Informatica Medica
II anno – II semestre – 2016/2017
Facoltà di Medicina e Psicologia
Prof. Vassilios Papaspyropoulos vassilios.papas@uniroma1.it www.informaticamedica.matam.it
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Corso Integrato
Informatica Medica e Inglese Scientifico
Dispense ad uso esclusivo degli Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2016-2017
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Cartella Clinica Informatizzata, Fascicolo Sanitario Elettronico e Sistemi Informativi Sanitari
Cartella clinica
Cartella clinica elettronica
•
Raccolta delle informazioni necessarie finalizzata alla cura del Paziente
•
Favorisce le scelte assistenziali e la condotta terapeutica per ogni singolo Paziente
•
Favorisce l’integrazione multidisciplinare delle competenze sanitarie
•
Rappresenta il contenitore di tutte le informazioni riguardanti la diagnosi, la terapia, le analisi, gli esami e le osservazioni che devono essere facilmente accessibili agli operatori sanitari
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Cartella clinica
•
Strumento di comunicazione tra tutti gli
operatori sanitari coinvolti nella cura del Paziente
•
Rappresenta l’unico documento da utilizzare a lungo termine per l’assistenza del Paziente
•
Sostiene la ricerca, la didattica, la qualità, le ricerche statistiche ed epidemiologiche,
l’amministrazione e la gestione delle informazioni del Paziente
•
Può essere utilizzata anche a fini giuridici e medico legali
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Cartella clinica - Storia
Cartella clinica elettronica
Obbligo della cartella clinica cartacea in Italia Decreto legislativo 6972/1890
Assistenza ospedaliera per i poveri
Primo prototipo standard – “scheda cubicolare”
1899
Presso il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Roma
Dati personali, Diagnosi, Terapia, Note
Cartella clinica - Storia
Legge Petragnani del 1938 (RD 30/09/1038, n. 1631) Il Primario è responsabile delle cartelle cliniche
DPR n. 128/1969 (27/03/1969)
Il Primario è responsabile della compilazione delle cartelle cliniche e della loro conservazione fino alla consegna all’archivio; il Direttore Sanitario è responsabile dell'archivio
delle cartelle cliniche
DPR n° 225/1974 (14/03/1974)
Compito anche degli Infermieri Professionali la conservazione della documentazione clinica fino alla
consegna all’archivio
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Cartella clinica – Trattamento dati personali Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il “Codice sulla
Privacy” (D.lgs196/2003), testo organico e integrato di tutte le disposizioni emanate dal 1996 in poi in materia di protezione dei dati personali.
Le norme del Codice della privacy, in aderenza alla disciplina dell'Unione Europea, assicurano che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (tutelati,
in generale, dalla Costituzione della Repubblica), nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Cartella clinica elettronica
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Cartella clinica – Trattamento dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, …trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
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Cartella clinica – Trattamento dati personali Riforma Europea 2016 nei 28 stati membri
Norme sulla protezione dei dati
- una direttivache interessa l’utilizzo dei dati personali, in ambito “sicurezza e attività di polizia e giustizia” e che dovrà essere recepita dai singoli stati per diventare operativa
- un regolamento, destinato a tutti i privati, persone fisiche e imprese, e parte dei soggetti pubblici, immediatamente applicabile senza recepimento
per garantire la sicurezza
- dall’utilizzo esteso della tecnologia e
- il controllo dei dati personali secondo norme sulla protezione durante lo scambio delle informazioni in tutta l’UE
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
Cartella clinica elettronica
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 è entrato in vigore il 25 Maggio 2016
Contenuto della cartella clinica
• Struttura del ricovero
• Generalità del Paziente
• Caratteristiche del ricovero
• Data di ricovero e data di dimissione
• Diagnosi
• Consenso informato
• Consenso al trattamento dei dati (CCE)
• Storia clinica
– Intervista o anamnesi personale fisiologica, patologica remota e patologica prossima
– Anamnesi familiare – Interventi chirurgici
– Intolleranze farmacologiche
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Contenuto della cartella clinica
Cartella clinica elettronica
• Esame obiettivo
• Esami diagnostici
• Consulenze specialistiche
• Trattamenti terapeutici (prescrizione e somministrazione)
• Intervento chirurgico – Cartella di anestesia
• Inquadramento clinico, diario clinico della degenza e parametri clinici del paziente
• Lettera di dimissione
• Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)
• Consultazione di documentazione clinica proveniente da altri ricoveri, documentazione diagnostica e/o visite ambulatoriali della struttura sanitaria(CCE)
• Integrazione della cartella clinica infermieristica(CCE)
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Cartella clinica
La cartella clinica è il “mezzo” / “strumento”
fondamentale nella gestione clinica del Paziente con delle esigenze particolari per ogni singola disciplina medica.
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Cartella clinica elettronica
Cartella clinica elettronica
La cartella clinica elettronica (CCE) (Cartella
Clinica Computerizzata, Electronic Medical Record,
Electronic Patient Record, Computer-based Patient
Record, ecc.) rappresenta uno strumento in grado di
acquisire e distribuire in modo sistematico ed
omogeneo tutte le informazioni riguardanti un
Paziente.
