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COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Città Metropolitana di Torino

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COPIA ALBO PRETORIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA POLIGONO. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA. DETERMINAZIONI.

26/04/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PAPURELLO Ugo CHIAUDANO Eligio MUZIO Carlo DE PAOLI Franco PAPA Maurizio

Sindaco

Assessore – Vice Sindaco Assessore

Assessore Assessore Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale VENTULLO Dr.ssa Stefania.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile.

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

(2)

OGGETTO: Concessione del servizio pubblico per la gestione del complesso sportivo comunale sito in Strada Poligono. Risoluzione del contratto e revoca. Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10 ottobre 2013 l’Amministrazione comunale di San Carlo Canavese assegnava all’Associazione Unione Sportiva San Carlo Canavese la concessione per la gestione del complesso sportivo comunale sito in Strada Poligono per un periodo di anni dieci decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. I termini e le condizioni della concessione venivano indicati nel contratto sottoscritto il 22 maggio 2014 Repertorio n. 1768.

Visto che durante la concessione in oggetto, il gestore U.S.D. San Carlo Canavese, si è reso responsabile di ripetute e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla convenzione in atto, nonostante le formali diffide ed i solleciti dell'Amministrazione.

Visto l’avviso di avvio del procedimento di revoca della concessione per la gestione del’impianto sportivo (prot. n. 9743/2.12.2016), notificato al Presidente dell’Associazione Sportiva San Carlo Canavese il giorno 6.12.2016 e contenente le seguenti contestazioni:

“Art. 3: mancata comunicazione del Responsabile della gestione dell’impianto e successive variazioni.

Art. 11: omessa presentazione entro il mese di marzo del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente, coincidente con l’anno solare, accompagnato da una relazione illustrativa sull’andamento della gestione , già sollecitata con nota prot.

2689 del 20 aprile 2015.

Art. 7: a) Omessa presentazione a questo Comune del programma delle attività sportive.

b) Mancato pagamento della tassa raccolta rifiuti (TARI) per gli anni 2014- 2015 e 2016 per un importo complessivo di € 6.859,00.

Art. 15 – Garanzie

In merito alla polizza fidejussoria prevista dalla convenzione, si rileva che la Lombard Merchant Bank S.p.A., Società di emissione, è stata cancellata, con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’elenco degli intermediari finanziari in data 29 settembre 2014; è necessario, pertanto, provvedere alla presentazione di nuova fidejussione entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente nota.

Si evidenzia inoltre:

l’omessa trasmissione a questo Comune delle quietanze di pagamento annuale dei premi relativi alla polizza n. 340328122 emessa da Generali – Agenzia di Ciriè in data 9.5.2014.

l’omesso pagamento al Comune di Front dell’importo di € 4.723,16 per l’utilizzo del campo sportivo del suddetto Comune nel periodo settembre 2010/maggio 2011”,

con invito alla Società a presentare, entro e non oltre venti giorni dalla data del ricevimento, memorie scritte e documenti, al fine di acquisire ulteriori indicazioni per

(3)

suddetto termine, questo Comune procederà a dichiarare, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 6, la decadenza di codesta associazione Sportiva dalla concessione di gestione del complesso sportivo disposta con la Convenzione repertorio n. 1768 del 22.5.2014”

Viste le controdeduzioni prodotte dal gestore (prot. 903 del 6.2.2017, pertanto oltre il termine di scadenza previsto nella nota precedentemente citata) e ritenute le stesse non meritevoli di accoglimento, poiché:

1) Programma attività sportive: Art. 7 convenzione Richiamato espressamente l’art. 7 della convenzione:

“Il concessionario si impegna a:

--Utilizzare la struttura comunale e le attrezzature in essa esistenti esclusivamente per la pratica e la diffusione delle attività sportive. Per tali fini entro il 31 dicembre di ciascun anno solare dovrà essere prodotto un programma delle attività e manifestazioni che si intendono effettuare, con impegno ad istituire annualmente corsi di apprendimento delle pratiche sportive per gli studenti delle scuole elementari e medie.

…omissis…”.

Nella nota pervenuta, non si fa riferimento a nessun programma; pertanto non si ritiene esaustiva la proposta di programmazione sportiva comunicata.

2) Art. 7 convenzione: Omesso pagamento della prima rata della tassa raccolta rifiuti (TARI) per gli anni 2014-2015- 2016, entro il 31 marzo 2017, come da richiesta di rateizzazione presentata dalla Società USD San Carlo Canavese in data 23.1.2017 (prot. n. 501/23.1.2017) ed accoglimento da parte dell’Amministrazione.

3) Art. 11 convenzione: Omessa presentazione del rendiconto della gestione degli esercizi precedenti entro il mese di marzo 2017.

4) Art. 15 Convenzione: Omessa presentazione di nuova polizza fideiussoria (in sostituzione della precedente annullata per cancellazione della Società di emissione, Lombard Merchant Bank S.p.A. dall’elenco degli intermediari finanziari in data 29 settembre 2014) entro il termine del 20 marzo 2017.

Richiamata la nota prot. 1073 in data 18.2.2015, con la quale il Comune di San Carlo Canavese, nel comunicare la liquidazione del saldo del contributo anno 2010 a sostegno delle attività, precisava che la Giunta Comunale considerava prioritaria l’estinzione, da parte dell’U.S.D. San Carlo Canavese, del debito maturato con il Comune di Front per l’utilizzo, durante la stagione calcistica 2010/2011 del campo di calcio di tale Comune, se ne rileva la non ottemperanza, come da nota prot. n. 1894 del 25.10.2016 di “diffida e messa in mora” del Comune di Front.

