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CITTÀ DI GIULIANOVA REGOLAMENTO EDILIZIO PROVINCIA DI TERAMO

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Academic year: 2022

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(1)

CITTÀ DI GIULIANOVA

REGOLAMENTO

EDILIZIO

(2)

AREA II – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNE DI GIULIANOVA

Corso G. Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE) www.comune.giulianova.te.it

Approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2021

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INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA Art. 1.1 - Finalità e contenuto del regolamento edilizio

Art. 1.2 - Coordinamento con il Piano Regolatore Generale (PRG) Art. 1.3 - Articolazione del Regolamento

Art. 1.4 - Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi Art. 1.5 - Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia Art. 1.6 - Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

Art. 1.7 - Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

Art. 1.8 - La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 2.1.1 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia Art. 2.1.2 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione edilizia

Art. 2.1.3 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

Art. 2.2 - Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

Art. 2.3 - Le modalità di coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

CAPO II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 2.4 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati Art. 2.5 - Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

Art. 2.6 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

Art. 2.7 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Art. 2.8 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Art. 2.9 - Pareri preventivi

Art. 2.10 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

Art. 2.11 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Art. 2.12 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Art. 2.13 - Concorsi di urbanistica e di architettura

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

Art. 2.14 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza

Art. 2.15 - Comunicazioni di fine lavori Art. 2.16 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 2.17- Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, etc.

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TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE FUNZIONALI

CAPO I - Disciplina dell’oggetto edilizio

Art. 2.27 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici Art. 2.28 - Requisiti prestazionali degli edifici

Art. 2.29 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Art. 2.30 - Incentivi finalizzati all'innalzamento della Sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Art. 2.31 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Art. 2.32 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

Art. 2.32.1 - Residenze

Art. 2.32.2 - Uffici, studi, ambulatori Art. 2.32.3 - Locali commerciali

Art. 2.33 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

Art. 2.34 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

CAPO II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 2.35 – Strade Art. 2.36 – Portici Art. 2.37 - Piste ciclabili Art. 2.38 - Aree per parcheggio Art. 2.39 - Piazze e aree pedonalizzate Art. 2.40 - Passaggi pedonali e marciapiedi Art. 2.41 - Passi carrai e uscite per autorimesse Art. 2.42 - Chioschi/dehor su suolo pubblico o privato

Art. 2.43 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

Art. 2.44 - Recinzioni

Art. 2.45 - Numerazione civica

CAPO III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 2.46 - Aree Verdi Art. 2.47 - Parchi urbani Art. 2.47 - Orti urbani

Art. 2.48 - Parchi e percorsi in territorio rurale Art. 2.49 - Sentieri

Art. 2.50 - Tutela del suolo e del sottosuolo

CAPO IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 2.51 - Approvvigionamento idrico

Art. 2.52 - Depurazione e smaltimento delle acque

Art. 2.53 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati Art. 2.54 - Distribuzione dell'energia elettrica

Art. 2.55 - Distribuzione del gas Art. 2.56 - Ricarica dei veicoli elettrici

Art. 2.57 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento Art. 2.58 - Telecomunicazioni

CAPO V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 2.59 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Art. 2.60 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Art. 2.61 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Art. 2.62 - Allineamenti

Art. 2.63 - Piano del colore Art. 2.64 - Coperture degli edifici Art. 2.65 - Illuminazione pubblica Art. 2.66 - Griglie ed intercapedini

Art. 2.67 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici Art. 2.67.1 - Antenne

Art. 2.67.2 - Canne fumarie Art. 2.67.3 - Condizionamento

Art. 2.68 - Serramenti esterni degli edifici

Art. 2.69 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Art. 2.70 - Cartelloni pubblicitari

Art. 2.71 - Muri di cinta e di sostegno

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Art. 2.72 – Beni culturali ed edifici storici Art. 2.73 - Cimiteri monumentali e storici

Art. 2.74 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

CAPO VI - Elementi costruttivi

Art. 2.75 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

Art. 2.76 - Serre bioclimatiche o serre solari

Art. 2.77 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Art. 2.78 - Coperture, canali di gronda e pluviali

