1
OGGETTO: Pratica num. 42/CV/2019 Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di MESSINA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P- 12132/2018 del 12 luglio 2018.
(delibera 15 dicembre 2021)
Il Consiglio,
- premesso che con delibere del 25 settembre 2019, 9 settembre 2020, 21 gennaio 2021 e 23 marzo 2021 si è provveduto alla conferma e nomina degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Messina, per il triennio 2020-2022;
- vista la nota, in data 23 settembre 2021, del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina con la quale, preso atto delle dimissioni dall'incarico di esperto nella sede in esame presentate dalla dott.ssa Sonia BUCOLO (educatore pedagogista) si richiede, in sostituzione della predetta dimissionaria, la nomina di un esperto individuato tra gli aspiranti aventi figura professionale affine;
- visti gli artt. 70 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- vista la Circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2020- 2022;
- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina, per il triennio 2020-2022, di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 31 gennaio 2019, 5 febbraio 2019 e 20 giugno 2019;
- visti i pareri formulati in data 11 luglio 2019 e 28 novembre 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina;
- considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine di graduatoria ”;
- rilevato che la domanda dell'aspirante dott.ssa Maria DE SALVO non può essere presa in considerazione in quanto, la stessa, è stata nominata in altra sede;
- rilevato che in base all'ordine di graduatoria le prime aspiranti in posizione utile per la nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina, sono la dott.ssa Maria Luisa POMA (psicoterapeuta - nata il 18 settembre 1984) e la dott.ssa Tindara PINTAUDI (psicologa - nata il 23 novembre 1982);
- rilevato che deve procedersi ai fini della nomina di un esperto nella sede in esame all'esame delle domande delle suddette aspiranti;
- considerato che nella scelta del candidato da nominare può essere adottato il principio generale fissato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191 del 1998, il quale prevede, con riferimento ai concorsi pubblici, che “se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”;
- considerato, pertanto, che la dott.ssa Maria Luisa POMA (psicoterapeuta), prima collocata in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti 27) a parità di punteggio con altra aspirante di maggiore età anagrafica, vanta un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da
2
ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali;
d e l i b e r a
di nominare esperto del Tribunale di sorveglianza di MESSINA, per il triennio 2020-2022, la seguente aspirante:
1. POMA Maria Luisa.