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Regol@mento per la disciplina comunale delle attività di acconciatore

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Academic year: 2022

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Comune di Spoleto

Direzione Sviluppo Economico

Regol@mento per la

disciplina comunale delle attività di acconciatore

Il “Regolamento per la disciplina comunale delle attività di acconciatore” è stato

adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 128 del 17/11/2008

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Regolamento per la disciplina comunale delle attività di

acconciatore

Il “Regolamento per la disciplina comunale delle attività di acconciatore” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 128 del 17 novembre 2008.

Il 4 marzo 2009 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e pubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

Premessa ... 4

1 – La normativa di riferimento... 5

1.1 - L’evoluzione ... 5

1.2 – La disciplina attuale legge 174 del 2005 ... 5

Natura dell’attività... 5

Le funzioni comunali di indirizzo ... 6

I requisiti soggettivi... 6

Sede dell’attività ... 7

Le commissioni... 7

2 - Il Comune di Spoleto ... 8

2.1 - Il territorio e la sua ripartizione... 8

2.2 – La popolazione residente e fluttuante... 8

3 – Le attività presenti... 12

Caratteristiche dei titolari... 13

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Caratteristiche dei locali ... 14

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Il confronto nel tempo... 18

4 – Le scelte del regolamento ... 20

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ... 21

Art. 2 - Normativa di riferimento ... 21

Art. 3 - Modalità di esercizio dell’attività... 21

Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività ... 22

Art. 5 - Dichiarazione di inizio di attività ... 22

Art. 6 - Procedimento di verifica... 23

Art. 7 - Comunicazioni semplici... 23

Art. 8 - Subingresso ... 24

Art. 9 - Superfici minime... 24

Art. 10 - Orari... 24

Art. 11 - Tariffe ... 25

Art. 12 - Idoneità igenico-sanitaria ... 25

Art. 13 - Sospensione e cessazione dell’attività ... 25

Art. 14 - Sanzioni... 25

Art. 15 - Cartelli multilingue ... 25

Art. 16 - Disposizione finale e norme transitorie ... 25

Allegato A... 27

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE ... 27

ACCONCIATORI... 27

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Premessa

Il presente intervento di regolamentazione nel settore degli acconciatori nel Comune di Spoleto è reso necessario da un lato dalle profonde modificazioni nella disciplina giuridica intervenute in questi ultimi anni, dall’altro dall’esigenza di adeguare le disposizioni alle mutare esigenze dell’utente, in una visione moderna ed integrata del servizio. Esso viene a sostituire l’attuale Regolamento approvato Consiglio Comunale con atto n. 75 del 28 luglio 1994.

Volutamente si è evitato l’uso del termine “programmazione” in quanto, venute meno le disposizioni di legge che consentivano di indirizzare la nascita e la trasformazione delle attività artigianali in esame verso una o altra parte del territorio, in funzione di garanzia ed equilibrata distribuzione del servizio, sostituita dalla libera scelta degli operatori, l’intervento operato dal Comune si concentra nella definizione – e non è poca cosa – dei requisiti e presupposti di insediamento, specie di natura igienico-sanitaria, anche in funzione di elevazione qualitativa.

Il presente atto fa seguito allo studio operato dal Comune nell’anno 2003, pervenuto già alla fase di elaborazione dell’articolato, ma non portato in approvazione. Di esso, nelle pagine che seguono, saranno riportate alcune delle risultanze più significative.

L’intervento di regolamentazione del settore in esame si compone di due elaborati:

La presente Relazione tecnica, contenente l’analisi delle problematiche giuridiche e di carattere generale, della situazione specifica esistente all’interno del Comune di Spoleto e la fissazione delle scelte di regolamentazione con le relative motivazioni;

Nel Regolamento, o normativa di attuazione, che, in forma di articolato, traduce organicamente le scelte operate e disciplina nel dettaglio le singole fattispecie.

L’analisi delle attività presenti sul territorio, o come si suol dire dell’offerta, sarà condotta congiuntamente sia per le attività di acconciatore (barbieri e parrucchieri) sia per quelle di estetista.

Ciò non solo per una esigenza di organicità, trattandosi di attività assai simili tra loro per funzione ed utenza che spesso si abbinano tra di loro, ma anche per una migliore valutazione della distribuzione complessiva del servizio sul territorio.

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1 – La normativa di riferimento 1.1 - L’evoluzione

La normativa di riferimento per le attività di acconciatore (termine che sostituisce quelli precedenti di barbiere e parrucchiere) è stata per molti anni la legge n° 161 del 1963, modificata dalla legge 1142 del 1970 e solo recentemente il legislatore ha proceduto ad una profonda trasformazione della disciplina: essa è avvenuta dapprima con la legge statale di settore 17 agosto 2005, n° 174, che ha ridefinito l’intera materia ed abolito la distinzione tra barbieri e parrucchieri, poi con il decreto legge n° 7/2007 convertito in legge n° 40/2007.

Quest’ultima modifica, di grande rilievo, consistente nell’esplicito divieto di stabilire contingenti o distanze minime tra attività – che era del resto già desumibile dal testo dalla stessa legge 174/2005 - e nella sostituzione del titolo abilitante all’esercizio dell’attività, non più consistente in una autorizzazione, bensì in una dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.). Reca, infatti, l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2007, n° 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n° 40 che “Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n° 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n° 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n° 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Il parametro della distanza minima, del resto, era da tempo ritenuto da più parti inadeguato a gestire il comparto. Si tratta infatti di attività il cui successo imprenditoriale si basa su elementi fortemente soggettivi come l’apporto lavorativo e professionale degli addetti, la politica tariffaria, la qualità degli ambienti e l’approccio alla clientela. I consumatori non si recano nell’esercizio più vicino ma da quello che è ritenuto più soddisfacente per le proprie aspettative personali. Inoltre tale servizio alla persona è meglio collocabile in situazioni e contesti dove il consumatore trova altri servizi come quelli commerciali. Ecco perché vi è la tendenza a richiedere l’apertura di attività di questo tipo nei centri commerciali veri e propri o nei centri urbani o centri commerciali spontanei.

La normativa relativa agli acconciatori, tuttavia, è ancora in fase di transizione e completamento, in quanto la legge 174/2005 stabilisce che fino all’emanazione da parte della Regione di una propria legge regionale attuativa di quella statale continuano ad applicarsi le pregresse disposizioni di legge (legge 161/1963, legge 1142/1979 – legge 735/1984) “in quanto compatibili” con la nuova disciplina. E’ necessario, pertanto, a livello interpretativo ed in attesa di una specifica regolamentazione da parte della Regione dell’Umbria individuare quali principi e norme della previgente normativa debbano considerarsi tutt’ora in vigore. A tal proposito la corretta posizione dell’interprete non può essere che quella di assumere la nuova legge 174/2005 ed i principi ispiratori in essa contenuti come base o riferimento concettuale, ricorrendo alle previgenti fonti solo e nella stretta misura in cui, per la mancanza di regolamentazione regionale, alcune ipotesi risultino altrimenti non contemplate o comunque ingestibili.

