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Regol@mento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)

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Comune di Spoleto

Direzione Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino

Regol@mento per la disciplina dell’imposta

comunale sugli immobili (ICI)

Il “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)” è stato

adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 52 del 23 marzo 1999.

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Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)

Il “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale

sugli immobili (ICI)” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la

deliberazione n° 52 del 23 marzo 1999 per la disciplina del tributo comunale istituito dall’articolo 1

1

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e ai sensi di quanto disposto dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

La delibera di adozione è divenuta esecutiva a seguito di presa d’atto del Co.Re.Co. con provvedimento n° 1642 del 9 aprile 1999.

Il “Regolamento” è stato modificato con i seguenti atti:

1) delibera consiliare n° 156 del 29 dicembre 2004;

2) delibera consiliare n° 16 del 2 marzo 2005.

L’8 aprile 2005 – a seguito dell’ultima modifica - si è proceduto ad un coordinamento formale del testo.

L’ufficio coordinamento normativo

Dr Vincenzo RUSSO

Articolo 1 - Finalità ...4

Articolo 2 – Esclusioni...4

Articolo 3 – Definizione di fabbricato ...4

Articolo 4 – Base imponibile dei fabbricati ...4

Articolo 5 – Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili ...5

Articolo 6 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ...6

Articolo 7 – Area fabbricabile: definizione...6

Articolo 8 – Area fabbricabile: casi particolari...6

Articolo 9 – Aree fabbricabili: determinazione del valore ...7

Articolo 10 – Aree fabbricabili: decorrenza ...7

Articolo 11 – Aree parzialmente edificate ...7

Articolo 12 – Area dichiarata in edificabile...8

Articolo 14 – Conduzione diretta di terreno agricolo...8

1 L’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 così dispone: “articolo 1. Istituzione dell'imposta - Presupposto. 1.

A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.”

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Articolo 15 – Dichiarazione sostitutiva ...9

Articolo 16 - Versamenti...9

Articolo 16-bis – Modalità di riscossione...10

Articolo 17 – Dilazione di pagamenti - Rinvio ...10

Articolo 18 – Accertamenti e liquidazioni ...10

Articolo 19 – Incentivi ...11

Articolo 20 – Rinvio ...11

Articolo 21 – Entrata in vigore...11

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Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n° 446, disciplina le modalità di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ed integra le disposizioni di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni al fine di:

a) ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini;

b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;

c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;

d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili;

e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia con riguardo all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, all’individuazione dei soggetti passivi d’imposta, alla fissazione dell’aliquota massima applicabile.

Articolo 2 – Esclusioni

1. Gli immobili non classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli sono esclusi, in via generale, dall’ambito di applicazione dell’imposta.

2. In particolare, sono specificamente esclusi dal campo di applicazione dell’imposta:

a) i terreni incolti o abbandonati sui quali non si esercitano le attività agricole così come intese dall’articolo 2135 del codice civile;

b) i c.d. orticelli, vale a dire i terreni sui quali le attività agricole non sono esercitate in forma imprenditoriale;

c) i terreni non fabbricabili ed utilizzati per attività diverse da quelle agricole, con l’eccezione di quanto specificato all’articolo 8.

Articolo 3 – Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende 1’unità immobiliare iscritta nel Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero 1’unità immobiliare che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano per l’attribuzione della rendita.

2. L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza si considera parte integrante del fabbricato.

3. Il fabbricato è soggetto all’imposta dalla data di ultimazione dei lavori certificata ai sensi di Legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a Kw 10 (dieci) mensili per l’energia elettrica, a mc 10 mensili per il gas metano2 e a 5 metri cubi mensili per l’acqua potabile.

Articolo 4 – Base imponibile dei fabbricati

1. Per l’individuazione della base imponibile si fa rinvio all’articolo 5 del decreto legislativo

2 Le parole “, a mc 10 mensili per il gas metano” sono state inserite con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 156.

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30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano annotate negli atti catastali.

