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COMUNE DI CALDIERO. Provincia di Verona CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.D.L.

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COMUNE DI CALDIERO Provincia di Verona

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.D.L.

(DI TIPO B) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno…)………... del mese di ….. alle ore……….. avanti a me Scarpari Dott. Emilio, Segretario del Comune di Caldiero, autorizzato a rogare nell’inte- resse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa,

TRA LE PARTI

Affidante: il Comune di Caldiero con sede in Caldiero piazza Marcolungo.19 – Cod. Fiscale e Partita IVA 00252060231, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Pasetto Arch.

Alessio, nato a Bussolengo il 27.10.1962;

E

Affidatario: la Cooperativa Sociale “ C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE. ”che di seguito per brevità verrà chiamata “Affidataria”, con sede legale a San Bonifacio (VR) in Viale Nogarole, n. 79 – Codice fiscale e partita IVA 02550910232, in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Boninsegna Giuseppe, nato a Bovolone (VR), il 19.03.1960, residente a Monteforte d’Alpone (VR) in Via Perazzolo n. 25/G, abilitato alla sottoscrizione del presente atto, che svolgerà direttamente l’attività prevista dalla presente convenzione.

PREMESSO

- che l’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della Cooperativa Sociale CDL per la gestione del servizio di “Manutenzione del verde comunale” - rivolto in particolare ai cittadini residenti nel territorio di Caldiero, in conformità alle “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n.

381/1991” fornite con determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici

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di lavori, servizi e forniture – A.V.C.P. - n° 3 del 01.08.2012;

- che con l’affidamento a tale Cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’Amministrazione si pone gli obiettivi di favorire il recupero umano ed il reinserimento sociale di persone in condizioni di emarginazione, anche attraverso l'avvio ad una attività lavorativa opportunamente finalizzata, affida alla Cooperativa CDL la manutenzione delle aree verdi di seguito elencate;

- che la Cooperativa Sociale “ CDL “, costituita ai sensi della Legge 381/1991 e della Legge Regionale 23/2006, è stata individuata come idonea a gestire il servizio in quanto già titolare convenzioni simili con altri comuni del territorio;

- che come precisato dalla determinazione n° 3 del 01.08.2012 dell’AVCP la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l’inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - ATTIVITÀ E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Caldiero affida alla Cooperativa Sociale “CDL” la gestione del servizio di manutenzione verde pubblico comunale di seguito riportato, verso pagamento del corrispettivo determinato nel successivo articolo 11 della presente convenzione;

La Cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate di cui all’art. 3 della LR n. 23/2006. La Cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente

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convenzione;

Il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale è relativo a : 1. Manutenzione “ diretta “ delle aree verdi

L'intervento è relativo alle sotto elencate aree verdi comunali. In detti luoghi, viene prevista una “manutenzione diretta” che permetta la conservazione di un buon aspetto estetico costante e soddisfacente per tutto l'arco dell'anno, senza il condizionamento del rispetto di un numero di interventi fissi. E’ previsto il mantenimento costante in condizioni ottimali dei tappeti erbosi esistenti, in modo da garantire sempre un grado estetico di buona qualità.

Il numero di interventi, pertanto, potranno variare in base all’andamento meteo stagionale senza aumento di spesa contrattuale e la Cooperativa CDL dovrà intervenire sulle aree indicate su richiesta insindacabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in relazione alle esigenze di qualità estetica decisa unilateralmente.

Viene prevista l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento costante delle aree verdi comunali quali lo sfalcio e/o tosatura dei tappeti erbosi, la tosatura delle siepi, la spollonatura delle piante, la pulizia di vialetti e spazi asfaltati annessi alle zone verdi, la raccolta ed il trasporto all’ecocentro comunale dei materiali di risulta.-

A) Aree soggette alla manutenzione diretta:

Gli interventi da effettuarsi sulle aree sotto citate sono precisamente descritti nell’allegato A depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Pubblica (L’ammontare del compenso indicato è da intendersi al netto dell’I.V.A.)

