COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 111 del 16/09/2020
OGGETTO: AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL'UOMO CONTRO IL REATO DI TORTURA. SOSTEGNO ALL'AZIONE DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.
L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Assente Presente
Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL'UOMO CONTRO IL REATO DI TORTURA. SOSTEGNO ALL'AZIONE DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordati i fatti dell’11 ottobre 2018 che sarebbero occorsi all’interno della Casa di Reclusione di Ranza, quando un nucleo di agenti di polizia penitenziaria si sarebbe recato nel reparto di isolamento e avrebbe sottoposto un detenuto, ivi ristretto, ad acute sofferenze fisiche, con conseguenti lesioni e a trattamenti disumani e degradanti a scopo intimidatorio, avrebbero, inoltre, minacciato e causato lesioni ad altri detenuti che avevano assistito alla scena. I detenuti hanno denunciato a più riprese e davanti a più soggetti (educatori, Magistrato di Sorveglianza di Siena, Tribunale di Siena) i fatti di cui supra, oltre ad avere, uno di questi, una volta trasferito presso altro istituto penitenziario, provveduto a presentare per iscritto formale denuncia-querela in relazione a tali fatti;
Preso atto che per tali atti è stato chiesto rinvio a giudizio per 5 agenti di polizia penitenziaria e 1 medico per il reato di tortura, di cui all’art. 613 bis (oltre ad altri reati) e che il Giudice per l’Udienza Preliminare ha fissato l’udienza preliminare in data 23 aprile 2020, poi differita al 10 settembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
Tenuto conto che:
- il Comune di San Gimignano ha, fin da sempre, prestato particolare attenzione, sia nei suoi atti fondamentali che nell’azione amministrativa, al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani, che costituiscono i pilastri della civile convivenza in quanto espressione di valori universali condivisi da tutti gli individui, quali la pace, la libertà, l’uguaglianza, la dignità, la fratellanza;
- tale attenzione si è tradotta, innanzi tutto, nel testo dello Statuto, che all’art. 1, comma 4, fra i principi generali, proclama che il comune “Promuove la cultura della pace, della libertà e dei diritti umani, partecipa alla battaglia di civiltà che si sostiene in tutto il mondo contro la pena di morte, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative dell’Unione europea”;
- con deliberazione C.C. n. 66 del 30/11/2016, in occasione della Festa della Toscana, che richiama l’editto del 30 novembre 1786 emanato dal Granduca Pietro Leopoldo per abolire in Toscana la tortura e la pena di morte, il Comune di San Gimignano ha approvat
o la mozione “Contro ogni forma di tortura, diamo piena attuazione alla convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, New York 1984”, impegnandosi così a sostenere e promuovere il percorso normativo diretto alla previsione della fattispecie incriminatrice della “Tortura” tra i delitti disciplinati dall'ordinamento giuridico italiano, affinché venissero poi sanzionate penalmente tutte le azioni lesive dei diritti umani e in particolare i soprusi commessi con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio;- anche grazie a prese di posizione come quella del Comune di San Gimignano da parte di molti soggetti e associazioni che si sono impegnati in tal senso, con la legge 14 luglio 2017, n. 110, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano i reati di tortura e di istigazione alla tortura come definiti e puniti, rispettivamente, dagli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale;
- l’introduzione di tali articoli nel codice penale italiano ha consentito all’Italia di dare finalmente attuazione alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT), adottata nel 1984 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 39/46, resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498;
Visto l’art. 613-bis del codice penale che recita: «Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta
un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.»;
Considerato che:
- la tortura è uno tra i reati più odiosi perché, oltre all’integrità psicofisica, lede la dignità stessa delle persone, le abbassa ad una posizione degradante di annullamento personale e di mero asservimento nei confronti di chi usa violenza o minacce, ne mina la capacità di reazione e di difesa;
- la Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), fissa il principio di uguaglianza, stabilendo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge e pone le condizioni per la tutela della libertà e della dignità delle persone (art. 3), afferma che la libertà personale è inviolabile e deve essere punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (art. 13);
- la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazini Unite il 10 dicembre 1948, dispone che “nessuno potrà essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” (art. 5);
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950, all’art. 3, rubticato “Proibizione della tortura” stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”;
- infine la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti - CAT, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984, obbliga gli stati parte a prendere tutti i provvedimenti necessari per impedire e punire gli atti di tortura e i trattamenti crudeli e a proteggere le persone detenute da attacchi contro la loro integrità fisica e psichica; La Convenzione, all’art. 1 definisce il significato di tortura: <<il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.>>;
Precisato che:
- il Comune di San Gimignano, anche alla luce del quadro normativo nazionale e internazionale come sopra delineato, ribadisce la sua attenzione alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo nei confronti di tutti i suoi cittadini, intesi nella più ampia accezione contenuta nel suo Statuto, che all’art.