Articolo 5 – Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, l’imposta è ridotta del 50%., ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

2. La condizione di non utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che non debbono risultare superiori a 10 (dieci) Kw. mensili per l’energia elettrica, a mc. 10 (dieci) mensili per il gas metano, a mc. 5 mensili per l’acqua potabile.

3. Agli effetti del riconoscimento della riduzione di cui al primo comma, il dirigente del settore urbanistica fissa, con proprio provvedimento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati e\o delle unità immobiliari, nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. Le caratteristiche di fatiscenza, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni tali da costituire peri colo a persone o a cose, con rischio di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a persone o a cose, con rischio di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone o a cose;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati a causa di vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc...).

5. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d’uso. Ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o singole unità immobiliari, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili o all’intero edificio, a seconda della fattispecie riscontrata.

6. La sussistenza delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità è denunciata dal soggetto passivo dell’imposta mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, da prodursi inderogabilmente entro 60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni e, in ogni caso, entro il termine di pagamento dell’acconto o del saldo, pena il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

7. In alternativa a quanto indicato nel precedente comma e, comunque, nel rispetto dei termini ivi richiamati, il soggetto passivo d’imposta può chiedere che lo stato di inagibilità o inabitabilità sia accertata e certificata da tecnici comunali. In tal caso la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio delle certificazione fanno capo al dirigente del settore competente, il quale, con propria determinazione, fissa i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del soggetto passivo.

8. La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere:

a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, se trattasi di persona fisica;

b) l’indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica rivestita, se trattasi di persona giuridica;

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c) l’ubicazione e l’individuazione catastale del fabbricato;

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d) la richiesta della specifica dichiarazione d’inabitabilità o d’inagibilità;

e) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e/o i dati che si riterranno necessari per l’istruttoria dell’atto;

f) la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto;

g) la formale attestazione a comunicare il cessare delle condizioni che hanno giustificato l’applicazione della riduzione di aliquota.

9. La riduzione dell’imposta opera dal momento in cui viene fatta pervenire la dichiarazione sostitutiva di cui al comma o è presentata al Comune la domanda di cui al comma 6 del presente articolo.

Articolo 6 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella nella quale il soggetto passivo ha la propria dimora abituale e vi ha eletto la propria residenza o il proprio domicilio (qualora sia diverso dalla residenza), a prescindere dalla certificazione anagrafica.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la riduzione o la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

3. E’ altresì considerata abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, con esclusione della detrazione per queste previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore). 3

Articolo 7 – Area fabbricabile: definizione

1. Per area fabbricabile si intende qualsiasi terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l’anno di imposizione e specificamente individuate nelle tavole del Piano Regolatore Generale con lettere o simboli di vario genere.

2. Nel caso di utilizzazione edificatoria dell’area o di demolizione di un fabbricato, ovvero di intervento di recupero ai sensi della vigente normativa, l’area su cui insiste il fabbricato è considerata4 area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero dal momento in cui si verifica l’effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data. Per l’individuazione dell’effettivo utilizzo valgono i criteri di cui all’articolo 4, comma 4.

3. Il dirigente del settore competente, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel territorio del Comune di Spoleto è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2, lett. b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

Articolo 8 – Area fabbricabile: casi particolari

1. L’area ove è costruito o è in costruzione abusivamente un fabbricato è da ritenersi - ai soli fini della determinazione dell’imposta di cui al presente Regolamento - comunque fabbricabile anche se gli strumenti urbanistici non la ricomprendono fra le aree a destinazione edificatoria.

2. Realizzandosi la fattispecie di cui al precedente comma l’imposta è dovuta dal 1° gennaio dell’anno in cui è stato possibile accertare l’attività abusiva e fino al momento in cui l’abuso cessa o per sopravvenuta sanatoria edilizia oppure per demolizione del fabbricato medesimo.

