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FOGLIO INFORMATIVO ANNUNCIO PUBBLICITARIO APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD

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Academic year: 2022

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APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD

Annuncio Pubblicitario relativo alle aperture di credito soggette alla direttiva CCD (Credit Customer Directive).

Si tratta di aperture di credito di importo sempre inferiore ad € 75.000, concesse a clienti consumatori.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Generale – Via Pista dei Veneti, 14 – 36015 Schio (VI) Tel.: 0445/674000 - Fax: 0445/674500

Email: info@bancaaltovicentino.it Sito internet: www.bancaaltovicentino.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Vicenza n. 127/VI116 – R.E.A. 11246/VI Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 272010 - cod. ABI 08669.4

Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166129

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI

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APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD

Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza inoltre una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido

entro fido:

EUR 6M PUNT.VAR.MENS.ARR. 0,10 (Attualmente pari a:

0,1%) + 14,5 punti perc.

Valore effettivo attualmente pari a: 14,6%

T.A.E.: 15,41897%

TASSO INDICE : EURIBOR A 6 MESI BASE 365 RILEVATO PER VALUTA IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO DI OGNI MESE E ARROTONDATO ALLO 0,10 SUPERIORE, VARIAZIONE MENSILE

Commissione Onnicomprensiva ("Commissione di

Accordato") Massimo 0,50 % trimestrale (pari al 2,00 % annuo)

Spese collegate al'apertura del credito € 0,00

Altre Spese € 0,00

Ipotesi di calcolo:

Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3

T.A.E.G: 17,67% Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva

CARATTERISTICHE DELL'APERTURA DI CREDITO CCD

Importo totale del credito da concordare con la banca e comunque inferiore ad € 75.000,00

Durata del contratto di apertura di credito Da concordare con la banca, può essere a tempo determinato (a scadenza) o indeterminato (a revoca)

INTERESSI DEBITORI

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido

entro fido:

EUR 6M PUNT.VAR.MENS.ARR. 0,10 (Attualmente pari a:

0,1%) + 14,5 punti perc.

Valore effettivo attualmente pari a: 14,6%

T.A.E.: 15,41897%

TASSO INDICE : EURIBOR A 6 MESI BASE 365 RILEVATO PER VALUTA IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO DI OGNI MESE E ARROTONDATO ALLO 0,10 SUPERIORE, VARIAZIONE MENSILE

Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido

15,5%

Valore effettivo attualmente pari a: 15,5%

T.A.E.: 16,42443%

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)

Su richiesta del cliente e previo il benestare della Banca, l'apertura di credito può essere indicizzata a diverse tipologie di Euribor ovvero regolata a tasso fisso. La natura dell'indicizzazione è riportata nel documento di sintesi allegato al contratto

COMMISSIONI

Commissione Onnicomprensiva ("Commissione di

Accordato") Massimo 0,50 % trimestrale (pari al 2,00 % annuo)

Funzionamento della Commissione “Onnicomprensiva” altrimenti denominata Commissione di Accordato ex decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

La Commissione sull’ accordato viene calcolata in percentuale sull’importo medio dell’affidamento concesso nel trimestre.

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APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD

36500

*

* gg fon FidoMedio

e Commission

dove :

gg = numero dei giorni del trimestre di riferimento

fon = commissione di accordato, pattuita con la banca, espressa in percentuale su base annuale FidoMedio = importo medio dell’affidamento concesso nel trimestre

Commissione di Istruttoria Veloce (clienti consumatori) € 20,00 Commissione di Istruttoria Veloce (clienti NON

consumatori)

fino a € 5.000,00: € 25,00 fino a € 10.000,00: € 50,00 oltre: € 100,00

La “Commissione di Istruttoria Veloce” (CIV) è prevista dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Viene addebitata ogni qualvolta si registra un evento quale uno sconfinamento oltre il fido concesso ovvero una scopertura in assenza di fido. Sconfinamento è l’utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata.

La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.

Se l’apertura di credito è concessa a favore di un cliente “Consumatore” la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare.

MODALITA' DI CALCOLO

Periodicità Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a trimestrale e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Spese collegate all'erogazione del credito € 0,00

Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta

“Spese Vive”, riconosciute nei confronti di terzi Recuperate conformemente a quanto previsto dal decreto del C.I.C.R. del 30/06/2012

Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni

economiche € 0,00

Spese per la gestione del rapporto

Invio comunicazioni periodiche POSTA: € 2,10

CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Altre comunicazioni POSTA: € 0,00

CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Spese mancato perfezionamento pratica (si applicano nel

caso in cui la pratica venga istruita ma il cliente rinunci all'affidamento)

€ 300,00

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APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD

Altre Spese

Spese per copia della documentazione

Da definirsi secondo la tipologia di documentazione. Si veda anche il foglio informativo “Servizi diversi e operazioni di cassa”

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati

La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all’art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) Diritto di recesso dal contratto di credito Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in

qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Si, Banca Alto Vicentino consulta le Banche Dati attenendosi agli obblighi e con le modalità e i limiti a fianco riportati.

Diritto a ricevere una copia del contratto Si, Banca Alto Vicentino consegna, su richiesta del cliente, copia del contratto attenendosi agli obblighi e con le modalità ed i limiti previsti dalla legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca,

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APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD

per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami ricorsi e mediazione

I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:

� lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio e Pedemonte, via Pista dei Veneti 14 – 36015 Schio – Vicenza;

� in via informatica all’indirizzo email reclami@bancaaltovicentino.it;

� consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.

� Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

� Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Commissione di massimo scoperto

Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.

Commissione sulla messa a disposizione di fondi

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

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APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD

Indicatore sintetico di costo (ISC)

Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

(tasso effettivo globale medio) TEGM

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Infob@nking Sistema di comunicazione che permette la domiciliazione elettronica di documenti, avvisi, comunicazioni bancarie. E’ alternativo alla spedizione cartacea dei citati documenti e permette, generalmente, di beneficiare di uno sconto sulle tariffe applicate dalla Banca per le spedizioni eseguite tramite i tradizionali canali postali.

Casellario Elettronico E’ un sinonimo di Infob@nking

Commissione di Istruttoria Veloce

Commissione, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi; essa trova quindi applicazione in occasione di ogni singola autorizzazione allo sconfinamento concessa e viene addebitata in occasione delle singole liquidazioni periodiche.

I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce, sono i seguenti:

� pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;

� esecuzione bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze;

� pagamento di deleghe fiscali;

� prelevamento contanti allo sportello e richieste di emissione assegni

� circolari;

� acquisto di strumenti finanziari;

� ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche.

La commissione non si applica ai rapporti intestati a soggetti consumatori, nei casi di sconfinamenti pari o inferiori ad € 500,00, in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo per ciascun trimestre, non superiore alla durata di 7 giorni consecutivi (D.L. n. 29/2012).

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Le somme oggetto dell’apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi consegni alla Banca un determinato quantitativo di certificati di conformità

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