1.2 – La disciplina attuale legge 174 del 2005

Vediamo, dunque, in breve, quali sono i principi (non le singole disposizioni nel dettaglio) della nuova legge statale.

Natura dell’attività

L’attività di acconciatore, innanzitutto, viene chiaramente ricondotta nella sfera dell’iniziativa economica privata. Ciò significa sia che non può per essa configurarsi un pubblico servizio o un servizio di interesse generale (turni obbligatori ecc.), né vincoli che non siano espressamente previsti da una fonte di carattere primario (contingenti, distanze ecc.). L’articolo 41 della costituzione, prevede infatti, una espressa riserva di legge in tal senso.

L’attività di acconciatore concerne tutti i trattamenti principali ed accessori o complementari, anche utilizzando e vendendo cosmetici ed accessori, purché relativi ai capelli e non abbiamo carattere

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Sono ammesse forme di collaborazione lavorativa anche a carattere non stabile, purché da parte di personale qualificato per questo tipo di attività.

Quanto alla natura dell’impresa, questa potrà essere artigiana, ricorrendo i presupposti (dimensioni, prevalenza o meno dell'apporto lavorativo sul capitale ecc.) indicati dalla legge 443/85 come modificata dalla legge 133/1997, ma non necessariamente, dato che ogni riferimento esplicito all’artigianato è scomparso dalla nuova legge 174/2005. Ciò non significa che questa attività di prestazione di servizio non sia ovviamente artigiana, ma che l’impresa può anche non possedere le caratteristiche di impresa artigiana.

La disciplina di dettaglio è rimessa alle Regioni e, in particolare, la valorizzazione del servizio, il suo livello qualitativo, l’informazione, i profili igienici e di sicurezza, il regime autorizzatorio e del procedimento.

Le funzioni comunali di indirizzo

Come si è detto la possibilità di vincoli numerici o contingenti è senz’altro da escludere. Tale via era stata dichiarata già illegittima dalla giurisprudenza sotto il vigore delle previgenti normative (cfr. ad esempio TAR Lazio Sez. II 20 gennaio 1988 n° 102), improntate a principi di equilibrio di domanda-offerta, ed è ora espressamente preclusa del dettato della legge 40/2007. Ciò vale anche per le distanze minime un tempo previste dall’articolo 2 della legge 161/63, come modificata dalla 1142 del 1970.

Tali strumenti, senz’altro limitativi della libertà di iniziativa economica privata proclamata invece esplicitamente all’articolo 1 della nuova legge 174/2005, erano dettati dalla volontà di perseguire un equilibrio tra domanda di servizi e relativa offerta e, per tale motivo, correlata all’analisi di fattori quali la popolazione residente e fluttuante, il numero degli addetti e quello delle imprese in attività ecc. Oggi, con l’evolversi del pensiero economico sulla via della liberalizzazione – con i pro ed i contro che ciò comporta – tale equilibrio è rimesso al libero gioco del mercato che, attraverso le sue

“leggi” determina in quali contesti risulta economicamente vantaggioso investire e in quali no.

Oggi, dunque, il Comune deve tendere esclusivamente a “garantire condizioni omogenee di accesso al mercato”. (articolo 4 comma 3 lettera g) della legge 174/2005): un equilibrio, cioè, tra imprese e loro chances, salvo che la Regione, in sede legislativa, scelga eventuali diverse vie.

Si consideri in proposito anche il recente decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006 che, pur non applicandosi specificamente a queste attività, indica chiaramente le nuove tendenze della legislazione nazionale e comunitaria in tema di attività economiche.

Un aspetto invece assai rilevante concerne il fatto che il Comune, attraverso la definizione dei requisiti di locali, procedimenti ed attrezzature, possa intervenire sul fronte qualitativo: tale possibilità, per il vero, è sempre stata presente ma, di fronte alla possibilità di incidere direttamente sul numero e la localizzazione delle attività attraverso il meccanismo delle distanze, passava, per così dire, in secondo piano.

I requisiti soggettivi

La necessità di tale abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attività di acconciatore è espressamente ribadita dalla legge 40/2007 che ne prevede la verifica attraverso un esame preceduto da corso riconosciuto. E’ questo uno dei casi in cui, finché la Regione non organizza in proprio i percorsi formativi, deve necessariamente farsi ricorso alle pregresse disposizioni normative di cui alla legge 161/63, altrimenti non sarebbe più possibile d’ora innanzi accedere alla professione di acconciatore.

L’abilitazione professionale deve essere posseduta dal responsabile tecnico, che è obbligatorio per ogni sede di impresa e che può essere (articolo 3 comma 5 della legge 174) lo stesso titolare dell’attività, un socio lavoratore, un familiare coadiuvante o anche un dipendente.

In merito alla qualifica, la legge 174/2005 contiene anche una disciplina transitoria (articolo 6) che prevede:

a) l’assunzione, per gli operatori in possesso della qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o donna, della qualifica di acconciatore ed alla rettifica della denominazione nell’autorizzazione;

b) la facoltà di coloro che sono in possesso della qualifica di barbiere di continuare l’attività o

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di tramutarla in quella di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali purché entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge 174/2005, oppure sostenendo un corso o un esame, quando saranno organizzati dalla Regione;

c) la facoltà di familiari, dipendenti e soci che hanno prestato la loro opera presso barbieri, di frequentare un corso e sostenere il relativo esame per l’ottenimento della qualifica di acconciatore.

Sede dell’attività

Quanto alla sede di esercizio di attività, la legge 174/2005 (articolo 2, comma 3) estende notevolmente le possibilità rispetto al passato, prevedendo oltre alla sede dell’impresa:

a) il domicilio del cliente o altra sede da questi designata (ad esempio interventi per matrimoni o altri eventi);

b) luoghi di cura, riabilitazione, detenzione, caserme o altri luoghi per i quali stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Stante la validità territoriale comunale dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività, si ritiene che la facoltà di svolgere il servizio presso case di cura, domicilio privato ecc. spetti esclusivamente ai medesimi operatori in attività nel Comune.

