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Faro cratere - Ipotesi di applicazione della convenzione di faro per i territori della Regione Umbria colpiti dal sisma del 2016

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Academic year: 2021

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(1)Corso di Laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali Tesi di Laurea Faro cratere - Ipotesi di applicazione della convenzione di Faro per i territori della Regione Umbria colpiti dal sisma del 2016. Relatore Ch. Prof. Lauso Zagato Correlatore Ch. Prof. Francesco Calzolaio Laureando Giulia Piccioni Matricola 855909 Anno Accademico 2017 / 2018    . 1  .

(2) A mia sorella Daniela..    . 2  .

(3) INDICE Introduzione…………………………………………………………………………8. CAPITOLO I. LE FONTI…………………………………………………………15 SEZIONE I. Fonti internazionali universali……………………………………...15 a) Strumenti vincolanti………………………………………………………….15 1) La carta delle Nazioni Unite……………………………………………….15 2) Patto internazionale sui diritti civili e politici…………………………...15 3) Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966……16 4) Convenzione per la protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato Aia 1954, Protocollo I e II………………………………………....18 5) Convenzione per la protezione del patrimonio culturale……………....22 6) Convenzione. per. la. salvaguardia. del. patrimonio. culturale. immateriale……………………………………………………………….....24 7) Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali………………………………………………….26 b) Strumenti non vincolanti…………………………………………………….28 8) Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo……………………..…...28 9) Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche……………………………...29 10) Dichiarazione universale sulla diversità culturale………………………30 11) Dichiarazione di Radenci………………………………………………......31 SEZIONE II. Fonti Regionali……………………………………………………....34 A) Consiglio d’Europa………………………………………………………......34 a) Atti vincolanti………………………………………………………...……..34 12) Convenzione culturale Europea…………………………………………..34 13) Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa……………………………………………………………….....35 14) Convenzione. europea. sulla. protezione. del. patrimonio. archeologico....................................................................................................36 15) Convenzione. quadro. per. la. protezione. delle. minoranze. nazionali…......................................................................................................38 16) Convenzione europea del paesaggio……………………………………..39    . 3  .

(4) 17) Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione Faro)………………………………………………………...40 b) Atti non vincolanti………………………………………………………….41 18) Dichiarazione sui 50 anni di cooperazione culturale europea…………41 B) Unione Europea………………………………………………………………42 a) Normativa Primaria………………………………………………………...42 19) Art. 3 Trattato sull’Unione Europea………………………………………42 20) Art. 36 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea……………...43 21) Art 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea…………43 22) Art 196 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea…………44 b) Normativa Derivata – Atti vincolanti…………………………………….45 23) Art. 1 della Decisione n. 792/CE EURATOM riguardante l’istituzione del meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (2001)…………………………………………………………………………45 24) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea…………………….46 c) Normativa derivata – atti non vincolanti………………………………...47 25) Comunicazione della Commissione del 9 Marzo 2003, “Far sì che la cittadinanza diventi effettiva – promuovere la cultura e la diversità Europee mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell’audiovisivo e della partecipazione civica”………………………….47 26) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 10 maggio 2007, relativa ad un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione…………………………..49 27) Raccomandazione della Commissione, del 26 Aprile 2010, relativa all’iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca.    . 4  .

(5) “Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l’Europa” (2010/238/E)……………………………………………………51 28) Relazione della Commissione, del 19 luglio 2010, al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle. regioni. sull’attuazione. dell’Agenda. europea. per. la. cultura………………………………………………………………………..53 29) Libro Verde del 27 aprile 2010 – Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare……………………………………………………..57 30) Comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2011, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, Europa Creativa – Un nuovo programma quadro per i settori culturali e creativi (2014 – 2020)……………………61 31) Comunicazione. della. Commissione. del. 26. settembre. 2012. al. Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l’occupazione nell’UE………………..64 32) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 luglio 2014: “Verso un approccio integrato al Patrimonio Culturale per l’Europa”……………………………………………………67 SEZIONE III. FONTI NAZIONALI E SUB NAZIONALI……………………...72 A) Svizzera……………………………………………………………………...72 33) Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza………..…………………….72 34) Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza……………………………………….75 B) Italia………………………………………………………………………….77 35) Legge n. 996, 8 dicembre 1970, Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali. Protezione civile…………….77 36) Legge n. 225 , 24 febbraio 1992, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile…………………………………………………………….82    . 5  .

(6) 37) Decreto Legislativo, 10 luglio 2002, Codice dei beni culturali…………89 38) Direttiva, 23 aprile 2015, Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 relativa alle Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali……………………………………………..91 39) Legge n. 229, 15 dicembre 2016, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016…………………………………………………………………..99.   CAPITOLO II. La Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la Società. Faro, 27 ottobre 2005……………..102 SEZIONE I. LA CONVENZIONE DI FARO…………………………………….102 1) Profili storici……………………………………………………………….102 2) Preambolo…………………………………………………...…………….104 3) Obiettivi, Oggetto e finalità……………………………………………...106 4) Contenuto e obblighi degli Stati parte sul piano Nazionale ed Internazionale……………………………………………………………..111 4.1) Sistemi d’informazione condivisi………………………………………124 5) Attori istituzionali e non istituzionali…………………………………..126 6) Meccanismo di controllo…………………………………………………129 7) Aspetti economici…………………………………………………………130 SEZIONE II. GLI ACTION PLAN………………………………………………..132 8) L’Action Plan ed il Faro Convention Network………………………...132 CAPITOLO III. Metodologie d’applicazione della Convenzione di Faro…………………………………………………………………………………141 SEZIONE I. CASE STUDIES……………………………………………………..141 1) Le comunità patrimoniali………………………………………………...141 2) Case Studies: Marsiglia, Venezia, Fontecchio, Allerona………………144 2.1) Marsiglia………………………………………………………………144    . 6  .

