delle stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di assenza, dichiarativa di morte presunta, con possibilità per coloro che sono stati temporaneamente immessi nel possesso dei beni, di disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si estinguono. Il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio (però annullabile, qualora il presunto morto ritorni o ne sia accertata l’esistenza in vita, su richiesta degli interessati o del p.m., fatti salvi gli effetti civili).

In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano o al conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo gli effetti della buona fede dei terzi, eredi e legatari.

(9)

CAPACITÀ DI AGIRE

Definizione

idoneità della persona a svolgere l’attività giuridica che riguarda la sfera dei suoi interessi (ad esempio: esercitare diritti e assumere obblighi, manifestare volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica).

Da non confondere con la capacità d’agire è la legittimazione, ovvero l’idoneità di un soggetto a compiere efficacemente un atto con riguardo ad un determinato rapporto (normalmente la legittimazione spetta al titolare della situazione giuridica soggettiva in ordine alla quale si intende disporre).

Acquisto

della

capacità di

agire

La capacità d’agire presuppone la materiale attitudine alla cura dei propri interessi e si acquista con il compimento della maggiore età.

Vi è, poi, una capacità di agire c.d. speciale, prevista da singole norme di legge, che si acquista prima della maggiore età: es. capacità in materia di lavoro.

Riferimenti

(10)

L’INCAPACITÀ DI AGIRE

L’incapacità di agire è sancita dalla legge nei seguenti casi (differenti tra loro non solo per provvisorietà o meno di status e per il tipo di incapacità ma anche per il grado di inibizione dal compimento di atti imposta all’incapace):

- Minore età; - Interdizione; - Inabilitazione;

- Incapacità naturale;

- Amministrazione di sostegno.

Critica alla tesi tradizionale che configura nella minore età un’ipotesi di incapacità di agire generale nella misura in cui non consente al minore di realizzare la propria personalità attraverso l’esercizio dei diritti e delle attività fondamentali.

È stata ipotizzata una capacità di “discernimento”, cioè della concreta capacità o meno del minore, in relazione al singolo atto da compiersi e alle sue condizioni soggettive, di assumere una decisione con adeguata consapevolezza.

(11)

POTESTA’

Natura: diritto soggettivo, con il limite del divieto di abuso nell’esercizio della potestà con pregiudizio più o meno grave per il minore.

Contenuto: doveri/poteri che consistono nell’educazione, istruzione, custodia, correzione, mantenimento, rappresentanza nelle attività di natura patrimoniale e personale del minore.

Riferimenti normativi (art. 147 ss. cc.; art. 315 ss. c.c.; art. 330 ss. c.c.).

 Per l’impostazione tradizionale il minore è un soggetto astrattamente incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi.

Potestà quale rapporto giuridico diritto soggettivo dei genitori – soggezione del

minore, con il dovere di quest’ultimo di lasciarsi educare.

 Per un diverso orientamento il minore è soggetto di diritto piuttosto che oggetto della potestà con il potere di effettuare in piena autonomia le scelte di natura esistenziale che concernono la sua persona, qualora abbia in concreto la c.d. capacità di discernimento.

(12)

TUTELA E CURATELA

Tutela del minore

Presupposti: il tutore è nominato

nell’ipotesi in cui la potestà dei genitori

manchi o non possa essere esercitata.

Responsabilità del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la vigilanza

dell’autorità giudiziaria, pur avendo una sufficiente autonomia di iniziativa

e di decisione. Vi sono infatti atti che non possono essere posti in essere

senza

l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.), atti per i quali è

necessaria

l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare (art.

375 c.c.) e atti per i quali nessuna autorizzazione è richiesta (art. 374 c.c.).

Contenuto della funzione tutelare: cura della persona del minore,

rappresentanza negli atti civili, amministrazione dei beni;

Divieto di acquisti (art. 378 c.c.).

Riferimenti normativi (art. 343 ss. c.c.).

Complesso di poteri-doveri attribuiti ad un soggetto per la cura e la realizzazione di interessi di altri soggetti

(13)

CURATELA DEL MINORE EMANCIPATO

Presupposti: il curatore è nominato in presenza di un minore

emancipato, cioè di un minore ultrasedicenne che contrae

matrimonio prima della maggiore età e al quale è riconosciuta una

capacità di agire limitata al compimento degli atti di ordinaria

amministrazione (curatore del minore sposato con persona

maggiore di età è il coniuge: art. 392 c.c.).

Contenuto della curatela:

l’emancipazione conferisce al minore la

capacità di compiere gli atti che non eccedono

l’ordinaria

amministrazione; il minore può con

l’assistenza del curatore e

previa autorizzazione giudiziaria compiere atti di straordinaria

amministrazione (se il minore è stato autorizzato

all’esercizio

d’impresa può compiere da solo gli atti di straordinaria

amministrazione, anche estranei

all’esercizio d’impresa).

(14)

TUTELA DELL’INTERDETTO

(ART. 414 SS. C.C.)