1. Aree verdi interne ZIAC - potatura e sagoma delle siepi, Incrocio SR 11 - ZIAC: aiuole spartitraffico Aree verdi interne ZIAC: potatura e sagoma delle siepi, Area verde cabina pompaggio ZIAC

2. Via Caldierino - Aiuola e camminamenti

3. Aiuole spartitraffico - incrocio SR 11 con Via delle Terme fino alla Ferrovia

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Banchina e scarpata di Via delle Terme. Scarpata confine SR11 Lato est da parcheggio Terme a sovrappasso linea MI-VE Striscia antistante ex IPSAA (villa Conti da Prato), fino a TUTTO IL FRONTE dell'abitazione successiva verso ovest

4. Piazza Matteotti (monumento)

5. Viale della Stazione: area verde denominata "orti" compreso il fronte strada;

Zona "Lucchese" Strà Via Carcereri

6. Piazza A. Moro (tutte le aree comprese tra via Oreste Leonardi a via Don Minzoni); Piazza V. Bachelet

7. Zona Residenziale Lottizzazione "Valmaden - Alberti" Vie: Strà, Sandro Pertini, 1° Maggio, Depuratore Valmaden

8. Località Vago: aiuole con siepi e camminamenti pedonali fronte SR 11, compreso la siepe di fronte a Prando (in via Strà) e la siepe fronte la pesa pubblica di via strà

9. Scuola Elementare Caldierino campo giochi AVIS 10. Aiuole spartitraffico: incrocio SR 11 con Via Alberoni 11. Piazza Marcolungo

12. Corso A. De Gasperi: area verde lato sud Casa Parrocchiale

13. Via D. Alighieri – Conti da Prato : Parco Anziani - aiuola centrale in Via C. Da Prato (Formaggino)

14. Aiuola spartitraffico incrocio Via Riva Fonda con Via Lavandari

15. Via Don Minzoni - grigliati laterali e fioriere; zone laterali da S.R. 11 a ponte su FS

16. Via G. Marconi - grigliato laterale e aiuole triangolari poste a delimitazione parcheggi

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17. Cimitero Caldiero - zona vecchia; zona nuova e zone esterne 18. Cimitero di Caldierino - zona interna; zona esterna

19. Scuole Medie "A. Pisano" e campo di calcio attiguo

20. Via Santi e Musi Zone industriali-artigianali, Lottizzazioni Morando-Berti- Cengiarotti, compreso striscia erbosa tra incrocio via santi e fossato lato nord 21. Viale della Stazione da SR 11 alberature e zone di sosta autorizzati e laterali

Stazione FF.SS

22. Zona verde Chiesa di S. Pietro

23. Striscia "Boscagin" e adiacente grigliato parcheggio V.le Libertà; formelle aceri platanoide villaggio Gardenia zona attigua a viale della Libertà

24. Nuova biblioteca piazza Vittorio Veneto (a fianco delle scuole elementari 25. Sfalcio formelle piazza V. Veneto e potatura invernale

26. Piazza del Donatore

27. Lottizzazione "Edilmarchi" interna - Via Don Pio Leonardi parco giochi 28. Lottizzazione "Edilmarchi" fronte SR 11

29. Tutti i grigliati destinati a parcheggio, aiuole poste a delimitazione parcheggi e depuratore in tutte le aree comprese tra le vie I° maggio e viale della stazione 30. Area verde cabina pompaggio Ponterotto

31. Parco giochi “Robert Baden Powel” a nord della chiesa Capoluogo 32. Palazzetto dello sport

33. Via A. de Gasperi – Vago 34. Via Fermi – zona cabina Enel

35. Lottizzazione Agricontri 2 Caldierino

36. Scuola Elementare Caldiero, compresa la siepe e scarpata antistante; scarpata lato nord e camminamento verso il palazzetto

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37. Lottizzazione le Bambare 38. Lottizzazione Giunone

39. Lottizzazione Scelta immobiliare 40. Lottizzazione El Vivar

41. Lottizzazione Bambare 2 fianco “Torrente Progolo”

42. Siepe viale della Resistenza 43. Agricontri “ultimo stralcio 3°”

44. Rotatoria Caldierino SR 11 45. Lottizzazione Esedra area lato est 46. Lottizzazione “Tombesan” viale Liberta 47. Lottizzazione "Lavandari"

48. Ciglio fossato ovest via Boccioni 49. Viale stazione fianco marciapiedi

50. Monte Rocca tutte le aree a nord ed a nord/est della baita

51. Area P.E.P. via Marinetti- camminamento ed area ad est di area P.E.P.

52. tutte le aree comprese tra viale conti da Prato sud est e di piazza degli Artisti Lavori contemplati nel costo complessivo dell'affidamento

Semina o la risemina dei tappeti erbosi sarà eseguita limitatamente alle aiuole o agli altri spazi che ne siano privi oppure eccessivamente logori, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e comunque, nel limite di 600 mq. annui, previa sistemazione ed eventuale integrazione del terreno vegetale; detto intervento sarà eseguito gratuitamente a cura della ditta aggiudicatrice.