(7) 2.2) Venezia………………………………………………………………..148 2.3) Fontecchio…………………………………………………………….153 2.4) Allerona……………………………………………………………….156 SEZIONE II. FARO CRATERE E CASTELLUCCIO DI NORCIA……………..160 3) La Convenzione di Faro e le Comunità vittime del terremoto……….160 4) Faro Cratere………………………………………………………………..162 5) Castelluccio di Norcia: storia, economia, tessuto sociale……………..164 5.1) Storia…………………………………………………………………..164 5.2) Economia……………………………………………………………...164 5.3) Tessuto sociale………………………………………………………..165 6) Progetti per Castelluccio…………………………………………………...166 6.1) L’ecomuseo e Lo spazio della Memoria…………………………...166 6.2) Passeggiate Patrimoniali…………………………………………….169 Conclusioni……………………………………………………………………….175 1) Conclusioni raggiunte dal lavoro…………………………………………….175 2) Problemi e criticità riscontrate………………………………………………..176 3) Possibili sviluppi……………………………………………………………….177 4) Conclusioni personali finali…………………………………………………...179 APPENDICE 1…………………………………………………………………….180 APPENDICE 2…………………………………………………………………….186 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………….188 SITOGRAFIA…………………………………………………………………….191.    . 7  .

(8) Introduzione. 1. Oggetto del lavoro. La presente tesi si pone l’obiettivo di analizzare la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul Valore del Patrimonio culturale per la Società, in particolare riferimento a quei territori della Regione Umbria colpiti dal Sisma del 2016. La Convenzione di Faro, siglata appunto nella città portoghese di Faro il 27 ottobre 2005, fornisce una definizione di patrimonio culturale che inglobi gli aspetti materiali e immateriali nonché paesaggistici ( riprendendo quel concetto di patrimonio culturale già definito nella Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 2000 ), in quanto: “l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione” (Art. 2.a). In considerazione di quanto sia già difficile per una popolazione godere del diritto di partecipazione alla vita culturale (si vedano i casi delle minoranze etniche, religiose, linguistiche, culturali etc.), questo risulta ancora più complesso per quelle popolazioni colpite da eventi catastrofici. Nel momento in cui una popolazione viene dislocata in altri luoghi, poiché la catastrofe ha ridotto in macerie case, attività economiche e punti nevralgici di aggregazione sociale, la possibilità di vivere e. partecipare. alle. attività. culturali. è. pressoché. impensabile.. Con. l’allentamento delle maglie sociali il rischio più alto è la perdita totale dell’identità della comunità stessa e, anche e soprattutto, delle simbologie e delle tradizioni che una popolazione asserisce al patrimonio culturale di un determinato territorio. Nell’accurata scelta terminologica della definizione data dall’Articolo 2 si nasconde inoltre un importante elemento: “eredità culturale […] come espressione dei valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione”; dato l’allentamento delle maglie sociali, per via della deportazione delle comunità, e dati per certi i tempi utili alla ricostruzione urbanistica di una cittadina non vi sarà evoluzione coerente per quelle tradizioni e conoscenze legate al patrimonio culturale e al territorio. Gli eventi    . 8  .

(9) catastrofici non distruggono solo il materiale, ma incidono gravemente anche sull’immateriale: coloro che un giorno, terminata la ricostruzione urbanistica, si ri – insedieranno nelle città e nei paesi, non solo avranno perso totalmente il legame con il territorio ma saranno carichi di tutt’altre tradizioni e tutt’altre conoscenze che, molto probabilmente, avranno un impatto sul territorio e ne comporteranno. una. diversificazione. anche. a. livello. ecologico.. La. Convenzione di Faro, oltre a tutelare il patrimonio, le comunità e il diritto di partecipare alla vita culturale, ha tra gli obiettivi l’idea di porre la cultura come centro nevralgico di un nuovo tipo di sviluppo economico e sociale improntato sulla sostenibilità e sulla democrazia, che come ricorda l’Articolo 2, non può che partire dalle comunità attraverso un procedimento bottom – up di definizione, valorizzazione e disseminazione del patrimonio culturale e dei suoi significati.. 2. Limiti del Lavoro Negli ultimi anni si è sviluppato un particolare interesse da parte dell’UNESCO nei confronti del Patrimonio culturale colpito da calamità naturali e da queste distrutto, un interesse che, purtroppo, per questioni di tempo non è stato possibile approfondire in codesta tesi. L'intensità e il numero di attacchi contro il patrimonio culturale sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni. Oltre alla distruzione del Patrimonio culturale di matrice conflittuale, si aggiungono le numerose distruzioni dovute a catastrofi naturali come tsunami, terremoti ed inondazioni che si legano all’ormai innegabile cambiamento climatico globale. Già nel 2016 a Bruxelles, in Belgio, l’UNESCO ha organizzato e tenuto una conferenza tecnica in collaborazione con l’Unione Europea e con il sostegno del governo delle Fiandre proprio su questi temi, portando alla formazione di un movimento: “Unite4Heritage, Unesco’s response to protect culture in crises”. All’effettivo però è con la 39° Conferenza Generale dell’UNESCO, tenutasi a Parigi dal 30 ottobre al 14 novembre 2017, che è stato inserito in programma un addendum    . 9  .

