• Non ci sono risultati.

Strenne di Natale, strenne di primavera, strenne di stagione: il processo civile in saldo perenne. - Judicium

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Strenne di Natale, strenne di primavera, strenne di stagione: il processo civile in saldo perenne. - Judicium"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Intimités

1 Strenne di Natale, strenne di primavera, strenne di stagione: il processo civile in

saldo perenne.

Nave senza nocchiero in gran tempesta, il processo civile riceve l’ennesimo provvedimento di stagione (decreto legge ad “efficacia differita”: alla faccia dell’urgenza), condito di comunicati stampa da Minculpop. Ieri: “Un punto di pil guadagnato con il filtro in appello!!”; oggi: “Un milione di processi smaltiti con la mediazione!!” (“Otto milioni di baionette”....). Un Ministro della Giustizia che dà voce al comunicato del c.d. “Legislativo” finisce per recitare la parte della mistress of needle-work (detto senza offesa: d’altronde il precedente Ministro non ha fatto miglior figura nell’annunciare il provvedimento che ha sfigurato appello e cassazione poco meno di un anno fa). Dall’Associazione nazionale magistrati un sì senza riserve:

“Un passo che va nella giusta direzione”, dice il presidente (ANSA). Be’, tutto sta ad intendersi sul significato di “direzione”. Se siamo diretti verso la normalizzazione dell’inefficienza, tranquilli! L’ordinamento si rinnova “per impedire che la legge degeneri in atti di giustizia”. Viva l’inefficienza programmata: se la sganciamo del tutto (non dico dalla “giustizia” che è parolona colpevolizzante, ma) da una onesta gestione dei problemi che si affastellano e la organizziamo come un traguardo, ci togliamo gli ultimi, residui sensi di colpa.

Torna così la buffonata della mediazione obbligatoria e tutti perdiamo il conto delle edizioni e contro edizioni dei libri di testo che devono presentare e riassumere rivoluzionarie modifiche stabilite, cancellate, ripristinate con modifiche in attesa di (probabile) cancellazione e così via. Si era messa in moto una grande macchina di business, inceppatasi subito e trasformatasi in un (prevedibile e previsto) fiasco.

Ricominciamo a scommettere: multa renascentur quae iam cecidere. Solo che ormai, mentre la misura della lunghezza dei processi passa dagli anni, ai lustri e poi ai decenni, la misura delle modifiche legislative la si calcola in mesi. Per la precisione:

in stagioni.

Nel rincorrersi delle stagioni ricorda ancora qualcuno quel mostricciattolo di tentativo obbligatorio di conciliazione che, dopo aver vivacchiato per una dozzina di anni per le cause di lavoro, proprio mentre il legislatore prendeva atto della sua inutilità, veniva trasferito nel rito ordinario per un’accozzaglia di materie scelte senza

(2)

Intimités

2 criterio? Ricorda qualcuno che, investita di una raffica di denunce di

incostituzionalità, la mediazione obbligatoria era stata prudentemente messa da parte da una bocciatura della Consulta che solo per cautela non aveva escluso i tanti profili di illegittimità, cavandosela “politicamente” con l’eccesso di delega? Ricominceremo da domani a vedere e commentare le denunce di incostituzionalità. Nonostante il furbo contentino agli avvocati che ope legis sono eretti a mediatori, non si illuda nessuno: ricomincia la guerra. In lingua italiana si chiama prepotenza (se non arroganza): è davvero uno spettacolo vedere, nell’indifferenza dei colori politici, un potere governativo che si fa imporre pezzo a pezzo la riforma occulta del proprio sistema processuale dal curioso connubio CSM/ANM/Confindustria, contando sulla inconcludenza di qualunque altra forza in gioco (Parlamento in testa).

Vero che lo Stato offre un servizio giustizia che, se fosse una merce, diremmo adulterata, ma è ancor più vero che (quasi) tutto quel che si sta facendo con la scusa di migliorare il servizio lo sta distruggendo. Quale perversione può portare a scrivere una norma come quella sul foro delle società con sede all’estero? Ah, già: l’attrazione degli investimenti esteri! “Una giustizia inefficiente rappresenta un disincentivo agli investimenti e alla attrazione di capitali, anche dall'estero. I nostri imprenditori ci chiedono certezza sui tempi dei processi e semplicità e linearità nelle procedure”