Le commissioni

Infine nessuna norma consente il mantenimento di commissioni, specie alla luce del TUEL del 2000 che fa salve le sole indispensabili. Tra l'altro, scopo precipuo della previsione delle commissioni era, un tempo, quello del contemperamento ed armonizzazione di vari interessi dei quali i componenti sono portatori, laddove la nuova impostazione del regolamento, che riduce al minimo gli spazi di discrezionalità amministrativa nell'interesse del cittadino alla certezza dei riferimenti, richiede, al massimo, competenze di tipo tecnico – gestionale attribuite dal T.U. per gli enti locali al Responsabile del settore e Ufficio tecnico o di carattere specialistico (A.S.L.).

A tal proposito il Comune di Spoleto, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 41, comma 1, della legge n° 449/97 ha già provveduto da tempo alla soppressione – o meglio sarebbe dire non conferma - della Commissione.

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2 - Il Comune di Spoleto 2.1 - Il territorio e la sua ripartizione

Il territorio di Spoleto, di ben 350 chilometri quadrati è per oltre la metà di tipo montano e si estende da un’altitudine minima di 220 metri (Beroide) ad una massima di 1337 al Monte Fionchi, il capoluogo è posto intorno ai 400 metri.

Spoleto, al centro di una decina di piccoli comuni, conta quasi 39.000 abitanti e 15.000 famiglie, con una media di 2,5 componenti per famiglia, in perfetta media provinciale. Nel capoluogo abita il 44,0% dell’intera popolazione e di questa il 9,6% abita nel centro storico.

Possono individuarsi due sistemi frazionali principali:

San Giovanni di Baiano, Madonna di Baiano e San Martino in Trignano ed è posto sulla Valle del Marroggia a sud-ovest del capoluogo;

San Giacomo, lungo la Flaminia, a nord del capoluogo.

Frazioni di un certo rilievo sono San Venanzo, San Giacomo, San Giovanni di Baiano, San Martino in Trignano, Eggi, San Sabino, Madonna di Baiano, Beroide, Morro, Maiano.

Anche in materia di attività di acconciatore, analogamente a quanto è stato contestualmente previsto per altre attività economiche, come il commercio in sede fissa, la somministrazione, le rivendite della stampa, il territorio è stato suddiviso in sei zone. Ciò consente da un lato l’uniformità di impostazione di tutti gli interventi comunali in materia di attività economiche, dall’altro di differenziare, all’occorrenza, le varie previsioni (ad esempio nel centro storico si terrà conto delle problematiche urbanistico-edilizie, nelle campagne dell’esigenza di garantire un servizio anche minimo ecc.).

Tali zone, utilizzate anche per l’analisi della rete, sono:

ZONE Denominazione

1- A Centro storico

2 -B Fascia adiacente il centro storico 3-C San Giacomo e zone limitrofe 4-D Maiano e zone limitrofe

5-E San Giovanni di Baiano e zone limitrofe 6-F Restante territorio comunale

2.2 – La popolazione residente e fluttuante

L’entità della popolazione residente e fluttuante (turismo ecc.) un tempo rivestiva notevole importanza in quanto sulla base specifica di tale dato era prevista la fissazione delle distanze minime e, in ultima analisi, la numerosità delle imprese da assentire.

Dal momento che, infatti, la domanda di servizi di acconciatore ha senz’altro natura anelastica, non essendo incrementabile se non in stretta misura da politiche di marketing né comprimibile oltre certi limiti se vengono aumentati i prezzi, è evidente che, ove si sposi la tesi dell’equilibrio di domanda ed offerta, come era al tempo della legge 161/63, la programmazione non potesse che essere rigida.

Oggi, dunque, affidato alle libere scelte dell’operatore l’equilibrio del mercato di settore, la valutazione dell’andamento demografico serve a verificare, soprattutto, la sostenibilità, in concreto, di

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eventuali politiche qualitative – e quindi selettive – che si volessero intraprendere. In altre parole, di fronte ad un dato demografico e quindi ad una domanda fortemente in crescita richiedere requisiti assai elevati, ad esempio che i locali per le attività abbiano una elevata dimensione, numero x di bagni e di posti-lavoro ecc., può in concreto ostacolare la risposta ad esigenze di maggiore servizio e viceversa. D’altro canto, ove, le attività assolvessero anche una funzione sociale (si pensi al barbiere di paese che, come il bar, rappresenta un luogo di incontro) è bene mantenere politiche di favore.

Ciò posto, si riportano i dati demografici utilizzati anche per i contestuali interventi di programmazione delle attività commerciali.

Dal 31 dicembre 2002 la consistenza numerica della popolazione di Spoleto supera, di nuovo, i 38.000 abitanti, soglia varie volte superata in passato. Si nota un andamento crescente sia per l’indice di invecchiamento (ultrasessantacinquenni sul totale x 100) sia per quello di vecchiaia (ultrasessantacinquenni su infraquattordicenni x 100); La negatività del saldo naturale (nati-morti) risulta, anche a Spoleto come ormai ovunque, compensata dal saldo migratorio (immigrati meno emigrati).

Popolazione residente

37.871 38.031

37.743 37.802

38.717

37.000 37.500 38.000 38.500 39.000

1985 1990 1995 2000 2500

Al settembre 2006 (data di riferimento di tutte le analisi condotte per gli interventi di programmazione economica) l’entità della popolazione risulta pari a 38.672 unità, di cui 18.818 maschi e 19.854 femmine. Con riferimento alle 6 zone commerciali più sopra individuate, i dati significativi che qui interessano possono così riassumersi:

Abitanti Famiglie Componenti medi

Femmine/

Totale x100

Invec- chiamento

Vecchiaia Pop. 80 anni e

oltre

1-Centro storico 3.703 1.764 2,10 54,47 29,6 286,6 11,5

2-Fascia adiacente 13.330 5.576 2,39 53,36 28,2 266,7 9,2

3-San Giacomo 7.097 2.644 2,68 50,52 22,3 169,2 6,8

4-Maiano 5.832 2.069 2,82 48,28 21,6 186,2 5,9

5-S.Giov. Baiano 7.131 2.670 2,67 49,78 22,3 168,6 5,9

6-Restante territorio 1.579 680 2,32 48,89 28,4 277,2 8,9

SPOLETO 38.672 15.403 2,51 51,34 25,2 216,0 7,9

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Abitanti

10%

35%

18%

15%

18%

4% 1-Centro storico

2-Fascia adiacente 3-San Giacomo 4-Maiano 5-S.Giov. Baiano 6-Restante territorio

(Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio Comunale di Statistica su dati estratti tramite la procedura di gestione dei dati anagrafici AscotWeb in data 07/09/2006)

Tenendo conto della crescita a livello regionale e dell’intero territorio nazionale e dei flussi di immigrazione si può ipotizzare, nel giro di qualche anno, il raggiungimento di 38.800 unità, mentre il raggiungimento della soglia delle 39.000 è probabilmente un’ipotesi ancora prematura.