(10) relativo al Patrimonio culturale che si trova in uno stato di emergenza, non necessariamente legato a conflitti armati. Qui viene sottolineato come la conoscenza della tradizione può essere elemento critico nella diagnosi e nella prevenzione di disastri ambientali quali siccità, terremoti, tsunami o inondazioni. Combinata con una conoscenza scientifica, la conoscenza della tradizione inoltre migliora la capacità di resilienza delle comunità alle minacce ambientali. In ogni caso la cultura e la conoscenza hanno un ruolo centrale nel superamento del trauma legato a catastrofi naturali e nella ricostruzione delle comunità. Esempio ne sono la creazione di memoriali o commemorazioni, ma anche la ricostruzione fisica del patrimonio che è andato perduto. Questa nuova necessità basata sul dialogo, sulla collaborazione e sulla cooperazione tra diversi soggetti internazionali si rispecchia nella volontà di non ragionare più per strumenti giuridici separati e slegati tra loro, ma bensì come corpo di soggetti e strumenti atti a raggiungere obiettivi comuni: la protezione del patrimonio culturale, la salvaguardia della cultura vivente dell’umanità, dei diritti umani e della dignità, e dei diritti delle generazioni passate e future.. 3. Lavoro svolto. La tesi si suddivide in 3 capitoli. Il Primo capitolo si concentra sulle fonti del Diritto Internazionale Universale e Europeo e sulle fonti Nazionali e sub – Nazionali che anticipano gli aspetti della Convenzione e/o introducono le tematiche legate alle catastrofi naturali. Il secondo capitolo si concentra sulla Convenzione di Faro commentando i singoli articoli, nonché i diversi Action Plan susseguitisi negli anni. Il terzo ed ultimo capitolo si concentra sui diversi case studies realizzata in Italia ed Europa, nonché su Faro Cratere e i progetti di applicazione della Convenzione di Faro nel paese di Castelluccio di Norcia. Di seguito si riporta in dettaglio il contenuto dei tre capitoli della tesi..    . 10  .

(11) Il Capitolo I si compone di III sezione: la Sezione I dove sono descritte le Fonti Internazionali Universali, la Sezione II dove si annoverano le Fonti Regionali e la Sezione III dove sono analizzate le Fonti Nazionali e Sub – Nazionali. La Sezione I del Capitolo I ha analizzato gli strumenti internazionali che si occupano di patrimonio culturale in base alla loro natura vincolante e non vincolante; la disposizione segue un ordine cronologico. In prima istanza vengono analizzati gli strumenti vincolanti quali: La Carta delle Nazioni Unite (1945), seguita dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) soffermandosi in particolare sull’Art. 15, la Convenzione per la protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato (Aja 1954). con i relativi I e II. Protocollo, la Convenzione per la protezione del Patrimonio culturale (1972), la Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale (2003) e si conclude con la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005). Seguono quindi gli strumenti non vincolanti quali: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche (1992), la Dichiarazione universale sulla diversità culturale (2001) e la Dichiarazione di Radenci (1998). La Sezione II del Capitolo I si concentra sull’analisi delle Fonti di Diritto Regionale, dividendosi in strumenti del Consiglio d’Europa e strumenti dell’Unione europea. Anche in questo caso è stata adottata una suddivisione tra Atti vincolanti e non vincolanti, seguendo comunque un ordine cronologico. Per quanto concerne gli Atti vincolanti varati dal Consiglio d’Europa sono state analizzate: la Convenzione culturale Europea (1954), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa (1987), la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995), la Convenzione Europea del paesaggio (2000) e la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) solo in piccola parte poiché un degno approfondimento le sarà dedicato nel Capitolo II. Tra gli atti non vincolanti è stata analizzata la Dichiarazione sui 50 anni di cooperazione culturale europea (2004). Per quanto concerne le fonti di Diritto    . 11  .

(12) Regionale dell’Unione Europea si è adoperata una suddivisione in: Normativa primaria e Normativa derivata, a sua volta divisa in Atti vincolanti ed Atti non vincolanti. Nell’ambito della Normativa Primaria dell’Unione Europea si sono analizzati: l’Articolo n. 3 del Trattato sull’Unione Europea nonché gli Articoli n. 36, n. 167 e n.196 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In ambito di Normativa Derivata si sono analizzati, in quanto Atti vincolanti: l’Articolo n. 1 della Decisione n. 792/CE EURATOM riguardante l’istituzione del meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (2001) e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000 e 2007). Per quanto concerne gli Atti non vincolanti sono stati analizzati: la Comunicazione della Commissione del 9 Marzo 2003, “Far sì che la cittadinanza diventi effettiva – promuovere la cultura e la diversità Europee mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell’audiovisivo e della partecipazione civica”; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 10 maggio 2007, relativa ad un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione; la Raccomandazione della. Commissione,. del. 26. Aprile. 2010,. relativa. all’iniziativa. di. programmazione congiunta nel settore della ricerca “Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l’Europa” (2010/238/E); la Relazione della Commissione, del 19 luglio 2010, al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull’attuazione dell’Agenda europea per la cultura; il Libro Verde del 27 aprile 2010 – Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare; la Comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2011, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, Europa Creativa – Un nuovo programma quadro per i settori culturali e creativi (2014 – 2020); la Comunicazione della Commissione del 26 settembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l’occupazione nell’UE; la Comunicazione    . 12  .

