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Città di Tarcento Provincia di Udine

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Academic year: 2022

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Reg. delib. n°157 COPIA

Città di Tarcento

Provincia di Udine __________

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica del Comune di Tarcento dal 1.9.2013 al 31.7.2019 presso la scuola dell'Infanzia di Segnacco. Approvazione convenzione Amici per la scuola, Associazione di Volontariato ONLUS e l'appaltatore per la fornitura di generi alimentari

_______________________________________________________________________________

L’anno DUEMILATREDICI in questo giorno 05 del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previo regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Nominativo Carica Presenti/Assenti

- Cossa Celio Sindaco Assente

- Ganzitti Sergio Vice Sindaco Presente

- Ferrari Gian Carlo Assessore Presente

- Tollis Lucio Assessore Presente

- Agosto Loris Assessore Assente

- Petri Maurizio Assessore Presente

Risultano n°. 4 presenti Risultano n°. 2 assenti

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE. Avv. Manuela Prosperini.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Sergio Ganzitti nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

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Città di Tarcento – Deliberazione n. 157 del 05.09.2013

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica del Comune di Tarcento dal 1.9.2013 al 31.7.2019 presso la scuola dell'Infanzia di Segnacco. Approvazione convenzione Amici per la scuola, Associazione di Volontariato ONLUS e l'appaltatore per la fornitura di generi alimentari

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale 7.3.2013, n. 7, esecutiva a sensi di legge, sono state date disposizioni per l’organizzazione del servizio di refezione scolastica con affidamento in appalto;

- che con deliberazioni della Giunta comunale 12.3.2013, n. 53 e 9.5.2013, n. 83, esecutive a sensi di legge, sono state impartite direttive per l’esecuzione del predetto servizio scaduto il 31.7.2013 tra cui, al punto e) del secondo dispositivo “la predisposizione e sottoscrizione di apposita convenzione con l’Associazione Amici per la scuola Onlus per la fornitura delle sole derrate alimentari alla scuola dell’infanzia di Segnacco, con durata pari a quella dell’appalto “;

- che con determinazione a contrarre 10.5.2013, n. 204 è stata indetta la procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Tarcento per il periodo dal 1.9.2013 al 31.7.2019, CIG 511316908B;

- che il capitolato speciale d’appalto all’art. 1, punto c), e all’art. 24 è prevista la fornitura delle dettare alimentare necessarie alla scuola dell’infanzia di Segnacco da parte dell’Associazione

“Amici per la scuola Onlus” e il coordinamento della predetta attività tra l’Associazione e l’aggiudicataria del servizio;

- che con determinazione 7.8.2013, n. 416 l’appalto è stato aggiudicato alla Markas srl con sede in Bolzano, Via Macello 73;

- con deliberazione della Giunta comunale 10.7.2008, n. 216 è stato approvato lo schema di convenzione con l’Associazione di Volontariato Amici per la Scuola Onlus per il periodo 2008/2013, giusta scrittura privata 30.7.2013 n. 48/prot. 19773;

- che con municipale del 16.1.2013 prot. 1267/9-3 all’Associazione Amici per la scuola è stato richiesto se intendesse proseguire l’attività anche per il periodo relativo nuovo appalto decorrente dall’a.s. 2013/2014 cui l’Associazione ha dato favorevole assenso con nota 26.1.2013;

- che l’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Friuli VG al n. 507 del registro generale, giusto decreto del Presidente della Giunta regionale 23.2.1999, n. 30, come da registri aggiornato al 12.7.2013 pubblicato sul sito istituzionale della Regione e che la stessa permane valida a sensi dell’articolo 42 , comma 5, della legge regionale 9.11.2012, n. 23 non essendo stati adottati i regolamenti di cui all’articolo 18 della legge regionale medesima;

