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Piano Individuale Pensionistico

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Piano

Individuale Pensionistico

Indice

2 Piano Individuale Pensionistico Cos’è?

Come funziona?

3 Requisiti e documenti per le liquidazioni 7 Fiscalità

9 Domande

(2)

Cos’è?

Come funziona?

Il Piano Individuale Pensionistico (PIP) è una forma di previdenza complementare individuale per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema pubblico. Nella fase di accumulo è alimentato attraverso versamenti periodici e usufruisce della deducibilità fiscale.

Fase 1 - Accumulo

Modalità di versamento

• Primo contributo e versamenti successivi di importo libero

• Possibilità di versamento di TFR

• Possibilità di interruzione e ripresa dei versamenti

Fase 2 - Erogazione

Tipologie

Anticipazione della posizione individuale maturata in caso di:

• Spese sanitarie: fino al 75% della posizione individuale maturata (è possibile richiedere tale anticipazione in qualsiasi momento)

• Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli: fino al 75% della posizione individuale maturata (è possibile richiedere tale anticipazione trascorsi almeno 8 anni dalla data di prima iscrizione alla previdenza complementare)

• Altre esigenze personali: fino al 30% della posizione individuale maturata (è possibile richiedere tale

anticipazione trascorsi almeno 8 anni dalla data di prima iscrizione alla previdenza complementare)

Riscatto 50% della posizione individuale maturata in caso di:

• In caso di cessazione attività lavorativa (inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi o ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria)

Riscatto 100% della posizione individuale maturata in caso di:

• Quiescenza (trascorsi almeno 5 anni dalla prima data di adesione alla previdenza complementare)

• Invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo)

• Cessazione attività lavorativa (inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi)

• Premorienza dell’aderente

Trasferimento della posizione individuale maturata:

• Trascorsi almeno 2 anni dalla data di iscrizione alla forma previdenziale

Come funziona?

Cos’è?

2

(3)

Requisiti/

documenti per le

liquidazioni

(4)

Anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per l’aderente, il coniuge e i figli

Requisiti

• Gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche Documentazione necessaria

• Per l’aderente

- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) firmata dall’aderente

- Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale dell’aderente - Certificazione a cura della struttura

pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento

- Fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti

- Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

• Per i figli

- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) firmata dall’aderente

- Copia carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale dell’aderente e del figlio

- Certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento

- Fatture o ricevute fiscali in originale attestante gli oneri effettivamente sostenuti

- Certificato storico di famiglia - Per i vecchi iscritti (data iscrizione

alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli

Requisiti

• Trascorsi almeno 8 anni dalla prima data di iscrizione alla previdenza complementare

• Richiesta di liquidazione entro 18 mesi dalla data dell’acquisto dell’immobile

Documentazione necessaria

• Per l’aderente

- Richiesta di liquidazione

(mod. 8.229) firmata dall’aderente - Copia Carta d’Identità in corso di

validità e Codice Fiscale - Rogito oppure compromesso

completo di attestazione notarile (non autocertificazione) indicante chi sarà l’intestatario della casa e che l’immobile costituisce la prima casa di abitazione

- Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

• Per i figli

- Richiesta di liquidazione (mod.

8.229) firmata dall’aderente - Copia Carta d’Identità in corso

di validità e Codice Fiscale dell’aderente e del figlio - Rogito oppure compromesso

completo di attestazione notarile (non autocertificazione) indicante chi sarà l’intestatario della casa e che l’immobile rappresenterà la prima casa di abitazione - Certificato storico di famiglia - Per i vecchi iscritti (data iscrizione

alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Anticipazione per intervento di recupero edilizio relativo alla prima casa di abitazione di

proprietà dell’iscritto o dei figli

Requisiti

• Trascorsi almeno 8 anni dalla prima data di iscrizione alla previdenza complementare

• Richiesta di liquidazione entro 18 mesi dalla data di inizio lavori

Documentazione necessaria

• Per l’aderente

- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) firmata dall’aderente

- Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale

- Preventivo della ditta esecutrice dei lavori

- Fatture relative al pagamento dei lavori - Documento (ad esempio: rogito,

compromesso, assegnazione) dal quale risulti l’intestatario della casa e che l’immobile rappresenta la residenza e abitazione principale

- Copia della concessione edilizia oppure della comunicazione di inizio lavori - Per i vecchi iscritti (data iscrizione

alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

• Per i figli

- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) firmata dall’aderente

- Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale dell’aderente e del figlio