(13) della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 luglio 2014: “Verso un approccio integrato al Patrimonio Culturale per l’Europa”. Nella III e ultima Sezione vengono analizzate le Fonti Nazionali, sia Italiane che Svizzere, e Sub – Nazionali. Tra le Fonti nazionali Svizzere vengono analizzate: la Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza, LPBC (2014) e l’Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (2014). In ambito Italiano vengono analizzate: la Legge n. 996, 8 dicembre 1970, Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali. Protezione civile; la Legge n. 225 , 24 febbraio 1992, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; il Decreto Legislativo, 10 luglio 2002, Codice dei beni culturali; la Direttiva, 23 aprile 2015, Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 relativa alle Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali; la Legge n. 229, 15 dicembre 2016, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il Capitolo II della presente tesi si compone di due sezioni, la prima incentrata nell’analisi degli Articoli della Convenzione di Faro, la seconda che studia i diversi Action Plan susseguitisi negli anni. La Sezione I si sofferma inizialmente sul percorso storico che ha condotto alla stesura della Convenzione di Faro, per poi proseguire con un’analisi dei singoli Articoli della Convenzione. Ad una descrizione dei Profili Storici, che fanno particolare riferimento alle distruzioni avvenute nell’ex Jugoslavia e in Afganistan, ed alla Dichiarazione di Helsinki sulle politiche di Conservazione del Patrimonio culturale in Europa (1966) e alla Conferenza Europea dei Ministri responsabili del Patrimonio culturale, seguono le analisi per quanto concerne: il Preambolo; l’Oggetto, gli Obiettivi e le finalità della Convenzione; il Contenuto e gli obblighi degli Stati Parte sul piano Nazionale ed Internazionale; i Sistemi d’Informazione Condivisi; gli Attori Istituzionali e    . 13  .

(14) non; i Meccanismi di Controllo; gli Aspetti Economici. La Sezione II analizza i tre Action Plan 2013 – 2014, 2015 – 2016, 2017 – 2018 ed i relativi cambiamenti ed aggiustamenti che sono stati pensati e realizzati sulla base dei risultati ottenuti dalle applicazioni locali della Convenzione di Faro. Il Terzo ed ultimo Capitolo si compone, anch’esso, di due Sezioni. La Sezione I è incentrata sullo studio e sull’analisi delle Comunità patrimoniali, nonché dell’importante servizio che queste fanno nei confronti del Patrimonio culturale, della sua definizione, valorizzazione e disseminazione, e sui diversi Case Studies realizzati nelle realtà locali di Marsiglia, Venezia, Fontecchio ed Allerona. La Sezione II analizza: il rapporto tra la Convenzione di Faro e le Comunità Umbre vittime di eventi catastrofici come il Terremoto; la definizione di Faro Cratere, sezione dell’Associazione Faro Venezia; e, a seguito di una piccola indagine in ambito storico, economico e sociale, analizza le ipotesi di applicazione della Convenzione di Faro nel particolare territorio di Castelluccio di Norcia, sottolineando l’importante contributo che gli Ecomusei forniscono allo sviluppo del territorio, la necessità di costituire degli Spazi della memoria atti a raccogliere le testimonianze delle comunità patrimoniali e l’importanza delle Passeggiate Patrimoniali al fine di richiamare l’attenzione e di valorizzare un territorio distrutto dal sisma. Le Conclusioni alla tesi evidenziano le conclusioni raggiunte dal lavoro, le possibili problematiche e criticità riscontrate in corso d’opera, le possibilità di ulteriore sviluppo a partire dalle piccole ipotesi progettate per il territorio Umbro nonché le difficoltà personali incontrate dalla sottoscritta..    . 14  .

(15) CAPITOLO I. LE FONTI SEZIONE I. Fonti internazionali universali a) Strumenti vincolanti 1. La carta delle Nazioni Unite Nel contesto del diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite1, si presenta come strumento supremo nell’ambito della difesa dei diritti umani.. È. attraverso. il. potenziamento. della. collaborazione. internazionale e quindi l’insorgenza di idonee condizioni di stabilità, che la Carta assolve il compito di difendere la pace e la sicurezza mondiali, affidando alla cooperazione culturale, sociale ed economica e alla tutela dei diritti umani sia la veste di scopo centrale delle Nazioni Unite, che di vincolo indispensabile 2 . All’art. 1 comma 3 3 viene presentato il principio di non discriminazione culturale, che si lega in maniera indissolubile alla religione, spesso elemento predominante in alcune culture, e alla lingua in quanto indiscutibile canale di propagazione della cultura. 2. Patto internazionale sui diritti civili e politici Il Patto internazionale sui diritti civili e politici4 si concentra sulla tutela dei diritti, sia individuali che collettivi5, delle popolazioni che abitano nei territori dei paesi ratificanti. Oltre al diritto di                                                                                                                 1. Statuto delle Nazioni Unite, adottato il 26 giugno 1945 a San Francisco. Entrata in vigore PINESCHI L., La tutela dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite: quadro normativo e prassi dell’Organizzazione in PINESCHI L. (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani , Giuffre, Milano, 2006 pp. 15 - 40. 3 Art. 1.3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione; 4 Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembr 1966. 5 R. STAVENHAGEN, Cultural Rights: A Social Science Perspective in A. EIDE, C. KRAUSE, A. ROSAS, Economic, Social and Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, 2001 pp. 85-109. 2.    . 15  .