Visto lo Statuto dell’Associazione che ha tra le proprie finalità garantire alla mensa scolastica della scuola materna di Segnacco di Tarcento l’approvvigionamento di alimenti rispettosi della salute umana, provenienti da coltivazioni realizzate in un contesto di tutela e salvaguardia dell’ambiente (art. 3) e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2012 l’Associazione opera principalmente nel settore oggetto della presente deliberazione avendone esperienza concreta e ha provveduto alla formazione sulle procedure e normative inerenti l’attività della convenzione, come da comunicazione dell’Associazione del 26.8.2013;

Visti il “considerando” n. 30 e gli articoli 2, 3 e 18 del regolamento CE 178/2002 e l’art. 5 del regolamento CE 852/2004;

Che alla luce della predetta normativa l’Associazione è identificabile quale “operatore alimentare”

ed “impresa alimentare”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Friuli VG 22.12.2006, n. 3160 (“Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”);

Che, in applicazione alle indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 2013 sopra citata si rende necessario procedere alla stipulazione di una apposita convenzione per il periodo inerente il contratto predetto con la quale vengano stabiliti i rapporti tra i diversi soggetti operanti presso la scuola dell’infanzia di Segnacco (Comune, Appaltatore ed Associazione) ai fini della

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gestione del servizio di refezione scolastica con al previsione, tra l’altro, di un manuale di corretta prassi operativa che coordini le attività dei soggetti medesimi;

Visto l’articolo 2049 del codice civile;

Vista la legge 11.8.1991, n. 266 (”Legge quadro sul volontariato”) e, specificatamente gli artt. 4 e 7;

Vista la legge regionale 9.11.2012, n. 23 e, specificatamente, gli artt. 5 e 14;

Evidenziato che alla luce della predetta normativa sul volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge n.

266 del 1991 e dell’articolo 14, comma 3 lettera f), della legge regionale n. 23 del 2012, l’Associazione deve provvedere alla copertura assicurativa dei propri aderenti che prestano attività di volontariato per quanto riguarda gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e che detti oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione, come stabilito dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 266 del 1991;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Stante l’urgenza, ad unanimità:

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Tarcento, l’appaltatore del servizio di refezione scolastica e l’associazione di Volontariato “Amici per la scuola Onlus” di Tarcento regolante le prestazioni inerenti la fornitura delle derrate alimentari alla scuola dell’infanzia di Segnacco, autorizzandone la sottoscrizione;

2. che la convenzione ha durata pari a quella del contratto (dal 1.9.2013 al 31.7.2019);

3. che la convenzione è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2012 e della legge n. 266 del 1991;

4. di dare atto che l’Associazione predetta a sensi dell’articolo 2049 del codice civile è responsabile in via esclusiva e a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni stabilite dalla convenzione e della perfetta conduzione ed esecuzione dell’attività convenzionata che si intende gestita autonomamente pur in ossequio quanto prescritto dalle disposizioni comunali in relazione alla tipologia di alimenti da reperire integrate dalle previsioni del manuale di corretta prassi che sarà redatto dall’Associazione medesima;

5. di dare atto che alcun onere graverà sul bilancio comunale ad esclusione del rimborso del premio annuale per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività posto a carico del Comune dall’articolo 7 comma 3 della legge n. 266 del 1991.

INDI

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n.21 e succ. mod. ed int.

Parere Tecnico: Favorevole f.to - WALTER MUSINA

Parere Contabile: Favorevole f.to RAG. LORENZO FOSCHIA

(4)

Città di Tarcento – Deliberazione n. 157 del 05.09.2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO

f.to - Sergio Ganzitti f.to Avv. Manuela Prosperini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2013 e fino al 24/09/2013 ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale 21 dicembre 2012, n° 26.

Copia della presente deliberazione:

è comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 1, comma 16, della Legge regionale 11.12.2003, n° 21)

è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°

267)

Tarcento, lì 09/09/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to - Chiara Treppo

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata.

Tarcento, lì 25 settembre 2013

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to - Chiara Treppo

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Esente da bollo a sensi del punto 27-bis della Tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642.

COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE REPUBBLICA ITALIANA

N. /2013 Repertorio – Scrittura privata.

OGGETTO: Convenzione per la fornitura di generi alimentari alla scuola dell’infanzia di Segnacco.

TRA

1. +++++ nato a ++++ il , Responsabile di posizione organizzativa dell’area amministrativa del Comune di Tarcento con sede in Tarcento, Piazza Roma, 6, che interviene nel presente atto in nome, conto ed interesse esclusivi dell’ente che rappresenta – Codice Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A. 00538110305, a sensi dell’art.

107 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

2. ++++ nato a ++++ il +++ residente a +++ in +++, n. ++ che interviene nel presente atto in qualità di Presidente della ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (ONLUS) AMICI PER LA SCUOLA, codice fiscale 9406781302, con sede in Tarcento, Via U. Dall’acqua, 3, iscritta al registro Generale delle Organizzazioni del Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al n. +++++ nei settori: sociale, culturale,ambientale, dei diritti civile ed attività innovative, ex legge 11 agosto 1991, n. 266, legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, giusto decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 1999, n. 30;

3. +++++ nato a ++++ il ++++ residente a +++ in ++++ , n. +++, il quale interviene nel presente atto in qualità di ++++ della MARKAS srl con sede legale in Bolzano, Via Macello 73, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Bolzano: 01174800217, giusta procura speciale del notaio +++ di +++ di data +++ rep. n. +++ , racc. n. +++, registrata a ++++ il ++++

al n. +++ , agli atti del Comune di Tarcento.

PREMESSO

• che a seguito di proceduta aperta, alla MARKAS srl di Bolzano è stato aggiudicato l’appalto relativo al servizio di refezione scolastica del Comune di Tarcento dal 1.9.2013 al 31.7.2019 – CIG 511316908B, giusta determinazione 7.8.2013, n. 416;

• che con deliberazione della Giunta comunale +++++2013, n. +++, esecutiva sensi di legge, è stato approvato lo schema della presente convenzione per la fornitura di generi alimentari ai bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia di Segnacco alla luce della normativa di settore (es.: regolamento CE 852/2004 del 29 aprile 2004 e deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160);

• che con lettera di affidamento a sensi dell’articolo 9 del disciplinare di gara, in pendenza di contratto, alla Markas srl è stata affidata l’esecuzione del servizio secondo il calendario scolastico dell’Istituto comprensivo di Tarcento.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – A sensi dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 226 e dell’articolo 14 della legge regionale 9.11.2012, n. 23, la presente

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definito “Comune”), l’associazione di volontariato AMICI PER LA SCUOLA ONLUS (di seguito definita “associazione”) e la MARKAS srl (di seguito definita “appaltatore”) relativamente alla fornitura delle derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica della scuola per l’infanzia di Segnacco,. come previsto dal punto c) dell’articolo 1 del Capitolato speciale d’appalto del servizio per il periodo dal 1.9.2013 al 31.7.2019:

A tal fine l’associazione è soggetto attivo del procedimento di distribuzione di alimenti e pertanto è identificata quale “impresa alimentare” e “operatore del settore alimentare” a sensi e per gli effetti del “considerando” n. 30 e dell’articolo 3, punti 2 e 3, del regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

ART. 2 – L’attività dell’associazione per l’esecuzione della presente convenzione comprende:

1. la presentare all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di Udine e in copia al Comune, la NIA (Notifica di impresa alimentare) prevista dalla deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia del 22 dicembre 2006, n. 3160 come modificata con deliberazione della Giunta regionale 9.10.2008, n. 2003. Qualsiasi variazione inerente la gestione dell’oggetto della persente convenzione deve essere comunicata alla predetta Azienda per i servizi sanitari e al Comune sotto la completa responsabilità dell’associazione;