Art. 2.79 - Strade, passaggi privati e rampe Art. 2.80 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

Art. 2.81 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni Art. 2.82 - Recinzioni

Art. 2.83 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici Art. 2.84 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza Art. 2.85 – Piscine

Art. 2.86 - Altre opere di corredo degli edifici

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 2.87 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio Art. 2.88 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

Art. 2.89 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 2.90 - Aggiornamento del regolamento edilizio Art. 2.91 - Disposizioni transitorie

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PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1.1 - Finalità e contenuto del regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio comunale è lo strumento tramite il quale viene disciplinata l'attività edilizia, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del DPR 380/01 “Testo unico dell'edilizia”, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

2. Ogni attività che comporti la modificazione urbanistica ed edilizia nonché la trasformazione fisica del territorio comunale è regolata, in accordo con le disposizioni nazionali e regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, dalle seguenti norme.

3. Il presente Regolamento è adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016 recepito con D.G.R.

28 dicembre 2017 n. 850 pubblicata sul BURA n. 26 del 23 febbraio 2018.

Art. 1.2 - Coordinamento con il Piano Regolatore Generale (PRG)

1. Le presenti disposizioni si coordinano e si integrano con le norme di attuazione del PRG comunale vigente e successive modificazioni ed integrazioni anche secondo le ulteriori definizioni indicate al successivo articolo 1.4, comma 3.

2. Esse si applicano in tutti i casi e per tutti gli interventi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che attuativi e di dettaglio.

3. Il recepimento del “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A dell’Intesa 20/10/2016 Conferenza Unificata Governo/Regioni/Comuni), compreso nella Parte Prima del Regolamento, non comporta la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica come specificato dall’art. 2 dell'Intesa in oggetto; pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle Varianti Generali di cui alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18 nel testo in vigore, le quali dovranno necessariamente recepire integralmente il suddetto “Quadro delle definizioni uniformi”.

4. Le definizioni standardizzate non determinano l’introduzione di parametri quantitativi che restano propri delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

Art. 1.3 - Articolazione del Regolamento 1. Il Regolamento Edilizio si articola in due Parti:

a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;

b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale;

ne costituiscono parte integrante gli allegati.

Art. 1.4 - Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

1. Il presente regolamento integra alcune voci delle le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi aggiungendo delle specifiche tecniche al fine di una corretta e chiara applicazione delle definizioni.

2. Nella tabella (A) che segue sono definiti i parametri edilizi ed urbanistici da applicare per tutti gli interventi edilizi da eseguirsi sul territorio comunale:

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Definizioni uniformi Specifiche tecniche 1 – Superficie Territoriale (ST)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite al punto 6.

Per superficie reale, (non catastale) si intende l’area complessiva come definita dalle NTA del PRG.

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2 – Superficie fondiaria (SF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.

Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dalle NTA del PRG.

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3 – Indice di edificabilità territoriale (IT) Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente

L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2).

Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST), comprensiva dell’edificato esistente che non varia i parametri del PRG.

4 –Indice di edificabilità fondiaria (IF) Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente

L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2).

Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF), comprensiva dell’edificato esistente che non varia i parametri del PRG.

5 – Carico urbanistico (CU) Definizione urbanistica

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2).

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7 – Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Il sedime si misura in metri quadrati (m2) al netto degli aggetti e sporti.

8 – Superficie coperta (SC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture in coerenza con quanto consentito dal PRG 9 – Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2).

Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali semimpermeabili aventi un percentuale di foratura pari o maggiore al 50%.

10 – Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

Si rinvia alle norme di attuazione del PRG per la tipologia della permeabilità.

11 – Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

12 – Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

La superficie totale si misura in metri quadrati (m2).

Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot).

13 – Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i

“bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi.

14 – Superficie utile (SU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

La superficie utile si misura in metri quadrati (m2).

15 – Superficie accessoria (SA) Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:

 i portici e le gallerie pedonali;

 i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2).

Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui al punto 26.

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.

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 le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;

 le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;

 i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

 i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

 spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16– Superficie complessiva (SCom) Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2).

Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui al punto 26.

17– Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCa).

18 – Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19 – Volume totale o volumetria–complessiva Il volume si misura in metri cubi (m3).

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quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22 – Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23 – Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

24 – Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25 – Numero dei piani (NP)

Definizione avente rilevanza urbanistica

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26 – Altezza lorda (HL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

L’altezza lorda si misura in metri (m).

Per solai nervati o con orditura l’altezza va considerata all’intradosso delle travi se poste ad un interasse inferiore o uguale a m 2,00.

27 – Altezza del fronte (HF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

– all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;

– all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi solo i volumi tecnici come definiti al punto 31.

28 – Altezza dell'edificio (H)

Definizione avente rilevanza urbanistica Altezza massima tra quella dei vari fronti.

L’altezza del fronte si misura in metri (m).

29 – Altezza utile (HU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

L’altezza utile si misura in metri (m).

L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

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30 – Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

La distanza si misura in metri (m).

Per confine stradale si intende quello indicato sulla planimetria di P.R.G. o, in sua assenza, il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

31 – Volume tecnico

Definizione avente rilevanza urbanistica

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto.

32 – Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 – Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 – Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 – Balcone

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aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 – Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 – Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 – Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 – Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 – Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Le verande concorrono al computo della superficie lorda (SL) e utile (SU).

3. Nella tabella (B) che segue, sono inoltre date le ulteriori definizioni, corredate delle figure esplicative, ai fini della corretta applicazione delle previsioni di Piano Regolatore Generale:

Definizioni di PRG Specifiche tecniche

1 – Densità territoriale (DET)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.

L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Rif. DM 1444/1968.

2 – Densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.

L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Rif. DM 1444/1968.

3 – Comparto

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili

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da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici.

(art. 26 della L.R. 18/83 e s.m.i.).

4 – Subcomparto

Una porzione del comparto suscettibile di attuazione separata.

5 – Lotto edificatorio

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

6 – Capacità insediativa (CI)

Per capacità insediativa si intende la superficie lorda (SL), complessivamente realizzabile, all'interno di un comparto di attuazione o nell'ambito di un singolo lotto. Nel caso delle zone residenziali può anche essere misurata in abitanti insediabili, e nel caso di zone produttive, in addetti insediabili.

7 – Carico urbanistico (CU)

Per carico urbanistico si intende l'impegno complessivamente indotto, sul sistema delle infrastrutture e dei servizi, da parte delle attività insediate o da insediare.

8 – Unità minima di intervento (UM)

Per unità minima di intervento si intende l'unità di intervento urbanistico, minima e infrazionabile, individuata dalle schede d'ambito per la formazione di strumenti attuativi relativi proporzioni dell'ambito stesso, ovvero l'unità di intervento minima per l'attuazione delle previsioni relative a strumenti da pianificazione intermedia.

9 – Superficie minima di intervento (SM) Superficie minima richiesta dalle norme di zona per la superficie fondiaria di ogni intervento edilizio diretto o per la superficie territoriale di ogni intervento urbanistico unitario.

10 – Indice di visuale libera (VI)

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12 – Lunghezza massima dei prospetti

È la più lunga proiezione di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

13 – Allineamento

È la linea lungo la quale può sorgere l'edificazione. Tale linea di edificazione è obbligatoria nel caso che ciò sia previsto dalle norme e dai grafici dello strumento urbanistico generale o attuativo.

14 – Allineamento medio prevalente

È la linea media lungo la quale sorgono gli edifici realizzati, è possibile determinarlo a condizione che l'edificazione sul fronte strada abbia raggiunto una quota pari ad almeno il 50%

dell'intera edificazione prevista dal Piano lungo lo stesso fronte strada (da valutare attraverso la sommatoria dei confini fronte strada dei singoli lotti già edificati) e che la maggior parte dei fabbricati già costruiti siano in allineamento. Il tratto di strada da prendere in considerazione è quello compreso tra due intersezioni di strade pubbliche.

