• Non ci sono risultati.

(D.L. 98/2011) IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "(D.L. 98/2011) IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO"

Copied!
44
0
0

Testo completo

(1)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

(D.L. 98/2011)

(2)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

01/12/2015 Commissioni tributarie dell’Umbria e della Toscana;

15/10/2016 Commissioni tributarie di Abruzzo e Molise;

15/11/2016 Commissioni tributarie di Piemonte e Liguria;

15/12/2016 Commissioni tributarie di Emilia-Romagna e Veneto;

15/02/2017 Commissioni tributarie di Campania, Puglia e Basilicata;

15/04/2017 Commissioni tributarie di Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia;

15/06/2017 Commissioni tributarie di Calabria, Sicilia e Sardegna;

15/07/2017 Commissioni tributarie di Marche e Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

(3)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

L’art. 16 comma 5 del D.L. 119/2018 introduce l’obbligo del processo tributario telematico con decorrenza dal 01/07/2019.

Viene infatti modificato l’art. 16/bis del D.Lgs. 546/1992 rubricato

«Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici».

(4)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gli strumenti necessari per procedere con la notifica e il deposito di un atto mediante il processo tributario telematico sono i seguenti:

- Indirizzo PEC attivo;

- Dispositivo di firma digitale (smart card o token) per appore firma in formato CAdES-bes;

- Convertitore dei file in formato .PDF/A immodificabile;

- Iscrizione al portale della giustizia tributaria SIGIT

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/registrazione-ptt- sigit

(5)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

La notifica del ricorso deve essere effettuata all’indirizzo PEC della controparte.

Gli indirizzi PEC delle imprese private, anche se sono gestori di pubblici servizi (come ad esempio società di riscossione private incaricate da enti territoriali) sono rinvenibili sul sito http://www.inipec.gov.it/.

Gli indirizzi PEC degli enti pubblici DEVONO invece essere pubblicati sul sito istituzionale https://www.indicepa.gov.it/.

(6)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Esempio:

Qualora io intenda proporre ricorso contro un atto emesso dal comune di Milano dovrò in primo luogo conoscere l’indirizzo PEC a cui notificare il ricorso ricercandolo sul sito https://www.indicepa.gov.it/.

Dal sito dovrò a questo punto effettuare la ricerca dell’ente.

(7)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

(8)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

(9)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Laddove sia presente l’indicazione AOO, come nel nostro esempio, è identificata una «Area Organizzativa Omogenea» cioè gli uffici di protocollo degli Enti che gestiscono i flussi documentali in entrata e in uscita. Esse sono le vie principali per instaurare rapporti con gli Enti e rappresentano i canali ufficiali per l'invio di istanze e l'avvio di procedimenti amministrativi.

Le caselle di posta elettronica certificata delle AOO costituiscono l'insieme dei domicili digitali di un Ente.

(10)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

(11)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante , nel momento in cui

viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 68/2005 (c.d. ricevuta di accettazione PEC) e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna

prevista dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto (c.d ricevuta di consegna PEC).

Si crea così la c.d. scissione degli effetti della notificazione, pertanto il professionista dovrà depositare, in sede di costituzione in giudizio, sia la ricevuta di accettazione che quella di consegna della PEC.

(12)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Notificato il ricorso alla controparte dovrò costituirmi in giudizio entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

La costituzione in giudizio deve avvenire telematicamente sul portale del SIGIT all’indirizzo WEB https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp

È necessario registrarsi al portale tramite la funzione registrazione

(13)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

(14)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Effettuata la registrazione, il portale restituisce, a mezzo PEC, le credenziali di accesso con cui si può procedere all’accesso al portale SIGIT

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO LE SPECIFICHE TECNICHE

• La dimensione massima di ogni singolo atto e documento deve essere 10 MB;

• il numero massimo è di 50 file allegati per ciascun deposito;

• la dimensione massima è di 50 MB per ogni deposito;

• ogni singolo atto e documento prima di essere depositato deve essere firmato digitalmente (tipologia firma CAdES-bes, estensione file .p7m);

• l’atto principale (ricorso, appello...) deve essere nativo digitale (es.doc. word) e convertito in formato PDF/A (1a o 1b). Non può essere la copia digitale di un file analogico e pertanto non è consentita la scansione di una stampa;

• gli allegati possono essere anche in formato TIFF con una risoluzione non

superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);

• sia l’atto principale che gli allegati devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili.

(27)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO LE SPECIFICHE TECNICHE

Per quanto riguarda le modalità di allegazione della procura alle liti ci sono due possibilità:

1) Se il contribuente è munito di firma digitale la procura può essere

inserita nel medesimo file dell’atto principale a cui dovrà essere apposta sia la firma digitale del ricorrente, sia quella del difensore;

2) Se il contribuente non è munito di firma digitale la procura deve essere redatta su atto a parte, sottoscritta olograficamente dal contribuente e autenticata dal professionista. In questo caso la procura dovrà essere un allegato al fascicolo telematico e dovrà contenere la sottoscritta digitale dal professionista.

(28)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO LE SPECIFICHE TECNICHE

Qualora non si disponga di un software di conversione in PDF/A o TIFF, il portale del Processo Tributario Telematico mette a disposizione un

convertitore:

(29)
(30)
(31)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il sistema produce quindi un riepilogo dei dati inseriti e, se confermati, si può procedere con la trasmissione del ricorso telematico.

Il sistema restituisce due PEC di cui:

1) Presa in carico della pratica;

2) Iscrizione a ruolo del ricorso con attribuzione del repertorio generale.