(16) autodeterminazione dei popoli e i diritti delle minoranze, il patto si sofferma sul diritto di ciascun individuo di essere riconosciuto come persona. sul. piano. giuridico,. che. sia,. quindi,. protetto. da. comportamenti considerati atroci o disumani, vietando la schiavitù, garantendo il diritto ad un processo equo e proteggendo l’individuo da detenzioni o arresti arbitrari. Riconosce il diritto alla vita e alla liberta di ogni essere umano, comprendendo anche le libertà di religione e coscienza, di opinione, di associazione e di espressione dove all’art. 19 viene sottolineato come questa possa essere perpetrata “ oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo”. All’interno del Patto è l’Art. 27 che riconosce l’eguale dignità di tutte le culture, dichiarando come le minoranze, etniche, religiose o linguistiche hanno il diritto di fruire e valorizzare la propria cultura, utilizzare la propria lingua e professare la propria religione. 3. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966 (art. 15). Ratificando il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, un paese, impegnandosi attivamente, fa proprio l’obbligo di migliorare le condizioni di vita dei soggetti facenti parte del suo tessuto sociale, garantendo a questi il diritto al lavoro, ad un equo salario, alla sicurezza sociale ed a godere di un livello di vita adeguato che si rispecchi nel diritto alla salute, all’istruzione e alla libertà dalla fame. La promozione e l’attuazione dei diritti economici, sociali e culturali del Patto può essere attuata progressivamente6, tenendo conto delle condizioni in cui vertono le singole nazioni 7 . Nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali troviamo riferimento ai diritti culturali nell’art. 15 del patto, dove vengono                                                                                                                 6. Vedi art. 2 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Y. DONDERS, “The Protection of Cultural Rights in Europe: Non of the EU’s Business?”, Maastricht Journal of European and Comparative Law , Vol. 10, n. 2, 2003, pp. 117-148. 7.    . 16  .

(17) elencati: “il diritto a partecipare alla vita culturale; il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; il diritto a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore”. Nel caso del diritto a partecipare alla vita culturale lo stato ha l’obbligo di. avere. riguardo. nei. confronti. della. libertà. dell’individuo. permettendogli di affermare le proprie inclinazioni culturali, sia che appartenga a gruppi minoritari o indigeni che a gruppi maggioritari, affiancandosi e rispecchiando quindi i caratteri affini al diritto di libertà di espressione e di diffusione dell’informazione. Lo Stato inoltre deve creare condizioni tali da permettere la realizzazione del principio di partecipazione, proteggendo gli individui che affermano una loro identità culturale o che partecipano ad attività culturali per qualsivoglia presupposto contestate da altri gruppi sociali. Insieme alle scienze naturali partecipano al progresso scientifico anche gli sviluppi che si realizzano nel mondo delle arti e delle attività creative. La possibilità di un individuo di essere messo al corrente degli sviluppi e delle applicazioni nel campo scientifico è un diritto che gli stati ratificanti devono garantire, insieme al controllo riguardante impieghi negativi8 di tali progressi. Gli Stati parti del Patto, inoltre, “riconoscono i benefici che risultano dall’incoraggiamento. e. dallo. sviluppo. dei. contatti. e. dalla. collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale”9, per tanto dovranno garantire la liberta di instaurare rapporti internazionali al fine di importare prodotti o idee culturali, di scambiare esperienze,                                                                                                                 8 “The measures taken to prevent the use of scientific and technical progress for purposes which are contrary to the enjoyment of human dignity and human rights” da Guidelines on treaty-specific documents to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the international covenant on economic, social and cultural rights . UN doc. E/C.12/2008/2, 24 March 2009. 9 Art. 15.3, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), 3/01/1976..    . 17  .

(18) informazioni e tecnologie. Altresì devono garantire la possibilità d’instaurare collaborazioni culturali con soggetti che vivono in ambienti culturali diversi, di sostenere circoli culturali e organizzazioni o istituzioni coinvolte nella ricerca creativa e scientifica, sempre nel rispetto del diritto d’autore il quale, a seguito dell’inserimento di tale voce nel Patto, viene incluso tra i diritti umani. 4. Convenzione per la protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato, Aia 1954, Protocollo I e II La Convenzione dell’Aia10 del 1954 riprende norme contenute nella Convenzione dell’Aia del 1899-1907 relative alla guerra terrestre e navale, che unitamente al Diritto di Ginevra costituisce il Diritto umanitario dell’Aia. Risulta quindi essere prima formulazione organica delle norme di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Per la prima volta viene data una definizione autonoma e omogenea di beni culturali che avrà una notevole influenza anche gli ordinamenti interni degli Stati. L’articolo 1 definisce patrimonio culturale dell’umanità la somma materiale dei singoli patrimoni nazionali, continuando ad escludere tutta la sfera del patrimonio intangibile. È compito dei singoli stati, quindi, stabilire cosa rientri nel loro patrimonio culturale a prescindere dalla loro origine o dal loro proprietario.11 La convenzione si applica in qualunque caso di guerra,                                                                                                                 10. Firmata all’Aja il 14 maggio 1954. Entrata in vigore internazionale il 7 agosto 1956. Ratificata da 123 stati. 11 Art. 1: a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a); c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali"..    . 18  .