15 – Destinazione d'uso

Per destinazione d'uso si intende la funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nell'unità immobiliare, nell'unità edilizia, nell'unità di spazio scoperto o nella zona cui la norma si riferisce.

16 – Destinazione d'uso in atto

La destinazione d'uso in atto è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia o permesso di costruire, ovvero autorizzazione edilizia, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio. In assenza di tali atti, è quella risultante dalla classificazione catastale al 30 luglio 1970, ovvero coincide con l'utilizzazione effettiva in corso al momento considerato, in assenza anche di classificazione catastale.

17 – Unità immobiliare

La minima entità immobiliare, censita o censibile dal catasto urbano, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui essa è censita o censibile.

18 – Tipologia edilizia

Vengono definite le seguenti tipologie edilizie:

 Case a schiera. Unità edilizia a due piani fuori terra avente disposizione planimetrica in cui ogni alloggio unifamiliare, con eccezione dei due di testata, divide con i contigui due fronti ciechi e dispone di altri due fronti liberi in corrispondenza dei quali sono disposti gli ingressi e il giardino.

 Case in linea. Unità edilizia in cui i singoli elementi sono associati mediante comunione di due opposte fronti per cui gli appartamenti,

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occupando prevalentemente in ogni piano l'intera larghezza del corpo di fabbrica, si affacciano esclusivamente sulle restanti fronti libere.

 Casa isolata. Unità edilizia libera da ogni lato e distanziata dai confini in cui i singoli alloggi sono disimpegnati da una stessa scala che può essere centrale o marginale.

19 – Fondo rustico

L'insieme dei terreni, anche non contigui, ricadenti in zona agricola, di estensione non inferiore a 10.000 m2 costituenti un unico complesso aziendale, cioè l'insieme degli apprezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con la stessa dotazione di attrezzature mobili e immobili.

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2).

20 – Azienda agricola

L'insieme delle forze imprenditoriali, lavoratrici, dei beni e dei mezzi necessari per la conduzione del fondo rustico.

21 – Unità minima aziendale

Fondo rustico minimo per la realizzazione di un edificio rurale secondo le indicazioni dello strumento urbanistico generale.

22 – Famiglie coltivatrici

Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associato, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L. R. 12/1979.

23 – Allevamento zootecnico aziendale

Un allevamento zootecnico si può definire aziendale se sono verificate le seguenti condizioni:

1. il carico di bestiame medio annuo complessivo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata;

2. almeno il 40% delle unità foraggiere consumate nell'anno per l'alimentazione del bestiame possono essere prodotte in azienda su terreni in proprietà, affitto o altro titolo legale di godimento. Per gli allevamenti suinicoli e per gli allevamenti zootecnici

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opera, e destinati esclusivamente allo svolgimento di colture specializzate per le quali risultino necessarie condizioni climatiche non garantibili stagionalmente. Le serre si distinguono in:

1. serre stagionali, destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate a una sola parte dell'anno e, quindi, con copertura stagionale;

2. serre fisse destinate a colture prodotte normalmente con condizioni climatiche artificiali e quindi con copertura stabile.

26 – Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Strutture avente carattere di pertinenzialità ad unità edilizie principali aventi le seguenti caratteristiche:

 non devono avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;

 non devono avere autonomo valore di mercato e non devono produrre un proprio reddito;

 devono essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa;

 struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;

il PRG fissa il limite massimo della superfice lorda complessivamente realizzabile in rapporto alla superficie lorda dell’edificio principale e le distanze minime da rispettare.

