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COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Città Metropolitana di Torino

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Academic year: 2022

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ORIGINALE

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Città Metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19. ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO . 30.09.2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00 nella sala consiliare del Comune di San Carlo Canavese, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PAPURELLO Ugo SINDACO P

CHIAUDANO Eligio VICE SINDACO P

MUZIO Carlo ASSESSORE P

MONZEGLIO Rossana ASSESSORE P

BOSCO Stefania ASSESSORE P

Totale presenti : 5 Totale assenti : 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale DEL SORDO Dr.ssa Gaetana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile.

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Oggetto:EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA

COVID-19. ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore al Bilancio, rag. Muzio Carlo.

VISTO l’art. 48 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale.

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l’adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus.

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n.

13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- i D.P.C.M. recanti «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 04 marzo 2020 e del 08 marzo 2020;

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

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- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2020 n. 97, che ha disposto la proroga fino al 03 maggio di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 13 aprile. A partire dal 14 aprile vengono permesse l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno;

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 n. 108, che ha introdotto nuove misure con valenza dal 04 maggio per le successive due settimane. A partire dal 4 maggio riprendendo le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. A partire dal 4 maggio sono consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, è consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

- il D.P.C.M. di attuazione del D.L. 33 del 16/03/2020 in vigore dal 18/05/2020 che stabilisce la riapertura dei negozi di vendita al dettaglio, le attività legate alla cura della persona così come le attività per la ristorazione, salvo provvedimenti regionali in merito. Dal 25 maggio riaprono le palestre, piscine, centri sportivi e dal 15 giugno cinema e teatri.

- il D.P.C.M. del 11/06/2020 che autorizza dal 15 giugno 2020 la ripresa di ulteriori attività quali sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, salvo provvedimenti regionali in merito. Aprono i centri estivi per i bambini in età da 0-3 anni. Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in cui è stato tra l’altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell’ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad incidere anche sulle attività di competenza dei singoli Enti locali.

(4)

VISTA la Delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all’emergenza sanitaria.

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di San Carlo Canavese, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA è stata impugnata avanti al T.A.R., a seguito della specifica iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020.

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020, in particolare con riferimento alle Utenze non Domestiche.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda invece l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell’Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato l’obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali.

DATO ATTO che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria verranno quindi applicate alla seguente entrata: TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

CONSIDERATO che – a fronte dell’impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all’emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria.

CONSIDERATO che tale contributo potrà essere erogato da parte dell’Amministrazione solo nel momento in cui sarà possibile effettuare una verifica dell’effettiva durata del periodo di interruzione

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collegato alla diffusione del Coronavirus e della sua incidenza sui presupposti di applicazione delle singole entrate.

DATO ATTO che, allo stesso modo, l’erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo delle imposte dovute per l’anno 2020, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell’avviso di pagamento del singolo tributo, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2020, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi.

DATO ATTO che, allo stesso modo, tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle attività interessate:

• delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;

• delle relative quietanze di pagamento, intestate all’attività stessa, in relazione a quanto dovuto per l’anno 2020.

DATO ATTO che l’Ufficio Tributi dovrà provvedere alla predisposizione di apposita modulistica contenente, nelle forme più semplificate, la domanda di concessione del contributo, che dovrà essere presentata a pena di decadenza all’Ufficio Tributi del Comune entro il 16/10/2020 preferibilmente via PEC.

DATO ATTO che, in ogni caso, non si dovrà dare luogo all’erogazione di contributi relativi a somme versate a titolo tributario e risultanti successivamente non dovute e che – per accedere all’erogazione del contributo – il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a qualunque richiesta di rimborso di somme maggiormente versate a tale titolo, che abbiano formato oggetto di riconoscimento di contributo equivalente da parte del Comune.

DATO ATTO che l’erogazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi, e verrà disposta con compensazione con le somme residue dovute a conguaglio o con quelle dovute per l’anno successivo oppure, in caso di chiusura P. IVA e relativa posizione tributaria con l’Ente, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il richiedente dovrà fornire gli estremi (IBAN e intestazione conto corrente) all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso.