Le zone commerciali con maggiore popolazione sono le n° 2 con il 34,5% del totale nonché la n° 5 e la n° 3 con il 18% ciascuna.

Innanzitutto, ponendo i valori comunali = 100, abbiamo i seguenti indici relativi:

Compon.medi Femm./Tot. Invecchiam. Vecchiaia Pop.80 e oltre

1-Centro storico 83,67 106,10 117,46 132,69 145,57

2-Fascia adiacente 95,22 103,93 111,90 123,47 116,46

3-San Giacomo 106,77 98,40 88,49 78,33 86,08

4-Maiano 112,35 94,04 85,71 86,20 74,68

5-S.Giov. Baiano 106,37 96,96 88,49 78,06 74,68

6-Restante territorio 92,43 95,23 112,70 128,33 112,66

SPOLETO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sulla base di questi indicatori si nota che la zona n° 1 dovrebbe avere consumi familiari in materia di acconciatori in genere al di sotto della media comunale, data l’età elevata dei residenti ma, nel contempo, una maggiore spesa per parrucchieri, data l’elevata presenza percentuale femminile.

Infine il turismo, poco significativo in questo settore, conta circa 220.00 presenze registrate, cui corrisponde almeno un milione di non registrate.

Spoleto - Arrivi e presenze

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Anno 1991 Anno 1992

Anno 1993 Anno 1994

Anno 1995 Anno 1996

Anno 1997 Anno 1998

Anno 1999 Anno 2000

Anno 2001 Anno 2002

Anno 2003 Anno 2004

Anno 2005

T otale Arrivi T otale Presenze

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Alla luce di questi dati si può concludere che la situazione della domanda di servizi di acconciatore (barbiere, parrucchiere ecc.) non dovrebbe nei prossimi anni, salvo sorprese, avere modifiche di grande rilievo in quanto popolazione residente e fluttuante, nel lungo periodo, risultano stazionarie.

Tra l’altro il tipo di turismo di poca permanenza presente a Spoleto non dovrebbe incidere in misura significativa sui consumi del settore in esame che, semmai, può risentire di un certo apporto dalla Valnerina. Per converso qualche evasione di consumo potrebbe aversi per l’area di Struttura nei confronti di Terni.

La sostituzione, poi, di nativi con immigrati, spesso di altri paesi, non dovrebbe comportare aumenti di domanda.

Tutto ciò significa che se l’Amministrazione intende perseguire una politica qualitativa e, quindi necessariamente selettiva e di conseguente freno al sorgere di nuove attività, ciò non dovrebbe di massima incontrare ostacoli, dato che di fronte ad una domanda sostanzialmente stabile una grande richiesta di apertura di nuove attività non ci dovrebbe essere.

Eccezione a questo principio può aversi per le forme alternative e più moderne di servizio, ma questo interessa soprattutto il parallelo settore degli estetisti.

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3 – Le attività presenti

Nella presente sezione saranno analizzate le attività di servizio oggi presenti nel territorio Comunale di Spoleto. Come si accennava nelle premesse l’analisi comprende per motivi di sistematicità, anche le attività di estetista che, tuttavia, sono oggetto di apposito e distinto atto di regolamentazione.

A Spoleto abbiamo 92 attività tra acconciatori ed estetisti, così distribuite nel territorio:

ATTIIVITA’ PER ZONA E TIPO

Acconciatore Estetista TOT

A-Centro storico 14 2 16

B-Resto della Citta' 39 9 48

C-San Giacomo 8 1 9

D-Maiano 6 2 8

E-S. Giovanni di Baiano 9 2 11

F-Strettura 0 0 0

TOTALE 76 16 92

In percentuale, invece, fatto 100 il valore comunale, abbiamo i seguenti valori: Acconciatore Estetista TOT A-Centro storico 18,4 12,5 17,4 B-Resto della Citta' 51,3 56,2 52,2 C-San Giacomo 10,5 6,2 9,8 D-Maiano 7,9 12,5 8,7 E-S. Giovanni di Baiano 11,8 12,5 12

F-Strettura 0 0 0

TOTALE 100 100 100

Come si vede oltre la metà delle attività è ubicata nella zona n° 2 – Resto della Città, mentre abbiamo la zona n° 6 di Strettura del tutto priva di servizio.

Gli acconciatori rappresentano l’82,6% delle attività complessive qui considerate, percentuale che dovrebbe tendere alla contrazione, secondo i processi in atto nel settore a livello nazionale.

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Caratteristiche dei titolari

Sesso ed età

I titolari delle attività sono per lo più di sesso femminile (65.2 %) e, quanto all'età, per il solo 2.2 % sono giovani minori di 25 anni, per il 34.8 % di età compresa tra i 26 ed i 40 anni, per il 56.5 % tra i 41 ed i 65 anni. Infine, il restante 6.5 % degli operatori ha età superiore.

Le donne risultano generalmente più giovani:

TITOLARI PER SESSO ED ETA' (% ORIZZONT.)

ETA'

<25 26-40 41-65 Oltre TOT SESSO

Maschi - 31,2 56,2 12,5 100 Femmine 3,3 36,7 56,7 3,3 100 TOTALE 2,2 34,8 56,5 6,5 100

Titolo di studio

Il titolo di studio più frequente tra gli operatori in esame è la scuola media inferiore (63 %);

seguono gli operatori muniti di diploma di scuola elementare (20.7 % degli operatori) ed infine quelli con titolo di media superiore (15.2 % degli operatori.)

Incrociando i dati si nota come, in linea di massima, ad età inferiore corrispondono titoli di studio più elevati:

TITOLARI PER TITOLO DI STUDIO ED ETA' (% ORIZZONT.)

ETA' <25 26-40 41-65 Oltre TOT TITOLO DI STUDIO

(Non risp.) - - - - - Elem. - 5,3 78,9 15,8 100 Lic.media inferiore - 39,7 56,9 3,4 100 Lic.media superiore 14,3 57,1 21,4 7,1 100 Laurea - - 100 - 100

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Tipo di ditta

Trattandosi di imprese generalmente artigianali, predominante è il tipo di ditta individuale (71,7). Segue la forma della società in nome collettivo (19,6%) e la sas (6,6%).