Sarà fornito e impiegato dalla Cooperativa un miscuglio di sementi scelto per elevata rusticità e resistenza alla siccità.

A titolo orientativo viene indicata la seguente miscela:

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- 50 % di lolium perenne;

- 40 % di festuca rubra;

- 10 % di agrostis tenuis.

Altre tipologie di sementi dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Pubblica;

Le aiuole stradali poste nel centro abitato e cioè davanti ai monumenti ai caduti di Caldiero, Caldierino e due cimiteri, saranno convenientemente abbellite con fiori di stagione o specie erbacee perenni, fornite e posate a dimora a cura della Cooperativa con onere compreso nel costo del presente appalto, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Pubblica per la tipologia delle essenze da impiegare.

La Cooperativa dovrà poi garantirne l'innaffiamento e l'attecchimento fino ad un anno dalla data di messa a dimora.

2. Interventi occasionali a richiesta (preventivamente concordati dal Settore Servizi Tecnici Edilizia Pubblica secondo le necessità)

a) Semina dell'erba compresa la fresatura, ripianatura e della necessaria irrigazione manuale per n. 2 giorni dalla semina in presenza di una presa d’acqua idonea = € 18,62/mq

b) Potatura siepi:

Sezione fino a 40 cm = € mq 5,00

Sezione compresa tra i 40 e gli 80 cm = €mq 9,00 c) Raccolta fogliame €/h 45,00.=

d) Sfalcio tappeti erbosi su aree in pendio €/mq 0,140.=

e) Sfalcio di tappeto erboso €/mq 0,080.= intervento puntuale non continuativo

€/mq 0,070.= continuativo fino a 7 interventi/anno

€/mq 0,060.= continuativo oltre i 7 interventi/anno 3. Nuove aree

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Qualora nel corso di validità della presente convenzione si rendessero necessarie le manutenzioni di nuove aree (nuove lottizzazioni etc.) o di piccole aree al fine migliorare e rendere completo il servizio sul territorio comunale, il Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica potrà affidarle direttamente alla Cooperativa CDL previo accordo sull'entità della spesa.-

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2014.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

La CDL Cooperativa Sociale si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite all’art 1, garantendo l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite.- Le prestazioni dovranno essere fornite con l’osservanza di quanto segue:

 POTATURA DELLE PIANTE ARBOREE E DELLE SIEPI

Tutte le operazioni di potatura e di rimonda e sagomatura delle piante e delle siepi, saranno eseguite a perfetta regola d'arte in base al tipo di lavoro da effettuare (potatura, rimonda, capitozzatura, spollonatura, ecc.).-

I rami delle piante arboree dovranno essere tagliati preferibilmente con coltellaccio, tagliasiepe o accettino e i rametti e le punte o seccume saranno tolti con svettatoio o forbici da potatura.-

I tagli dovranno essere fatti a perfetta regola d'arte. Pertanto, la superficie degli stessi dovrà risultare liscia e aderente al fusto o al ramo principale, senza lasciare tronconi secchi sporgenti, e la corteccia intorno alla superficie di taglio dovrà rimanere sana e integra.- Fa carico alla Cooperativa il posizionamento della segnaletica stradale e di ogni altro accorgimento per la salvaguardia della pubblica incolumità.-

La Cooperativa, dovrà eseguire tempestivamente lo spazzamento, raccolta e, se previsto, il trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta, in modo da lasciare libero e perfettamente

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pulito lo spazio stradale e la sede dei marciapiedi.-

La potatura delle siepi sarà eseguita con l'attrezzatura più indicata alla specie (forbici, mezzaluna, tosasiepi, ecc.), nonché con uso di aste e fili per la misura e verifica dell'inclinazione; l'operazione dovrà portare alla formazione di superfici perfettamente piane e uniformi, senza sporgenze e irre- golarità.- E’ necessaria la scrupolosa osservazione nell’utilizzo degli appositi DPI.