(32)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO PERIODO TRANSITORIO

Ma cosa succede se io legittimamente ho notificato un ricorso alla controparte entro il 30/06/2019 con le modalità cartacee ma mi trovo nella condizione di dover depositare il medesimo in Commissione tributaria dopo il 01/07/2019, data in cui vige l’obbligo di deposito con modalità telematica?

Al riguardo si ricorda che il processo telematico impone adempimenti preliminari (procura alle liti su file separato dal ricorso, notifica via posta elettronica certificata eccetera) differenti rispetto al processo cartaceo che il difensore potrebbe non aver seguito antecedentemente al 01/07/2019.

(33)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO PERIODO TRANSITORIO

Ad oggi non esiste una legge che normi espressamente questo periodo transitorio e la dottrina è ambigua. Da un lato vi è l’obbligo dal 01/07/2019 della notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche.

Dall’altro fino al 30/06/2019 le parti hanno la facoltà di utilizzare il processo telematico indipendentemente dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

(34)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO PERIODO TRANSITORIO

Secondo Eutekne:

«se un atto introduttivo è stato notificato prima del 1° luglio 2019 seguendo le modalità “tradizionali”, quindi consegna oppure notifica a mezzo A/R o Ufficiali giudiziari, e i termini per la costituzione in giudizio scadono dopo il 1° luglio 2019, il difensore non ha l’obbligo di costituirsi utilizzando il canale informatico e anzi, secondo il tenore letterale dell’art. 16 comma 5 del DL 119/2018, ricorrendo tale circostanza, la costituzione in giudizio dovrebbe essere effettuata con modalità cartacee» (Caterina Monteleone del 30 maggio 2019)

(35)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO PERIODO TRANSITORIO

Secondo Plus 24 - Il Sole 24 Ore:

«sembrerebbe quindi prevalente l’obbligo di eseguire la costituzione in giudizio dal 1° luglio con modalità telematiche nonostante il ricorso o il reclamo introduttivo abbia osservato le differenti modalità cartacee» (Antonio Iorio – Laura Ambrosi del 29 maggio 2019).

L’unica presa di posizione del MEF si è avuta dal responsabile della direzione della Giustizia Tributaria che, nel corso di un evento formativo organizzato dall’Uncat, ha chiarito che l’obbligo del PTT scatterà per i ricorsi notificati dal 1° luglio, data in cui diventerà obbligatorio presso tutte le commissioni tributarie.

Tuttavia si attendono prese di posizione ufficiali sull’argomento, preso atto che l’invito a un evento formativo non può essere valutato come tale.

(36)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO CONSULTAZIONE FASCICOLO INFOMATICO

Per poter visualizzare il fascicolo processuale informatico del professionista è necessario effettuare l’autenticazione su un altro link del portale www.giustiziatributaria.gov.it.

Si tratta del portale del TELECONTENZIOSO (informazioni sui ricorsi) disponibile anch’esso al link

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/servizi-e-modulistica

(37)
(38)
(39)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO CONSULTAZIONE FASCICOLO INFOMATICO

A questo punto è necessario selezionare prima la Commissione tributaria di riferimento

(40)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO CONSULTAZIONE FASCICOLO INFOMATICO

E poi la vertenza di cui si vuole consultare il fascicolo

(41)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO CONSULTAZIONE FASCICOLO INFOMATICO

A questo punto comparirà la vertenza e, nel caso di procedimento tributario telematico, sarà evidenziata la possibilità di consultazione del fascicolo processuale

(42)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO CONSULTAZIONE FASCICOLO INFOMATICO

Nel fascicolo processuale troveremo:

1) Documentazione prodotta dal ricorrente;

2) Documentazione prodotta dal residente;

3) Documentazione prodotta dalla Commissione tributaria (denominata Cartella Ufficio);

4) Eventuale documentazione di altre parti resistenti;

5) Fascicoli trasmessi da altri organi giurisdizionali (ad esempio, nel caso di visualizzazione di un fascicolo di CTR, qui sarà presente il fascicolo trasmesso dalla CTP).

I documenti sono consultabili sia in formato .P7M, cioè nel formato in cui le parti li hanno depositati, sia in formato .PDF per renderne più agevole la visualizzazione.

(43)
(44)

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Dott. Andrea Austoni Telefono 0363917000 mail: andrea.austoni@studioaustonipizzetti.it Indirizzo web www.studioaustonipizzetti.it LinkedIn www.linkedin.com/in/andrea-austoni-90a08578

Riferimenti

Documenti correlati

Within this frame of reference, the article in question, after having stated that the Commission shall supervise application of the Regulations (subsection 1), goes on to outline

L’indisponibilità della funzionalità del PTT per il deposito degli atti e dei documenti ovvero dei relativi servizi funzionali al diritto della difesa, quali, ad esempio, la

Questo può rendere concretamente non certi gli effetti dell’eventuale notifica telematica della sentenza (quando ciò sarà reso possibile dai regolamenti di

La semplicità nel verificare lo stato dei singoli fascicoli e le novità che li riguardano è essenziale a maggior ragione in ragione della norma che sancisce la piena validità

Con l apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione Barrare la casella per richiedere di essere

Con l apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione Barrare la casella per richiedere di essere

Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale Versamenti di acconto cedolare secca. in

“registrazione telefonica del 02.10.2019 tra l’istante e la società telefonica relativa al rifiuto dell’istante alla proposta di attivazione di una nuova linea