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Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell aria e risorse energetiche

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Academic year: 2022

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Determinazione del Dirigente

del Servizio Qualità dell’aria e risorse energetiche

N. 2-133/2018

Oggetto: aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale d.d. n. 102-49371/2013 per modifica non sostanziale degli impianti - art. 29-nonies del d.lgs 3/04/2006, n. 152

Gestore: Fiore s.r.l. - sede legale Strada del Francese n. 117/22, Torino Codice fiscale 06610250018

Sede installazione: Torino - Strada del Francese n. 117/22

Categoria di attività: 2.6 – trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici e chimici con volume di vasche destinate al trattamento superiore a 30 m3

Codice azienda: 007675

IL DIRIGENTE PREMESSO CHE:

- l’impresa Fiore s.r.l. (in seguito gestore) è titolare dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio dell’installazione in oggetto dove è svolta l’attività di trattamento di superfici di metalli, nello specifico la zincatura e relativi trattamenti preliminari e di finitura, su parti meccaniche e articoli vari in metallo, rientrante nella categoria 2.6 - trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici e chimici con volume di vasche destinate al trattamento superiore a 30 m3 - dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06

- l’AIA è stata rinnovata in data 2/12/2013 con determina n. 102-49371 del direttore dell’area risorse idriche e qualità dell’aria della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, e successivamente aggiornata a seguito di modifiche non sostanziale degli impianti con i seguenti provvedimenti:

a) d.d. n. 79-34868/2014 del 14/10/2014 b) d.d. n. 152-15523/2016 del 20/06/2016 c) d.d. n. 303-32017/2016 del 15/11/2016;

- in data 2/11/2017, con ns. prot. 132029/2017, il gestore dell’installazione ha comunicato la modifica in progetto consistente nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione dei reflui industriali originati dalla attività produttiva, in sostituzione dell’impianto esistente;

- a seguito della comunicazione del gestore, è stato avviato in data 7/11/2017, con ns. prot.

134249, il procedimento per l’aggiornamento dell’AIA;

- in data 21/11/2017, con ns. prot. 141922, e in data 19/12/2017, con ns. prot. 154736, il gestore ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica a integrazione di quanto allegato alla comunicazione di modifica, in cui sono fornite alcune precisazioni e chiarimenti sulle

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caratteristiche e sulla gestione del nuovo impianto di depurazione e un aggiornamento della planimetria dell’impianto con la posizione delle vasche e serbatoi nella configurazione finale;

- in data 19/12/2017, con ns. prot. 154493, è pervenuto il parere di SMAT, gestore del servizio idrico integrato, relativamente alla modifica in oggetto;

RILEVATO CHE:

- l’art. 5, c.1, lettere l e l-bis, definisce le modifiche di un impianto come la variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’impianto, o il suo potenziamento, che possa produrre effetti sull’ambiente, e definisce sostanziali le modifiche che producono effetti negativi e significativi sull’ambiente e in particolare, per le attività soggette ad AIA per le quali sono indicati valori soglia, è sostanziale una modifica dell’installazione che dia luogo ad un incremento del valore delle grandezze oggetto della soglia, che nel presente caso è dato dal volume delle vasche di trattamento di superficie dei metalli, pari o superiore al valore della soglia stessa;

- l’art. 29-nonies del d.lgs.152/06 prevede che il gestore comunichi all’autorità competente le modifiche non sostanziali progettate dell’impianto e l’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l’AIA o le relative condizioni, ovvero, se le modifiche progettate sono invece sostanziali, il gestore presenti una nuova domanda di AIA;

- il gestore ha comunicato la sostituzione dell’impianto esistente di depurazione dei reflui prima dello scarico in pubblica fognatura con nuovo impianto;

- il nuovo impianto, di tipo chimico-fisico come l’impianto esistente, è progettato per trattare una portata di reflui pari a 30 m3/h, circa il doppio di quella attualmente autorizzata con l’AIA, allo scopo di permettere eventuali futuri ampliamenti dell’installazione, comunque ad oggi non previsti; nell’attuale assetto produttivo, la portata dei reflui trattati non subirà invece significative modifiche, passando da 12,5 m3/h a circa 16 m3/h;