Cartella clinica elettronica
“Una documentazione elettronica sul Paziente
inserita in un sistema appositamente sviluppato per favorire gli utenti, consentendo l’accesso a una completa base di dati, comprendente avvisi,
promemoria, supporti alle decisioni mediche, accessi alle conoscenze mediche e altri aiuti”
Institute of Medicine (IOM), Dick RS, Steen EB, 1991
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Requisiti di base
Cartella clinica elettronica
•
Contenuto – definizione sistematica e organizzata delle informazioni minime che devono essere contenute e trattate in modo uniforme; sistemi di codifica (esempio: ICD)
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Requisiti di base
•
Formato – definizione della strutturazione dei moduli e delle interfacce di inserimento e visualizzazione delle informazioni, velocità di implementazione di soluzioni per esigenze differenti
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Requisiti di base
Cartella clinica elettronica
•
Prestazioni – disponibilità h24, accesso
ubiquitario delle informazioni, tecnologia web-
based
Requisiti di base
•
Interoperabilità – rispetto degli standard per il collegamento ad altri sistemi informativi
(prenotazioni di esami e consulenze, dati di laboratorio, ecc.), comunicazione con altri
specialisti e il MMG, collegamento a banche dati farmacologiche, gestione di processi organizzativi ed amministrativi, collegamento a dispositivi
portatili, possibilità di scambiare informazioni mediante sistemi di elaborazioni differenti, ecc.
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Requisiti di base
Cartella clinica elettronica
•
Rispetto degli standard per consentire il collegamento a dispositivi elettromedicali
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Requisiti di base
•
Produzione di documentazione – lettere di dimissione, referti di esami specifici, diario clinico, terapia domiciliare e successivi controlli
•
Sicurezza e riservatezza – gestione delle autorizzazioni, perdita accidentale da guasti
•
Formazione del personale
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Valore aggiunto e diffusione della CCE
Cartella clinica elettronica
•
Gestione della farmacoterapia
• Gestione della conoscenza clinica e
sanitaria, in seguito ad opportune elaborazioni, come supporto
decisionale a livello clinico egestionale (linee guida, EBM, ecc.)
•
Gestione delle attività con strumenti informatici mobili
%
di
utilizzo
Valore aggiunto – Diffusione della CCE
• Supporto per i processi e le attività sanitarie(diagnosi e cura, attività complesse interdisciplinari, ecc.) all’interno di una struttura sanitaria o di un sistema sanitario esteso (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE)
L’evoluzione tecnologica necessita
di una modificazione dell’organizzazione delle attività sanitarie e delle competenze di gestione dei processi
FERME RESTANDO LE COMPETENZE
PROFESSIONALI SANITARIE
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Cartella clinica elettronica
Cartella clinica elettronica
Le due procedure distinte della cartella clinica sono:
•
la prima composta dall’acquisizione,
dall’immissione e dal trattamento dei dati nel sistema informatico e
•
la seconda dall’utilizzazione dei dati nella pratica clinica
La quantità, la complessità e la diversità delle
informazioni cliniche derivano da diverse fontie sono di varia natura.
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Cartella clinica elettronica
Processo di acquisizione dei dati
- difficoltàdell’inserimento dei dati direttamente ad un sistema di elaborazione
- i metodi tradizionali(carta e penna) sono quelli più utilizzati a livello operativo da parte del personale sanitario
- l’immissione digitalerappresenta una barriera
importante per l’utilizzo esteso rispetto all’utilizzo di carta e penna
- i dispositivi mobili(PDA, notebook, ecc.) possono essere utili e meno voluminosi
- utilizzo di carta e penna digitale, ecc.
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Cartella clinica elettronica
Cartella clinica elettronica
Inserimento dati con la penna digitale
penna a sfera "digitale“ con incorporata la tecnologia di trasmissione senza fili
Cartella clinica elettronica
Tecnologia Anoto, società svedese
Inserimento dati con la penna digitale
carta digitale con reticolo stampato, che consiste di piccolissimi puntini che, interagendo con la micro- camera, consentono alla penna di ricostruire istante per istante i tratti scritti
Invio ad un PC situato nelle vicinanze o, tramite un telefonino, ovunque via Internet
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Cartella clinica elettronica
Cartella clinica elettronica
I programmi più avanzati consentono
l'immissionediretta dalle apparecchiature elettromedicali che possono essere collegate direttamente al sistema informatico per l'acquisizione di immagini, sia statiche che dinamiche, come quelle ecografiche, TC, RM, endoscopiche, radiologiche, ecc.
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Cartella clinica elettronica
TC digitale
Ecografo digitale
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Cartella clinica elettronica
Cartella clinica elettronica
Bilancia digitale
Spirometro digitale
fonendoscopio digitale
Cartella clinica elettronica
Altri dati sono rappresentati dagli esami
ematochimici, dal monitoraggio dei parametri vitali, ecc. che possono registrare le informazioni con la massima precisione, affidabilità e tempi di
rilevamento ridotti.
Si crea in questo modo un archivio completo e in tempo reale indipendentemente dalla struttura di provenienza delle informazioni.
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Cartella clinica elettronica
Cartella clinica elettronica
I dati, indipendentemente dal modo, dalla sequenza o dalla postazione dalla quale vengono inseriti,
possono essere trattati e restituiti all'operatore in composizioni e combinazioni diverse.
Ogni utilizzatore può consultare le informazioni che gli consente il proprio grado di autorizzazione
all'accesso del sistema.
I vari livelli di protezione possono consentire la sola consultazione, l'aggiornamento, la modifica o la stampa di tutti o di parte dei dati contenuti
nell'archivio.
