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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Seconda sezione CIVILE

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Sentenza n. 299/2019 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E

nella causa civile di I^ Grado iscritta al n. r.g. …, promossa da:

G.G., G.F., G.P., G.R., rappresentati e difesi dall’avv. …, come da mandato in calce al ricorso in opposizione

Opponenti CONTRO

CITTA’ METROPOLITANA di …, in persona del Sindaco Metropolitano p.t. … ai sensi dell’art. … dello Statuto dell’Ente, difesa dall’Avvocatura della Città Metropolitana di … nella persona dell’avv. …, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e difesa

opposta Oggetto: Opposizione atto dirigenziale nr. … del 18/12/2017 della Città Metropolitana

di …

Concisa esposizione dei fatti

In data 5 gennaio 2013 gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di …, contestavano agli opponenti (e alla sig.ra G.D.) la violazione dell’art. 5 comma 1 del D.lgvo 209/2003, come sanzionato dall’art. 13 comma 3 decreto cit., perché in data 22.12.2012 avevano accertato la presenza dell’autoveicolo - nella loro comproprietà da eredità del padre - Seat Marbella 850, tg. … di colore rosso, in evidente stato di abbandono sul terreno censito al NCT del Comune di …, località …, al Foglio di Mappa …, particella

… (risultato di proprietà dell’Istituto di Sostentamento del Clero di …); ricevuta la notifica del verbale di accertamento nr. 1/13 ed avviato e terminato il relativo procedimento amministrativo, gli opponenti sono stati ingiunti a mezzo dell’Atto Dirigenziale nr. … del 18.12.2017 del pagamento ciascuno della somma di euro 1.666,67, oltre le spese di notifica per un totale di euro 8.329,35.

Gli opponenti (fatta eccezione per la sig.ra G.D. che ha già provveduto a pagare la sanzione irrogata nei suoi esclusivi confronti) chiedono in questa sede l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell’atto dirigenziale, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:

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A) Stante la mancata individuazione del trasgressore che ha posto materialmente in atto l’UNICA condotta oggetto della contestazione, agli opponenti, comproprietari e soggetti tenuti a rispondere in solido con il trasgressore, non dovrebbe essere richiesto da ciascuno il pagamento della sanzione (ovvero come se tra loro vi sia il concorso), bensì tutti dovrebbero rispondere in solido dell’UNICA sanzione prevista, in modo che il pagamento effettuato in misura ridotta da G.D. liberi i consolidali da ogni obbligo di pagamento che, così, si è estinto;

B) Assenza in capo agli opponenti dell’elemento soggettivo, quanto meno della colpa, per essere stato il veicolo quotidianamente utilizzato da G.D., la quale, a sua volta, l’aveva ceduto di fatto a terzo soggetto che l’ha di fatto, poi, abbandonato.

C) Difetto di motivazione in ordine ai criteri di quantificazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale di euro 1.000;

D) Prescrizione del diritto ad esigere la sanzione per essere stato l’Atto Dirigenziale adottato oltre 5 anni dopo la commissione della violazione.

Sospesa l’esecutività della detta ordinanza con decreto di questo giudice del 16.2.2018, si è costituita in cancelleria l’11.6.2018 la Città Metropolitana di … – anche mediante il deposito degli atti di accertamento – chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’udienza del 21 giugno 2018 la causa è stata ritenuta matura per la decisione, per cui è stata disposta la discussione orale della causa previo deposito di note scritte entro il termine di 10 gg prima.

Motivi della decisione IN VIA PRELIMINARE

1--L’ordinanza impugnata è stata adottata in data 18.12.2017 mentre l’accertamento della violazione è avvenuto con il verbale nr. 1 del 5.1.2013, la cui ultima notifica è del 31.1.2013; è evidente che rispetto a tale ultimo termine non è maturato il termine quinquennale della prescrizione.

