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Codice Penale della Repubblica di Metropolis

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Academic year: 2022

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(1)

Repubblica di Metropolis

“La legge è uguale per tutti”

Codice Penale della Repubblica di Metropolis approvato con deliberazione del Parlamento nel (26/08/2021) della Legislatura XI.

Ultima Revisione: 26/08/2021

(2)

Libro I Dei Reati in Generale

Titolo I Della Legge Penale

Art. 1

Reati e Pene: Disposizione Espressa di Legge.

1) Nessuno nella giurisdizione ordinaria può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2

Successioni di Leggi Penali

1) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

2) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

3) Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria.

4) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

5) Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

6) Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Art. 3

Obbligatorietà della Legge Penale

1) La legge penale di Metropolis obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

2) La legge penale di Metropolis obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 4

Ignoranza della Legge Penale

1) Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

(3)

Titolo II Delle Specie di Pene in Generale

Art. 5

Pene Ammesse dalla Legge Penale

1) Le pene principali sono:

a) l'ergastolo;

b) la multa.

c) l'arresto;

d) la sanzione amministrativa.

e) l’ammenda

Art. 6

Distinzione di Pene

1) Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo e l'arresto.

2) Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa, l'ammenda e la sanzione amministrativa.

Art. 7

Pene Accessorie Ammesse dalla Legge Penale

1) Le pene accessorie per la giurisdizione ordinaria sono:

a) l'interdizione dai pubblici uffici;

b) l'interdizione da una professione o da un'arte;

c) l'interdizione legale;

d) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) Ogni pena accessoria dovrà essere motivata a fronte di una concreta esigenza / problema. Le pene accessorie possono essere applicate unicamente da o dopo il 3° di giudizio.

Art. 8

Assegnazione della Legge Penale

1) Le pene principali sono assegnate dai giudici competenti; in base al grado della sentenza (1°, 2°…) possono essere aggiunte detratte pene principali, etc.

(4)

Titolo III Delle Pene in Particolare

Art. 9 Ergastolo

1) L’ergastolo prevede un periodo di detenzione pari a giorni 30, privo di cauzione e senza possibilità di utilizzare il biglietto UnJail, esso deve essere conferito da un giudice in sede di processo. La Corte Suprema si riserva il diritto di conferire

l’ergastolo al di fuori di un processo qualora lo Stato si trovi in “Stato di emergenza”

o “Stato di Guerra” o le altre situazioni particolari che possano comportare un impedimento all’ordinario sistema giuridico.

2) Con il consenso dello Staff l’ergastolo può essere permanente.

3) Chiunque ricevi l’ergastolo può incorrere a sanzioni amministrative non inferiori a 257.650€ stabilite dal giudice in sede di processo. La Corte Suprema dispone di quanto riportato nel comma 1 di questo articolo.

Art. 10

Periodo Detentivo

1) La pena dell'arresto si estende da un'ora a 30 giorni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Art. 11 Multa

1) La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 100.000.

2) Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

Art. 12 Ammenda

1) La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 1.000.000 .

Art. 13

Sanzione Amministrativa

2) La pena della sanzione consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 10.000.000.

(5)

Interdizione dai Pubblici Uffici

1) L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

a) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; ( Max 150 giorni ) è applicabile solo con i delitti contro lo stato e le istituzioni.

b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio; (Max 35 giorni)

c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; (Max 35 giorni)

d) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; ( Unicamente retroattivo) applicabile soltanto a pene detentive pari o superiori ai 15 giorni.

e) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; ( Max 4 Retribuzioni)

f) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. ( Max 14 giorni)

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un giorno, né superiore a 35, fatta eccezione per l'art. 121 comma 1 elenco a del presente testo unico.

Art. 15

Interdizione da una Professione o un’Arte

1) L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

2) L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a una settimana, né superiore a 45 giorni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

(6)

Interdizione Legale

1) Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

2) Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 20 giorni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

3) Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile dell'interdizione giudiziale.