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Cartella clinica elettronica
La cartella clinica può essere collegata ad altri sistemi di gestione come:
•
la banca dati dei farmaci per il reperimento di informazioni sulle indicazioni, controindicazioni, posologia e disponibilità degli stessi,
•
la gestione delle schede terapeutiche per il personale infermieristico,
•
la creazione di grafici dei parametri vitali inseriti manualmente o automaticamente dai dispositivi elettromedicali,
•
la gestione degli appuntamenti programmati delle visite …
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Cartella clinica infermieristica
Cartella clinica elettronica
La gestione infermieristica può essere inclusa nel sistema informativo vista la complessità sia dell'assistenza che della documentazione specifica
•
l'ottimizzazione dei compiti assistenziali,
•
l'organizzazione e la gestione dell'unità di degenza,
•
la somministrazione della terapia con la
posologia e gli orari,
Cartella clinica infermieristica
•
la distribuzione dei pasti,
•
gli atti assistenziali infermieristici,
•
la rilevazione dei segni vitali,
•
la raccolta dei dati per la documentazione sanitaria,
•
i piani di assistenza
sono alcuni dei compiti infermieristici che possono essere inseriti nel sistema della gestione del Reparto.
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Cartella clinica infermieristica
Cartella clinica elettronica
Strumento operativo progettato e gestito dagli infermieri. Raccoglie informazioni utili riguardanti ogni paziente in maniera individualizzata ed è indispensabile per l’elaborazione di un piano di assistenza che tenga conto del contesto sociale, culturale e assistenziale in cui si sviluppa, garantendo la continuità delle prestazioni.
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Metodo infermieristico
Il piano di assistenza è lo strumento più efficace per assicurare la soluzione dei problemi dell’utente e la soddisfazione dei suoi bisogni.
Il piano di assistenza infermieristica comprende dati specifici su un determinato utente.
Questi dati sono organizzati in maniera sistematica e sintetica per favorire la definizione degli obiettivi infermieristici e di salute.
Yura e Walsh
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Profilo professionale dell'infermiere
Cartella clinica elettronica
D.M. 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere - “… l'infermiere è l'operatore sanitario … responsabile
dell'assistenza generale infermieristica”
- “partecipaall'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
- pianifica, gestiscee valutal'intervento assistenziale infermieristico;
- garantiscela corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
- agiscesia individualmente sia in collaborazionecon gli altri operatori sanitari e sociali”
Metodo infermieristico
Il piano di assistenza rappresenta chiaramente il problema dell’utente: contiene tutte le informazioni utili, le diagnosi infermieristiche effettive e potenziali e le loro priorità, i problemi e le complicanze da prevenire, i risultati attesi dagli interventi infermieristici prescritti.
Yura e Walsh
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Metodo infermieristico
Cartella clinica elettronica
Yura e Walsh
•
Valutazione della rilevanza dell’informazione del paziente
•
Definizione dei problemi infermieristici e delle risorse del paziente
•
Individuazione dell’obiettivo infermieristico
•
Organizzazione dei compiti infermieristici
•
Esecuzione e documentazione di questi compiti
•
Valutazione delle cure infermieristiche e possibile definizione di un piano di cure
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Metodo infermieristico
• accertamento iniziale: è la fase del processo di
assistenza infermieristica che consente di raccogliere le informazioni, per individuare i problemi delle personee le relative motivazioni che vi sono alla base; mira quindi ad individuare quale è la situazione attuale del paziente
• pianificazione dell’assistenza: è la necessità di definire le modalità di risposta ai bisogni di assistenza specifici di ogni paziente; consente l’integrazione delle modalità assistenziali nel tempo (tra più turni) e tra professionisti
• attuazione dell’assistenza: si documenta la realizzazione dei trattamenti diagnostico-terapeutici
• valutazione: comprende due aspetti: la valutazione continua e la valutazione finale
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Codice deontologico infermieristico (2009)
Cartella clinica elettronica
Articolo 27
L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti
interprofessionali e di una efficace gestione
degli strumenti informativi.
Cartella infermieristica
La cartella infermieristica è Atto pubblicoin senso lato (la sua adozione è riconosciuta nel D.P.R. 384 del 1990) perché redatto da un incaricato di pubblico
servizionell'esercizio delle sue funzioni
Piano di assistenza personalizzato
- Dati anagrafici
- Anamnesi infermieristica - Piano di assistenza
- Diario infermieristico
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Cartella infermieristica
Cartella clinica elettronica
Strutturazione della cartella clinica
- Scheda anagrafica
- Raccolta informazioni e rilevazione dati - Identificazione dei bisogni e dei problemi
- Composizione progetto assistenziale infermieristico - Formulazione degli obiettivi
- Pianificazione delle azioni (terapia, esami diagnostici, parametri vitali, trasferimento/dimissione)
- Diario Infermieristico - Valutazione dei risultati
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Minimum Basic Data Set (MBDS)
Il Minimum Basic Data Set (MBDS) è un sottoinsieme della cartella clinica, che include i dati essenziali per l’interazione con e fra le strutture sanitarie, sia per
l’emergenza che per le malattie croniche; un Data Set standard è infatti essenziale per facilitare la memorizzazione ed il
trasferimento di dati sanitari (interoperabilità).
La cartella clinica elettronica, Angelo Rossi Mori, Riccardo Maceratini
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Minimum Basic Data Set (MBDS)
Cartella clinica elettronica
L’American Medical Record Association, ha identificato 45 dati minimi da includere nella cartella clinica.
Questi dati fondamentali sono in grado di
identificare il paziente e comprendono
l’anagrafica del paziente, le allergie, le
incompatibilità, le patologie pregresse, le
patologie attuali, ecc.
Sicurezza
•
La sicurezza coinvolge tutta la tecnologia per salvaguardare la divulgazione dei dati contenuti negli archivi sanitari da persone non autorizzate, nonché l’alterazione degli stessi da parte di persone non competenti.