Rientrano tra questa definizione:

 Gli elementi individuati al successivo Art. 2.76 - Serre bioclimatiche o serre solari;

 Serre da giardino, piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati e delle aree verdi e/o cortilive in ferro e vetro di superficie massima pari a 16 m2 ed altezza massima esterna pari a 2,60 m;

 Gazebo, quale manufatto posto in maniera isolata nel giardino costituito da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro, privo di tamponature avente superficie massima pari a 16 m2 ed altezza massima esterna pari a 2,60 m;

 pergolato o pergotenda, quali strutture poste in aderenza a pareti dell’edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali) costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati, potrà essere coperta con materiali leggeri anch’essi di facile smontaggio, quali teli in tessuto, cannucciaia o similare;

 Box in legno per ricovero attrezzi da giardino, quali strutture costituite da elementi in legno di superficie massima pari a 9 m2 ed altezza massima esterna pari a 2,60 m;

 Pensiline per il ricovero delle autovetture, costituite da strutture leggere in legno o metallo, con sostegni verticali posti solo centralmente o su un solo lato, senza alcun tamponamento laterale e manto di copertura con teli;

 Manufatti secondari quali: barbecue, fornetti, caminetti, serre stagionali, fontane, stallo biciclette, segnali ed insegne, elementi frangisole, opere di ornamento in genere.

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Figura 2 - Applicazione del criterio della visuale libera: fronti prospicienti dello stesso edificio o di due edifici posti sullo stesso lotto

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Figura 3 - Applicazione del criterio della visuale libera: fronti con angoli minori di 90°

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Figura 4 - Applicazione del criterio della visuale libera: edificio con corte interna

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Figura 5 - Applicazione del criterio della visuale libera: fronti costituenti rientranza planimetria o altimetrica

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Art. 1.5 - Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia

1. La disciplina generale dell’attività edilizia operante sul territorio è articolata secondo l’elenco riportato nell’Allegato B dell’Accordo avvenuto in Conferenza Unificata, Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016 integrata con le norme della Regione Abruzzo reperibili dal sito internet istituzionale del Consiglio Regionale1.

2. La sanatoria di cui agli articoli 36 e 37 del D.P.R. n. 380/01 è rilasciata qualora l’intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica, sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda.

3. Agli interventi eseguiti in parziale difformità al titolo edilizio devono essere conformi solo alle previsioni urbanistiche, nonché alle norme tecniche d’attuazione e regolamentari vigenti all’epoca della formazione dell’assenso a costruire.

4. Alle varianti consentite dal comma 2bis dell’articolo 22, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presentate oltre al termine ivi indicato, si applica la sanzione prevista al comma 5 dell’articolo 37 del D.P.R. n. 380/01.

Art. 1.6 - Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

1. La definizione degli interventi edilizi è rimandata ai Glossari adottati dal Ministero competente.

2. In via transitoria dalle Leggi Regionali e Nazionali in materia di edilizia e fino all’adozione dei già menzionati glossari si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia nonché ai successivi commi.

3. La ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è suddivisa in:

 interventi di demolizione e successiva ricostruzione, ovvero che comportano il rifacimento di più del 50% delle strutture verticali perimetrali dell’edificio;

 interventi che non comportano il rifacimento di più del 50% delle strutture verticali perimetrali dell’edificio.

4. Nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono comunque ammessi aumenti della superficie complessiva interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque, garantire l'adeguamento agli standard igienici ed edilizi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali.

6. Fino all’adozione di atti di adeguamento da parte della Regione al contenuto dell’articolo 23- ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, valgono le destinazioni d’uso così come definite all’interno dello strumento urbanistico generale e/o di dettaglio in conformità al predetto articolo 23-ter.

7. La classificazione di una specifica destinazione d’uso, non riportata all’interno delle categorie di cui all’articolo 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, nonché dallo strumento urbanistico, è determinata dall’Ufficio preposto all’istruttoria della pratica edilizia.

8. Il cambio di destinazione d’uso è sempre oneroso, anche se realizzato senza l’esecuzione di opere, qualora comporti il passaggio tra due diverse categorie funzionali di cui all’articolo 23-ter del D.P.R. n. 380/2001.

9. Con riferimento a quanto previsto nel precedente comma 8, è dovuta la quota commisurata al costo di costruzione delle opere edilizie eseguite sullo stesso immobile ed eseguite entro i dodici mesi successivi alla data di presentazione del cambio di destinazione d’uso.