2. l’individuazione dei fornitori, l’approvvigionamento, la consegna presso la scuola dell’infanzia di Segnacco delle derrate alimentari per la predisposizione, da parte dell’appaltatore, dei pasti;

3. la garanzia della fornitura di derrate aventi le caratteristiche organolettiche, qualitative, di conservazione minime stabilite dal capitolato speciale d’appalto che regola i rapporti tra Comune e appaltatore integrate con le migliorie stabilite dal manuale di corretta prassi di cui al successivo punto 5;

4. tutte le prestazioni comprese dall’approvvigionamento degli alimenti presso i fornitori alla consegna degli stessi all’appaltatore;

5. l’assunzione completa di tutte le responsabilità conseguenti al processo di fornitura di cui al precedente punto 3, sulla scorta delle disposizioni di cui al regolamento CE 852/2004 del 29 aprile 2004.

Conseguentemente l’Associazione presenterà al Comune specifico manuale di corretta prassi operativa a sensi del regolamento comunitario predetto e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160;

6. il “manuale di corretta prassi igienica” dell’associazione deve essere coordinato con quello dell’appaltatore per quanto riguarda le procedure ed i criteri di controllo delle condizioni igieniche del trasporto e degli alimenti in consegna. Nel manuale devono essere inoltre descritte le caratteristiche qualificanti gli alimenti che l’associazione si impegna a reperire;

7. la fornitura delle derrate alimentari deve avvenire costantemente garantendone la freschezza, salubrità ed igiene, il rispetto della catena del freddo per quanto riguarda gli alimenti congelati, sugerlati e refrigerati;

8. la garanzia della rintracciabilità degli alimenti forniti a sensi dell’articolo 18 del regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002,

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dovendo essere sempre in grado di risalire ai fornitori del prodotto e al prodotto specifico in esecuzione degli obblighi e per l’esercizio delle responsabilità conseguenti;

9. la verifica costante della correttezza del trasporto verificando:

l’igiene dei mezzi di trasporto, la corretta gestione degli alimenti da parte del trasportatore, il puntuale rispetto delle condizioni di fornitura;

10. la conservazione delle bolle di consegna debitamente sottoscritte dal fornitore e dall’associazione;

11. l’esecuzione degli obblighi di cui alla presente convenzione con l’utilizzazione dei propri associati con garanzia della continuità e senza che ciò comporti alcune rimborso od onere a carico del Comune;

12. l’obbligo di svolgere l’attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

13. l’esibizione, su richiesta dell’appaltatore, della documentazione di cui ai precedenti punti 8 e 10.

Inoltre l’associazione:

a) trasmette l’elenco dei volontari impegnati nell’attivo oggetto della presente convenzione coordinandone l’attività;

b) svolgere la propria attività integralmente in proprio e a titolo volontario e completamente gratuito.

Data la tipologia dell’attività oggetto della presente convenzione, non vi è necessità di messa a disposizione di attrezzature da parte dell’associazione.

Il Comune e l’Appaltatore potranno procedere al controllo e alla verifica delle prestazioni.

Le parti inoltre potranno fissare periodiche consultazione su richiesta di una di esse.

Per l’esecuzione di quanto stabilito dalla presente convenzione, il Comune di impegna a comunicazione immediatamente all’associazione qualsiasi variazione al menù.

ART. 3 – Ai rappresentanti dell’Associazione non è consentito l’accesso ai locali di conservazione e preparazione degli alimenti e la loro attività si conclude con la consegna all’addetto alla cucina delle derrate.

ART. 4 - L’associazione e l’appaltatore procedono ad una omogeneizzazione delle procedure e delle modalità gestionali dei procedimenti oggetto della presente convenzione.