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Riservatezza
Cartella clinica elettronica
•
La riservatezza riguarda il grado di divulgazione delle informazioni di natura medica. La legge vieta la divulgazione non autorizzata di dati personali che possono rivelare lo stato di salute e stabilisce che questi possono essere trattati dagli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari con lo scopo esclusivo di tutelare l’incolumità fisica e la salute dell’interessato.
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Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005
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Codice dell’Amministrazione Digitale
il punto p) dell’articolo definisce il documento
informatico
come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
La cartella clinica quindi può nascere o essere trasformata in documento informatico, nel rispetto di quanto contenuto nel decreto legislativo.
Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni
Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005
Cartella clinica elettronica
Il documento informaticoda chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecnichedi cui all'articolo 71.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitalesoddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 che garantiscano
l'identificabilità dell'autoree l'integrità del documento.
Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005
Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informaticosono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
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Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005
Art. 71 Regole tecniche
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivitàdi cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
Informatica Medica
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Sistema Pubblico di Connettività
Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è la rete che collega tra loro tutte le amministrazioni pubbliche italiane, consentendo loro di condividere e scambiare dati e risorse informative.
« l'insieme di infrastrutture tecnologichee di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezzadelle
informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione »
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
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Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione
« l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche che assicura l'interoperabilitàtra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e localie tra queste e i sistemi dell'Unione europeaed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.
Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.»
In vigore dal 14 settembre 2016
Informatica Medica
Regole Tecniche
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008
Regole tecniche e di sicurezza
per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste
dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale».
G.U. 21 giugno 2008, n. 144.
© V.P. 2016 – rev. 1.10b
Aspetti legali
In dottrina: Atto certificativo – dichiarazione di scienza e verità da parte del medico, non idonea a costituire nuove situazioni giuridiche.
In giurisprudenza: Atto pubblico di fede privilegiata, ossia atto redatto dal medico – pubblico ufficiale se compie attività di assistenza sanitaria (ASL ed Ospedali) – nell’esercizio di una potestà di certificazione ed
attestazione conferita dalla legge ed in conformità ai singoli regolamenti interni. Il contenuto di essa è confutabile solo con la prova contraria di eguale importanza.
Cartella clinica elettronica
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Requisiti tecnologici con valore aggiunto
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•
Utilizzo della
tecnologia web-based•
Utilizzo di
dispositivi mobili(PocketPC e TabletPC)
•
Utilizzo della
tecnologia wireless•
Utilizzo della
firma digitalea norma di legge (prescrizioni farmacologiche, ecc.)
• Struttura modulare
per l’integrazione diretta ad altri sistemi informatici (amministrazione, laboratori di analisi, radiologia, ecc.)
•
Condivisione sicura dei dati clinici (VPN)
Requisiti tecnologici con valore aggiunto
Cartella clinica elettronica
•
Integrazione di
protocolli VoIPper una comunicazione tra medici
•
Integrazione di sistemi di
videocomunicazioneper avere il completo controllo del paziente
• Acquisizione diretta
dai dispositivi biomedicali
•
Aderenza agli
standarddella Join Commission International (Ente di accreditamento internazionale)
•
Compatibilità con gli
standard HL7HL7 (Health Level Seven) HL7 (Health Level Seven)
È uno standard che consente l’interscambio
elettronico di dati clinici, amministrativi e finanziari nell’ambito di una struttura sanitaria.
HL7è un'associazione, fondata nel 1987, dedicata a fornire un quadro completo e le relative norme per lo scambio, l'integrazione, la condivisione e il recupero di informazioni della sanità elettronica a supporto dei clinici pratici della gestione, della realizzazione e della valutazione dei servizi sanitari.
© V.P. 2016 – rev. 1.10b http://www.hl7italia.it
HL7 (Health Level Seven)
Lo standard HL7 descrive le interfacce tra applicazioni e le definizioni dei dati da scambiare in termini di messaggi e documenti, quindi:
• nasce per scambiareinformazioni relative ad un paziente
• standardizzal’intero complesso di un sistema sanitario a livello di scambio di dati clinici
• fornisce interfacceche permettono il flusso di dati fra sistemi diversi
• rende quindi le varie “entità” del mondo sanitario interoperabili
© V.P. 2016 – rev. 1.10b http://www.hl7italia.it
Cartella clinica elettronica
HL7 (Health Level Seven)
Il 20 marzo 2003 è stata costituita la sezione italiana di HL7 che intende adattare lo standard alle necessità nazionali.