1 https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/

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Art. 1.7 - Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

1. I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli edilizi sono definiti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. La presentazione dei titoli abilitativi edilizi e delle istanze avviene in modalità digitale solo attraverso il portale telematico messo a disposizione dall’Ente e raggiungibile dal sito internet istituzionale. In alternativa, è possibile concordare la presentazione in modalità cartacea solo per particolari casi ed esclusivamente presso la sede dello Sportello Unico per l’Edilizia.

3. La trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovrà essere reperibile dal portale informatico liberamente consultabile dal cittadino e dal professionista.

4. Il controllo delle dichiarazioni dovrà essere effettuato su almeno il 10% delle pratiche riferito alle singole tipologie, estratte mensilmente mediante sorteggio pubblico.

5. All’atto di presentazione si deve provvedere al pagamento dei diritti istruttori secondo l’importo fissato con deliberazione di Giunta pena l’irricevibilità.

6. Il titolo edilizio deve essere richiesto dal proprietario o da chi abbia titolo per richiederlo ai sensi di Legge.

7. È possibile il cambio d’intestazione e la voltura a terzi di un titolo già rilasciato purché sia prodotto idoneo titolo di subentro, ma restano immutati il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto edilizio volturato, fermo restando quanto disposto dall’art.

15 del D.P.R. n. 380 del 2001 in tema di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

8. L’istanza di voltura, in bollo ove prescritto per il titolo originale, è presentata al SUE secondo le modalità ammesse con attestazione di pagamento dei diritti istruttori.

9. In caso di cambio di intestazione di immobile ove vi siano lavori in corso avviati dietro presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, occorre comunicarlo al SUE entro il termine 30 giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento o dalla presentazione della successione.

Art. 1.8 - La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

1. La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa sono reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

2. La documentazione minima e il contenuto da produrre all’atto di presentazione delle pratiche edilizie sono individuati nelle linee guida allegate al presente regolamento, pena l’irricevibilità e conseguente archiviazione ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990.

3. Le predette linee guida, contenenti anche le specifiche tecniche finalizzate ad assicurare gli standard per l'archiviazione di lungo periodo e la preservazione dei documenti informatici allegati alle istanze (tipo formati PDF/A), sono aggiornate ed integrate all’occorrenza con provvedimento del Dirigente responsabile del Settore.

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PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI

REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I - SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 2.1.1 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia

1. Lo sportello unico edilizia (SUE) è un servizio normato dall’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) che svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

2. Il dirigente del SUE è il dirigente dell’Area presso la quale è istituito il servizio dello Sportello Unico per l’Edilizia, individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, al quale spetta l’adozione dei provvedimenti finali relativamente ai procedimenti gestiti dal SUE, fatta salvo che detti provvedimenti siano delegati al Responsabile del SUE.

3. Il Responsabile del SUE è il dipendente titolare di posizione organizzativa inquadrato nel Settore presso il quale è istituito lo Sportello.

4. Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del procedimento amministrativo, all’uopo nominato, il quale all’esito dell’istruttoria propone l’adozione del provvedimento finale.

5. Il SUE deve essere dotato di portale telematico accessibile dal sito internet istituzionale dell’Ente che costituisce unico punto di accesso per le finalità di cui al precedente comma 1 se eseguite in modalità digitale.

Art. 2.1.2 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione edilizia

1. Il Comune di Giulianova non si avvale della Commissione Edilizia per l’esame dei progetti edilizi.

Art. 2.1.3 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Nel Comune di Giulianova è istituita la Commissione per il Paesaggio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 del D. Lgs. 42/2004.

2. La Commissione per il Paesaggio valuta la qualità paesaggistica, ambientale, ed architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano nei seguenti procedimenti di:

• rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche con procedura semplificata limitatamente alle aree demaniali, nelle zone A di P.R.G.;

• rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie;

• accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 del D. Lgs. 42/2004;

• applicazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

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esprime inoltre parere di congruità sulla quantificazione delle sanzioni previste dall’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica.

