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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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Academic year: 2022

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MICHELE DE FALCO

CN = DE FALCO MICHELE O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza/96014570764 T = Ingegnere

SerialNumber = IT:DFLMHL52P13L326N C = IT

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Pag. 1 a 54

COMUNE DI MARATEA

LAVORI DI VIE FERRATE ED ARRAMPICATE NEI COMUNI DI MARATEA, TRECCHINA E LAURIA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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Pag. 2 a 54

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Contratto a MISURA

euro

a.1 Lavori a misura 591 514,34

a.2 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 28 846,30

A Totale Lavori (a.1 + a.2 ) 620 360,64

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 207 639,36

C Beni e forniture

C TOTALE PROGETTO (A+B) 828 000,00

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Pag. 3 a 54 Sommario

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art 1.2 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO Art. 1.4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1.5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE Art. 1.5 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE PARTE SECONDA IL CONTRATTO E L’APPALTO

ART. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE ART. 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 2.3 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE ART. 2.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 2.6 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ART. 2.7 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

PARTE TERZA -TERMINI PER L’ESECUZIONE ART. 3.1 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

ART. 3.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ART. 3.3 - PROROGHE

ART. 3.4 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI ART. 3.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO

ART. 3.8 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA ART. 3.9 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

ART. 3.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ART. 3.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI PARTE QUARTA - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 4.1 - TENUTA DEI DOCUMENTI ART. 4.2 - DOCUMENTI DI CONTABILITÀ

ART. 4.3 - ACCERTAMENTO, REGISTRAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI

ART. 4.4 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI

ART. 4.5 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA PARTE QUINTA - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE

ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO ART. 5.3 - PAGAMENTI A SALDO

ART. 5.4 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO ART. 5.5 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO ART. 5.6 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO ART. 5.7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI PARTE SESTA - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 6.1 - CAUZIONE PROVVISORIA ART. 6.2 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 6.3 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

ART. 6.4 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ART. 7.1 – TRACCIAMENTI

ART. 7.2 – SCAVI DI FONDAZIONE ART. 7.3 – DEMOLIZIONI

PARTE OTTAVA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 8.1 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 8.2 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE ART. 8.3 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ART. 8.4 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ART. 8.5 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ART. 8.6 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA PARTE NONA - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEL COLLAUDO ART. 9.1 – SUBAPPALTO

ART. 9.2 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO ART. 9.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

ART. 9.4 - ACCORDO BONARIO

ART. 9.5 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

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Pag. 4 a 54 ART. 9.6 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ART. 9.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

ART. 9.8 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ART. 9.9 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

ART. 9.10 - COLLAUDO

ART. 9.11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ART. 9.12- OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE ART. 9.13 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE ART. 9.14 - RINVENIMENTI FORTUITI

ART. 9.15 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI ART. 9.16 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

ART. 9.17 - CUSTODIA DEL CANTIERE ART. 9.18 - CARTELLO DI CANTIERE

ART. 9.19 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO ART. 9.20 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

ART. 9.21 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE ART. 9.22 - PROVE PRELIMINARI

ART. 9.23 - NOTE GENERALI

PARTE DECIMA - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

ART. 10.1 - NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI ART. 10.2 - MATERIALI IN GENERE

ART. 10.3 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE (CLS, ACCIAI, VETRO STRUTTURALE, LEGNO) ART. 10.4 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

ART. 10.5 - PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) ART. 10.6 – INFISSI

ART. 10.7 – IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNARIO ART. 10.8 – IMPIANTO ELETTRICO

Allegato – Cartello di cantiere

ABBREVIAZIONI

- Codice dei Contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016));

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici;

- D.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994;

- D.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

-- Capitolato Generale d’Appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice dei Contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.

266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

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Pag. 5 a 54

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i LAVORI DI VIE FERRATE ED ARRAMPICATE NEI COMUNI DI MARATEA, TRECCHINA E LAURIA.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è

………..… ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ………..

Art 1.2 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO 1. Il presente appalto è dato a: MISURA

2. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 620.360,00 (Euro seicentoventimilatrecentosessantavirgolazero) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e dal prospetto sotto riportato:

euro a.1 Lavori a misura al netto degli oneri per la sicurezza e la manodopera 591 514,34

a.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 28 846,30

A Totale Lavori (a.1 + a.2) 620 360,64

3. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di cui all'art.

100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stimati in Euro 28.846,30 (diconsi Euro ventottomilaottocentoquarantaseivirgolatrenta) e l'importo relativo ai lavori di Euro 591.514,34 (diconsi Euro cinquecentonovantunomilacinquecentoquattordicivirgolatrentaquattro) soggetti a ribasso d'asta.

4. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta

5. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA OMOGENEE DEI LAVORI

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Pag. 6 a 54 TABELLA LAVORAZIONI

LAVORAZIONI

CAT.

D.P.R 207/10

CLASSIFICA OBBLIGAT. QUALIF.

(SI/NO) IMPORTO

EURO

%

INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA PREVALENTE O SCORPORABILE

SUB APPALTABILE

BARRIERE PARAMASSI E SIMILI OS12B II SI 279 111,57 44,99 PREVALENTE 30 %*

OPERE EDILI OG 1 I SI 140 088,89 22,58 SCORPORABILE 100 %*

STRADE OG 3 I SI 76 055,49 12,26 SCORPORABILE 100 %*

OPERE DI INGEGNERIA

NATURALISTICA OG 13 I SI 125.104,69 20,17 SCORPORABILE 100 %*

TOTALE LAVORI 620 360,64 100

NOTA: * resta fermo il limite normativo che l’importo complessivo delle opere subappaltabile non debba superare il 30% dell’importo complessivo dei lavori con esclusione dell’importo relativo alla categoria OS12/B

6. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 1.3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'intervento è a livello comprensoriale e l’intero cantiere si sviluppa nei territori di Maratea, Trecchina e Lauria. Di seguito si riportano gli interventi per ogni comune.

Art. 1.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà sorgere e le principali dimensioni:

L’intervento, finalizzato dunque alla realizzazione di attrattive sportive-turistiche, prevede in sintesi:

- Comune di Maratea:

A) Arrampicata “Apprezzami l’Asilo” Cersuta

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi mediante il disgaggio dei massi pericolosi e l’installazione di barriere paramassi alte m 2,0 e realizzate con IPE 120

- Rafforzamento corticale con rete metallica in aderenza della parete nell’area sommitale del fronte delle linee di arrampicate

- Apertura nuovo sentiero mediante pulizia, decespugliamento, posa di gradinate e staccionate lignee, installazione di una passerella in legno lunga circa m 6.0 per il superamento del fosso esistente e la realizzazione del percorso trekking “Apprezzami l’Asino”. Si prevede, inoltre, la realizzazione di gabbioni, m 3x1, a sostegno della passerella

- Rinaturalizzazione del tratto della ex SS n. 18 con l’inserimento di misto stabilizzato spessore cm 20 - Realizzazione di una sky walk con struttura a sbalzo, mq 40, in acciaio e vetro sulla piazzola esistente

previo consolidamento della parete rocciosa sottostante con l’inserimento di tiranti in acciaio e realizzazione di fondazione in c.a..

- Sistemazione area parcheggio, mq 1250, con apposizione, previo scavo, di misto stabilizzato, spessore cm 20, e staccionata lignea

- Posizionamento di staccionata lignea di protezione previa rimozione del guardrail sul tratto di strada statale dismesso

- Attrezzaggio parete per n. 7 percorsi di arrampicata

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- Installazione di recinzione metallica per impedire il passaggio verso l’area della falesia non bonificata non oggetto di intervento

- Realizzazione e posa di bacheche e cartellonistica informativa ben visibili in cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi, ecc).

B) Falesia San Biagio n. 1 e Falesia San Biagio n. 2 – arrampicate sportive

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi - Rafforzamento sommità Falesia San Biagio n. 2 con pannelli di rete in fune diametro mm 10

- Sistemazione base Falesia San Biagio n. 1 per la realizzazione dell’area di partenza mediante terrazzamento, circa mq 60, con palificate in legno e terra

- Sistemazione dei traccioli di avvicinamento alle falesie mediante pulizia, rispristino del tracciato, posizionamento di gradinata in legno

- Attrezzaggio n. 46 itinerari (n. 16 su falesia n. 1 e n. 30 su falesia n. 2)

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi, ecc).

C) Ferrata San Biagio

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi - Rafforzamento corticale con geostuoia rinforzata nel primo terzo della via ferrata

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia mediante pulizia, rispristino del tracciato, realizzazione di gradinata in legno

- Posa attrezzatura in parete (ferrata) per una lunghezza di m 330,0 - Installazione di n. 2 ponti tibetani a corda unica lunghi ognuno m 10,0

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi, ecc).

D) Falesia Capo La Grotta

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi

- Rafforzamento corticale con rete metallica in aderenza della parete nell’area sommitale del fronte delle linee di arrampicate

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia e dell’area al piede mediante pulizia e rispristino del tracciato

- Attrezzaggio n. 20 itinerari di arrampicata

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi ecc).