Modo di acquisto della titolarità

Ben il 50 % delle attività sarebbero state acquisite per compravendita d’azienda da terzi, un altro 33.7 % di esse sarebbe sorto ex novo per rilascio di autorizzazione, il 10.9 % poi deriverebbe da successione, mentre il 5.4% sarebbe condotto in affitto d'azienda. Si conferma dunque anche a Spoleto la presenza di un settore le cui attività spesso mutano titolarità. Del resto anche lo studio condotto nel 2003 evidenziava quasi 30 passaggi di titolarità nei decenni 1972-1982 e 1983-1993 con un deciso aumento nel periodo 1993-2003.

Addetti

Il dato degli addetti non è stato nuovamente rilevato. Rispetto al 2003 non dovremmo aver auto grandi variazioni: per il settore specifico degli acconciatori, in quella data, avevamo 2,2 addetti per attività, con un valore di 1,5 nel caso di barbieri per uomo e di 2,4 nel caso di parrucchieri, con valori in ogni caso più elevati per il capoluogo rispetto alle altre zone del Comune.

Caratteristiche dei locali

Titolo di detenzione

Il titolo di detenzione dei locali più frequente risulta la locazione, con il 67.4 % dei casi, analogamente a quanto avviene per il settore del commercio.

La situazione è infatti la seguente:

- 30.4 % dei locali in proprietà;

- 67.4 % dei locali detenuti in locazione;

- 2.2 % dei locali detenuti ad altro titolo.

Superfici

I 92 esercizi artigianali di Spoleto, dispongono complessivamente di 188 locali. compresi magazzini, bagni ed altri locali non di lavorazione. La superficie relativa a questi ultimi è di 5156 metri, così suddivisa tra le zone in percentuale: B-Resto della Citta' (54.5%), A-Centro storico (15.5%), E-S. Giovanni di Baiano (11.2%), D-Maiano (10.1%), C-San Giacomo (8.7%), F-Strettura (0%).

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SUPERFICIE DI ATTIVITA' PER ZONA E TIPO (Acc./Est.) (VAL. ASSOLUTI)

CLASSIFIC.

Acconciatore Estetista TOT ZONA

A-Centro storico 654 143 797

B-Resto della Citta' 1983 826 2809

C-San Giacomo 395 56 451

D-Maiano 359 162 521

E-S. Giovanni di Baiano 399 179 578

F-Strettura - - - TOTALE 3790 1366 5156

Pertanto, ciascuna attività dispone per le attività della seguente superficie media: SUPERFICIE MEDIA DELLE ATTIVITA’ CLASSIFIC. Acconciatore Estetista TOT ZONA A-Centro storico 46,7 71,5 49,8 B-Resto della Citta' 50,8 91,8 58,5 C-San Giacomo 49,4 56 50,1 D-Maiano 59,8 81 65,1 E-S. Giovanni di Baiano 44,3 89,5 52,5 F-Strettura - - - TOTALE 49,9 85,4 56

Suddividendo poi il numero dei locali per quello delle attività troviamo il numero medio di locali di ciascuna che è pari a 2, valore che oscilla notevolmente tra l’1.2 degli acconciatori ed il 6 degli estetisti:

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SUPERFICIE MEDIA DELLE ATTIVITA’

CLASSIFIC.

Acconciatore Estetista TOT ZONA

A-Centro storico 1,4 2,5 1,6 B-Resto della Citta' 1,2 7,2 2,3 C-San Giacomo 1,2 4,0 1,6 D-Maiano 1,2 5,5 2,2 E-S. Giovanni di Baiano 1,0 5,5 1,8 F-Strettura - - - TOTALE 1,2 6,0 2,0 Possiamo, dunque trarre le seguenti conclusioni:

a) le attività di acconciatore necessitano sicuramente di minore spazio: poco più della metà di quello che richiedono le attività di estetica;

b) queste ultime hanno anche bisogno di un numero elevato di locali che, tuttavia, sono generalmente piccoli, anche a motivo del fatto che assai spesso le prestazioni di estetica sono differenziate ma riunite in unico complesso;

c) trattandosi nel complesso di attività che non occupano grandi superfici (non sono esercizi di alimentari o di abbigliamento o ristoranti), la ristrettezza degli spazi tipica del centro storico ha scarsa ripercussione: il valore di superficie media è appena inferiore alle medie comunali.

Clienti servibili contemporaneamente

Quanto al numero dei clienti servibili contemporaneamente, che per gli acconciatori spesso coincide con le “postazioni” o sedili, abbiamo il seguente quadro:

CLIENTI MEDI SERVIBILI CONTEMPORANEAMENTE (VAL.ASSOLUTI)

CLASSIFIC.

Acconciatore Estetista TOT ZONA

A-Centro storico 2,4 2 2,4 B-Resto della Citta' 2,7 3,9 3 C-San Giacomo 1,8 2 1,8 D-Maiano 2,8 2,5 2,8 E-S. Giovanni di Baiano 2,1 2,5 2,2 F-Strettura - - - TOTALE 2,5 3,2 2,6

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Questi valori non sono sempre legati alle dimensioni dei locali, come si vede facendo il confronto con le superfici medie delle attività ma, specie per gli estetisti, dipendono anche dal numero dei locali disponibili e, in ogni caso, dal personale presente.

Suddividendo le dimensioni medie dei locali per il numero medio di clienti servibili contemporaneamente, otteniamo un valore di 20 metri nel caso di acconciatori e di 27 in quello di estetisti, anche a motivo delle attrezzature spesso più voluminose.

Presenza del servizio

Infine riportiamo i classici indicatori della presenza del servizio, costituiti dal numero di abitanti per attività e dalla superficie a disposizione di 100 abitanti. Quanto al primo indicatore abbiamo:

ABITANTI PER ATTIVITA' PER TIPOLOGIA E ZONA

Acconciatori Estetisti TOT ZONA

A-Centro storico 264,5 1851,5 231,4 B-Resto della Citta' 341,8 1481,1 277,7 C-San Giacomo 887,1 7097 788,6 D-Maiano 972 2916 729 E-S. Giovanni di Baiano 792,3 3565,5 648,3 F-Strettura - - - TOTALE 508,8 2417 420,3 Mentre il secondo è espresso dalla seguente tabella:

SUPERFICIE ATTIVITA' PER 100 ABITANTI

Acconciatore Estetista TOT ZONA

C.Storico 17,7 3,9 21,5 Resto Capoluogo 14,9 6,2 21,1 S.Giacomo 5,6 0,8 6,4 Maiano 6,2 2,8 8,9 S.Giov.Baiano 5,6 2,5 8,1 Strettura - - - TOTALE 9,8 3,5 13,3

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maggiore presenza di attività. Tale concentrazione nel capoluogo è tuttavia fisiologica.