HL7 si riferisce alle regole per:
- i dati scambiati
-la tempistica degli scambi
- la comunicazione di errori fra le applicazioni
© V.P. 2016 – rev. 1.10b http://www.hl7italia.it
HL7 (Health Level Seven)
HL7 mette in comunicazione:
- Sistema informativo dell’ospedale (HIS) - Sistema informativo del laboratorio (LIS)
- Sistema informativo della farmacia (Pharmacy Information System -PHIS o PIS)
- Sistema informativo per la Gestione Risorse Umane (Human Resource Information System -HRIS)
- Sistemi per la gestione automatizzata delle cartelle cliniche del paziente (Computerized Patient Records -CPR)
- Sistema informativo di radiologia (RIS)
- Sistema informativo che collega gli ospedali alle abitazione dei pazienti dimessi, ma che devono ancora stare sotto osservazione medica (Home Health Information System -HHIS)
Cartella clinica elettronica
Tecnologia web-based
• Applicativi che hanno la possibilità di funzionare nell’ambiente Internet o Intranet e sono eseguiti o visualizzati tramite unqualsiasibrowser
• L’utente può interagire direttamente e attivamente con l’applicazione (web dinamico)
• Le applicazioni non sono installate sul computer locale ma su server dedicati e disponibili su Internet e raggiungibili da un numero “illimitato” di utenti
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Tecnologia web-based - vantaggi
Cartella clinica elettronica
• Applicazioni indipendenti dalla piattaforma hardware e dal sistema operativo
• Accesso immediatotramite identificazione dell’utente
• Accesso immediato senza installazione e configurazione dell’applicativo sul proprio computer
• L’applicazione principale viene eseguita sul server con minore necessità di requisitidel proprio computer
• Aggiornamento immediato sia dell’applicativo che dei dati a disposizione dell’utente
• Utilizzo da molteplici utenti contemporaneamente e possibilità di creareambienti collaborativi
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Dispositivi Mobili (mHealth o mobile Health)
La possibilità di utilizzare dispositivi mobili per varie applicazioni in sanità inclusa la rilevazione e lo scambio di dati e informazioni sanitarie tra il paziente e le strutture sanitari e il monitoraggio in tempo reale dei
parametri vitali del paziente per la necessaria assistenza medico-sanitaria.
PDA (Personal Digital Assistant) Smartphone
Tablet PC eBook Reader
app – applicazione informatica dedicata ai dispositivi mobili
+
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Dispositivi mobili
Cartella clinica elettronica
Mobile Clinical Assistant
- Windows®
- Schermo LCD da 10,4" con dual touch LCD - Facile da pulire/ disinfettare, conforme alle
Certificazioni di sicurezza per gli ospedali - Resistenza alle cadute da un’altezza di 90 cm - Resistente e leggero: pesa solo 1,5 kg - Autonomia fino a 9 ore
- Connettività wireless
- Maniglia per il trasporto integrata
- Camera: 2 MPixel Camera con Autofocus e doppio LED flash
- Lettore RFID ISO 15693
- Sicurezza: Lettore Fingerprint - Lettore di smartcard senza contatto
- Lettore Barcode
Panasonic
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Mobile Clinical Assistant
Cartella clinica elettronica
cleaned and disinfected with standard cleansers
integrated 2.0- megapixel camera
for photographic and video documentation
RFID reader
Motion Computing – Motion C5
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Mobile Clinical Assistant
barcode scanner
Wi-Fi®, Bluetooth® wireless connectivity and optional mobile broadband (WWAN) smart card reader
Motion Computing – Motion C5
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Wireless technology
Cartella clinica elettronica
Le reti locali Wireless (WLAN)utilizzano come mezzo trasmissivo:
• onde radio(Bluetooth - bassi consumi, corto raggio di azione10 -100 m, basso costo di produzione, PAN)
• onde radio(WiFi – dispositivi anche non visibili tra di loro, access point e antenne direzionali, 150 m – 300 m – 1 km, elevate velocità di trasmissione, ampio raggio di azione, alto costo di produzione, LAN)
• luce infrarossa(collegano dispositivi visibili tra di loro, lente, poco usate)
• sistemi laser(elevata velocità di trasmissione, sensibili alle condizioni esterne e alle vibrazioni, poco usate)
VPN (Virtual Private Network)
• Insieme di tecnologie che consentono la connessione di reti locali privateattraverso una rete pubblica (Internet)
• Creazione di sistemi omogenei geograficamente distribuiti
• Utilizzano protocolliche sono in grado di incapsulare il traffico della rete locale entro pacchetti specifici e inviarli attraverso Internet verso le altre tratte della rete
distribuita
• Utilizzano standard di trasmissione della rete internet
• Utilizzano meccanismi di cifraturadel traffico e di verifica delle credenziali
• Alternativa delle linee dedicate tra due o più postazioni
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VPN
Cartella clinica elettronica
• Origine dei dati da una sorgente autenticata
• Accesso consentito solo a utenti autorizzati
• Alto grado di confidenzialità (difficile consultare i dati che transitano sulla VPN)
• Integritàgarantita (difficile alterare i dati)
• Non utilizza linee dedicate
• Utilizzo di cifraturaper separare il traffico all’interno di una rete pubblica
• La VPN non può accederea Internet direttamente
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VoIP
• Tecnologia che rende possibili le conversazioni
telefoniche sfruttando una rete che utilizza il protocollo IP invece del tradizionale sistema di trasmissione
telefonica basato sul doppino di rame (PSTN – Public Switched Telephone Network - analogico)
• Il protocollo VoIP prevede una trasmissione in modalità digitale
• Vantaggi: minor costo per chiamata, infrastruttura condivisa
• Svantaggi: mancanza di garanzie sul QoS (tempo di latenza elevato, distorsione del messaggio vocale per interpolazione dei pacchetti mancanti, sicurezza della comunicazione – spam, virus, intrusioni, ecc.)
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Cartella clinica tradizionale – Vantaggi
Cartella clinica elettronica
•
Nessuna esigenza tecnologica
•
Semplice da usare (carta e penna)
•
Mobilità e trasportabilità
•
Accesso immediato se ben strutturata (?)
•
Compilazione e inserimento delle informazioni in modo libero anche non strutturato
•
Strutturazione modulare in base alle esigenze
sanitarie (diversi formati, colori, moduli
prestampati, ecc.)
Cartella clinica tradizionale – Svantaggi (1)
•
Consultabile da una persona fisicamente presente
•
Ricerca della cartella di un paziente (luogo, archivio, orario, ecc.)
