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COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

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COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 23 del 12-03-2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile. Direttive

L’anno Duemilaventi il giorno Dodici del mese Marzo alle 19:30 e prosieguo, nella sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei sigg.

MARTELLA MASSIMO PALMA PASQUALE

SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO Assenti:

Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA Parere

Addì, 12-03-2020

Il responsabile del servizio F.to MASSIMO MARTELLA

REGOLARITA’ CONTABILE Parere

Addì,

Il responsabile di Ragioneria F.to Rag. Angelo MARRA

(2)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 2 coma 1, lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 il quale prevede che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”;

Dato atto che la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni” invita le amministrazioni pubbliche a favorire, tra l’altro, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia e a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

Considerato

che la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” ha archiviato la fase sperimentale dello smart working precisando che entra a regime l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare misure organizzative per permettere ai dipendenti di effettuare il lavoro agile per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche avvalendosi della collaborazione dei Comitati unici di garanzia (CUG). La disposizione prevede che l’adozione di misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscono oggetto di valutazione e di misurazione della performance organizzativa e individuale;

Vista ora

La direttiva n. 2/2020 ad:

Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. Che stabilisce:

“Dopo l’emanazione della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”, il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l’adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario procedere all’emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.

(3)

2. Svolgimento dell’attività amministrativa

Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.

Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

Come ricordato nella circolare n. 1 del 20201, infatti, l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario.

In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.

(4)

Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura

Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.

Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.

… omissis

7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.

Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.

Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.

8. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

9. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile. La presente direttiva, che sostituisce integralmente la direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

(5)

Ritenuto, quale misura urgente di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, al fine di garantire il contemperamento della tutela della salute pubblica con la continuazione dell’attività amministrativa e la garanzia del corretto funzionamento degli uffici, poter autorizzare i dipendenti del Comune, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” (c.d. smart working), in armonia con i provvedimenti del Governo, secondo le seguenti direttive:

1) L’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità di smart working sarà possibile per tutte le attività e i procedimenti tali da non richiedere la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto, garantendo comunque la funzionalità e la qualità dei servizi;

2) Durante le giornate di smart working, la prestazione lavorativa potrà essere svolta dalla propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con il Responsabile del Settore di appartenenza;

3) Il dipendente usufruisce di autonomia operativa e può organizzare la prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi assegnati. I risultati dell’attività svolta sono sottoposti a monitoraggio e valutazione da parte del Responsabile del Settore di appartenenza;

Sono delocalizzabili le attività che, in tutto o in parte, risultino compatibili con una prestazione lavorativa resa a distanza che non comporti disagio alla funzionalità delle strutture o servizi. Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: esame, approfondimento, istruttoria di procedimenti connessi con i compiti d’ufficio; predisposizione di atti, provvedimenti, minute degli stessi, modulistica, documentazione tecnica; referti di vario genere connaturate all’attività istituzionale;

reportistica andamento attività e progetti; predisposizione di rendicontazioni e atti contabili;

compilazione di tabelle, elaborazione dati ed adempimenti connessi con gli applicativi in uso all’Ente;

aggiornamento dati statistici; analisi e monitoraggio di applicativi e reti ed eventuali interventi in remoto;

4) I dipendenti, nel manifestare la propria disponibilità, devono indicare una propria utenza telefonica fissa o cellulare, un eventuale indirizzo di posta elettronica ordinaria, impegnandosi ad essere disponibili nelle fasce orarie previste dal progetto, specificare l’eventuale disponibilità di propri dispositivi e attrezzature elettroniche utilizzabili a tal fine.

5) La prestazione lavorativa in modalità smart working deve essere svolta nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati.

6) Il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, non subisce alcuna modifica, non derivando dalla prestazione di smart working alcun diritto all’acquisizione di incrementi retributivi;

7) Non sono configurabili prestazioni straordinarie;

8) Sono a carico del dipendente le spese riguardanti i consumi elettrici, di connessione alla rete internet e le comunicazioni telefoniche con l’Ufficio.

10) Non sussistono, nell’applicazione della presente misura di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, limiti numerici o percentuali alle unità di lavoratori che possono svolgere la propria prestazione in modalità smart working, fatta salva ogni valutazione in materia di delocalizzabilità delle attività e in genere di funzionalità degli uffici e dei servizi.

Nell’esercizio del potere datoriale l’accesso in modalità smart working , come richiesto dalla circolare n. 2/220 riguarda “il personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.

Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

11) Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

(6)

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.