Art. 17

Interdizione Temporanea dagli Uffici Direttivi

1) L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindacato, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o del titolare di azienda. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a 30 giorni per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

(7)

Titolo IV Del Reato Commesso e Tentato

Art. 18

Distinzione di Reati

1) reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 19

Rapporto di Causalità

1) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

2) Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 20

Consenso dell’Avente Diritto

1) Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.

Art. 21 Difesa Legittima

1) Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 22 Delitto Tentato

1) Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

2) Il colpevole del delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a cinque giorni con cauzione non superiore a 175.220€ ed una sanzione non superiore a 78.550€.

(8)

Titolo V Delle Circostanze

Art. 23 Aggravanti

1) Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

a) l'avere agito per motivi abietti o futili;

b) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

c) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

d) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

e) l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

f) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;

g) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

h) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

i) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

j) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

k) se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

(9)

Attenuanti

1) Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

a) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

b) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

c) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

d) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;

e) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

f) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Art. 25

Misure Applicative

1) Le Circostanze Aggravanti e Attenuanti equivalgono alla diminuzione o aumento della pena fino ad un 30% per circostanza sin dal primo grado di giudizio, in caso di ricorsi in ulteriori gradi di giudizio queste modifiche potranno essere annullate o amplificate.

(10)

Titolo VI Del Estinzione del Reato e della Pena

Art. 26 Amnistia

1) L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

2) Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

3) Può essere concessa da un giudice a seguito di un ricorso, dal capo dello Stato, e dalla Corte costituzionale.

(11)

Libro II Dei Delitti in Particolare

Titolo I Dei Delitti Contro lo Stato

Art. 27

Attentati Contro l'Integrità, l’Indipendenza o l’Unità dello Stato

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a quindici giorni con cauzione 24.000€.

2) La pena è aggravata di un terzo se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

Art. 28

Favoreggiamento Bellico

1) Chiunque, in tempo di guerra o di emergenza, tiene intelligenze con il nemico per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a 10 giorni con cauzione 10.000€; e, se raggiunge l'intento, con una reclusione non inferiore a 15 giorni con cauzione 16.000€.

Art. 29

Spionaggio Politico o Militare

1) Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a sette giorni con cauzione 11.750€.

Art. 30

Spionaggio di Notizie di Cui è Stata Vietata la Divulgazione

1) Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a cinque giorni con cauzione 8.750€

2) Si applica l'aggravante di un terzo se il fatto è commesso nell'interesse di uno nemico in guerra con lo Stato.

(12)

Introduzione Clandestina in Luoghi Militari e Possesso Ingiustificato di Mezzi di Spionaggio

1) È punito con la reclusione da tre a cinque giorni con cauzione dai 9.000€ ai 17.500€

chiunque:

a) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

b) è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 28,29,30.

2) In caso il soggetto dovesse essere presente unicamente in superficie o all'interno di un'area militare, verrà applicata una pena detentiva di ore 5 con cauzione 750€, sarà possibile sparare subito in caso il soggetto dovesse non collaborare.

Art. 32

Rivelazione dei Segreti di Stato

1) Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto è punito con la reclusione non inferiore a sette giorni con cauzione 70.000€.

2) Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci giorni con cauzione 90.000€.

Art. 33

Utilizzazione dei Segreti di Stato

1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a nove giorni con cauzione 76.500€

2) Se il fatto è commesso nell'interesse di un nemico in guerra con lo Stato, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'aggravante di un mezzo.

(13)

Disfattismo Politico

1) Chiunque in tempo di guerra o di emergenza, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a due giorni con cauzione 27.750€.

2) La pena è non inferiore a tre giorni con cauzione 35.000€:

a) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

b) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 35

Associazioni Sovversive

1) Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione non superiore a cinque giorni con cauzione 37.800€.

2) Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre giorni.

3) Le pene sono aumentate di un mezzo per coloro che costituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 36

Associazioni con Finalità di Terrorismo anche Internazione o di Eversione dell’Ordine Democratico

1) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici giorni con cauzione 87.750€.

2) Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci giorni con cauzione dai 57.500€ ai 73.750€. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

(14)

Assistenza degli Associati

1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 35 e 36 è punito con la reclusione fino a quattro giorni con cauzione 28.750€.