- Comune di Trecchina:

E) Falesia Mancosa

- Spostamento dell’asse stradale di circa m 2,0 per circa m 180,0

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi ed installazione di barriera paramassi, m 60, alla sommità della galleria sovrastante

- Sistemazione area per realizzazione parcheggio con inserimento gabbioni, barriere di sicurezza in legno con anima in acciaio e pavimentazione in misto stabilizzato compattato

- Attrezzaggio di n. 50 itinerari di arrampicata

- Installazione di staccionata in legno a protezione della base falesia

- Installazione di punto ristoro e soccorso dotato di bagno pubblico con annessa vasca imhoff e rete disperdente, dotato di impianti necessari

- Realizzazione e posa di segnaletica stradale e cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi ecc). Inoltre, all’ingresso ed all’uscita della galleria sovrastante la falesia saranno posti cartelli di segnalazione delle attività sportive e di divieto di gettare materiali di sotto.

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Pag. 8 a 54 - Comune di Lauria:

F) Falesia della Vecchia Stazione

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia e dell’area al piede mediante pulizia, rispristino del tracciato, gradinata in legno

- Attrezzaggio di n. 20 itinerari di arrampicata

- Installazione di parapetto di protezione in acciaio per base falesia

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi ecc).

Sono inoltre compresi e compensati come da computo:

• GLI ONERI DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE;

• Gli ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA per la realizzazione di attività ad alto rischio (lavori di demolizione, scavi, lavori in quota) e DPI idonei al tipo di lavorazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per quanto concerne i tracciati delle arrampicate così come indicate nei grafici di progetto, si precisa che quelli riportati hanno puro scopo indicativo. L'individuazione precisa del tracciato potrà essere effettuata solo terminate le operazioni di disgaggio e pulizia della parete e sarà compito della Guida Alpina, esperta in arrampicata fino al grado 8 della scala francese, nella qualità di personale impiegato a carico dell'appaltatore, individuare il miglior tracciato ed il posizionamento dei punti di protezione. Nel caso si palesassero in questa fase situazioni particolari tali da comportare modifiche nel numero degli stessi o nella lunghezza de tracciato occorrerà preventivamente discuterne con la D.L. che impartirà le necessarie istruzioni.

Analogamente per quanto concerne il tracciato della via ferrata, così come indicato nei grafici di progetto, si precisa che quello riportato ha puro scopo indicativo. L'individuazione precisa del tracciato potrà essere effettuata solo terminate le operazioni di disgaggio e pulizia della parete. Sarà compito della D.L., individuare il miglior tracciato ed il posizionamento dei punti di ancoraggio.

Per l’espletamento di tale attività di controllo e verifiche la D.L. si avvarrà di esperti collaboratori e l’utilizzo di droni.

Art. 1.5 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

2. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

3. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

5. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle

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stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

8. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

PARTE SECONDA

IL CONTRATTO E L’APPALTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) Le polizze di garanzia;

e) I seguenti elaborati di progetto:

1. Relazione tecnica

2. Relazione specialistica via Ferrata ed Arrampicate 3. Corografia - Inquadramento generale

Comune di MARATEA

4. A) Falesia Apprezzami l’Asino – Cersuta

A1. Corografia - Ortofotocarta – Aerofotogrammetria - Planimetria catastale A2. Planimetrie vincoli

A3. Planimetria generale interventi di progetto

A4. Planimetria interventi strada - Itinerari arrampicate - Disgaggio e messa in sicurezza A5. Rilievo e interventi di progetto – Sentiero

A6. Profilo Sentiero

A7.1 Relazione e fascicolo di calcolo Sky-Walk

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Pag. 10 a 54 A7.2 Relazione sui materiali Sky-Walk

A8. Dettagli costruttivi Sky-Walk A9. Rendering 3D Sky-Walk A10. Documentazione fotografica

A11. Piano particellare grafico e descrittivo

A12. Relazione paesaggistica semplificata – allegato D al D.P.R. n.31/2017 5. B) Falesia San Biagio – interventi n.1 e n.2

B1. Corografia - Ortofotocarta – Aerofotogrammetria - Planimetria catastale B2. Planimetrie vincoli

B3. Rilievo topografico traccioli di avvicinamento

B4. Documentazione fotografica traccioli di avvicinamento

B5. Interventi di progetto: Planimetria – Itinerari arrampicate – Disgaggio e messa in sicurezza B6. Profili traccioli di avvicinamento

B7. Documentazione fotografica

B8. Relazione paesaggistica semplificata – allegato D al D.P.R. n.31/2017 B9. Relazione generale interventi in area R4

6. C) Ferrata San Biagio

C1. Corografia - Ortofotocarta – Aerofotogrammetria - Planimetria catastale C2. Planimetrie vincoli