- i trattamenti di depurazione chimico-fisico svolti nel nuovo impianto sono sostanzialmente analoghi a quelli del precedente impianto (abbattimento dei metalli, dei solidi sospesi e dei nitriti); il nuovo impianto prevede inoltre un trattamento di decomplessaggio dei metalli, specifico per i reflui provenienti dai bagni di zincatura con lega zinco-nichel introdotti nel corso del 2016 (vedasi gli aggiornamenti dell’AIA d.d. n. 152-15523/2016 e d.d. n. 303-32017/2016); tale trattamento migliora l’abbattimento dei metalli e quindi l’efficienza dell’impianto di depurazione; a differenza dell’impianto esistente, il nuovo impianto di depurazione non prevede invece la fase di trattamento di riduzione dei cromati, in quanto tali sostanze non sono più utilizzate nel ciclo produttivo;

- il nuovo impianto dispone di sistemi di controllo del processo di depurazione, di allarme e di emergenza in caso di guasto; le vasche, i serbatoi sono dotati di sistemi di contenimento delle perdite (doppia camicia, bacini di contenimento) e le tubazioni di collegamento sono fuori terra per permettere la facile ispezione di perdite o guasti;

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- l’impianto di depurazione esistente sarà dismesso, ma saranno mantenute alcune delle vasche e dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei reflui che devono essere inviati alla depurazione;

- il gestore chiede di mantenere gli attuali limiti in deroga per lo scarico dei reflui in fognatura già concessi in AIA per alcuni parametri, riservandosi di valutare una eventuale richiesta di revisione di tali limiti sulla base delle prestazioni ottenute a regime dal nuovo impianto di depurazione;

- la SMAT, quale gestore del servizio idrico integrato, e in particolare della rete fognaria recettrice dello scarico dei reflui dell’installazione dopo la depurazione, si è espressa favorevolmente sulla modifica, segnalando che per quanto di competenza non ritiene necessarie ulteriori prescrizioni rispetto a quanto già previsto in AIA;

- il gestore non segnala effetti significativi delle modifiche in progetto sulle altre emissioni in ambiente dell’installazione, in particolare su emissioni in atmosfera, rumore, produzione di rifiuti;

VALUTATO CHE:

- la modifica comunicata non comporta variazioni del volume delle linee galvaniche e non prevede modifiche del ciclo produttivo; la variazione riguarda unicamente l’impianto di depurazione dei reflui industriali, con la sostituzione dell’impianto esistente con un nuovo impianto ottimizzato per i reflui originati dalla tipologia di trattamenti di superficie attualmente svolti presso l’installazione e dotato di nuovi sistemi di regolazione, monitoraggio e gestione;

- la realizzazione del nuovo impianto di depurazione non comporta pertanto effetti negativi sull’ambiente, mentre è atteso un miglioramento delle prestazioni ambientale dell’installazione;

- le modifiche comunicate dal gestore risultano pertanto non sostanziali sulla base della definizione dell’art. 5, c.1, lettere l e l-bis del d.lgs. 152/06;

- è necessario un aggiornamento dell’AIA e nello specifico delle parti del provvedimento inerenti le emissioni in acqua, dove sono descritti lo schema e le principali caratteristiche dell’impianto di depurazione, con le informazioni relative al nuovo impianto di depuratore; con riferimento alla portata dello scarico in fognatura, si assume come riferimento il valore indicato dal gestore relativo all’attuale assetto produttivo dell’installazione (16 m3/h); eventuali incrementi della portata di scarico dovuti a altre modifiche o ampliamenti dell’installazione, dovranno essere preventivamente comunicati e valutati;

- possono essere confermate tutte le condizioni di esercizio già previste in AIA, compresi i limiti per lo scarico in fognatura;