(19) conflitto armato e occupazione di territorio straniero. Se il conflitto coinvolge potenze che non hanno aderito alla Convenzione, questa rimane valida nei rapporti tra le parti contraenti e anche verso le potenze non contraenti che dichiareranno di accettarne le disposizioni. La Convenzione non ha valore retroattivo, sebbene i principi in essa contenuti sono, in gran parte, già presenti nelle convenzioni e nella prassi precedente. La Convenzione propone due regimi di protezione: generale e speciale. La protezione generale non segue il principio di reciprocità ed implica gli obblighi di salvaguardia, obbligo positivo che comporta già in tempo di pace di misure che assicurino la tutela dei beni, e di rispetto, obbligo negativo secondo cui lo stato territoriale non deve usare i beni a scopo militare, mentre l’occupante non deve distruggerli o rubarli. Nel caso di un bene culturale posto sotto protezione speciale, una volta iscritto al Registro internazionale12 non può, in alcun modo, essere oggetto di ostilità e ne è previsto il trasporto sono sotto vigilanza internazionale. Nel complesso, gli Stati s’impegnano a: predisporre, già in tempo di pace, la tutela dei beni culturali contro gli effetti di un possibile conflitto armato; non esporre i beni culturali, e le loro immediate vicinanze, a rischi di distruzione in caso di guerra; non compiere atti di ostilità contro i beni culturali; astenersi e proibire qualsiasi atto di furto, saccheggio, sottrazione, vandalismo e rappresaglia verso i ben culturali; risparmiare il personale addetto alla protezione dei beni e non impedirne lo svolgimento delle funzioni; segnalare i beni culturali con un apposito contrassegno in modo tale da facilitarne l’identificazione; educare le truppe all’osservanza della Convenzione e al rispetto delle culture e dei beni culturali altrui, anche mediante specifici regolamenti e personale specializzato; tutelare e conservare i beni culturali dello Stato occupato; adottare eventuali provvedimenti conservativi, in caso                                                                                                                 12. Art. 8.6: La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale". Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione..    . 19  .

(20) questi siano necessari. Il Primo Protocollo dell’Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto13 contiene misure volte a impedire il traffico illecito. Lo Stato occupante s’impegna a impedire l’esportazione di beni dal territorio occupato; indennizzare i possessori in buona fede dei beni che devono essere restituiti; astenersi dal trattenere a titolo di riparazione i beni culturali esportati dal territorio occupato. Tutti gli stati contraenti hanno l’obbligo di sequestrare i beni provenienti, anche indirettamente, dal territorio occupato; restituire alle autorità del territorio occupato, una volta cessate le ostilità, i beni illecitamente trasferiti e anche quelli trasportati volontariamente all’estero dallo stato occupato con l’obiettivo di proteggerli. Il Secondo protocollo 14 alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ha lo scopo di integrare quest’ultima nei rapporti fra le Parti con l’idea d’istituire un sistema di protezione rafforzato per i beni culturali specificatamente designati. Il Protocollo riafferma ed amplia alcuni principi della Convenzione dell’Aia 1954 e del Primo Protocollo, introducendone a sua volta di nuovi come l’immunità dei beni culturali durante i conflitti armati; la responsabilità penale personale a capo degli autori degli illeciti; l’estensione delle norme anche ai conflitti che non hanno carattere internazionale; un regime di protezione forzata; l’obbligo per gli stati di adottare misure per reprimere atti volti all’esportazione, alla rimozione o al trasferimento di proprietà illecito di beni culturali del territorio. occupato;. predisporre. inventari,. adottare. misure. d’emergenza per lo spostamento di beni mobili, designare autorità responsabili della loro salvaguardia, così da favorire in futuro l’adempimento degli obblighi di restituzione. Si delinea un diverso sistema di duplice tutela che prevede una protezione generale e una                                                                                                                 13. Firmato il 14 maggio 1954, da parte di tutti gli stati invitati alla Conferenza adunata all’Aia dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954. 14 Firmato il 26 marzo 1999..    . 20  .

(21) rafforzata. Quest’ultima richiede tre requisiti15: il bene deve essere riconosciuto come patrimonio di massima importanza per l’umanità; deve godere di adeguata protezione giuridica; e non dev’essere usato per scopi militari. Le parti contraenti, il Comitato per lo Scudo blu16 e le OnG17 più specializzate possono segnalare beni per i quali ritengono necessaria la protezione rafforzata, così da incentivare gli stati ad attivarsi nella protezione. Il Protocollo contiene una serie di indicazioni che fanno chiarezza sulle nozioni di necessità “imperative” e “ineluttabili” e sugli obblighi degli stati. Per quanto riguarda quest’ultimi, lo stato occupante deve impedire l’esportazione e qualsiasi tipo di trasferimento illecito dei beni, incluso effettuare scavi archeologici, trasferimenti di proprietà, alterazioni o cambi d’uso. Tutti gli stati contraenti devono adottare misure adeguate per reprimere qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione e del Protocollo18. Inoltre, sono previste delle sanzioni efficaci per gli individui che compiono illeciti nell’esercizio delle loro funzioni, come ad esempio: attacco a un bene posto sotto protezione rafforzata; utilizzo di un bene sotto protezione rafforzata, o delle vicinanze, per scopi militari; distruzione e/o appropriazione su larga scala di beni; attacco a un bene protetto dalla Convenzione o dal Protocollo; furto, saccheggio e vandalismo. Gli Stati devono perseguire i colpevoli che si trovano nel loro territorio anche se la violazione è avvenuta altrove. Sono obbligati a fornirsi di assistenza investigativa e a favorire l’estradizione19. Nel complesso il regime di responsabilità individuale previsto dal Secondo Protocollo rappresenta un notevole salto di qualità rispetto alla Convenzione..                                                                                                                 15. Capitolo III, Articolo 10. Istituito nel 1996 per iniziativa dell’UNESCO e delle quattro OnG più prestigiose del settore del patrimonio 17 ICOMOS, ICOM, ICA e IFLA. 18 Capitolo IV, Articolo 15, 16, 17. 19 Capitolo IV, Articolo 18. 16.    . 21  .