11) Il Dipendente aderendo a questa modalità di organizzazione del lavoro comprende le finalità per la quali si è deciso di adottare dette misura e si impegna a conformare la propria attività alle disposizioni impartite a livello nazionale e regionale;

Considerato che in questo Ente il numero dei dipendenti è ridotto ed è perciò fondamentale un'organizzazione del lavoro snella e flessibile che consenta di conseguire una maggiore efficienza;

Valutato che alla luce di tutte le disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 è opportuno, perdurando l’attuale fase emergenziale e fino al suo superamento, attivare nel comune il ricorso al lavoro agile attraverso modalità semplificate e temporanee d’accesso in modo da conciliare le inderogabili esigenze di tutela della salute dei lavoratori, e più ampiamente della popolazione nella prevenzione di fenomeni di contagio e diffusione del virus, con le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione per il mantenimento di livelli qualitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

Dato Atto che allo smart working si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. (comprese le norme relative alla sorveglianza sanitaria);

Dato Atto che l’attivazione dello smart working deve essere effettuata garantendo il livello di sicurezza dei sistemi informatici, salvaguardando i dati secondo i principi stabiliti dal regolamento UE 679/2016 e s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al rispetto delle disposizioni regolamentari sull’uso della strumentazione informatica adottate dall’amministrazione ed al rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa attualmente in essere ;

Dato Atto che il ricorso al lavoro agile come forma più evoluta di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa può essere attivato anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare i propri dispositivi, a fronte della indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, solo se vengono garantiti gli adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete previsti dalle norme attualmente in essere;

Visto:

il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

il D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;

il D.lgs. n.80/2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il D.L. n. 6//2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il D.L. n. 9/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

(7)

il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

il D.P.C.M. 9 marzo 2020;

la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione del 25/02/2020 “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione del 4/03/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la Circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione del 4/03/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi, a norma dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, come riportati sul frontespizio di questo provvedimento;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di procedere all’avvio delle procedure necessarie per l’attivazione del lavoro agile cosidetto

“smart-working” in condizione di emergenza epidemiologica da Covid-2019 come indicato in premessa a condizione che si garantisca la sicurezza della rete informatica a valere per tutto il periodo di permanenza dell’attuale emergenza sanitaria, come deliberato dal C.d.M. in data 31/01/2020;

2) di stabilire quanto segue:

- vengano assicurate da parte degli uffici comunali le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- vengono individuate quali attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente le attività di seguito indicate oltre ad un presidio di regola di almeno un dipendente, a rotazione, per ciascun ufficio per i seguenti uffici:

per l’ufficio Demografico

• Stato civile: formazione atti di nascita e di morte

•Servizi cimiteriali urgenti

• Rilascio CIE, solo se urgenti per l’ufficio Finanziario e tributi:

•Stipendi

•Bollette e fatture in scadenza

per l’ufficio Segreteria:

• Protocollo

Per l’Ufficio attività sociali Solo attività urgente

(8)

per l’ufficio Tecnico:

•Servizi cimiteriali urgenti

• Interventi urgenti sul territorio

per l’ufficio Polizia Locale:

•Solo attività urgenti e controllo del rispetto della normativa a contenimento del Covid 19

3) Di approvare le direttive, come in premessa riportate, al fine di autorizzare i dipendenti del Comune, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” (c.d. smart working) quale misura urgente di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e forma flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa.

La validità della presente disciplina potrà essere applicata alla durata dello stato di emergenza sanitaria disposto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

4) Di delegare il Segretario generale a diramare ulteriori direttive, laddove si rendesse necessario in caso di successive disposizioni attuative emanate in materia di emergenza del virus COVID-19, per l’effettuazione del lavoro agile.

5) Di dare mandato ai Responsabili dei servizi e del Servizio personale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari riguardanti il presente provvedimento.

6) Di trasmettere il presente atto tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

LA GIUNTA COMUNALE VISTA l’urgenza di provvedere in tal senso;

VISTO l’art.134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi palesemente,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

(9)

N Deliberazione N. 23 del 12-03-2020 Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Massimo MARTELLA

Il Segretario Generale F.to Avv. Maria Vita Marzotta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune il 13-03-2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 13-03-2020

L’Impiegato Addetto Il Segretario Generale F.to Donata Ruggeri F.to Avv. Maria Vita Marzotta

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 12-03-2020

Il Segretario Generale F.to Avv. Maria Vita Marzotta

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Nociglia, li 13-03-2020

Il Segretario Generale Avv. Maria Vita Marzotta

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