C3. Rilievo topografico, DTM e DSM, area ferrata - tracciolo di avvicinamento C4. Interventi di progetto: Itinerario ferrata – Disgaggio e messa in sicurezza C5. Profilo percorso di avvicinamento

C6.1 Relazione e fascicolo di calcolo ponti tibetani C6.2 Relazione sui materiali ponti tibetani C7. Documentazione fotografica

C8. Relazione paesaggistica semplificata – allegato D al D.P.R. n.31/2017 7. D) Falesia Capo La Grotta

D1. Corografia - Ortofotocarta – Aerofotogrammetria - Planimetria catastale D2. Planimetrie vincoli

D3. Rilievo topografico tracciolo di avvicinamento

D4. Documentazione fotografica tracciolo di avvicinamento

D5. Interventi di progetto: Planimetria – Itinerari arrampicate – Disgaggio e messa in sicurezza D6. Profilo tracciolo di avvicinamento

D7. Documentazione fotografica

D8. Relazione paesaggistica semplificata – allegato D al D.P.R. n.31/2017 Comune di TRECCHINA

8. E) Falesia Mancosa

E1. Corografia - Ortofotocarta – Aerofotogrammetria - Planimetria catastale E2. Planimetrie vincoli

E3. Planimetria stato di fatto

E4. Interventi di progetto: Planimetria – Itinerari arrampicate – Disgaggio e messa in sicurezza E5. Sezioni stradali stato di fatto e di progetto

E6. Planimetria di impianto e architettonici box bagno - punto ristoro/soccorso E7. Dimensionamento vasca Imhoff

E8. Rendering 3D

E9. Documentazione fotografica

E10. Piano particellare grafico e descrittivo

E11. Relazione paesaggistica semplificata – allegato D al D.P.R. n.31/2017 E12. Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – Direttiva Habitat Comune di LAURIA

9. F) Falesia Vecchia Stazione

F1. Corografia - Ortofotocarta – Aerofotogrammetria - Planimetria catastale F2. Planimetrie vincoli

F3. Rilievo topografico, DTM e DSM, falesia e tracciolo di avvicinamento F4. Documentazione fotografica tracciolo di avvicinamento

F5. Interventi di progetto: Planimetria – Itinerari arrampicate – Disgaggio e messa in sicurezza F6. Profilo tracciolo di avvicinamento

F7. Documentazione fotografica 10. Dettagli esecutivi

11. Segnaletica - bacheche - pannelli serigrafici 12. Analisi dei prezzi

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Pag. 11 a 54 13. Elenco dei prezzi

14. Computo metrico estimativo 15. Stima sommaria

16. Costi della sicurezza ed incidenza della manodopera 17. Cronoprogramma lavori

18. Piano di sicurezza e coordinamento 18.1 Diagramma di Gantt

18.2 Analisi e valutazione dei rischi 18.3 Fascicolo della sicurezza

18.4 Planimetria di cantiere – FALESIA APPREZZAMI L’ASINO

18.5 Planimetria di cantiere – FALESIA SAN BIAGIO n. 1 e SAN BIAGIO n. 2 18.6 Planimetria di cantiere – FERRATA SAN BIAGIO

18.7 Planimetria di cantiere – FALESIA CAPO LA GROTTA 18.8 Planimetria di cantiere – FALESIA MANCOSA 18.9 Planimetria di cantiere – FALESIA VECCHIA STAZIONE 19 Capitolato speciale d’appalto

20 Piano di manutenzione 21 Schema generale di contratto 22 Quadro economico riepilogativo 23 Relazione geologica

24 Bozza regolamento d’uso vie ferrate 25 Bozza regolamento d’uso arrampicate

2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

8. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3 -QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: OG1 – classe I, OG13 – classe I e OS12B classe II.

Art. 2.4 -FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

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Art. 2.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

ART. 2.6 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e del Capitolato Generale d’Appalto.

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3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008

ART. 2.7 -CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

PARTE TERZA

TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 3.1 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

2. La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

3. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

4. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

6. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

7. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

8. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

9. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

10. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni cinque dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

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11. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

12. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

13. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

14. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

15. L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

ART.3.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

ART. 3.3 - PROROGHE

1. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

2. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

4. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

5. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

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6. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 3.4 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;

qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

4. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

ART. 3.5 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.

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ART. 3.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,2 per mille (euro zero e due centesimi ogni mille)dell’importo contrattuale.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 24, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

5. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

6. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

7. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART. 3.7 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del Capitolato Generale 145/2000.

ART. 3.8 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c)per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati

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dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

4. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

5. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

7. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

8. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c), del D.P.R. 207/2010, durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la Direzione Lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

ART. 3.9 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;

f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,

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