 DISERBI CHIMICI

L’eventuale esecuzione del diserbo chimico dovrà garantire la completa eliminazione delle infestanti, costituite in prevalenza da graminacee di varia specie e da dicotiledoni annuali, con presenza anche di specie perenni provviste di organi sotterranei profondi.-

In caso di uso di diserbanti, disseccanti, antiparassitari, fitofarmaci in genere, il prodotti dovranno essere preventivamente approvati dall’Ufficio Tecnico Comunale al quale sarà consegnata la scheda tecnica del prodotto e la tempistica degli interventi stessi.

Sarà preferito l'impiego di erbicidi ad azione sistemica agenti attraverso il sistema linfatico; - Tutti i preparati utilizzati dovranno risultare registrati dal Ministero della Sanità ed avere principi attivi utilizzabili in aree pubbliche;-

E’ necessaria la scrupolosa osservazione nell’utilizzo degli appositi DPI

 PRECAUZIONI DA OSRERVARE DURANTE LO SFALCIO DELL'ERBA

Durante lo sfalcio dell'erba dovrà essere prestata la massima attenzione per non danneggiare le piante; in particolare il terreno adiacente alle stesse dovrà essere smosso esclusivamente mediante la zappa.-

 PERSONALE E MEZZI D'OPERA

La Cooperativa dovrà provvedere ai lavori previsti dalla presente convenzione con personale alle sue dirette dipendenze, nonché servendosi di propri mezzi d'opera adeguati alle varie necessità.-

E’ necessaria la scrupolosa osservazione nell’utilizzo degli appositi DPI

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STATO DI FATTO DEI LUOGHI

Le aree verdi, aiuole ed alberature, di cui all'art. 1, saranno affidate in manutenzione nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della stipulazione del contratto, senza che per ciò venga meno l'obbligo da parte dell'Impresa di restituirle conformi alle condizioni del contratto stesso.-

ART. 4 - REQUISITI DELLA COOPERATIVA E DI PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell’Albo Regionale delle Cooperati- ve Sociali con il numero VR/0049 tipo B e in particolare di aver inserito, nella propria struttu- ra, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91.

La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall’art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;

c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;

d) solidità di bilancio dell’impresa;

e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

f) rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) qualificazione professionale degli operatori;

i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.- La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all’art. 3 della L.R. n. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall’art. 12,

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comma 3 della medesima L.R. n. 23/2006.-

ART. 5 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO DELL’ATTIVITÀ E RELATIVI OBBLIGHI

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell’attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul rego- lare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

ART. 6 - STANDARD TECNICI E NORME DI SICUREZZA

Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.-

La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.-

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle perso- ne addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.- La Cooperativa dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le opere di difesa e segnalazione (segnali, cavalletti, lampade, ecc.) ed in genere a tutte le opere necessarie alla regolare esecu- zione dei lavori, alla sicurezza di transito dei pedoni e dei veicoli, ritenendosi responsabile a tutti gli effetti, sia durante l'esecuzione dei lavori e sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa; provvederà alla posa di paSSerelle pedonali atte a permettere il transito e l'ac- cesso alle case, dovendosi tutti i suddetti provvedimenti ritenere in ogni ordine d'esecuzione di lavoro.-

La Cooperativa dovrà sempre assicurare il normale transito sulla strada ove si svolge il lavoro, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal Settore Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica, a cui spetta il compito di vigilare.-

La Cooperativa dovrà attenersi al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n.

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81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.-

La Cooperativa si deve attenere alle disposizioni di sicurezza predisposte dall'Amministrazio- ne Comunale e informare quest'ultima dei rischi che possono derivare dallo svolgimento delle proprie prestazioni.-

La Cooperativa prima dell'inizio delle prestazioni dovrà presentare, idoneo piano di sicurezza in conformità della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008.-

La Cooperativa dovrà informare i propri dipendenti dei rischi attinenti le prestazioni e l'am- biente di lavoro e vigilare sull'osservanza da parte dei propri dipendenti delle misure di sicu- rezza.-

La Cooperativa dovrà assicurare il pieno rispetto di tutta la normativa antinfortunistica e di tu- tela dell'igiene e salute dei lavoratori non abrogata o incompatibile con quella prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 al fine di tutelare sia i propri dipendenti che quelli dell'Amministrazione Comunale che si trovino ad intervenire nei luoghi interessati dall'appalto.-

La Cooperativa opererà per la realizzazione delle opere oggetto degli ordini ricevuti, come

