Provincia di Genova
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI
Ai fini dell’iscrizione dei Professionisti Negli elenchi del Ministero dell’Interno
Di cui all’art. 1 della Legge 818/84
Dott. Ing. G. CHIMENTI
E 3.1 VANI DI ASCENSORI E MONTACARICHI 2002 -2003
ASCENSORI ASCENSORI
D.M. 16/02/1982
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno
maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 1963, n. 1497
95)
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ASCENSORI E MONTACARICHI
R.32 ASCENSORI E MONTACARICHI Si tratta di disposizioni relative ai vani corsa di
ascensori e montacarichi installati in edifici civili con altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali. Tali disposizioni si affiancano a quanto previsto dai regolamenti per specifiche
attività quali alberghi, autorimesse o edifici di civile abitazione. Le fonti legislative sono comprese fra il basilare DPR 1497/63 e il decreto 587/87 di
recepimento delle direttive europee 84/529 CEE e
86/312/CEE.
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R. 32.1 DISPOSIZIONI GENERALI
DPR 1497 29/05/63 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio
C M.I. 32 26/03/65 Nome per ascensori e montacarichi in servizio privato. Protezione antincendio.
LC M.I. 16512/- 25/07/79 DPR. 2/05/1963 n. 1497 art. 9 chiarimenti
LC M.I 1093/- 17/01/81 Nome per gli ascensori e montacarichi in
servizio privato Art.9 DPR 1497/63 chiarimenti
D.M.C.P.C. 587 09/12/87 Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori.
D.M.M.I 246 16/05/87 Edifici civile ABITAZIONE (punto 2.5)
D.P.R. 162 30/04/99 Norme attuazione direttiva 95/16 CE
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963 n. 1497
Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli ascensori e montacarichi in servizio anche se accessibili al pubblico.
Le presenti norme non si applicano agli ascensori e ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli aventi corsa minore di 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrenti su guide inclinate, e agli ascensori in servizio pubblico.
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione
Agli effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi
secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:
Ø categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone;
Ø categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;
Ø categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;
Ø categoria D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg 25;
Ø categoria E: ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.
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Un ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto di sole persone addette all’azienda utente.
Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla categoria D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non minore di m 0,80 dal piano di calpestio, e la cabina ha un altezza libera non maggiore di m 1,20 oppure è provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di m 1,20.
La portata di un montacarichi di categoria D non può essere
maggiore di Kg 250. OMISSIS
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Art. 9 – Protezione antincendio
9.1 Quando il vano di corsa è completamente chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, le
porte dei piani o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono avere sufficiente
resistenza al fuoco.
9.2 Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le più piccole possibile.
9.3 Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario devono essere isolate
termicamente da questi.
AREA STRU
ISOL
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9.4 Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di m 2 , installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di m 24, e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei Vigili del Fuoco o della Direzione generale dei sevizi antincendio. In questi impianti il vano di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell’edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare, all’aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.
AREA
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MINISTERO DELL’INTERNO Circolare n. 32 del 26 marzo 1965
Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato. Protezione antincendio.
Come è noto con il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963), sono state dettate le norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
Per quanto riguarda la materia antincendio, l’art. 9 del decreto prevede tra l’altro, che “gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, e gli impianti installati negli edifici industriali
devono avere ubicazione e protezione antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei Vigili del Fuoco o della
“Direzione Generale dei Servizi Antincendi”.
Tale regolamento è stato già approntato a cura di questa Direzione Generale e sarà emanato fra breve.
Nel frattempo, ad evitare che da una sosta nell’attività di prevenzione derivi pregiudizio al settore produttivo interessato, i Comandi Provinciali VV.F potranno rilasciare ugualmente il nulla osta di competenza previo accertamento della sussistenza delle condizioni volute ai fini della prevenzione antincendio in generale.
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Per tali condizioni saranno osservate le norme dei vigenti regolamenti comunali ove esistano. In mancanza ed in ogni caso dovrà essere principalmente tenuta presente la necessità che non esistano comunicazioni tra il vano degli ascensori e gli ambienti interrati o comunque adibiti a depostiti od attività pericolose.
Sotto il profilo giuridico, si ritiene opportuno far presente che con l’esercizio del potere regolamentare l’Amministrazione tende a disciplinare in forma astratta e generale la propria attività che la legge le consente o le fa obbligo di svolgere nei singoli casi concreti.
Fin quando, peraltro, non intervenga un provvedimento che rechi tale disciplina, è ovvio che l’attività
amministrativa non può subire né soste né arresti, dovendo svolgersi con continuità per sua funzione istituzionale.
In base ai cennati principi, per quanto riguarda la
fattispecie, i comandi, in attesa del preannuncio regolamento, svolgeranno, come sopra accennato, la loro attività di
prevenzione ispirandosi ai criteri generali.