2) La pena è aumentata di un terzo se l'assistenza è prestata continuativamente.

3) Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 38

Attentato Contro il Presidente della Repubblica

1) Chiunque, attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con reclusione non inferiore a venticinque giorni con cauzione non inferiore a 273.750€.

Art. 39

Offesa alla Libertà del Presidente della Repubblica

1) Chiunque fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici giorni con cauzione dai 95.500€ ai 127.750€.

Art. 40

Offesa all'Onore o al Prestigio del Presidente della Repubblica

1) Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque giorni con cauzione da 7.500€ a 23.760€.

(15)

Attentato per Finalità Terroristiche o di Eversione

1) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore a giorni tredici con cauzione 57.500€ e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore a giorni sei con cauzione 17.750€.

2) Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore a giorni cinque con cauzione 18.750€; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore a giorni sei con cauzione 21.500€.

3) Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4) Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, la reclusione di giorni quattordici con cauzione 125.750€ e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di giorni venti con cauzione 137.750€.

5) Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 23 e 24, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 42

Atto di Terrorismo con Ordigni Micidiali o Esplosivi

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque giorni con cauzione da 47.750€ a 87.500€.

2) Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali.

3) Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino a due terzi.

4) Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci giorni con cauzione 75.500€.

5) Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 23 e 24, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(16)

Attentato Contro la Costituzione di Stato

1) Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque giorni con cauzione 33.750€.

Art. 44

Insurrezione Armata Contro lo Stato

1) Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a giorni quindici senza cauzione e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo

2) Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a cinque giorni senza cauzione;

3) coloro che la dirigono, con l'ergastolo.

4) L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Art. 45 Guerra Civile

1) Chiunque commette un fatto diretto a suscitare o dirigere la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.

Art. 46

Usurpazione di potere Politico o di Comando Militare

1) Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici giorni.

2) Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

3) Se il fatto è commesso in tempo di guerra o emergenza, il colpevole è punito con l'ergastolo;

4)

Art. 47

Attentato Contro Organi Costituzionali e Contro le Assemblee

1) È punito con la reclusione da cinque a dodici giorni con cauzione da 19.750€ a 47.500€, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

2) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

3) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale l'esercizio delle loro funzioni.

(17)

Sequestro di Persona a Scopo di Terrorismo o di Eversione

1) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta giorni con cauzione 175.750€.

2) Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di giorni dodici con cauzione 67.750€.

3) Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica l'aggravante di un terzo.

4) Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto giorni con cauzione 7.750€; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione di otto giorni con cauzione 14.750€.

5) Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta giorni.. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a tre giorni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a cinque giorni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 49

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate

1) Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, la Nazione, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 effettuata dal Pubblico Ufficiale Competente in base alle circostanze.

2) La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Art. 50

Parificazione al Presidente della Repubblica di Chi ne fa le Veci

1) Nei casi descritti dagli articoli 38-39-40-47 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci o comunque le alte cariche dei poteri dello Stato.

(18)

Titolo II Dei Delitti Contro la Pubblica Amministrazione

Art. 51 Peculato

1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a sette giorni con cauzione 27.750€.

2) Si applica la pena della reclusione da sei ore a tre giorni con cauzione da 3.750€ a 13.750€ quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 52 Concussione

1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici giorni con cauzione da 18.500€ a 76.750€.

Art. 53

Corruzione per un Atto di Ufficio

1) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre giorni a sei giorni con cauzione di 37.750€

a 57.500€.

2) Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a cinque giorni con cauzione 40.750€.

Art. 54

Corruzione per un Atto Contrario ai Doveri di Ufficio

1) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due giorni a cinque giorni con cauzione di 27.750€ a 43.500€.

(19)

Circostanze Aggravanti

1) La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui all'art. 53 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 56

Corruzione in Atti Giudiziari

1) Se i fatti indicati negli articoli 53 e 54 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto giorni con cauzione da 27.750€ a 63.750€.

2) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque giorni, la pena è della reclusione da quattro a sette giorni con cauzione da 35.750€ a 76.750€; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque giorni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a dodici giorni senza cauzione.

Art. 57

Pene per il Corruttore

1) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 53, nell'articolo 54, nell'articolo 55, nell'art. 56,in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 53 e 54, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 58

Istigazione alla Corruzione

1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 53, ridotta di un terzo.

2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 54, ridotta di un terzo..

3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 53.

4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 54.

(20)

Confisca

1) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena per uno dei delitti previsti dagli articoli da 51 a 58, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Art. 60 Abuso di Ufficio

1) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a tre giorni con cauzione da 13.750€ a 37.500€.

2) La pena è aumentata di un mezzo nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 61

Rifiuto di Atti d'Ufficio, Omissione

1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta o rimanda eccessivamente un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da dodici ore a due giorni senza cauzione.

Art. 62

Rifiuto o Ritardo di Obbedienza Commesso da un Militare o da un Agente della Forza Pubblica

1) Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a sette giorni con cauzione 57.750€

(21)

Interruzione d'un Servizio Pubblico o di Pubblica Necessità

1) Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei ore a un giorno con cauzione 7.750€ e con la multa non inferiore a euro 8.750€.

2) I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione di tre giorni con cauzione 17.750€ e con la multa non inferiore a euro 11.550€.

Art. 64

Violenza o Minaccia a un Pubblico Ufficiale

1) Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei ore a un giorno con cauzione da 650€ a 2.750€.

Art. 65

Resistenza a un Pubblico Ufficiale

1) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da tre ore a sei ore con cauzione da 500€ a 1.500€.

2) Dal secondo avviso sarà possibile applicare anche una multa non superiore a 750€

3) Dal terzo avviso, in caso il reo non dovesse consegnarsi, sarà possibile applicare una pena detentiva aumentata di un terzo e una multa non superiore a 1.250€.

4) Nei casi previsti dal terzo comma sarà possibile aprire il fuoco in caso il soggetto non dovesse consegnarsi.

Art. 66

Interruzione di un Ufficio o Servizio Pubblico o di un Servizio di Pubblica Necessità

1) Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un giorno con cauzione 2.750€.

(22)

Oltraggio a un Corpo Politico, Amministrativo o Giudiziario

1) Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 68

Oltraggio a un Magistrato in Udienza

1) Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a dodici ore con cauzione 5.750€.

2) La pena è della reclusione fino a un giorno con cauzione 10.000€ se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

3) Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

4) Chiunque ritarda l’ordinario svolgimento di un udienza potrà essere sanzionato dal giudice che la presiede per un valore massimo di euro 30.000.

(23)

Titolo III Dei Delitti Contro l'Amministrazione della Giustizia

Art. 69

Omessa Denuncia di Reato da Parte del Pubblico Ufficiale

1) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 300 a euro 1.750.

2) La pena è della reclusione fino ad un giorno con cauzione 7.600€, se il colpevole è un ufficiale o un agente delle forze dell’ordine/armate, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

3) Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 70

Omessa Denuncia di Reato da Parte di un Incaricato di Pubblico Servizio

1) L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino da euro 250 fino a 1.500.

Art. 71

Simulazione di Reato

1) Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertare, è punito con la reclusione da uno a tre giorni con cauzione da 13.750€ a 28.750€.

(24)

Calunnia

1) Chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei giorni con cauzione da 16.750€ a 20.500€.

2) La pena è aumentata di un terzo se si incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci giorni, o un'altra pena più grave.

Art. 73 Auto Calunnia

1) Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre giorni con cauzione 9.750€.

Art. 74

Falso Giuramento della Parte

1) Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei ore a dodici ore con cauzione da 2.750€ a 4.500€.

2) Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 75

False Informazioni al Pubblico Ministero

1) Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro giorni con cauzione non superiore a 37.500€.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

(25)

Art. 76

Falsa Testimonianza

1) Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione di un giorno con cauzione 9.750€.

