Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
I contratti tipici sono considerati già meritevoli quanto alla I contratti tipici sono considerati già meritevoli quanto alla causa di tutela da parte dell’ordinamento. I contratti atipici sono invece validi e efficaci se diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Accordo Accordo Causa Oggetto Forma
L’accordo si perfeziona a seguito dell’incontro tra una L’accordo si perfeziona a seguito dell’incontro tra una proposta e accettazione
a) Che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui a) Che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui
stabilito o in quello ordinariamente necessario
b) Che l’accettazione sia conforme alla proposta (altrimenti si ha una controproposta)
c) Che l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente
Potrebbe essere risolto con il principio della Potrebbe essere risolto con il principio della dichiarazione; della spedizione; della recezione; della cognizione
Il nostro ordinamento ha
accolto ai fini della perfezione
dell’accordo il principio della
cognizione
Art. 1335 stabilisce una generale
presunzione valida per tutti i negozi
recettizi secondo cui la proposta e
accettazione si reputano
accettazione si reputano
conosciute appena giungono
all’indirizzo del destinatario
“La proposta, l'accettazione, la loro revoca e
ogni altra dichiarazione diretta a una
determinata persona si reputano conosciute
nel momento in cui giungono all'indirizzo del
nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di
averne notizia”.
Art. 1327: Qualora, su richiesta del proponente o per la Art. 1327: Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1333: La proposta diretta a concludere un contratto Art. 1333: La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte
alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Quando le parti convengono che una di esse rimanga Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art.
1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (1183).
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o
dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Predisposizione in comune del
testo contrattuale e
sottoscrizione di quest’ultimo
È il contratto con il quale le parti si obbligano alla È il contratto con il quale le parti si obbligano alla conclusione di un contratto definitivo
E’ l’accordo con il quale le parti regolano futuri ed E’ l’accordo con il quale le parti regolano futuri ed eventuali contratti particolari
E’ il contratto con il quale le parti si obbligano alla E’ il contratto con il quale le parti si obbligano alla conclusione di determinati contratti particolari
Durante le trattative le parti sono libere di concludere o Durante le trattative le parti sono libere di concludere o meno il contratto. Esse devono tuttavia comportarsi secondo buona fede
La parte che viola il dovere di buona fede incorre in La parte che viola il dovere di buona fede incorre in responsabilità precontrattuale
Aleatory view: “secondo cui “a party that enters Aleatory view: “secondo cui “a party that enters negotiations in the hope of the gain that will result from ultimate agreement bears the risk of whatever loss results if the other party breaks off the negotiations”
1. Abbandono ingiustificato delle trattative.
1. Abbandono ingiustificato delle trattative.
Trasgredisce il dovere di comportarsi secondo buona fede la parte che interrompe senza un giustificato motivo la negoziazione
Aver intrapreso una trattativa pur nella convinzione di Aver intrapreso una trattativa pur nella convinzione di non voler concludere un contratto
Mancata informazione sulle cause di invalidità del Mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto. Questo dovere è previsto direttamente dall’art. 1338 c.c.. La giurisprudenza nega che sussista violazione del dovere di buona fede quando l’invalidità dipende da una disposizione di legge che entrambe le parti erano tenute a conoscere: es. forma scritta ad substantiam
Avere intrattenuto con altri una negoziazione senza Avere intrattenuto con altri una negoziazione senza averne fatto menzione. Qui si ha responsabilità tutte le volte in cui a seguito di lunghe trattative si stipuli poi il contratto con l’altra parte
Avere comunicato informazioni false nel corso della Avere comunicato informazioni false nel corso della trattativa (in determinati casi ciò può portare all’annullamento del contratto per dolo)
Avere compiuto atti di straordinaria amministrazione Avere compiuto atti di straordinaria amministrazione nel caso in cui si stia vendendo un’impresa e questi atti non sono stati comunicati
Avere violato la segretezza su alcune informazioni Avere violato la segretezza su alcune informazioni rilevate durante la negoziazione
Secondo una prima opinione la natura è Secondo una prima opinione la natura è extracontrattuale
Secondo una seconda opinione è contrattuale Secondo una seconda opinione è contrattuale
Secondo una terza opinione ha natura ibrida di tertium Secondo una terza opinione ha natura ibrida di tertium genus
Secondo la tesi tradizionale l’interesse risarcibile è Secondo la tesi tradizionale l’interesse risarcibile è quello negativoe cioè l’interesse a non intraprendere una trattativa come quella che ha esposto il danneggiato alle scorrettezze della controparte
Secondo un’opinione più recente, ma che sembra incontrare Secondo un’opinione più recente, ma che sembra incontrare consensi progressivamente crescenti, la fattispecie disciplinata dall’art. 1337 c.c. si caratterizza invece per “una serie aperta di illeciti di varia natura, la cui caratteristica comune è data unicamente dalla modalità cronologica della condotta lesiva, ossia al verificarsi di questa nella fase delle trattative o della formazione del contratto”, ed in ogni caso l’art. 1337 c.c. tutela anche gli interessi positivi
La lettera di intenti
La lettera di intenti
Nel corso del procedimento le parti possono talvolta Nel corso del procedimento le parti possono talvolta sottoscrivere alcuni atti volti a documentare lo stato di avanzamento delle trattative
La communis opinio riconduce indistintamente tutti gli La communis opinio riconduce indistintamente tutti gli atti volti a documentare lo stato di avanzamento delle trattative alla figura generale delle dichiarazioni di scienza.