2--Il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ha ad oggetto la verifica della sussistenza della violazione contestata e della congruità della sanzione irrogata. A tal fine occorre precisare che il veicolo in oggetto rientra nella categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente ) rispetto alla quale vige la disciplina di cui al D.Lgs. 209/2003 (emesso in attuazione della direttiva CE 2000/53/CE) [la categoria “N1” riguarda i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 e poi ci sono i veicoli a motore a tre ruote immatricolati come ciclomotori (art. 3, co. 1, lett. a)]. Per il D.Lgs 209/03 un veicolo è classificato “fuori uso”: - con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato (art. 3, co. 2, lett. a); - nei casi previsti dalla

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vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati (art. 3, co. 2, lett. b); - a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria (art. 3, co. 2, lett. c); - in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono (art. 3, co. 2, lett. d) [Cass. . pen. Sez. III, 2.4.2013 nr. 40747 RV 257283]. Il comma 14 dell’art. 5 del D.Lgs. 209/03 prevede che i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti nei centri di raccolta con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (stabilite con il decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460). Chiunque, in base a ciò che precede, pur tenutovi non consegna un veicolo fuori uso ad un centro di raccolta (art. 13, comma 2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

In sintesi:

- sono definiti veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs 209/03 tutti i veicoli M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) tutti i veicoli N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5) ed i ciclomotori a tre ruote;

- se uno di tali veicoli è stato abbandonato, si dovrà adottare la procedura di cui al D.P.R.

460/99 e notificare un verbale di violazione per l’inottemperanza dell’art. 5 comma 1 del D.lgs 209/03 al Proprietario del veicolo che non lo abbia consegnato ad un centro di raccolta”1.

0o0 Sul primo motivo di opposizione

La Pubblica Amministrazione ha contestato a ciascun comproprietario la condotta omissiva di cui si discute, senza aver potuto previamente individuare il trasgressore/autore della violazione. Ciò nonostante il verbale di contestazione e la successiva ordinanza ingiunzione possono essere validamente emessi nei confronti del proprietario [comproprietari] del veicolo.

Parte opponente ritiene che in questo caso viga il principio della solidarietà di cui al comma 1 dell’art. 6 della Legge 689/1981 [che prevede che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l’autore della

1 Poi vi sono i veicoli disciplinati dal D.lgvo nr. 152/2006: la disciplina comunitaria in materia di recupero e riciclaggio di materiali proveniente da veicoli fuori uso, attuata in Italia con il D.Lgs. 209/2003 appena citato, non contemplava tutti i tipi di veicoli, per cui si è reso necessario includere nel Testo Unico ambientale l’art. 231, riprendendo peraltro il decreto Ronchi; questo articolo trova applicazione in tutte quelle ipotesi non contemplate dal D.Lgs. 209/2003.

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violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà].

A tale riguardo si deve precisare che la relazione di cui al comma 1 dell’art. 6 si fonda su una relazione di tipo oggettivo intercorrente tra la cosa utilizzata per commettere la violazione ed il titolare del diritto reale sul bene, che, per sua natura, non risente del difetto o dell’errore di identificazione del soggetto attivo dell’illecito [diversamente nei casi di cui al comma 2 e al 3 del citato articolo ove il vincolo solidale si basa sulla relazione intercorrente tra l’autore dell’illecito e responsabile solidale], ma in ogni caso il vincolo di solidarietà è previsto in vista dell’adempimento dell’obbligazione e con funzione di garanzia del credito, in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza le possibilità di realizzazione. IN ogni CASO deve trattarsi di soggetto che IN ALCUN MODO è autore della condotta illecita o di frazione di essa.

Parte opposta invece ritiene che sussista concorso di più persone nell’illecito e che è regolato dall’art. 5 della legge 689/1981 [per cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge] e questo differisce dalla fattispecie prevista dall’art. 6 cit. sia perché ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.