- Preventivo della ditta esecutrice dei lavori

- Fatture relative al pagamento dei lavori - Documento (ad esempio: rogito,

compromesso, assegnazione) dal quale risulti l’intestatario della casa e che l’immobile rappresenta la residenza e abitazione principale

- Certificato storico di famiglia - Per i vecchi iscritti (data iscrizione

alla previdenza complementare ante 28/04/1993 documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Anticipazioni

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(5)

Anticipazione 30%

per altre esigenze personali

Requisiti

• Trascorsi almeno 8 anni dalla prima data di iscrizione alla previdenza complementare

Documentazione necessaria

• Richiesta di liquidazione

(mod. 8.229) firmata dall’aderente

• Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale

• Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Riscatto 50%

per cessazione attività

Requisiti

• Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di cessazione dell’attività lavorativa

• In caso di ricorso a cassa integrazione ordinaria o straordinaria superiore ai 12 mesi, è possibile richiedere il riscatto prima che siano trascorsi 12 mesi di inattività

Documentazione necessaria

• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) firmata dall’aderente

• Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale

• Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Se lavoratore dipendente

• Lettera di dimissioni o licenziamento

Anticipazione

• Documento aggiornato alla data richiesta riscatto rilasciato dal centro per l’impiego (stato occupazionale) dal quale risulti la data di cessazione dell’attività e lo stato attuale di disoccupazione

In alternativa

• Dichiarazione sostitutiva di

notorietà (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000) autenticata dal Comune in cui l’aderente dichiara che dalla data di cessazione dell’attività alla data di presentazione della richiesta di erogazione non ha svolto alcuna attività lavorativa

Se lavoratore autonomo

• Documentazione attestante la chiusura dell’attività

• Dichiarazione sostitutiva di

notorietà (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000) autenticata dal Comune in cui l’aderente dichiara che dalla data di cessazione dell’attività alla data di presentazione della richiesta di erogazione non ha svolto alcuna attività lavorativa

Riscatto 100%

per quiescenza

Requisiti

• 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare

• Aver maturato il diritto alla pensione obbligatoria (vecchiaia/

anzianità)

Documentazione necessaria

• Richiesta di liquidazione (mod.

8.229) firmata dall’aderente

• Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale

• Originale di polizza o dichiarazione sostitutiva di smarrimento (certifi- cato di notorietà ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal Comune

• Certificato pensione o modello Obis dell’Ente Pensionistico di appartenenza (INPS, etc)

• Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

• In caso di opzione in rendita specificare la forma scelta e il frazionamento

Riscatto 100%

per invalidità

Requisiti

• Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche complementari Documentazione necessaria

• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) firmata dall’aderente

• Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale

• Originale di polizza o dichiarazione sostitutiva di smarrimento (certificato di notorietà ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000) autenticata dal Comune

• Certificazione (INPS/ASL) dell’invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3

• Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Riscatto 100% per cessazione dell’attività

Requisiti

• Trascorsi almeno 48 mesi dalla data di cessazione dell’attività lavorativa

• La cessazione dell’attività deve avvenire dopo l’adesione alla previdenza complementare Documentazione necessaria

• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) firmata dall’aderente

Riscatto

(6)

Trasferimento

• Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale

• Originale di polizza o dichiarazione sostitutiva di smarrimento (certificato di notorietà ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal Comune

• Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Se lavoratore dipendente

• Lettera di dimissioni o licenziamento

• Documento aggiornato alla data richiesta riscatto rilasciato dal centro per l’impiego (stato occupazionale) dal quale risulti la data di cessazione dell’attività e lo stato attuale di disoccupazione

In alternativa

• Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal Comune in cui l’aderente dichiara che dalla data di cessazione dell’attività alla data di presentazione della richiesta di erogazione non ha svolto alcuna attività lavorativa

Se lavoratore autonomo

• Documentazione attestante la chiusura dell’attività

• Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal Comune in cui l’aderente dichiara che dalla data di cessazione dell’attività alla data di presentazione della richiesta di erogazione non ha svolto alcuna attività lavorativa

Riscatto 100%

per premorienza

Requisiti

• Decesso dell’aderente prima di avere diritto alla prestazione

Documentazione necessaria

• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229) sottoscritta da ciascun beneficiario designato

• Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale di ciascun beneficiario

• Originale di polizza o dichiarazione sostitutiva di smarrimento (certificato di notorietà ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000) autenticata dal Comune

• Certificato di morte

• Atto notorio dal quale risulti chi sono gli eredi legittimi dell’aderente e se lo stesso ha lasciato o meno testamento (per importi minori di 25.000€ si accetta dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciato dal Comune)

• Copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento (qualora esistente) redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo che si conosca e valido e non impugnato da alcuno

• Per beneficiari minorenni decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la liquidazione alla persona designata di quanto spettante al beneficiario minore e conseguente comunicazione del Codice IBAN sul quale poter effettuare il bonifico

• Per i vecchi iscritti (data iscrizione alla previdenza complementare ante 28/04/1993) documentazione del datore di lavoro con indicazione aliquota TFR

Trasferimento ad altro fondo

Requisiti

• Trascorsi almeno 2 anni dalla prima data di iscrizione alla previdenza complementare

Documentazione necessaria

• Richiesta di liquidazione (mod.