L’appaltatore, qualora a seguito dell’espletamento dei monitoraggi previsti nel corso della fase di ricevimento delle derrate alimentari, ravvisi che le stesse non sono conformi alle norme igienico – sanitarie, ovvero alle disposizioni generali attinenti gli alimenti da somministrare alle mense scolastiche nei casi di cibi biologici, ovvero nei casi in cui non sia garantita la qualità degli alimenti, ovvero la freschezza o la corretta temperatura di trasporto, deve respingere la fornitura o stoccarla provvisoriamente “in attesa di restituzione”, segnalandola con apposito cartello distintivo. In nessun caso l’appaltatore può utilizzare tale merce per la preparazione dei pasti.

L’appaltatore e il Comune possono procedere alla verifica della rispondenza tipologica degli alimenti consegnati a quanto previsto dal manuale di corretta prassi presentato dall’associazione.

Nel caso di rifiuto della fornitura per una delle cause di cui al presente

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articolo, l’appaltatore ne dà immediata comunicazione scritta al Comune.

L’associazione, in tali casi, procede al ritiro della derrata contestata e all’immediata fornitura di alimenti alternativi.

ART. 5 - A sensi del “considerando” n. 30 del regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 e dell’articolo 2049 del codice civile, l’associazione è responsabile in via esclusiva e a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni stabilite dalla presente convenzione e della perfetta conduzione ed esecuzione dell’attività convenzionata che si intende gestita autonomamente pur in ossequio a quanto prescritto dalle disposizioni comunali in relazione alla tipologia degli alimenti da reperire integrate dalle previsioni del manuale di corretta prassi redatto dall’associazione.

In ossequio a quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 266 del 1991, l’associazione presenta apposita polizza di responsabilità civile con la quale vengono assicurati i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività nonché per la responsabilità civile inerente e conseguente le prestazioni oggetto della presente convenzione.

A sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 266 del 1991, il Comune rimborsa all’Associazione i premi assicurativi relativi alla polizza di cui sopra entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della quietanza di avvenuto pagamento del premio.

ART. 6 – Oltre il rimborso di cui al precedente articolo 5, la presente convenzione non comporta alcun finanziamento all’associazione che s.

ART. 7 – Tutti i rapporti dell’associazione con i fornitori e i propri associati si intendono di sua totale competenza con esclusione assoluta di qualsiasi intervento economico del Comune per la copertura di eventuali debiti o crediti dell’associazione.

ART. 8 – Salvo le previsioni di cui al successivo articolo 9, la presente convenzione ha durata pari ad un anno scolastico (1 settembre – 31 agosto) ed è rinnovata tacitamente di anno scolastico in anno scolastico fino al 31.7.2019, salvo disdetta con preavviso entro il 30 giugno e decorrenza dal 1° settembre successivo a mezzo di semplice comunicazione scritta senza alcuna formalità di consegna.

ART. 9 – Il Comune in qualsiasi momento può procedere alla verifica del rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione, ovvero richiedere all’associazione la presentazione delle bollette di consegna dei generi alimentari.

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione, comporta la segnalazione scritta del Comune ai responsabili dell’associazione, la quale provvede ad adottare immediatamente comportamenti atti alla soluzione delle problematiche segnalate relazionando a tal fine al Comune entro il termine dallo stesso fissato.

Indipendentemente dalle motivazioni e giustificazioni addotte in sede di relazione alle contestazioni di cui al precedente periodo, alla terza contestazione la presente convenzione si ritiene automaticamente risolta dal primo giorno successivo alla consegna da parte del Comune, senza particolari formalità, della comunicazione scritta di risoluzione e senza che l’associazione possa vantare o pretendere danni, rimborsi o ristori economici di sorta.

Nel caso predetto le derrate alimentari giacenti presso la scuola dell’infanzia di Segnacco sono immediatamente ritirate dall’associazione.

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ART. 10 - Il foro competente a decidere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione anticipata della presente convenzione, è quello di Udine.

ART. 11 – La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è redatta in forma elettronica e sottoscritta con firma autografa da parte dell’associazione e con firma digitale da parte del Comune e dell’Appaltatore.

Tarcento – Bolzano, IL COMUNE

L’ASSOCIAZIONE

L’APPALTATORE

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