Presupposti Un tutore è nominato in caso di maggiore di età o minore emancipato che sia dichiarato interdetto in quanto si trovi in stato di infermità mentale ovvero di alterazione abituale e durevole delle facoltà mentali tale da dar luogo ad un’incapacità totale di provvedere ai propri interessi (il soggetto totalmente infermo di mente è inidoneo ad essere parte di rapporti giuridicamente rilevanti, sicchè esiste il pericolo concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo patrimonio).

Sentenza di interdizione

La pronuncia di interdizione è emessa dal tribunale competente, previo esame dell’interdicendo, con sentenza che impedisce l’acquisto della capacità di agire se avviene nell’ultimo anno della minore età e che estingue la capacità di agire se è pronunziata dopo il raggiungimento della maggiore età

(15)

TUTELA DELL’INTERDETTO

(ART. 414 SS. C.C.)

Nomina

del tutore

Il tutore, nominato con decreto, ha il compito di

salvaguardare

gli

interessi

dell’interdetto;

si

occupa della cura della persona

dell’interdetto, della

rappresentanza negli atti civili e della amministrazione

dei beni.

Gli

atti

compiuti

dall’interdetto

senza

la

rappresentanza del tutore sono annullabili (art. 427

c.c.) su istanza del tutore,

dell’interdetto (dopo la

revoca della sentenza), nonchè dai suoi eredi e aventi

causa.

Riferimenti

normativi

(16)

CURATELA DELL’INABILITATO

(ART. 414 SS. C.C.)

Presupposti

Un curatore è nominato in presenza di maggior di età che si trovi in stato di infermità mentale (debolezza delle facoltà mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del sentimento) non talmente grave da dar luogo ad una pronuncia di interdizione, tuttavia sufficiente a generare un pericolo attuale di pregiudizio per il patrimonio del soggetto. Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o abituale abuso di alcolici o stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici. Così anche per il sordomuto e il cieco che non abbiano ricevuto un educazione sufficiente. Il soggetto affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza abituale delle facoltà mentali con pericolo attuale di pregiudizio per il proprio patrimonio.

(17)

CURATELA DELL’INABILITATO

(ART. 414 SS. C.C.)

Sentenza di inabilitazione

Il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere inabilitato con sentenza dal tribunale competente, previo esame dell’inabilitando. Ad esito di tale pronuncia il soggetto conserva una capacità di agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

Nomina del curatore:

Il curatore, nominato con decreto, ha il compito di salvaguardare gli interessi dell’inabilitato e di assistere lo stesso per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza assistenza del curatore e l’autorizzazione giudiziale sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, nonché dei suoi eredi e aventi causa.

Riferimenti normativi

(18)

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(Artt. 404-413 c.c.)

Presupposti: soggetto che versi in stato di menomazione fisica o

psichica che può dar luogo a impossibilità, anche parziale o

temporanea, di provvedere ai propri interessi (non è uno status

accertato con sentenza, bensì una misura il più delle volte temporanea).

Caratteristiche

dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario

conserva la capacità di agire relativamente agli atti (indicati nel decreto

di

nomina)

che

non

richiedono

rappresentanza

o

assistenza

dell’amministratore di sostegno e il potere di compiere gli atti necessari

alle esigenze della vita quotidiana (art. 409 c.c.).

Decreto di nomina

dell’amministrazione di sostegno: i soggetti

legittimati (v. art. 406 c.c.) possono presentare ricorso al Giudice

tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art.

404 c.c.). Il decreto di nomina indica, tra

l’altro (v. art. 405 c.c.), l’oggetto

dell’incarico (amministratore rappresentante o assistente) e gli atti che il

beneficiario può compiere soltanto con

l’intervento dell’amministratore.

(19)

INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI

VOLERE - (INCAPACITÀ NATURALE)

Definizione Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere e volere l’atto

da realizzare che può derivare non solo da un’alterazione patologica della psiche, ma anche da una situazione che turbi la sfera affettiva ed emozionale dell’individuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della capacità naturale e della volontà cosciente.

Conseguenze Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale.

Tuttavia:

 se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento

fornire la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace;

 se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata la mala

fede dell’altro contraente

Riferimenti normativi

Riferimenti

Documenti correlati

• Le plusvalenze connesse a partecipazioni non qualificate (in società non residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) e tutti gli altri redditi diversi non rientrano

il D.P.R. ll4l20l7 del23l0ll20l7 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo con gli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad

Lo stesso è a dirsi per la Cassazione; perché se è vero, come denunzia il presidente Santacroce, che spesso si assiste ad una “parcellizzazione” del “cuore” della censura

Il diritto convenzionale delle notificazioni internazionali ha avuto i propri punti di riferimento nelle numerose convenzioni bilaterali sulla cooperazione giudiziaria

L’adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00 e si assolve, quindi, con la presentazione della Comunicazione

2, comma 3, della Convenzione, viene estratto da una Commissione appositamente individuata dalla divisione I° della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della

PEDON LAB Srl che ricomprende ulteriori spazi all’interno del Centro Servizi alle Imprese per l’ampliamento della propria attività di complessivi mq. 72,00 (ex porzione

RIASSUNTO – M ATERIE PRIME VEGETALI DALLE ZONE UMIDE TRA ETNOLOGIA E ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE – Le condizioni climatiche e i contesti della preistoria sarda non hanno pre-