Rilevato inoltre:

- la reiterata mancanza della pulizia e del deposito di mezzi d’opera, non pertinente all’attività sportiva, all’interno della struttura;

- la chiusura dell’impianto di ristorazione-bar da oltre sei mesi.

Considerato che tali comportamenti hanno progressivamente minato la fiducia dell’Amministrazione nella Società concessionaria e costituiscono indice di inaffidabilità della stessa.

(4)

Visto l’articolo 6 della convenzione “Cessazione anticipata della concessione”, il quale prevede:

“ La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

..omissis….

- per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti incompatibili, con le finalità della presente convenzione;

..omissis..

Ritenuto, pertanto, che la Società non abbia assicurato una corretta e fedele gestione del servizio per come era stata assegnata in concessione, facendo decadere sia il decoro della struttura comunale e sia frustrando le finalità, da considerarsi di rilevante interesse pubblico, per le quali la concessione era stata assentita, come definite dall’articolo 1 della convenzione:

“Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite nel complesso sportivo”.

Evidenziato come le modalità di gestione della struttura pubblica che è unica nella sua tipologia sul territorio comunale ed i ripetuti inadempimenti esposti, comportino la sfiducia dell’Ente concedente nei confronti della società concessionaria e siano sintomo evidente della perdita dei requisiti di affidabilità e di buona conduzione del servizio, nonché denotino inadeguata gestione degli interessi pubblici implicati nella concessione e sui quali deve necessariamente trovare fondamento la costituzione di un rapporto concessorio.

Valutato come le circostanze sopra menzionate, per le motivazioni sopra esposte, abbiano insanabilmente compromesso le finalità sottostanti la concessione e, quindi, la grave ed irreparabile lesione dell’interesse di cui il Comune concedente è portatore e, pertanto, costituiscano validi presupposti per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 6 della convenzione ed art.1453 c.c, e per la revoca della concessione ai sensi dell’articolo 6 della convenzione.

Ritenuto quindi di dover porre fine al rapporto concessorio in essere, dichiarando la risoluzione del contratto e la revoca della concessione.

Richiamato, infine, l’articolo 17 della convenzione che testualmente stabilisce:

“Riconsegna delle strutture”

Alla scadenza della gestione o in caso di risoluzione anticipata della convenzione il concessionario dovrà restituire la struttura con i relativi impianti accessori in buono stato e funzionamento. Le opere di miglioria eventualmente realizzate a tale data dall’Associazione verranno contestualmente acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune senza che vengano riconosciuti contributi o rimborsi a qualsiasi titolo”.

Dopo ampia discussione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, D E L I B E R A

 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

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con sede in San Carlo Canavese - Strada Poligono, 34 alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio con l’Amministrazione e relativo alla gestione del comples­

so sportivo comunale sito in strada Poligono, non sanate in seguito a formali diffi­

de.

Di dichiarare il venire meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti inerenti la gestione del servizio, che si riflettono sulla collettività e sono del tutto incompatibili con le finalità della concessione stessa.

 Conseguentemente, di porre fine al rapporto concessorio, cessando anticipatamen­

te il contratto per la gestione del complesso sportivo comunale sito in strada Poli­

gono stipulato in data 22.05.2014 e repertoriato al n. 1768, con decorrenza dalla data di notifica, ai sensi dell’art. 6 della convenzione e degli art.1453 e 1455 c.c.

Di avviare, conseguentemente, la revoca della concessione per la gestione del complesso sportivo comunale sito in strada Poligono ex art 6 della convenzione sti­

pulato in data 22.05.2014 e repertoriata al n. 1768.

 Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 17 della convenzione “Riconsegna delle strut­

ture” il concessionario dovrà restituire la struttura con i relativi impianti accessori in buono stato e funzionamento;le opere di miglioria realizzate a tale data sono contestualmente acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune senza che ven­

gano riconosciuti contributi o rimborsi a qualsiasi titolo.

 Di dare atto altresì che con successivo e separato atto verranno quantificati i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione e da porre a carico della Società ina­

dempiente.

Di demandare all’ufficio tecnico comunale la predisposizione dello stato di consi­

stenza delle strutture e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi che eventual­

mente dovranno essere presi in consegna dall'Amministrazione.

 Di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area di Vigilanza - Attività Produttive, Eligio Chiaudano.

 Di dichiarare, con successiva e separata votazione, unanime, la presente delibera­

zione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.

267/2000.

(6)

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO f.to PAPURELLO Ugo

IL SEGRETARIO COMUNALE IL VICE SINDACO

f.to VENTULLO Stefania f.to CHIAUDANO Eligio

Parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000):

Favorevole

San Carlo Canavese, 26/04/2017 Il Responsabile

f.to CHIAUDANO Eligio

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000):

Senza rilevanza

San Carlo Canavese, 26/04/2017 Il Responsabile

f.to BIANCO Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n. ________

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 25 maggio 2017 e contestualmente, viene comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125 T.U.EL. 267/2000).

San Carlo Canavese, lì 25 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania

____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26 APRILE 2017

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs n. 267/2000) San Carlo Canavese, lì 25 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania

____________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

San Carlo Canavese, lì 25 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania

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