•
Spazio necessario per l’archiviazione notevole
•
Qualità nella riproduzione
•
Difficoltà nella lettura e nell’interpretazione del contenuto scritto
•
Indaginosa la ricerca di una informazione
•
Assenza di una strutturazione temporale degli eventi
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Cartella clinica tradizionale – Svantaggi (2)
Cartella clinica elettronica
•
Documentazione incompleta (mancanza di informazioni, esami di laboratorio, prescrizioni terapeutiche, anamnesi, esami strumentali, assenza di immagini statiche e dinamiche, ecc.)
•
Assenza di esami precedenti eseguiti sul paziente
•
Operazioni di ricerca, didattica, statistiche, analisi e valutazione dei risultati, ecc. (necessità di compilazione di documenti aggiuntivi, ripetizioni inutili di trascrizione con alto margine di errore, aumento dei costi per indagini semplici o complicate, ecc.)
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Cartella clinica elettronica – Vantaggi (1)
•
Spazio fisico per l’archiviazione basso
•
Consultabile virtualmente da tutti gli utenti autorizzati
•
Consultazione contemporanea da più persone
•
Facile reperibilità (web-based, sistemi informativi aziendali, ecc.)
•
Riproduzione completa e accurata
•
Modularità della rappresentazione delle informazioni
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Cartella clinica elettronica – Vantaggi (2)
Cartella clinica elettronica
•
Riduzione dei tempi per la raccolta dei dati
•
Facile archiviazione di grandi quantità di dati
•
Integrazione di informazioni provenienti da diverse fonti (testo, audio, immagini statiche e dinamiche, ecc.)
•
Velocità di reperimento e consultazione delle informazioni
•
Agevole organizzazione, riorganizzazione e
trattamento dei dati e delle informazioni
Cartella clinica elettronica – Vantaggi (3)
•
Capacità di memorizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati clinici (reti telematiche)
•
Analisi immediata dei dati (ricerche epidemiologiche, ricerca, didattica)
•
Accesso simultaneo e condivisione della cartella clinica e di tutto il suo contenuto tra vari utenti autorizzati (MMG, Ospedale, Ambulanza, ecc.)
•
Pianificazione e controllo dell’efficienza e dell’efficacia di una struttura sanitaria
•
…
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Cartella clinica elettronica – Svantaggi
Cartella clinica elettronica
•
Necessità di dispositivi e strutture tecnologicamente avanzate
•
Costi iniziali elevati (?)
•
Necessità di addestramento per una corretta e veloce utilizzazione
•
Sicurezza e riservatezza dei dati
•
Strutturazione (apparentemente) limitata e difficoltà di inserimento dei dati (dispositivi di input)
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Responsabilità penale
Falso materiale (artt. 476 – 493 c.p.)
- Contraffazione della cartella (redazione della cartella clinica da persona diversa da quella cui compete la compilazione)
- Alterazione della cartella (documento con modifiche successive alla sua compilazione definitiva)
Falso ideologico (artt. 479 – 493 c.p.) - Documento correttamente redatto ma con
affermazioni non rispondenti al vero
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Responsabilità penale
Cartella clinica elettronica
Violazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.)
- Modalità per la consultazione della cartella clinica, già archiviata, per esigenze di natura clinica, scientifica e didattica
Violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)
- Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino a (un anno) o con la multa da (30 euro a 516 euro)
L’informatizzazione dovrebbe
• sostituire l’archiviazione del cartaceo
• costituire uno strumento di lavoro in grado di offrire all’operatore sanitario un reale ausilio diagnostico-terapeutico- gestionale nello svolgimento della sua attività professionale, dando la possibilità di analizzare e confrontare, anche nel tempo, i dati clinici del/dei pazienti nonché consultare statistiche, effettuare ricerche di dati o formulare ipotesi diagnostiche
• aiutare aevitare errori
• dare la possibilità di consultare i dati clinici del/dei pazienti in differenti strutture sanitarie
• per l’Amministrazione essere un utile mezzo per automazioni riguardanti i pazienti
La Cartella Clinica: Requisiti – Normativa – Giurisprudenza a cura di Marco Perelli Ercolini e Mattia Pascale
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Sistemi Informativi in Sanità
Cartella clinica elettronica
• Ottimizzazione dei servizi offerti al paziente
• Controllo dei costi
• Cambiamento tecnologico e metodologico – Organizzazione complessa del sistema sanitario – Frammentazione delle soluzioni
– Soluzioni non standardizzate (hardware, software, tecnologia delle reti, interfacce, metodologia procedurale, flusso delle informazioni, ecc.)
– Complessità e diversità dei flussi informativi sanitari ed amministrativi
– Manutenzione ed aggiornamento delle tecnologie – Creazione di piattaforme dedicate
© V.P. 2016 – rev. 1.10b
Sistemi Informativi in Sanità
•
Vantaggi delle soluzioni sofisticate richieste
– Integrazione– Interoperabilità (MMG, specialisti, ecc.)
– Condivisione delle risorse e delle informazioni
– Continuità di cura per il paziente con architetture orientate ai servizi (CUP, risorse necessarie, ecc.) – Piattaforma comune per collegare informazioni, utenti,
sistemi e dispositivi
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Fascicolo Sanitario Elettronico
«Il Fascicolo Sanitario Elettronico ha come obiettivo il fornire ai medici, e più in generale ai clinici, una visione globale e unificata dello stato di salute dei singoli cittadini, e rappresenta il punto di
aggregazione e di condivisionedelle informazioni e dei documenti clinici afferenti al cittadino, generati dai vari attori del Sistema Sanitario. Esso contiene eventi sanitari e documenti di sintesi, organizzati secondo una struttura gerarchica paziente-centrica, che permette la navigazione fra i documenti clinici in modalità differenti a seconda del tipo di indagine.»
