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la Legge n.194/78 sancisce: a) all'art

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Interpellanza n. 2

presentata in data 14 dicembre 2020

a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi

Sostegno alla maternità e applicazione della Legge n.194/78 per la rimozione delle cause di ordine economico e sociale dell'aborto.

PREMESSO CHE:

 la Legge n.194/78 sancisce:

a) all'art. 1 che lo Stato (…) riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, (…) non è mezzo per il controllo delle nascite. (.) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evi- tare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.”,

b) all'art. 2 che i consultori familiari (…) assistono la donna in stato di gravidanza (…) infor- mandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio.”, c) all'art. 5 che il “consultorio e la struttura socio-sanitaria, (…) hanno il compito in ogni caso,

e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'inci- denza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esa- minare con la donna (…) le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione di gravidanza”.

CONSIDERATO CHE:

 nell'applicazione della Legge viene resa complicata l'opera dei volontari dei movimenti per la vita (art.2) che vorrebbero informare le donne sui servizi sociali e sanitari presenti nel territorio, sui diritti a loro spettanti e sulle possibili alternative all'aborto;

 l'obiezione di coscienza riconosciuta al personale sanitario ed ausiliario dall'art.9 non impedisce il ricorso alle pratiche di interruzione di gravidanza;

 la diffusione della pillola abortiva RU 486, non priva di complicanze per la donna che vi si sottopone, rischia di veicolare il messaggio dell'aborto facile e rischia di impedire di fatto quel supporto, previsto dagli articoli artt. 2 e 5 della Legge che dovrebbero aiutare le donne a superare gli ostacoli di ordine sociale o economico che le portano ad interrompere la gravidanza.

 che nella relazione del Ministero della Salute del 2018 sull'attuazione della L. 194/78,

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trasmessa al Parlamento nel giugno 2020, i dati raccolti mostrano nelle Marche un aumento di interventi e di tassi di abortività.

 nel nostro paese esiste un problema demografico per cui servirebbe un piano di politiche a sostegno della maternità e della famiglia e di incentivi alla natalità;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

INTERPELLA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

1) se intenda mettere in atto politiche a sostegno della natalità e della famiglia in applicazione dell'art. 1 della L. 194/78 lo Stato (…) riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio, e di tutela della salute della donna che decide di intraprendere il percorso di interruzione della gravidanza.

2) se intenda sostenere, anche finanziariamente, tutti quegli strumenti ed iniziative, anche proveniente dal mondo dell'associazionismo e del volontariato, che permettono l'effettiva applicazione della Legge n.194/78 nella parte in cui prevede che le strutture dei consultori effettuino quell'attività di informazione nei confronti delle donne, tesa al superamento delle motivazioni di ordine sociale ed economico che le portino a decidere di interrompere la gravidanza.

3) Se intenda continuare a garantire quanto previsto dall'art. 9 della L. 194/78 in relazione al diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza in relazione agli interventi di interruzione della gravidanza.

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