3 Il comma 3 dell’articolo 6 è stato aggiunto con deliberazione consiliare 2 marzo 2005, n° 16.

4 Le parole “, così come dispone l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504,” che indicavano il riferimento legislativo state soppresse dal testo dell’articolo con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 156.

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_____________________________________________________________________________________________________________ 3. Per la determinazione del valore dell’area si fa riferimento al valore medio delle aree

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edificabili più prossime, intese come tali dagli strumenti urbanistici.

4. Il pagamento dell’imposta derivante da quanto stabilito dal presente articolo non sana irregolarità, né costituisce titolo per aspettative particolari in relazioni a violazione di specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari attinenti la normativa edilizia.

Articolo 9 – Aree fabbricabili: determinazione del valore

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1°

gennaio dell’anno di imposizione, avuto riguardo dei criteri generali fissati dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

2. Entro 120 giorni dall’adozione del presente Regolamento e, comunque, prima del termine fissato per il versamento della rata di acconto dell’imposta, la giunta comunale deve adottare un’apposita delibera con la quale individuare, sulla scorta di un’adeguata relazione dei competenti Uffici Comunali, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ubicate nell’ambito del territorio comunale.

3. La determinazione del valore venale dell’area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

a) zona territoriale di ubicazione;

b) indice di edificabilità;

c) destinazione d’uso consentita;

d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione;

e) prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Il funzionario responsabile del tributo non provvederà ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.

5. I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza triennale.

Articolo 10 – Aree fabbricabili: decorrenza

1. Per le aree non ancora edificate, ma già fabbricabili al 1° gennaio 1993, l’imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

Articolo 11 – Aree parzialmente edificate

1. Per le aree già fabbricabili e parzialmente edificate al 10 gennaio 1993, l’imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 per il valore corrispondente alla capacità edificatoria residua.

2. La superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione è ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonoma mente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

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Articolo 12 – Area dichiarata in edificabile

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di deliberazione del Consiglio comunale è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, il rimborso della maggiore somma versata tra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e quella versata sul valore determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della medesima legge, quale area edificabile.

2. Il rimborso di cui al precedente comma - con riferimento ai tre anni precedenti all’adozione della delibera di Consiglio Comunale - si ottiene a condizione che non sia iniziata nessuna opera di qualsiasi tipo sulle aree interessate, né che il soggetto passivo abbia intrapreso azione, ricorso o quant’altro avverso la deliberazione di cui al precedente comma e che la medesima deliberazione sia divenuta definitiva.

3. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni richiamate nei precedenti commi e secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

Articolo 13 – Terreno agricolo: definizione

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile a condizione che:

a) la qualità di coltivatore diretto od imprenditore agricolo del soggetto passivo d’imposta, titolare del terreno, sia confermata dall’iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n° 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il reddito derivante dall’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare sia superiore alla metà del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente; il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini I.V.A. si presume pari al limite massimo di cui all’articolo 34, comma 3 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 14 – Conduzione diretta di terreno agricolo

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale sono soggetti all’imposta nella misura prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

2. Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°

446 e per l’applicazione del comma i del presente Regolamento, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che rispondano ai requisiti fissati nell’articolo 13.

3. I soggetti interessati devono produrre al funzionario responsabile del tributo, nei termini per effettuare il versamento in acconto per l’anno di riferimento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 con la quale attestare il requisito di cui alla lettera b) dell’articolo 13. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d’imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

4. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, su loro specifica richiesta, possono ottenere, per le aree fabbricabili sulle quali esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo pastorale.

5. La domanda deve essere presentata al funzionario responsabile di cui al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, che ne rilascia ricevuta ed ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ricorrono le condizioni per la fatti specie impositiva.

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_____________________________________________________________________________________________________________ 6. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, pena di nullità:

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a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica;

b) l’indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi, se trattasi di persona giuridica;

c) l’ubicazione e 1’ individuazione catastale del terreno;

d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504;

e) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto;

f) la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

Articolo 15 – Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi dell’articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n°

445 è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di Legge con la indicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.