Al di sotto delle medie ordinarie si collocano:

a) la zona di San Giacomo, per le attività di estetica;

b) la zona di Struttura, in quanto del tutto priva di attività, sia per l’esiguità della popolazione, sia per l’attrazione che esercita il Comune di Terni.

Per concludere si riportano i dati relativi alle specifiche attività svolte nell’ambito delle due grandi categorie degli acconciatori e degli estetisti. La classificazione ovviamente non può che essere approssimativa ma dà un’idea del servizio attualmente presente.

ATTIVITA' PER TIPO SPECIFICO E ZONA

ZONA

A B C D E C.storico R.Citta' S. Giacomo Maiano S.G.Baiano TOT

ATTIVITA' SPECIFICA

Barbiere-Acc.uomo 4 6 1 1 3 15

Parrucchiere-Acc.donna 2 17 4 4 5 32

Acconciatore unisex 8 16 3 1 1 29

Est.manicure-unghie-viso-trucco 2 2 - 1 1 6

Est.sauna-solarium-b.turco-fanghi - 1 - - - 1

Est.dimagrim.-benessere-rassod. - - - - - - Est.lampande-docce solari ecc. - 5 - 1 1 7

Est.tratt.pelle(tatuaggi-piercing) - 1 - - - 1

Est.di altro tipo - - 1 - - 1

TOTALE 16 48 9 8 11 92

Il confronto nel tempo

Come si è detto il presente studio fa seguito a quello condotto nel 2003. I dati a suo tempo acquisiti sono ovviamente variati e non più attuali ma, proprio per tale motivo, possono essere utilizzati per cogliere i processi in atto anche perché la metodologia di raccolta dei dati è compatibile.

Limitiamo l’analisi al comparto degli acconciatori, oggetto specifico del presente studio.

Anno 1993 Anno 2003 Anno 2007 Anno 2008

Barbieri 24 17 15

Parrucchieri uomo-donna 66 63 61

Acconciatori

Totale 90 80 76 77

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E’ proseguita, dunque, la contrazione del numero delle attività e per quanto concerne gli acconciatori – oggetto specifico della presente analisi – anche la superficie è appena diminuita (al 2003 era di 3810 metri contro i 3790 attuali).

Con riferimento alle singole zone, le variazioni nel comparto degli acconciatori risultano le seguenti:

La tabella sottostante indica gli esercizi operanti nelle diverse zone:

ZONE 2003 2007 2008

1-A - Centro Storico 20 14 16

2-B – Resto della città 35 39 38

3-C - S. Giacomo e zone limitrofe 8 8 8

4-D – Maiano e zone limitrofe 8 6 6

5-E – S. Giovanni di Baiano e zone limitrofe 9 9 9

6-F – Strettura e zone limitrofe 0 0 0

SPOLETO 80 76 77

Si rileva dunque anche in questo comparto la riduzione del servizio nel centro storico, a vantaggio della zona n° 2, mentre il resto del territorio non subisce variazioni, salvo l’area di Baiano.

Oltre ad una funzione di confronto, l’analisi operata nel 2003 offre utili informazioni per alcuni aspetti che, nella presente occasione non sono stati nuovamente monitorati per il semplice fatto di non essere più necessari ad una quantificazione delle attività, traverso l’abolito meccanismo delle distanze minime.

In particolare, nel 2003, era stata richiesta la provenienza della clientela, venendo così a sapere che nel solo 30% essa è di altre zone del comune o di fuori comune; parimenti l’orario è risultato mediamente di circa 46 ore settimanali in cinque giorni, con orario continuato specie da parte di parrucchieri.

Nel 2003 venne anche rilevato il prezzo medio delle prestazioni, ovviamente non più attuale.

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4 – Le scelte del regolamento

Pur essendo mutato il quadro normativo e, in particolare, venuta meno la possibilità di programmare il settore, nel senso tradizionale, nondimeno – come si accennava – il Comune ha sempre l’importante funzione di stabilire requisiti e condizioni per la nascita delle nuove attività, a cominciare dai profili igienico-sanitari.

Possono innanzitutto confermarsi quasi integralmente le scelte di fondo delineate a conclusione dello studio del 2003 e, precisamente:

a) introduzione diretta nel regolamento di norme di carattere igienico sanitario, in luogo del semplice generico richiamo, a maggior ragione ora che l’autorizzazione è stata sostituita da denuncia, ai sensi delle normative europee;

b) maggiore semplificazione amministrativa, oggi imposta tra l’altro dalle riforme legislative che abbiamo visto;

c) maggiore libertà per l’esercente di adottare il proprio orario di apertura;

d) adeguata trasparenza e visibilità delle tariffe;

e) modularità nella definizione delle superfici minime degli esercizi.

Totalmente rinnovato, invece, rispetto al progetto del 2003 è il regolamento, il cui taglio è di forte semplificazione per l’operatore, in omaggio alla tendenza della normativa, con chiara definizione delle procedure da seguire.

Sono state eliminate tutti i riferimenti all’autorizzazione e prevista anche una forma semplificata di d.i.a. per le ipotesi di modifiche parziali dell’attività.

Sono state mantenute le zone, sia per poter differenziare le superfici minime dei locali, sia per disporre eventuali differenziazioni in materia igienico sanitaria.

E’ infatti preferibile, modulare i requisiti in funzione di una politica maggiormente selettiva nelle aree centrali della città rispetto, magari, alle campagne. A tal fine è possibile individuare, di concerto con la ASL, un contenuto minimo inderogabile da garantire in ogni caso e, invece, un contenuto aggiuntivo di qualità da inserire nel contesto comunale con gradualità. Il problema di fondo in questi casi è, infatti, la differenza a volte spropositata che viene a crearsi tra attività esistenti e nuove.

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Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio, nel Comune di Spoleto, dell’attività di acconciatore dovunque e comunque esercitate sia in luogo pubblico che privato (presso convivenze, alberghi, ospedali, case di cura, e di reclusione, palestre, piscine, ecc.), anche a titolo gratuito.

2. L’attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di estetica di cui alla legge n° 1/1990.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Le attività di acconciatore sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:

a) dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

b) dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, per le parti compatibili con la legge 174/2005 e fino all’emanazione della legge regionale umbra di disciplina del settore;

c) dall’ articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n° 7, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in legge 2 aprile 2007, n° 40;

d) dal presente regolamento;

e) dal d.p.r. 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene ai profili procedurali;

f) da ogni altra normativa statale o comunitaria e regionale, attinente il settore.