Le presenti direttive valgono perle opere la cui realizzazione è stata iniziata a decorrere dal 16 novembre 1964, data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 1497 del 29 maggio 1963 per la parte che qui interessa.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Lettera circolare prot. n. 1093/4135 del 17 gennaio 1981
Norme per gli ascensori e montacarichi in servizio privato art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - Chiarimenti
Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno posto a questo Ministero quesiti in ordine alle procedure per
l’attuazione delle disposizioni vigenti concernenti la sicurezza antincendio degli impianti ascensori e montacarichi di cui
all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497
Nel ribadire quanto già indicato nella circolare Ministeriale n. 32 del 26 marzo 1965 si chiarisce che gli impianti suddetti, in attesa dell’emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 9, sono soggetti ai controlli di protezione antincendio
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da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco i quali rilasceranno il preventivo nulla osta per la concessione da parte del Sindaco della licenza l’impianto e il successivo nullaosta, a lavori ultimati e previo accertamento in loco dell’attuazione
delle misure antincendio prescritte, per il rilascio da parte del Sindaco della licenza di esercizio.
I nulla osta saranno rilasciati in duplice copia, all’Ente o al privato richiedente perché gli stessi possano inoltrarli
direttamente al Sindaco o agli organi tecnici di controllo (Ispettorato del Lavoro o E.N.P.I.).
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MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Decreto 9 dicembre 1987 n. 587
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE n. 84/529/CEE e n.
86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.
OMISSIS
Art.1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori elettrici, così come modificata della direttiva n. 86/312/CEE, che ha forza di legge ai sensi dell’art. 14 della legge 16 aprile 1987 n.
183.
OMISSIS
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Allegato I
INTRODUZIONE
Scopo della presente norma e di definire le regole di sicurezza relative agli ascensori e montacarichi al fine di proteggere le persone e le cose contro i vari rischi di
infortunio che possono prodursi durante il funzionamento degli ascensori e montacarichi.
0.1.La presente norma è stata redatta adottando il metodo seguente.
0.1.1. Si è proceduto all’analisi dei rischi che possono
accadere per ciascuno degli elementi che costituiscono una
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installazione di ascensori o montacarichi.
Per ogni caso è stata stabilita una regola.
0.1.2. La presente norma, particolare per ascensori e montacarichi, non riporta l’insieme delle regole tecniche
generali applicabili a ogni costruzione elettrica, meccanica ed edile. Ovviamente è necessario che tutti gli elementi:
0.1.2.1. Siano calcolati correttamente, ben costruiti dal
punto di vista meccanico ed elettrico, fabbricati con materiali solidi che presentino resistenza e qualità appropriate e siano esenti da difetti;
0.1.2.2.Siano mantenuti in buone condizioni di funzionamento
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e in buono stato. Si farà attenzione in particolare affinché nonostante l’usura, i requisiti dimensionali restino rispettati.
0.1.3. La presente norma, particolare per ascensori e
montacarichi, non riporta le regole relative alla protezione contro l’incendio degli elementi dell’edificio.
Tuttavia è necessario riferirsi ad esse in quanto influiscono direttamente nella scelta delle porte dei piani e nella
concezione e realizzazione delle manovre elettriche.
0.1.4. La presente norma, particolare per ascensori e
montacarichi, non può ignorare determinate prescrizioni che non appartengono intrinsecamente al campo di questi impianti o che non causano ostacoli agli scambi, ma che condizionano la
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sicurezza degli utenti o del personale di manutenzione e la buona osservazione dell’impianto.
0.2.E’ stato ritenuto necessario fissare alcuni requisiti di buona tecnica, sia perché essi sono propri della fabbricazione di ascensori sia perché, considerata l’utilizzazione degli
ascensori, è necessario essere più esigenti che per altri impianti.
0.3. Per quanto possibile, la norma precisa solo le tegole alle quali devono soddisfare i materiali e le apparecchiature ai fini della sicurezza degli ascensori.
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0.4. Quando, per chiarire il testo, si cita una soluzione,
questa non deve essere considerata come la sola possibile; può essere ammessa qualsiasi altra soluzione che raggiunga lo
stesso risultato, con garanzia di funzionamento e di sicurezza almeno equivalenti.
0.5. Lo studio dei diversi incidenti che possono verificarsi nel campo degli ascensori è stato fatto, esaminando quanto segue:
a) cesoiamento;
b) schiacciamento;
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c) caduta;
d) urto;
e) imprigionamento;
f) incendio;
g) elettrocuzione;
h) danneggiamento del materiale;
i) dovuto ad usura;
j) Dovuto a corrosione.