Cartella clinica elettronica
Fascicolo Sanitario Elettronico
«Nell’ambito della sanità in rete, la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta un salto culturale di notevole importanza il cui elemento
chiave risiede nel considerare il FSE, non solo come uno strumento necessario a gestire e supportare i processi operativi, ma anche come fattore abilitante
al miglioramento della qualità dei servizi e al contenimento significativo dei costi.»Ministero della Salute
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Fascicolo Sanitario Elettronico
«Il soggetto a cui il Fascicolo Sanitario Elettronico si riferisce è sempre un singolo cittadino. L’orizzonte temporale di riferimento è l’intera vita di un
cittadino.
All’interno del FSE, inoltre, è fondamentale che sia contenuta una sintesi della storia clinica del paziente, il Patient Summary, in modo da rendere fruibili in maniera ottimale le informazioni necessarie.»
Ministero della Salute
Cartella clinica elettronica
© V.P. 2016 – rev. 1.10b
Fascicolo Sanitario Elettronico
«Al fine di favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è prevista l’istituzione del dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE,
aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.»
(articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», così come modificato dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia)
Ministero della Salute
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Fascicolo Sanitario Elettronico
«Inoltre il decreto-legge 69 del 2013 stabilisce che il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel FSE.»
(articolo 43, comma 1-bis)
Cartella clinica elettronica
Fascicolo Sanitario Elettronico
«Accanto al Sistema di FSE è opportuno ricordare come sia necessaria l’implementazione dei sistemi di anagrafiche (dei medici e degli assistibili) e degli altri sistemi informatici.
La sinergia di tutte le componenti, infatti, permette di sfruttare le potenzialità della sanità in rete realizzando un ventaglio di servizi in grado di incidere in maniera significativa sull’efficacia dell’assistenzain termini di appropriatezza clinica ed
organizzativa oltre che sull’efficienza dei processi.
Un aspetto importante da considerare riguarda poi il rispetto della privacye la protezione dei dati personali del cittadino.»
Ministero della Salute
© V.P. 2016 – rev. 1.10b
Fascicolo Sanitario Elettronico
Ministero della Salute
Cartella clinica elettronica
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Fascicolo Sanitario Elettronico
Il modello architetturale dell’infrastruttura del FSE deve essere rispondente a specifiche esigenze progettuali, tra le quali le più importanti sono:
• consentire la localizzazione e la disponibilitàdelle informazioni sanitarie
• supportare adeguatamente i processi sanitari
• supportare la natura federata del SSN
• consentire una facile integrazionecon sistemi e infrastrutture preesistenti in maniera tale da renderli interoperabili
• essere basato su standard aperti
Ministero della Salute, Il FSE, Linee guida nazionali, 2010
Aspetti infrastrutturali
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• presentare caratteristiche di scalabilitàe modularità, che ne consentano uno sviluppo incrementale e distribuito
• fornire caratteristiche di affidabilità, che rendano l’infrastruttura priva di single-point-of-failure
• fornire adeguate caratteristiche prestazionali in termini di accessibilitàai documenti e dati sanitari
• garantire un elevato livello di sicurezza
• essere integrato con il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
• essere conforme alle indicazioni del Garante della Privacy in materia di sicurezza, riservatezzae accesso ai dati contenuti nel FSE
Fascicolo Sanitario Elettronico
Aspetti infrastrutturali
Cartella clinica elettronica
“Lo scorso 10 febbraio sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le linee guida - proposte dal Ministero della Salute - sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che potrà così essere messo a disposizione dei cittadini italiani su tutto il territorio nazionale.
Il FSE rappresenta l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo socio-sanitario generati da eventi clinici, presenti e trascorsi, riguardanti il paziente, coprendone l'intera vita, e dovrebbe vedere la luce, secondo le intenzioni del Ministero, nel2012.
ICT4Health - febbraio 2011
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Fascicolo Sanitario Elettronico
La necessità di identificare delle linee guida nazionali era nata da una ricognizione effettuata nel 2008 dal Ministero della Salute, che aveva evidenziato un buon dinamismo in questo ambito, con progetti attivi in tutte le Regioni, ma con troppe differenziazioni nelle soluzioni applicative, nei modelli architetturali, negli standard semantici e nelle modalità di utilizzo dei sistemi…
ICT4Health - febbraio 2011
Cartella clinica elettronica
Fascicolo Sanitario Elettronico
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… «il Fascicolo Sanitario Elettronico, che ogni italiano porterà con sé come una vera e propria carta d’identità sanitaria, consentirà di migliorare enormemente l’assistenza, permetterà di intervenire rapidamente ed efficacemente in caso di emergenze e farà risparmiare notevoli risorse al sistema sanitario.
Le Linee guida individuano gli elementi necessari per una progettazione omogenea del Fascicolo Elettronico su base nazionale ed europea».
ICT4Health - febbraio 2011
© V.P. 2016 – rev. 1.10b
Fascicolo Sanitario Elettronico
… L’accesso potrà avvenire mediante l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’accesso potrà essere consentito anche attraverso strumenti di autenticazione forte, con l’utilizzo di smart card rilasciate da certificatori accreditati, o debole, con l’utilizzo di UserId e Password, o con altre soluzioni, purché siano rispettate le misure minime di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione di dati personali.