8.229) firmata dall’aderente

• Copia Carta d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale

• Benestare della forma pensionistica complementare ricevente (non serve in caso di trasferimento interno alla Compagnia)

• Ogni altro documento o informazione che la Compagnia ritiene necessario

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(7)

al 31/12/2000

Fiscalità

(*) Verrà applicata inoltre l’imposta sostitutiva sui rendimenti maturati - Liquidazione capitale: imposta

sostitutiva fondi pensione (11%) relativa ai rendimenti dell’anno in corso.

- Liquidazione rendita: imposta sulla plusvalenza annua legge n.138/11.

Fiscalità sul maturato

dal 2001 al 2006

Liquidazione in capitale*

Valido per vecchi e nuovi iscritti

• Riscatto

Per premorienza, pensionamento, inoccupazione (per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti) e invalidità permanente.

- Base imponibile

Quanto maturato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e ai contributi non dedotti

- Aliquota ed imposta Si determina un’aliquota autocalcolata: il reddito di

riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, diviso il numero di anni di contribuzione per 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell’anno di maturazione del diritto per il calcolo dell’imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l’aliquota autocalcolata da applicare alla prestazione imponibile.

• Anticipazione - Base imponibile

Quanto erogato, al netto di eventuali contributi non dedotti, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva della prestazione.

- Aliquota ed imposta

Si applica l’aliquota autocalcolata come sopra meglio dettagliato.

Liquidazione in rendita*

Valido per vecchi e nuovi iscritti - Aliquota ed imposta

Sull’87,5% dell’importo erogato si applica la tassazione corrente IRPEF.

Liquidazione in capitale*

Tipologia di prestazione

• Riscatto

Per pensionamento, premorienza, inoccupazione, invalidità permanente, anticipazione.

Vecchi iscritti

Sui rendimenti dei capitali assicurativi si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% (scontato del 2% per ogni anno superiore al decimo); sull’importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, è dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando l’aliquota applicata sul TFR da ciascun datore di lavoro.

Nuovi iscritti

Sull’importo erogato, al netto sia della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull’intero TFR) versato, è dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando un’aliquota autocalcolata (aliquota fissa del 20% per i lavoratori autonomi).

(8)

Liquidazione in rendita*

Valido per vecchi e nuovi iscritti - Base imponibile

Quota parte della rendita, riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta ed ai contributi non dedotti.

- Aliquota ed imposta Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).

dall’1/1/2007

Liquidazione in capitale*

Valido per vecchi** e nuovi iscritti

• Riscatto

- 50% per inoccupazione >12 e

<48 mesi

- 100% per inoccupazione >48 mesi - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

- decesso prima del pensionamento - pensionamento

- Base imponibile

Quanto maturato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e ai contributi non dedotti - Aliquota ed imposta

Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).

• Anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni - Base imponibile

Quanto erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e ai contributi non dedotti.

- Aliquota ed imposta Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta con gli stessi criteri dei riscatti.

• Altri tipi di anticipazione (diverse da quelle sopra indicate) - Base imponibile

Quanto erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e ai contributi non dedotti.

- Aliquota ed imposta Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%.

Liquidazione in rendita*

Valido per vecchi e nuovi iscritti - Base imponibile

Quota parte della rendita, riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati a imposta e ai contributi non dedotti.

- Aliquota ed imposta Tassazione corrente IRPEF e addizionali regionali e comunali.

(**) Che optano per il regime fiscale introdotto dall’1/1/2007

dal 2001 al 2006 Fiscalità sul maturato

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(9)

01) A quanto corrispondono i costi di gestione di un piano individuale di previdenza?

Sono specificati in ognuna delle edizione delle condizioni contrattuali che si sono susseguite nel corso degli anni in base all’adeguamento alle normative sulla previdenza complementare.

02) È previsto il prestito nei piani individuali di previdenza?

Il prestito non è contemplato.

03) Si può sapere il valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza?

L’importo (sia lordo che netto) sarà disponibile solo al momento della liquidazione.