(22) 5. Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale e culturale La Convenzione Unesco del 197220 si occupa della protezione di due diverse categorie di patrimonio ritenute di valore universale eccezionale, il patrimonio culturale e il patrimonio naturale. Alla voce patrimonio culturale si classificano: i monumenti, come strutture architettoniche, plastiche o pittoriche, archeologiche; gli agglomerati, ovvero gruppi di costruzioni; e i siti che siano opera dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura21 e dal 1992 i paesaggi culturali22. Diversamente, alla voce patrimonio naturale sono classificati: monumenti naturali; formazioni geologiche o fisiografiche; siti o zone naturali23. Ogni Stato che ratifica la Convenzione individua quali sono i beni valutabili parte del patrimonio culturale e naturale dell’umanità24. La Convenzione riconosce ai ratificanti l’obbligo di identificare,                                                                                                                 Approvata a Parigi, il 16. novembre 1972 dalla Conferenza Generale dell’UNESCO. Entrata in vigore il 17 dicembre 1975 al deposito del 20esimo strumento di ratifica, adesione o approvazione da parte della Svizzera (ratifica il 17 settembre 1975). Il numero degli Stati Parte è 187 a seguito del deposito del documento di ratifica da parte della Guinea Equatoriale il 10 marzo 2010. 21 Art. 1: “Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»: - i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico. - gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico, - i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.” 22 La Conferenza alla sua 16° sessione in occasione della revisione delle Linee guida ha adottato l’inclusione dei paesaggi culturali nella Lista del Patrimonio Mondiale. I paesaggi culturali, ovvero i paesaggi modificati dall’uomo sono suddivisi in tre categorie: il paesaggio creato e disegnato intenzionalmente dall’uomo, i paesaggi evolutisi in modo organico e paesaggi associativi che presentano una forte associazione tra elementi religiosi, artistici, culturali e naturali. 23 Art. 2: “Ai fini della presente Convenzione sono considerati “patrimonio naturale”: - I monumenti naturali costituiti da formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico – le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo, – i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale. 24 Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2. 20.    . 22  .

(23) proteggere, conservare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio naturale e culturale di cui agli articoli 1 e 2. Questi possono agire sia direttamente che attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale 25 , sottolineando come questo debba accadere sempre nel pieno rispetto della sovranità degli stati sul cui territorio è sito il patrimonio26. La cooperazione internazionale avviene attraverso l’inserimento del bene nella Lista. Come chiarito dall’art. 11 comma 1: ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone al Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale27                                                                                                                 25. Art. 5: Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile: a. di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale; b. di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono; c. di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale; d. di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; e. di favorire l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo. 26 Art. 6: 1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare. 2. Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s’impegnano a prestare il proprio concorso all’identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda. 3. Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione. 27 Art. 8.1: 1. Presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la.    . 23  .

(24) un inventario, corredato di una documentazione sul luogo dei beni e sull’interesse da essi offerto, dei beni del patrimonio culturale e naturale 28 situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell’elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Su tale elenco possono essere iscritti solamente beni minacciati da gravi e precisi pericoli29. Qualora venga accordata da parte del Comitato, l’assistenza può assumere. diverse. forme:. studi. riguardanti. la. protezione,. la. conservazione, la valorizzazione e la rianimazione del patrimonio; l’assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera qualificata; formazione di specialisti; fornitura di adeguata attrezzatura; mutui a debole interesse o concessione di sussidi. 6. Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale patrimonio. 30. obbliga gli stati a rispettare e salvaguardare il intangibile. attraverso. la. sua. identificazione,. documentazione, ricerca, preservazione, protezione, promozione, valorizzazione, trasmissione e ravviamento. Gli stati contraenti devono: garantire la tutela del patrimonio intangibile presente nel loro territorio; identificare e definire tale patrimonio attraverso l’aiuto di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati. 28 Art. 8.2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L’aggiornamento dell’elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni. 29 Come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti (art. 11.4). 30 Approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell’UNESCO. Entrata in vigore il 30 aprile 2006, novanta giorni dopo il deposito del 30 strumento di ratifica, accettazione o adesione da parte della Romania (accettazione il 20 gennaio 2006).Il numero attuale degli Stati Parte è 134 dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte della Svezia..    . 24  .