A ben vedere occorre in realtà distinguere due diversi tipi di atti. In alcuni casi le parti si limitano a fotografare lo stato di avanzamento del negoziato, e precisamente a realizzarne insieme una fotografia:
del negoziato, e precisamente a realizzarne insieme una fotografia:
e questi atti rientrano nelle dichiarazioni di scienza, e più precisamente in quelle rese congiuntamente da una pluralità di soggetti/parti.
In altri casi gli atti qui esaminati contengono anzitutto una ricognizione dello stato di avanzamento delle trattative ed inoltre una serie di dichiarazioni reciproche delle parti secondo cui alcune obbligazioni di ciascuna di esse sono state adempiute esattamente:
ed in questo secondo caso gli atti qui considerati eliminano una possibile situazione di incertezza in cui si trova un determinato possibile situazione di incertezza in cui si trova un determinato rapporto giuridico, accertando convenzionalmente l’adempimento di alcune obbligazioni relative alle trattative; esprimono con ciò una volontà “più ricca” della semplice dichiarazione di scienza; e debbono allora essere inquadrati nello schema del contratto di accertamento.
In alcuni casi le parti predispongono contenuto e testo In alcuni casi le parti predispongono contenuto e testo di alcune clausole, si danno atto di averle approntate congiuntamente, ma dichiarano di ritenersi libere di modificarle nel seguito del procedimento di acquisizione.
Gli atti ora detti possono essere inquadrati nello schema Gli atti ora detti possono essere inquadrati nello schema della “minuta” o puntuazione, con cui le parti “intendono fissare o puntualizzare (da cui punctatio) determinati punti”, senza tuttavia assumere alcun impegno in relazione ad essi. E per questi atti si limitano (non ad accertare, ma) a dichiarare lo stato di avanzamento delle trattative.
In altri casi le parti predispongono contenuto e testo di In altri casi le parti predispongono contenuto e testo di alcune clausole; si danno atto di averle preparate congiuntamente; si obbligano “a mantenere ferme le clausole già determinate, ove il contratto si concluda”; ma si riconoscono “la persistente libertà” di proseguire “le trattative sui rimanenti punti e clausole e soprattutto [...] di addivenire o meno al contratto” di acquisizione.
Una prima opinione inquadra questi atti nella categoria Una prima opinione inquadra questi atti nella categoria delle semplici minute: perché anche con essi tutto resta comunque subordinato all’esito positivo delle trattative.
Le intese qui considerate debbono invece essere Le intese qui considerate debbono invece essere qualificate come accordi vincolanti. Esse comportano che se le parti stipuleranno il contratto di acquisizione questo dovrà contenere le clausole già predisposte dalle intese qui considerate. Sotto questo profilo esse non obbligano a concludere il contratto, ma vincolano ad includervi alcune clausole se il contratto sarà concluso.
In ogni caso esse comportano (anche) una “rinuncia convenzionale al potere di revoca spettante alle parti nel normale corso delle trattative in ordine a determinati punti o clausole o a determinate parti del contenuto contrattuale: rinuncia da cui scaturisce il vincolo per tutte e due le parti, corrispettivamente o per una sola di esse unilateralmente, a mantener fermi quei punti e clausole nel di esse unilateralmente, a mantener fermi quei punti e clausole nel caso di conclusione del contratto”. Le intese qui considerate debbono in particolare essere ricondotte alla categoria dei pacta de modo contrahendi, onde la parte che “pretende di rinegoziarli incorre in responsabilità in contrahendo”.
Accordo di esclusiva, di riservatezza, di due dilgence Accordo di esclusiva, di riservatezza, di due dilgence standstill, etc.