Art. 77

Intralcio alla Giustizia

1) Chiunque, offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 74-75 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

2) La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

3) La stessa disposizione si applica a chi rallenta o intralcia indagini volontariamente, la pena prevista dal comma uno è aumentata di un terzo se il reo è un membro della magistratura e di due terzi se il reo è un pm.

4) Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 78 Evasione

1) Chiunque essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei ore ad un giorno con cauzione da 3.750€ a 9.550€.

2) La pena è della reclusione da uno a tre giorni con cauzione da 9.550€ a 17.750€ se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque giorni con cauzione da 17.750€ a 29.750€ se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

3) Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

4) Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita di un terzo.

(26)

Procurata Evasione

1) Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei ore a cinque giorni con cauzione da 3750€ a 29.750€.

2) La pena è aumentata di un terzo se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

3) La pena è diminuita:

a) di un terzo se il colpevole è un prossimo congiunto;

b) di due terzi se il colpevole, nel termine di una settimana dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.

Art. 80

Mancato Pagamento di Multa, Ammenda o Sanzione

1) Chiunque si rifiuti di versare allo stato l'importo di una multa entro i termini prestabiliti è punito con la reclusione da tre ore a un giorno con cauzione da 200€ a 1750€ più importo della multa.

(27)

Titolo IV Dei Delitti Contro il Sentimento Religioso

Art. 81

Offese a una Confessione Religiosa Mediante Vilipendio di Persone

1) Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

2) Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Art. 82

Occultamento di Cadavere

1) Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre giorni con cauzione fino a 17.750€.

(28)

Titolo V Dei Delitti Contro l’Ordine Pubblico

Art. 83

Istigazione a Delinquere

1) Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

a) con la reclusione da uno a due giorni con cauzione 32.750€, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

b) con la reclusione fino a un giorno con cauzione 8.750€, ovvero con la multa fino a euro 750€, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

c) Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

d) Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

e) Se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.

Art. 84

Istigazione a Disobbedire alle Leggi

1) Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei ore a dodici ore con cauzione da 875€ a 1.550€.

Art. 85

Associazione a Delinquere

1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette giorni con cauzione non superiore a 57.750€.

2) Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque giorni con cauzione non superiore a quella indicata dal comma 1.

3) I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4) Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici giorni con cauzione non superiore a 127.750€.

5) La pena è aumentata di un mezzo se il numero degli associati è di dieci o più.

(29)

Associazione di Tipo Mafioso

1) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici giorni con cauzione non inferiore a 127.750€.

2) Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici giorni con cauzione non inferiori a 98.750€.

3) L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4) Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici giorni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro giorni con cauzione non inferiore a 350.750€ nei casi previsti dal secondo comma.

5) L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6) Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7) Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 86

Scambio Elettorale Politico-Mafioso

1) Quando la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 85-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 85-bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 87

Misura di Sicurezza

1) Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

(30)

Titolo VI Dei Delitti Contro l’Incolumità Pubblica

Art. 88 Strage

1) Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

2) In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici giorni.

Art. 89

Fabbricazione o Detonazione di Materiali Esplosivi.

1) Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque giorni senza cauzione.

Art. 90 Epidemia

1) Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con la reclusione non inferiore a sette giorni senza cauzione. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica l'ergastolo.

(31)

Titolo VII Dei Delitti Contro la Fede Pubblica

Art. 91

Possesso di Denaro Sporco

1) Chiunque sia colto a possedere, moneta sporca, o denaro nero, sarà punito con la reclusione:

a) Da 4 ore a 8 ore se la quantità è compresa tra l'1 e le 15 unità.

b) Da 9 a 16 ore se la quantità è compresa tra le 16 e le 31 unità.

c) Da 17 ore a due giorni se la quantità è compresa tra le 32 e le 64 unità.

d) Non inferiore a quattro giorni se la quantità è superiore alle 64 unità.

2) La cauzione è pari a 750€ per unità.

Art. 92

Possesso di Documenti Falsificati

1) Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro ore con cauzione 4.750€.

2) La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

Art. 93

Usurpazione di Titoli o Oneri

1) Chiunque, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.750.

2) Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

(32)

Titolo VIII Dei Delitti Contro la Moralità Pubblica e il Buon Costume

Art. 94 Atti Osceni

1) Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre a sei ore con cauzione da 450€ a 1.250€.

2) Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 900.

Art. 94-bis

Atti Osceni: Nozione

1) Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

2) Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza.

Art. 95

Uccisione di Animale

1) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre ore a diciotto ore con cauzione non inferiore a 9.500€.

2) E’ inoltre previsto il risarcimento dell’animale.

Art. 96

Soppressione, distruzione e occultamento di atti illeciti

1) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto illecito, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un atto illecito è punito con la reclusione da dodici ore a sei giorni con cauzione non inferiore a 12.500€ e sanzione non inferiore a 21.750€.

(33)

Titolo IX Dei Delitti Contro la Persona

Art. 97 Omicidio

1) Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a giorni sette con cauzione 17.750€ e una sanzione amministrativa pari a 35.000€.

2) La pena è aggravata di un terzo se il delitto è consumato in concorso tra più persone o più parti.

Art. 97-bis Tentato Omicidio

1) Chiunque attenti alla vita di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a giorni cinque con cauzione 15.250 e un sanzione amministrativa pari a 17.750€.

2) La pena è aggravata di un terzo se il delitto è consumato in concorso tra più persone o più parti.

Art. 98

Istigazione o Aiuto al Suicidio

1) Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a sei giorni con cauzione 9.500€. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque giorni con cauzione 8.750€ sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Art. 99 Percosse

1) Chiunque danneggi o deteriori un bene di proprietà altrui, verrà punito penalmente e dovrà risarcire i danni effettuati. risarcire i danni effettuati Aggressione Chiunque aggredisca, ferisca non gravemente, un civile con armi (mazza, katana, e tutti gli strumenti che possano portare ad un’emorragia senza provocare l’emorragia) è sanzionabile con multa non inferiore a euro 3.750€.

2) Se il soggetto dell'aggressione è un pubblico ufficiale la sanzione è aggravata di un mezzo.

3) Se il soggetto dell’aggressione è una forza dell’ordine o armata, potrà ricorrere all’uso del fuoco solo dopo aver effettuato un richiamo.

(34)

Omicidio Prerintenzionale

1) Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dall'articolo 97, cagiona la morte di un uomo, è punito con la aggravante di un mezzo della pena del sopracitato articolo.

Art. 101

Omissione di Soccorso

1) Chiunque trovi un cittadino, corpo umano (animato o meno), ovvero una persona ferita o in pericolo di vita, omette di prestare assistenza chiamando le Autorità competenti è punibile penalmente con la reclusione di ore dodici con cauzione 7.500€, se ne deriva la morte, la pena verrà raddoppiata.

Art. 102 Ingiuria

1) Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei ore con cauzione 750€ o con la multa fino a euro 1.250.

2) Se le offese sono reciproche il giudice può non dichiarare colpevole nessuna delle due parti.

Art. 103 Diffamazione

1) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un giorno con cauzione 3.750€ o con la multa fino a euro 7.500.

2) Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due giorni con cauzione 5.750€, ovvero della multa fino a euro 15.000.

3) Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata di un terzo.

4) Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 104

Sequestro di Persona

1) Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei ore a otto giorni con cauzione da 1.250€ a 67.750€.

2) La pena è aggravata di un mezzo, se il fatto è commesso:

a) da un'organizzazione criminale o una banda armata;

b) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

(35)

Minaccia

1) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 7.500.

2) Se la minaccia è grave, la pena è della reclusione fino a un giorno con cauzione 12.750€

Art. 106

Violazione di Domicilio

1) Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a sei ore con cauzione 1.250€.

Art. 107

Violazione di Domicilio Commesso da un Pubblico Ufficiale

1) Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque giorni con cauzione fino a 2.750€.

Art. 108 Furto

1) Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri, è punibile penalmente con la reclusione fino a 8 ore con cauzione 2.750€

(36)

Furto: Specifiche

1) Se il soggetto viene arrestato in flagranza di reato, durante il compimento dell’atto illecito, ritrovato con un’arma da fuoco funzionante il soggetto incorrerà in una sanzione pari a 5.000$.