(25) gruppi, comunità e Organizzazioni non governative; compilare e aggiornare un inventario; promuovere studi scientifici, tecnici e artistici; adottare una politica generale di promozione e salvaguardia del patrimonio; creare o rafforzare istituzioni nazionali per la gestione e la valorizzazione del patrimonio con il compito di documentarlo, divulgarlo e garantirne la fruibilità; promuovere programmi di educazione, formazione e informazione relativi al patrimonio immateriale a ai rischi che corre; favorire la partecipazione di comunità, gruppi e individui alla creazione, al mantenimento e alla trasmissione del patrimonio; garantirne l’accesso; astenersi da misure che. possano. metterlo. a. repentaglio;. presentare. al. Comitato. intergovernativo 31 rapporti sulle misure adottate per applicare la Convenzione. A. livello. internazionale,. invece,. per. dare. applicazione. alla. Convenzione è previsto un sistema di liste. Il Comitato istituisce e aggiorna una lista del patrimonio culturale intangibile dell'umanità, su proposta degli Stati interessati. Alla prima lista si affianca quella del patrimonio intangibile in pericolo, alla quale il Comitato può aggiungere voci consultando semplicemente gli Stati. Le procedure d’inserimento di nuove voci alle liste ricalcano quelle della Convenzione UNESCO 1972. I criteri per l'iscrizione di una voce alle liste consistono nel: trattarsi di patrimonio intangibile dell'umanità in base alla definizione data; rispetto delle procedure per l'iscrizione alle liste; attuazione di misure specifiche per proteggere e promuovere l'elemento candidato o per consentire alle comunità di continuare a praticare e trasmettere tale elemento; partecipazione del più ampio numero di gruppi e comunità alla candidatura; presenza negli inventari del patrimonio culturale intangibile predisposti dagli Stati.                                                                                                                 31. Viene qui istituito nell’ambito dell’UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato “il Comitato”. Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all’articolo 34..    . 25  .

(26) Oltre a tutto ciò la salvaguardia internazionale coinvolge gli Stati in attività di: cooperazione: scambio d’informazioni e di esperienze, promozione di iniziative congiunte, a livello bilaterale, sub-regionale, regionale. e. internazionale;. assistenza:. concessa. dal. Comitato. intergovernativo a uno o più Stati attraverso varie forme come studi, esperti e specialisti, formazione del personale, elaborazione di misure normative, creazione e gestione di infrastrutture, attrezzatura e knowhow, prestiti agevolati e donazioni. Nella Convenzione il “patrimonio culturale intangibile” viene inteso32 come l’insieme di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi – compresi gli oggetti e gli spazi a essi associati – che le comunità riconoscono come patrimonio culturale. Si pone enfasi sul carattere vivente e riproducentesi di tale patrimonio, sottolineando il suo manifestarsi nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali, dove si comprende anche il linguaggio quale veicolo del patrimonio culturale immateriale; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; la cognizione e le prassi relative alla natura e all’universi; l’artigianato tradizionale. Tale patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità in quanto conferisce loro un senso d’identità e di continuità promuovendo, allo stesso tempo, la diversità culturale e la creatività umana. 7. Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, 2005 La Convenzione UNESCO del 200533 si applica alle politiche degli stati in materia di protezione e promozione della molteplicità delle forme di                                                                                                                 Art. 1.2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali intangibili Approvata a Parigi il 20 ottobre 2005 nel corso della XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO, è stata preceduta dalla Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale del 2001. Gli stati parte sono 191 cui si aggiungono 6 stati in qualità di osservatori. L’Italia ratifica tale Convenzione il 30 gennaio 2007. 32. 33.    . 26  .

(27) espressione culturale. Nel testo della Convenzione non è fornita una precisa definizione del termine cultura, ma ci si riferisce al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità culturali 34 , insieme alle espressioni di contenuto culturale derivanti dalla creatività d’individui, gruppo o società35. Rispetto a quanto affrontato nella Convenzione UNESCO 2003, l’attenzione si sposta dalle pratiche identitarie alle attività che producono beni o oggetti di scambio e consumo, i quali si compongono di una doppia natura, economica e culturale, e per tanto non possono essere trattati alla stregua di tutte le altre merci. Gli oggetti privilegiati d’intervento non sono le espressioni culturali in quanto tali, ma quei beni e servizi culturali. che,. nel. contesto. del. mercato. globale. regolato. dall’Organizzazione mondiale del Commercio36, necessitano di essere difesi in virtù della competizione sfrenata del mercato. Sul piano nazionale gli stati contraenti devono e/o possono adottare politiche culturali nazionali che coinvolgano anche la società civile cosi da proteggere la diversità delle espressioni culturali. Hanno l’obbligo di educare e sensibilizzare il pubblico sul valore della diversità culturale progettando programmi d’istruzione, formazione e scambio nel settore delle industrie culturali. Inoltre è necessaria un’adeguata possibilità di apertura e confronto a beni e servizi di altre culture e provenienze geografiche, rispettando e non danneggiando, allo stesso tempo, le forme tradizionali di produzione culturale considerando anche la possibilità di adottare misure adeguate per proteggere tali produzioni dall’estinzione. Sul piano internazionale, gli stati parte devono rafforzare la cooperazione bilaterale e internazionale incoraggiando, quindi, la cooperazione tra settore pubblico e privato e le                                                                                                                 34. Art. 4.2 in riferimento al Contenuto Culturale. Art. 4.3 in riferimento alle Espressioni Culturali. 36 L’Organizzazione mondiale del commercio, OMC, è un’organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Aderiscono 164 paesi, cui si aggiungono 22 stati con ruolo di osservatori. La sede dell’OMC si trova a Ginevra, Svizzera. 35.    . 27  .

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