Fermo amministrativo: ultime sentenze
Autore: Redazione | 06/06/2021
Preavviso di fermo amministrativo e opposizione; controversie e competenza del giudice di pace.
Cos’è il fermo amministrativo? In cosa consiste? Il fermo amministrativo è una forma di autotutela della Pubblica Amministrazione. Il preavviso di fermo
amministrativo per crediti tributari può essere impugnato davanti al giudice tributario.
Iscrizione del fermo amministrativo
In tema di iscrizione del fermo amministrativo, la “strumentalità essenziale” del bene non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dal momento che la tesi dell’insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale e alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito.
Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n.98
La scadenza del termine per proporre opposizione
La mancata proposizione dell’opposizione avverso l’avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall’art. 24, co. 5, D.Lgs.
46/1999 preclude l’esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice – adito con l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull’avviso di addebito non opposto – l’esame dell’eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito.
Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021, n.38
Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile innanzi al giudice tributario?
Il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art.100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che
detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art.19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P. A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n.448.
Comm. trib. prov.le Napoli sez. VII, 04/02/2021, n.1178
Mancata impugnazione nei termini di legge
Il preavviso di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, ex art.19 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi proprie non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito.
Comm. trib. prov.le Taranto sez. I, 13/01/2021, n.35
Opposizione a preavviso di fermo amministrativo: ammissibilità
Deve ritenersi ammissibile l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo in quanto, sia se volta a contestare il diritto a procedere all’iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell’atto, è un’azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c..
Tribunale Civitavecchia sez. lav., 16/09/2020, n.430
Opposizione al preavviso di fermo amministrativo
L’opposizione al preavviso di fermo amministrativo appartiene alla competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di giudizio di
accertamento negativo per il quale valgono gli stessi criteri di competenza previsti, in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e di opposizione al verbale di accertamento, dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7.
Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, n.1722
Azione di accertamento negativo
L’opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del d.lgs n.
150 del 2011.
Di conseguenza la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo (o l’ipoteca prevista dal d.P.R. 602/73) non può più qualificarsi come opposizione esecutiva (né agli atti esecutivi, né all’esecuzione), dovendo al contrario essere inquadrata in un’ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del disposto fermo per la contestata fondatezza del credito cautelato: azione che va regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria.
Tribunale Milano sez. I, 07/01/2019, n.35
Fermo amministrativo di beni mobili registrati
Posto che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa (trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento), da ciò discende che la sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
Ciò comporta, in sostanza, che l’individuazione del giudice dotato di giurisdizione deve essere fatta in base alle regole del processo ordinario di cognizione riferite ad un’azione di accertamento negativo: precisamente, sarà dotato di giurisdizione e competente a decidere per materia e per valore le controversie riguardanti ipoteca e fermo il giudice (che sarebbe) dotato di giurisdizione nonché competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria.
Tribunale Reggio Calabria sez. I, 02/01/2019, n.1
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo
L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa e` applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell’art. 144, comma 1, c.p.c. e dell’art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, in forza del quale l’atto introduttivo del giudizio nei confronti di un’amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011 in forza della quale nei soli giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada il ricorso introduttivo è notificato all’autorità amministrativa che ha emanato l’atto impugnato, la quale può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di propri funzionari delegati.
(Nella specie, la S.C. ha rilevato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ed ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. al giudice di primo grado cui ha demandato la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione in ossequio all’enunciato principio di diritto).
Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n.28528
Preavviso di fermo amministrativo per crediti tributari
Il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l’interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l.
n. 448 del 2001.
Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, n.27601
Fermo amministrativo: controversie
La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui al r.d.
18 novembre 1923 n. 2440, art. 69 comma 6, spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare e il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa.
TAR Roma, (Lazio) sez. II, 19/10/2018, n.10154
Competenza del giudice di pace
Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della l. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all’adempimento, ha natura
alternativa all’esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, n.22150
Fermo amministrativo: ha natura cautelare
Il fermo amministrativo è un provvedimento di natura cautelare, per cui non è richiesto che le pretese dell’Amministrazione consistano in crediti certi, liquidi ed esigibili. A maggior ragione, non può ritenersi necessario che tali crediti siano assistiti da titoli esecutivi.
TAR Roma, (Lazio) sez. II, 01/08/2018, n.8619
Fermo amministrativo: potere di autotutela della PA
Il provvedimento di sospensione di pagamento (c.d. fermo amministrativo) previsto dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, u.c., costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della PA, rivolto a sospendere, in presenza di una “ragione di credito” della P. A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l’amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti del suo creditore e la sua adozione richiede soltanto il “fumus boni iuris” della ragione di credito vantata dall’Amministrazione, restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale “periculum in mora”, senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Ne consegue che deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di Iva da parte dell’Amministrazione finanziaria, in dipendenza dell’adozione di provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della
pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d’imposta”.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIV, 29/06/2018, n.3023
Fermo amministrativo di automezzi strumentali all’esercizio dell’impresa
I beni pignorati in questione (tre automezzi) non possono formare oggetto di fermo amministrativo, in quanto beni strumentali all’esercizio dell’impresa. In effetti si rileva che, i beni sottoposti a fermo amministrativo sono tre automezzi di cui uno è un autocarro. Si rileva altresì che i predetti automezzi sono iscritti nel
‘libro cespiti ammortizzabili” quindi si presume che essi fossero utilizzati nell’impresa, né parte appellata ha fornito alcuna valida prova circa la loro non strumentante.
Si ritiene pertanto che i beni sottoposti a fermo amministrativo, avuto riguardo alla loro natura, fossero strumentali all’esercizio dell’impresa e come tali, ai sensi dell’art.86 del D.P.R. 602/73, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. I, 21/06/2018, n.2580
Note
Autore immagine: fermo amministrativo di Zolnierek