3. La Commissione per il Paesaggio si pronuncia inoltre su tutti gli interventi edilizi ricadenti nelle aree demaniali e nelle zone A di P.R.G. ancorché non sottoposte a vincolo paesaggistico.

4. La Commissione è composta dal presidente nella figura del Dirigente dell’Area tecnica e da due componenti tra le figure tecniche dell’Ente.

5. La Commissione per il Paesaggio si riunisce presso la sede degli uffici preposti all’istruttoria delle istanze.

6. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di tutti i componenti.

7. La commissione esprime il parere a maggioranza dei componenti.

8. I componenti della Commissione devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi ove sussistono conflitti d'interesse e/o eventuali relazioni di parentela o di affinità fino al quarto grado con i soggetti richiedenti o comunque coinvolti nel procedimento.

9. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

10. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l’enunciazione delle questioni trattate e i pareri espressi.

11. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti con diritto di voto presenti.

12. La Commissione ha facoltà di richiedere documentazione integrativa, di effettuare sopralluoghi, ovvero tutto quanto si ritenga necessario per l’espressione del parere di competenza.

13. La Commissione ha facoltà di ammettere l’audizione dei progettisti per l’illustrazione degli elaborati; essi non possono partecipare alla fase decisionale, ma devono abbandonare la seduta non appena terminato il loro intervento.

14. Ai componenti non è riconosciuta alcuna indennità.

Art. 2.2 - Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. La presentazione delle istanze avviene in via telematica solo attraverso l’utilizzo del portale telematico messo a disposizione. La presentazione in modalità cartacea è possibile solo per particolari casi, preventivamente concordati con l’Ufficio, ed esclusivamente presso la sede dello Sportello Unico per l’Edilizia.

Art. 2.3 - Le modalità di coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e ciò in base a quanto previsto dall’articolo 2 del DPR 160/2010.

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5. Le pratiche acquisite dallo Sportello Unico Attività Produttive sono trasmesse all’Ufficio preposto all’istruttoria il quale provvederà, completato l’esame, a trasmettere l’esito esclusivamente al SUAP.

CAPO II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 2.4

-

Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo si farà riferimento alle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo in vigore.

2. La Regione interviene ai sensi delle Leggi Regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 nonché, nei casi previsti dagli artt. 21 e 39 del DPR 380 del 2001.

3. Qualora nel corso di istruttoria si ravvisino elementi ostativi al rilascio o all’assenso del titolo abilitativo in itinere, il responsabile del procedimento emette motivato preavviso ai sensi dell’art.

10bis della Legge 241/90, comunicando agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Il provvedimento definitivo sarà emesso nel rispetto delle procedure previste dall’art.

10bis, nel testo vigente.

4. A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo di diniego è possibile presentare una nuova istanza con atti e nuovi documenti tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l’emanazione dell’atto di diniego, fatta salva la facoltà di ricorrere agli strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento.

5. Per il completamento dei titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini, deve essere presentata una nuova istanza.

6. Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, secondo le disposizioni vigenti.

7. Per l’accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento alle vigenti normative in materia nonché dai regolamenti dell’Ente.

8. Intervento sostitutivo in assenza di intervenuta decisione in ordine alla richiesta di Permesso di Costruire, l’interessato può chiedere l’intervento sostitutivo, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 2.5 - Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o da altro interessato, essa deve indicare le generalità del richiedente e l’uso per cui è richiesto, nonché riportare i dati catastali dell'immobile a cui il certificato si deve riferire.

2. La domanda dev’essere presentata in bollo e deve contenere estratto di mappa aggiornato e attestazione di pagamento dei diritti istruttori e la marca da bollo da apporre sul certificato solo in caso sia richiesto in carta resa legale.

3. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica:

• le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

• l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

• i tipi e le modalità d'intervento consentiti;

• le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

• le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

• i vincoli incidenti sull'immobile.

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