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FOGLIO INFORMATIVO N. 10/011 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE FONDIARIO (CLIENTELA AL DETTAGLIO)

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Academic year: 2022

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INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO – Società Cooperativa – fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato – Loc. Borgo, cap. 84021

Tel.: 0828 - 752200 – Fax: 0828 - 952377

[e-mail info@bccbuccino.it / sito internet www.bccbuccino.it]

Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno - C.F. n 01863930655 Iscritta all’Albo delle banche tenuto della Banca d’Italia n. 4927 - cod. ABI 08565

Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A165902

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE FONDIARIO Il finanziamento fondiario mediante apertura di credito è una operazione di durata medio - lunga (superiore ai 18 mesi), il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare massimo della somma erogabile non può superare l’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. In taluni casi, all’ipoteca può aggiungersi altra garanzia (pegno; fideiussione; ecc.).

In virtù della operazione in parola la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di utilizzo fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito.

Il finanziamento fondiario mediante apertura di credito consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti alla metà; la durata medio-lunga del prestito, poi, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento può essere richiesto dalla banca – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

NFORMAZIONI SULLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS’È IL CONTONTE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI MASSIMI Tasso debitore annuo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido.

8,00%

11,00%

Tasso debitore annuo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

8,2432%

11,4621%

Tasso annuo per interessi di mora 3,00%

Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto.

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

Spese comunicazioni periodiche € ZERO

Spese per altre comunicazioni Rimborso spese postali

Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata

Rimborso spese postali

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

La commissione d’istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Applicata, nelle seguenti misure, ad ogni

sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre:

- sconfinamenti fino a euro 5.000,00: € 5,00 - da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: € 10,00 - da euro 10.000,01 a euro 999.999,99:

€ 15,00

con un massimo di euro 100,00 al trimestre.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce - pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;

- esecuzione di ordini e disposizioni di

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pagamento (bonifici, pagamento utenze, rid, etc);

- pagamento deleghe fiscali;

- prelevamento di contanti allo sportello e/o richiesta emissione assegni

circolari;

- ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle

fattispecie sopra elencate.

Esenzioni La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha

avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca.

COMMISSIONI

Commissione sul fido accordato Max 0,375% (liquidazione trimestrale)

ALTRIONERI

Imposte e tasse presenti e future A carico del cliente Rimborso Imposta

Per le operazioni con durata contrattuale a medio lungo termine ovvero per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai sensi dell’art. 12 del D.L.

145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l’applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali:

-Imposta sostitutiva: 0,25% sull’ammontare del fido concesso – D.P.R. 29/09/73 n. 601 artt.

15 e ss. – salvo l’applicazione della maggiore aliquota del 2% prevista dalla legge 257/04 -Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Perizia tecnica

1 per mille dell’importo del finanziamento (Min. € 250,00 Max. € 1.500,00) da pagare direttamente al tecnico

Spese notarili

I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio, secondo la tariffa notarile

Assicurazione immobile contro i danni di incendio, caduta di fulmine e scoppio (obbligatoria)

Copre tutti i rischi inerenti incendio, caduta di fulmine e scoppio del fabbricato. Le tariffe applicate dalla compagnia di assicurazione di norma sono determinate secondo il valore del bene assicurato Spese per copia documentazione Max € 30,00 per ogni documento richiesto

Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo

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Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

TASSOANNUOEFFETTIVOGLOBALE(TAEG)

I costi riportati nella seguente tabella sono orientativi e si riferiscono ad ipotesi di operatività indicate da Banca d’Italia.

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

L’equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. La formula è la seguente:

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 50.000 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Si suppone che le spese per la

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assicurativa di incendio e scoppio, pari a euro 137,17 fornita da ASSIMOCO S.p.A. calcolata su un valore dell’immobile pari ad euro 100.000,00.

Esempio 1

contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato

Accordato: 50.000 euro Tasso debitore nominale annuo: 8,00%

Interessi, su base trimestrale: € 971,33 Durata: 3 mesi Commissione sul fido

accordato: 1,50%

dell’accordato, su base annua

Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 187,50 euro Utilizzato: 50.000 euro

per tutta la durata

Spese collegate all’

erogazione del credito (perizia tecnica e assicurazione): 387,17 euro

Spese, su base trimestrale:

96,79 euro

TAEG = 10,43%

Esempio 2

contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato

Accordato: 50.000 euro Tasso debitore nominale annuo: 8,00%

Interessi, per l’intera durata:

€ 6.118,45 Durata: 18 mesi Commissione sul fido

accordato: 1,50%

dell’accordato, su base annua

Commissione sul fido accordato, per l’intera durata: 1.125,00 euro Utilizzato: 50.000 euro

per tutta la durata

Spese collegate all’

erogazione del credito (perizia tecnica e assicurazione): 387,17 euro

Spese, per l’intera durata:

387,17 euro

TAEG = 9,93%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n.

108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bccbuccino.it).

Durata dell’istruttoria: 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme: appena dopo l’iscrizione della garanzia ipotecaria, purché venga accertata l’inesistenza di qualsiasi gravame o vincolo comunque pregiudizievole per la stessa ipoteca, sia appurato che non esistono procedure fallimentari a carico del cliente né dell’eventuale terzo datore di ipoteca e, ove previsto, sia prodotta la polizza assicurativa per danni che dovessero subire gli immobili ipotecati.

Ipoteca: a garanzia del totale pagamento di quanto dovuto alla banca in dipendenza dell’apertura di credito, viene concessa ipoteca, dal correntista o da un terzo (datore di ipoteca), su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli.

Assicurazione: per tutta la durata del contratto l’immobile concesso in garanzia deve essere assicurato - contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca - per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima. Il pagamento del premio assicurativo è a carico del correntista o del terzo datore di ipoteca.

Valore dei beni ipotecati: verificandosi una diminuzione del valore degli immobili ipotecati a causa del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa,

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può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente;

diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 5 (cinque) giorni.

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 60 (sessanta) giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami – Piazza Mercato 84021 Buccino – SA) per lettera raccomandata A/R, a mezzo fax al n. 0828/952377 o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo info@bccbuccino.it, utilizzando il modulo Reclami disponibile in Agenzia o sul sito internet. La Banca risponde entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

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• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

\LEGENDA

Tasso di interesse debitore

Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse debitore effettivo

Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi

Tasso di interesse di mora

Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Commissione di istruttoria veloce

Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso.

Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Microimpresa L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Commissione sul fido accordato

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’

calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido).

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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

(tasso effettivo globale medio) TEGM

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.

Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi

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