1, comma 2 recita: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui "diritti dei cittadini e gli istituti di partecipazione" di cui al titolo II del presente statuto, fatta eccezione per l'istituto del referendum di cui agli articoli 12 e 14, si considerano cittadini del Comune di San Gimignano, tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale o che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio e di utenza dei servizi, compresi gli ex-residenti”;
- l’impegno del Comune in tal senso assume un carattere di particolare sollecitudine nei confronti della comunità di persone detenute presso il carcere di Ranza, in quanto costituita da soggetti particolarmente esposti al rischio della negazione dei diritti fondamentali, così che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/03/2012, è stata istituita la figura del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale ed è stato approvato il relativo regolamento;
- con decreto sindacale n. 42 del 20/12/2019, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2, comma 1, del Regolamento del garante dei diritti delle persone private della libertà personale, è stata nominata Garante comunale la Dott.ssa Sofia Ciuffoletti, in nome e per conto, in qualità di direttrice e legale rappresentante, dell’associazione “L’Altro Diritto – ODV Centro di Documentazione su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni”, di Firenze, in considerazione dei suoi specifici requisiti, in particolare della capacità progettuale e di intervento di alto livello, che si rinnova continuamente, nel campo della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, dell’attività formativa rivolta a studenti di materie giuridiche e ad operatori penitenziari, del sostegno dei minori detenuti, dell’attività propositiva e informativa nei confronti di organismi nazionali e internazionali;
Preso atto che l’Associazione Altro diritto Onlus ha comunicato, con nota in data 09 Settembre 2020, prot. n. 18038, la volontà di costituirsi parte civile, anche in qualità di Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale, quale soggetto portatore di interessi collettivi e diffusi, nel processo penale;
Omessi i pareri tecnico e contabile da parte dei Dirigenti competenti in quanto mero atto d’indirizzo, ai sensi dell’articolo 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il presente atto avente lo scopo di riaffermare i principi e i valori che, parte essenziale del proprio Statuto, costituiscono il costante fondamento della propria azione amministrativa, poiché volti a tutelare e garantire la libertà, la pace, la dignità, l’uguaglianza e la fratellanza delle persone;
2) di ribadire il proprio convincimento contro il reato di tortura, quale comportamento contrario alla dignità e alla integrità psicofisica della persona e di esprimere soddisfazione nel fatto che tale reato ha finalmente trovato una sua collocazione nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, all’interno del codice penale che, a seguito della legge 110/2017, punisce i reati di tortura e di istigazione alla tortura;
3) di rendere noto che, alla luce dei fatti accaduti nel 2018 e degli sviluppi dei procedimenti penali ad esso inerenti e che vedono per la prima volta una tale ipotesi di reato all’interno della Casa di reclusione di Ranza, il Comune di San Gimignano afferma fortemente la validità del principio politico e culturale della tutela di un diritto, quale quello della dignità delle persone, in qualsiasi contesto vengano a trovarsi, auspicando che il procedimento possa verificare i fatti e le eventuali responsabilità, riponendo la massima fiducia nell’autorità giudiziaria competente e dando atto, in tale prospettiva, di sentirsi rappresentato dal ruolo che l'associazione L’Altro diritto ODV, garante delle persone private della libertà, svolgerà nel giudizio relativo ai fatti avvenuti nel carcere, a tutela della dignità umana.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 111 del 16/09/2020
SERVIZI SOCIALI
Oggetto: AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL'UOMO CONTRO IL REATO DI TORTURA. SOSTEGNO ALL'AZIONE DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 16/09/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 111 del 16/09/2020
SERVIZI SOCIALI
Oggetto: AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL'UOMO CONTRO IL REATO DI TORTURA. SOSTEGNO ALL'AZIONE DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.
Li, 29/09/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 111 del 16/09/2020
Oggetto: AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL'UOMO CONTRO IL REATO DI TORTURA. SOSTEGNO ALL'AZIONE DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 16/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.
Li, 07/10/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)