- il gestore deve comunicare preventivamente la data di messa in esercizio del nuovo impianto di depurazione e ne deve monitorare il funzionamento eseguendo, oltre alle misure periodiche già previste in autorizzazione, una misura sullo scarico in fognatura di tutti i parametri del piano di monitoraggio dell’AIA entro i primi 30 giorni dalla messa in esercizio e nelle condizioni di

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massimo carico dell’impianto, comunicandone gli esiti ai soggetti interessati;

- come previsto anche dai dei comma 3-bis, 7 e 9-quinquis dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore deve provvedere alla messa in sicurezza o a ripristino ambientale delle parti di installazione, degli impianti o delle parti d’impianto inutilizzati, affinché non comportino un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione delle matrici suolo e acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose; per la verifica di tali adempimenti, il gestore deve trasmettere una relazione sulle modalità adottate per la dismissione degli impianti descrivendo le attività e le procedure di messa in sicurezza o a ripristino ambientale; tale documentazione deve essere inoltre conservata per poter essere consultata in caso di riconversione, messa in sicurezza o ripristino ambientale del sito al momento di cessazione definitiva dell’attività;

RITENUTO CHE:

- sulla base delle motivazioni e valutazioni sopra riportate si possa procedere ad aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale d.d. n. 102-49371/2013 rilasciata all’impresa Fiore s.r.l.;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte II, titolo III- bis: “L’autorizzazione integrata ambientale”;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;

- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

- la d.g.r. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle

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Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l’art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

ATTESO CHE:

- la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell’art.

107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs.

18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto della Città metropolitana;

VISTO:

- l’art. 48 dello statuto metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale degli impianti fatta dal gestore ai sensi dell’art. 29-nonies c. 1 del d.lgs. 152/06, l’autorizzazione integrata ambientale d.d. n. 102-49371/2013 rilasciata all’impresa Fiore s.r.l. per l’esercizio dell’installazione sita a Torino in Strada del Francese 117/22, con le modifiche e le specifiche prescrizioni riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative:

a. al quadro delle emissioni in acqua;

b. alle condizioni per la messa in esercizio dei nuovi impianti;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Torino, all’A.R.P.A.

Piemonte, all’ASL TO1 e alla SMAT s.p.a.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 9 gennaio 2018

Il Dirigente del servizio qualità dell’aria e risorse energetiche

dott.ssa Paola Molina

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ALLEGATO A

Riepilogo dei precedenti provvedimenti

Nella seguente tabella sono riportati i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale e i relativi aggiornamento della stessa precedentemente rilasciati all’installazione.

Nel seguito le voci modificate dal presente provvedimento sono riportate in corsivo.

1.

AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE ”A.8.EMISSIONI NELLE ACQUE

La tabella “Quadro emissioni in acqua – scarichi di reflui” riportato nella sezione A.8 “EMISSIONI NELLE ACQUE” dell’allegato A alla d.d. n. 102-4937 del 2/12/2013 è sostituito dalla seguente tabella.

Quadro emissioni in acqua – scarichi di reflui Punto di scarico S01

Tipologia: refluo industriale

Provenienza dei reflui: linee di zincatura, distinti in:

- Lavaggi basici contenenti sgrassaggi - Lavaggi acidi

- Lavaggi Zn-Ni complessati

- Bagni esausti (concentrati) acidi e basici

Rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale d.d. n. 102-4937 del 2/12/2013 Aggiornamento per modifica non sostanziale e rettifica inerenti:

- alla sostituzione del trattamento di zincatura alcalina con il trattamento di zincatura acida sulla linea produttiva denominata

“Roto 1”;

- alla sostituzione del trattamento di zincatura alcalina con il trattamento di zincatura al nichel sulla linea “Statica 2”;

- alla dismissione degli impianti di abbattimento a umido collegati alle linee di aspirazione “Statica 3” e “Rotobarile 3”;

- alla sostituzione caldaia della linea “Statica 3;