(dichiarazione del Presidente del Senato; fonte: AGI). Evviva! La società straniera può essere convenuta solo a Milano, Roma o Napoli. Se “secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano” la “sua” causa dovrebbe essere trattate dal tribunale di Bologna, essa finisce invece al Tribunale di Roma (cioè nella bolgia dantesca); se si litiga a Lecce si va a Napoli (per inciso: qualcuno sa che non esiste nemmeno un servizio aereo diretto Brindisi-Napoli, e neppure più uno straccio di treno diretto Lecce-Napoli? Che importa, tanto a parlare ad un giudice partenopeo verrà qualcuno da Francoforte o da Basilea. Col proprio jet privato, dai!). Certezza sui tempi dei processi, semplicità e linearità nelle procedure saranno garantiti da proposizioni normative del genere: “Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell’azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del

(3)

Intimités

3 giudice, all’ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma”. Vale a dire

che, se agisco a Trieste contro un imprenditore che mi ha “rifilato una sola” e questo in comparsa di risposta mi rifila la seconda sola di chiamare in garanzia la multinazionale che aveva partecipato all’affare, la causa trasmigrerà a Milano (salvo regolamento di competenza), dove dovrà essere riassunta e mettersi diligentemente in fila. Con evidente guadagno di certezza sui tempi, semplicità e linearità. Viva la logica, viva la giustizia!

Viene in mente a qualcuno che l’unica cosa che importa all’imprenditore straniero (che giustamente si guarda bene dal venire a investire in Italia) è sapere di poter ottenere un pronto adempimento in caso di breach of contract, possibilmente con meccanismi tipo référé provision alla francese, e con enforcement immediato ed effettivo? Che questo imprenditore e i suoi legali non capiscono e non capiranno mai quel che partorisce la fantasia dei nostri apprendisti stregoni della procedura? Che robaccia come “filtri in appello”, “sezioni specializzate” (come sciaguratamente attuate) e amenità del genere danno luogo solo a complicazioni senza fine?

Quanto all’ennesima “semplificazione della motivazione della sentenza civile”

(modifica dell’art. 118 disp. att. nel senso della “concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”) possiamo avventurarci a formulare il nuovo brocardo da legare ai posteri: “(nel processo) fatto che entra non ne esce più”.

Quattro parole di “motivazione”, e via. Ex facto oritur jus si diceva un tempo; oggi tra tagli e semplificazioni motivazionali, incensurabilità delle decisioni istruttorie, orrore del fatto in appello e abolizione del controllo della motivazione in cassazione (la Corte deve fare nomofilachia, che diamine, mica giudicare su episodi privati!), al povero contendente che vuole spiegazioni e non capisce il motivo per cui, una volta che un giudice ha creduto di intendere le sue ragioni alla rovescia, questo giudice non gli debba nemmeno la chiarezza del perché, non resta che ripetere: ch’ei si rassegni!

Non tutto è però perduto, c’è spazio per rincuorarsi: “Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione”.

(4)

Intimités

4 Viene in mente “Ma non è una cosa seria” di Luigi Pirandello, dove Memmo

Speranza prova a sue spese come quel che egli immagina essere la logica non salva dalla pazzia.

b. s.

Riferimenti

Documenti correlati

396, che adesso contemplano la possibilità di trascrivere negli archivi istitui- ti presso lo stato civile, negli atti di matrimonio e negli atti di nascita gli ac- cordi raggiunti

del codice dell’organizzazione giudiziaria francese, per introdurre la possibilità, in caso di emana- zione di una nuova disposizione, non solo per i giudici chiamati

Per la verità, per quanto riguarda le parti costituite, quantomeno in linea generale, la norma maggiormente rilevante è quella contenuta nell'articolo 136, la quale prevede

Il tapino che si risolve ad articolare (o meglio: si risolveva, perché i tempi sono cambiati e il povero n. 5 è stato nel frattempo massacrato) in un solo motivo

5 ( 41 ), per cui la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e che, dalla stessa data, la domanda di mediazione

Né si comprende che fine farà la condanna alle spese, accessoria alla dichiarazione di inammissibilità, se verrà accolto il ricorso in cassazione contro la sentenza

Ad esempio, volgendosi alla common law, è noto che il sistema di reclutamento dei giudici deve tener conto del ruolo dominante della giurisprudenza nella gerarchia

fuori udienza, entro quindici giorni dalla comunicazione del testo integrale da parte della cancelleria o ancora, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. Qualora