“imprenditore indipendente” mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione del rischio, con impiego di suoi capitali ed attrezzature e con personale alle sue dirette dipen- denze.-

La Cooperativa dovrà avere tutti gli utensili ed attrezzature necessarie per l'esecuzione dei la- vori. Tutte le attrezzature di cui la Cooperativa si avvarrà nelle lavorazioni dovranno essere conformi alle disposizioni di legge in vigore e mantenute in buone condizioni di funzionamen- to. Qualora durante i controlli effettuati sui lavori dal personale incaricato, venisse riscontrato che le attrezzature non corrispondono ai criteri sovraesposti verrà sospesa la lavorazione rela- tiva, fino a che la Cooperativa non abbia provveduto alla sostituzione delle attrezzature stesse.

Tale circostanza non potrà essere invocata dalla Cooperativa per giustificare eventuali ritardi dei lavori.-

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Il personale della Cooperativa dovrà avere gli indumenti di lavoro in conformità alle vigenti norme antinfortunistiche, quali tute o giacche arancione con strisce fluorescenti, calzature an- tinfortunistiche, elmetto e, quando necessario, cuffie occhiali e guanti protettivi.-

L'affidatario dei lavori è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile del servizio che controlla i lavori di ogni incidente, anche di lieve entità, occorso al personale dipendente per lavori di cui al presente capitolato.-

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico della Cooperativa la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che di - sponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido col Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune.- La Cooperativa si assume le conseguenti responsabilità e oneri nei confronti dell’Ente affidan- te nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell’attività in convenzione; in caso di mancata realizzazione dell’attività convenzionata, l’Ente affidante in- terviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l’affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell’affidatario medesimo.- La Cooperativa si impegna a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle si- tuazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa.-

La Cooperativa si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone o enti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.-

La Cooperativa si impegna a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto delle norme nazionali e regionali relative all’attività oggetto della convenzione stessa.-

La Cooperativa si impegna a trasmettere semestralmente all’Ente affidante l’elenco numerico delle persone inserite, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona il tipo di rapporto (tempo pieno, part-time ecc), la data di assunzione, il numero dei giorni impiegati nell’attività

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dal personale.-

Il legale rappresentante della Cooperativa assume ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e per gli eventuali dan- ni che fossero procurati al Comune di Caldiero e/o a terzi in conseguenza dell’attività.

ART. 7 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO.

La Cooperativa si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rap- porti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto della presente conven- zione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.-

ART. 8 - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

La Cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi volontari.-

La Cooperativa dovrà essere assicurata contro danni a cose o persone che venissero arrecati da proprio personale o dai propri mezzi meccanici nell'espletamento del servizio con le clausole di seguito descritte:

a) con limite non inferiore a € 1.550.000,00 per sinistro;

b) con limite non inferiore a € 1.550.000,00 per persona;

c) con limite non inferiore a € 1.550.000,00 per animali o cose.-

I massimali di polizza dovranno essere aggiornati automaticamente dalla ditta appaltatrice qualora durante il periodo contrattuale intervengono fattori che modifichino i relativi valori assicurativi.-

ART. 9 - OBBLIGO E MODALITÀ DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa

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vigente.-

ART. 10 - MODALITÀ DI RACCORDO CON GLI UFFICI COMPETENTI

Ogni rapporto intercorrente tra l’Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione og- getto della presente convenzione viene curato dal Responsabile Tecnico dell’attività di cui al- l’art. 5. -

ART. 11 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa, come da elenco riportato all’art. 1 e dall’allegato B) , viene quantificato in un importo complessivo di 47.672,90 oltre IVA 22%, incrementato dell’0,6 % (aumento ISTAT) rispetto ai prezzi dell’anno 2013.

ART. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti annuali avverranno nel modo seguente:

- 30% dell'importo annuo previsto entro il mese di giugno;

- 30% dell'importo annuo previsto entro il mese di settembre.-

Si concorda che la fine dei lavori di manutenzione diretta deve intendersi entro il 31 dicembre 2014. Di conseguenza il saldo annuo dei lavori sarà effettuato entro il mese di gennaio dell'anno successivo. La liquidazione delle spettanze sarà effettuata entro i termini di cui sopra ed entro trenta giorni dal ricevimento delle singole fatture.- Gli interventi occasionali eseguiti saranno liquidati a presentazione di regolare fattura.-

ART. 13 CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui all’articolo 11 è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell’art. 6 della legge 573/1993, come sostituito dall’art. 24 della legge 724/1994.-

ART. 14 - VERIFICA DEL RAPPORTO E VALUTAZIONE

In ogni momento l’Amministrazione Comunale può effettuare verifiche e controlli sull’operato della Cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.-

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Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall’attività dell’affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report a cura della Cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale.