Art. 3 - Modalità di esercizio dell’attività

1. Le attività di acconciatore possono essere svolte, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:

a) presso la sede dell’impresa stessa, anche unitamente a quella di estetista, come attività distinte o sotto forma di unica società;

b) presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti regionali e dai successivi commi 3, 4 e 5.

c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Regolamento a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, di igiene, sanità sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L’attività presso la sede designata dal cliente, è consentita alle imprese operanti nel

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5. L’attività di estetista presso l’istituto di reclusione a favore dei detenuti, oppure presso ospedali e luoghi di cura o di assistenza a favore dei degenti, può essere effettuata previa stipula di apposita convenzione con le relative amministrazioni e, qualora sia esercitata in forma ricorrente, presso appositi locali e previa verifica igienico-sanitaria dei medesimi.

6. Nel rispetto delle norme di carattere edilizio, è consentito l’esercizio dell’attività in locali posti a piani superiori, purché l’ingresso dia direttamente su pianerottolo o altro locale aperto al pubblico e, trattandosi di spazi condominali, vi sia espressa autorizzazione del condominio da allegare alla d.i.a. di cui all’articolo 5.

7. Ai sensi della legge 174/2005 le imprese di acconciatore:

a) possono esercitare la vendita al dettaglio o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, senza necessita di titolo per il commercio al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 114/1998;

b) possono svolgere, direttamente o avvalendosi di collaboratori familiari e di personale dipendente, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;

8. Presso le attività di acconciatore, in appositi e distinti locali anche comunicanti, è ammesso l’esercizio del commercio al dettaglio di cui al decreto legislativo 114/98 nel rispetto delle relative norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d’uso.

9. In relazione alla valenza comunale del titolo, l’attività di acconciatore presso sedi indicate dal cliente, comprese quelle del comma 5, che siano ubicate all’interno del Comune di Spoleto è riservata ad acconciatori che in esso hanno la sede operativa principale.

Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di acconciatore può essere esercitato da singoli o società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge o agosto 1985, n° 443 e successive modificazioni o in altra forma di impresa.

2. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 174/2005, l’esercizio dell’attività di acconciatore necessita di apposita qualifica professionale conseguita attraverso superamento di esame tecnico- pratico, preceduto da corso di qualificazione o inserimento presso impresa di acconciatore, secondo le modalità ivi specificate in ottemperanza al decreto legislativo n° 206/07.

3. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 comma 1 e 7 della legge 174/2005, in attesa che la Regione dell’Umbria definisca i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 174/2005, possono esercitare l’attività di acconciatore tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge 161/63 e successive modificazioni.

4. La qualificazione di cui al presente articolo necessita in capo del titolare dell’impresa individuale o di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, che sia designato responsabile tecnico.

Art. 5 - Dichiarazione di inizio di attività

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n° 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n° 40 l’apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali o dell’attività di acconciatore sono soggette a previa denuncia di inizio di attività (d.i.a.) da presentare allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini.

2. La d.i.a. di cui al comma 1, per espressa previsione del presente regolamento, è ad efficacia immediata e consente di dare immediatamente corso a quanto in essa dichiarato, senza necessità di ulteriore comunicazione.

3. La d.i.a. è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali o redatta su schema libero, purché in ogni caso contenga:

a) i dati anagrafici completi del richiedente;

b) i dati dell’impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta,

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negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

c) dichiarazione del possesso della prevista qualificazione in capo al titolare ditta individuale o al responsabile tecnico designato per ogni sede dell’impresa ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 174/2005;

d) l’ubicazione dei locali in cui verrà svolta l’attività e dichiarazione circa la loro conformità alle normative urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d’uso con l’esercizio dell’attività di acconciatore ed agibilità, ove prescritta;

e) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;

f) dichiarazione di rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento.

4. Alla d.i.a. devono essere allegati:

a) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, dello schema di smaltimento dei reflui, della posizione delle attrezzature e degli arredi;

b) certificazioni di conformità degli impianti termico, elettrico, di eventuale aerazione (in copia non autenticata), se non inclusi nella certificazione di agibilità;

c) copia del verbale di verifica e collaudo di messa a terra, se non inclusi nella certificazione di agibilità;

d) estremi dell’eventuale autorizzazione allo scarico, se non inclusi nella certificazione di agibilità;

e) copia certificato qualifica professionale, facoltativamente;

f) copia atto costitutivo e dello statuto, trattandosi di società;

g) parere igienico-sanitario rilasciato dalla locale Azienda Sanitaria.

5. Nello spirito di massima semplificazione amministrativa, qualora la d.i.a. di cui al presente articolo non sia relativa all’apertura di nuova attività, ma alla sola variazione di alcuni suoi elementi è ammesso, per tutti quelli rimasti invariati, fare espresso rinvio a precedenti d.i.a., dichiarandone la permanenza e la non variazione.

6. Copia della d.i.a. è conservata presso la sede dell’impresa ed esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative ai prezzi delle prestazioni di cui all’articolo 11.

Art. 6 - Procedimento di verifica

1. Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della d.i.a. di cui all’articolo 5, effettua la verifica di quanto in essa dichiarato.

2. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti il responsabile del servizio procede all’interdizione dell’attività, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto all’articolo 19, comma 3, della legge 241/90.

Art. 7 - Comunicazioni semplici

1. Sono soggette a sola comunicazione, in carta semplice, indirizzata allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini le modifiche non incidenti sull’assetto dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti e, in particolare:

a) il subingresso per cessione d’azienda a titolo temporaneo o definitivo, secondo le modalità di cui all’articolo 8;

b) la modifica della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo

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2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica del relativo contenuto.

Art. 8 - Subingresso

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell’attività di acconciatore, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell’attività da parte di chi subentra nell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l’attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell’inoltro della comunicazione di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l’attività dal momento della sua acquisizione o della nomina di responsabile tecnico.

3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l’attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l’attività conservando l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 443/85.

4. E fatta salva la facoltà di sospendere l’attività, nei limiti previsti dall’articolo 13, comma 4.

Art. 9 - Superfici minime

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, i locali adibiti all’esercizio dell’attività di acconciatore, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superficie pari o superiore a 20 metri quadrati.

2. I valori di superficie di cui al comma 1 sono necessari per l’installazione di due “postazioni di lavoro” e la realizzazione di una sala di attesa. Per ogni postazione di lavoro in più devono essere messi a disposizione ulteriori 5 mq. di superficie.

3. Per postazione di lavoro si intende quella utilizzata dall’operatore per effettuare le principali operazioni previste, ad esclusione del lavaggio dei capelli.

4. Nelle ipotesi di compresenza nei medesimi locali di attività di acconciatore e di estetista la sala di attesa può essere unica. A tal fine la superficie minima dei locali è pari alla somma della superficie prevista dal presente articolo più quella prevista per l’attività di estetica, con riduzione del 10% sul valore complessivo.