Articolo 16 - Versamenti

1. L’imposta è dovuta autonomamente da ogni soggetto passivo per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’ autonoma imposizione tributaria.

2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento5 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché i versamenti di quei contribuenti che abbiano erroneamente determinato l’importo dell’acconto o del saldo, a condizione che il debito d’imposta sia stato interamente assolto. Non si procede, tuttavia, al rimborso di imposta per quei provvedimenti divenuti definitivi al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del pro cedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

5 Le parole “e per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998,” sono state soppresse dal testo dell’articolo con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 156.

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Articolo 16-bis – Modalità di riscossione6

1. La riscossione ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili avverrà con modalità diretta.

Articolo 17 – Dilazione di pagamenti - Rinvio 7

1. Per la disciplina della dilazione dei pagamenti si fa rinvio al “regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” adottato con la deliberazione consiliare n° 51 del 25 marzo 1999 e successive modificazioni.

Articolo 18 – Accertamenti e liquidazioni

1. Per gli anni di vigenza del presente Regolamento e per gli anni fino al 1998 si procede alle operazioni di liquidazione nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

2. abrogato. 8

3. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

4. La giunta comunale determina annualmente gli indirizzi e le azioni di controllo sulla base della capacità operativa della struttura deputata alla gestione e controllo dell’ICI e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, individuando gruppi di contribuenti o di basi imponibili.

5. La giunta comunale, sulla base di proposte e progetti comprensivi dei prospetti costi/benefici formulati dal funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione/elusione. La giunta comunale, verificata le potenzialità della struttura organizzativa predispone le soluzioni necessarie agli uffici per la migliore gestione del tributo assegnando le necessarie risorse per il controllo dell’evasione/elusione al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.

6 L’articolo 16-bis è stato aggiunto con deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 156 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 59, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 dicembre 1997m n° 446 che così recita “articolo 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. 1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: …… n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario; …..”.

7 L’articolo 17 è stato modificato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 156. Il testo precedente così recitava:

“Articolo 17 – Dilazione di pagamenti. 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, sottoposti a procedura coattiva di riscossione - previa domanda in carta semplice del debitore e verifica di accertato, documentato, stato di necessità - possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni; b) durata massima di 30 mesi; c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.

2. Le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore a € 1.032,92 (eur milletrentadue/92), il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria o bancaria.

3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel paga mento di singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilazione o rateazione.

4. Ad ogni dilazione o rateazione vanno, comunque, applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.”.

8 Il comma 2, articolo 18 è stato abrogato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 156. Il testo abrogato così recitava:

“2. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo Raccomandata A.R., dell’accertamento per omessa parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.”.

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Articolo 19 – Incentivi

1. In virtù di quanto dispone l’articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446,9 al personale addetto al servizio tributi sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o, comunque, di risultati notevolmente superiori ai programmi affidati, nella misura che verrà quantificata dalla giunta comunale in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione.

2. I compensi incentivanti di cui al presente articolo possono, altresì, essere definiti anche in relazione alla riorganizzazione delle procedure di riscossione del tributo - secondo le modalità previste dall’articolo 59, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 44610 - al fine di razionalizzare e semplificare i rapporti con i contribuenti.

Articolo 20 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge inerenti l’imposta comunale sugli immobili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 21 – Entrata in vigore11

1. Il presente regolamento viene adottato non oltre il termine di adozione del bilancio di previsione annuale ed esplica i suoi effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

9 L’articolo 59, comma 1, lettera p), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 così recita “articolo 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. 1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: …… p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.“.

10 L’articolo 59, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 così recita “articolo 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. 1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: …… n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario; …..”.

11 L’articolo 21 è stato modificato con la deliberazione consiliare 29 dicembre 2004, n° 156. Il testo precedente così recitava:

“Articolo 21 – Entrata in vigore. 1. In prima applicazione, il presente regolamento viene approvato contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 1999 ed esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 1999.”.

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