ART. 15 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Il soggetto diffidato potrà presentare proprie contro deduzioni scritte al fine di giustificare il proprio comportamento.-

In caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E’ causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d’atto da parte dell’affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

ART. 16 - FUSIONE, SCISSIONE O CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Qualora la Cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.-

ART. 17 – CONTROVERSIE

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l’infrazione o l’omissione all’appaltatore, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque entro otto giorni dalla stipula.

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadem- pienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare contro deduzioni scritte entro giorni 5 (cin-

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que) dal recepimento della contestazione, sulle quali l’Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

Se non perverranno al protocollo comunale entro il termine prescritto le controdeduzioni scrit- te verranno applicate le penali d’ufficio.

L’Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o tra- scurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell’appaltatore.

Delle inadempienze fanno prova idonei verbali redatti dal funzionario incaricato alla presenza di due testimoni ed invitando alla constatazione il legale rappresentante della ditta.

Le inadempienze potranno essere verbalizzate anche senza consenso e presenza del legale rappresentante della ditta.

Per singole infrazioni alle condizioni di contratto può essere applicata la penale di € 100,00 ad insindacabile giudizio del Comune e previa contestazione scritta degli addebiti; in caso di recidiva, la penale può essere elevata fino a €. 150,00.=(centocinquanta/00). In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la penale sarà di € 50,00.= (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'Appaltatore contravvenga ripetutamente e senza giusta causa agli obblighi e alle condizioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, fino alla definizione della controversia, oppure di promuovere la risoluzione del contratto, in tal caso liquidando all'Appaltatore i soli lavori regolarmente effettuati, al netto delle somme per risarcimento dei danni derivanti al Comune dalla stipulazione di nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio delle opere incomplete.

Salvo quanto sopra previsto in materia di lievi violazioni degli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso che l’appaltatore commetta

una o più delle seguenti violazioni:

gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice rima- ste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;

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 dopo tre casi, notificati per iscritto, di contestazione nell'esecuzione del servizio;

 abbandono del servizio da parte della ditta appaltatrice;

qualora la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;

qualora la ditta appaltatrice ceda a terzi in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal con - tratto;

mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurati- vi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio;

per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell’art. 1453 del Codice Ci- vile.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la ditta appaltatrice risponde con il proprio patrimonio.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in Foro di Verona.-

ART. 18 - SPESE PER STIPULA CONVENZIONE

Le spese contrattuali sono divise in misura uguale fra le parti. Le parti, poiché la Convenzione ha per oggetto la prestazione di servizio soggetto ad I.V.A., dovuta comunque dall’Amministrazione appaltante, danno atto che la stessa sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986.-

ART. 19 - ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa è responsabile di tutti i danni che per fatto suo o dei suoi dipendenti o agenti, o per imperfetta esecuzione dei lavori e delle imprevidenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati a persone, opere e cose, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale, e il personale da essa dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i terzi; per risarcimento degli eventuali danni l'Impresa non ha diritto a compenso o rimborso.-

(19)

ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietato il subappalto di tutte o parte delle opere oggetto della presente convenzione. E' vietato inoltre alla Cooperativa di cedere, in tutto o in parte, i crediti maturati, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena la immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 339, della legge 20/03/1865, n. 2248, allegato F.- ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora la Cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantire comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante

ART. 22 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Allegati alla presente convenzione sono:

 Allegato “A” – “SCHEDA AREE” (planimetrie indicative);

 Allegato “B” – DESCRIZIONE TECNICA ART. 23 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non specificatamente previsto nella presente Convenzione si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.-

Letto, confermato e sottoscritto Caldiero, ________________

COOPERATIVA SOCIALE “CDL” COMUNE DI CALDIERO

Boninsegna Giuseppe Pasetto Arch. Alessio

T:\P A O L O\PARCHI- GIARDINI\verde 2014\tutto per l'affidamento a cooperativa CDL\bozza convenzione verde 2014.doc

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