5. Non è richiesto rispetto di superficie minima nei casi di subingresso.

Art. 10 - Orari

1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di acconciatore di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall’esterno dell’esercizio anche quando è chiuso. Il cartello contiene anche l’indicazione dell’eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.

2. I titolari possono scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza alcun limite, all'interno di una fascia oraria, di almeno 14 ore, stabilita con Ordinanza comunale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori esistenti sul territorio. L'orario scelto è comunicato al competente Ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di una settimana.

3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n° 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa. Parimenti non è disposto obbligo di chiusura domenicale e festiva.

4. Con successiva Ordinanza sindacale e sentite le organizzazioni sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative a livello locale, si individueranno le festività annuali di chiusura obbligatoria.

5. Le attività di acconciatore esercitate congiuntamente a quelle di estetica in locali unici o comunicanti effettuano aperture e chiusure uniche, in relazione all’attività prevalente.

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Art. 11 - Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall’interno sia dall’esterno dell’esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi per i consumatori ed assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, nel caso di prestazioni dal costo superiore a 100,00 € il titolare dell’attività di acconciatore, prima di darvi inizio, deve fornire al cliente preventivo scritto.

Art. 12 - Idoneità igienico-sanitaria

1. I requisiti igienico-sanitari degli addetti, dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono indicati nell’allegato A al presente Regolamento di esso facente parte ad ogni effetto.

2. Il personale addetto all’esercizio dell’attività, compreso il titolare dell’autorizzazione deve risultare in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico-sanitario, prevista dalla competente A.S.L.

Art. 13 - Sospensione e cessazione dell’attività

1. Il responsabile del servizio ordina la sospensione dell’attività:

a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario indicati all’allegato A;

b) qualora nell’impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.

2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l’attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita d.i.a. ai sensi dell’articolo 5.

3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell’articolo 54 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

4. E’ consentita la sospensione volontaria dell’attività fino ad un anno, decorso il quale, qualora non sia stata ripresa, l’attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente dichiarata, come nuova attività, ai sensi dell’articolo 5.

5. Della sospensione di cui al comma 4, se avente durata maggiore di trenta giorni e dell’eventuale cessazione dell’attività è dato avviso al Comune, entro 30 giorni dal suo inizio.

Art. 14 - Sanzioni

1. In conformità a quanto previsto all’articolo 5 della legge 174/2005, alle violazioni in materia di esercizio dell’attività di acconciatore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 ad € 5000, con le modalità di cui alla legge 689/81, per le ipotesi di esercizio in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005.

2. La violazione delle altre disposizioni previste nel presente regolamento è sanzionata, ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 267/00, con le seguenti sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n° 689/81, con la sanzione del pagamento di una somma da

€ 25,00 ad € 500,00.

Art. 15 - Cartelli multilingue

1. Ai fini di una più ampia informazione all’utenza e tenuto conto dell’elevato flusso turistico che interessa il Comune di Spoleto, le comunicazioni contenute nel cartello relativo agli orari ed eventuali chiusure facoltative di cui all’articolo 10, comma 1 ed in quello relativo ai prezzi di cui all’articolo 11 nonché l’eventuale previa informativa di elevato costo di cui al secondo comma dello stesso articolo 11, debbono essere redatte anche in almeno un’altra lingua straniera oltre all’italiano.

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indicate all’articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.

2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Spoleto con deliberazione consiliare n° 75 del 16 maggio 1994 si applica dal trentesimo giorno dalla data di sua pubblicazione all’Albo pretorio (per le attività già operanti e per le richieste già presentate al Comune) ad eccezione del comma 2 dell’articolo 5, che entra in vigore immediatamente.

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Allegato A

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE ACCONCIATORI

REQUISITI STRUTTURALI

I locali devono avere un’altezza di almeno m. 2,70; l’altezza di m. 2,40 potrà essere accettata esclusivamente per bagni, corridoi, ripostigli e simili.

Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa.

In tutti i locali in cui sia prevista la presenza di persone deve essere assicurata una adeguata illuminazione ed areazione naturale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di particolari tipologie costruttive o di impedimenti tecnici, è ammesso il ricorso all'areazione forzata a condizione che venga immessa aria opportunamente captata dall'esterno e che l'impianto sia adeguato e certificato da Ditta abilitata.

Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico, munito di water, lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Se ci sono 5 o più dipendenti va previsto un secondo bagno per il personale. Eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta dal Servizio di Sanità Pubblica in base all’esistenza di vincoli urbanistici, in particolare nei centri storici.

Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.

Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si rimanda ai contenuti della legge 46/90 e del regolamento di applicazione, D.P.R. n° 447/91.

Le attività di cui al presente regolamento, possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti sopra citati e siano distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall’esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

Nelle attività in questione dovrà essere garantita l'osservanza delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

In riferimento ai sopra citati requisiti strutturali, gli stessi dovranno essere applicati in occasione di avvio di nuova attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie delle attività esistenti.

REQUISITI FUNZIONALI ORGANIZZATIVI

Il titolare dell’attività ha l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.

I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati periodicamente.

La spazzatura dovrà essere raccolta in contenitori impermeabili con coperchio. Il materiale di pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto.

Gli esercizi devono essere dotati di un contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per la biancheria usata e di un armadietto per la biancheria pulita.

Le tinture devono rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modificazioni. Per l’applicazione di tali tinture o altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante, l'operatore dovrà munirsi di guanti.

Prima di iniziare ciascun servizio l’operatore deve lavarsi accuratamente le mani.

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Dopo l'uso di oggetti taglienti monouso gli stessi debbono essere riposti, per l’eliminazione, in apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuto all’interno di apposito imballaggio flessibile recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” ed il simbolo del rischio biologico, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, così come previsto dal D.P.R. n° 254/03.

Gli strumenti potenzialmente taglienti non monouso (forbici, pinzette, ecc.) devono essere disinfettati al termine di ciascun servizio. Pettini e spazzole vanno tenuti puliti e vanno, comunque, lavati e disinfettati anch'essi al termine di ciascun servizio. Trattamenti con UVA (raggi ultravioletti) sono inefficaci. Il metodo di disinfezione adottato dall'attività, per il materiale non monouso, dovrà essere descritto in maniera dettagliata in una apposita relazione tecnica descrittiva di ogni fase della lavorazione avente interesse sanitario. Tale relazione sarà sottoposta a giudizio di idoneità da parte del Servizio di Sanità Pubblica.

Riferimenti

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