L’art. 5 recepisce i principi fissati dall’art. 110 codice penale e quindi occorre che ciascuno abbia offerto un contributo alla realizzazione dell’illecito, concepito come una struttura unitaria nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, autonomamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che in ciascuno di loro sussista la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell’illecito perseguito da tutti (Cass. Sez. III 18.2.2000 nr. 1876 e Cass. Sez. I 19.7.2001 nr. 9837).

Dunque a parere di parte opposta si sarebbe in presenza di un caso in cui il soggetto ha apportato un contributo atipico non conforme alla fattispecie punitiva, ma comunque AGEVOLATORE rispetto alla realizzazione collettiva dell’illecito. In quest’ultima ipotesi il fondamento della punibilità di chi ha contributo alla realizzazione collettiva del fatto, senza tuttavia compiere l’azione o omissione conforme al tipo legale, è ravvisabile proprio nella disciplina contenuta nell’art. 5 della legge 689/1981.

Nel caso di specie si ravvisano – per la condotta omissiva tenuta da ciascun comproprietario – gli estremi del concorso, poiché nessuno, nonostante siano stati consapevoli di essere titolari di un diritto di custodia connesso al diritto di (com)proprietà, si è occupato di comprendere quale fosse stata la sorte del veicolo, di cui non è stata data

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prova contraria che non ne avessero anche le chiavi di apertura, così come non è stata fornita la prova che fosse subentrato un accordo (anche se tacito) tra gli eredi per cui, come sostenuto in ricorso, ad utilizzare in modo esclusivo l’autovettura in oggetto sarebbe stato solo un erede, peraltro anche concedendo l’uso in favore di terzi (che peraltro non sono stati nemmeno indicati nella narrativa del ricorso).

Sul secondo motivo di opposizione

E’ noto che l’art. 3 della legge 689/1981 prevede che nei casi di violazioni in cui sono irrogabili sanzioni amministrative valga il principio della “presunzione di colpa” in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito incolpevolmente (Cass. Civ. sez. II, 14.2.2018 nr. 3577).

Il fatto che dunque gli opponenti non fossero consapevoli del divieto di abbandono, non li esime da responsabilità per la qualità di comproprietari del veicolo rivestita; alcun errore inevitabile ricorre nel caso di specie “occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente , ovvero alla condizione che quest’ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza” (Cass. 228/2018):; anche a tal fine non è stata fornita alcuna prova da parte opponente.

Sul terzo motivo dell’opposizione Il motivo è accolto.

L’atto dirigenziale non giustifica la decisione del Dirigente per cui ha ritenuto di non applicare il minimo edittale: a tale riguardo si legge “ritenuto che la violazione risulti accertata di stabilire l’importo della sanzione amministrativa nella misura corrispondente a quanto previsto per l’oblazione ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.lgvo 209/2003, poiché non emergono elementi che possono giustificare una variazione dell’importo”.

Invece vanno richiamati i criteri di cui all’art. 11 della legge 689/1981, norma primaria nazionale: alla stregua dei succitati principi, si deve aver riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle condizioni economiche. Con riferimento a ciò , l’Autorità Amministrativa nulla ha specificamente argomentato, per cui, in assenza di indici contrari e dell’assenza di prova in ordine alla sussistenza di precedenti specifici attribuibili ai singoli opponenti, si ritiene di ridurre la sanzione al minimo edittale di euro 1.000.

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Le spese processuali vengono compensate per equi motivi attesa la minima complessità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del terzo motivo dell’opposizione, ritenendo che la violazione dell’art. 5 comma 1 del D.lgvo 209/2003 da parte degli opponenti, in concorso tra loro, confermando l’Atto Dirigenziale nr. … del 18.12.2017 in parte qua, riduce l’importo della sanzione da irrogare in capo a ciascuno degli opponenti, nella qualità sopra specificata, nella misura di euro 1.000.

Spese processuali compensate integralmente.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Firenze, 23 gennaio 2019 ore 16,30

Il giudice on.

Liliana Anselmo

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