2) Se il soggetto viene arrestato in flagranza di reato, durante il compimento dell’atto illecito, ritrovato con un’arma da fuoco funzionante, o meno e/o armi da collezione, ed altri oggetti illegali, proiettili, armatura, scudo, passamontagna, il soggetto incorrerà in una sanzione pari a 7.000$ per ogni oggetto in suo possesso.

3) Se il soggetto viene arrestato in flagranza di reato, durante il compimento dell’atto illecito, ritrovato con un qualsiasi oggetto menzionato in tale articolo con in aggiunta della droga il soggetto incorrerà in una sanzione pari a 1.000$ per ogni tipologia differente di droga ed un altra sanzione pari a 1.000$ per ogni multiplo di 8 di droga posseduta, si arrotonda per eccesso.

4) Se il soggetto viene arrestato in flagranza di reato, durante il compimento dell’atto illecito, ritrovato con un’arma da fuoco non funzionante il soggetto incorrerà in una sanzione pari a 3.000$.

5) Se il soggetto viene arrestato in flagranza di reato, durante il compimento dell’atto illecito, ritrovato con un’arma da collezione qualsiasi il soggetto incorrerà in una sanzione pari a 3.000$.

6) Se il soggetto viene arrestato in flagranza di reato, durante il compimento dell’atto illecito, ritrovato con un utensile da lavoro qualsiasi il soggetto incorrerà in una sanzione pari a 2.000$.

7) Se il soggetto viene arrestato a seguito di una perquisizione nel proprio domicilio o nelle sue residenze il soggetto incorrerà in una sanzione pari a 4.000$.

8) Se il soggetto a seguito di un richiamo da parte delle forze di competenza, decide di restituire la cosa mobile sottratta non rincorrerà all’arresto bensì ad una sanzione di 2.000$. Ciò non accadde qualora il soggetto rientrasse nei comma 1 - 2 - 3 - 4

9) Se il soggetto dichiara di aver ottenuto la cosa mobile in maniera involontaria e restituisce la cosa mobile, in maniera volontaria, anche dopo un richiamo delle forze competenti, il soggetto non verrà punito penalmente.

10) Se il soggetto dichiara di aver ottenuto la cosa mobile in maniera involontaria e si rifiuta di restituire la cosa mobile il soggetto è punibile penalmente con una detenzione di 2 ore ed una cauzione di 1.000$.

11) La cosa mobile sottratta dovrà essere riconsegnata al suo possessore.

(37)

Rapina

1) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da uno a tre giorni con cauzione 7500€ e con la multa da euro 750 a euro 2.650.

2) Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

3) Se il delitto è svolto con arma da fuoco la pena è aumentata di un terzo, se è svolto da una banda armata, unicamente di un mezzo.

Art. 110 Estorsione

1) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con reclusione da uno a tre giorni con cauzione 7500€ e con la multa da euro 750 a euro 2.650.

Art. 111 Danneggiamento

1) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre giorni con fino a 15.750€ o con la multa fino a euro 9.750.

2) In caso ad essere danneggiate dovessero essere strutture, la pena è aggravata di un terzo, se per la distruzione si fa ausilio di esplosivi, di due terzi.

Art. 112 Truffa

1) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei ore a tre giorni con cauzione da 7.500€ a 37.750€

2) Vi è imposto obbligo di restituire la somma sottratta alla vittima da parte del reo.

(38)

Evasione Fiscale

1) Chiunque provi a eliminare o a ridurre il prelievo fiscale dello Stato è sanzionabile con una sanzione pecuniaria amministrativa. Nel caso la cifra evasa dovesse essere fra i 5.000$ e 15.000$ è predisposta anche la detenzione ordinaria. Nel caso la cifra evasa fosse superiore a 15.000$ la pena non è inferiore ai cinque giorni di reclusione con cauzione pari a un terzo della somma evasa.

2) Vi è imposto obbligo di restituire la somma evasa.