… il Fascicolo … consentirà il perseguimento della continuità delle cure e la condivisione tra gli operatori delle informazioni amministrative (ad esempio prenotazioni di visite specialistiche, ricette, etc.).
Carta Nazionale dei Servizi (CNS):
Documento (dispositivo di identificazione in rete) rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
ICT4Health - febbraio 2011
Cartella clinica elettronica
Fascicolo Sanitario Elettronico
Gli ambiti di innovazione
…
La Cartella Clinica Elettronica, con una spesa complessiva di circa 58 milioni di euro, rappresenta il principale ambito su cui le Aziende sanitarie hanno allocato risorse economiche, con una crescita prevista per il 2014 superiore all’8%.
Oltre il 70% delle Aziende ha investito sulla CCE, a dimostrazione di come tale ambito rappresenti ancora il punto di attenzione per gran parte degli attori del Sistema Sanitario.
Il livello di utilizzo delle funzionalità però è ancora parziale, così come la loro diffusione a livello di intera struttura.
…
Osservatorio ICT in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano - 08 Maggio 2014
Fascicolo Sanitario Elettronico
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Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
L’articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
Il FSE è istituito dalle Regioni e dalle Province Autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al comma 2 dell’art. 12.
Le successive modifiche introdotte al D.L. n. 179/2012 con il D.L. 21 giugno 2013, n.69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n.98), hanno stabilito quale termine per l’attivazione del FSE presso le Regioni e le Province Autonome il 30 giugno 2015.
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, versione 31 marzo 2014
Cartella clinica elettronica
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Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Il citato art.12 del D.L. n. 179/2012 ha previsto altresì che l'Agenzia per l'Italia Digitale, in accordo con il Ministero della salute ed enti di ricerca, predisponga e renda disponibili alle Regioni e Province Autonome, entro il 31 marzo 2014, linee guida per la presentazione di appositi piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE, che dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2014.
A tale scopo, con Determinazione Commissariale n.184/2013 DIG del 21 novembre 2013, è stato istituito un Tavolo tecnico coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Ministero della salute, con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, delle Regioni e Province Autonome, nonché del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici).
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, versione 31 marzo 2014
© V.P. 2016 – rev. 1.10b
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Le linee guida hanno come obiettivo di fornire una guida tecnica e di indicare i principali modelli di riferimento per la predisposizione dei piani di progetto sulla realizzazione deisistemi regionali di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), come disciplinato …
Il contenuto delle singole sezioni è così articolato:
1. La sezione 1 fornisce indicazioni sul modello funzionale del FSE, sottolineando i principali blocchi funzionali da realizzare.
2. La sezione 2 presenta i principali requisiti relativi alla gestione del consenso e della privacy da parte dell’assistito.
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, versione 31 marzo 2014
Cartella clinica elettronica
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
3. La sezione 3 è dedicata al modello architetturale dei sistemi regionali di FSE, evidenziando le possibili topologie a livello regionale e nazionale, nonché i principali servizi infrastrutturali da offrire.
4. La sezione 4 dettaglia le modalità per la realizzazione dei servizi per l’accesso dell’assistito al proprio FSE, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo.
5. La sezione 5 descrive i principali requisiti da rispettare per la realizzazione dei servizi per il collegamento e l’abilitazione all’accesso e all’alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS (Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta), nonché delle strutture sanitarie, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo.
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, versione 31 marzo 2014
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Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
6. La sezione 6 fornisce indicazioni in merito alla realizzazione dei servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo.
7. La sezione 7 presenta le principali funzioni relative ai servizi per la gestione dei referti di laboratorio, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo.
8. La sezione 8 descrive le principali funzioni relative ai servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo.
9. La sezione 9 ha per oggetto la conservazione dei documenti informatici.
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, versione 31 marzo 2014
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Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Consenso alla consultazione
La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE, da parte dei MMG/PLS o degli operatori e professionisti sanitari e socio-sanitari che abbiano necessità di trattare i dati per finalità di cura ai sensi dell’art. 14 del DPCM attuativo, può avvenire solo previo consenso libero ed informato espresso dell’assistito, reso a seguito della visione della relativa informativa, come indicato all’art. 8, comma 2 del DPCM attuativo.
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, versione 31 marzo 2014
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Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Consenso alla consultazione - Accesso in emergenza L’accesso in emergenza deve essere garantito conformemente all’art. 8, comma 9 e all’art. 15 del DPCM attuativo. Nello specifico, un professionista sanitario o del sociale, anche se non ricopre il ruolo per il quale è stata abilitata la consultazione (sulla base delle policy di visibilità indicate dall’assistito), può consultare le
informazioni rese visibili dall’assistito, ai sensi degli artt. 6 e 9 del DPCM attuativo (ossia, i dati e documenti non devono essere stati oscurati e non sono oggetto di richiesta di anonimato da parte dell’assistito). Per ogni accesso in emergenza, il professionista deve fornire esplicita dichiarazione sottoscritta. Resta inteso che l’accesso in emergenza può essere effettuato solo se
l’assistito ha espresso il consenso alla consultazione del FSE.
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, versione 31 marzo 2014
Cartella clinica elettronica
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Il FSE può essere consultato anche senza aver ancora raccolto il consenso dell’utente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del Codice “emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica”:
Si evidenzia che qualora l’utente abbia precedentemente negato il consenso al FSE, sarà impossibile la visualizzazione dei dati anche in emergenza.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
…
La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE per le finalità di cura può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria.
…
Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
…
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Cartella clinica elettronica
© V.P. 2016 – rev. 1.10b