DATO ATTO che l’erogazione del contributo compensativo dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020 o, in tutti i casi in cui sia possibile, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell’ultima rata del tributo a cui si riferisca la domanda di contributo presentata dal contribuente, per permettere la verifica da parte dell’Ufficio della regolarità dei versamenti relativi all’anno 2020.

RICHIAMATO il vigente Regolamento Generale delle Entrate, che prevede la possibilità per la Giunta Comunale di introdurre misure di sostegno economico a favore dei soggetti che siano assoggettati al pagamento delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, consistenti nell’erogazione di un contributo compensativo, totale o parziale, delle somme dovute al Comune.

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VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di disporre l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria, in relazione alla seguente entrata: TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

3. Di stabilire che – a fronte dell’impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all’emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria.

4. Di stabilire che l’erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo delle imposte dovute per l’anno 2020, mediante compensazione che verrà operata direttamente con le somme residue dovute dal contribuente a titolo di rata finale 2020 o con quelle dovute per l’anno successivo, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi. Solo in caso di chiusura P. IVA e relativa posizione tributaria con l’Ente, l’erogazione verrà effettuata mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il richiedente dovrà fornire gli estremi (IBAN e intestazione conto corrente) all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso.

5. Di stabilire che tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle attività interessate:

• delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;

• delle relative quietanze di pagamento, intestate all’attività stessa, in relazione a quanto dovuto per l’anno 2020.

6. Di stabilire che l’Ufficio Tributi dovrà provvedere alla predisposizione di apposita modulistica contenente, nelle forme più semplificate, la domanda di concessione del contributo, che dovrà essere presentata a pena di decadenza all’Ufficio Tributi del Comune entro il 16/10/2020 preferibilmente tramite PEC.

7. Di stabilire che, in ogni caso, non si dovrà dare luogo all’erogazione di contributi relativi a somme versate a titolo tributario e risultanti successivamente non dovute e che – per accedere all’erogazione del contributo – il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a qualunque richiesta di rimborso di somme maggiormente versate a tale titolo, che abbiano formato oggetto di riconoscimento di contributo equivalente da parte del Comune.

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8. Di stabilire che l’erogazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi, mediante compensazione che verrà operata direttamente con le somme residue dovute dal contribuente a titolo di rata finale 2020 o con quelle dovute per l’anno successivo. Solo in caso di chiusura P. IVA e relativa posizione tributaria con l’Ente, l’erogazione verrà effettuata mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il richiedente dovrà fornire gli estremi (IBAN e intestazione conto corrente) all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso.

9. Di stabilire infine che l’erogazione del contributo compensativo dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020 o, in tutti i casi in cui sia possibile, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell’ultima rata del tributo a cui si riferisca la domanda di contributo presentata dal contribuente, per permettere la verifica da parte dell’Ufficio della regolarità dei versamenti relativi all’anno 2020.

10. Di stabilire che l’importo del contributo compensativo spettante alle singole attività verrà quantificato nei limiti di quello complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune in base ai seguenti criteri

• Importo tassa rifiuti anno 2020 Euro 50,00 minimo

• Sconti applicati sull’importo della tassa rifiuti 2020:

Sgravio totale Attività chiuse e cessate per causa Covid-19 Sconto del 60% Strutture ricettive

Agenzie viaggi e trasporti Fiorai

Sconto del 50% Servizi all’infanzia Bar/Ristoranti/Pizzerie

Sconto del 30% Servizi alla persona (estetiche/parrucchieri /studi odontoiatrici) Attività sportive

Tabacchi

Sconto del 20% Negozi al dettaglio Officine/Carrozzerie Sconto tra il 10

e 20%

Restanti attività che certifichino il periodo di chiusura e/o una diminuzione considerevole del fatturato annuo dell’attività, opportunamente documentato

Nessun sconto Attività mai oggetto chiusure Alimentari / Farmacie

Poste / Banche / Uffici, agenzie e studi professionali

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11. Di dare atto che le minori entrate e/o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall’adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie.

12. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO ( PAPURELLO Ugo) Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE ( DEL SORDO Dr.ssa Gaetana)

Documento firmato digitalmente

Firmato da:

GAETANA DEL SORDO Firmato da:

UGO GIUSEPPE GUIDO PAPURELLO

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