Art. 114

Possesso di Sostanze Stupefacenti

1) Possedere una certa quantità di sostanze stupefacenti, e/o semi, può essere sanzionabile penalmente. La pena varia a seconda della quantità in possesso:

a) Da 17 a 32 unità totali la pena è di due ore di detenzione con cauzione 1.500€

b) Da 33 a 64 unità totali la pena quattro ore di detenzione con cauzione 3.000€

c) Da 65 a 128 unità totali la pena è di otto ore di detenzione con cauzione 7.500€

d) Da 129 a 256 unità totali la pena sedici ore di detenzione con cauzione 12.750€

e) Da 257 a 512 unità totali la pena un giorno di detenzione con cauzione 31.000€

f) Per le unità superiori a 512 si aggiungono 15 minuti per ogni 8 unità, il calcolo è arrotondato per eccesso.

2) Viene applicata una multa pari a 750€ per ogni 8 unità rinvenute, il calcolo è arrotondato per eccesso.

Art. 115

Possesso di Materiale Illecito

1) Possedere materiale illegale quale radioline, manette, armature, corde, maschere, katane etc. è punito con la reclusione da 4 ore a 16 ore con cauzione 1.250€ per ogni oggetto illecito posseduto in riferimento al presente articolo.

2) È fatta eccezione dal comma 1 ogni oggetto detenibile legalmente nella propria proprietà.

3) È fatta eccezione dal presente articolo la mazza.

4) Se il materiale in questione è un arma da fuoco, la pena è della reclusione per tre giorni con cauzione 30.000€ ed una sanzione amministrativa pari a euro 15.000, tale pena assegnata per il singolo oggetto, se l’arma in questione ha un calibro 3.5+ si applica un ulteriore aggravante di un mezzo.

(39)

Art. 116

Compravendita di Materiale Illecito

1) Vendere o comprare materiale illecito ( Armi, Proiettili, Droga, Erba… ) è punibile penalmente con la reclusione di cinque giorni con cauzione 7500€ e una sanzione amministrativa da euro 1.750. a euro 5.250.

Art. 117

Possesso di Piantagioni di Sostanze Stupefacenti.

1) Possedere piantagioni di droga (blocchi zappati) è punibile con la reclusione di 1 ora con cauzione 350€ per ogni unità.

2) Vi è il divieto di possedere zone di terra zappate.

Art. 118 Violenza Sessuale

1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei ore a cinque giorni.

2) Alla stessa pena soggiace chi indice taluno a compiere o subire atti sessuali.

(40)

Libro III Delle Contravvenzioni in Particolare

Titolo I Delle Contravvenzioni di Polizia

Art. 119

Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità

1) Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 575 euro.

Art. 120

Rifiuto d’Indicazioni sulla Propria Identità Personale

1) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 250 euro.

Art. 121

Procurato Allarme Presso l’Autorità

1) Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei ore o con l'ammenda da 100 euro a 575 euro.

Art. 122

Ingresso Arbitrario in Luoghi, ove l’Accesso è Vietato nell’Interesse Militare dello Stato

1) Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare o della sicurezza dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l'arresto da tre ore a un giorno, ovvero con l'ammenda da 500 euro a 3750 euro.

Art. 123

Abbandono di Animali

1) Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare o della sicurezza dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l'arresto da tre ore a un giorno, ovvero con l'ammenda da 500 euro a 3.750 euro.

(41)

Atti Contrari alla Pubblica Decenza

1) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Art. 125

Somministrazione di Sostanze Dannose o Nocive

1) Chiunque, consegna o somministra sostanze velenose o stupefacenti è punito con l'ammenda fino a 4.750 euro e con la reclusione da giorni due a giorni cinque con cauzione 12.750€.

Art. 126

Avvelenamento di Acqua o Sostanze Alimentari

1) Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a giorni venti con cauzione pari a 67.650€ e una sanzione amministrativa pari a 56.270€ . Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo.

Art. 127

Molestia o Disturbo alle Persone

1) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a giorni tre e con l’ammenda fino a 1.510€

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