04) Si può far confluire polizze tradizionali in una forma pensionistica?

Il reimpiego può riguardare unicamente polizze giunte a scadenza.

Le polizze in caso di riscatto saranno liquidate esclusivamente al contraente, che se lo desidera potrà fare versamenti aggiuntivi sul PIP già aperto e dove figura come aderente.

05) Un soggetto che è in pensione e ha raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia, può chiedere la sottoscrizione di un piano individuale pensionistico?

In base alla normativa attuale non può richiederlo.

Per aderire ad un PIP è necessario che l’età sia inferiore almeno di 1 anno a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

06) Un soggetto che ha già riscattato un PIP può aderire ad un altro PIP?

Se è già pensionato non può aderire, mentre se non lo è può aderire in ogni momento (fermo restando quanto indicato al punto 5).

07) Una persona diversa dall’aderente può effettuare versamenti sul PIP di quest’ultimo?

I versamenti dei contributi devono avvenire esclusivamente dal conto corrente dell’aderente.

Una persona diversa può effettuare versamenti unicamente se l’aderente è a suo carico.

08) All’atto del riscatto il TFR versato viene tassato?

Il TFR versato sui piani pensionistici è sempre tassato in quanto trasferito dall’azienda al lordo di tasse.

09) Chi deve comunicare i contributi non dedotti e quando?

Sarà cura dell’aderente comunicare annualmente l’ammontare degli eventuali contributi che non sono stati dedotti. La dichiarazione deve essere fatta anno per anno.

10) In che misura è la deduzione dei premi versati?

Per i premi versati dal 1 gennaio 2007 (con un max di 5.164,57€) è prevista la deduzione dal reddito. Il risparmio fiscale è in base agli scaglioni in vigore al momento della dichiarazione dei redditi, secondo il calcolo dell’aliquota marginale IRPEF, attualmente: da un minimo del 23 % per redditi fino a 15.000,00€ ad

Domande

(10)

un max del 43% per redditi oltre 75.000,00€.

Non è più previsto il limite della deduzione in funzione del reddito (era il 12% del reddito con un massimo di 5.164,57€).

La deduzione fiscale abbatte il reddito sul quale si fa il calcolo delle tasse da pagare.

11) Ci sono agevolazioni per i lavoratori di primo impiego?

Potranno godere di un regime agevolato che gli consentirà, per i primi 20 anni successivi al primo quinquennio, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57€, per un importo pari alla differenza (se positiva) tra l’importo di 25.822,85€ e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche integrative, con il limite max di 2.582,29€.

12) Ci sono deduzioni per persone a carico?

C’è la possibilità di deduzione fiscale sui contributi versati per persone a carico, con il limite personale di 5.164,00€.

13) In presenza di versamenti maggiori di 5.164,57€ viene escluso per default la deducibilità delle somme eccedenti?

In presenza di versamenti maggiori di 5.164,57€

non è possibile escludere per default la deducibilità delle somme eccedenti, pertanto l’aderente deve dichiarare l’importo che non porta in deduzione.

14) Il TFR viene dedotto dal reddito del lavoratore?

Il TFR non può essere dedotto dal reddito del lavoratore in quanto non costituisce reddito ma è un accantonamento.

15) Il cambio di contraenza è possibile? Il nuovo contraente può avere il beneficio fiscale?

Il Piano Individuale Pensionistico prevede una sola figura che è quella dell’aderente.

Non è quindi possibile il cambio dell’aderente.

Se l’aderente è a carico del coniuge, il marito potrà versare i contributi sul PIP, pur non figurando in polizza, e godere di beneficio fiscale portando in deduzione al reddito quanto versato.

Se l’aderente ha un proprio reddito, il contributo versato sul PIP non potrà essere portato in deduzione dal reddito del marito.

16) In caso di decesso dell’aderente si può trasferire il piano previdenziale ad altra persona

modificando l’aderente?

Non è prevista la “figura” del contraente, di conseguenza il piano sarà liquidato al beneficiario designato o agli eredi testamentari, in caso di assenza di testamento agli eredi legittimi, e sarà applicata la tassazione IRPEF di legge.

17) Se l’aderente che percepisce la rendita muore e ha lasciato la reversibilità alla moglie, come si calcola l’ammontare della rendita?