- alla rettifica dell’indicazione della tipologia delle linee di trattamento

“Rotobarile 1” e “Rotobarile 3 da “statico” a “rotogalvano”

d.d. n. 79-34868/2014 del 14/10/2014

Aggiornamento per modifica non sostanziale inerente alla sostituzione di due bagni di zincatura alcalina della linea “Statica 2” con due bagni di lega alcalina zinco-nichel

d.d. n. 152-15523/2016 del 20/06/2016

Aggiornamento per modifica non sostanziale inerente alla sostituzione di un bagno di zincatura alcalina della linea “Statica 2” con un bagno di lega alcalina zinco-nichel

d.d. n. 303-32017/2016 del 15/11/2016

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Sistema di depurazione

Abbattimento dei metalli e degli altri inquinanti mediante i seguenti trattamenti chimici-fisici:

- raccolta per gravità dei reflui da trattare separatamente in due vasche “lavaggi acidi e basici” e

“lavaggi complessati zinco-nichel”;

- rottura dei complessi metallici dei lavaggi zinco-nichel (con dosaggio di solfuro di sodio e acido cloridrico);

- miscelazione dei lavaggi acidi, basici, cromici e lavaggi Zn-Ni (dopo pretrattamento di decomplessagio); in tale sezione avviene anche il dosaggio dei concentrati, stoccati in 2 serbatoi prima dell’invio al depuratore; nella vasca di miscelazione sono dosati acido cloridrico, idrossido di sodio, cloruro ferrico e carbone attivo in sospensione acquosa;

- basificazione (con latte di calce);

- flocculazione (con polielettrolita e idrossido di sodio) - sedimentazione dei fanghi;

- abbattimento delle particelle sospese e dei tensioattivi mediante filtrazione su filtro a sabbia e filtro a carboni attivi;

- denitrificazione e neutralizzazione (con dosaggio di acido solfammico, acido cloridrico e idrossido di sodio)

I fanghi sono sottoposti a filtropressatura previo ispessimento.

I reflui depurati sono stoccati in un serbatoio prima di essere scaricati. Nel caso i reflui non rispettino i limiti per lo scarico o si verifichino anomalie nel funzionamento dell’impianto, i reflui sono inviati in un serbatoio di stoccaggio di emergenza per essere rilanciati in testa all’impianto di depurazione Destinazione Fognatura pubblica

Modalità di scarico Continuo durante l’orario lavorativo Portata dello scarico 16 m3/h

Cloruri 2000 mg/l

Azoto nitrico 40 mg/l Parametri in

deroga

Azoto nitroso 1,2 mg/l Limiti di emissione allo

scarico

Altri parametri Tabella 3 – scarico in rete fognaria - Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06

2.

AVVIO ED ESERCIZIO DEI NUOVI IMPIANTI

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città Metropolitana di Torino, all’ARPA, alla SMAT e al Comune di Torino, la data di messa in esercizio del nuovo impianto di depurazione dei reflui.

2. Il gestore deve svolgere la misura di tutti i parametri indicati nel piano di monitoraggio dello scarico entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto di depurazione, durante le più gravose condizioni di esercizio, con le modalità già stabilite in AIA e comunicando preventivamente la data del campionamento dei reflui come anche previsto dall’AIA,

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3. I risultati delle rilevazioni devono essere trasmessi entro i successivi 30 giorni dalla data di esecuzione dei campionamenti alla Città metropolitana di Torino, all’ARPA e al Comune di Torino e alla SMAT.

3.

DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI INUTILIZZATI

1. Entro 30 giorni dalla dismissione, il gestore deve trasmettere una relazione sulle modalità adottate per la dismissione degli impianti (serbatoi, vasche, pompe, tubazioni...), descrivendo, con specifico riferimento alle sostanze pericolose, le attività e le procedure di messa in sicurezza o ripristino ambientale.

2. La documentazione relativa alle parti dismesse deve essere conservata dal gestore e messa a disposizione del subentrante nel caso di variazione del gestore, per poter essere consultata nel caso di riconversione, messa in sicurezza o ripristino ambientale del sito al momento di cessazione definitiva dell’attività.

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