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0.5.2. Le persone da proteggere:
a) gli utenti;
b) il personale di manutenzione e sorveglianza;
c) le persone che si trovano furori dal vano di corsa, dal locale del macchinario d dell’eventuale locale delle pulegge di rinvio.
OMISSIS
0.5. Vano di corsa
OMISSIS
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5.2.3. Ventilazione del vano di corsa
Il vano di corsa deve essere convenientemente ventilato.
Esso non deve essere utilizzato per assicurare l’areazione di locali estranei al servizio dell’ascensore.
Nella parte alta devono essere predisposte aperture di
ventilazione verso l’esterno, in conformità delle norme vigenti in materia di protezione contro gli incendi, con un’area non
minore dell’1% della sezione orizzontale del vano di corsa.
5.3. Pareti, pavimento e soffitto dal vano di corsa
L’insieme del vano di corsa deve poter sopportare almeno le reazioni apportate del macchinario, dalle guide durante la
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presa del paracadute o, in caso di decentramento del carico in cabina, dall’azione degli ammortizzatori oppure le reazioni apportate dal dispositivo antirimbalzo (per valutazione degli sforzi all’atto della presa del paracadute o dell’entrata in azione degli ammortizzatori, vedere cap.5 note.)
Le pareti, il pavimento ed il soffitto del vano di corsa devono:
a) essere costituiti da materiali incombustibili, conformi alle norme vigenti in materia di protezione contro gli incendi,
durevoli e che non favoriscano la formazione di polvere;
b) Avere una sufficiente resistenza meccanica.
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0.6. Locale del macchinario e delle bulegge di rinvio
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6.3.5. Ventilazione e temperatura
6.3.5.1. I locali devono essere ventilati.
Devono essere realizzati in modo che i motori,
l’apparecchiatura e l’impianto elettrico siano il più possibile riparati da polvere, vapori nocivi ed umidità.
OMISSIS
L’aria proveniente da locali estranei agli ascensori non deve essere convogliata nei locali del macchinario.
0.7. Porte di piano
7.2.2. Comportamento al fuoco
Le porte di piano devono essere conformi alle norme vigenti per la protezione contro gli incendi
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS REGOLAMENTI
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Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di
civile abitazione.(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987)
DECRETO 16 maggio 1987 n. 246
IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941 n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961 n. 469, articoli 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965 n. 966, art. 2;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577;
Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577;
Decreta:
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
1. Generalità 1.0 Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di
sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o
superiore a 12 m.
Le scale
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala
sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo “a”, di tipo “b” e di tipo “e” la larghezza minima delle scale deve
essere di 1.20 m.
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee, sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano
pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi Tabella A)
D.M. 16-2-87 (246) Tabella A
120 Almeno a prova di fumo interno con
filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2
350 (*) 2000
oltre 80 m e
90 Almeno a prova di fumo interno con
filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2
500 da oltre 54 m 4000
a 80 m d
90 Almeno a prova di fumo interno
500 da oltre 32 m 5000
a 54 m c
60 A prova di fumo
600
60 Almeno a prova di fumo interno
550
Almeno a prova di fumo interno se non 60 sono osservati i requisiti del punto 2.2.1 500
da oltre 24 m 6000 a 32 m b
60 60 (**) A prova di fumo
Nessuna prescrizione 600
500
60 Almeno a prova di fumo interno
550
Almeno protetto se non sono osservati i 60 requisiti
500
60 (**) Nessuna prescizione
500
da 10 m 8000 a 24 m a
Caratteristiche
“REI” dei vani scala ascensori, filtri, porte, elementi di
suddivisione tra i componenti Tipo dei vani di scala e di almeno un
vano ascensore massima
superficie (m2) di competenza Massima
superficie del comparti
mento Altezza
antincendi Tipo
di edificio
(*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell’edificio deve essere prevista un’area per l’atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.
(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.
Ascensori Vano corsa
Il vano corsa dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi Tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:
a) Accessi alle porte di piano;
b) Aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
c) Portelli d’ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
d) Aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.
Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non
inferiore al 3% dell’area della sezione orizzontale del vano stesso, comunque non inferiore a 0,20 m2. Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.
Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all’impianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani corsa distinti.
Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell’ascensore può essere comune.
Ascensori Locale macchine
Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell’edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.
L’accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato sul terrazzo, l’accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m2, realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all’aperto ad un’altezza almeno pari a quella dell’apertura di aerazione del vano corsa
Comunicazioni
Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio, secondo quanto indicato nella
tabella B
Tabella B
Diretta
Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60 Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto
a b c d,e
Tipo di comunicazione Tipo di
edificio
Fig. 1 – Esempio di scala e ascensore di tipo aperto
Fig. 2 – Esempio di scala e ascensore di tipo protetto
Fig. 3 – Esempio di scala e ascensore di tipo a prova di fumo