La reversibilità deve essere scelta prima del pagamento della rendita. Già al percipiente verrà corrisposta fin dall’origine una rendita ridotta; in caso di suo decesso, durante il pagamento della rendita, alla testa reversionaria verrà corrisposta una rendita in base alla percentuale di reversibilità prescelta. Per esempio se richiesto il 100%, tutta la rendita pagata al percipiente sarà pagata alla seconda testa. Il coefficiente di reversibilità viene calcolato dall’ufficio attuariale al momento della richiesta di liquidazione, e non prima, in base alla data di nascita ed età raggiunta al pagamento della rendita sia dell’assicurato che della seconda testa.

18) Se l’aderente di un PIP cambia lavoro andando all’estero, può chiedere il riscatto? Se si, quale tassazione gli viene applicata?

Sì, se dimostra di non svolgere più alcun tipo di attività lavorativa in Italia; nel caso di liquidazione viene assoggettato a tassazione italiana.

19) Il riscatto per cessata attività lo può richiedere anche una casalinga, uno studente o un soggetto benestante?

Non può esserci riscatto per cessata attività in quanto lo “stato” di assenza di lavoro non ne prevede la cessazione.

20) Casalinghe, benestanti e persone che non hanno attività di lavoro devono attendere l’età di pensionamento dell’assegno sociale per chiedere la liquidazione del PIP?

Sì, devono attendere l’età di pensionamento

dell’assegno sociale. A quella data dovranno esibire il certificato di pensione relativo.

21) L’aderente lavoratore che non raggiunge i contributi minimi pensionistici, quando può chiedere il riscatto della polizza?

Può richiedere il riscatto al raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dall’attuale legislazione sulla scorta di certificato di pensionamento.

22) È possibile chiedere la liquidazione per

pensionamento e mantenere attiva la posizione?

Non è possibile richiedere la liquidazione totale e mantenere attiva la posizione. Se si desidera mantenere la posizione attiva è necessario richiedere un anticipazione secondo le modalità previste dalla normativa.

23) Quale documento essenziale è da produrre per avere il diritto al riscatto per pensionamento?

Il certificato di pensione con la data di pensionamento.

24) Se alla data di pensionamento per vecchiaia l’aderente continua a lavorare (autonomo), ha diritto al riscatto?

Presentando il certificato dell’ente di categoria, che attesti la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il riscatto.

continua pagina seguente

10

(11)

25) Qualora l’INPS non riconosca l’assegno sociale, quale documentazione si deve presentare per richiedere la liquidazione del PIP?

Al posto del certificato di pensione si potrà allegare alla domanda di liquidazione la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da fare nel Comune di residenza nel quale si dovrà dichiarare la maturazione dei requisiti, la professione e le motivazioni per le quali l’INPS non eroga la pensione/

assegno sociale.

26) Anticipazione per acquisto prima casa: in alternativa al rogito può essere accettato il documento presentato alla banca per richiesta del mutuo?

Può essere accettata la domanda presentata alla banca per l’erogazione del mutuo a condizione che sia specificato che il mutuo è richiesto per l’acquisto di prima casa e che vi sia l’accettazione (timbro e firma) da parte dell’ente erogante.

27) Anticipazione: quanto può essere il tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di acquisto della prima casa?

L’anticipazione presuppone una stretta connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa “la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma”.

Da risposte fornite da COVIP in materia di anticipi emerge che il benestare o la logica di concessione dell’anticipo è per un tempo massimo di 1 anno e mezzo.

28) È possibile l’anticipo sul valore di riscatto per l’acquisto della prima casa da parte del coniuge dell’aderente?

Sì, è possibile ma solo in presenza di comunione dei beni.

29) In che misura è possibile l’anticipazione per ristrutturazione?

È possibile nella misura massima del 75%, comunque la prestazione erogata dalla compagnia sarà commisurata all’importo delle fatture presentate dal richiedente.

30) L’anticipo prima casa è valido anche per la costruzione?

L’anticipo prima casa è valido anche nel caso di costruzione.

31) Il dentista è contemplato come spesa medica per ottenere un anticipazione sul valore di riscatto?

Il dentista non è contemplato, tranne che per gravi patologie per le quali la struttura pubblica deve rilasciare adeguata documentazione.

32) Quali sono i possibili beneficiari di un PIP?

In caso di premorienza dell’aderente, in assenza di beneficiari espressamente designati dall’aderente stesso, i beneficiari si intendono gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi. L’aderente può designare un beneficiario o più beneficiari, con indicazione delle quote

% per ciascun avente diritto (vedi “modulo di designazione dei beneficiari in caso di premorienza dell’aderente”).

Per ulteriori domande è possibile fare riferimento ai siti internet della COVIP e dell’Agenzia delle Entrate:

Http://www.covip.it/?cat=19

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali

Documento aggiornato a dicembre 2013

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